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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 20 marzo 2012 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 29 febbraio 2012 del Consiglio di Stato (n. 1084) che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1, avverso la risoluzione 16 giugno 2011 con cui il municipio di Lugano ha concesso all'insorgente la licenza edilizia per costruire uno stabile d'appartamenti (part. 1036); |
viste le risposte:
- 3 aprile 2012 del Consiglio di Stato;
- 25 aprile 2012 del municipio di Lugano;
- 25 aprile 2012 di CO 1;
- 14 maggio 2012 dell'Ufficio delle domande di costruzione;
preso atto della replica 6 giugno 2012 della ricorrente e delle dupliche:
- 12 giugno 2012 del municipio di Lugano;
- 22 giugno 2012 di CO 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1RI 1),
qui ricorrente, è proprietaria di un terreno in pendio (part. 1036) situato a
Pregassona, a monte di via Arbostra, appartenente alla zona residenziale R3.
b. Con domanda di costruzione 10 marzo 2011, l'insorgente ha chiesto al municipio di Lugano il permesso di edificare sul suo terreno uno stabile plurifamiliare,
articolato su quattro livelli, sul quale sono distribuiti tre appartamenti (P1,
P2 e P3), tre relativi vani destinati a lavanderia, cantina e locale tecnico
(P1) e un'autorimessa interrata con cinque posteggi (PT).
c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione
di CO 1, qui resistente, proprietaria del terreno edificato a monte (part.
1037).
Il 19 maggio 2011, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno
espresso il proprio avviso (n. 75047) favorevole al rilascio del permesso, subordinandolo
ad una serie di condizioni di cui si dirà, per quanto occorre, nel seguito.
Richiamato tale avviso, il 16 giugno 2011 il municipio ha concesso alla RI 1 la
licenza edilizia richiesta, respingendo l'opposizione della resistente.
B. Con
giudizio 29 febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa interposta
da CO 1 avverso il suddetto provvedimento che ha annullato.
Disattese le censure riferite alla completezza della domanda di costruzione,
all'indice di sfruttamento, all'area verde e alle distanze dalla strada, il
Governo ha per contro ritenuto che l'edificio progettato non rispettasse l'altezza
massima (m 10.50) fissata per la zona di situazione rispettivamente non potesse
beneficiare dell'abbuono previsto dall'art. 13 cpv. 6 delle norme di attuazione
del piano regolatore di Lugano, sezione Pregassona (NAPR). Neppure l'altezza
delle opere di cinta, ha aggiunto, rispetterebbe quella massima consentita. Tre
posteggi nonché il corridoio d'accesso all'autorimessa non sarebbero inoltre conformi
alla norma VSS 641 291a. Carente sarebbe poi l'esame sulla conformità degli
impianti tecnici dal profilo della legislazione ambientale. Analoga conclusione
varrebbe per l'evacuazione dell'aria viziata dall'autorimessa. Immuni da
critiche sarebbero invece i provvedimenti di protezione dell'aria e di
prevenzione dal rumore imposti dall'autorità dipartimentale per la fase di cantiere.
C. Con ricorso
20 marzo 2012, la soccombente impugna ora il predetto giudizio dinnanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento assieme al
ripristino della licenza edilizia rilasciatale dal municipio. In via
subordinata, postula che gli atti siano rinviati all'autorità di prime cure per
nuova decisione, previo avviso dell'autorità dipartimentale.
Ripercorsi i fatti salienti, la ricorrente afferma che l'edificio potrebbe
beneficiare della facilitazione sulle altezze prevista dall'art. 13 cpv. 6
NAPR, poiché presenterebbe una pendenza superiore al 20%. Anche l'altezza delle
opere di cinta sarebbe conforme alle NAPR. I posteggi non sarebbero tenuti a
rispettare la norma VSS menzionata dal Governo; con pochi accorgimenti, precisa
in via subordinata sulla scorta di un ulteriore piano, la potrebbero comunque
rispettare. Errate sarebbero infine le conclusioni in merito agli impianti
tecnici e all'evacuazione dell'aria viziata tratte dal Governo, che non si
sarebbe compiutamente confrontato con l'avviso dipartimentale.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad opposta conclusione perviene il municipio. L'Ufficio delle domande di
costruzione (UDC), si riconferma nella propria posizione allegando le ulteriori
osservazioni espresse dagli uffici preposti all'esame dei controversi aspetti
ambientali. CO 1 postula dal canto suo la reiezione del ricorso, contestando
puntualmente le censure sollevate dalla RI 1e riproponendo quelle respinte dal
Governo riferite alla completezza della domanda di costruzione, all'indice di
sfruttamento e alle distanza dalla strada (pubblica e privata). Delle loro motivazioni
si dirà, per quanto occorre, nel seguito.
E. Con la replica e le dupliche, la RI 1rispettivamente il municipio e la vicina opponente si riconfermano sostanzialmente nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente,
istante in licenza, personalmente e direttamente toccata dal provvedimento
impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv.
1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 LPamm). Non occorre assumere le prove (sopralluogo, perizia
relativa alla pendenza) sollecitate dalle parti. Ad eventuali carenze
istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza
inferiore affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente
(art. 65 cpv. 2 LPamm).
2.Completezza della domanda di costruzione
2.1. Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della
documentazione necessaria. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento d'applicazione
della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), i progetti devono
fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura
e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'autorità, soggiunge la
norma (cpv. 3), può all'occorrenza chiedere infor-mazioni o completamenti.
2.2.
2.2.1. Secondo l'art. 12 cpv. 1 RLE, i progetti per gli edifici devono tra l'altro
comprendere una o più sezioni per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa
dedurre l'altezza dell'edificio e quella dei singoli piani, il livello del
terreno naturale e quello delle strade pubbliche adiacenti (lett. b).
2.2.2. Nel caso concreto, alla domanda di
costruzione erano annesse due sezioni del geometra - una (1) tracciata in
corrispondenza della facciata nord dell'edificio, l'altra (2) parallela che lo
taglia a metà circa - dalle quali si possono dedurre le indicazioni esatte dall'art.
12 cpv. 1 lett. b RLE. Dinnanzi al Governo l'insorgente ha prodotto un piano sezioni
(doc. 10), che riprende il terreno naturale tracciato dalle prime due sezioni
unitamente ad una terza, che lo riproduce lungo il confine sud. In questa sede,
l'insorgente ha prodotto infine una verifica pendenza, fondata sui
medesimi dati che scaturiscono dal predetto piano sezioni.
Questi documenti esaudiscono di per sé le esigenze imposte dall'art. 12 cpv. 1
lett. b RLE. Come si vedrà tuttavia (cfr. infra, consid. 3.2.2), dal
profilo dell'art. 13 cpv. 6 NAPR che permette di concedere un supplemento d'altezza
nel caso di terreni in pendio, tali piani sono insufficienti poiché non
consentono di determinare la pendenza del terreno naturale in corrispondenza di
tutte le facciate, segnatamente quella sud.
2.3.
2.3.1. I progetti per gli edifici devono contenere l'indicazione del volume
del materiale di scavo e/o delle demolizioni, del materiale riportato in loco e
della destinazione del materiale esuberante (cfr. art. 12 lett. c RLE).
La norma non impone un piano degli scavi, né esige che a questo stadio venga
già debitamente compilata la dichiarazione di smaltimento secondo il concetto
smaltimento dei rifiuti di cantiere (edizione settembre 2010) elaborato nell'ambito
del progetto Guida allo smaltimento (Entsorgungswegweiser)
promosso dai Cantoni in collaborazione con l'UFAM,
l'ADSR e l'ASIR (cfr. www.rifiuti.ch; cfr. anche il relativo foglio
informativo sugli obbiettivi e il contenuto di tale concetto). Formulario che,
peraltro, stando al suo stesso testo, deve di regola essere presentato prima
dell'inizio dei lavori.
Ai sensi dell'art. 12 lett. c RLE, basta che la domanda di costruzione fornisca
le indicazioni richieste, ovvero volume del materiale proveniente dallo scavo e
dalle demolizioni, volume del materiale riportato in loco e destinazione del
materiale esuberante (cfr. STA 52.2008.269 del 8 ottobre 2008, consid. 4). La
disposizione rientra tra quei provvedimenti volti a incentivare la riduzione
degli scarti alla fonte, segnatamente dei materiali da depositare in discarica
(cfr. anche Piano gestione dei rifiuti (PGR), capito C: rifiuti edili, ad
3.2.1). Tra questi va ricordato anche l'art. 34 LE, secondo cui qualora la
costruzione o l'impianto richiedano lo scavo dell'ordine di almeno mc 10'000,
il Dipartimento può subordinare la concessione della licenza edilizia alla
condizione che, prima dell'inizio dei lavori, sia fornita la prova delle
possibilità di deposito dei materiali conformemente alle prescrizioni legali
vigenti. Tale norma - limitata al solo materiale di scavo - prevede che in
casi di scavi di una certa importanza l'istante fornisca la prova riguardante
le possibilità di messa a dimora del materiale;
prova che deve essere fornita al più tardi prima dell'inizio dei lavori ed è
equiparata ad un progetto tecnico [art. 17 LE; cfr. rapporto della Commissione
speciale per la pianificazione del territorio sui messaggi 25 ottobre 1988 e 19
dicembre 1990 concer-nenti la modifica della legge edilizia del 19 febbraio
1973 (..), ad art. 34 LE, in RVGC 1990, sessione ordinaria autunnale, pag. 2794
segg.)].
2.3.2. In concreto, dagli atti annessi alla domanda di costruzione è possibile
dedurre che è previsto un volume di materiale di scavo di 800 m3 che verrà smaltito presso una discarica di __________. Queste indicazioni
rispettano quanto richiesto dall'art. 12 lett. c RLE. Cade dunque nel vuoto la relativa
censura della resistente.
2.4. Da respingere è poi l'eccezione sollevata da CO 1 in merito al cantiere.
Di regola, dalla procedura di rilascio del permesso esulano questioni che
attengono alla progettazione esecutiva dell'opera (cfr. RDAT I-1998 n. 37 in fine), come pure problematiche legate all'esecuzione dell'opera (metodo di costruzione, impiego
di determinate installazioni, ecc.) che, a questo stadio della progettazione,
sono generalmente ancora sconosciute (cfr. DTF 121 II 378 consid. 14; STA
52.2011.520 del 9 luglio 2012, consid. 2.5). In tal senso, anche gli art. 9
segg. RLE che stabiliscono il contenuto della domanda di costruzione e dei progetti non contemplano l'obbligo per l'istante in
licenza di presentare un piano di cantiere (con indicazioni sulla posizione dei
diversi macchinari, ecc.). L'art. 23 cpv. 2 RLE prevede dal canto suo che
informazioni che attengono la fase di cantiere (nominativo dell'impresa di
costruzione esecutrice dei lavori, modi di esecuzione, macchine impiegate,
provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, modalità d'uso o
di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o
nocivi per la salute) vanno notificate al municipio solo prima dell'inizio dei
lavori. Considerato tuttavia che l'impianto e l'esercizio di un cantiere
richiama comunque il rispetto di diverse disposizioni, segnatamente dal profilo
della protezione dell'ambiente, non di rado già nel quadro di questa procedura
l'autorità valuta e fissa nella licenza edilizia delle disposizioni a questo
riguardo. Ciò permette, ad esempio, di rendere vincolanti determinate direttive
o richiamare l'istante in licenza all'obbligo di rispettare, nella fase
esecutiva dell'opera, talune prescrizioni ambientali [come le direttive emanate
dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), in particolare la Direttiva sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri
(Direttiva sul rumore dei cantieri) in vigore dal 2 febbraio 2000 (versione
aggiornata al 24 marzo 2006), rispettivamente la Direttiva concernente le misure funzionali e tecniche per la limitazione delle emissioni di
inquinanti atmosferici dai cantieri (Direttiva aria cantieri) in vigore dal 1°
settembre 2002 (edizione attualizzata del 1° gennaio 2009)]. In questo
contesto, l'autorità procede di regola ad una valutazione che tiene conto, tra
l'altro, della grandezza complessiva del cantiere, della zona di situazione,
della durata dei lavori (cfr. STA 52.2011.520 citata, consid. 2.5). Aspetti,
questi, con cui l'autorità dipartimentale si è invero confrontata nel caso
concreto; essa ha in particolare imposto in sede di avviso cantonale il
rispetto dei provvedimenti appartenenti ai gruppi B (rumore dei lavori di
costruzione), C (lavori di costruzione molto rumorosi) e A (trasporti edili),
in applicazione della Direttiva sul rumore dei cantieri, e quelli appartenenti
al gruppo A ai sensi della Direttiva aria cantieri. Provvedimenti della cui correttezza
non vi è motivo di dubitare.
Analoga riflessione vale per le questioni sollevate in merito alle vibrazioni,
tenuto conto delle ulteriori considerazioni e misure imposte - a completamento
dell'avviso cantonale - dall'Ufficio per la prevenzione dei rumori (cfr. suo
scritto 30 settembre 2011 annesso alla risposta dell'UDC al Governo).
2.5. Carente risulta invece la documentazione riferita alle termopompe, di cui
si dirà più avanti (cfr. infra, consid. 8.2).
3.Altezza dell'edificio
3.1. Secondo l'art. 44 cpv. 3 NAPR, nella zona residenziale semiestensiva (R3) l'altezza
massima alla gronda di un fabbricato è pari a m 10.50, quella al colmo a m
12.50.
L'art. 13 cpv. 1 NAPR, che ricalca l'art. 40 cpv. 1 LE, dispone che l'altezza
di un edificio alla gronda è misurata dal terreno sistemato a valle al punto
più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. L'altezza
di un edificio al colmo, precisa il cpv. 2, è misurata dal terreno
sistemato a valle al punto più alto del tetto. L'art. 13 cpv. 6 NAPR dispone
inoltre che nel caso di terreni con pendenza superiore al 20% può essere
concessa, a titolo eccezionale, una maggiore altezza dell'edificio di 1 m rispetto alle prescrizioni delle singole zone. La pendenza è misurata in corrispondenza del tratto
di facciata riferito alle sezioni ufficiali del terreno naturale allestite dal geometra.
Nel caso della creazione di rampe e di piazzali d'accesso ad autorimesse o a
locali sotterranei, conclude la norma (cpv. 8), l'altezza dell'edificio
non è misurata dalla trincea scavata nel terreno, bensì dal terreno sistemato
al servizio della costruzione, a condizione che la trincea si sviluppi su un
fronte pari al massimo alla metà della lunghezza della relativa facciata.
3.2.
3.2.1. Nel caso concreto, dai piani agli atti risulta cha la facciata nord
(angolo nord-ovest) è alta meno di m 8.00 dal terreno sistemato (cfr. piano 19,
sezione 1 geometra). Essa rispetta dunque abbondantemente il limite massimo (m
10.50) ammesso.
Sul fronte sud, l'edificio presenta invece un'altezza di almeno m 11.02 dal terreno
sistemato (da quota -0.04 a +10.98, cfr. piano prospetto est annesso
alla domanda di costruzione). Essa non rispetta dunque la quota massima (m
10.50) fissata dall'art. 44 cpv. 3 NAPR.
3.2.2. Controverso è se l'edificio possa tuttavia essere autorizzato in base all'art.
13 cpv. 6 NAPR, norma che introduce un regime giuridico secondario dipendente
dalla pendenza del terreno. La disposizione permette infatti di concedere un
supplemento (+ m 1.00) sulle altezze massime degli edifici, quando il terreno
presenti una pendenza superiore al 20%.
Nel caso concreto, contrariamente a quanto assunto dal Governo, gli atti non permettono
di chiarire tale quesito. Esso non può in particolare essere risolto facendo
capo alla pendenza del terreno naturale riscontrabile ai piedi della facciata
nord o lungo il confine sud, come ritengono Consiglio di Stato e insorgente
(cfr. anche doc. E prodotto in questa sede, verifica pendenza punti
3C-5A), pervenendo peraltro a due risultati opposti.
A giusta ragione la resistente sostiene che alle tavole manca una sezione ufficiale
del terreno naturale, tracciata in corrispondenza della controversa facciata
sud. L'art. 13 cpv. 6 NAPR, impone infatti chiaramente che la pendenza deve
essere misurata in corrispondenza del tratto di facciata determinante. Da
questo profilo, il giudizio governativo non può pertanto essere confermato per
mancanza di accertamenti. Si giustifica pertanto un rinvio degli atti all'autorità
di prime cure - a cui devono comunque essere retrocessi per altri motivi, come
si vedrà nel seguito - affinché, assunti gli elementi mancanti e sentite le
parti, si pronunci nuovamente al riguardo.
4.Indice di sfruttamento
4.1. Giusta l'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.) è il rapporto
tra la superficie utile lorda degli edifici (SUL) e la superficie edificabile
del fondo. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale SUL si considera la somma della
superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici
dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Dal computo della SUL
sono escluse tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione
o il lavoro, come le cantine, i solai, le lavanderie e gli essiccatoi delle
abitazioni, i locali per i macchinari, i locali comuni per lo svago nelle
abitazioni plurifamiliari, i vani destinati al deposito di biciclette e
carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, i
corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso di locali
non calcolabili nella SUL, i porticati aperti, le terrazze coperte dei tetti ma
non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come
ballatoi, i rifugi di protezione civile, le piscine familiari, gli archivi e i
magazzini sotterranei, non accessibili al pubblico e che non servono per il
lavoro (cfr. art. 38 cpv. 1 LE, art. 40 cpv. 1 regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992;
RLE; RL 7.1.2.1.1 e rinvio di cui all'art. 9 NAPR).
Decisiva ai fini del computo della superficie di un locale non è l'indicazione
fornita dai piani circa la sua destinazione, ma l'og-gettiva possibilità di
utilizzare la superficie di un determinato va-no a fini abitativi o lavorativi
(RtiD II-2008 n. 22, consid. 3.1; RDAT
I-1994 n. 30, consid. 2.2; RDAT I-1993 n. 34 consid. 3.1; STA 52.2006.20 dell'1
marzo 2006, consid. 5.2.2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE, n. 1126).
Anche la superficie dei ripostigli, sgabuzzini e locali deposito di mercanzie
di ogni genere, integrati in singole unità abitative, va di principio conteggiata
nella superficie utile lorda (cfr. STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010,
consid. 3.4). Esclusi sono solo archivi e magazzini sotterranei, ovvero vani
che non sono direttamente accessibili dalle unità abitative, e che non servono
per il lavoro.
4.2. Nel caso concreto, il progetto prevede
di realizzare al 1° piano tre vani destinati a lavanderia, cantina e
locale tecnico, uno per ciascun appartamento, aventi una superficie di ca.
15-20 mq ciascuno, accessibili dal corpo scale e lift, attraverso un piccolo
atrio.
Il calcolo dell'indice di sfruttamento allegato alla domanda di costruzione considera
una superficie utile lorda massima di 407.23 mq (581.75 mq x 0.7), tenuto conto
delle quantità edificatorie trasferite dal fondo attiguo (part. 1039). Secondo
questo stesso calcolo - che esclude l'area dei vani di cui si è detto in
ingresso - la SUL complessiva del progetto (399.19 mq) rispetterebbe tale limite.
Il Governo ha avallato questa conclusione, limitandosi a correggere quest'ultimo
conteggio (399.19 mq + 4.04 mq = 403.23 mq) che non aveva inglobato due piccoli
ripostigli (2.02 mq x 2) previsti negli appartamenti al 2° e al 3° piano.
A giusta ragione. I controversi vani, chiaramente separati dai tre appartamenti
che sono destinati a servire (sia come lavanderia che cantina), non presentano
dimensioni straordinarie. I locali si prestano ad essere utilizzati per gli
scopi indicati. Priva di rilievo è la circostanza che al piano terreno vi sia
un locale disponibile, che avrà comunque altri scopi, secondo quanto
dichiarato dall'insorgente (deposito attrezzi per la manutenzione interna e esterna
nonché altre installazioni, cfr. ricorso, pag. 7). La circostanza che siano dotati
di finestre non è sufficiente per computare la loro superficie nella SUL. Una
volta arredate con le macchine da lavare e da asciugare, le lavanderie non si
prestano in particolare ad essere utilizzate per l'abitazione. Prima di essere
utilizzate per il soggiorno di persone devono essere trasformate con interventi
di una certa importanza, che non passano inosservati (cfr. STA 52.2009.137 del
7 settembre 2009 consid. 2.2.; 52.2003.287 del 20 ottobre 2003, consid. 5.2). Ai
fini di meglio assicurare la loro destinazione, l'eventuale licenza edilizia (cfr.
infra, consid. 10.2) dovrà comunque essere subordinata alla condizione
di ridurre a m 0.60 x m 0.55 (h) la finestra del vano in questione che si affaccia
sul fronte est rispettivamente a m 2.00 x m 0.55 (h) i due serramenti dei
locali che si aprono sul lato ovest [cfr. per tale altezza, le due finestre
sulla facciata nord]; serramenti, questi, che sono in effetti attualmente
uguali a quelli dei sovrastanti locali abitabili (cfr. piani prospetto ovest
e prospetto est).
5.Muro di sostegno, terrapieno, scala esterna
5.1. Secondo l'art. 7 cpv. 1 NAPR, (..) la sistemazione del terreno può
essere ottenuta con la formazione di muri di sostegno o di terrapieni di un'altezza
non superiore a m 1.50. In casi eccezionali, per necessità tecniche o
costruttive e segnatamente per terreni in forte pendenza (oltre il 20%), il
municipio può concedere una deroga all'altezza summenzionata fino ad un'altezza
massima di m 2.50 (..).
In base all'art. 8 cpv. 1 NAPR, sia verso la proprietà pubblica che la
proprietà privata le opere di cinta non devono superare l'altezza massima di m
1.60; verso la proprietà pubblica l'altezza è misurata dalla quota dell'area
pubblica a contatto con il fondo oggetto della domanda di licenza edilizia.
Al fine di salvaguardare la visuale per il traffico, soggiunge il cpv.
3, il municipio ha la facoltà di imporre le misure opportune limitando in
particolare le altezze delle opere e stabilendo degli arretramenti particolari.
I muri di sostegno e i terrapieni artificiali che li sorreggono possono essere
alti di regola fino a m 1.50 rispettivamente m 2.50 per terreni che presentano
una pendenza superiore al 20%. In assenza di una disposizione contraria, i muri
di sostegno possono sorgere anche a confine - segnatamente con l'area pubblica -
al pari dei muri di cinta (cfr. art. 8 cpv. 1 NAPR). Ai
muri di cinta sono infatti di regola assimilati i muri di sostegno eretti sul
confine, unitamente ai terrapieni artificiali che li sorreggono (cfr. STA 52.2011.230
del 3 aprile 2012, consid. 2.2.2; 52.2008.34 del 2 febbraio 2010 consid.
4.2.2). Nella misura in cui si affacciano sull'area pubblica, i muri di
sostegno non possono tuttavia superare l'altezza massima prevista per queste
opere (m 1.60) - riservato quanto dispone l'art. 8 cpv. 3 NAPR, a tutela della
sicurezza della circolazione stradale. Identica conclusione vale per i
terrapieni situati a monte dei muri di sostegno. Nella fascia determinata dalla
distanza degli edifici dal confine con la strada, i terrapieni non possono
pertanto superare l'altezza massima prescritta per i muri di cinta, misurata dal terreno naturale situato sulla verticale del punto superiore
preso in considerazione (cfr. STA 52.2011.230 citata,
consid. 2.3 con rinvii).
5.2. Nel caso concreto, il muro di sostegno a valle della costruzione che
sorregge il terrapieno artificiale a confine con la via Arbostra - in
corrispondenza dell'area d'ingresso - è alto fino a m 1.66 dall'area pubblica
[m 358.62 (ovvero m 356.32, quota progetto 0.00) + 2.30 (quota relativa
terrapieno, cfr. piano prospetto sud) - 356.96 (quota strada deducibile
dal piano sezione trasversale B2, doc. 9 prodotto dalla ricorrente
al Governo) = m 1.66] rispettivamente fino a ca. m 2.30-2.50 tenendo conto dell'ulteriore
cinta (parapetto) che lo sovrasta (h = ca. 0.80/0.90 m; cfr. citata sezione B2
e piano prospetto sud). Esso non rispetta dunque l'altezza massima (m
1.60) applicabile ai muri di sostegno che si affacciano sull'area pubblica.
Anche la cinta che lo sovrasta supera la quota massima prevista dall'art. 8
cpv. 1 NAPR.
Il difetto riscontrato non giustifica tuttavia il diniego del permesso. Alla
carenza può infatti essere posto rimedio, subordinando il permesso alla
condizione di eliminare quest'ultima cinta e di abbassare il muro in questione di
6 cm.
5.3. La controversa scala esterna (ca. m 1.00 x 4.50; cfr. pianta piano
terreno) interrata nel terrapieno a valle dell'edificio - sorretto dal muro
a confine con la via Arbostra di cui è appena detto - va considerata parte
integrante di questa opera di sistemazione. La scala, contrariamente a quanto
pretende la resistente, non richiama dunque il rispetto delle distanze dalle
strade; la stessa non è appoggiata sul terreno, né da questo
profilo determina ingombri particolari.
Dagli atti non è tuttavia chiaro se il terrapieno in questione, nella fascia
determinata dalla distanza degli edifici dalla strada comunale (m 3.00, cfr.
art. 10 cpv. 9 NAPR) rispetti l'altezza massima di m 1.50 (cfr. art. 7 cpv. 1
NAPR) oppure, nella misura in cui il terreno dovesse presentare una pendenza
superiore al 20%, ossequi la quota di m 1.60 dal terreno naturale
perpendicolarmente sottostante (cfr. supra, consid. 5.1 in fine).
Considerato che gli atti devono comunque essere rinviati al municipio (cfr. supra
e infra), quest'ultimo, assunti gli elementi di giudizio mancanti, si
pronuncerà nuovamente anche su questo punto.
6.Distanza da confine
Le distanze da confine non si applicano alle costruzioni interrate che non
sporgono più di m 1.50 dal terreno (cfr. art. 42 cpv. 1 RLE).
In concreto, l'autorimessa interrata non deve dunque rispettare alcuna distanza
dal limite con il terreno della resistente, oltre il quale vi è il suo accesso.
Accesso che, contrariamente a quanto incredibilmente afferma la resistente,
deve essere senz'altro considerato come tale (cfr. art. 59 NAPR; cfr. anche la
descrizione risultante dal registro fondiario) e non quale strada privata
che richiama le distanze applicabili a questa particolare categoria di
opere (cfr. art. 60 cpv. 3 NAPR).
Su questo punto, va dunque esente da critiche il giudizio del Governo.
7.Posteggi
7.1. Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 NAPR, per costruzioni, ricostruzioni e
riattazioni è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse,
dimensionate secondo le norme VSS (..). La norma in questione impone di
realizzare un numero di posteggi adeguatamente commisurato al numero di
appartamenti rispettivamente alla superficie utile lorda (cfr. art. 61 cpv. 1
lett. a NAPR). Essa rinvia inoltre alle norme VSS (Associazione svizzera dei
professionisti della strada e dei trasporti) per quanto attiene al loro dimensionamento.
Tali norme, richiamate solo in modo generico, hanno essenzialmente valore di direttive
(cfr. STA 52.2005.334 del 7 dicembre 2005 consid. 2.1; RDAT I-1996 n. 25).
Più in generale, anche secondo l'art. 30 RLE, queste normative (al pari di
altre prescrizioni tecniche emanate dalle associazioni professionali indicate in
tale disposto) non assurgono a disposizioni di diritto pubblico ma fungono
comunque da raccomandazioni, ovvero da regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr.
RDAT I-1995 no. 39, consid. 2.2; STA 52.2011.419 dell'11 novembre 2011, consid.
2.2; 52.1996.83 del 26 luglio 1999, consid. 2 con rinvii).
7.2. Nel caso concreto, il progetto prevede di realizzare nell'autorimessa
interrata 5 posteggi (2 per l'appartamento P3, di ca. m 2.90 x 5.50 nonché 3 per
i due appartamenti P1 e P2, di ca. m 2.30/2.40 x 5.50, cfr. piano pianta
piano terreno annesso alla domanda di costruzione, valori dedotti per
misurazione), perpendicolarmente al corridoio d'accesso. Quest'ultimo presenta
una larghezza di ca. m 3.00, che si riduce a ca. m 2.70 in corrispondenza del corpo scale e lift (cfr. piano citato).
Controversa è in particolare la conformità di queste superfici con le norme VSS
a cui rinvia l'art. 61 cpv. 1 NAPR. Determinante ai fini della valutazione è la
normativa VSS 640 291a ("parcheggio,
geometria") valida dal 1° febbraio 2006. Considerato che le NAPR non
la recepiscono in modo esplicito, ma si richiamano genericamente alle norme VSS,
la citata normativa non è vincolante, ma riflette comunque le regole dell'arte,
a cui occorre orientarsi. Nella misura in cui i relativi parametri non sono pienamente
rispettati, deve dunque essere valutato che siano comunque garantite la
sicurezza e l'uso appropriato degli impianti, secondo le finalità perseguite da
queste disposizioni (cfr. norma VSS citata, ad A n. 3).
Ferme queste premesse, in concreto è certo che i tre posteggi (appartamenti P1
e P2) oltre il corpo scale e lift, unitamente alla via di circolazione - ovvero
la superficie di circolazione che serve per accedere ai posteggi e per
manovrare (cfr. ad punto A, n. 4.6, pag. 3) - si scostano ampiamente dai parametri
fissati dalle citate norme VSS (cfr. ad D, n. 12, tabella 3) per stalli di
livello confort A. Per posteggi larghi solo m 2.35 è infatti richiesta una via
di circolazione di m 6.50, rispettivamente parcheggi larghi m 2.80 devono di
principio disporre di una superficie di accesso e di manovra minima di m 3.00. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera
che fra gli stalli vi sono dei pilastri o pareti che rendono difficili la
manovra. Da questo profilo, corretta è dunque la conclusione a cui è
pervenuto il Governo.
Ai difetti non è stato posto rimedio con la modifica (doc. G, pianta piano
terreno in scala 1:100) proposta dalla ricorrente in questa sede, se si
considera oltretutto che la larghezza (insufficiente) indicata per i posteggi
(m 2.56) e per la via di circolazione (m 3.00) non trova riscontro nel medesimo
piano (da cui si deduce, per misurazione, una larghezza di m 2.40 ca. per i
primi rispettivamente di ca. m 2.70 per la seconda). La variante proposta dall'insorgente
è oltretutto carente perché comporta un leggero spostamento a valle del corpo
scale e lift, che si ripercuote anche sui piani sovrastanti, senza che però la
stessa ne tenga conto.
Dagli atti non è invero possibile dedurre se siano eventualmente date altre
possibilità di emendare i difetti di cui si è detto, sopprimendo per esempio il
vano disponibile moto/bici e disponendo
i posteggi perpendicolarmente alla facciata nord (invece che ovest).
Considerato che gli atti devono comunque essere rinviati all'istanza inferiore
per gli accertamenti di cui si è detto in
precedenza, alla ricorrente resta riservata la facoltà di presentare un'ulteriore
modifica in tal senso, dimostrando in particolare che sia garantito lo spazio
di manovra e un uso appropriato di tutti i posteggi. Aspetti, questi, con cui
le autorità inferiori - segnatamente quella di prime cure - non si sono
confrontate.
8.Pompe di calore
8.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del
7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le
vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte
(limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante
esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate
nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio
e dalle possibilità economiche (cpv. 2).
Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli
effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti
(cpv. 3).
Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni del-l'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP).
La costruzione di impianti fissi, dispone
dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non
superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede
ad una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di
detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare
le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni
(art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1).
Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli
allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare,
i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del
tipo d'impianto ed in funzione del gra-do di sensibilità (GdS) assegnato alle
singole zone di utilizzazione.
I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono
fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione,
nelle quali non sono previste aziende moleste fissa un valore di pianificazione
(Lr) di 55 dB(A) per il giorno,
rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.
8.2. Nel caso concreto, il progetto prevede di installare sul tetto tre
termopompe aria-acqua (con potenza termica nominale 22 kW), una per ogni
appartamento (cfr. formulario domanda di costruzione e pianta piano
tetto). La domanda di costruzione non è stata corredata da alcuna scheda sui
dati tecnici degli impianti, né sulle loro ripercussioni foniche. In sede di
avviso cantonale, invece di chiedere i dati mancanti, l'Ufficio per la
prevenzione dei rumori (UPR) si è in sostanza limitato ad imporre la loro ubicazione
e insonorizzazione in modo che i valori di pianificazione
diurni e notturni applicabili alle zone con GdS II [45dB(A)/55 dB(A)]
fossero rispettati. Al proposito - mediante verifiche a ritroso - ha stabilito
che la pompa di calore che verrà scelta dovrà avere una potenza sonora
massima di Lw = 56 dB(A), riservate ulteriori verifiche e adeguamenti dopo
l'installazione dell'impianto, in caso di lamentele da parte del vicinato.
In questa sede, lo stesso Ufficio ha precisato che se ogni singolo impianto
avrà una potenza sonora uguale o inferiore al valore di Lw = 56 dB(A) il valore
limite d'esposizione al rumore notturno (limite più restrittivo) fissato dall'OIF
per una zona con grado di sensibilità II sarà ampiamente rispettato Lr = 39.2
dB(A) su un limite di 45 dB(A) (..).
Questo modo di procedere, come rilevato dal Governo e più volte evidenziato da
questo Tribunale, non può essere tutelato. Nel quadro della procedura di
rilascio del permesso l'autorità è sempre chiamata a valutare preventivamente
il rumore riferito ad un determinato impianto. L'istante è anzitutto
tenuto a fornire all'autorità tutte le indicazioni necessarie al suo esame (cfr.
art. 46 LPAmb; art. 11 cpv. 3 RLE). Quest'ultima a richiederle, qualora
mancassero. Peraltro anche dallo stesso formulario della domanda di costruzione
risulta chiaramente che - segnatamente per le pompe di calore - l'istante in
licenza deve allegare la relativa scheda tecnica, con l'indicazione della
potenza o pressione sonora espressa in dB(A), nonché la previsione di
funzionamento nel periodo diurno e notturno (cfr. ad punto 17, n. 4 in fine).
Assodata la necessità di posare una determinata pompa di calore, l'autorità
deve valutare se essa rispetti i valori di pianificazione concretamente
applicabili e quali provvedimenti (ad esempio, silenziatori, cappe o altri
elementi fonoassorbenti) possano eventualmente essere imposti - per quella specifica
installazione - nell'ambito del principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb),
per ridurre ulteriormente le emissioni (cfr. STA 52.2011.556 del 15 novembre
2012, consid. 6.2).
Per contro, prescindere da qualsiasi accertamento e determinare la potenza
sonora di un indefinito impianto in modo astratto affinché i valori di
pianificazione siano rispettati e raffrontarla ad un normale rumore di fondo
di una zona residenziale tranquilla - peraltro non meglio chiarito
[in questa sede l'UPR ha indicato un valore di Leq = 35 dB(A), in altri casi di
30-32 dB(A), cfr. STA 52.2011.330 del 22 giugno 2012, consid. 3.3] - significa
da un lato fare astrazione delle concrete necessità di un progetto, dall'altro eludere
il principio di prevenzione. Per principio, la legislazione ambientale non
vieta infatti di installare un nuovo impianto necessario, qualora i valori di
pianificazione siano rispettati (art. 25 cpv. 1 LPAmb). Per legge, le sue emissioni
devono tuttavia essere limitate nella misura massima possibile, indipendentemente
dal carico inquinante esistente (cfr. art. 11 cpv. 2 LPAmb), e ciò anche in
casi di emissioni di poca importanza (cfr. sog. Bagatellfällen). Poco
conta dunque che i valori d'immissione sarebbero comparabili a quelli di un
normale rumore di fondo. Né la LPAmb, né l'OIF fissano in modo generale e
astratto un simile valore soglia al di sotto del quale non è necessario imporre
ulteriori provvedimenti. Un simile parametro - peraltro non stabilito in modo
univoco neppure dall'UPR - è dunque inapplicabile (cfr. STA 52.2011.330 citata,
consid. 3.3). Determinante è invece se, conformemente al principio di
proporzionalità, possano essere adottate delle misure che permettono di
ottenere una riduzione importante delle emissioni, con un dispendio relativamente
basso (cfr. DTF 133 II 169, consid. 2.2. e 3.2).
8.3. Confrontato con simili disattenzioni,
anziché annullare il permesso, il Governo deve di principio dare la possibilità
all'istante in licenza di fornire tutte le indicazioni mancanti, raccogliere il
preavviso dell'UPR e sentire le parti oppure rinviare gli atti all'istanza
inferiore affinché proceda in tal senso.
Considerato che nel caso concreto gli atti devono essere rinviati per i motivi
di cui si è detto in precedenza, l'autorità dipartimentale, assunti gli
elementi mancanti e sentite le parti, formulerà un nuovo avviso all'attenzione del
municipio che si pronuncerà nuovamente anche su questo punto.
9.Ventilazione dell'autorimessa
In base all'art. 2 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza contro l'inquinamento
atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1) sono considerati
impianti stazionari gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di
scarico dei veicoli e li immettono nell'ambiente come aria di scarico.
In concreto, come ribadisce l'istante in licenza, il progetto non prevede alcun
impianto di ventilazione forzata dell'autorimessa (cfr. al riguardo anche
risposta 3 aprile 2012 dell'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie
rinnovabili); presuppone dunque un'areazione naturale, verosimilmente solo
attraverso l'apertura della porta durante l'entrata e l'uscita delle automobili.
In generale, un'appropriata evacuazione dei gas di scarico è necessaria affinché
agli utenti di un'autorimessa non possano derivare danni alla salute attraverso
gli scarichi degli autoveicoli. Al proposito in sede di avviso cantonale (pag.
5), l'autorità dipartimentale ha infatti rilevato che deve essere garantito
un ricambio dell'aria (naturale o meccanico) adeguato; concentrazione di
monossido di carbonio (CO) tollerata per al massimo 30 minuti: 100 ppm. Così
facendo l'autorità cantonale non si è tuttavia confrontata concretamente con il
progetto. Non ha indicato se essa è progettata secondo le regole dell'arte,
segnatamene se la ventilazione effettivamente prevista (naturale) risponda alle
esigenze di sicurezza e di igiene (cfr. art. 24 cpv. 2 LE, art. 30 cpv. 1 RLE,
cfr. al riguardo anche la direttiva 96-1 sugli impianti di ventilazione per
garages collettivi, emanata dall'associazione svizzera degli ingegneri termici
e climatici, SWKI/SICC/SITC) ed eventualmente quali provvedimenti debbano essere
ossequiati.
Su tale aspetto, come giustamente concluso dal Governo e censurato dalla resistente,
occorrono dunque maggiori approfondimenti e si giustifica un rinvio degli atti
all'autorità di prime cure. L'autorità dipartimentale, assunti gli elementi
mancanti e sentite
le parti, formulerà al riguardo un nuovo avviso all'attenzione del municipio
che si pronuncerà anche su questo punto.
10. 10.1.
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere
parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata e
di quella municipale. Gli atti sono rinviati al municipio affinché, esperiti
gli accertamenti mancanti (così come indicato ai consid. 3.2.2, 5.3 e 7.2) e
raccolto un nuovo avviso dall'autorità dipartimentale per gli aspetti di sua
competenza (ai sensi dei consid. 8.2, 8.3 e 9), sentite le parti, si pronunci
nuovamente. Nell'eventuale decisione di rilascio del permesso, l'autorità
comunale dovrà inoltre far proprie le condizioni espresse ai consid. 4.2 e
5.2.
10.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico
delle parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura
in cui non sono compensate, la ricorrente verserà inoltre un adeguato importo
alla resistente a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 febbraio 2012 del Consiglio di Stato (n. 1084) e la risoluzione 16 giugno 2011 con cui il municipio ha rilasciato alla RI 1 la licenza edilizia per costruire uno stabile d'appartamenti (part. 1036) sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio affinché proceda così come indicato al considerando 10.1.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico RI 1nella misura di fr. 1'000.- e della RI 1 per la parte restante (fr. 2'000.-). Quest'ultima rifonderà inoltre a CO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria