Incarto n.
52.2011.543

 

Lugano

2 luglio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

 

segretaria:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 14 novembre 2011 di

 

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 ottobre 2011 (n. 5936) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 21 maggio 2011 del direttore del __________ (CPC) di  __________ in materia di concessione di un congedo non pagato;

 

 

viste le risposte:

-   29 novembre 2011 del Consiglio di Stato;

-   13 dicembre 2011 del Dipartimento finanze e economia (DFE) per il tramite della Sezione delle risorse umane (SRU);

-   21 dicembre 2011 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) per il tramite della Sezione amministrativa (SA);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che RI 1 è docente di italiano, incaricata a orario parziale per l'anno 2010/2011, con sede di servizio presso la __________ (SPSE) di __________ e la __________ (SSAT) di __________;

che nel corso del mese di dicembre 2010 la docente ha informato il direttore della SPSE della convocazione da essa ricevuta da __________ per i campionati europei di cross dal 10 al 13 dicembre 2010 in Portogallo e gli ha chiesto di poter usufruire di due giorni di congedo pagato per i giorni di venerdì 10 dicembre 2010 e di lunedì 13 dicembre 2010;

che ricevuta verbalmente una risposta affermativa da parte del medesimo, RI 1 si è quindi assentata dal lavoro per partecipare alla manifestazione europea;

che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione 21 maggio 2011 il direttore del __________ (CPC) di __________, da cui dipende organicamente la SPSE di __________, ha concesso alla dipendente un congedo non pagato dal 10 al 13 dicembre 2010;

che nel frattempo, i corrispondenti quattro giorni sono stati dedotti dall'Ufficio stipendi del DFE, previa comunicazione interna, dalla retribuzione del mese di gennaio 2011 della docente;

che, con giudizio 26 ottobre 2011 (n. 5936), il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da RI 1 avverso la predetta decisione; in sostanza, il Governo ha avvallato la prassi dell'Amministrazione cantonale giusta la quale può essere concesso un congedo pagato per sportivi d'élite unicamente ai titolari di una Swiss Olimpic Card; tale non essendo il caso di specie, ha quindi confermato la concessione di un congedo non pagato così come decisa dal direttore del CPC;

che, con ricorso 14 novembre 2011,RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la pronunzia dell'Esecutivo cantonale, chiedendo l'annullamento sia della decisione impugnata sia di quella precedente del direttore del CPC e postulando, in alternativa, la revoca della riduzione di stipendio per il mese di dicembre 2010;

che secondo la ricorrente la decisione avversata sarebbe, per un verso, sprovvista di una base legale sufficiente e, per altro verso, contraria al principio della buona fede; da ultimo, lamenta pure una violazione del suo diritto di essere sentita, protestando nel contempo spese, tasse di giustizia e ripetibili;

che, all'accoglimento del ricorso si sono opposti sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, sia la SRU e la SA del DECS, con motivi che verranno ripresi all'occorrenza nei considerandi che seguono;

 

considerato,                   in diritto

 

       che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art. 67 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1);

che c
erta è la legittimazione attiva della ricorrente, toccata direttamente e personalmente dal provvedimento impugnato (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che i dipendenti cantonali possono beneficiare di un congedo pagato, tra l'altro, per l'attività di sportivo d'élite (cfr. art. 46 cpv. 1 lett. d LORD), così come di congedi non pagati per impegni sportivi (art. 50 LORD e art. 32 regolamento dei dipendenti dello Stato del 13 dicembre 1995; RDS; RL 2.5.4.1.1);
 
che le competenze per la concessione di congedi sono differenti a dipendenza del tipo di congedo;

che per i congedi pagati competente è la SRU (regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994; RL 2.4.1.8), mentre quelli non pagati che non sono di diritto sono decisi dal funzionario dirigente rispettivamente, una volta istruita dal servizio centrale, dal capo dell'ufficio d'insegnamento o di formazione, sentiti i direttori di sede interessati, per i docenti che operano in più sedi; per congedi superiori a 3 mesi consecutivi la decisione spetta al direttore della rispettiva divisione
(art. 32 cpv. 1 RDS);

che nella fattispecie la ricorrente aveva sollecitato la concessione di due giorni di congedo pagato per poter partecipare agli europei di cross 2010;

che dagli atti non risulta che la SRU si sia mai pronunciata su questa richiesta;

che, viste le differenti competenze delle istanze coinvolte, non si può nemmeno ritenere che la domanda sia stata implicitamente evasa, ovvero respinta, a seguito dell'emanazione della decisione 21 maggio 2011, con cui il direttore del CPC ha accordato un congedo non pagato;

che, inoltre,
la decisione del direttore del CPC di __________ è stata chiaramente emanata da un'autorità incompetente ed è pertanto affetta da nullità, vizio che deve essere rilevato d'ufficio dall'autorità di ricorso, in qualsiasi momento nel corso della procedura e indipendentemente dal fatto che una parte abbia sollevato la relativa censura (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 955 con riferimenti giurisprudenziali);

che, infatti, la ricorrente è docente di italiano con sede di servizio presso la __________ (SPSE) __________ ela  __________ (SSAT) di __________;

che, pertanto, secondo i ricordati disposti legislativi, la competenza a decidere in merito ad un congedo non pagato (peraltro nemmeno formalmente postulato dalla ricorrente), sarebbe semmai spettata al
capo dell'ufficio d'insegnamento o di formazione, sentiti i direttori del CPC di __________ (da cui dipende organicamente la SPSE di __________) e della SSAT di __________;

che evidentemente una direttiva interna quale quella emanata il 23 settembre 2010 dalla Sezione amministrativa del DECS in merito alla concessione di congedi, non
può costituire in questo caso una base legale sufficiente per derogare al quadro legislativo applicabile; anzi, la stessa si pone in palese contrasto con quanto stabilito dagli art. 46, 50 e 32 RDS e non può assolutamente trovare applicazione;

che, infine, non si vede alcun motivo per riconoscere alla ricorrente 4 giorni di congedo non pagato (con equivalente deduzione dallo stipendio), dal momento che la stessa è stata assente solo due giorni lavorativi (venerdì 10 e lunedì 13),
dovendo fare necessariamente astrazione da sabato 11 e domenica 12 dicembre 2010, notoriamente giorni non lavorativi e per i quali non deve essere concessa alcuna autorizzazione per l'assenza dal lavoro;

che le fuorvianti indicazioni contenute sempre nella citata direttiva amministrativa non possono dunque essere seguite, nemmeno per questo aspetto;

che già solo per questi motivi il ricorso deve essere accolto, con annullamento della decisione impugnata e di quella del direttore del CPC da essa tutelata;

che visto questo esito ci si può esimere dall'esame dell
e ulteriori censure ricorsuali; 

che l'incarto viene trasmesso alla SRU affinché si pronunci sulla richiesta della ricorrente di poter essere messa al beneficio di un congedo pagato per i giorni di venerdì 10 e lunedì 13 dicembre 2010;

che la sorte della trattenuta già operata sullo stipendio della docente del mese di gennaio 2011 corrispondente a 4 giorni lavorativi dipenderà dunque dalla decisione che verrà presa dalla SRU;

che in caso di conferimento di un semplice congedo non pagato, alla ricorrente dovrà essere in ogni modo restituito il salario di due giorni;


che, visto l'esito, non si prelevano né tasse né spese (art. 28 LPamm) e non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).  

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la risoluzione 26 ottobre 2011 (n. 5936) del Consiglio di Stato e la decisione 21 maggio 2011 del direttore del CPC di __________ sono annullate;

1.2.   gli atti sono rinviati alla SRU affinché proceda all'evasione della richiesta di congedo pagato presentata dalla ricorrente, come indicato nei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile tale ricorso, entro il medesimo termine, è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                              4.   Intimazione a:

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria