Incarto n.
52.2011.551

 

Lugano

10 gennaio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti,

 

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 21 novembre 2011 del

 

 

 

RI 1  

patrocinato da:  PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 ottobre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5932) che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1 ed CO 2 contro la decisione 27 maggio 2011 con cui il municipio di RI 1 ha rilasciato al proprio comune la licenza edilizia per la posa di due contenitori interrati per i rifiuti al mapp. __________ di quel comune, sezione di __________;

 

 

viste le risposte:

-   2 dicembre 2011 dell'Ufficio delle domande di costruzione (UDC);

-   5 dicembre 2011 di CO 2 e CO 1;

-   7 dicembre 2011 del Consiglio di Stato;

 

considerati gli scritti 16 e 19 novembre 2012 del Tribunale e le osservazioni:

-   29 novembre del comune di RI 1;

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

A.    a. Preso atto del messaggio municipale n. 21/2009 del 16 febbraio 2009, il 6 aprile 2009 il consiglio comunale del comune di RI 1 ha stanziato il credito per l'acquisto e la posa di un certo numero di contenitori interrati per rifiuti solidi urbani (RSU) in 45 zone del suo comprensorio, conformemente al progetto quadro allestito dalla __________ SA.

Il progetto prevede segnatamente la posa, su uno slargo di via __________ a __________ (mapp. __________), poco prima dell'incrocio con la strada cantonale di via __________, di due contenitori del tipo Lugano, di cui uno di riserva, costituiti da una struttura interrata composta da un cassero stagno da 5 mc in calcestruzzo e da un contenitore interno prefabbricato, sempre da 5 mc, in alluminio striato. L'impianto contempla pure una colonnina, sporgente dal terreno (cm 74 x 77 x 110), munita di bocca ribaltabile per l'introduzione dei sacchi e di un gancio per il sollevamento del contenitore nel corso delle operazioni di vuotatura. L'opera è completata in superficie con un piano calpestabile standard in lamiera striata d'alluminio al naturale e con un'area di sosta (un posto auto) per gli utenti, prevista a est (verso via __________) dei due contenitori.

 

                                  b. Il 16 gennaio 2011, constatato l'inizio dei lavori per la posa dei suddetti contenitori, CO 2, quest'ultimo proprietario dei fogli PPP __________ e __________ del fondo base mapp. __________, confinante con la strada comunale di via __________, ne ha chiesto a nome dei comproprietari del mapp. __________ la sospensione, postulando altresì la presentazione di una domanda di costruzione.

                                  In data 14 febbraio 2011, il comune di RI 1 ha pertanto chiesto al suo municipio il permesso per la posa in via __________, nei pressi dell'incrocio con via __________, di due contenitori interrati per rifiuti solidi urbani.

                                  La domanda, pubblicata dal 24 febbraio all'11 marzo 2011, ha suscitato l'opposizione dei comproprietari del mapp. __________, che, tra l'altro, hanno evidenziato come il comune avesse nel frattempo già proceduto alla posa dei controversi contenitori.

                                  Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 74277), il 27 maggio 2011 il municipio ha rilasciato al comune la postulata licenza (in sanatoria). Al contempo, ma con atto separato, ha disatteso l'opposizione sollevata.

 

 

B.    Con decisione 26 ottobre 2011, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata da CO 1 e CO 2 avverso il sud-detto provvedimento municipale, annullandolo.
Rilevato che lo slargo di via __________ è inserito in zona residenziale (R), il Governo ha ritenuto che la posa dei due contenitori non rispettasse la distanza minima dalla strada comunale, sancita dagli art. 4.7.3.7 e 5.2.2 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di __________. Inoltre, l'Esecutivo cantonale ha espresso seri dubbi sull'ubicazione scelta per la posa dei controversi contenitori.

 

 

                            C.  Con ricorso 21 novembre 2011, il comune soccombente si aggrava contro il predetto giudizio governativo dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che sia annullato e che gli atti siano rinviati al Governo per una nuova decisione, dopo aver offerto alle parti la facoltà di esprimersi intorno alla concessione di una deroga alla distanza dalla strada. In via subordinata, ne postula semplicemente l'annullamento.
L'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di aver accolto il ricorso in base ad un argomento - la distanza dalla strada - non prospettato nell'impugnativa inoltrata dagli opponenti, senza dare la possibilità alle parti di esprimersi in merito. Il ricorrente rileva poi che l'impianto in discussione non sarebbe soggetto a li-cenza edilizia. Non dovrebbe quindi essere autorizzato, né, dunque, rispettare la distanza dalla strada. Qualora invece necessitasse di un permesso edilizio, bisognerebbe considerare che, es-sendo assimilabile ad una costruzione sotterranea, sfuggirebbe all'ordinamento sulle distanze oppure che, qualora ciò non fosse il caso, potrebbe beneficiare di una deroga giusta l'art. 11.3.1 NAPR. Infine, l'insorgente contesta che l'ubicazione dei contenitori litigiosi sia pericolosa per la circolazione pedonale e veicolare.



                            D.  All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti CO 1 ed CO 2, con argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese in appresso. Dal canto suo, l'UDC si rimette al giudizio di questo Tribunale.

 

E.    Con scritti 16 e 19 novembre 2012, questo Tribunale ha informato le parti di aver acquisito dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità l'estratto originale del piano delle zone e del piano del traffico e AP-EP di __________, riservandosi l'applicazione della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2). Delle osservazioni formulate dal comune di RI 1 si dirà, per quanto necessario, in appresso.

 

 

Considerato,               in diritto

 

1.1.1. Nella misura in cui la controversa licenza è stata rilasciata in base alla legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è la legittimazione attiva del co-mune ricorrente (art. 21 cpv. 2 LE). L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, completati con la documentazione (piano delle zone e piano del traffico e delle attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico, entrambi del luglio 1994) richiesta dal Tribunale alla Sezione dello sviluppo territoriale (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il sopralluogo sollecitato dai resistenti non appare idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

2.Preliminarmente, data la sua natura formale, va esaminata la censura sollevata in merito all'asserita violazione del diritto di essere sentito. L'insorgente ravvisa tale lesione nel fatto che il Governo ha omesso di prospettargli l'argomento - la disattenzione della distanza dalla strada - che lo ha portato ad accogliere l'impugnativa inoltrata dagli opponenti e ad annullare la licenza edilizia. Sennonché, ci si può chiedere se il tema fosse effettivamente del tutto nuovo ed imprevedibile, posto che gli opponenti qui resistenti avevano censurato il mancato rispetto della linea di arretramento dal campo stradale in sede di opposizione. In concreto, la questione non merita tuttavia di essere approfondita, dato che l'omissione censurata non sarebbe comunque suscettibile di giustificare l'annullamento del giudizio impugnato. Ad ogni buon conto, il ricorrente ha infatti avuto la possibilità di censurare l'argomento davanti a questo Tribunale, dotato al riguardo di piena cognizione. In tal senso, la lesione del diritto di essere sentito è, semmai, da considerarsi sanata (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii).

 

 

3.3.1. La legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814), conferisce la competenza della gestione e dello smaltimento dei rifiuti ai Cantoni (cfr. art. 31 e segg. LPAmb). Dal canto suo, l'art. 17 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LALPAmb; RL 9.2.1.1) affida ai comuni, in particolare, il compito di a) organizzare sull'intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani; b) organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento; c) svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato. I comuni, soggiunge il secondo capoverso di tale norma, possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati. Essi disciplinano inoltre i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento (cpv. 3).

3.2. Per quanto qui interessa, il comune di RI 1 ha dato seguito a questo mandato prevedendo 45 aree di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo tale da assicurarne una distribuzione ottimale sul territorio e di garantire così un servizio consono agli abitanti delle zone residenziali. Un punto è situato, come già accennato in narrativa, su via __________ a __________, nei pressi dell'incrocio con via __________, a fianco del mapp. __________ dei resistenti, sullo slargo che si trova tra il campo stradale vero e proprio e la proprietà di questi ultimi. Secondo il progetto, lì verrebbero interrati due contenitori per rifiuti solidi urbani, sporgenti al di fuori del terreno all'incirca un metro.

 

 

4.4.1. Partendo dal presupposto che lo slargo ove sono collocati i due controversi contenitori è inserito in zona residenziale (R), il Governo ha ritenuto che tale collocazione non fosse rispettosa della distanza minima (m 4.00 dal ciglio, m 7.00 dall'asse) dalla strada comunale prescritta dagli art. 4.7.3.7 e 5.2.2 NAPR di __________. Aggravandosi contro tale deduzione, il ricorrente sviluppa un ragionamento a cascata. Avantutto, nega che l'impianto sia soggetto a licenza edilizia ed alle norme sulle distanze. Qualora invece necessitasse di un permesso edilizio, sfuggirebbe all'ordinamento sulle distanze in quanto assimilabile ad una costruzione sotterranea. Infine, qualora non configurasse un manufatto sotterraneo, potrebbe beneficiare di una deroga giusta l'art. 11.3.1 NAPR.

 

4.2. Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. a del regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), non soggiacciono a licenza secondo la LE gli edifici o gli impianti la cui approvazione è disciplinata dalla legge sulle strade. Il permesso per la costruzione di strade comunali pubbliche o aperte al pubblico (art. 1 cpv. 1 Lstr), ossia di opere destinate alla circolazione dei veicoli e dei pedoni (art. 2 cpv. 1 Lstr), è rilasciato dal municipio, che decide simultaneamente sulle opposizioni al diritto d'espropriazione e sulle domande di modificazione dei piani (art. 34 Lstr). Secondo la giurisprudenza, tale competenza non è circoscritta alla costruzione di strade, ma si estende a tutte le opere edilizie, di natura stabile e permanente, che insistono sul campo stradale. Soggiacciono quindi a tale procedura tanto le costruzioni che servono direttamente alla circolazione stradale, agevolandola oppure ostacolandola, quanto le opere edilizie che sono destinate ad altri scopi, ma che interferiscono con la circolazione dei veicoli a motore e dei pedoni, in quanto previste sull'area della strada definita dal piano regolatore [cfr., con riferimento ai contenitori (interrati) per rifiuti, STA 52.2008.422-427 del 31 maggio 2010 consid. 3; 52.2002.163 del 30 luglio 2002 consid. 3.1. pubbl. in RDAT I-2003 n. 42 consid. 2; RDAT I-2005 n. 31 consid. 2.1.].

 

4.3. Il controverso impianto, previsto e collocato dal municipio sul lato sud di via __________, in prossimità dell'intersezione con via __________, costituisce senza dubbio una costruzione, ovvero un'opera edilizia, rilevante dal profilo del diritto pianificatorio, edilizio ed ambientale, destinata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

In quanto tale, è certo che deve essere autorizzata. Non può pertanto essere seguito il ricorrente laddove afferma, peraltro smentendo il suo stesso agire, che l'opera non sarebbe soggetta a licenza edilizia, tralasciando tuttavia di indicare in base a quale altra procedura potrebbe o dovrebbe essere approvata. Si tratta dunque anzitutto di stabilire se l'impianto in discussione è disciplinato dalla LE, come ritenuto dal Governo, o da un'altra normativa, in specie dalla Lstr.

Ora, in base al piano (originale) del traffico di __________ acquisito dal Tribunale, via __________ costituisce una strada di servizio (SS 1). Per definizione, configura quindi un'area destinata alla circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore e dei pedoni (art. 2 cpv. 1 Lstr), che serve a permettere l'accesso ai fondi circostanti (art. 6 cpv. 5 Lstr). Per via __________, il piano non prevede particolari attrezzature, né, segnatamente, di riservare spazi da destinare alla posa sul campo stradale di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

La strada risulta riservata per tutta la sua estensione alla circolazione veicolare e pedonale, incluso lo slargo antistante l'incrocio con via __________, che è rappresentato come facente parte a tutti gli effetti del campo stradale. Diversamente da quanto indicato dall'Esecutivo cantonale, la corrispondente superficie non è dunque assegnata alla zona residenziale R. Neppure il piano (originale) delle zone, del resto, suffraga questa tesi. Ne consegue che l'impianto in discussione va considerato come collocato sull'area stradale definita dal piano regolatore. Viste le sue finalità, non può evidentemente essere reputato una costruzione destinata alla circolazione stradale. Insistendo sul campo stradale definito dal piano regolatore, ossia occupandolo in parte, esso interferisce tuttavia sulla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Si tratta quindi di una costruzione che avrebbe dovuto essere autorizzata secondo la procedura retta dagli art. 30 segg. Lstr. Non porta ad altra conclusione quanto sostenuto dal ricorrente nelle sue osservazioni 29 novembre 2012, ossia che l'opera non verrà posata sulla strada, ma ai margini della stessa, ovvero su un sedime che non può essere considerato strada. Determinante non è infatti il concetto restrittivo di strada, quale superficie destinata alla (sola) circolazione veicolare, implicitamente espresso dall'insorgente, ma l'area stradale (in senso lato) così come è definita dal piano regolatore.

 

4.4. Il fatto che nella fattispecie fosse applicabile la legislazione sulle strade, anziché la legge edilizia, non comporta l'annullamento del permesso edilizio rilasciato e non permette dunque di confermare, seppur per altri motivi, il giudizio impugnato. Ancorché fondate su due diverse discipline, le due procedure di approvazione sono infatti sostanzialmente assimilabili: entrambe prevedono la pubblicazione del progetto, la raccolta dell'avviso cantonale e la facoltà di opporvisi. In entrambi i casi, l'autorità competente per decidere è il municipio e, contro la decisione di quest'ultimo, è dato ricorso al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale cantonale amministrativo poi. Con la revisione della legge sulle strade del 2006 (BU 2006, 446), entrata in vigore il 1° gennaio 2007, e il riordino delle competenze delle autorità di ricorso all’inizio del 2009 (BU 2009, 34), la procedura di approvazione del progetto stradale - riservate le questioni di natura espropriative - è stata allineata in larga misura con quella di rilascio dell’autorizzazione a costruire ai sensi della LE. Di principio, se l'opera è stata approvata in base all'una o all'altra di queste procedure, non vi sono pertanto validi motivi per (far) ripetere ab initio l'intero procedimento. Determinante, in quest'evenienza, è che l'opera sia stata autorizzata nell'ambito di una procedura che ha permesso agli interessati di tutelare i loro interessi e di (far) verificare la conformità della costruzione con le norme applicabili. A quest'ultimo riguardo va tenuto conto anche del fatto che alle parti è stata offerta la possibilità di esprimersi in merito alle risultanze che scaturiscono dalla documentazione acquisita dal Tribunale presso la Sezione dello sviluppo territoriale, rispettivamente in merito alla possibile applicazione della legge sulle strade.

 

4.5. Non condivisibile è, ad ogni buon conto, la tesi del Governo secondo cui la licenza va annullata per disattenzione delle norme sulle distanze dalla strada (m 4.00 dal ciglio, m 7.00 dall'asse) contenute nelle NAPR. Da un lato, perché le distanze previste dall'art. 4.7.3.7 NAPR per la zona residenziale (R) sono inapplicabili in concreto, posto che la controversa opera non insiste su un fondo inserito in tale comparto. Dall'altro, perché neppure la distanza verso strade e piazze sancita dall'art. 5.2.2 NAPR risulta applicabile alla fattispecie, visto che il manufatto litigioso è situato all'interno del campo stradale medesimo, così come definito dal piano regolatore. Seppur per ragioni diverse da quelle evocate nell'impugnativa in esame, da questo profilo il giudizio impugnato non può dunque essere confermato.

 

 

                             5.  5.1. Nell'opposizione 2 marzo 2011 e nel ricorso 10 giugno 2011, i qui resistenti hanno anche criticato, siccome pericolosa, l'ubicazione dei due contenitori. In particolare, essi hanno sottolineato l'intralcio del campo stradale e la mancanza di visibilità che le manovre di vuotatura mediante l'apposito autocarro potrebbero causare a coloro che da via __________ si immettono sulla strada cantonale. Inoltre, hanno censurato la compromissione della visibilità all'uscita dalla loro proprietà, al momento in cui una vettura dovesse (temporaneamente) sostare nell'apposito spazio destinato agli utenti dell'impianto.

                                  Il Consiglio di Stato ha sostanzialmente condiviso tali preoccupa-zioni, per il fatto che l'impianto si trova dopo una curva che si im-mette sulla strada cantonale, ma soprattutto su una striscia di terreno che non risulta raggiungibile attraverso un marciapiede. Secondo il Governo, anche l'ubicazione della sosta per le auto degli utenti e per le operazioni di vuotatura non convince, ritenuto che la presenza dei cassonetti (recte: contenitori) influenza le manovre di parcheggio e di vuotatura.

                                  L'insorgente critica queste conclusioni. A suo avviso, tenuto conto del modesto traffico su Via __________, della velocità ridotta in ragione delle misure di moderazione adottate, della limitata cerchia di utenti in funzione del fatto che l'impianto è destinato soltanto ai RSU (sacco della spazzatura), della buona visibilità e del fatto che le operazioni di vuotatura sono previste una volta la settimana nelle ore diurne, non vi sarebbero motivi per rifiutare il permesso.

                                  Con la risposta, gli opponenti ribadiscono essenzialmente la loro tesi. Precisano che la prevista area di posteggio disattende l'art. 18 cpv. 1 (recte: cpv. 2) lett. d dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale, del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11). Evidenziano inoltre che vi sarebbero alternative più sicure. In particolare, sarebbe ipotizzabile fare qualche passo in più o utilizzare l'automobile come già si fa per la raccolta diversificata.

 

                                  5.2. La scelta dell'ubicazione dell'impianto in discussione è una decisione con connotazioni locali, dove le conoscenze e valutazioni delle autorità del posto costituiscono un elemento determinante. A queste ultime va quindi riconosciuto un margine d'apprezzamento relativamente ampio. Ne consegue che il Consiglio di Stato, che di per sé dispone di un potere d'esame completo che include anche il sindacato di opportunità (art. 56 LPamm), può intervenire soltanto con il dovuto riserbo. In particolare, non può sostituire senza necessità il suo apprezzamento a quello del comune, salvo esporsi al rimprovero di essersi arrogato un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comu-nale. A sua volta, il Tribunale cantonale amministrativo, può intervenire solo nella misura in cui l'autorità inferiore sia incorsa in una violazione del diritto, in specie esercitando in modo scorretto, segnatamente eccessivo o abusivo, il potere discrezionale riservatole dalla legge (art. 61 LPamm; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 59 n. 3, ad art. 61 n. 2d).

 

                                  5.3. L'art. 44 cpv. 1 Lstr prevede che l'uso delle strade pubbliche o aperte al pubblico a scopo di circolazione è regolato dalla legislazione federale sulla circolazione stradale. Giusta l'art. 37 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale, del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione; se è possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. Dal canto suo, l'art. 18 cpv. 1 ONC precisa che i conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada; sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. Il cpv. 2, invece, vieta in particolare di fermarsi volontariamente: a) in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; (…) d) alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale.

                                  5.4. Secondo il progetto approvato dal municipio, il controverso impianto è collocato in via __________, su uno slargo, profondo fino a m 3.00, situato poco prima dell'incrocio con via __________. I due contenitori distano, nel punto più vicino, una decina di metri dalla carreggiata della strada cantonale. Immediatamente dopo, in direzione dell'incrocio, è prevista la sosta per gli utenti, il cui punto più avanzato si trova a m 4.55 dalla carreggiata di via __________. Secondo il piano del traffico Via __________, quale strada di servizio (SS1), dovrebbe avere un calibro complessivo di sette metri. Dal progetto (cfr. planimetria 1:200) si evince che il campo stradale riservato alle due corsie di marcia è largo ca. m 6.00 e tende ad allargarsi in prossimità dello sbocco sulla via cantonale. Sul lato opposto (nord) della strada rispetto allo slargo, vi è inoltre un marciapiede avente una larghezza di ca. m 1.50. Il marciapiede, interrotto dall'imbocco di via __________, è presente anche sul lato ovest di via __________.

                                  Stante la situazione, il giudizio impugnato appare condivisibile per quanto concerne la prevista sosta per gli utenti. Non può invece essere seguito per quanto riguarda i contenitori interrati. Essendo situata a ca. m 4.50 dalla strada cantonale, l'ubicazione della sosta è in contrasto con l'art. 18 cpv. 2 ONC, che vieta di fermarsi prima delle intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale. Non è dunque conforme al diritto. A ragione, il Governo ha inoltre prospettato possibili difficoltà di manovra. Visto lo spazio limitato intercorrente tra i contenitori per rifiuti e l'incrocio, è infatti probabile che la manovra di parcheggio temporaneo non possa essere effettuata in una sola volta, ma esiga più movimenti sul campo stradale, verosimilmente anche in retromarcia. Al limite, è preferibile che gli utenti sostino brevemente, comunque con la necessaria precauzione e segnalando appropriatamente le loro intenzioni, ai margini della carreggiata, parallelamente al suo asse (cfr. art. 18 cpv. 1 ONC), rispettando la distanza di m 5.00 dall'incrocio.

                                  La mancata conferma della sosta non pregiudica il progetto nella misura in cui concerne i contenitori interrati. Intanto, come testé accennato, un breve arresto a lato della carreggiata non è di principio escluso in base alle norme sulla circolazione stradale, tenuto anche conto del fatto che il campo stradale di via __________ tende ad allargarsi in prossimità dell'intersezione con via __________, ciò che permette di accostare senza ostacolare eccessivamente gli altri utenti della strada. A prescindere da ciò, occorre rilevare che i controversi contenitori non sono principalmente destinati ad utenti che si recheranno in autovettura al punto di raccolta in questione per scaricarvi i loro sacchi della spazzatura. La struttura si inserisce infatti in un progetto che prevede la disseminazione sul territorio residenziale comunale di diverse postazioni di raccolta, concepite per essere raggiungibili soprattutto a piedi da parte degli abitanti della zona circostante. Contrariamente a quanto reputa l'Esecutivo cantonale, a tale utilizzo non osta né l'esistenza di una curva una decina di metri prima dell'impianto, né l'assenza delle strisce pedonali. Il ridotto limite di velocità vigente su via __________ (30 km/h) e la presenza di un marciapiede sia su tale strada che su via __________ permettono infatti di raggiungere a piedi la postazione senza particolari problemi. Da questo punto di vista, i timori espressi circa la sicurezza sono eccessivi e la decisione impugnata, che peraltro non offre valide alternative, non indicate nemmeno dai resistenti, non appare sorretta da motivi pertinenti. Neppure la necessità di provvedere alla vuotatura dei contenitori giustifica una diversa conclusione, tenuto conto del fatto che anche durante tale operazione l'incrocio dei veicoli è comunque garantito, vista la larghezza del campo stradale, e che la durata dell'intervento, previsto nelle ore diurne (cfr. relazione tecnica), è notoriamente di pochi minuti, insuscettibile quindi di creare inconvenienti di un qual-che rilievo alla circolazione stradale.


                             6.  Con il ricorso 10 giugno 2011, i resistenti hanno contestato il pro-getto anche dal profilo delle immissioni foniche e degli odori molesti. Il Consiglio di Stato ha respinto tali censure, facendo riferimento alla perizia fonica allestita dalla __________ SA, all'avviso dei servizi cantonali ed alle condizioni di utilizzo imposte con la licenza, rispettivamente alla conformazione dei contenitori. Nella loro risposta 5 dicembre 2011, i resistenti non si confrontano con le considerazioni governative, limitandosi in sostanza ad affermare di non condividerle. Non mette dunque conto di approfondire l'argomento.

 

 

                             7.  7.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. Di conseguenza, il giudizio impugnato è annullato e la decisione 27 maggio 2011 del municipio di RI 1 è confermata limitatamente alla posa di due contenitori interrati per rifiuti.

 

                                  7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti in proporzione del grado di soccombenza, mentre il comune può esserne esentato (art. 28 LPamm). I resistenti rifonderanno inoltre all'insorgente, patrocinato da un avvocato, un'indennità ridotta per ripetibili di entrambe le istanze (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.  il giudizio 26 ottobre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5932) è annullato;

1.2.  la decisione 27 maggio 2011 del municipio di RI 1 è confermata limitatamente alla posa di due contenitori interrati per rifiuti.

 

 

                             2.  La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'000.- è a carico di CO 1 e CO 2, in solido tra loro. CO 1 e CO 2 verseranno inoltre fr. 1'200.- al RI 1 per ripetibili di entrambe le istanze.

 

 

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                             4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                        La segretaria