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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 9 aprile 2012 di
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RI 1
concernente |
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l'elezione quale subentrante nel consiglio comunale di CO 1 di __________ per il periodo amministrativo 2012-2016; |
viste le risposte:
- 27 aprile 2012 della Divisione della giustizia;
- 6 giugno 2012 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con avviso 11 gennaio 2012, pubblicato all'albo comunale, il municipio di CO 1 ha convocato l'assemblea comunale per il 1° aprile 2012 per l'elezione del consiglio comunale e del municipio (periodo amministrativo 2012-2016). L'avviso specificava che le proposte di candidatura dovevano essere depositate alla cancelleria comunale entro le ore 18:00 di lunedì 13 febbraio 2012.
B. Il 13 febbraio 2012, dopo le ore 18:00, il sindaco di CO 1 ha proceduto all'esame delle proposte di candidati. Quella del gruppo F__________, consegnata da __________, quale prima proponente, ed RI 1, quale candidato (unico), al consiglio comunale, è stata ritenuta valida. Dalla stessa il sindaco ha tuttavia stralciato i nominativi di tre proponenti, tra cui quello del n. 12. L'indomani, 14 febbraio 2012, il sindaco ha procedura alla pubblicazione all'albo comunale (facoltativa, siccome non prevista dalla legge, cfr. in merito il Manuale elezioni comunali 2012, edito dal Dipartimento delle istituzioni, pag. 58) delle proposte dei candidati al consiglio comunale, le quali indicavano anche il nome dei proponenti. Per quanto concerneva il gruppo F__________ sulla lista figuravano, di conseguenza, solo 29 proponenti rispetto ai 32 nominativi consegnati in cancelleria.
C. a. Con e-mail 15 febbraio 2012 RI 1, insieme a __________, hanno
chiesto il motivo di tali stralci al sindaco. Invito rinnovato con scritto del
17 febbraio successivo.
b. Con lettera 17 febbraio 2012, ricevuta il 20 febbraio successivo, i
predetti, sostenendo l'assenza di una decisione del sindaco contro cui
ricorrere, hanno parallelamente chiesto al Tribunale amministrativo di fissar
loro "un termine per decidere se conviene ricorrere e per redigere l'eventuale
ricorso". Con missiva del 20 febbraio 2012 il presidente del Tribunale
ha confermato ai richiedenti che il menzionato scritto, come dagli stessi
affermato, non costituiva né poteva costituire ricorso.
c. Frattanto, con lettera 16 febbraio 2012 indirizzata a RI 1, ricevuta il
giorno 18 febbraio 2012, il sindaco ha reso noti i motivi dello stralcio dei
tre proponenti. Per quanto concerneva il n. 12, esso ha spiegato che non era
stato possibile identificarlo.
D.
a. Con scritto 20
febbraio 2012, preannunciato con e-mail dello stesso giorno spedito alle ore
14:30, RI 1 ha comunicato al sindaco che il proponente non identificato era __________,
nato il __________ e domiciliato a CO 1. Esso ha inoltro fatto presente che
riteneva che il municipio avrebbe potuto identificare tale proponente, tra
l'altro
esaminando le firme delle
Dichiarazione accettazione di candidatura considerato l'eventualità che anche
il proponente numero 12 sia candidato per il consiglio comunale proposta da un
altro partito o gruppo politico.
b. Alle ore 18:00 dello stesso giorno le proposte sono divenute definitive (art. 66 cpv. 1 LDEP), prendendo il nome di
liste. Il nominativo di __________ non è stato stralciato dalla lista S__________
E. Il 21 febbraio 2012 ha avuto luogo un incontro tra RI 1, il sindaco e il segretario comunale ad interim. In quell'occasione RI 1 ha ribadito il fatto che __________ risultava essere sia proponente della lista F__________ sia candidato sulla lista S__________; egli andava stralciato dunque anche da quest'ultima. Lo stesso giorno le liste sono state pubblicate nell'ordine di sorteggio all'albo comunale (art. 67 LDEP); tra i candidati figurava anche __________ per la lista S__________
F. Il 1° aprile 2012 la lista S__________ ha conseguito __________ seggi; con __________ voti personali __________ è risultato primo subentrante. In occasione del riparto, invece, la lista F__________ non ha ottenuto alcun seggio. La pubblicazione dei risultati all'albo comunale è avvenuta il 3 aprile 2012.
G. a. Con ricorso datato 9 aprile 2012, spedito
il giorno successivo, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
contro i risultati delle elezioni del consiglio comunale per il periodo
2012-2016, contestando - in sostanza - l'elezione a subentrante di __________,
sostenendo che questi avrebbe dovuto essere stralciato dalla lista dei
candidati di S__________, siccome proponente di quella F__________,
in applicazione dell'art. 60 cpv. 5 della legge sull'esercizio dei diritti
politici del 7 ottobre 1998 (LEDP; RL 1.3.1.1).
b. L'insorgente ha inviato il ricorso appena descritto, via posta elettronica,
anche alla Divisione della giustizia e alla Divisione degli interni, a valere quale "petizione".
H. Chiamati a presentare una risposta, la Divisione della giustizia e il municipio di CO 1 chiedono di respingere l'impugnativa. Dei rispettivi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto. Il Tribunale, ritenuto che il ricorso deve essere comunque sia respinto, ha rinunciato a chiedere una risposta a __________, al quale la decisione viene tuttavia trasmessa per conoscenza.
Considerato, in diritto
1.Il ricorso è formalmente rivolto contro la pubblicazione dei risultati delle elezioni comunali, per cui la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a decidere la vertenza discende dall'art. 164 cpv. 2 LEDP. Essa sarebbe data anche in applicazione dell'art. 163 cpv. 1 LEDP. La legittimazione attiva del ricorrente, cittadino del comune di CO 1, è certa (art. 89 cpv. 3 combinato con l'art. 111 cpv. 1 legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Quanto alla tempestività del ricorso, il Tribunale considera quanto segue.
2.RI 1 insorge contro l'elezione a subentrante del candidato __________, in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere stralciato dalla lista delle candidature di S__________, siccome aveva contemporaneamente sottoscritto la proposta di quella F__________. Il ricorrente ritiene di poter ancora contestare questo aspetto richiamandosi alla pubblicazione - avvenuta il 3 aprile 2012 in applicazione dell'art. 49 LDEP - dei risultati all'albo comunale. Insinuato nei 15 giorni successivi a questa notificazione, il ricorso sarebbe di per sé tempestivo. Sennonché, in concreto, esso risulta tardivo in rapporto alla censura sollevata. Per i seguenti motivi.
2.1. Innanzitutto, benché il ricorso sia stato formulato in
occasione della pubblicazione dei risultati dell'elezione, dev'essere qui
precisato che l'atto impugnato dal ricorrente è un atto compiuto nella
procedura preparatoria di un'elezione ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 LEDP,
poiché compreso nel periodo tra la convocazione delle assemblee e la chiusura
delle operazioni di voto.
2.2. Giusta l'art. 163 cpv. 1 LEDP, contro ogni atto del sindaco nella
procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al
Tribunale amministrativo. Il termine di ricorso è di tre giorni da quello in
cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare (art. 163 cpv. 4 LEDP).
2.3. In concreto, la decisione del
sindaco di non stralciare il candidato __________ dalla lista S__________
è stata pubblicata all'albo comunale il 21 febbraio 2012. Anche ammettendo,
nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, che questi l'abbia appresa attraverso
tale pubblicazione, il termine di tre giorni per contestare la candidatura è
ampiamente trascorso inutilizzato.
Ferme queste
premesse, non appare nemmeno necessario approfondire la questione di sapere se
il termine per l'impugnazione del controverso provvedimento abbia in realtà
iniziato a decorrere il giorno precedente, quando le proposte sono divenute
definitive, come potrebbe lasciar credere la semplice lettura del testo
dell'art. 163 cpv. 4 LEDP, giusta cui il termine di ricorso decorre dal compimento
dell'atto impugnato (e non dalla sua conoscenza; cfr. STA 52.2012.74 del 27
febbraio 2012 consid. 2.3).
2.4. Il ricorrente, fondandosi sull'art. 62 cpv. 4 LEDP
- secondo il quale la decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta
dev'essere immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo,
succintamente motivata con l'indicazione del diritto di ricorso secondo l'art.
163 LEDP - pretende di ascrivere al sindaco un ritardo nella comunicazione
dello stralcio dei proponenti. A torto, tuttavia. Tale disposizione torna infatti
applicabile unicamente al caso dello stralcio del nominativo di un candidato (o
di un'intera proposta di candidati). In caso di stralcio di un proponente,
invece, nella misura in cui tale provvedimento non comporta alcun pregiudizio
per la presentazione della proposta del gruppo interessato, al sindaco non
incombe nessun obbligo di notifica personale (cfr. STA 52.2012.74 del 27
febbraio 2012 consid. 2.2. i.f.). Come è il caso concreto: lo stralcio
dei proponenti non aveva infatti pregiudicato in alcun modo la presentazione
della proposta del gruppo F__________, siccome il numero (29) di quelli
restanti era comunque sia stato considerato sufficiente.
2.5. Da ultimo, nemmeno può entrare in linea di conto una restituzione in
intero contro il lasso dei termini, data per i motivi e
nel termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 legge di
procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorrente non spiega affatto per quale motivo egli ha atteso sino alla pubblicazione dei risultati per impugnare il provvedimento del sindaco, che gli era senz'altro noto almeno dal 21 febbraio 2012. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, è manifestamente contrario al principio della buona fede sia a quello dell'economia delle procedure democratiche attendere il risultato di un'elezione (o di una votazione) per contestarlo solo in seguito, quando esso non corrisponde alle proprie aspettative. Un tale modo di agire non può trovare protezione (DTF 118 Ia 271 consid. 1, 415 consid. 2a; STF 1C_520/2011 del 23 novembre 2011 consid. 5.3.2.).
3.Per i motivi che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile, siccome tardivo.
4.Conformemente alla prassi, il Tribunale rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 LTF).
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4. Intimazione a:
5. Comunicazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario