Incarto n.
52.2011.465

 

Lugano

22 maggio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

 

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 10 ottobre 2011 del

 

 

 

RI 1,

rappr. dal suo municipio, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 27 settembre 2011 (n. 5248) del Consiglio di Stato, che respinge la richiesta di sussidio per il risanamento di due sezioni della scuola dell'infanzia di __________;

 

 

vista la risposta 9 novembre 2011 del Consiglio di Stato;

 

 

preso atto della replica 14 dicembre 2011 del ricorrente e della duplica 11 gennaio 2012 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il municipio del comune di RI 1, con scritti del 26 e 27 gennaio 2009, ha chiesto alla Sezione della logistica la concessione di un sussidio per l'ampliamento della scuola dell'infanzia. La richiesta concerneva l'edificazione di un nuovo edificio per accogliere la terza sezione e degli interventi di risanamento dello stabile esistente che ospita le altre due sezioni.

 

 

                                  B.   Il 16 febbraio 2009, la Sezione della logistica (Ufficio delle scuole comunali), dopo aver analizzato la documentazione riguardante detti interventi, annessa alla richiesta di sussidiamento, si è espressa negativamente in punto allo stanziamento dei sussidi per la ristrutturazione della sede esistente, diversamente dal nuovo edificio, per il quale ha ritenuto invece sostenibile preavvisare favorevolmente la concessione di un credito totale di fr. 109'500.-. Precisato che sussidi per gli interventi di riattamento sono da prevedere unicamente per quegli edifici che, cambiando destinazione, vengono attribuiti all'uso scolastico, l'autorità cantonale ha ricordato all'istante che la decisione finale sarebbe comunque stata rilasciata dal Consiglio di Stato mediante risoluzione governativa.

 

 

                                  C.   In risposta alla richiesta di valutare nuovamente la possibilità di sussidiare anche gli interventi concernenti lo stabile esistente, la Sezione della logistica - ribadito che la legislazione applicabile in materia non contempla l'erogazione di contributi per ristrutturazioni come quelle progettate dal richiedente - ha confermato le indicazioni di sussidiamento formulate nello scritto del 16 febbraio 2009.

 

 

                                  D.   Con risoluzione 22 settembre 2009 il Consiglio di Stato, richiamandosi in particolare alla legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LSIE; RL 5.1.5.1) ed al Regolamento concernente il sussidio delle spese dell'edilizia scolastica dei Comuni e dei consorzi del 9 giugno 1972 (Regolamento 1972; RL 5.1.5.5), ha concesso al comune di RI 1 un sussidio complessivo dell'importo di fr. 124'300.- per i lavori di costruzione della terza sezione della scuola dell'infanzia. Non si è invece espresso sulla richiesta intesa ad ottenere il sussidiamento degli interventi di ristrutturazione dell'edificio esistente. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

 

 

                                  E.   Con scritto 23 novembre 2009 il municipio di RA 1 ha chiesto al Consiglio di Stato di riesaminare la domanda volta ad ottenere il finanziamento dei lavori di riattazione e risanamento energetico, rimasta inevasa. Posta in risalto l'estensione, la qualità e l'importanza degli interventi in oggetto, il municipio ha ritenuto che fossero date le premesse per beneficiare di un aiuto anche per questi lavori, in virtù degli art. 43 cpv. 1 LSIE e 1 lett. d del Regolamento 1972.

 

 

                                  F.   Dopo averlo più volte sollecitato, il 13 luglio 2011 il municipio di RA 1 si è rivolto nuovamente al DECS - e questa volta al suo Direttore - chiedendo di poter ottenere un responso definitivo circa l'istanza di sussidio per il risanamento totale (ricostruzione) delle due sezioni della scuola dell'infanzia, sulla quale la competente autorità non si era ancora pronunciata mediante decisione formale.

 

 

                                  G.   Il Direttore del DECS, con risposta del 9 agosto 2011, ha indicato al comune interessato che il ritardo nell'evasione della domanda era motivato dall'esigenza di poter dare una risposta basata su una maggior certezza del diritto, alla luce del contenzioso in corso quasi parallelamente con il comune di __________, pure vertente su mancati sussidi per la ristrutturazione del proprio edificio scolastico, sfociato nella sentenza 16 giugno 2011 di questo Tribunale. Nella predetta decisione, ha precisato il Direttore, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso interposto dal comune per ragioni non solo di forma, ma anche di contenuto. Data l'analogia fra i due casi, ha ritenuto infine di non poter dare una diversa destinazione alle ripetute richieste del comune di RI 1.

 

                                  H.   Adito su reclamo, con risoluzione 27 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha annotato per cominciare che la lettera 9 agosto 2011 del Direttore del DECS non costituisce una decisione formale e che spetta unicamente al Governo determinarsi in merito alla concessione o meno di sussidi relativi all'edilizia scolastica.
Tant'è che, sempre la medesima autorità, si è già espressa in materia con decisione del 22 settembre 2009 cresciuta in giudicato, riconoscendo all'insorgente un sussidio dell'importo di fr. 124'300.-. Ha rilevato in seguito che la prassi sin lì adottata, richiamata anche da una recente sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, ha preso in considerazione, per richieste di sussidio al finanziamento di opere comunali, soltanto nuove costruzioni e non ristrutturazioni o risanamenti di edifici esistenti, indipendentemente dalla portata di tali interventi. Nel caso di __________ si tratta, benché gli interventi siano di notevole portata, di una ristrutturazione di uno stabile esistente, caso che rientra appunto nella fattispecie che non è posta al beneficio di sussidi.

 

 

                                    I.   Avverso il predetto giudizio governativo il comune di RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento.
Esposti i fatti, il ricorrente osserva anzi tutto che la lettera 27 settembre 2011 rappresenta il primo approccio del Consiglio di Stato, quale autorità competente per decidere, con la richiesta di sussidiare (anche) il risanamento delle due sezioni della scuola dell'infanzia formulata il 26/27 gennaio 2009. Mediante la risoluzione del 22 settembre 2009, precisa l'insorgente, l'Esecutivo cantonale ha infatti concesso un sussidio complessivo dell'importo di fr. 124'300.- per i lavori di costruzione della terza sezione della scuola dell'infanzia. Non si è invece espresso sulla richiesta intesa ad ottenere il sussidiamento degli interventi di ristrutturazione dell'edificio esistente che occupa le altre due sezioni. È quindi ben evidente, soggiunge il comune, che la menzionata decisione non costituisce risposta, nella forma della decisione contestabile, all'istanza volta ad ottenere il sussidio in esame. Riproposte le disposizioni legali che giustificano l'erogazione del finanziamento richiesto, il ricorrente osserva per finire che attraverso la sentenza 16 giugno 2011 il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato a respingere il ricorso del comune di __________ per ragioni di forma, non già di contenuto.

 

 

                                   L.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale sollecita la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni. Nelle successive comparse scritte le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e domande.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 23a cpv. 1 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (Lsuss; RL 10.2.7.1). La legittimazione attiva del comune di RI 1 è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

                                   2.   2.1. Come esposto in narrativa, il 26 e 27 gennaio 2009 il municipio del comune di RI 1 ha sollecitato la concessione di contributi cantonali per l'ampliamento della locale scuola dell'infanzia. La richiesta concerneva l'edificazione di un nuovo edificio per accogliere la terza sezione e gli interventi di riattamento dello stabile esistente, che ospita le altre due sezioni. Sentito il parere della Sezione della logistica - che si è espressa negativamente in punto allo stanziamento dei sussidi per la ristrutturazione della sede esistente, diversamente dal nuovo edificio, per il quale ha ritenuto invece sostenibile preavvisare favorevolmente l'erogazione di un sussidio (cfr. docc. G, I) - il Consiglio di Stato ha risolto di concedere all'insorgente un credito di fr. 124'300.- a titolo di sussidio delle spese previste per i lavori di costruzione della terza sezione di Scuola dell'infanzia. Non si è invece espresso sulla richiesta intesa ad ottenere (anche) il sussidiamento degli interventi di ristrutturazione dell'edificio esistente, della quale non v'è infatti alcuna menzione nella risoluzione governativa n. 4673 del 22 settembre 2009, cresciuta in giudicato. A giusta ragione l'insorgente ritiene che la risoluzione 27 settembre 2011 rappresenta la prima presa di posizione formale del Consiglio di Stato sulla richiesta di sussidiare gli interventi di riattamento, formulata con istanza del 26/27 gennaio 2009.
La Sezione della logistica si è limitata infatti a formulare un preavviso all'attenzione del Governo (cfr. scritti 16 febbraio e 12 agosto 2009), annotando in particolare che i parametri di legge non consentono l'erogazione di sussidi per interventi come quelli prospettati dall'insorgente. Il 9 agosto 2011, il Direttore del DECS, riferendosi al contenzioso sorto con il comune di __________ e sfociato nella sentenza 16 giugno 2011 di questo Tribunale, ha ritenuto di non poter dare una diversa destinazione alle ripetute richieste del comune di RI 1, data l'analogia tra i due casi. Quest'ultima determinazione, per stessa ammissione del Consiglio di Stato, non costituisce invero una decisione formale. Spetta infatti all'Esecutivo cantonale emanare decisioni in merito alla concessione o meno di sussidi relativi all'edilizia scolastica.
Sennonché, con la risoluzione 27 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha di fatto - e per la prima volta - respinto formalmente l'istanza del ricorrente a motivo che la prassi fin qui adottata, richiamata anche da una recente sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, ha preso in considerazione, per richieste di sussidio al finanziamento di opere comunali, soltanto nuove costruzioni e non ristrutturazioni o risanamenti di edifici scolastici esistenti, indipendentemente dalla portata di tali interventi. Ha insomma reputato che gli interventi prospettati, benché di notevole portata, rappresentassero una ristrutturazione di uno stabile esistente e che quindi non rientrassero tra quelli che, per prassi consolidata, possono essere posti al beneficio di sussidi.

                                         Ciò posto, occorre ora esaminare se la risoluzione governativa dedotta in giudizio merita di essere tutelata.

 

                                         2.2. Giova a tal fine anzi tutto osservare che questo Tribunale, mediante la menzionata STA 52.2011.129 del 16 giugno 2011, non ha respinto il ricorso del comune di __________ per ragioni di contenuto. La scrivente autorità si è limitata infatti a stabilire che le censure tipicamente appellatorie dell'insorgente - che si era visto negare l'erogazione di sussidi per la ristrutturazione dell'edificio scolastico comunale, diversamente da quelli per le parti completamente nuove che gli erano per contro stati riconosciuti - avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando il diniego del sussidio con i mezzi ordinari di ricorso. Non è entrata nel merito delle varie censure sollevate dal ricorrente. Mal si comprende, dunque, come l'Esecutivo cantonale possa fare riferimento a siffatta sentenza per giustificare la mancata erogazione del sussidio richiesto dal comune di RI 1. Ancor meno si capisce come possa seriamente affermare che secondo la prassi sin lì adottata, richiamata dalla precitata sentenza, per il finanziamento di opere comunali, entrano in considerazione soltanto nuove costruzioni e non ristrutturazioni o risanamenti di edifici scolastici già esistenti, indipendentemente dalla portata di tali interventi. La STA 52.2011.129 non indica argomentazioni di merito circa il diritto di un comune a fruire di sussidi per il risanamento di strutture scolastiche, né richiama o tutela una millantata prassi, della quale non viene peraltro neppure fatta menzione.

2.3. L'art. 43 LSIE, recante il marginale "Sussidi cantonali per l'edilizia scolastica" dispone che il Cantone sussidia obbligatoriamente la costruzione, la riattazione e l'ampliamento degli edifici scolastici e delle relative infrastrutture, secondo i criteri indicati alle lettere a-c (cfr. cpv. 1).
L'art. 1 del Regolamento 1972 precisa che il sussidio dello Stato per le spese dell'edilizia scolastica comunale e consortile è previsto per le seguenti opere:
a)  scuole dell'infanzia;
b)  scuole elementari;
c)   palestre, piscine, piazzali e altre attrezzature per l'educazione fisica;
d)  riattamenti e ampliamenti delle strutture previste alle lettere precedenti;
e)  sistemazione esterna delle scuole di cui alle lettere a) e b).
L'art. 2 lett. c soggiunge che nessun sussidio è invece concesso per la manutenzione ordinaria delle opere e degli attrezzi di cui all'art. 1.
Contrariamente a quanto assevera il Consiglio di Stato, nella normativa applicabile in materia (citata nella risoluzione 22 settembre 2009 quale fondamento giuridico della concessione del credito per i lavori di costruzione della terza sezione), non v'è alcuna disposizione legale che prevede lo stanziamento di sussidi per il finanziamento di opere comunali soltanto per nuove costruzioni e non per ristrutturazioni o risanamenti di edifici scolastici già esistenti, indipendentemente dalla portata di tali interventi. Né dalla stessa si può in un qualsivoglia modo desumere, come rilevato dall'Esecutivo cantonale in duplica, che sussidi per riattamenti sono da prevedere unicamente per quegli edifici che, cambiando destinazione, vengono attribuiti all'uso scolastico (cfr. duplica, ad 1).
Lo stanziamento dei sussidi cantonali per l'edilizia scolastica è possibile nell'ambito di quanto previsto dalla LSIE e dal Regolamento 1972. Tale normativa contempla in particolare l'erogazione di un sussidio per i riattamenti (cfr. art. 43 cpv. 1 LSIE e 1 lett. d Regolamento 1972). Sono considerati tali tutti i lavori di manutenzione, di riparazione, di ammodernamento che lasciano intatto il volume, l'aspetto esteriore e la destinazione dell'immobile. Gli interventi comprendono in particolare il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Sono ad esempio lavori di rinnovazione quelli intesi a dare al fabbricato un comfort moderno, come il miglioramento di impianti tecnici e di impianti sanitari insufficienti, mantenendo tuttavia le caratteristiche del fabbricato (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE, n. 651). Gli interventi prospettati dal comune di RI 1 rientrano in questa definizione, propria del diritto edilizio, e non comportano alcun "cambiamento di destinazione" dello stabile scolastico, che resta tale. Del resto, già la loro portata (cfr. relazione tecnica 27 luglio 2006) esclude che possano essere configurati alla stregua di lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 2 lett. c del Regolamento 1972. Ne segue che il Cantone ha l'obbligo di concedere al comune ricorrente il sussidio richiesto.

 

 

                                   3.   3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto con il conseguente annullamento della risoluzione governativa impugnata. Gli atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato affinché statuisca sull'ammontare del sussidio.

3.2. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 27 settembre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5248) è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Governo affinché si pronunci nuovamente, così come indicato al considerando 3.1 del presente giudizio.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria