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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2011 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 4 ottobre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5387) che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1, CO 2 CO 3 avverso la decisione 22 dicembre 2010 con cui il municipio di __________ ha rilasciato alla ricorrente il permesso per ricostruire ed ampliare il ponte del grande magazzino __________ (part. __________); |
viste le risposte:
- 9 novembre 2011 del Consiglio di Stato;
- 16 novembre 2011 di CO 1, CO 2 CO 3 e PA 2
- 21 novembre 2011 del municipio di Lugano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Con domanda di costruzione 1°
giugno 2011, per il tramite dello studio d'architettura __________ la RI 1),
qui ricorrente, ha chiesto al municipio di Lugano il permesso per rifare ed allargare
il ponte - realizzato negli anni '60 del secolo scorso - che collega il 3°
piano dei due stabili (part. __________) occupati dal grande magazzino __________
che si affacciano su due lati della salita __________ Il manufatto è
situato all'interno della zona del nucleo storico e tradizionale (Nt) di Lugano
che attribuisce agli stabili del complesso commerciale un grado d'intervento di
edificazioni a nuovo. Secondo la relazione annessa alla domanda di costruzione,
l'opera migliorerà il flusso dei clienti e l'attrattività delle superfici di
vendita, armonizzandosi con il rifacimento delle facciate in corso e l'immagine
del centro commerciale. Il progetto prevede una struttura portante a
traliccio che apparirà in trasparenza sulle 2 pareti completamente vetrate sui
due lati di salita __________.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1 CO
2 CO 3 e PA 2, comproprietari dello stabile____________________, qui
resistenti, i quali hanno in particolare censurato il progetto dal profilo dell'art.
19 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).
c. Il 27 agosto 2010 l'insorgente ha presentato alcune modifiche al progetto,
che prevede in sostanza di allargare il ponte, perpendicolare ai due edifici, da
ca. m 2.90 a m 7.10. La sua altezza (ca. m 4.90) verrebbe invece leggermente
ridotta (m 4.10).
La variante è stata sottoposta ai resistenti i quali hanno mantenuto la loro
opposizione.
d. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio, con decisioni 8 dicembre 2010 il municipio ha respinto l'opposizione
dei vicini e rilasciato alla RI 1 il permesso richiesto, subordinandolo tra l'altro
alla condizione che il rivestimento del ponte dovrà essere eseguito mediante
l'utilizzo di vetro e con l'ausilio di una
struttura portante che risulti il più esile possibile. Lo spazio interno
dovrà rimanere libero in maniera da garantire la trasparenza integrale su
ambedue i fronti di salita __________. Prima della richiesta d'inizio lavori
sarà pertanto necessario presentare, per approvazione, i piani costruttivi e di
dettaglio.
B. Con decisione 4 ottobre 2011, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata dai vicini opponenti avverso il suddetto provvedimento che ha annullato. Il Governo ha in sostanza ritenuto che il progetto - in base al quale è previsto il raddoppio del volume del ponte - fosse contrario all'art. 19 cpv. 4 lett. a NAPR, che ammette la ricostruzione nel rispetto della volumetria e del perimetro preesistenti. L'opposta decisione municipale sarebbe arbitraria. Ferme queste premesse, ha aggiunto, priva di rilievo sarebbe la mancanza di una licenza edilizia per l'opera esistente. L'Esecutivo cantonale ha invece disatteso le eccezioni riferite alla condizione di presentare successivamente i piani di dettaglio e alla disattenzione dell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS).
C. Con ricorso 25 ottobre 2011, la RI
1 impugna ora il predetto giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza edilizia accordata dal municipio.
L'opera controversa, argomenta la ricorrente, rispetterebbe la volumetria
preesistente, intesa nel suo sviluppo verticale. Una deroga al perimetro
preesistente - essenzialmente riferito allo sviluppo orizzontale della
costruzione - sarebbe senz'altro giustificata, considerato il preavviso
favorevole della commissione del nucleo e la compatibilità con la caratteristica
ambientale, segnatamente con gli edifici che si affacciano sul tratto iniziale
della salita __________. L'impatto visivo sarebbe inoltre alleggerito dalla
trasparenza e dall'esilità della struttura. L'art. 19 cpv. 4 NAPR riferito agli
spazi liberi non sarebbe invece applicabile.
La questione del permesso del ponte esistente sarebbe irrilevante; i ricorrenti non si sarebbero comunque mai opposti
alla sua costruzione.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si
oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Il municipio condivide le domande di giudizio formulate dalla ricorrente. Ad
opposta conclusione pervengono invece i resistenti. Delle rispettive
argomentazioni sviluppate dalle parti si dirà per quanto occorre nel seguito.
L'Ufficio delle domande di costruzione è invece rimasto silente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia
cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva
della ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccata dal
provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle
fotografie agli atti. Non occorre esperire il sopralluogo genericamente
richiesto dalla ricorrente.
2.2.1. Il piano
regolatore di Lugano (adottato il 21 marzo 1984 dal consiglio comunale e
approvato dal Consiglio di Stato il 24 giu-gno 1986, attualmente in vigore)
assoggetta i nuclei storici e tra-dizionali (del comprensorio comunale precedente
alle recenti ag-gregazioni) ad un regime edilizio d'indirizzo particolarmente
con-servativo. In queste zone, l'art. 19 cpv. 2 delle norme di attuazio-ne del
piano regolatore (NAPR) ammette soltanto alcuni tipi di in-tervento: il restauro
totale di edifici che presentano pregi artistici e storici (cpv. 2.1), l'intervento
conservativo degli edifici che de-vono essere conservati in quanto
componenti culturali essenziali del tessuto storico ed ambientale (cpv. 2.2) e
l'intervento conser-vativo limitato, previsto per gli edifici che non
possono essere demoliti e che, per aver subito modifiche sostanziali alle
strutture originali, non consentono più né il restauro totale né l'intervento
conservativo (cpv. 2.3).
Gli edifici che non sono soggetti a vincoli di natura conservativa (edificazioni
a nuovo) possono essere demoliti e ricostruiti nel rispetto delle
volumetrie e del perimetro preesistenti. Laddove la caratteristica
ambientale non lo richiede, il municipio sentito il parere delle commissioni
comunali competenti può concedere una deroga al rispetto del perimetro della
costruzione preesistente. Modifiche e completazioni saranno possibili solo per
armonizzare la volumetria del nuovo edificio a quella degli adiacenti. È esclusa
la formazione di corpi tecnici oltrepassanti le falde del tetto (art. 19
cpv. 2.4 lett. a NAPR). I muri perimetrali, le facciate ed i porticati,
soggiunge la norma, dovranno essere adattati alle caratteristiche ed ai
valori architettonici della via o piazza nella quale il nuovo edificio si
inserirà. Particolare cura è da porre nella scelta dei materiali, nella
disposizione delle aperture e di eventuali balconi (art. 19 cpv. 2.4 lett.
b NAPR).
2.2. L'art. 19 cpv. 2.4 lett. a NAPR subordina il permesso di demolire e
ricostruire gli edifici non soggetti a vincoli conservativi all'obbligo di
rispettare la volumetria ed il perimetro preesistenti. Il perimetro
è essenzialmente riferito allo sviluppo orizzontale dell'edificio. Per volumetria
è invece da intendere l'ingombro, ovvero lo sviluppo verticale. Lo confermano
indirettamente il divieto di formare corpi tecnici oltrepassanti le falde del
tetto e l'art. 19 cpv. 6 NAPR, che impone il mantenimento dell'altezza della
linea di gronda. Deroghe all'obbligo di rispettare il perimetro sono ammesse
solo se la caratteristica ambientale non vi si oppone. Modifiche e
completazioni della volumetria possono invece essere autorizzate solo per
armonizzarla a quella degli edifici adiacenti (cfr. STA 52.2005.88 del 2 maggio
2005, consid. 3.1; cfr. anche STA 52.2005.95 del 2 maggio 2005, consid. 2;
90.2008.1 del 4 dicembre 2009 consid. A).
2.3. Le disposizioni in questione, attinenti al diritto comunale autonomo,
configurano prescrizioni di natura estetica che, oltre ad essere fondate su
concetti giuridici indeterminati, conferiscono all'autorità decidente un
margine discrezionale relativamente ampio.
In quanto basate su concetti giuridici di natura indeterminata, esse lasciano
invero all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini
dell'individuazione del contenuto normativo; latitudine di giudizio, che le
istanze di ricorso sono tenute a rispettare, intervenendo con riserbo, anche se
dispongono di pieno potere di cognizione. Ove si tratti di nozioni appartenenti
al diritto comunale autonomo, le predette istanze sono inoltre tenute a rispettare
la libertà di decisione costituzionalmente garantita dell'autorità comunale,
limitandosi a censurare le decisioni lesive del diritto in quanto insostenibili (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4;
STA 52.2010.147 del 24 agosto 2010, consid. 2.3 con rinvii, confermata
da STF 1C.442/2010 e 1C.448/2010 del 16 settembre 2011 pubbl. in RtiD I-2012 n.
11, consid. 2.1; Max Imboden/René Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Stoccarda 1976, V. ed., n. 66
B I seg.; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo - parte generale, Cadenazzo 2002, n. 396 segg.).
Circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente dal profilo dell'eccesso
o abuso di potere, è il controllo da parte delle autorità di ricorso
dell'apprezzamento esercitato dal municipio in sede di applicazione di tali
nozioni. Censurabili sono le interpretazioni sprovviste di ragioni oggettive,
fondate su considerazioni estranee o procedenti da valutazioni lesive del
diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere. Ove la valutazione
estetica appaia plausibile, l'autorità di ricorso non può censurarla sostituendo
il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente (cfr. RtiD I-2012 n. 11,
consid. 2.1; STF 1C.136/2010 del 17 maggio 2010 consid. 3.3.2 con rinvii; STA
52.2010.147 citata, consid. 2.3 con rimandi; STA 52.2008.358 del 3 marzo 2009,
consid. 3.1; 52.2003.61 del 7 luglio 2003 consid. 3).
3.3.1. Nel caso
concreto, il progetto prevede di ricostruire e allargare il ponte esistente che
sovrasta la salita __________ e collega il 3° piano dei due stabili (part. __________)
occupati dal grande magazzino __________, di cui si è detto in narrativa.
Il municipio ha rilasciato la licenza edilizia subordinandola alla condizione
di rivestire il ponte mediante una copertura di vetro e realizzare una
struttura portante il più esile possibile, così da garantire la trasparenza dei
due fronti che si affacciano sulla salita __________. Entro questi termini, l'autorità
comunale ha in sostanza ritenuto che il controverso ponte, meno ingombrante nel
suo sviluppo verticale (h = m 4.10) rispetto all'attuale (h = m 4.90), fosse
conforme all'art. 19 NAPR; il manufatto verrebbe ampliato in modo contenuto rispetto
agli stabili commerciali con cui è strettamente connesso dal profilo funzionale
e volumetrico e sarebbe insuscettibile di pregiudicare la fruibilità dell'area
pubblica sottostante ad una quota di una decina di metri inferiore.
Ad opposta conclusione è invece pervenuto il Governo, dopo essersi riallacciato
alla sentenza (STA 52.2005.88 citata) con cui questo Tribunale aveva annullato la
licenza edilizia 21 luglio 2004 rilasciata alla RI 1 per innalzare l'edificio
centrale del complesso commerciale, aggiungendovi un ulteriore piano: l'autorità
comunale (...), ha argomentato l'Esecutivo cantonale, ha ritenuto che il "de
facto" raddoppio del preesistente ponte previsto dai piani approvati
potesse essere inserito nel concetto normativo "rispetto della volumetria"
ai sensi dell'art. 19 cpv. 2.4. Tale apprezzamento configura tuttavia una
decisione arbitraria, ritenuto che stravolga il senso della norma ammettendo
interventi che raddoppiano addirittura il substrato costruito.
Tanto il municipio, quanto la ricorrente contestano questo giudizio rilevando
come l'art. 19 cpv. 2.4 NAPR permetta di concedere una deroga. In concreto,
questa va riferita al perimetro della costruzione esistente; la
volumetria, considerata la riduzione dell'ingombro verticale dell'opera,
sarebbe invece rispettata. La decisione del municipio, adeguatamente motivata,
non sarebbe pertanto arbitraria. La censura è pertinente e fondata.
3.2. L'intervento qui controverso va valutato per rapporto al ponte esistente. L'art.
19 cpv. 2.4 NAPR disciplina infatti la demolizione e la ricostruzione con
riferimento al perimetro e al volume delle costruzioni esistenti.
Il manufatto in discussione è stato costruito una cinquantina d'anni fa, sulla
base di un precario accordato dal municipio nel 1966, sostituito solo in
tempi più recenti (1996) da una concessione per l'occupazione dell'area
pubblica (cfr. risposta del municipio pag. 3). Dal profilo edilizio e
pianificatorio, non vi è motivo per fare astrazione da quest'opera né tanto
meno per ritenerla illegittima. Il municipio - quale autorità competente - non l'ha
ritenuta all'epoca soggetta all'obbligo del permesso. Anche se errata, questa
decisione non potrebbe ora essere rimessa in discussione. La fiducia riposta
dal proprietario nell'autorità comunale prevarrebbe. Per analoghe
considerazioni e per perenzione dell'azione di ripristino (cfr. art. 57 cpv. 5
LE 1973; BU 1974 pag. 49), essa andrebbe - perlomeno - ritenuta legittima ope
temporis. In quanto costruzione esistente e parte integrante dei due stabili
per i quali è ammessa la nuova edificazione, non si pone in contrasto
con l'attuale pianificazione. Salvo deroghe (cfr. infra consid. 3.3), essa
può dunque essere demolita e ricostruita nel rispetto del perimetro e del
volume esistente. Non sovverte questa conclusione la circostanza che - in
quanto opera sporgente a diversi metri d'altezza - sovrasta anche la via della
zona pedonale raffigurata sul piano. L'area occupata non è d'altro canto uno
spazio libero ai sensi dell'art. 19 cpv. 4 NAPR; norma, questa, riferita alla
proprietà privata (cfr. STA 52.2005.95 citata consid. 3, pag. 5). Non è neppure
un edificio o un corpo esistente estraneo per i quali è stata sancita la demolizione
senza ricostruzione (cfr. art. 19 cpv. 2.5 NAPR).
3.3. L'intervento controverso non prevede la demolizione e ricostruzione del
ponte nel rispetto del perimetro e del volume esistenti, ma ne contempla l'ampliamento,
segnatamente sul piano orizzontale. Da questo profilo, è dunque certo che -
come ha correttamente ritenuto il municipio - esso può essere autorizzato
soltanto sulla base di una deroga ai sensi dell'art. 19 cpv. 2.4 NAPR. La
deroga, contrariamente a quanto stabilito dal Governo, non concerne tuttavia la
volumetria del manufatto, intesa come sviluppo verticale - che viene
leggermente ridotto - ma il perimetro, ovvero il suo sviluppo orizzontale. Già
solo per questo motivo, le considerazioni del Governo fondate esclusivamente
sull'asserito mancato rispetto della volumetria ed un'insostenibile interpretazione
da parte del municipio di questo concetto, non possono essere condivise. Una
deroga, contrariamente a quanto pretendono i resistenti, non è invece esclusa a
priori per il solo fatto che l'opera controversa sporge sull'area pubblica. L'art.
19 cpv. 2.4 NAPR si riferisce infatti al perimetro della costruzione esistente
e non al perimetro del fondo su cui si estende.
Il municipio ha d'altro canto esaurientemente motivato la deroga in questione, previamente
avallata dalla commissione del nucleo (cfr. art. 19 cpv. 2.4 NAPR). Le
caratteristiche ambientali, ovvero l'insieme degli stabili di fattura moderna
che fanno da corona alla parte bassa della salita __________, ai piedi della
scalinata, non impongono di mantenere il perimetro del ponte, che d'altronde si
presenta come parte integrante di questo insieme. Nella misura in cui il nuovo
manufatto sarà sí più sviluppato sul piano orizzontale, ma più contenuto su
quello verticale, non è insostenibile ritenere che esso si armonizzerà meglio
con gli stabili che collega. Percepito più che altro nel suo ingombro verticale,
con una struttura portante più esile dell'attuale e le facciate di vetro - che
dovranno rimanere libere (cfr. licenza edilizia, condizione n. 3) - il suo
impatto sul tessuto edilizio circostante - anche per rapporto alla vista dai
piedi e dalla cima della salita __________ - non potrà che migliorare. Per
analoghe considerazioni, in quanto parte integrante di questo insieme, non è
inoltre inammissibile ritenerlo conforme all'art. 19 cpv. 2.4 lett. b NAPR.
3.4. Ferme queste premesse, su questo punto il giudizio del Governo che annulla
una decisione corretta e sostenibile, per sostituirla con un'altra fondata
oltretutto su considerazioni non pertinenti, non può essere confermato siccome
lesivo del diritto, segnatamente dell'autonomia comunale.
4.Da respingere è
la censura con cui i resistenti invocano la violazione dell'inventario degli
insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS).
4.1. Agli inventari ai sensi dell'art. 5 LPN dev'essere attribuito, quantomeno
sotto l'aspetto sostanziale, il valore delle concezioni ai sensi dell'art. 13
cpv. 1 LPT. Questo significa che i Cantoni debbono tenerne conto nelle loro
pianificazioni direttrici (art. 6 cpv. 4 LPT) e proteggere i relativi oggetti
in maniera adeguata mediante la pianificazione dell'utilizzazione (art. 17 LPT;
Heribert Rausch/ Arnold Marti/ Alain
Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, 565, con rinvii; STA 90. 2007.155 del
26 gennaio 2010, consid. 7.1), come avviene anche nel Cantone Ticino (cfr. STA 90.2007.155
citata, consid. 7.1). Di principio, tale strumento diventa vincolante per i
privati solo nella misura in cui è stato recepito dai piani di utilizzazione (cfr.
DTF 135 II 209, consid. 2.1; cfr. STF 1P.235/2005 del 7 settembre 2005
commentata da Arnold Marti, in:
ZBl 107/2006, pag. 556 seg.; Arnold Marti,
Das Schutzkonzept des Natur- und Heimatschutzgesetzes auf dem Prüfstand, in SJZ
104/2008, pag. 81 segg., pag. 87; cfr. anche Christoph
Jäger, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Kommentar zum Bundesgesetz
über die Raumplanug, Zurigo 2010, ad art. 18a LPT, n. 33). In quanto
valido sostegno scientifico per la valutazione delle qualità spaziali e storico-architettoni-che
di un insediamento, esso può comunque essere considerato nel singolo caso nell'ambito
di un'eventuale ponderazione degli interessi (cfr. DTF 135 II 209, consid.
2.1).
4.2. Nel caso concreto, la città di Lugano appartiene agli insediamenti svizzeri
di importanza nazionale da proteggere. È ben vero che la salita __________
rientra nel perimetro del centro storico (P1) al quale è attribuito una
categoria di rilievo AB con un obbiettivo di salvaguardia A. Ed è altrettanto
vero che l'ISOS raccomanda in generale di valorizzare e rivalutare i percorsi e
passaggi pedonali, in primo luogo gradinate, anche con opere di riattamento (come
per esempio la gradinata degli Angioli; cfr. Dipartimento federale dell'Interno
[editore], ISOS Insediamenti di importanza nazionale - Repubblica e Cantone
Ticino, volume 2.2, insediamenti L-Z, Berna 2006, pag. 317). Questa sola circostanza,
contrariamente a quanto ritengono i resistenti, non permette tuttavia di
ritenere insostenibile la decisione del municipio, resa in applicazione dell'art.
19 NAPR di cui si è detto. Neppure nell'ambito di un'eventuale ponderazione
degli interessi nella concessione della deroga al rispetto del perimetro (art.
19 cpv. 2.4 NAPR). Nella misura in cui il progetto approvato permette tutto sommato
di attenuare la percezione del ponte dai piedi e dalla cima della salita (cfr. supra
consid. 3.3), esso non si pone comunque in aperto contrasto con la citata raccomandazione
dell'inventario. A maggior ragione se si considera che il passaggio in quanto
tale e la sua fruibilità non sono minimamente compromesse.
Né permette di sovvertire questa conclusione la prossimità dell'edificio (part.
__________) di proprietà dei ricorrenti. Il grado d'intervento assegnato a questo
stabile (conservativo limitato, art. 19 cpv. 2.3 NAPR) - privo di
elementi costruttivi di particolare interesse (art. 19 cpv. 5 NAPR) - non si
estende agli edifici circostanti. L'opera progettata non risulta inoltre
chiaramente contraria alla raccomandazione dell'inventario federale (ISOS, op.
cit., pag. 317) evocata dai ricorrenti di conservare integralmente l'architettura
della Belle Epoque.
5.5.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto, con
conseguente annullamento della decisione governativa e il ripristino della
licenza edilizia rilasciata dal municipio alla RI 1.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei
resistenti, in solido. Questi ultimi rifonderanno inoltre alla ricorrente,
assistita da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31
LPamm), a valere per entrambe le istanze di ricorso.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 4 ottobre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5387) è annullata;
1.2. la decisione 22 dicembre 2010 con cui il municipio di Lugano ha rilasciato alla RI 1 il permesso per ricostruire ed ampliare il ponte del grande magazzino __________ è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di CO 1 CO 2CO 3 e PA 2 in solido.
3.CO 1 CO 2, CO 3 e PA 2 rifonderanno alla RI 1 un importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili a valere per entrambe le istanze di ricorso.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria