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Incarto n. 52.2011.90 |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sulle istanze a) 30 novembre 2009 e b) 24 dicembre 2010 di
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RI 1
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chiedenti |
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la ricusa dei membri del Consiglio di Stato nelle procedure dipendenti dai ricorsi inoltrati dall'istante il a) 30 novembre 2009 contro la risoluzione 24 novembre 2009 del municipio di CO 1 che fissa al 90% il moltiplicatore d'imposta comunale per il 2009 e il b) 24 dicembre 2010 contro la risoluzione 21 dicembre 2010 del municipio di CO 1 che fissa al 90% il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2010; |
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'11
settembre 2007, il municipio di CO 1 ha fissato al 75% il moltiplicatore d'imposta
comunale per l'anno fiscale 2007. Con giudizio del 6 novembre 2007 il Consiglio
di Stato ha respinto il gravame inoltrato contro tale decisione da RI 1.
Mediante sentenza n. 52.2007.406 del 21 dicembre 2007 il Tribunale cantonale
amministrativo ha tuttavia annullato tale pronuncia governativa, in quanto
lesiva del diritto di essere sentito del ricorrente ed ha quindi rinviato gli
atti all'autorità inferiore affinché si confrontasse con la censura di
incostituzionalità del diritto cantonale, sollevata in quel gravame ma
sostanzialmente rimasta inevasa.
B. Il 13 maggio 2008 RI 1 si è rivolto al Consiglio di Stato, mettendo
in dubbio l'imparzialità di questo collegio a statuire sul suo ricorso, visto
che, pendente causa, il medesimo aveva comunicato alla commissione della
legislazione del Gran Consiglio, incaricata di esaminare il messaggio
governativo n. 5897 del 6 marzo 2007 riguardante la revisione parziale della
LOC, di non essere intenzionata a proporre una modifica delle norme che
stabiliscono le competenze per quanto attiene alla determinazione del moltiplicatore
d'imposta comunale, ritenuto che ciò sarebbe stato il caso soltanto se il
Tribunale cantonale amministrativo si fosse pronunciato sull'incostituzionalità
dell'attuale normativa. In quell'occasione egli ha quindi chiesto al Governo di
valutare se non fossero dati gli estremi per ritenere che i suoi membri dovessero
astenersi dal giudizio e per procedere ad eleggere un gremio straordinario,
incaricato di statuire sul suo gravame.
Sennonché con un'unica pronuncia del 2 giugno 2009 il Consiglio di Stato - dopo
avere accertato che non sussistevano motivi che imponevano ai suoi membri di astenersi
dal giudicare la vertenza in oggetto - ha respinto sia il gravame 26 settembre
2007 di RI 1, sia l'impugnativa nel frattempo inoltrata da quest'ultimo avverso
la risoluzione 3 febbraio 2009 con cui il municipio di CO 1 aveva fissato all'85%
il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno fiscale 2008.
C. Avverso quest'ultima decisione RI 1 è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento.
Pendente quest'ultimo procedimento, con ricorsi del 30 novembre 2009 e del 24 dicembre
2010 egli ha comunque impugnato dinnanzi al Governo anche le due risoluzioni
con cui il municipio di CO 1 aveva stabilito il moltiplicatore d'imposta
comunale per il 2009 e, rispettivamente, per il 2010. In entrambi i casi egli, richiamandosi al proprio scritto del 13 maggio 2008, ha messo in dubbio la capacità dei membri del Consiglio di Stato ad evadere con la dovuta
imparzialità le sue impugnative, chiedendo implicitamente la loro ricusa.
Mediante risoluzioni n. 6858 del 22 dicembre 2009 e n. 661 del 25 gennaio 2011 l'Esecutivo cantonale ha tuttavia sospeso i predetti procedimenti ricorsuali, in attesa che il
Tribunale cantonale amministrativo si pronunciasse sui gravami concernenti i
moltiplicatori comunali d'imposta 2007 e 2008.
D. Con sentenza n. 52.2009.236 del 2 febbraio 2011 la Corte cantonale
ha evaso quest'ultima causa, accogliendo il gravame presentato da RI 1 e annullando
di conseguenza la decisione governativa impugnata e le risoluzioni municipali
da essa tutelate. Per quanto qui più interessa, il Tribunale ha nell'occasione
rilevato come il Governo avesse l'obbligo di trasmettergli per competenza l'istanza
di ricusa formulata nei suoi confronti il 13 maggio 2008 da RI 1, ritenuto
oltretutto che la stessa appariva fondata nel merito visto che esso aveva in
sostanza anticipato alla commissione della legislazione del Gran Consiglio il
giudizio che avrebbe emanato, quale autorità di ricorso, a seguito del suddetto
gravame, pronunciandosi di fatto in modo negativo sull'eccezione sollevata dall'insorgente
e istante in ricusa in merito alla pretesa incompatibilità con il diritto di
rango superiore della normativa cantonale che attribuisce all'esecutivo
comunale la competenza di stabilire il moltiplicatore d'imposta, anziché al legislativo.
E. Preso atto di questa sentenza, con risoluzioni n. 1270 e 1271 del 23
febbraio 2011 il Consiglio di Stato ha deciso di riattivare le procedure
ricorsuali promosse da RI 1 contro la determinazione dei moltiplicatori d'imposta
2009 e 2010 e di trasmettere gli atti al Tribunale cantonale amministrativo
affinché questo si pronunci sulle domande di ricusa del Governo cantonale
contenute nei relativi gravami.
Con uno scritto del 1° marzo 2011 RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale
amministrativo, auspicando che una volta accolte le sue domande di ricusa, gli
atti siano trasmessi al Gran Consiglio affinché questo decida se designare dai
tre ai cinque Consiglieri di Stato straordinari in grado di statuire validamente
sulle sue impugnative relative ai moltiplicatori d'imposta comunali 2009 e 2010
oppure se affidare l'evasione di tali cause all'autorità giudiziaria.
Considerato, in diritto
1. 1.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), per i membri delle autorità amministrative valgono i medesimi motivi di ricusa previsti dalla procedura civile. In caso di contestazione su tale questione, la decisione spetta all'autorità gerarchicamente superiore o, se si tratta di un membro di un'autorità collegiale, a questa stessa autorità, in assenza però del membro ricusato. Il cpv. 2 di detta norma specifica poi che qualora la ricusa concerna l'intero Consiglio di Stato o la maggioranza dei suoi membri, essa deve essere decisa dal Tribunale cantonale amministrativo.
1.2. L'istanza in esame chiede la ricusa del Consiglio di Stato in corpore. Spetta quindi al Tribunale cantonale amministrativo esaminarne il fondamento.
2. 2.1. Il
Tribunale cantonale amministrativo ha avuto occasione in tempi ancora piuttosto
recenti (cfr. RtiD I-2007 n. 5) di rammen-
tare che le norme sulla ricusa sono sostanzialmente volte ad attuare il diritto
ad un giudice indipendente e imparziale, sancito dall'art. 30 cpv. 1 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), rispettivamente dall'art. 6 n. 1 della convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU;
RS 0.101), norme che di principio hanno la medesima portata (DTF 120 Ia 184
consid. 2f e rinvii; Jörg Paul Müller/ Markus Schefer,
Grundrechte in der Schweiz, 4a ed., Berna 2008, pag. 937; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention, Zurigo 1999, pag. 269). Tale garanzia è dunque volta ad escludere l'influsso sulla decisione di circostanze
estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività, a
favore o a pregiudizio di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze
verrebbe infatti meno la qualità di "giusto mediatore" impostogli dal
suo ruolo istituzionale (Jean-François
Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence
récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1990, pag. 9). La ricusa
riveste un carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid.
3). Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le
necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Vengono
considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo e vien posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le
apparenze stesse (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a; sentenze
della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 ottobre 1998 in re Castillo Algar c. Spagna, in : Recueil des arrêts et décisions 1998/VIII, pag. 3116, n. 43
e del 9 giugno 1998 in re Incal c. Turchia, in: Recueil des arrèts et décisions
1998/IV, pag. 1571, n. 65). Entrano comunque in considerazione soltanto motivi
seri che consentano di dubitare dell'imparzialità e dell'indipendenza del
magistrato chiamato a statuire. Semplici supposizioni non bastano. Sono ad ogni
modo sufficienti circostanze oggettivamente idonee a suscitare l'apparenza di
prevenzione. Non occorre al riguardo dimostrare che il magistrato ricusato sia
effettivamente prevenuto (RDAT 1990 n. 27; 1984 no. 29).
2.2. Ora, il Consiglio di Stato non è un tribunale, ma un organo esecutivo al
quale la legge assegna a titolo accessorio funzioni giurisdizionali. Vero è
tuttavia che anche il Governo cantonale è tenuto a rispettare il requisito dell'imparzialità.
Quest'ultimo non discende tuttavia dai sopra menzionati art. 30 cpv. 1 Cost. e
6 n. 1 CEDU, ma dall'art. 55 cpv. 1 della Costituzione della Repubblica e Cantone
Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost/TI; RL 1.1.1.1), rispettivamente dall'art. 29
cpv. 1 Cost., che si riallaccia all'art. 4 vCost. Al riguardo occorre in
effetti tener conto del fatto che le autorità superiori del potere esecutivo
assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di gestione e che
esercitano soltanto accessoriamente attività giurisdizionali. Le loro mansioni
implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere separate senza
pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità democratica e politica
delle corrispondenti decisioni. Diversamente dagli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1
Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza e l'imparzialità
come massima d'organizzazione delle autorità governative, amministrative o di
gestione. La loro indipendenza deve essere valutata secondo le specificità
della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29 cpv. 1 Cost. non offre dunque una
garanzia equivalente a quella degli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. (art. 58
vCost.), che per principio sono applicabili soltanto ai tribunali (DTF 125 I
119 consid. 3d ed f, 209 consid. 8a; decisione inedita del 19 maggio 1998 in re B., apparsa in: ZBl 100/1999, pag. 74 consid. 2b; RDAT I-2002 n. 7).
3.Nel caso di specie, emerge dal rapporto n. 5897R del 2 aprile 2008,
che nel contesto della procedura di revisione della LOC avviata mediante
messaggio governativo n. 5897 del 6 marzo 2007, il Consiglio di Stato,
sollecitato dalla commissione della legislazione del Gran Consiglio, aveva
dichiarato che non intendeva proporre delle modifiche all'ordinamento vigente
per quanto attiene alla competenza del municipio di stabilire il moltiplicatore
di imposta comunale, ritenuto che un simile passo sarebbe stato intrapreso
soltanto se il Tribunale cantonale amministrativo avesse accertato l'incostituzionalità
delle attuali disposizioni contestualmente all'evasione delle procedure
ricorsuali che erano
state avviate a questo proposito da RI 1 che al momento di questa presa di
posizione da parte del Governo erano ancora pendenti dinnanzi a quest'ultima
autorità. Attraverso questa chiara presa di posizione, l'Esecutivo cantonale ha
in sostanza anticipato il giudizio che avrebbe emanato, quale autorità di
ricorso, a seguito del suddetto gravame, pronunciandosi di fatto in modo
negativo sull'eccezione sollevata dall'insorgente e istante in ricusa in merito
alla pretesa incompatibilità con il diritto di rango superiore della normativa
cantonale che attribuisce la competenza ad adottare una simile decisione all'esecutivo
comunale, anziché al legislativo. Ora, nulla obbligava il Consiglio di Stato a
pronunciarsi esplicitamente su tale questione a quel momento. Nessuna
disposizione di legge gli imponeva in particolare di esprimere la propria
opinione su tale problematica dinnanzi alla commissione della legislazione del
Gran Consiglio, allorquando esso non aveva ancora evaso l'impugnativa con cui
tale quesito era stato sollevato. Certo, l'art. 31 della legge sul Gran
Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (RL
2.4.1.1) istituisce a carico dell'amministrazione cantonale un obbligo generale
di collaborazione con le commissioni parlamentari. Quand'anche però questa
norma o la prassi gli avessero imposto di rispondere alla richiesta formulata
dalla commissione della legislazione, l'Esecutivo cantonale, date le
particolari circostanze del caso, avrebbe dovuto dichiarare di non avere
particolari osservazioni in proposito oppure esprimere la propria opinione in merito
al tema in oggetto, come avvenuto, ma soltanto dopo avere evaso l'impugnativa
inoltrata dal qui ricorrente.
Per contro, anticipando, al di fuori di ogni regola di procedura, il giudizio
sulla controversa questione, attraverso la suddetta presa di posizione, il
Consiglio di Stato ha perfezionato il motivo di ricusa previsto dall'allora
vigente art. 27 lett. b del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971
(vCPC; RL 3.3.2.1). Nelle circostanze concrete, non v'è infatti dubbio che una
simile anticipazione del giudizio integrasse gli estremi di una ragione
sufficientemente grave per escludere i membri del collegio dall'esercizio delle
loro funzioni giurisdizionali, in quanto esposti al sospetto di prevenzione e
quindi incapaci di fornire adeguate garanzie di indipendenza e di imparzialità.
Alla luce di quanto precede le domande di ricusa andrebbero dunque di principio
accolte anche se a ben vedere v'è da chiedersi se le medesime non siano ormai
state superate dagli eventi, visto che, alla luce di quanto deciso il 10
febbraio 2011 da questa Corte in merito ai moltiplicatori d'imposta comunali
2007 e 2008 e dei motivi posti a fondamento di quel giudizio, non si vede in
che modo il Governo, il quale è tenuto a rispettare le sentenze emanate dalle
istanze ricorsuali di rango superiore, potrebbe nel caso concreto decidere
diversamente.
Sia, come sia, al fine di evitare ulteriori intralci a livello processuale e
ritardi nell'evasione delle due suddette cause, si giustifica, stante i motivi
sopra esposti, di effettivamente escludere i membri del Consiglio di Stato dalla
trattazione delle medesime.
4.4.1. La legislazione ticinese non prevede però nulla riguardo al
modo in cui si deve procedere nei casi in cui l'intero Governo sia impedito
dall'esercitare la propria funzione giurisdicente. La medesima è in particolare
del tutto silente in merito alle modalità attraverso le quali deve essere
sostituita l'autorità ricusata. Non trattandosi di silenzio qualificato, il
difetto normativo va configurato come una lacuna in senso proprio, alla quale
si deve necessariamente porre rimedio, facendo riferimento, per quanto possibile,
alle soluzioni scelte dal legislatore per casi comparabili (DTF 119 Ib 340, 118
II 141). Sennonché a questo proposito occorre rilevare che né la legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), né i
principali codici di procedura amministrativa cantonali prevedono in proposito
delle disposizioni che potrebbero essere applicate al caso concreto per
analogia.
Dal profilo pratico sono comunque immaginabili in linea di massima due
soluzioni. La prima, che sembra essere quella auspicata dall'istante,
implicherebbe il rinvio degli atti ad un collegio governativo straordinario
costituito ad hoc, verosimilmente nominato dal Gran Consiglio, incaricato di evadere
i gravami inoltrati contro i moltiplicatori 2009 e 2010 da RI 1. Nella misura
in cui però il Consiglio di Stato è nel frattempo mutato nella sua composizione
per i 3/5 dei suoi effettivi, si potrebbe an-
che ipotizzare un rinvio a quest'ultimo affinché statuisca senza i due
consiglieri che già erano in carica durante la precedente legislatura,
allorquando tale autorità si era espressa sulla questione del moltiplicatore d'imposta
comunale davanti alla commissione della legislazione, anticipando il giudizio
che avrebbe dovuto rendere in qualità di istanza ricorsuale sul tema in parola.
L'altra soluzione consisterebbe nel far si che i due suddetti gravami pendenti
attualmente dinnanzi al Consiglio di Stato vengano direttamente decisi nel
merito da questo Tribunale, con conseguente perdita di un'istanza di ricorso a
livello cantonale. Il ricorso diretto ("Sprungrekurs")
costituisce un'eccezione alle disposizioni imperative sulla competenza e al
principio dell'esaurimento delle istanze. Esso permette di omettere un'istanza
decisionale qualora l'uso di un rimedio di diritto, di per sé esistente,
costituisca soltanto una vana formalità, segnatamente nel caso in cui l'istanza
di ricorso abbia già dato istruzioni all'autorità inferiore circa il contenuto
della decisione da prendere (DTF 114 Ia 263 consid. 2c e rinvio; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 18 seg.). Il principio è
previsto dalla procedura amministrativa federale (art. 47 cpv. 2 PA) e da
talune procedure cantonali (cfr. Ulrich
Keusen/Kathrin Lanz, Der Sprungrekurs im Kanton Bern, in: BVR 2005, pag.
49 segg., in particolare pag. 54 segg.). Ora, il ricorso diretto non è
esplicitamente disciplinato dal diritto procedurale ticinese. Questa
circostanza non basta tuttavia ad escludere a priori la possibilità di far capo
ad un simile istituto, ove solo si consideri che essa corrisponde
sostanzialmente alla prassi seguita anche dal Tribunale federale (DTF 121 I 1 consid.
5a/bb, 118 Ia 415 consid. 3; Walter Kälin,
Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 328
seg.; Peter Ludwig, Kein
Sprungrekurs im Kanton Bern?, in: BVR 2005, pag. 241 segg., in particolare n.
2.3 pag. 243 seg.). D'altra parte, il semplice fatto che dai materiali
legislativi relativi alla LPamm non risulta nulla sul tema, non sta ancora a
significare che il legislatore ticinese abbia chiaramente voluto escludere
qualsiasi possibilità di ricorso diretto, ragione per la quale, come sottolineato
anche dall'Alta Corte federale, l'esistenza di un silenzio qualificato della
legge non appare manifesta (cfr. STF
1A.251/2006 e 1P.757/2006 del 30 aprile 2007 consid. 4, pubblicata in: RtiD
2007 II n. 7; 1P.51/2005, del 9 agosto 2005, consid. 2, pubblicata in: RtiD
I-2006, n. 25, pag. 101; Ludwig, op.
cit., pag. 244/245). Ne discende dunque che in casi particolari, come senz'altro
può essere considerato quello qui in esame, la possibilità di un ricorso diretto
al Tribunale cantonale amministrativo, in virtù di un'applicazione per analogia
della prassi vigente a livello federale, deve essere ammessa.
4.2. Nel caso concreto quest'ultima soluzione risulta tutto sommato preferibile
rispetto all'altra possibilità - caldeggiata dall'istante e a sua volta nemmeno
prevista dalla procedura cantonale - di istituire un Consiglio di Stato ad hoc.
Avocando a sé la competenza di decidere i due ricorsi attualmente pendenti dinnanzi
all'Esecutivo cantonale contro i moltiplicatori d'imposta comunali 2009 e 2010,
questa Corte sarebbe infatti in grado di evadere in tempi brevissimi la due
cause in oggetto, le quali non differiscono nella loro sostanza da quelle già
decise dallo stesso Tribunale con sentenza n. 52.2009.236 del 10 febbraio
2011, evitando così al Gran Consiglio ticinese l'inutile esercizio di dover
nominare per l'occasione un'autorità di ricorso di prima istanza, la quale non
potrebbe fare altro che ribadire quanto già è stato sancito in quest'ultimo
giudizio. Da una simile soluzione per il qui istante in ricusa, nonché
ricorrente RI 1, non deriverebbe alcun pregiudizio, anzi gli provocherebbe semmai
soltanto dei vantaggi. È vero che in questo caso egli perderebbe un'istanza di
giudizio, ma avrebbe comunque la possibilità di vedere evasi i propri gravami
rapidamente da un'autorità giudiziaria dotata del medesimo potere cognitivo di
quella da lui ricusata. Un simile modo di procedere è d'altra parte stato
pienamente tutelato nell'ambito di una fattispecie del tutto analoga a quella
qui in parola, in cui l'accoglimento di un'istanza di ricusa aveva comportato l'esclusione
dell'intero Consiglio di Stato, dal Tribunale federale, il quale aveva allora
ritenuto l'opzione di sottoporre la causa di merito direttamente al giudizio
del Tribunale cantonale amministrativo senz'altro sostenibile, nonché
rispettosa del principio della separazione dei poteri, così come pure delle
garanzie procedurali sgorganti dagli art. 6 n. 1 CEDU,
29 e 30 Cost. (cfr.
STF 1A.251/2006 e 1P.757/2006 del 30 aprile 2007 consid. 4.2 e 4.3, pubblicata in:
RtiD 2007-II n. 7).
5.5.1. Stante tutto quanto precede le istanze di ricusa sono accolte.
Di conseguenza i membri del Consiglio di Stato sono
esclusi dal procedimento dipendente dai ricorsi 30 novembre 2009 e 24 dicembre
2010 inoltrati dall'istante contro le decisioni 24 novembre 2009 e 21 dicembre
2010 del municipio di CO 1 in materia di determinazione del moltiplicatore d'imposta
comunale 2009, rispettivamente 2010 ed è fatto ordine al Governo cantonale di
trasmettere a questo Tribunale gli atti di tali procedimenti ricorsuali,
affinché quest'ultimo possa direttamente evaderli nel merito.
5.2. Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di spese e tasse di giudizio (art.
28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 29 e 30 Cost; 55 Cost/TI; 47 PA; 27 vCPC; 3, 18, 28, 32, 60 e 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Le domande di ricusa sono accolte.
§. Di conseguenza:
1.1. i membri del Consiglio di Stato sono esclusi dal procedimento dipendente dai ricorsi 30 novembre 2009 e 24 dicembre 2010 inoltrati dall'istante contro le decisioni 24 novembre 2009 e 21 dicembre 2010 del municipio di CO 1 in materia di determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale 2009, rispettivamente 2010;
1.2. è fatto ordine al Consiglio di Stato di trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo gli atti di tali procedimenti ricorsuali, per competenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario