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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2011 di
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RI 1 agente per sé e per la figlia RI 2
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contro |
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la risoluzione 2 febbraio 2011 (n. 810) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 agosto 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS, rispettivamente, di domicilio CE/AELS; |
viste le risposte:
- 22 marzo 2011 della Sezione della popolazione;
- 23 marzo 2011 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 2 settembre 2004, la cittadina italiana RI 1 (1975) si è sposata a Zurigo con il connazionale L__________ (1968), titolare di un'autorizzazione di domicilio CE/AELS, ottenendo un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 14 marzo 2009. Dalla loro unione è nata, il __________ 2005, la figlia RI 2, alla quale è stato rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS. Trasferitasi nel Canton Ticino nell'aprile 2006, la famiglia __________ è dovuta ricorrere all'assistenza pubblica, accumulando un debito che, nel maggio 2009, ammontava a fr. 140'352.60.
b. Il 14 maggio 2009, l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione) del Dipartimento delle istituzioni ha respinto a domanda di RI 1 volta a ottenere il rilascio di un'autorizzazione di domicilio CE/AELS a causa della sua precaria situazione finanziaria, rinnovandole comunque il permesso di dimora CE/AELS fino al 14 marzo 2014.
c. Con sentenza 4 marzo 2010, il Pretore __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________, affidando RI 2 alla madre.
B. a. Il 20 maggio 2010, RI 1 ha informato l'Ufficio (ora: Servizio) regionale degli stranieri di __________ di non avere alcuna fonte di reddito da lavoro e che il sostentamento per sé e per la figlia era dato dall'assegno familiare integrativo, dal contributo alimentare a favore di RI 2 e dalle prestazioni assistenziali. Ha inoltre dichiarato di essere alla ricerca di un posto di lavoro.
Invitata dall'autorità dipartimentale a
dimostrare di disporre di sufficienti mezzi finanziari, il 26 luglio successivo
l'interessata ha dichiarato che non era in grado di dare seguito alla richiesta
e ha chiesto una proroga a tale scopo fino alla fine dell'anno.
Il 5 agosto 2010, il dipartimento ha accolto la domanda di proroga, ponendole
tuttavia la condizione di rinunciare immediata-
mente alle prestazioni assistenziali. Il 24 del medesimo mese essa ha dichiarato
di non poterne fare a meno, in quanto la sua unica fonte di entrate era rappresentata
solo dal contributo alimentare versato alla figlia. Ha pure affermato di essere
alla ricerca di un posto di lavoro.
b. Il 30 agosto 2010, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora CE/AELS di RI 1 e, di riflesso, quello di domicilio CE/AELS di sua figlia RI 2, fissando loro un termine con scadenza il 26 ottobre successivo per lasciare il territorio elvetico. Dopo avere ricordato che RI 1 aveva ottenuto un permesso di soggiorno a seguito del matrimonio, l'autorità dipartimentale ha tenuto conto che non esercitava alcuna attività lucrativa, non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento ed era a carico dell'assistenza pubblica, motivo per cui essa non poteva pretendere di conservare la sua autorizzazione di soggiorno. La decisione è stata resa sulla base dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), dell'art. 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), e della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).
C. Con giudizio 2 febbraio 2011 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata e, di riflesso, a sua figlia, in virtù dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione, considerando inoltre la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1, agente per sé e in rappresentanza della figlia RI 2, si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
La ricorrente sostiene che la mancanza di mezzi finanziari sufficienti per il suo sostentamento e il fatto di ricorrere all'aiuto sociale non costituiscono un motivo valido per allontanarla dalla Svizzera. Evidenzia inoltre di essere da poco tempo in assistenza e per un importo modesto ed afferma di essere alla ricerca di un lavoro. Considera la decisione impugnata in ogni caso contraria al principio della proporzionalità, ritenendo in particolare che un loro allontanamento dalla Svizzera comprometterà il rapporto tra RI 2 e il padre.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. L'accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e
direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli
Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di
entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la
prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
In concreto, in quanto cittadine italiane e titolari di un documento di
legittimazione valido, RI 1 e sua figlia RI 2 possono prevalersi in linea di
principio del menzionato accordo bilaterale.
2.2. La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) si applica invece ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 12 ALC; 2 cpv. 2 LStr).
2.3. Dato che l'accordo in parola non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC nonché art. 2 cpv. 2 LStr), occorre, di principio, verificare se la decisione di revoca si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale.
3. 3.1. Il 24 settembre 2004, RI 1 aveva ottenuto un permesso di dimora CE/AELS in Svizzera a titolo derivato nell'ambito della normativa in materia di ricongiungimento familiare (art. 7 lett. d ALC; 3 cpv. 1 e 2 lett. a dell'Allegato I all'ALC) a seguito del matrimonio con il suo connazionale L__________ (1968), titolare di un'autorizzazione di domicilio CE/AELS. Sennonché, con sentenza 4 marzo 2010, il loro matrimonio è stato sciolto per divorzio. Ne discende che essa non adempie più le condizioni previste all'art. 23 OLCP che le avevano permesso di risiedere nel nostro Paese a titolo di ricongiungimento familiare e non può pertanto più invocare l'applicazione del menzionato accordo bilaterale da questo profilo. Occorre pertanto esaminare se essa possa invocare l'ALC sotto altro titolo.
3.2. Secondo la Corte di giustizia
delle Comunità europee (CGCE) dev'essere considerato quale
"lavoratore" il soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di
un'altra persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita
delle quali percepisce una rimunerazione. La Corte ha aggiunto che, una volta
cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in
linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da
un lato, questa qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del
rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un
impiego deve pure essere qualificata come un lavoratore (sentenze CGCE del 12
maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998
I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85,
Racc. 1986 2121, punto 17). La CGCE ha considerato a più riprese che l'effetto
utile dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48) esige che venga concesso all'interessato
un termine ragionevole in grado di consentirgli di prendere conoscenza, sul
territorio dello Stato in cui si trova, delle offerte di lavoro corrispondenti
alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure
necessarie al fine di essere assunto (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991
Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 16; sentenza CGCE del 23 gennaio
1997 Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc. 1997 I-329, punto 27; sentenza CGCE del
20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/ Regno del Belgio,
C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16). Essa ha pure rilevato che, mancando una
disposizione comunitaria volta a disciplinare la durata del soggiorno dei
cittadini comunitari in cerca di occupazione, gli Stati membri hanno il diritto
di fissare un termine ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è
stato considerato adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva
lavorato in precedenza nello Stato ospitante (sentenza CGCE del 26 febbraio
1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha
reputato insufficiente un termine di tre mesi (sentenza CGCE del 20 febbraio
1997 Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997
I-1035, punto 18). Essa ha comunque rilevato pure che il diritto di soggiorno
per cercare lavoro non può essere fatto valere per vari anni da una persona che
non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993
Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto
14).
Da quando si è trasferita in Ticino nella primavera del 2006 proveniente da Zurigo, RI 1 non ha mai svolto un'attività lucrativa. Nemmeno dopo il suo divorzio, pronunciato nel marzo 2010, è stata in grado di procacciarsi un lavoro. In siffatte circostanze, l'insorgente non può quindi essere considerata quale "lavoratrice" ai sensi dell'ALC e della giurisprudenza comunitaria e non può pertanto invocare tale accordo neanche nell'ambito della ricerca di un impiego.
3.3. Anche ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte. A condizione, però, che dimostrino di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale. Il diritto di soggiorno di queste persone si estingue pertanto quando non dispongono di mezzi finanziari sufficienti e/o sollecitano un contributo dall'assistenza pubblica. Il permesso corrispondente può quindi essere revocato e tali persone allontanate dalla Svizzera (v. Istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone, n. II.12.2.3.2, stato all'1.5.2011).
RI 1 è a carico dell'assistenza pubblica ormai dal maggio 2006. Considerato che è priva di sufficienti mezzi finanziari per il suo sostentamento, essa non può pertanto prevalersi del menzionato accordo bilaterale per risiedere in Svizzera quale persona senza attività lucrativa giusta gli art. 6 ALC, 24 dell'Allegato I all'ALC e 16 OLCP.
L'insorgente sostiene per contro che la mancanza di mezzi finanziari sufficienti non costituisce un valido motivo per allontanarla dalla Svizzera. Essa afferma che la direttiva 64/221/CEE e il regolamento 1251/70 sono state abrogate in seguito all'entrata in vigore della nuova direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che garantisce il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (doc. B; GU L 229 del 29 giugno 2004, pag. 35). Tale direttiva, soggiunge la ricorrente, sarebbe applicabile in Italia anche ai cittadini svizzeri, e per motivi di reciprocità essa deve trovare applicazione nel caso di specie. Secondo l'art. 16 di tale direttiva, i beneficiari di un permesso di soggiorno non dovrebbero essere allontanati, fintanto che non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Sennonché la dipendenza prolungata dall'assistenza pubblica non giustifica una misura di allontanamento o di respingimento soltanto quando si tratta di lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 dell'Allegato I all'ALC. Per le persone che non svolgono più un'attività o che sono in cerca di un impiego, il fatto di disporre di mezzi finanziari sufficienti è ancora una condizione per il rilascio del permesso giusta le disposizioni dell'ALC: il loro diritto di soggiorno si estingue pertanto se sollecitano un contributo dell'assistenza pubblica (Istruzioni dell'UFM, testé menzionate, n. II. 12.1.1 e 12.2.3.2, stato all'1.5.2011).
3.4. RI 1 potrebbe in linea di principio prevalersi del diritto conferito a titolo derivato dall'art. 3 dell'Allegato I all'ALC, che disciplina il ricongiungimento familiare, per poter soggiornare presso sua figlia RI 2 (2005), ritenuto che quest'ultima ha diritto di risiedere in Svizzera sulla base dell'art. 24 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC a seguito del legame con il padre L__________, cittadino comunitario domiciliato in Svizzera. Sennonché esse non possono conservare il loro permesso di soggiorno CE/AELS sulla base di tali disposizioni in quanto, come visto, non dispongono entrambe di mezzi finanziari sufficienti per il loro sostentamento, ritenuto che il padre di RI 2 non è nemmeno in grado di versarle gli alimenti, che sono anticipati dallo Stato (DTF 135 II 265, consid. 3.3; cfr. anche STF 2C_624/2010, consid. 2).
4. Occorre ora esaminare la situazione dal profilo del diritto interno.
4.1. Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).
Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr).
RI 1 ha vissuto in unione coniugale con il marito per oltre tre anni. La prima condizione per invocare l'applicazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è quindi adempiuta. Ci si può per contro chiedere se essa si sia integrata con successo nel nostro Paese, ritenuto che non ha mai svolto alcuna attività lucrativa e si trova da tempo a carico dell'assistenza sociale. Tale questione non necessita tuttavia di essere approfondita, in quanto essa adempie in ogni caso le premesse per la revoca del suo permesso di dimora.
4.2. Giusta l'art. 51 cpv. 2 LStr, i diritti di cui all'art. 50 LStr si estinguono - tra l'altro - se sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr. Secondo la lett. e di quest'ultima norma, l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.
Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, non è necessario che lo straniero debba essere a carico dell'assistenza in maniera continua e per un importo di almeno fr. 80'000.– per potergli revocare il permesso di dimora. Tali condizioni sono previste unicamente per poter procedere alla revoca di un permesso di domicilio (cfr. Istruzioni dell'UFM, n. I.8.2.1.5.2, stato al 1° luglio 2009).
Ferma questa premessa e come indicato in precedenza, è incontestato che RI 1 è a carico dell'assistenza pubblica dal maggio 2006. Fino al maggio 2009, essa lo è stata insieme a tutta la sua famiglia, periodo durante il quale sono state regolarmente versate loro prestazioni assistenziali per un totale di fr. 140'352.60. A partire dalla pronuncia del suo divorzio, avvenuto nel marzo 2010, l'insorgente percepisce personalmente un sussidio di circa fr. 1'428.– mensili. Al 1° gennaio 2011, il suo debito complessivo nei confronti dello Stato ammontava a fr. 17'100.90 (v. estratti conto richiamati dal Consiglio di Stato).
Ritenuto che dipende dall'aiuto sociale, la ricorrente adempie pertanto le condizioni per la revoca del suo permesso di dimora giusta l'art. 62 lett. e LStr.
Non le adempie per contro sua figlia RI 2, in quanto titolare di un permesso di domicilio. Non risulta infatti che essa sia personalmente a carico dell'assistenza pubblica in maniera durevole e considerevole giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. c LStr, in particolare per un importo di almeno fr. 80'000.–. Non essendovi pertanto motivi di revoca della sua autorizzazione di domicilio sulla base del diritto interno, che come visto è più favorevole rispetto all'ALC, essa deve poter conservare in linea di principio il suo permesso (cfr. STF 2C_830/2010 del 10 giugno 2011, consid. 4).
5. 5.1. Occorre ora vagliare il caso dal profilo dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) che garantisce, analogamente all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7).
Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere oppure conservare un permesso di soggiorno. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).
Sapere se un permesso di soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU, va vagliato effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, è nell'ambito di questo esame che dev'essere accuratamente appurato se vi è il rischio che le persone interessate, rimanendo in Svizzera, chiedano prestazioni assistenziali (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).
5.2. RI 1 non può invocare l'art. 8 CEDU riguardo alla sua relazione con L__________, in quanto è divorziata dal medesimo.
Essa non può conservare il permesso sulla base di tale disposizione nemmeno invocando a titolo derivato il legame di sua figlia con L__________. Quest'ultimo dispone infatti di un semplice diritto di visita su RI 2 e, come detto dianzi, non è nemmeno in grado di versarle gli alimenti, che vengono anticipati dall'assistenza sociale. A prescindere dalla questione di sapere se tra padre e figlia esista una relazione stretta ed effettivamente vissuta, vi sono in ogni caso dei motivi di interesse pubblico che si oppongono al mantenimento del permesso di soggiorno, dal profilo dell'art. 8 CEDU, riconducibili al fatto che le interessate sono a carico dell'assistenza pubblica.
6. A questo punto si tratta di verificare la proporzionalità della misura pronunciata dall'autorità dipartimentale.
RI 1 è entrata in Svizzera il 14 marzo 2004. Il suo soggiorno nel nostro Paese va quindi considerato di media durata. Bisogna anche considerare che in Italia, dove è nata e cresciuta e vivono senz'altro ancora alcuni dei suoi familiari, essa vi ha vissuto fino all'età di 29 anni, conseguendo peraltro la laurea in architettura (suo scritto 24 agosto 2010, agli atti). Ne discende che il rientro nel suo Paese è perfettamente esigibile.
Per quanto riguarda sua figlia RI 2, bisogna considerare che essa è stata affidata alla madre, da cui dipende totalmente e con la quale ha sempre convissuto. Inoltre essa è ancora piccola e dipendente dalla madre, motivo per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone e si può pertanto pretendere che la segua in Italia. Va peraltro osservato che la sua autorizzazione di domicilio decadrà automaticamente con l'annuncio della sua partenza per l'estero oppure, al più tardi, dopo sei mesi di assenza dalla Svizzera (art. 24 cpv. 6 dell'Allegato I all'ALC; 61 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LStr; STF 2C_830/2010 del 10 giugno 2011, consid. 4).
Del resto, nulla impedisce loro di risiedere nella fascia di confine. Come ha indicato il Consiglio di Stato, RI 1 potrebbe richiedere in questo caso il rilascio di un permesso per confinanti, qualora reperisse un'attività lucrativa nel nostro Paese, ciò che permetterà a lei e a sua figlia di mantenere strette relazioni con il nostro Cantone, non da ultimo con L__________.
Ne discende che la decisione impugnata rispetta il principio della proporzionalità anche dal profilo dell'art. 8 CEDU e della convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107), nella misura in cui sono applicabili nella presente fattispecie.
7. Non è necessario infine chinarsi sulla doglianza sollevata dall'insorgente relativa al fatto che nel maggio 2010, al momento della modifica dei dati relativi allo stato civile e all'indirizzo, il Servizio regionale degli stranieri di __________ le avrebbe assicurato il rinnovo del permesso per almeno un anno anche in presenza di prestazioni assistenziali, ritenuto che in ogni caso sono passati ormai oltre 12 mesi da tale comunicazione - peraltro priva di ogni supporto probatorio - e l'interessata è sempre a carico dell'assistenza pubblica.
8. 8.1. La Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di dimora CE/AELS a RI 1. La decisione censurata non procede in particolare da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata.
8.2. La decisione dipartimentale, e quella governativa che la tutela, vanno per contro annullate nella misura in cui concernono RI 2 per i motivi esposti al considerando 4.2.
9. Stante quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza di RI 1, ma tengono comunque conto della sua difficile situazione finanziaria (art. 28 LPamm).
A seguito del parziale accoglimento dell'impugnativa, lo Stato del Cantone Ticino verserà all'insorgente, in quanto assistita da un consulente giuridico, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione 2 febbraio 2011 (n. 810) del Consiglio di Stato sono riformati nel seguente modo:
"1. II ricorso è parzialmente accolto e la decisione della Sezione della popolazione (COM 52) è annullata nella misura in cui concerne RI 2 (2005). Per il resto è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 250.– (duecentocinquanta), sono poste a carico della ricorrente".
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 200.–, sono poste a carico di RI 1. Ritenuto che essa ha già anticipato fr. 500.–, la differenza di fr. 300.– le verrà restituita.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte per entrambe le sedi.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario