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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
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Stefano Bernasconi, vicepresidente |
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assistito dalla segretaria: |
Paola Passucci, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 22 novembre 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 9 novembre 2011 (n. 6164) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 settembre 2011 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi; |
vista la risposta 7 dicembre 2011 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il 20 ottobre 1971 ed ha conseguito la licenza di condurre nel dicembre del 1989. Nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) non figurano iscrizioni a suo carico.
B. Il 5 agosto 2009, verso le ore 18.53, RI 1 ha circolato sulla strada cantonale in territorio di __________ ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento laser di 113 km/h, laddove vige un limite generale di 80 km/h.
Venuta a conoscenza di questa infrazione, la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 7 settembre 2009 l'autorità cantonale ha fatto sapere a RI 1 di aver sospeso il giudizio in attesa delle conclusioni penali, in modo da poter esattamente stabilire sue eventuali responsabilità.
C. Mediante decreto d'accusa 2 novembre 2009 il competente Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, proponendo che venisse condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 1'500.-, corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.-.
L'accusato ha impugnato il decreto davanti al Pretore penale, che con sentenza 4 gennaio 2010 ha dichiarato l'opposizione irricevibile siccome tardiva. RI 1 ha rinunciato ad aggravarsi contro la predetta decisione, la quale è quindi divenuta definitiva unitamente alla condanna subita.
D. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, la Sezione della circolazione ha riattivato il procedimento sospeso dando modo all'interessato di esprimersi in merito. In seguito, il 21 settembre 2011 gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 3 mesi (dal 24 ottobre 2011 al 23 gennaio 2012), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
E. Con giudizio 9 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo il gravame contro di esso inoltrato da RI 1.
Confermata la regolarità della procedura seguita e ricordato di essere vincolata per giurisprudenza federale ai contenuti del decreto di accusa emanato il 2 novembre 2009 dal Procuratore pubblico, l'autorità di ricorso di prime cure ha constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato che impone ex lege una revoca della licenza di condurre della durata minima di tre mesi.
F. Contro la predetta decisione governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. In via subordinata, ha chiesto di ridurre la revoca ad un mese.
Il ricorrente ha eccepito per cominciare che il suo diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) è stato crassamente violato.
L'autorità amministrativa - ha soggiunto l'insorgente - avrebbe peraltro disatteso anche l'art. 9 Cost. (protezione dall'arbitrio), omettendo di rivedere autonomamente la fattispecie alla luce delle contestazioni sollevate nella procedura di revoca in relazione ad alcune anomalie riscontrate nel rapporto di polizia.
G. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la
procedura ordinaria (STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3; DTF
124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid.
3c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se
può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice
penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume
nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati
o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in
particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione
(STF 1C_43/2008 del 23 settembre 2008, consid. 4.2). Tale autorità deve
attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui
quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di
polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la
gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti
si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di
condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento
penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze,
quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per
presentare eventuali mez-zi di prova o argomenti difensivi, dato che era
tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale,
nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid.
3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid.
2.3).
2.2. Nel caso di specie, il 7 settembre 2009 la Sezione della circolazione ha
comunicato a RI 1 di aver sospeso il procedimento amministrativo avviato nei
suoi confronti per i fatti avvenuti il 5 agosto 2009 in attesa delle conclusioni penali, in modo da poter esattamente stabilire sue eventuali
responsabilità.
Il 2 novembre 2009 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna del ricorrente, ritenendolo colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr per aver viaggiato a 133 km/h malgrado il limite di 80 km/h vigente a __________. Nel decreto di accusa erano descritti partitamente gli eventi che avevano indotto il magistrato a sanzionare l'interessato con una pena pecuniaria di fr. 1'500.- e una multa di fr. 500.-. Nel documento era peraltro indicato chiaramente che il medesimo, una volta cresciuto in giudicato, sarebbe stato trasmesso alla Sezione della circolazione. In tali circostanze, l'insorgente non poteva in buona fede ritenere che non avrebbe potuto incorrere in un provvedimento amministrativo come quello litigioso (STF 1C_279/2010 del 31 gennaio 2011). Ne consegue, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, che in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno oramai statuito sulla fattispecie con sentenza passata in giudicato. Per evidenti ragioni di unità di giudizio, questo Tribunale e per esso il suo giudice delegato, al pari delle autorità amministrative inferiori, è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Se quest'ultimo riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nel decreto d'accusa e adire tempestivamente la Pretura penale in via di opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure ed i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Rispettivamente, avrebbe dovuto impugnare la sentenza 4 gennaio 2010 del Pretore penale e contestarne le conclusioni davanti alla Corte di cassazione e revisione penale. L'insorgente, nonostante l'importanza dell'infrazione imputatagli e l'ampiezza della pena irrogatagli, non ha tuttavia insistito oltre, accettando la condanna per aver circolato a velocità eccessiva, violazione che notoriamente comporta anche una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di rimettere in discussione gli accertamenti fattuali operati a livello penale al fine di eludere la misura amministrativa che si impone (RtiD I-2011 n. 41).
3. 3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità di 26-29 km/h fuori delle località o su una semiautostrada senza spartitraffico era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Un superamento del limite di 30 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h fuori delle località è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 30 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.
3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che ____________________ e di tolleranza) la velocità massima di 80 km/h consentita sulla cantonale in territorio di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.
Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze particolari (assenza di precendenti, necessità professionale di condurre), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).
Invano l'insorgente si duole del ritardo con il quale la Sezione della circolazione ha pronunciato la revoca, adducendo argomentazioni fondate su una giurisprudenza sorpassata in quanto riferita al vecchio diritto onde ottenere l'annullamento del provvedimento o una sua sostanziosa riduzione nel tempo. Si dà comunque atto al ricorrente che nel suo caso è stato violato il diritto di essere giudicato in un termine ragionevole (DTF 135 II 334 consid 2.3 e 3). La revoca della licenza di condurre per tre mesi viene nondimeno confermata, dato che in concreto l'art. 29 cpv. 1 Cost. non è stato disatteso in maniera grave e che la controversa misura amministrativa mantiene appieno il suo scopo preventivo-educativo (DTF 133 II 331 consid. 6.4.2; 127 II 300 consid. 3d; 121 II 22 consid. 3a) a dispetto del tempo trascorso dal compimento dell'infrazione.
4. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto, atteso che per finire il Tribunale - vincolato alle domande formulate dall'insorgente (vedi petitum) - non ne può accogliere alcuna.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1.200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato La segretaria
del Tribunale cantonale amministrativo