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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 15 marzo 2012 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 29 febbraio 2012 (n. 1093) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 agosto 2011 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di ammonimento; |
ritenuto, in fatto
A. Il 2 marzo 2007, il cittadino italiano RI 1 (1964) - già al beneficio di permessi per confinanti dal 30 dicembre 1999 e di uno temporaneo UE/AELS dal 6 febbraio 2006 - ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese.
Con sentenza 11 agosto 2010 la Pretura penale - in parziale riforma del decreto d'accusa 2 giugno 2009 (DA __________) - lo ha condannato alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 60.- ciascuna (corrispondenti a fr. 2'700.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 700.-, per incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (fatti commessi da gennaio 2008 a marzo 2009).
Tale giudizio è stato confermato, in ultima istanza, dal Tribunale federale con sentenza 28 giugno 2011 (STF 6B_201/2011).
B. Preso atto di questa condanna penale, il 19 agosto 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha ammonito RI 1, avvertendolo che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di dimora. La risoluzione è stata resa sulla base dell'art. 96 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).
C. Con giudizio 29 febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha considerato il provvedimento impugnato legittimo e conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Secondo il ricorrente, ritenuto che l'entità della sanzione penale inflittagli non è atta a comportare la revoca del suo permesso UE/AELS, non vi sarebbero quindi nemmeno le premesse per ammonirlo.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame, tempestivo ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. La presente causa trae origine dalla decisione con la quale il Dipartimento ha ammonito RI 1, avvertendolo che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata esaminata la possibilità di revocargli il permesso di dimora. La stessa è stata pronunciata in applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LStr, secondo cui se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento.
Ritenuto che l'art. 96 LStr non ha portata propria e che per poter garantire un'applicazione di tale norma conforme al principio della proporzionalità, occorre verificare innanzitutto quali disposizioni possano entrare in linea di conto nella presente fattispecie (STF 2C_1008/2011 del 17 marzo 2012 consid. 3.2).
3. 3.1. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
Ora, l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25).
3.2. Dal canto suo, in diritto interno, l'art. 62 lett. c LStr prevede che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata effettivamente espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_845/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 3.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una loro violazione (art. 80 cpv. 2 OASA).
3.3. L'art. 2 cpv. 2 LStr dispone che la legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli.
Ritenuto che l'ALC è silente in merito alla possibilità di ammonire
un cittadino sottoposto alla regolamentazione dell'Accordo bilaterale in
parola, il Tribunale federale ha già sancito che l'art. 2 cpv. 2 LStr non
costituisce un impedimento all'applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LStr anche nei
loro confronti (cfr. STF 2C_902/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
Ne discende che la presente vertenza va esaminata sotto l'ottica dell'accordo
bilaterale in parola.
4. 4.1. In concreto, l'insorgente ritiene di essere stato ammonito a torto dal Dipartimento. Sostiene che un simile provvedimento nei confronti di un cittadino comunitario presuppone l'esistenza di una minaccia attuale, effettiva ed abbastanza grave per l'ordine pubblico, giusta l'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, ciò che però non sarebbe il caso nella presente fattispecie, essendo egli stato condannato soltanto ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 60.- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e ad una multa di fr. 700.-. Ritiene inoltre che addirittura non siano nemmeno adempiute le condizioni per la revoca del suo permesso sulla base del diritto interno.
4.2. L'ammonimento, giusta l'art. 96 cpv. 2 LStr, è una misura
volta ad rendere attento il cittadino straniero in merito al fatto che il suo
diritto a risiedere in Svizzera è a rischio e che pertanto, alfine di evitare
la perdita di una simile prerogativa, è necessario che quest'ultimo modifichi
il proprio comportamento. Come indicato dal Tribunale federale, l'adozione di
un provvedimento fondato sull'art. 96 cpv. 2 LStr presuppone tuttavia che le
condizioni per non rinnovare o per revocare l'autorizzazione di soggiorno siano
date, ma che, per ragioni esclusivamente
riconducibili al rispetto del principio di proporzionalità, l'autorità preposta
vi rinunci a favore di un avvertimento formale di questo genere (cfr. STF 2C_280/2014 del 22 agosto 2014 consid. 3 con vari rinvii).
La misura in parola si ripercuote comunque in maniera importante sulla
situazione giuridica della persona a cui è rivolta, nel senso che avrà un
sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco nel caso in
cui alla medesima dovesse in futuro venire prospettato un provvedimento più
incisivo nei suoi confronti, come per l'appunto la revoca o il mancato rinnovo
del permesso di dimora o di domicilio (cfr. anche Benjamin Schindler, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 19 segg. ad
art. 96 AuG). Essa non incide tuttavia sul suo diritto attuale di entrare,
soggiornare, rimanere, o accedere ad un'attività economica nel nostro Paese, e
non impedisce pertanto all'autorità di esaminare nuovamente, a tempo debito, la
regolamentazione del soggiorno dell'interessato sulla base delle condizioni
previste dall'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC e dalla giurisprudenza in
materia.
4.3. Tornando al caso in esame bisogna considerare che RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS il marzo 2007 e che l'11 agosto 2010 è stato condannato dalla Pretura penale alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 60.- ciascuna (corrispondenti a fr. 2'700.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 700.-, per incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cpv. 1 lett. a LStr) per avere, nel periodo da gennaio 2008 fino al 20 marzo 2009, favorito il soggiorno illegale di almeno sette cittadine straniere che si trovavano in Svizzera per esercitare, senza autorizzazione, un'attività lucrativa.
Secondo gli accertamenti di polizia, RI 1 aveva consegnato alle ragazze le chiavi delle camere __________ a __________ e redatto le relative notifiche di polizia, sapendo o dovendo presumere che, in realtà, le medesime non si trovavano nel nostro Paese in qualità di turiste, ma esercitavano attività lucrativa abusiva in qualità di prostitute, raggiungendo l'adiacente esercizio pubblico __________ al fine di adescare i clienti, per poi accompagnarli nelle rispettive camere presso la citata residenza. Come ha considerato la Corte di appello e di revisione penale (sentenza 10.02.11, consid. 4.4. e 5.3.), il ricorrente "è stato condannato quale autore principale del reato, avendo egli adempiuto i presupposti oggettivi e soggettivi dell'infrazione, ancorché con un comportamento omissivo, comunque punibile data la sua posizione di garante". È stato accertato che "la responsabilità della conduzione dell'esercizio pubblico incombeva interamente a RI 1 (verifica dello stato di igiene, consegna delle chiavi alle ospiti, loro registrazione sui libretti di notifica alla polizia, contatti con l'Ufficio cantonale che controlla i pernottamenti)".
L'insorgente si è quindi reso colpevole di un'azione delittuosa che tocca un settore del nostro ordine pubblico - quale è quello relativo alla regolarizzazione dell'entrata e del soggiorno delle persone straniere in Svizzera - che ha assunto negli ultimi anni maggiore importanza, prova ne sia che con l'entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri le pene in caso di incitazione/favoreggiamento all'entrata o al soggiorno illegali nel nostro Paese sono state inasprite. Inoltre la sua azione delittuosa, che come detto ha riguardato almeno sette cittadine straniere soggiornanti illegalmente in Svizzera dedite alla prostituzione, si è protratta per oltre un anno ed è cessata soltanto a seguito dell'intervento degli inquirenti.
Per quanto il reato commesso dal ricorrente appaia di una certa gravità e non sia troppo lontano nel tempo, resta comunque il fatto che, allo stadio attuale delle cose, non si può comunque ancora ritenere che egli rappresenti una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I all'ALC. Bisogna infatti considerare che la pena alla quale è stato condannato è unicamente di natura pecuniaria. L'interessato non è quindi nemmeno stato oggetto di una pena privativa della libertà di lunga durata, da cui l'art. 62 lett. b LStr fa dipendere la revoca di un permesso di dimora. Si deve poi aggiungere che prima di questa condanna RI 1, il quale a quel tempo già viveva in Svizzera da alcuni anni e che durante il suo soggiorno aveva sempre lavorato e non aveva mai fatto capo all'aiuto sociale, era incensurato e che il magistrato penale che lo ha sanzionato ha formulato un pronostico favorevole nei suoi confronti, sospendendo condizionalmente la pena pecuniaria. Del resto, la stessa autorità dipartimentale ha espressamente indicato nella propria decisione che l'entità della sanzione penale inflitta all'interessato non giustificava una revoca del suo permesso di dimora UE/AELS. In simili circostanze quest'ultima non aveva di conseguenza nemmeno il diritto di ammonirlo, in quanto, come sopra esposto (consid. 4.2), ciò avrebbe potuto avere luogo soltanto nel caso in cui, una volta accertata l'esistenza delle condizioni per revocargli l'autorizzazione di soggiorno, fossero subentrate considerazioni legate al rispetto del principio della proporzionalità ad impedire la pronuncia di una simile misura.
5. 5.1. Stando così le cose, il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato, nonché del provvedimento dipartimentale da esse tutelato.
5.2. Visto l'esito non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 LPamm). Lo
Stato rifonderà al ricorrente, patrocinato da un avvocato, un indennità a
titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione 29 febbraio 2012 (n. 1093) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 19 agosto 2011 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, ha ammonito RI 1.
2.Non si prelevano
né tasse, né spese. La somma di fr. 500.- versata dal ricorrente a titolo di
anticipo gli viene restituita.
3.Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario