|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 7 novembre 2011 di
|
|
RI 1, RI 2 e RI 3, ,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 12 ottobre 2011 (n. 5657) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dagli insorgenti avverso l'autorizzazione rilasciata dalla Sezione dell'agricoltura il 23 novembre 2010 a CO 3 per l'acquisto dell'azienda agricola "__________" a __________; |
viste le risposte:
- 23 novembre 2011 del Consiglio di Stato;
- 24 novembre 2011 della Commissione di vigilanza LDFR;
- 2 dicembre 2011 di CO 3;
- 6 dicembre 2011 della Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle
finanze e
dell'economia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 luglio 2010 la Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha autorizzato RI 1, RI 2 e RI 3 all'acquisto dell'azienda agricola "__________", ai mappali __________, di proprietà __________, sui quali CO 3 è beneficiario dall'inizio degli anni settanta di un contratto di affitto. Il contratto di compravendita è stato sottoscritto da RI 1, RI 2 e RI 3 il 24 settembre 2010. Interpellato dal notaio rogante nella sua qualità di affittuario dei fondi oggetto della compravendita, CO 3, che da svariati decenni lavora e gestisce la medesima azienda, dapprima con il padre, poi da solo e, da ultimo con il figlio __________, ha dichiarato di essere intenzionato ad esercitare il diritto di prelazione in suo favore. A tal fine, con decisione 23 novembre 2010 la Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha quindi parimenti autorizzato CO 3 all'acquisto dell'azienda agricola in questione.
B. Avverso la predetta decisione dipartimentale RI 1, RI 2 e RI 3 sono insorti l'8 gennaio 2011 dinanzi al Consiglio di Stato che, con decisione 16 marzo 2011, ha dichiarato irricevibile il gravame per mancanza di legittimazione ricorsuale. Il Tribunale cantonale amministrativo, adito dagli insorgenti, in data 20 maggio 2011 ha invece riconosciuto la potestà ricorsuale di RI 1, RI 2 e RI 3 e ha annullato la pronuncia governativa disponendo nel contempo il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
C. Con decisione 12 ottobre 2011 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. In sunto, esso ha considerato come CO 3, malgrado l'età avanzata (è nato nel 1933), sia ancora attivo professionalmente nell'azienda e assuma un ruolo importante nella conduzione aziendale unitamente al figlio __________ (classe 1977) al quale nel 1998 è stata trasferita l'azienda per poter continuare a beneficiare dei pagamenti diretti. L'autorizzazione ad esso rilasciata dalla Sezione dell'agricoltura ai fini dell'acquisto dei fondi dell'azienda agricola è dunque stata ritenuta perfettamente legittima.
D. Avverso la decisione governativa RI 1, RI 2 e RI 3 presentano ricorso al Tribunale, senza peraltro formulare precise domande. Essi contestano la qualità di coltivatore diretto di CO 3, che a mente loro non gestirebbe più personalmente l'azienda, passata in gestione al figlio __________. In tali circostanze, l'autorizzazione in suo favore non avrebbe dunque ragione d'essere.
E. Al ricorso si oppongono CO 3, il Consiglio di Stato e la Sezione dell'agricoltura. La Commissione di vigilanza si rimette invece al giudizio del Tribunale. Le rispettive motivazioni verranno riprese se del caso nei considerandi successivi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 20 cpv. 2 legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 (LDFRAAgr; RL 8.1.3.1), il gravame è tempestivo (art. 20 cpv. 3 LDFRAAgr) e la legittimazione dei ricorrenti è data (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Fatta riserva di quanto espresso al consid. 3.1, il ricorso è quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove richieste dai ricorrenti, sono in parte già state evase con l'inoltro delle risposte (incarto del Consiglio di Stato, richiamo __________ del contratto d'affitto con CO 3, già agli atti) o riguardano questioni estranee o incontestate nell'ambito della presente vertenza (richiamo dell'autorizza-zione a costruire un'azienda agricola in favore di __________, richiamo delle offerte pervenute a seguito di pubblico bando e dei pagamenti del canone di affitto dell'azienda agricola). Per la facoltà che compete all'autorità giudicante di valutare anticipatamente la rilevanza delle prove offerte dalle parti (cfr. fra tante DTF 131 I 153 consid. 3, 124 I 208 consid. 4a; STF 1C_167/ 2009 del 30 aprile 2009 consid. 2.2.1, 1C_151/2007 dell'11 ottobre 2007, consid. 2.2), esse vengono pertanto respinte.
2. 2.1. Chiunque
intende acquistare un'azienda agricola o un fondo agricolo deve ottenere
un'autorizzazione da parte della competente autorità cantonale (art. 61 cpv. 1
e 80 legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991; LDFR; RS 211.412.11),
autorizzazione che viene rilasciata solo se, cumulativamente, il prezzo
pattuito non è esorbitante e l'acquirente è un coltivatore diretto (cfr. art.
63 LDFR). L'art. 9 cpv. 1 LDFR definisce il coltivatore diretto come colui che
coltiva di persona il suolo agricolo o, se si tratta di un'azienda agricola, la
dirige personalmente. Il cpv. 2 della medesima norme soggiunge che è idoneo
alla coltivazione diretta chi ha le capacità, necessarie secondo la concezione usuale
nel Paese, per coltivare lui stesso il suolo agricolo e per dirigere personalmente
un'azienda agricola. L'attività dirigenziale da sola non basta all'adempimento
delle condizioni dell'art. 9 LDFR. Occorre, ai fini del riconoscimento della
qualità di coltivatore diretto di un'azienda, che la persona vi lavori concretamente
in maniera sostanziale (DTF 115 II 181 consid. 2a). Quanto alla capacità di
coltivazione diretta, si suppone che l'interessato possegga mediamente i
requisiti le qualità tanto professionali quanto morali e fisiche che gli
consentano, secondo gli usi propri dell'agricoltura, di coltivare in modo
conveniente un'azienda (DTF 110 II 488 consid. 5; Eduard Hofer in: Das bäuerliche Bodenrecht,
Kommentar zum BGBB, 2.a ed., Brugg 2011, n. 31 e segg.). Ciò è il caso
del coltivatore che ha seguito una scuola di agricoltura o di colui che ha già
gestito secondo le regole dell'arte un fondo o un'azienda simile a quella che
intende acquistare (STF 5A.17/2006 del 21 dicembre 2006 consid. 2.4.1;
Yves Donzallaz, Traité de droit
agraire suisse: droit public et droit privé, Berna 2006, n. 3215). Non è
per contro determinante, per la definizione di coltivazione diretta, la
proprietà del fondo o dell'azienda così come la mancanza di iscrizione nei
registri agricoli cantonali non permette ancora di negare tale requisito, ritenuto
come questi abbiano principalmente lo scopo di gestire i pagamenti diretti, che
il coltivatore percepisce in modo facoltativo (STF 2C_747/ 2008 del 5 marzo
2009 consid. 3.3; Yves Donzallaz,
op. cit., n. 3285).
2.2. Per la valutazione
delle capacità di coltivazione e gestione dell'interessato possono essere
prese in considerazione anche le competenze di altri membri della famiglia e di
terzi che prestano lavoro nell'azienda (DTF 111 II 326 consid. 2c/bb). Questo
approccio tende a favorire le aziende agricole di famiglia, nelle quali normalmente
il grosso del lavoro viene svolto dai familiari stessi, rinunciando a forze lavorative
esterne, garantendo in tal modo la continuità dell'azienda (Eduard Hofer, op. cit., n. 19 e 36 ad
art. 9). In una certa misura, i discendenti possono anche compensare la
mancanza di requisiti da parte di colui che pretende di adempiere le condizioni
di coltivatore diretto (Yves Donzallaz,
op. cit., n. 3290 e segg.). A conferma di questa prassi, il Tribunale federale
ha ribadito di recente, nella decisione pubblicata in DTF 134 III 586 che
riguardava l'attribuzione di
un'azienda agricola ad un coerede già in età avanzata, contestata per questo
motivo, che la presenza di discendenti capaci e idonei all'agricoltura può
costituire un criterio per la valutazione del requisito della coltivazione
diretta di cui all'art. 9 LDFR. Ha pertanto confermato la decisione dell'autorità
cantonale di ammettere la qualifica di coltivatore diretto a tale coerede,
allora quasi ottantenne, grazie al fatto che il di lui figlio gli sarebbe subentrato
nell'attività agricola (consid. 3.1, in particolare 3.1.4).
3. I ricorrenti contestano la
qualifica di coltivatore diretto del resistente a motivo della sua avanzata età
e del fatto che egli non gestisce più l'azienda agricola "__________",
da alcuni anni trasferita al figlio __________. Il futuro dell'azienda non potrebbe
pertanto essere garantito dal resistente, non essendo ammissibile, a mente
loro, prendere in considerazione il lavoro svolto dal figlio ai fini della
valutazione del criterio della coltivazione diretta, nemmeno se considerata nell'ottica
di una conduzione familiare. Tanto più che il figlio non è affittuario dei
terreni dell'azienda, essendo il contratto stato sottoscritto dal padre, qui
resistente. Tali considerazioni misconoscono manifestamente i criteri sopra ricordati
vigenti in materia e devono essere senz'altro rigettate.
3.1. Anzitutto, è bene ricordare che oggetto della presente vertenza è l'autorizzazione
rilasciata dalla Sezione dell'agricoltura al resistente per l'acquisto dell'azienda
agricola in parola. Autorizzazione rilasciata in quanto la condizione di
coltivatore diretto del resistente è stata ritenuta adempiuta. Le censure che i
ricorrenti svolgono in merito al contratto di affitto e al diritto di
prelazione dell'affittuario, così come le conclusioni che essi ne vorrebbero
far dipendere, esulano dalla procedura che qui ci occupa, limitata alla
questione di sapere se a ragione o a torto il Consiglio di Stato ha confermato
l'autorizzazione all'acquisto dell'azienda e, di riflesso la condizione di coltivatore
diretto del resistente. Esse sono quindi irricevibili e non possono essere esaminate.
3.2. L'azienda agricola "__________" è da oltre 50 anni gestita dalla
famiglia CO 3. Nel 1951 il padre del resistente aveva preso in affitto i
terreni dall'allora __________. Nel 1963 è formalmente subentrato nella
conduzione dell'azienda CO 3 che ha continuato l'attività agricola anche dopo
il decesso del padre e negli anni è stato affiancato dal figlio __________ che
gli è ufficialmente succeduto nel 1998, anche se il resistente ha continuato a
prestare il suo lavoro nell'azienda familiare, dove tuttora vive con la moglie
e il figlio. Sulle capacità morali, fisiche e professionali di conduzione dell'azienda
agricola del resistente nemmeno i ricorrenti osano avanzare critiche. Viste le
ricordate esperienze lavorative nella conduzione a proprio rischio e pericolo della
medesima azienda, non vi sarebbe comunque spazio per alcun dubbio in proposito.
Vero è invece che il resistente non ha più un'età tale da poter garantire, da
solo, il futuro dell'azienda, condizione che potrebbe anche
precludere all'insorgente la qualifica di coltivatore diretto (cfr. a riguardo Yves Donzallaz, op. cit., n. 205).
Tuttavia, dall'incarto risulta che egli gode di buona salute ed è tuttora in grado
di svolgere i lavori di cui un'azienda del genere necessita, che intraprende,
accanto al figlio, regolarmente e quotidianamente le attività sul terreno e,
sempre con quest'ultimo, svolge anche compiti dirigenziali, prendendo decisioni
in merito alle attività agricole pianificate e da pianificare. Si può quindi
ben affermare che il resistente è tuttora attivo presso l'azienda in misura
affatto secondaria. Se si considera poi che ad affiancarlo nella conduzione dell'azienda
vi è il figlio __________, nato nel 1977 e già attualmente attivo presso la
medesima, l'età del resistente può passare in secondo piano poiché, in ogni
caso, il futuro dell'azienda è garantito dal discendente che ha seriamente
manifestato la sua volontà di continuare l'attività agricola svolta da oltre
sei decenni dalla famiglia CO 3. In effetti, contrariamente a quanto asserito
nel gravame, non è per nulla contrario al diritto considerare anche le forze
lavorative dei familiari, nella fattispecie quelle del figlio del resistente, per
concludere, come ha fatto la Sezione dell'agricoltura prima e il Consiglio di
Stato nella decisione impugnata poi, che il resistente può beneficiare della
qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'art. 9 LDFR. Aggiungasi che se è
possibile considerare l'obiettivo di continuità dell'azienda anche qualora un
discendente non ha ancora terminato la sua formazione professionale e non adempie
quindi le condizioni di coltivatore diretto se non con l'aiuto di un membro
della sua famiglia (cfr. STF 5C.274/2002 del 22 aprile 2003 consid. 3.2 e
rinvii), a maggior ragione si giustifica di inglobare nella valutazione anche
il discendente che questa formazione l'ha già terminata e che risponde appieno,
a sua volta, ai requisiti della coltivazione diretta, evenienza che si verifica
per l'appunto in concreto.
Queste conclusioni non vengono sovvertite nemmeno per il fatto che il padre non è più iscritto presso la Sezione dell'agricoltura quale gestore dell'azienda, mentre lo è il figlio. In effetti, come ricordato al considerando precedente, tale iscrizione soddisfa primariamente le esigenze per il beneficio dei pagamenti diretti e non è per contro decisiva per la valutazione della coltivazione diretta. Il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto dei fondi dell'a-zienda "__________" resiste di conseguenza a tutte le critiche ricorsuali e non può che trovare conferma in questa sede.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Al resistente, patrocinato da un legale, va riconosciuta un'indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essi sono tenuti a rifondere a CO 3 l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario