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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 27 ottobre 2011 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 4 ottobre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5389) che accoglie parzialmente le impugnative inoltrate dai ricorrenti avverso la decisione 17 settembre 2010 con cui il municipio di Lugano ha rilasciato a CO 1 il permesso per edificare una casa unifamiliare su un terreno (part. 1001) a Brè; |
viste le risposte:
- 15 novembre 2011 del Consiglio di Stato;
- 18 novembre 2011 di CO 1;
- 21 novembre 2011 del comune di Lugano;
- 5 dicembre 2011 dell'Ufficio delle domande di costruzione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. CO 1, qui
resistente, è proprietario di un vasto terreno (part. 2'544 mq) di forma irregolare,
situato a Brè. Il fondo è per lo più ricoperto da bosco, fatta salva una
striscia di terreno (lato ovest) in pendio, di forma quasi trapezoidale (ca. m
40-50 x 15), prospiciente a via Aldesago e assegnata alla zona residenziale R2a.
b. Con domanda di costruzione del 4 febbraio 2010, CO 1 ha chiesto al municipio il permesso per realizzare su questa striscia di terreno una casa unifamiliare
lunga e stretta (ca. 30 m x 4.50/6.00 m), articolata su cinque livelli,
postulando tra l'altro che fosse concessa una deroga sino a 6.00 m dal limite del bosco.
c. Alla domanda si sono opposti RI 1, proprietario del terreno a valle (part.
1049) e RI 2, rappresentata dall'amministratore del condominio, con riferimento
al fondo situato a monte (part. 4, fondo costituito in proprietà per piani), sollevando
diverse censure di natura formale e materiale.
B. a. Il 14
aprile 2010, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno trasmesso
il loro avviso favorevole (n. 69297) al rilascio del permesso, subordinandolo
ad una serie di condizioni di cui si dirà, per quanto occorre, nel seguito e
concedendo la postulata deroga alla distanza minima dal bosco.
Nel corso della procedura, a seguito di un esperimento di conciliazione, il
resistente ha inoltrato una serie di nuovi piani (ultima modifica aprile
2010) con alcune leggere modifiche e precisazioni, che sono stati
sottoposti ai vicini opponenti.
b. Richiamato l'avviso dell'autorità dipartimentale, il 17 settembre 2010, il
municipio ha rilasciato al resistente la licenza edilizia richiesta, secondo il
progetto risultante da questi ultimi piani. Il permesso è stato subordinato ad
una serie di condizioni riferite alla richiesta di presentare una variante
prima della richiesta d'inizio dei lavori, che dovrà essere approvata,
per alcuni aspetti del progetto [superficie utile lorda, distanza dalla
strada dell'autorimessa e accesso, altezza dell'edificio (parapetto)], di cui
si dirà, per quanto occorre, in appresso. Condizioni, che sono state ribadite e
ulteriormente precisate nelle decisioni di medesima data, con cui il municipio
ha respinto le opposizioni dei vicini opponenti.
C. Con decisione 4 ottobre 2011, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente le impugnative inoltrate da RI 1 e dall'RI 2, confermando la licenza edilizia alle condizioni aggiuntive che prima della richiesta di inizio lavori dovrà essere:
- presentato e approvato il piano recante l'indicazione del volume del materiale di scavo, del materiale riportato in loco e della destinazione del materiale esuberante (art. 12 cvp. 1 lett. c RLE);
- (..) presentata e approvata una perizia volta a determinare il rispetto dei parametri fissati dall'OIF per quanto riguarda la pompa di calore.
Considerati sufficienti i piani (piano di situazione, sezioni) annessi al progetto, il Governo ha poi ritenuto che alla carenza della documentazione relativa agli scavi potesse essere posto rimedio mediante la condizione di cui si è detto poc'anzi. Un piano di cantiere, ha aggiunto, non sarebbe invece richiesto dalla legge. Tutelata la clausola accessoria della licenza edilizia riferita alla variante di progetto, il Consiglio di Stato ha poi respinto le censure sollevate relative alla distanza dalla strada e dal bosco, all'altezza, all'indice di sfruttamento, all'accesso e agli aspetti paesaggistici. Alla mancata verifica da parte dell'autorità dipartimentale della conformità con i parametri dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41) della termopompa che sarebbe prevista dal progetto, ha aggiunto, potrebbe invece essere posto rimedio subordinando il permesso alla condizione che sia presentata e approvata prima dell'inizio dei lavori una perizia fonica.
Il Governo ha infine respinto le ulteriori censure sollevate dai ricorrenti (risparmio energetico, depurazione acque, rumori e vibrazioni di cantiere), rinviando alle argomentazioni contenute nell'avviso cantonale.
D. Contro
quest'ultima pronuncia, RI 1 e l'RI 2 si aggravano ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Riproponendo le censure sollevate senza successo dinnanzi alla precedente istanza,
i ricorrenti censurano l'incompletezza degli atti annessi al progetto.
Inammissibili sarebbero le condizioni relative al piano degli scavi e alla
perizia fonica imposte dal Governo. Altrettanto inaccettabili sarebbero le clausole
dettate dal municipio con la licenza edilizia, in particolare quella relativa
alla variante di progetto. Negano poi che siano dati gli estremi per concedere
una deroga alla distanza minima dal bosco. Disattesi sarebbero inoltre l'indice
di sfruttamento e l'altezza massima. L'autorimessa interrata, aggiungono, non
rispetterebbe la distanza dalla strada. L'accesso progettato non sarebbe
sicuro; la condizione che impone una variante per la modifica della sua geometria,
non sarebbe ammissibile; inaccettabili sarebbero inoltre le ripercussioni sui
posteggi. Il progetto sarebbe deturpante. Da ultimo, gli insorgenti ripropongono
le censure inerenti gli aspetti ambientali, in particolare per gli impianti
tecnici.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'autorità dipartimentale si riconferma sostanzialmente nel proprio avviso e
nelle precedenti prese di posizione. Il municipio, come pure CO 1, chiedono
invece la reiezione del ricorso con argomenti che, per quanto necessario,
verranno discussi in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione
attiva del ricorrente RI 1, vicino opponente e personalmente e direttamente
toccato dalla decisione impugnata (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). All'RI
2 deve per contro essere negata la legittimazione attiva; abilitata a ricorrere
è unicamente la comunione dei condomini (art. 712l CCS), non l'assemblea
dei comproprietari (cfr. sul suo statuto giuridico, art. 712m CCS). Quest'ultima
non può dunque stare in lite in nome proprio. Posto che i requisiti concernenti
la legittimazione, come l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto
delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, da questo
profilo il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Nella misura in cui è inoltrata da RI 1, l'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è invece ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Ai fini del presente giudizio non occorre assumere le prove (sopralluogo)
richieste dal ricorrente; la situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge in modo sufficiente dai piani agli atti.
2.Completezza della domanda
2.1. Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della
documentazione necessaria. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento
d'applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), i
progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente
comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda.
L'autorità, soggiunge la norma (cpv. 3), può all'occorrenza chiedere informazioni
o completamenti. L'esigenza di completezza della documentazione da allegare
alla domanda di costruzione è volta, da un lato, a permettere all'autorità di
esperire un esame approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento
per rapporto alle disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a
definire esattamente i limiti della licenza che viene semmai accordata al richiedente.
La disposizione che permette all'autorità di chiedere di precisare e completare
domande di costruzione carenti è espressione del principio di proporzionalità e
del conseguente divieto di formali-smo eccessivo. Non è tanto un diritto,
quanto piuttosto un dovere dell'autorità, che non può respingere domande di
costruzione la-cunose dal profilo della documentazione allorché il difetto può
essere facilmente sanato chiedendo all'istante di completarle o di fornire le
informazioni mancanti (STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid. 2.1.).
2.2. Secondo l'art. 12 cpv. 1 RLE, i progetti per gli edifici devono tra l'altro
comprendere una o più sezioni per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa
dedurre l'altezza dell'edificio e quella dei singoli piani, il livello del
terreno naturale e quello delle strade pubbliche adiacenti (..) (cfr. lett.
b).
In concreto, agli atti figurano due sezioni (A-A, B-B) dalle quali è possibile
dedurre l'altezza dell'edificio. Di per sé, il progetto non risulta dunque lesivo
della norma citata. Il ricorrente RI 1 contesta genericamente che queste sezioni
sarebbero insufficienti; egli non si confronta tuttavia con le stesse, né con l'andamento
naturale del terreno (cfr. sezioni del geometra), né con la sistemazione
concretamente prevista dal progetto. Non indica dove dovrebbe essere tracciata
un'ulteriore sezione, in particolare perché l'edificio non rispetterebbe l'altezza
massima. Da questo profilo, non occorre pertanto esaminare ulteriormente tale
aspetto.
2.3. In base all'art. 10 RLE, alla domanda deve essere allegato un piano di
situazione rilasciato dal geometra revisore (cpv. 1). Il piano può essere
sostituito da un rilievo eseguito da un geometra o dal progettista, quando non
esista una mappa aggiornata (cpv. 2). II piano, precisa il cpv. 3, deve
specificare: le coordinate secondo la carta nazionale, l'orientamento, il nome
locale, i numeri di mappa (lett. a); l'ubicazione delle opere previste, le loro
dimensioni, le distanze dai confini e dagli edifici esistenti o progettati, gli
accessi stradali e, quando occorra, le aree riservate per il gioco dei bambini
e per i posteggi (lett. b).
Agli atti, come rileva il ricorrente, non figura un piano di situazione rilasciato
dal geometra revisore. I documenti menzionati dal Governo (doc. 6 e 8) sono
stati allestiti dal progettista, senza il concorso del geometra; gli stessi
risultano parzialmente incompleti (indicazioni sulle distanze dall'edificio,
part. 4). Poco conta invece che uno dei due (doc. 8) riporti anche le sezioni
(quote) del terreno naturale rilevate dal geometra. Una simile carenza formale
- rilevata già in sede di opposizione dal ricorrente - avrebbe senz'altro
potuto e dovuto essere sanata dalle istanze inferiori. Considerato che la
licenza edilizia non può comunque essere confermata per i motivi di cui si dirà
nel seguito, non mette conto di soffermarsi ulteriormente su tale aspetto.
2.4. Analoga conclusione s'impone per il piano recante l'indicazione del volume
del materiale di scavo, del materiale riportato in loco e della destinazione
del materiale esuberante, che il Governo ha in sostanza imposto al
resistente di presentare per approvazione prima della richiesta d'inizio
lavori. Un simile piano, per espressa disposizione dell'art. 12 RLE, deve
essere compreso nel progetto, così come le piante di ogni piano, le
sezioni, ecc. Domande che presentano una documentazione carente devono essere
completate nel quadro della procedura di rilascio del permesso. Non è possibile
rilasciare una licenza subordinata alla condizione di presentare - prima
dell'inizio dei lavori - i piani o i documenti mancanti (cfr. STA 52.2010.171 citata,
consid. 2.2); tanto meno, alla condizione che venga inoltrata a tal fine una variante.
Simile riflessione vale anche per la clausola imposta dal Governo relativa alla
perizia fonica per la pompa di calore. Condizione, questa, oltretutto
censurabile già solo perché la domanda di costruzione non prevede l'installazione
di un simile impianto.
2.5. Da respingere è invece la censura del ricorrente riferita alla mancata
presentazione di un piano di cantiere. Di regola, dalla procedura di rilascio
del permesso esulano questioni che attengono alla progettazione esecutiva
dell'opera (cfr. RDAT I-1998 n. 37 in fine), come pure problematiche legate
all'esecuzione dell'opera (metodo di costruzione, impiego di determinate
installazioni, ecc.) che, a questo stadio della progettazione, sono generalmente
ancora sconosciute (cfr. DTF 121 II 378 consid. 14). In tal senso, anche gli
art. 9 segg. RLE che stabiliscono il contenuto della domanda di costruzione e
dei progetti non contemplano l'obbligo per l'istante in licenza di presentare
un piano di cantiere (con indicazioni sulla posizione dei diversi macchinari,
ecc.). Considerato tuttavia che l'impianto e l'esercizio di un cantiere
ri-chiama comunque il rispetto di diverse disposizioni, segnatamen-te dal
profilo della protezione dell'ambiente, non di rado già nel quadro di questa
procedura l'autorità valuta e fissa nella licenza edilizia delle disposizioni a
questo riguardo. Ciò permette, ad e-sempio, di rendere vincolanti determinate
direttive o richiamare l'istante in licenza all'obbligo di rispettare, nella
fase esecutiva dell'opera, talune prescrizioni ambientali [come le direttive emanate
dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), in particolare la Direttiva sui
provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri
(Direttiva sul rumore dei cantieri) in vigore dal 2 febbraio 2000 (versione
aggiornata al 24 marzo 2006), rispettivamente la Direttiva concernente le
misure funzionali e tecniche per la limitazione delle emissioni di inquinanti
atmosferici dai cantieri (Direttiva aria cantieri) in vigore dal 1° settembre
2002 (edizione attualizzata del 1° gennaio 2009)]. In questo contesto,
l'autorità procede di regola ad una valutazione che tiene conto, tra l'altro,
della grandezza complessiva del cantiere, della zona di situazione, della
durata dei lavori. Aspetti, questi, con cui - nel caso concreto - anche l'autorità
dipartimentale si è confrontata, imponendo, a titolo di condizione del
permesso, il rispetto dei provvedimenti appartenenti ai gruppi B (rumore dei
lavori di costruzione), C (lavori di costruzione molto rumorosi) e A (trasporti
edili), in applicazione della Direttiva sul rumore dei cantieri, e quelli
appartenenti al gruppo B ai sensi della Direttiva aria cantieri. Non vi è motivo
di dubitare della correttezza di questi gruppi di provvedimenti; neppure l'insorgente
RI 1 sostanzia d'altronde la sua censura.
3.Distanza dal bosco
3.1. L'art. 17 cpv. 1 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991
(LFO; RS 921.0), stabilisce il principio per cui le costruzioni e gli impianti
in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la
conservazione, la cura e l'utilizzazione. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2,
prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla
foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile
dei suoi alberi. Secondo l'art. 6 legge cantonale sulle foreste 21 aprile 1998
(LCFo; RL 8.4.1.1), il piano regolatore fissa la distanza degli edifici e degli
impianti dal bosco (cpv. 1). Edifici ed impianti, soggiunge l'art. 6 cpv. 2
LCFo, devono rispettare una distanza di almeno 10.00 m dal bosco.
Le disposizioni sulle distanze dal bosco perseguono scopi molteplici. Come
norme di polizia edilizia mirano a proteggere le costruzioni e gli impianti dal
pericolo di caduta degli alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra; come
norme di polizia forestale tendono invece a preservare il bosco dalle
immissioni dannose provocate dagli edifici, segnatamente proteggendolo dal
fuoco e salvaguardandone il valore ecologico (cfr. FF 1988 III 162; RDAT I-2002,
n. 29 consid. 2.2; STA 52.2007.331 del 28 novembre 2007 consid. 3 con
rinvii).
3.2. L'art. 6 cpv. 3 LCFo stabilisce che, in casi eccezionali e con il consenso
dell'autorità cantonale, il municipio può concedere deroghe sino a 6.00 m dal limite del bosco (art. 6 cpv. 3 LCFo).
La deroga di cui all'art. 6 cpv. 3 LCFo deve essere concessa in maniera
restrittiva e solo quando sia data una situazione eccezionale (cfr. al
riguardo: messaggio del Consiglio di Stato n. 5014 del 21 giugno 2000
concernente la modifica della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998,
pubbl. in RVGC anno parlamentare 2000/2001, vol. 3, seduta XXV del 4 dicembre
2000, pag. 2717, 2718 e 2720). L'art. 13 del regolamento della legge cantonale
sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 8.4.1.1.1), che concretizza l'art.
6 cpv. 3 LCFo, prevede segnatamente che le deroghe alla distanza minima dal
bosco sino a 6.00 m possono essere concesse per edifici principali ed impianti
se a causa delle caratteristiche del fondo, ne è impedita un'utilizzazione
razionale secondo i parametri di zona (cfr. cpv. 2). Appurata
la necessità della deroga, precisa ancora l'art. 13 cpv. 4 RLCFo, la Sezione forestale
formula il preavviso vincolante tenendo conto in particolare del valore ecologico
del bosco, del pericolo d'incendio, delle possibilità di taglio e d'esbosco e
della sua accessibilità.
Le eccezioni alla distanza legale minima dal bosco vanno valutate alla luce
delle funzioni forestali protette giusta l'art. 17 LFo. Determinante è la
questione di sapere se, a causa della stretta vicinanza di una costruzione al
bosco, una di queste funzioni sia seriamente messa in pericolo (cfr. Alois Keel/Willi Zimmermann,
Bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Waldgesetzgebung 2000-2008, in URP 2009, pag. 277 con rinvii).
3.3. Nel caso concreto, la facciata est dello stabile progettato, per
tutta la sua lunghezza (ca. 30 m) si trova ad una distanza di 6.00 m dal limite del bosco situato più a monte. Lo stabile, lungo e stretto (ca. 30 m x 4.50/6.00 m), invade per gran parte della sua superficie la fascia di rispetto di 10.00 m (cfr. art. 6 cpv. 2 LCFo). Considerata la conformazione dell'area edificabile del
fondo, con la domanda di costruzione il resistente ha chiesto di poter
beneficiare di una deroga alla distanza minima dal bosco (cfr. relazione
tecnica gennaio 2010).
La Sezione forestale ha espresso preavviso favorevole, ritenendo in particolare
che fosse data una situazione eccezionale, posto che nel rispetto integrale
di tutti gli arretramenti di legge il fondo risulterebbe di fatto
inedificabile, in quanto la larghezza massima della casa sarebbe di soli 1.50 m. Motivazione, questa che il Governo ha considerato più che sostenibile, ritenendo eccessivo
il sacrificio che l'istante in licenza sarebbe chiamato a sopportare per
rispettare la distanza minima (m 10.00) dal bosco. Il ricorrente contesta
questa conclusione: la parte edificabile del fondo presenterebbe dimensione
ridotte perché quest'area, come la parte restante del fondo era precedentemente
bosco (variante di PR del 2005); una deroga fino a m 6.00 per un fronte di ca.
m 30.00 sarebbe inoltre eccessiva; in corrispondenza dell'autorimessa, questo
parametro (m 6.00) non sarebbe neppure rispettato.
La censura non è sprovvista di fondamento. È ben vero che la fascia di rispetto
(m 10.00) dal bosco grava in modo importante la parte edificabile della part.
1001, che - tenuto conto della distanza minima (m 4.00) dal confine con il
terreno non edificato (part. 1049) a valle e con la part. 4 - si riduce in sostanza
ad una lunga striscia di terreno, di forma irregolare, larga tra 0 e 4.00 m. Da questo profilo, di per sé, il fondo in questione non potrebbe dunque essere utilizzato in
modo razionale senza una deroga (cfr. art. 13 cpv. 3 RLCFo). Ai fini della sua
concessione, le autorità inferiori avrebbero tuttavia dovuto considerare anche
l'area forestale che risale la montagna e si estende per alcune migliaia di mq.
Ai fini della decisione, non risulta in particolare che le istanze inferiori
abbiano tenuto conto del bosco in questione, delle sue funzioni protette e
della compatibilità della postulata deroga con queste ultime (cfr. art. 13 cpv.
4 RCLFo; cfr. supra, consid. 2.2). Questo aspetto non è di secondaria
importanza se si considera oltretutto che, nell'ambito della revisione di poco
conto del PR, con cui, a seguito di un accertamento forestale risalente al
1995, è stato adeguato il limite della zona edificabile in corrispondenza del
terreno in questione, il Dipartimento del territorio aveva ritenuto doveroso
segnalare come la parte del fondo 1001 ora attribuita alla zona edificabile
presenti una conformazione tale da renderla difficilmente edificabile nel
rispetto delle distanze da confine e dal bosco accertato. Questo significa che
lo sfruttamento ai fini edilizi di questa superficie dovrà avvenire in maniera
tale da non dover necessitare di eventuali dissodamenti o particolari deroghe
dalla distanza dal bosco (cfr. avviso del 22 febbraio 2005). Con queste
premesse, maggiori accertamenti si imponevano con forza. Carenti dal profilo
della motivazione, sia la decisione dell'autorità di prime cure sia quella del
Governo non possono dunque essere confermate. Non è infatti possibile ritenere
senz'altro dati i requisiti per una deroga ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 LCFo;
non è inoltre possibile verificare la conformità dell'estensione di questa
deroga (fino a m 6.00, per un fronte lungo ca. 30 m), concessa in sostanza ai fini di uno sfruttamento massimo delle possibilità edificatorie.
4.Indice
di sfruttamento
4.1. Giusta l'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.)
è il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici (SUL) e la superficie
edificabile del fondo. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale SUL si considera la
somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le
superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Dal computo
della SUL sono escluse tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per
l'abitazione o il lavoro, come le cantine, i solai, le lavanderie e gli
essiccatoi delle abitazioni, i locali per i macchinari, i locali comuni per lo
svago nelle abitazioni plurifamiliari, i vani destinati al deposito di biciclette
e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, i
corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso di locali
non calcolabili nella SUL, i porticati aperti, le terrazze coperte dei tetti ma
non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come
ballatoi, i rifugi di protezione civile, le piscine familiari, gli archivi e i
magazzini sotterranei, non accessibili al pubblico e che non servono per il
lavoro (cfr. art. 38 cpv. 1 LE, art. 40 cpv. 1 regolamento di applicazione
delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1 e rinvio di cui all'art.
5 delle norme di attuazione del piano regolatore, sezione di Lugano; NAPR).
Decisiva ai fini del computo della superficie di un locale non è l'indicazione
fornita dai piani circa la sua destinazione, ma l'og-gettiva possibilità di
utilizzare la superficie di un determinato va-no a fini abitativi o lavorativi
(RtiD II-2008 n. 22, consid. 3.1; RDAT I-1994 n. 30, consid. 2.2; RDAT I-1993
n. 34 consid. 3.1; STA 52.2006.20 dell'1 marzo 2006, consid. 5.2.2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,
Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE, n. 1126).
Anche la superficie dei ripostigli, sgabuzzini e locali deposito di mercanzie
di ogni genere, integrati in singole unità abitative, va di principio conteggiata
nella superficie utile lorda (cfr. STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid.
3.4). Esclusi sono solo archivi e magazzini sotterranei, ovvero vani che non
sono direttamente accessibili dalle unità abitative, e che non servono per il
lavoro.
4.2. Secondo l'art. 2 cpv. 1 LE, la licenza edilizia deve essere concessa se i
progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle
costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre
prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura
della licenza edilizia.
Il principio di proporzionalità vieta di respingere una domanda di costruzione
non conforme al diritto quando il difetto può essere facilmente corretto
rilasciando una licenza subordinata a clausole accessorie (Scolari, op. cit., ad art. 2 LE, n. 684).
Ciò è possibile quando le lacune del progetto sono secondarie o di importanza
minima rispettivamente quando vengono emendate nel senso delle domande degli
opponenti (cfr. STF 1C.207/2010 del 21 aprile 2011, pubbl. in RtiD II-2011 n.
13 consid. 4.4; Scolari, op. cit,
ad art. 2 LE, n. 684; Athos Mecca/Daniel
Ponti, Legge edilizia annotata, Pregassona 2006, ad art. 2 pag. 15 con
rinvii). Di principio, la correzione di difetti del permesso di costruzione
mediante l'imposizione di clausole accessorie è esclusa quando la correzione
deve essere ulteriormente definita mediante un'adeguata progettazione (cfr. STA
52.2009.79 del 30 marzo 2009, consid. 2.2.).
4.3. Nel caso concreto, in base al calcolo degli indici annessi al progetto
(cfr. piano computo indici, ultima modifica aprile 2010) la superficie
utile lorda totale del progetto ammonta a 285.32 mq. Tenuto conto della
superficie edificabile del fondo (2'544 mq - 1902.12 mq = 641.88 mq), dell'indice
di sfruttamento massimo (0.4, art. 28 NAPR), addizionato del bonus (+10%) per
SUL sfruttabile per abitazione primaria (SULAP; cfr. art. 28 NAPR con rinvio
all'art. 15 NAPR; 25.68 mq), secondo lo stesso calcolo, la SUL risulterebbe
leggermente superata (Δ+ = 3.10
mq ca.).
Il municipio, dopo aver dato atto di tale circostanza, si è limitato a rilevare
il mancato conteggio nella SUL del vano ripostiglio (mq 15.32) previsto al
livello 2, direttamente accessibile dall'appartamento. La licenza edilizia è
stata dunque subordinata - tra l'altro - alla condizione di
presentare prima della richiesta d'inizio dei lavori di costruzione una variante
di progetto (ai sensi dell'art. 16 LE), che dovrà essere approvata,
che tenga conto di questo aspetto: nel computo della SUL deve essere pure
computato tale locale (..) non si approva pertanto la realizzazione del
locale ripostiglio (..) Si rende pure attenti che dovrà pure essere ripresentato
il calcolo degli indici pianificatori aggiornato (cfr. licenza edilizia, ad
1 in fine; decisione su opposizione, pag. 3). Il Governo, dal
canto suo, ha semplicemente avallato tale condizione, ritenendola conforme al
diritto poiché la variante dovrà necessariamente ancora essere approvata
(..) ciò che non priva i qui ricorrenti di esprimersi nuovamente in merito alla
stessa.
A torto.
Il rispetto degli indici edificatori di una costruzione deve essere verificata
nell'ambito del rilascio del permesso. Per giurisprudenza, a livello di
progettazione, si impone l'ossequio integrale dei parametri fissati dalle norme
(cfr. STA 52.2009.305 del 5 ottobre 2009, consid. 6.2.; 52.2000.261 del 14
dicembre 2000, consid. 4). Nella misura in cui vi è un sorpasso degli indici che
deve essere corretto mediante un'adeguata riprogettazione, la licenza edilizia
non può essere rilasciata, subordinandola semplicemente alla condizione di
presentare una variante che tenga conto di tale aspetto, né, di
riflesso, a quella di ripresentare un calcolo degli indici aggiornato.
Nel caso concreto, è certo che lo stabile controverso determina un sorpasso
della SUL di almeno 18.42 mq [15.32 mq (ripostiglio) + 3.10 mq (secondo citato
piano computo indici)] rispetto a quella massima ammissibile (282.42
mq). A tale difetto non può essere posto rimedio mediante la semplice
soppressione del vano ripostiglio, affiancato ad un bagno e direttamente
accessibile dall'abitazione, e quindi a giusta ragione computato nella SUL.
Visto il progetto concreto, una simile soluzione è comunque insufficiente per
ripristinare il rispetto integrale degli indici. Occorre un ripensamento degli
spazi mediante adeguata progettazione.
4.4. Fermo quanto precede, può rimanere aperta la questione di sapere se nella
SUL debba essere computato anche il vano denominato terrazza/pergolato (19.63
mq; livello 4), dotato di cucina addossata ad una parete e sorretto da un
pilastro e che, come rileva il ricorrente RI 1, stando ai piani appare chiuso
da vetrate anche sui lati restanti. Si può unicamente annotare che se fosse
effettivamente chiuso o chiudibile, ben difficilmente potrebbe essere escluso
dalla SUL.
5.Distanze dalla strada
5.1. Per principio, le costruzioni devono rispettare le linee di arretramento (cfr.
art. 9 cpv. 5 NAPR). Secondo l'art. 10 cpv. 1 NAPR, ultima frase, costruzioni
sotterranee possono essere eseguite, se non contrastano con gli scopi
perseguiti dall'art. 11, oltre le linee di edificazione sino ad una distanza di
2.50 m dal confine con la proprietà pubblica esistente o prevista dal PR.
5.2. In concreto, il progetto prevede di realizzare un'autorimessa interrata
con tre posteggi (livello 0; 118.35 mq) a ridosso del muro esistente
prospiciente via Aldesago, che verrebbe in parte demolito per formare l'accesso.
Ricordata la distanza minima (m 2.50) dalla strada esatta dall'art. 10 cpv. 1
NAPR, il municipio ha rilasciato il permesso alla condizione di presentare prima
della richiesta d'inizio dei lavori di costruzione una variante di
progetto (ai sensi dell'art. 16 LE), che dovrà essere approvata
che tenga conto che: (..) non si approva (..) l'autorimessa limitatamente
alla parte sporgente oltre la linea di arretramento di m 2.50 dal confine con
via Aldesago. Si rende pure attenti che, ai sensi dell'art. 49 NAPR, i raggi di
curvatura dell'accesso veicolare a bordo strada devono rispettare la specifica
norma VSS di riferimento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che (anche)
questa condizione fosse conforme al diritto. La soluzione prospettata dal
municipio (presentazione e approvazione di una variante che preveda un
arretramento di m 2.50), ha aggiunto, risolverebbe il problema qui controverso e
renderebbe il progetto conforme ai parametri edilizi.
Anche qui, a torto.
La difformità riscontrata dal municipio non concerne un aspetto secondario o di
importanza minima. Il difetto impone una ridefinizione dei posteggi (due dei
quali attualmente addossati al muro a ridosso della strada) e degli spazi,
oltre che dell'accesso, da definire mediante un'adeguata progettazione. Lo
dimostra la stessa richiesta del municipio di inoltrare una variante dei
piani. Questo aspetto - tuttora incerto - non può però essere oggetto di una
clausola accessoria. Una simile richiesta (variante ai sensi dell'art. 16 LE) avrebbe
semmai dovuto essere avanzata già in corso di procedura, prima del
rilascio del permesso. Considerato che questo aspetto significativo incide oltretutto
anche sulla conformità dell'accesso e dei posteggi necessari, l'inoltro di una
nuova domanda di costruzione, conforme al diritto, non costituisce un onere
eccessivo per l'istante in licenza ma un'esigenza ineludibile.
6.Considerato che, sulla base delle motivazioni che precedono, la
licenza edilizia non può comunque essere rilasciata, non mette conto di
esaminare le ulteriori censure avanzate dal ricorrente.
7.7.1. In conclusione, nella misura in cui è ricevibile (cfr. supra,
consid. 1.1), il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente
annullamento della decisione governativa e di quella municipale.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del
resistente CO 1, in ragione della sua preponderante soccombenza. Il comune ne
va per contro esente, essendo comparso per esigenze di funzione e non per
tutelare suoi interessi propri. Il resistente e il comune rifonderanno inoltre al
ricorrente RI 1 un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm), a
valere per entrambe le istanze.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 4 ottobre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5389);
1.2. la risoluzione 17 settembre 2010 con cui il municipio di Lugano ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per edificare una casa unifamiliare (part. 1001) a Brè.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del resistente CO 1. Quest'ultimo e il comune di Lugano, rifonderanno fr. 1'000.- ciascuno a RI 1 a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria