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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 4 gennaio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 29 novembre 2011 (n. 6632) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa 12 novembre 2010 dell'insorgente avverso la decisione 26 ottobre 2010 dell'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio che rifiuta di eliminare la linea di sicurezza estesa lungo il fronte di via B__________; |
viste le risposte:
- 19 gennaio 2012 del municipio di CO 1;
- 20 gennaio 2012 del Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;
- 25 gennaio 2012 del Consiglio di Stato;
vista la duplica 31 gennaio 2012 e la replica 16 febbraio 2012 dell'Area del supporto e del coordinamento;
viste le osservazioni 1° ottobre 2012 del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Con scritto 17 dicembre 2009 il
municipio di CO 1 ha segnalato al Dipartimento del territorio che in occasione
delle manovre di preselezione dei veicoli che da via C__________, in direzione
di P__________, accedono al RI 1 attraverso via B__________, gli automobilisti
incolonnati avevano tendenza a superare sul lato destro l'automezzo in attesa,
invadendo il marciapiede e creando pericoli per i pedoni. L'autorità comunale ha
quindi proposto di posare una barriera di protezione o un altro ostacolo
adatto.
b. Dopo aver in un primo tempo negato la necessità di provvedimenti, il 15
marzo 2010 l'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del
territorio (ASCo) ha deciso di collocare il cartello n. 2.44 dell'ordinanza
sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21) "divieto
di sorpasso" lungo il tratto stradale a partire dal percorso rotatorio
obbligato per N__________ sino all'intersezione con via V__________ (in prossimità
dell'istituto scolastico) e di autorizzare il tracciamento davanti all'intersezione
con via B__________ della linea mediana quale linea di sicurezza (demarcazione
OSStr n. 6.01) in sostituzione di quella di direzione (demarcazione OSStr n.
6.03).
B. a. A seguito della demarcazione della linea di sicurezza, il 4 agosto
2010 il RI 1 ha domandato all'autorità cantonale di ripristinare la facoltà di
svolta a sinistra in corrispondenza dell'accesso alla sua struttura. L'11
agosto 2010 la ASCo ha spiegato che l'intervento contestato si giustificava sia
a tutela dei pedoni, per il motivo spiegato in precedenza, sia per il rischio di
incidenti occasionato ai veicoli a due ruote che sorpassano la colonna ferma.
L'8 settembre 2010 anche il municipio ha confermato al patrocinatore del
ricorrente la sua posizione, sottolineando di ritenere che la misura
permettesse di migliorare, senza un grande sacrificio per gli automobilisti, la
sicurezza delle manovre di accesso al RI 1.
b. Il 26 ottobre 2010 la ASCo ha confermato al RI 1 il suo rifiuto di eliminare
la linea di sicurezza in questione, indicando la facoltà di aggravarsi davanti
al Consiglio di Stato. Essa ha quindi asserito
che il provvedimento era stato adottato per (pag. 2):
- proteggere i pedoni dai sorpassi eseguiti sul lato sinistro utilizzando il marciapiede;
- snellire la circolazione lungo un'arteria di grande e intenso traffico di transito nelle due direzioni;
- evitare i pericoli connessi con i sorpassi delle colonne praticati dai veicoli a due ruote lungo la corrente opposta, ossia la direttrice __________ (manovre che, pur essendo inibite da appropriata segnaletica, sono praticate con intensità preoccupante anche e nonostante i controlli di Polizia).
C. Il 12 novembre 2010 il RI 1 ha adito il Consiglio di Stato domandandogli di ordinare alla ASCo di sopprimere la linea di sicurezza tracciata sulla strada cantonale davanti all'intersezione con via B__________. Esso ha contestato la legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità della misura.
D. Con decisione 29 novembre 2011, qui impugnata, il Governo ha respinto il ricorso ritenendo giustificato il provvedimento unicamente in relazione alla messa in sicurezza dei pedoni, scartando invece le ulteriori argomentazioni addotte dalla ASCo.
E. Con ricorso 4 gennaio 2012 il RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando nuovamente la soppressione della linea di sicurezza contestata, per i motivi già sollevati davanti al Governo.
F. Il ricorso è avversato dal comune di CO 1 e dalla ASCo con argomentazioni che, ove necessario, saranno riprese in seguito. Anche il Consiglio di Stato resiste al ricorso, senza formulare osservazioni. Con l'ulteriore scambio di allegati la ricorrente e la ASCo hanno mantenuto le rispettive posizioni.
G. Il 16 ottobre 2012 il Tribunale ha visitato i luoghi e tenuto un'udienza, delle cui risultanze si riferirà in seguito, nella misura del necessario.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1995 (LALCStr; RL 7.4.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1, applicabile in virtù dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo
periodo della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
(LCStr; RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la
circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr
stabiliscono entro quali limiti i cantoni possono adottare tali misure. L'art.
3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi
sulle strade non aperte al grande transito può essere vietata o limitata
completamente o temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre
limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo
esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati
dall'inquinamento fonico o atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la
disciplina del traffico, la protezione della strada o altre condizioni locali.
Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il
traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3 cpv. 4). Dalla
sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni
della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non
aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere
tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta
l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni
stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 n. 60). Secondo l'art. 107
cpv. 5 OSStr, infine, se su un determinato tratto è necessario ordinare una
regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il
raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio
della proporzionalità).
2.2. Nel caso concreto, è indubbio che il
provvedimento adottato dalla ASCo non rientra nel novero di quelli elencati
dall'art. 3 cpv. 3 LCStr. Rappresenta, invece, una prescrizione funzionale in
quanto dettata da condizioni locali, ovvero la messa in sicurezza di un tratto
di marciapiede. Una simile misura può essere adottata soltanto alle condizioni
più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio, la prescrizione
deve quindi essere rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli
interessi della collettività.
3. La misura impugnata consiste nel tracciamento di una linea di sicurezza su via C__________ all'altezza dell'intersezione con via B__________. Secondo l'art. 73 OSStr, le linee di sicurezza demarcano la metà della carreggiata o delimitano le corsie; esse non devono essere più lunghe del necessario, tenuto conto della visibilità e della velocità abituale dei veicoli (cpv. 1). Le linee di direzione segnano la metà della carreggiata o delimitano le corsie (cpv. 2). La demarcazione di una linea di sicurezza ha per effetto - tra l'altro - di rendere illecita la manovra di svolta verso sinistra, essendo vietato oltrepassare o passar sopra a questo tipo di linea (cpv. 6 lett. a), ciò che nel caso concreto inibisce l'accesso diretto al RI 1 per chi proviene da __________. Sul tratto di strada in questione, situato in località, vige il limite generale della velocità di 50 Km/h.
4. Il ricorrente contesta il provvedimento, che ritiene essere contrario
sia all'art. 73 OSStr, sia alla norma svizzera edita dall'associazione svizzera
dei professionisti della strada e dei trasporti (norma VSS) applicabile.
Infatti, sostiene, le linee di sicurezza costituirebbero l'eccezione rispetto a
quelle di direzione. La linea in esame, soggiunge, sarebbe estemporanea
all'interno di una chilometrica linea di direzione e, pertanto, priva di senso.
A torto, tuttavia.
4.1. Innanzitutto il tracciamento della linea in questione è conforme all'art.
73 OSStr e alla norma VSS SN 640 850a, Demarcazioni e ambiti applicativi (versione
in vigore dal 1° febbraio 1995). La legge non lo vieta affatto, mentre la
normativa si limita a specificare che la linea di sicurezza per le strade a
funzione di traffico all'interno delle località riveste carattere eccezionale,
in rapporto a quella di direzione, che costituisce invece la regola. Ciò
significa che, quando necessario, non solo è possibile, ma si deve tracciare
una linea di sicurezza (cfr. art. 101 cpv. 3 OSStr). Nemmeno l'assenza di linee
di avvertimento rende illegale il provvedimento, in quanto esse sono
facoltative nelle località (art. 73 cpv. 5 OSStr). Nella misura in cui la linea
contestata supera la lunghezza minima di 20 m prevista dalla norma VSS sulle strade all'interno delle località, essa appare conforme al diritto.
4.2. Pure dato, nel caso concreto, l'interesse pubblico alla messa in sicurezza
del tratto di marciapiede in questione. Il tratto di strada in esame è infatti
soggetto a forte traffico (in media 28'000 veicoli al giorno) che dev'essere
rapportato alla struttura di cui trattasi, ossia almeno un centinaio di
giocatori al giorno oltre a quelli esterni (ca. 8000 all'anno), agli utenti del
ristorante, aperto anche a non soci del __________; il sedime ospita pure ca.
120 posteggi esterni (cfr. verbale di sopralluogo). Pur considerando che non tutti
gli utenti provengono da __________ e che il numero di veicoli in transito va
ripartito su entrambe le direzioni di marcia, appare verosimile che lo
stazionamento di veicoli in attesa di accedere alla struttura sportiva si
presenti parecchie volte al giorno. Pertanto, l'eventualità della manovra
incriminata, segnalata e confermata dal municipio, appare tutt'altro che
remota. Poco importa se in occasione dei sopralluoghi da parte della ASCo e del
Tribunale non si è potuto osservarla. Il rischio non può essere minimizzato per
questo motivo. Ad ogni modo, in occasione del sopralluogo il Tribunale ha potuto
rendersi contro che il tratto di marciapiede in questione è effettivamente
utilizzato dai pedoni.
4.3. L'intervento risulta, infine, conforme al principio della proporzionalità,
sancito dall'art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che prescrive agli organi dello
Stato l'adozione di provvedimenti idonei e necessari (non devono cioè essere
possibili misure alternative altrettanto efficaci ma meno gravose per i
cittadini). Tra le restrizioni imposte ai cittadini e lo scopo di interesse
pubblico perseguito deve inoltre sussistere un rapporto ragionevole (proporzionalità
in senso stretto; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/
Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, VIa ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 586 segg.). Innanzitutto il provvedimento adottato è senz'altro idoneo, poiché
permette di evitare, vietandola, la sosta dei veicoli in attesa di svoltare
verso il RI 1 e, di riflesso, inibisce la manovra di invasione del marciapiede
da parte dell'automezzo successivo. A torto il ricorrente sembra metterne in
dubbio l'efficacia, siccome inserita in una lunga linea di direzione.
Innanzitutto la velocità ammessa in quel tratto non permette di avvalorare
questa tesi, prova ne è che all'interno della località - come visto - la legge
non impone nemmeno delle linee di avvertimento (art. 73 cpv. 5 OSStr). Rivolta
agli utenti di un RI 1 essa deve a maggior ragione darsi per conosciuta. La
miglior prova della sua efficacia è data proprio dalle rimostranze dei soci
stessi, che l'hanno subito contestata. Pure rispettato è il requisito della
necessità, siccome appaiono escluse le possibilità di creare una corsia di
preselezione o di porre un contenimento fisico per impedire l'invasione del marciapiede,
così come affermato dall'ASCo e costatato in sede di sopralluogo. Non lo
permette, infatti, lo spazio ridotto a disposizione. In particolare, per quanto
riguarda gli ostacoli fisici, non è possibile posare dei paletti (poiché si
contravverrebbe alla distanza minima di 30 cm dal bordo della carreggiata, in applicazione analogica dell'art. 103 cpv. 4 OSStr) né un cordolo rialzato, in
quanto ostacolerebbe l'accesso di un'abitazione. Da ultimo il Tribunale ritiene
che il sacrificio chiesto agli utenti del RI 1 provenienti da __________ di
percorrere qualche centinaia di metri supplementari usufruendo del percorso
rotatorio obbligato per accedere alla struttura sia senz'altro ragionevole e
giustificato in rapporto all'importante interesse pubblico perseguito.
Ininfluente, da ultimo, il fatto che in altri punti della carreggiata la
manovra di svolta a sinistra sia ammessa: ciò non dimostra affatto l'inutilità
del provvedimento adottato in una situazione del tutto particolare e in presenza
di una struttura con specificità che non sono rilevabili altrove.
5. Per tutti i motivi che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente, soccombente (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili al comune, non patrocinato (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario