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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 23 novembre 2011 (n. 6459) del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 dicembre 2010 del CO 1, in materia di prote zione di animali da reddito; |
viste le risposte:
- 21 dicembre 2011 del Consiglio di Stato;
- 23 gennaio 2012 del CO 1 (di seguito: UVC);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 gestisce un'azienda agricola nel comune di __________,
dedicandosi per lo più all'allevamento bovino.
Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, l'UVC, con decisione 5 marzo
2010, le ha ordinato diverse misure di adeguamento nella gestione e nella cura
degli animali volte a ripristinare una situazione di conformità alla
legislazione vigente in materia. Nel contempo ha pure disposto che "da
subito" il numero degli animali doveva essere "ridotto ed
adeguato alle capacità strutturali della stalla". L'ordine è stato
impartito con la comminatoria che, qualora non fosse stato ottemperato, l'UVC
avrebbe sequestrato tutto il bestiame presente in azienda e disposto un divieto
di tenuta di animali nei suoi confronti.
b. Con giudizio 15 settembre 2010 (ris. n. 4630) il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il ricorso presentato da RI 1 avverso la suddetta
determinazione, in quanto tardivo.
B. Il 6 dicembre 2010 l'UVC, richiamata la precitata risoluzione 5
marzo 2010, ha vietato a tempo indeterminato a RI 1 di tenere animali da
reddito e ha posto sotto sequestro tutto il bestiame presente in azienda. Nel
contempo esso ha pure precisato che il divieto emesso avrebbe potuto essere
revocato a precise condizioni, che non occorre qui rievocare, specificando nel
contempo che "in ogni caso il numero di animali tenuto non potrà
superare quello originariamente previsto con l'approvazione del progetto della
stalla".
C. Con decisione 23 novembre 2011 (ris. n. 6459) il Consiglio di Stato
ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la precitata determinazione.
In particolare, il Governo ha annullato e riformato la decisione avversata nel
senso che a "RI 1 è fatto ordine di ridurre il numero di animali presenti
in azienda a 20 mucche, 5 manze, 5 manzette, 1 toro, 8 vitelli e 5 vitelloni".
In sunto, esso ha accertato che, pur non ricorrendo più gli estremi per vietare
all'insorgente la detenzione di animali, permaneva il problema di sottocapacità
della stalla. Ha quindi tutelato la risoluzione litigiosa laddove disponeva che
il numero di animali tenuto non poteva superare quello originariamente previsto
con l'approvazione del progetto della stalla, così come risultante dalla relazione
tecnica 17 aprile 2001 e dal rapporto di collaudo 8 ottobre 2002. Da ultimo, ha
pure precisato che detta misura era confermativa di quella già ordinata con
decisione 5 marzo 2010, cresciuta in giudicato e non più discutibile.
D. Contro la predetta decisione RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa venga annullata e che le sia
riconosciuta la facoltà di detenere tutti gli animali attualmente presenti
nella propria azienda agricola a __________. In sunto, essa rileva che, grazie
alla presenza di una tettoia esterna (chiusa su due lati), già alla fine del
2002 erano presenti in azienda più di 50 bovini. A torto, il Governo non avrebbe
tenuto conto di tale area che, secondo il rapporto di controllo 13 novembre
2011 della __________ SA (ovvero di un organismo indipendente e competente in
materia), sarebbe più che sufficiente per ospitare gli animali che non trovano
spazio nella stalla. A questo proposito precisa che a giorni verrà posato un telo
frangivento in modo da chiudere anche il terzo lato della tettoia, per
adeguarla alle normative federali attualmente in vigore e renderla
perfettamente utilizzabile per il ricovero degli animali all'aperto. Per questo
motivo ritiene che non si giustifica la vendita degli animali in esubero. Da
ultimo, puntualizza che un'even-tuale riduzione del bestiame avrebbe
conseguenze catastrofiche per la sua attività visto che non disporrebbe più dei
capi necessari a garantire un sufficiente andamento dell'azienda agricola.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni, sia l'UVC, con motivi che verranno
ripresi all'occorrenza nei considerandi seguenti.
F. Su
richiesta di questo Tribunale, il 22 aprile 2013 il municipio di __________ ha prodotto
la licenza edilizia n. 28/2001 del 3 luglio 2001 rilasciata a RI 1 per la "stalla
per bovini (variante ) al mappale 5493 "__________"". Copia
di tale documento è stata trasmessa alle parti per informarle dell'avvenuta
acquisizione agli atti del medesimo.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art.
8 cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli
animali del 10 febbraio 1987 (LALPAn;
RL 8.3.1.1). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione
qui contestata, è certa (art. 9 cpv. 1 LALPAn e art. 43 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Di
conseguenza il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è ricevibile in ordine. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla licenza
edilizia citata in narrativa pervenuta dal comune (art. 18 cpv. 1 LPamm). La
situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo
sufficiente dalle carte processuali e dalla documentazione fotografica presente
nell'incarto. Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare idoneo a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
2.Preliminarmente occorre rilevare che la presente vertenza trae
origine dalla decisione adottata il 6 dicembre 2010 dell'UVC nei confronti
della ricorrente. In questa sede litigiosa è dunque unicamente la questione
relativa all'ordine di riduzione del numero di animali presenti nell'azienda
agricola di RI 1 ivi contenuto, avendo il Consiglio di Stato con il suo
giudizio annullato il divieto pronunciato in quella stessa occasione dall'UVC
di tenere animali da reddito come pure il relativo ordine di sequestro del
bestiame.
3.Fatta questa premessa, va detto che, per costante giurisprudenza, i
gravami inoltrati contro provvedimenti che si limitano a confermare precedenti
risoluzioni rimaste inimpugnate vanno respinti in ordine siccome inammissibili.
Ammettere il contrario significherebbe rendere illusoria la disciplina dei
termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la sicurezza del
diritto. A maggior ragione vanno dichiarati irricevibili le impugnative proposte
contro decisioni che si limitano a ribadire il contenuto di precedenti
risoluzioni già passate al vaglio delle autorità di ricorso e cresciute in
giudicato formale (RDAT I-1998 n. 40; STA 52.2010.382 del 27 gennaio 2011,
consid. 1.3). Orbene, come esposto in narrativa, nel caso concreto, con decisione
5 marzo 2010, l'UVC aveva disposto che il numero degli animali tenuto dall'insorgente
doveva essere da subito ridotto ed adeguato alle capacità strutturali della
stalla mentre con decisione 6 dicembre 2010 ha specificato che esso non poteva in ogni caso superare quello originariamente previsto con l'approvazione del
progetto della stalla. Con la decisione avversata l'UVC ha dunque sostanzialmente
ribadito quanto già statuito con la precedente determinazione 5 marzo 2010,
ovvero che il numero di animali presenti nella struttura agricola doveva essere
ridotto ed adeguato alle capacità strutturali della stalla e, quindi, a quanto
originariamente previsto con l'approvazione del progetto della stalla. Sotto
questo profilo pertanto la seconda decisione, per rapporto alla prima, era
sostanzialmente di mera natura confermativa e non conteneva alcun ulteriore
aggravio a carico dell'interessata. La prima decisione era inoltre da tempo
cresciuta in giudicato, visto che il ricorso presentato da RI 1 avverso la
stessa era stato dichiarato irricevibile con risoluzione governativa n. 4630
del 15 settembre 2010, rimasta incontestata.
Nel giudizio qui avversato il Consiglio di Stato ha correttamente rilevato
quanto precede ma, invece di dichiarare il ricorso irricevibile, seppur
limitatamente a questo aspetto, ha a torto ritenuto che la decisione 6 dicembre
2010 fosse impugnabile in toto per cui si è confrontato anche con la
questione inerente alla limitazione del numero di animali presenti nella stalla
della ricorrente, tutelando quanto disposto dall’UVC. Ora, tale circostanza non
giustifica di annullare su questo specifico punto la querelata decisione
governativa, ma determina semplicemente che il presente gravame debba essere respinto
già in virtù di detta ragione, senza che si renda necessario in questa sede entrare
nel merito delle censure addotte da RI 1 con il suo gravame.
4.Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese seguono l’integrale soccombenza
della ricorrente (art. 28 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario