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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi |
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segretaria: |
Paola Carcano Borga, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 14 marzo 2012 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione 29 febbraio 2012 (n. 1067) del Consiglio di Stato che ha accolto parzialmente la richiesta di risarcimento formulata dalla ricorrente relativamente ai danni causati dagli ungulati nel 2011 alle sue colture agricole a __________ e __________; |
ritenuto, in fatto
A. L'RI 1 (di seguito: AVPC) gestisce svariati vigneti nel
Sottoceneri e, segnatamente, a: __________ (particella n. 691), __________
(particelle n. 166 e 167), __________ (particelle n. 945, 947 e 955) e __________
(particelle n. 655-658, 660-662 e 665).
Nel corso del 2010 essa ha subito un danno
causato dalla selvaggina valutato in complessivi fr. 201'000.-, così ripartiti:
fr.
46'000.- a __________; fr. 53'000.- a __________ e fr. 102'000.- a __________ nel vigneto denominato __________. Tale pregiudizio
le è stato integralmente risarcito dal Consiglio di Stato con
risoluzione governativa n. 2945 del 24 maggio 2011, cresciuta in giudicato.
Il 16 marzo, 20 maggio, 10 settembre e 19 ottobre 2011 il perito dell'Ufficio
della caccia e della pesca (di seguito: UCP) ha accertato che i vigneti di __________
e __________ avevano patito ulteriori danni a causa degli ungulati per importi
di fr. 11'000.- e, rispettivamente, fr. 112'000.-. Con risoluzione governativa
n. 1067 del 29 febbraio 2012 il Consiglio di Stato ha riconosciuto alla AVPC unicamente
il danno subito a __________, mentre si è rifiutato di accordare un
risarcimento per il pregiudizio patito presso il vigneto di __________ a __________,
in quanto quest'ultimo non era stato adeguatamente protetto con una recinzione
mobile elettrificata.
B. Avverso tale giudizio l'AVPC insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le sia
risarcito anche il danno subito a Lamone. Sostiene che non si poteva ragionevolmente
esigere che essa posasse attorno a questo vigneto una recinzione elettrificata
il cui costo, preventivato in circa fr. 132'000.-, sarebbe esorbitante. A suo
dire, inoltre, una parte delle perdite subite nel 2011 sono riconducibili a
danni patiti nel 2010. Da ultimo, essa lamenta pure la violazione del suo
diritto di essere sentita per non aver mai ricevuto alcun preventivo di spesa dall'UCP
che, peraltro, neppure l'avrebbe mai contattata per effettuare un sopralluogo
dell'area da recintare.
C. Chiamati ad esprimersi l'Esecutivo
cantonale è rimasto silente mentre l'UCP ha chiesto la
reiezione del gravame con argomentazioni che verranno riprese, se necessario,
in appresso.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 48 cpv. 2 della legge cantonale sulla
caccia e la protezio-
ne dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 8.5.1.1). La
legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento
impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv.
1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge difatti in modo sufficiente dalle carte processuali.
Neppure l'insorgente sollecita, d'altra parte, l'assunzione di prove
particolari.
2.Innanzitutto occorre rilevare che l'accesso ad ogni atto dell'incarto
e le ampie possibilità di esprimersi di cui la ricorrente ha beneficiato
dinanzi a questo Tribunale hanno posto rimedio ad ogni eventuale violazione del
suo diritto di essere sentita posta in essere dall'UCP e, se del caso, perpetuata
dal Consiglio di Stato. Le censure in tal senso sollevate nel gravame vengono
quindi a cadere.
3. 3.1. L'art.
13 cpv. 1 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e
degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0) sancisce il
principio secondo il quale per i danni provocati dalla selvaggina al bosco,
alle colture agricole e agli animali da
reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati
da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art.
12 cpv. 3 LCP. I Cantoni sono tenuti a stabilire le misure di autodifesa
ammesse contro la selvaggina onde garantire la protezione di animali domestici,
beni immobili e colture agricole, mentre dal canto suo il Consiglio federale
provvede a designare le specie protette contro le quali queste misure possono
essere adottate (art. 12 cpv. 3). I Cantoni,
soggiunge il cpv. 2 dell'art. 13 LCP, disciplinano l'obbligo del
risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni
insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente
pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per siffatte misure
possono essere computate nel calcolo dell'indennità. Quest'ultima disposizione consacra
un principio generale del diritto, giusta il quale al danneggiato incombe l'obbligo
di ridurre il danno facendo quanto da lui è ragionevolmente esigibile per
attenuare il più possibile le ripercussioni del pregiudizio sulla sua
condizione economica. Il principio dell'esigibilità configura un aspetto del
principio della proporzionalità e permette di pretendere da una persona un
determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti. Nella misura
in cui il danneggiato omette intenzionalmente di adottare i provvedimenti
preventivi adeguati, esso viola inevitabilmente il precitato obbligo.
3.2. Il legislatore ticinese ha ripreso i
principi sanciti dal diritto federale, delegando al Consiglio di Stato
il compito di fissare le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del
risarcimento (cfr. art. 35 LCC). Dal canto
suo l'Esecutivo cantonale ha disciplinato agli art. 60 del regolamento sulla
caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio
2006 (RLCC; RL 8.5.1.1.1.) gli aspetti di sua competenza inerenti la
problematica in discussione. Giusta l'art. 65 cpv. 1 RLCC, coloro che dichiarano
un reddito agricolo hanno diritto ad un risarcimento per i danni causati alle
colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non
sono ammesse misure di autodifesa. Lo Stato accorda un risarcimento fino a un
massimo dell'80% del danno; quest'ultimo è calcolato deducendo l'1% del reddito
netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.- (art. 65 cpv. 2
RLCC).
3.3. Imponendo soltanto di prevedere un equo risarcimento dei danni causati
dalla selvaggina alle colture, il legislatore federale ha lasciato ai cantoni
un'ampia latitudine di giudizio sul concetto di equità. Equa è la soluzione più
adeguata alle circostanze del caso concreto,
ovvero quella che meglio pondera gli interessi contrapposti: in
definitiva, quella che più di tutte risponde al comune senso di giustizia. Ai
fini della determinazione concreta del risarcimento dovuto, l'autorità
decidente deve anzitutto valutare l'entità oggettiva del danno arrecato dalla
selvaggina alle colture, stabilendo in particolare le circostanze nelle quali
si è verificato, le singole poste che lo compongono e le misure che sono state
adottate per prevenirlo. Accertata l'entità del danno, l'autorità de-
cidente deve poi però anche considerare la situazione personale del
danneggiato: in particolare quella economica (RDAT I-1994 n. 50 consid. 4).
3.4. Giusta l'art. 34 LCC, il Consiglio di Stato fissa le norme per lo stanziamento di sussidi sulle spese d'acquisto
di materiale protettivo dai danni causati dalla selvaggina (cpv. 1).
Secondo l'art. 62 cpv. 1 RALCC lo Stato può assegnare un sussidio massimo pari
all'80% della spesa d'acquisto di materiale destinato all'esecuzione di opere necessarie alla protezione di colture e di
animali da reddito. Hanno diritto al sussidio, specifica il cpv. 2, coloro che
dichiarano un reddito agricolo o derivante dalla gestione del bosco. Il
sussidio massimo per fondo o per un insieme di fondi confinanti, precisa poi il
cpv. 3, è di fr. 30'000.-, ritenuto che per le recinzioni esso è al massimo di
fr. 15.- al metro lineare (ml). Il sussidio viene deciso sulla base del
preventivo di spesa riconosciuto e, previo ottenimento della licenza edilizia,
è versato dopo la verifica dell'opera e dei giustificativi di spesa (cpv. 4).
4. La
presente lite verte sostanzialmente attorno al quesito di sapere se si poteva ragionevolmente
esigere che la ricorrente recintasse il vigneto di __________ per prevenire le
incursioni della selvaggina.
Come esposto in narrativa, già nel corso del
2010, l'AVCP aveva subìto presso questo vigneto un danno di ben fr. 102'000.- a
causa degli ungulati. Si tratta indubbiamente di un importo ingente, a fronte del quale l'insorgente si sarebbe dovuta attivare
sin da subito - indipendentemente
dalle esortazioni dell'UCP - al fine di predisporre per il futuro una
protezione adeguata ed efficace del proprio vitigno. Tale risultato poteva
essere conseguito mediante la posa di una recinzione mobile elettrificata, come
suggerito dall'autorità dipartimentale. Sennonché, la ricorrente ha manifestato
nei mesi successivi a tale evento solo un impegno ridotto, limitandosi a chiudere con dei gancetti ogni 15/20
cm le reti antigrandine e a posare del repellente per selvatici. Essa ha
quindi optato per delle misure preventive che appaiono di primo acchito insufficienti
a garantire un'effettiva salvaguardia delle vigne in que-
stione e che, alla prova dei fatti, non hanno sortito l'efficacia auspicata.
Tant'è che nel 2011 essa - nonostante l'UCP avesse pure impiegato gli agenti
della polizia della caccia e un cacciatore nel tentativo di abbattere i capi
viziosi - ha patito nuovamente un danno di entità addirittura superiore a
quello già ragguardevole dell'anno precedente. In questo modo l'AVPC ha pertanto
tralasciato di adottare la misura più incisiva della recinzione che, nel caso
di specie, appariva non solo idonea ed adeguata ma quantomeno necessaria al
fine di preservare efficacemente il vigneto in parola da ulteriori danni da
parte della selvaggina. Ora, vero è che il costo di tale intervento, secondo
gli usuali standard tecnici e di qualità, sarebbe stato e continua ad essere piuttosto
elevato. Ciò è però essenzialmente riconducibile alla necessità di realizzare
una recinzione alquanto estesa (ca. 1'000 ml), vista l'ampiezza considerevole
(ca. 16'000 mq) della superficie da proteggere. Su questo aspetto la AVPC si richiama al preventivo di fr. 132'000.- che aveva commissionato alla __________ SA. L'UCP
ha tuttavia dimostrato come una simile opera di premunizione possa essere
realizzata con una spesa assai inferiore a quella indicata dall'insorgente. Il
preventivo allestito su richiesta da quest'ultima autorità all'Azienda
forestale valli di Lugano - sulla cui oggettività e attendibilità non vi è
motivo di dubitare - fa stato di un costo di poco inferiore a fr. 80'000.-, IVA
inclusa. Se si considera che tale intervento potrebbe beneficiare di sussidi
per ca. fr 15'000.- (cfr. art. 62 cpv. 3 RALCC), la spesa effettiva a carico
della ricorrente ammonterebbe a ca. fr. 65'000 (pari a fr. 70.- al ml), IVA
inclusa. Un simile importo, pur non essendo affatto trascurabile, appare tutto
sommato ancora ragionevolmente esigibile, alla luce del grave pregiudizio già
subito nel 2010, dell'elevato potenziale di danno del vigneto in questione (che
garantirebbe un guadagno netto attorno ai fr. 130'000.- in base ai criteri
fissati dall'art. 65a RALCC), come pure della ormai comprovata inefficacia
degli altri metodi dissuasivi e preventivi utilizzati. La ricorrente disponeva
inoltre di tempo a sufficienza per procedere alla recinzione dei fondi. Pertanto,
nella misura in cui ha tralasciato di adottare tutte le misure che si potevano
oggettivamente da lei esigere per cercare di contenere il danno subìto presso
il vigneto di __________, il Consiglio di Stato poteva a buon diritto negarle
il risarcimento del medesimo, facendo astrazione dalla questione, peraltro
nemmeno segnalata dal perito, di sapere se e in quale misura parte del pregiudizio
qui in discussione sarebbe riconducibile agli eventi accaduti nel 2010, per i
quali però l'insorgente è già stata integralmente risarcita e nulla più può
pretendere.
Per questi motivi la decisione avversata - che
poggia su una chiara e sufficiente base legale -
sfugge a qualsiasi critica e come tale merita di essere confermata.
5. Stante
quanto precede, il gravame, infondato, deve essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese, sono poste a carico della ricorrente secondo
soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria