Incarto n.
52.2011.457

 

Lugano

7 ottobre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi, vicepresidente

 

 

assistito

dalla segretaria:

 

Paola Passucci, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 4 ottobre 2011 della

 

 

 

RI 1,

patrocinata da:

 

 

contro

 

 

 

lo scritto 22 settembre 2011 dell'Ufficio dei corsi d'acqua, Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, in tema di richiesta di accertamenti in vista dell'introduzione di una domanda di risarcimento danni ex art. 42 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1);

 

 

 

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con sentenza 7 maggio 2010 (n. 52.2010.123) cresciuta regolarmente in giudicato, questo Tribunale ha confermato la decisione con cui il Consorzio correzione CO 2 (in seguito: CO 2) ha aggiudicato alla CO 1 di __________ la fornitura di ca. 10'000 t di blocchi spaccati da cava per la sistemazione del fondo e degli argini del torrente __________;

 

                                         che a seguito di uno scambio di corrispondenza con il committente e l'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA), di cui non occorre evocare nel dettaglio i contenuti, il 20 maggio 2011 la RI 1 ha reso attento il Consiglio di Stato circa presunte irregolarità nell'esecuzione della commessa e chiesto, in applicazione dell'art. 42 LCPubb, di accertare l'illiceità della decisione di aggiudicazione, notificandogli nel contempo causale e ammontare dei danni subiti;

 

                                         che in una risposta del 22 settembre 2011 l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) ha confermato quanto scritto in precedenti prese di posizione del Governo e dello stesso Ufficio (cfr. lettere del 18 gennaio 2011 e 5 settembre 2011), ribadendo in sostanza alla richiedente che gli accertamenti effettuati dall'ULSA avevano permesso di escludere qualsiasi violazione della LCPubb da parte della deliberataria; l'UCA non è invece entrato nel merito della richiesta di messa a disposizione della documentazione nel frattempo raccolta;

 

                                         che contro questa comunicazione del 22 settembre 2011 la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza che sia annullata, che venga ordinata l'assunzione delle prove necessarie ad accertare le scorrettezze (subappalto dei trasporti) commesse dalla deliberataria durante l'esecuzione della commessa e le sia data facoltà di consultare ogni atto utile in vista dell'inoltro di una domanda di risarcimento danni nei confronti della committenza;

 

che non sono state chieste osservazioni alle controparti stante la manifesta irricevibilità del gravame (art. 48 LPamm);

considerato,                   in diritto

 

che giusta l'art. 48 LPamm l'autorità di ricorso - rispettivamente il giudice delegato sussistendo i presupposti dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) - può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il gravame se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 LPamm);

 

                                         che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 LPamm) o contro le decisioni del Consiglio di Stato non dichiarate definitive dalla legge e non impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso (art. 60 cpv. 2 LPamm);

 

che in concreto, a prescindere dalla questione di sapere se lo scritto inviato all'insorgente possa essere configurato alla stregua di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), il ricorso risulta di primo acchito irricevibile;

 

che nessuna norma di legge prevede infatti la possibilità di dedurre direttamente davanti a questo Tribunale le risoluzioni emanate dall'Ufficio dei corsi d'acqua nell'ambito di controversie nate in relazione alle modalità di esecuzione di forniture di massi a beneficio di un consorzio che si occupa di sistemazioni fluviali;

 

che quand'anche fosse una decisione, la presa di posizione 22 settembre 2011 dell'UCA non sarebbe in ogni modo impugnabile stante la sua natura chiaramente confermativa di precedenti risoluzioni rimaste inimpugnate (RDAT I-1998 n. 40);

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non trova base legale nemmeno nel vigente ordinamento cantonale sulle commesse pubbliche;

 

                                         che giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili:

-     gli elementi del bando;

-     l'esclusione dell'offerente;

-     la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;

-     l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che tali provvedimenti devono essere adottati dal committente (art. 36 cpv. 1 LCPubb);

 

che tra le decisioni impugnabili definite come tali dalla LCPubb non figurano comunicazioni come quella che l'UCA, al di fuori di una procedura di concorso, ha trasmesso alla ricorrente il 22 settembre 2011;

 

che, d'altra parte, l'art. 42 LCPubb sul quale l'insorgente fonda esplicitamente le proprie rivendicazioni va letto esclusivamente in connessione con l'art. 41 cpv. 2 LCPubb (cfr. messaggio 28 ottobre 1998, n. 4806, del Consiglio di Stato concernente l'adozione della legge sulle commesse pubbliche, commento all'art. 38 M); la sua applicabilità - con tanto di rinvio al foro civile - presuppone che il Tribunale cantonale amministrativo, quale autorità di ricorso, abbia constatato l'illiceità di una mera decisione di aggiudicazione (tale è il caso, di norma, allorquando il ricorso proposto contro la delibera si avvera fondato e il contratto è già stato concluso);

 

che nel caso di specie, il 7 maggio 2010 questo Tribunale ha giudicato corretta la delibera pronunciata dal Consorzio il 12 marzo 2010; eventuali, scorrette modalità di esecuzione del contratto di fornitura che il Consorzio ha sottoscritto con la ditta CO 1 una volta passata in giudicato l'aggiudicazione esulano dalla sfera cognitiva del Tribunale cantonale amministrativo;

 

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza del Tribunale adito;

 

che tassa e spese di giustizia sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

 

 

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria