Incarto n.
52.2011.7

 

Lugano

18 ottobre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 3 gennaio 2011 di

 

 

 

RI 1

RI 2

RI 3

patr. da: PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 novembre 2010 (n. 5960) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa degli insorgenti avverso la risoluzione 31 agosto 2010 del municipio di Monteggio che ha approvato il progetto di strada comunale SS3 in località Roncaccio;

 

 

viste le risposte:

-   18 gennaio 2011 della Divisione delle costruzioni;

-   19 gennaio 2011 del Consiglio di Stato;

-   24 gennaio 2011 del municipio di Monteggio;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                      in fatto

 

A.    a. Il 10 novembre 1992 il Consiglio di Stato ha approvato (ris. gov. n. 9705) una variante del piano del traffico di Monteggio, la quale prevedeva lo stralcio della strada di quartiere SQ4 in località Roncaccio e il prolungamento della preesistente strada di quartiere SQ7, modificata in strada di servizio SS. Tale prolungamento, per quanto qui interessa, terminava con un tratto, a fondo cieco (SS3), per il quale era previsto un calibro di 3 m e una piazzola di giro. Contestualmente il Governo aveva respinto il ricorso presentato dall'allora proprietario del mapp. 768 RI 2.

b. Con risoluzione 17 ottobre 2006 (n. 5043), il Consiglio di Stato ha approvato la recisione del piano regolatore di Monteggio. Per quanto qui interessa, il nuovo piano ha confermato l'impostazione pianificatoria della strada in esame e il relativo tracciato, che non sono più stati oggetto di contestazioni, nemmeno da parte di RI 1, RI 2 e RI 3, nel frattempo divenuti proprietari del mapp. 768.

 

 

B.    Il municipio di Monteggio ha pubblicato dal 7 giugno al 7 luglio 2010, il progetto stradale per la costruzione della strada SS3 in località Roncaccio, allestito in base a quanto previsto dal piano regolatore approvato nel 2006, ad eccezione della piazzola d'interscambio in corrispondenza del mapp. 782, la cui realizzazione non è stata contemplata.

 

 

C.    Al progetto si sono opposti i proprietari del mapp. 768, lambito dal progetto, che ne prevede una limitata espropriazione.

 

 

D.    Con risoluzione 31 agosto 2010 (n. 669), il municipio di Monteggio ha approvato il progetto stradale; nel contempo esso ha disatteso l'opposizione di RI 1, RI 2 e RI 3.

 

 

E.    Con decisione 23 novembre 2010 (n. 5960) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso che i proprietari RI 1 avevano inoltrato contro l'approvazione municipale. Esso ha infatti ritenuto che il progetto approvato fosse conforme - prescindendo invero soltanto dalla realizzazione della piazzola al mapp. 782 - al piano regolatore in vigore e, pertanto, che l'interesse pubblico dell'opera non potesse più essere messo in discussione in quella sede. Lo stesso valeva sia per l'idoneità del progetto a perseguire gli scopi di urbanizzazione prefissati nel piano regolatore, sia per l'adeguatezza delle scelte costruttive intraprese. La decisione di non realizzare la piazzola era giustificata dalla limitata estensione del collegamento viario e dall'attuale scarso volume di traffico; inoltre nulla impediva una sua futura realizzazione.

 

 

F.    Contro la predetta decisione governativa, i proprietari del mapp. 768 insorgono ora d'innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Essi sostengono che siano dati i presupposti per un esame della legalità (che non sarebbe avvenuto in occasione dell'approvazione della variante nel 1992), dell'interesse pubblico (la strada servirebbe a urbanizzare solo due fondi e, inoltre, fra l'approvazione della variante e il progetto sono passati molti anni) e della proporzionalità (economicità) del vincolo sancito dal piano regolatore. I ricorrenti sottolineano come la soluzione prevista prima della modifica del piano regolatore avvenuta nel 1992 (supra, A.a.) fosse preferibile dal profilo pianificatorio, come peraltro lo stesso Governo aveva rilevato nell'ambito della decisione d'approvazione del 1992, concessa unicamente nell'ottica del rispetto dell'autonomia comunale. Essi muovono quindi una serie di critiche all'opera: l'impossibilità di incrocio per i veicoli, la perdita di una parte del loro giardino e della siepe (e, di conseguenza, della privacy), l'impatto estetico del muro di sostegno, l'invasione da parte dei gas di scarico dei veicoli di transito, il rischio che un veicolo possa, in caso di incidente, finire nella loro proprietà e la possibilità che l'entrata al loro parcheggio sia occasionalmente invasa o ostruita dai veicoli che utilizzeranno la strada.

 

 

G.   All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, ed il municipio di Monteggio, i cui argomenti verranno discussi, se necessario, in diritto. La decisione delle costruzioni si limita a confermare il proprio avviso 29 luglio 2010 (favorevole al progetto stradale).

 

 

Considerato,               in diritto

 

1.     1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date (art. 35 cpv. 2 legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12 aprile 2006; Lstr; RL 7.2.1.2). La legittimazione attiva dei ricorrenti, già opponenti e insorti davanti al Consiglio di Stato, è data dagli art. 20 cpv. 2 Lstr, applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 31 cpv. 1 Lstr, e 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1.), applicabile grazie al combinato dei disposti 31. cpv. 1 e 25 Lstr.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). In particolare, non è necessario un sopralluogo: in base a una valutazione anticipata della prova offerta, questo Tribunale non la ritiene necessaria. La situazione dei luoghi, per quanto utile al giudizio, emerge con sufficiente chiarezza dall'incarto. Inoltre, i ricorrenti chiedono, in modo del tutto generico di essere sentiti. Ora, nella misura in cui con ciò intendessero essere sentiti personalmente, giova ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di essere udite oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano far valere le loro ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b e rinvii; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 494). Tutelato non è, di principio, il diritto di esprimersi oralmente, ma solamente quello di poter prender posizione per iscritto (DTF 130 II 425 consid. 2.1).  

 

 

2.     La Lstr conferisce ai comuni e agli altri enti locali la competenza di provvedere alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade, delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, come le strade di raccolta e di distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi (art. 4 cpv. 2 Lstr). Essi sono fondamentalmente autonomi in materia, limitati soltanto dalle disposizioni contenute nell'art. 6 Lstr e dal divieto d'arbitrio (STA DP 77/89-25/90 del 14 maggio 1990 consid. 3.2). Il potere d'esame del Tribunale cantonale amministrativo è, difatti, limitato alla verifica della legittimità della decisione e non può estendersi a un sindacato d'opportunità della stessa (art. 61 cpv. 1 LPamm).

 

 

3.     I ricorrenti contestano il principio stesso della realizzazione della strada prevista dal piano regolatore, mettendone in dubbio legalità, interesse pubblico e proporzionalità.

3.1. L'art. 33 Lstr stabilisce che non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l'approvazione dei piani regolatori, e in particolare sul principio dell'espropriazione (cpv. 1). Sfuggono pertanto all'esame del Tribunale, nell'ambito di questa procedura, tutti gli aspetti già definiti nel piano regolatore che, in applicazione del principio del parallelismo delle forme, sono emendabili unicamente mediante norme di pari rango e secondo la procedura prevista per la sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT).

Secondo costante giurisprudenza, il controllo incidentale di un piano regolatore per rapporto al diritto di rango superiore è consentito soltanto in casi eccezionali, ovvero se al momento dell'adozione del piano il proprietario gravato non poteva rendersi pienamente conto delle limitazioni impostegli, se la procedura non gli ha offerto in quella sede la possibilità di tutelare adeguatamente i suoi interessi, oppure se viene fatto valere che a seguito di una modifica delle circostanze o del diritto di rango superiore è venuto meno l'interesse pubblico, che aveva a suo tempo giustificato l'adozione del piano e la conseguente restrizione della proprietà (DTF 127 I 103 consid. 6a e 6b, 119 Ib 480 consid. 5c, 116 Ia 207 consid. 3b, 106 Ia 383 consid. 3b; STF 1A.145/1998-1P.359/1998 del 7 luglio 1999 parz. pubbl. in: RDAT II-1999 n. 62 consid. 10c, 1P.193/1997-1P.195/1997 del 5 settembre 1997 parz. pubbl. in: ZBl 1999 pag. 218 segg. consid. 3).

3.2. Nessuna delle ipotesi appena descritte si avvera nel caso concreto. Come visto, il vincolo in esame deriva dalla variante approvata nel 1992, che era stata peraltro impugnata, senza successo, dal precedente proprietario del fondo. Tale impostazione pianificatoria è poi stata confermata nel 2006, senza suscitare una reazione da parte dei qui ricorrenti. Era in quel momento che essi avrebbero potuto provare a rimettere in discussione il vincolo. Ciò che non hanno fatto. D'altra parte, essi nemmeno asseriscono e dimostrano l'esistenza di cambiamenti delle circostanze intervenute dopo l'ultima approvazione che giustificherebbe un possibile controllo pregiudiziale del piano regolatore. Tra l'altro, con l'approvazione della revisione del piano regolatore nel 2006, il Consiglio di Stato ha abrogato i precedenti piani di utilizzazione, che non avrebbero dunque potuto essere esaminati in via pregiudiziale in questa sede. Le censure devono essere pertanto respinte.

 

 

4.     In linea con l'impostazione pianificatoria, il progetto in esame prevede un sedime stradale di 3 m di larghezza e di circa 86 m di lunghezza, con allargamenti necessari per le curve e gli imbocchi degli accessi privati; è prevista una banchina di 30 cm delimitata da mocche a valle e da cordonetti in beola a monte, mentre la pendenza longitudinale varia da un minimo del 3% a un massimo di ca. il 15%, seguendo l'andamento attuale, ciò che permette di mantenere gli accessi esistenti; una cunetta in calcestruzzo prefabbricata, posata a monte, permetterà il deflusso delle acque meteoritiche verso il collettore esistente (cfr. messaggio municipale 97/2009 pag. 2). In corrispondenza del fondo dei ricorrenti è, inoltre, prevista l'edificazione di un muro di sostegno, con parapetto e, al termine del tracciato, una piazzola di giro. Unica differenza rispetto a quanto previsto dal piano regolatore è la mancata realizzazione dello slargo in corrispondenza del mapp. 782, aspetto che i ricorrenti però non contestano. Essi si limitano a censurare la mancata possibilità di incrocio per i veicoli, questione che, tuttavia, concerne il calibro stradale, già definito in sede pianificatoria e che, pertanto, non può essere messo in discussione in questa sede (supra, consid. 3.1.). Le ulteriori critiche che gli insorgenti muovono al progetto misconoscono il potere cognitivo del Tribunale, circoscritto all'esame della violazione del diritto (supra, 2). Essi non si confrontano con i dettagli realizzativi del progetto, spiegando al Tribunale in quale modo essi si porrebbero in contrasto con il diritto, limitandosi piuttosto a evocare una serie di possibili inconvenienti o rischi derivanti dalla realizzazione dell'opera e dal suo esercizio, i quali, tuttavia, non sono atti a sostanziare la censura di eccesso o abuso di potere da parte del comune (art. 61 cpv. 2 LPamm).

 

 

5.     Per i motivi che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti, soccombenti (art. 28 LPamm) ai quali, per lo stesso motivo, non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.     Il ricorso è respinto.

 

 

2.     La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            Il segretario