Incarto n.
52.2012.149

 

Lugano

25 febbraio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Paola Carcano Borga, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 16 aprile 2012 di

 

 

 

RI 1 

patrocinato da: PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 13 marzo 2012 (n. 1380) del Consiglio di Stato in materia di risarcimento danni provocati alla fauna ittica;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.  a. RI 1 - disegnatore d'impianti sanitari con maestria e certificato federale dei veleni per commerciare prodotti chimici necessari alla manutenzione di piscine - è attivo professionalmente da diversi anni presso la __________ (AST), ditta a cui nel 2004 il municipio di __________ aveva affidato tutti gli interventi di una certa importanza concernenti la manutenzione della pista di ghiaccio di __________ a __________.

b. Il 18 agosto 2008  RI 1 ha raggiunto a __________ alcuni addetti alla manutenzione della pista per le operazioni di svuotamento dei residui gassosi presenti nelle serpentine dell'impianto di raffreddamento. Nel corso della manovra di abbattimento del gas residuo, verso le ore 14.15 vi è stata una fuoriuscita di ammoniaca che è defluita in un riale collegato al fiume __________. Tale evento ha provocato l'inquinamento delle acque e la conseguente moria di numerosi pesci.


B.  a. A seguito dell'accaduto, con decreto d'accusa 3 marzo 2009 il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di infrazione dell'art. 70 cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa di fr. 700.-, sostituita, in caso di mancato pagamento, con una pena di 18 giorni di detenzione e rinviando nel contempo lo Stato del Cantone Ticino, che si era costituito parte civile, al competente foro per le sue pretese di risarcimento.     

b. Statuendo sull'opposizione al suddetto decreto d'accusa, il 14 gennaio 2010 il presidente della Pretura penale ha confermato tanto l'imputazione quanto la pena. Quest'ultimo ha inoltre condannato RI 1 a versare allo Stato fr. 12'782.- per le spese sostenute in relazione all'inquinamento in questione e fr. 2'500.- a titolo di ripetibili, rinviando le parti al competente foro civile per la definizione delle ulteriori pretese risarcitorie avanzate.
Tale decisione è stata confermata, dapprima, con sentenza 6 agosto 2010 dall'allora Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello e, poi, con giudizio 23 giugno 2011, dalla Corte di diritto penale del Tribunale federale.    


C.    Con risoluzione governativa n. 1380 del 13 marzo 2012 il Consiglio di Stato ha chiesto a RI 1 la rifusione dell'im-porto ancora scoperto di complessivi fr. 61'188.- quale risarcimento del danno provocato alla fauna ittica nell'ambito del precitato episodio di inquinamento delle acque. La decisione è stata resa sulla base della legge federale sulla pesca (LFsP; RS 923.0), della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCsP; RL 8.5.2.1) e segnatamente del suo articolo 35, nonché del relativo regolamento di applicazione (RLCsP; RL 8.5.2.1).  


D.    Avverso tale decisione RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Innanzitutto eccepisce l'incompetenza del Governo a pronunciarsi in maniera unilaterale e mediante un atto di imperio sull'ammontare del risarcimento, avendo l'autorità penale esplicitamente rinviato lo Stato al competente foro civile per chiedere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno che in quella sede non era stato riconosciuto. Per questo motivo ravvisa nella decisione impugnata una violazione del precetto costituzionale della garanzia del giudice naturale. Secondariamente contesta l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra il proprio agire e il danno fatto valere dal Governo, il quale non sarebbe neppure stato debitamente documentato.


E.  All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, per il tramite della Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio (di seguito: DADT), precisando che la competenza del Cantone ad esigere la rifusione delle spese sostenute discende dai combinati disposti dagli artt. 31 LCsP, 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), 3a e 54 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20). Degli ulteriori argomenti si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.


F.   Su richiesta del giudice delegato all'istruzione della causa, il 30 ottobre 2013 la DADT ha fornito al Tribunale - per il tramite dell'Ufficio della caccia e della pesca - delle delucidazioni sul modo in cui nel caso concreto erano state applicate le direttive federali contenute nella pubblicazione "Berechnung der Schäden bei Fi-schsterben in Fliessgewässer, Schriftenreihe n. 44, Bundesamt für Umweltschutz, Bern 1985" per calcolare l'ammontare di alcune poste di danno poste a carico di RI 1.
I
l 9 dicembre 2013 quest'ultimo ha inoltrato le proprie osservazioni in proposito, di cui si dirà all'occorrenza nei considerandi che seguono.


Considerato,                  in diritto

 

1.Prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità. In particolare esso, oltre ad accertare la propria competenza, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame, deve verificare se il contenzioso verte attorno ad un procedimento di diritto amministrativo definito mediante decisione dell'autorità (art. 1 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).


2.2.1. Di principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 LPamm; RDAT II-1994 n. 8 e 16; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 LPamm; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 200). Il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la definizione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la giurisprudenza precitata).
2.2. Nel caso di specie occorre quindi esaminare innanzitutto se, come sostenuto dal ricorrente, il Consiglio di Stato era incompetente a pronunciarsi mediante decisione sull'ammontare del risarcimento, dal momento che le sue pretese si fonderebbero sul diritto privato e come tali andavano se del caso fatte valere mediante l'introduzione di una petizione davanti al giudice civile, come d'altra parte esplicitamente indicato dalle autorità di giudizio penali.
A questo proposito si deve considerare che, come esposto in narrativa, con la determinazione avversata, il Governo ha chiesto all'insorgente la rifusione di complessivi fr. 61'188.-. Di questo importo, fr. 46'852.- costituiscono i costi di ripopolamento del corso d'acqua con pesci e fr. 14'336.- rappresentano il danno derivante dal mancato rendimento della pesca e dall'eliminazione di una specie minacciata a seguito dell'inquinamento citato in narrativa. Di modo che la verifica del carattere pubblicistico o meno della pretesa avanzata dal Consiglio di Stato deve essere effettuata separatamente per ciascuna di queste singole richieste.

2.3.
2.3.1. Rifusione di fr. 46'852 quali costi di ripopolamento
Giusta gli art. 2 LPAmb e 3a LPAc, le spese derivanti dalle misure prese secondo tali leggi sono sostenute da chi ne è la causa. Queste norme codificano a livello federale il cosiddetto principio di causalità il quale è, a sua volta, concretizzato sia dall'art. 59 LPAmb ("costi delle misure di sicurezza e di rimozione"), giusta il quale i costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente - quali sono, ex art. 7 cpv. 1 LPAmb, gli inquinamenti delle acque o altri interventi sui corsi d'acqua - come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa, sia dall'art. 54 LPAc ("costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni"), giusta il quale le spese derivanti da provvedimenti per prevenire un pericolo imminente per le acque, come per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati.
A questo proposito occorre altresì ricordare che l'art. 53 LPAc consente alle autorità di imporre coattivamente l'esecuzione dei provvedimenti di ripristino da esse ordinati.

In sostanza, quindi, queste disposizioni consacrano il principio generale del diritto giusta il quale, laddove si tratta di eliminare una turbativa o un pericolo, l'autorità è tenuta ad intervenire nei confronti del perturbatore, sul quale grava comunque anche l'onere di sopportare le spese in cui è incorso l'ente pubblico per l'attuazione surrogatoria anticipata dei provvedimenti necessari a ripristinare la situazione quo ante.
Tali concetti sono stati ripresi dal legislatore ticinese che ha adottato l'art. 31 LCsP secondo il quale Consiglio di Stato può imporre coattivamente l'esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della legge in questione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e dell'a-dempimento sostitutivo a spese dell'obbligato. Tale norma è stata voluta proprio per garantire che ambienti distrutti abusivamente possano essere recuperati a spese del contravventore (cfr. messaggio del 14 marzo 1995 n. 4388 concernente la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni, pag. 1329 pubblicato in: RVGC, sessione ordinaria primaverile 1996, Vol. I.2, pag. 1315 e segg.). Essa costituisce dunque la base legale che permette non solo di attuare anticipatamente i provvedimenti necessari in luogo di chi se ne sarebbe materialmente tenuto, ma anche di porre poi le relative spese a carico di colui che ha perturbato la protezione delle acque e della fauna ittica, secondo il principio di causalità.
Ora, nella presente fattispecie, è evidente che, a fronte di una situazione di indubbia gravità - qual è stato l'inquinamento del riale con ammoniaca e la conseguente moria di pesci - il Governo ha dovuto procedere, per il tramite dell'Ufficio della caccia e della pesca, a porre in atto tutte le misure necessarie a proteggere adeguatamente le acque, come pure l'ecosistema naturale ittico del fiume __________. Data la natura e la complessità dell'intervento, non si poteva in effetti esigere che lo stesso fosse posto in esecuzione direttamente dal perturbatore medesimo.
È quindi fuori discussione il carattere pubblicistico del contendere alla base della richiesta di rifusione a carico del responsabile del danneggiamento dei costi di ripopolamento sostenuti dal Consiglio di Stato come pure la competenza di quest'ultimo a determinarsi in merito con la decisione in disamina.

2.3.2. Risarcimento di fr. 14'336.- quale danno derivante dal mancato rendimento di pesca e dall'eliminazione di una specie minacciata
Come osservato dall'insorgente, chi inquina le acque di un fiume può essere ritenuto civilmente responsabile per i danni che ne derivano (DTF 75 II 118 e 90 II 417;
Arthur Meier-Hayoz in: Berner Kommentar - Das Sachenrecht, 1. Abteilung Das Eigentum; 2. Teilband Grundeigentum I, art. 655-679 ZGB, Berna 1965, n. 96 ad art. 664; Roland Brehm in: Berner Kommentar - Das Obligationenrecht, Band VI, Unterteilband I, art. 41-61 OR, Berna 2006, n. 133 all'art. 41; art. 15 LFsP che è inserito, per l'appunto, nella sezione 6 rubricata "responsabilità civile"; dal 1° luglio 1997, art. 59a LPAmb che ha ripreso, praticamente immutato, il vecchio art. 69 LPAc, estendendone il campo di applicazione ai danni cagionati da un pericolo particolare per l'ambiente; cfr. messaggio concernente l'iniziativa popolare "per la salvaguardia delle nostre acque" e la revisione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 29 aprile 1987, in FF 1987 II 905, in particolare pagg. 967-970; messaggio contenente il secondo pacchetto di misure per una nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni del 25 maggio 1988,  in FF 1988 II 1149, in particolare pag. 1214; messaggio concernente la modificazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 giugno 1993 in FF 1993 II 1213, in particolare pagg. 1314-1320).
Ferma questa premessa, si deve nondimeno rilevare che in questo ambito l'esistenza di una responsabilità civile non esclude a priori la sussistenza di una responsabilità sul piano amministrativo. A questo proposito occorre rilevare che, in ambito pubblicistico la LFsP, la LPamb e la LPac sono delle leggi complementari i cui campi di applicazione si sovrappongono parzialmente in presenza di una situazione d'inquinamento di un corso d'acqua. In queste evenienze le autorità sono dunque legittimate a fondare le proprie pretese di risarcimento, oltre che sugli art. 59 LPamb e 54 LPac, anche sulla LFsP e, in particolare, per quanto qui interessa, sull'art. 15 cpv. 2 di quest'ultima legge il quale conferisce allo Stato il diritto di esigere anche il risarcimento del pregiudizio derivante dalla diminuzione del rendimento piscicolo delle acque danneggiate, estendendo in questo modo la nozione di danno così come è usualmente definita in materia di responsabilità civile (
cfr. STF 1C_512/2012 del 25 settembre 2013 consid. 3.2).
A livello cantonale, il legislatore ticinese ha ripreso il principio sancito da questa disposizione inserendolo nella LCsP, il cui art. 35, sotto la marginale "risarcimento danni", stabilisce per l'appunto che chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno (cpv. 1) e che l'autorità che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento (cpv. 2; cfr. messaggio del 14 marzo 1995 n. 4388 cit.
pubblicato in: RVGC cit., pag. 1329).
Ne discende dunque che la richiesta di risarcimento del danno derivante dal mancato rendimento della pesca e dall'eliminazio-ne di una specie minacciata, formulata nei confronti dell'insor-gente, ha senz'altro carattere pubblicistico e come tale non doveva essere fatta valere attraverso l'inoltro di una petizione davanti al giudice civile, ma andava stabilita dal Cantone mediante una decisione impugnabile, ai sensi dell'art. 5 PA, così come è avvenuto.
Ciò detto, per quanto attiene invece alla competenza del Consiglio di Stato a determinarsi su questo specifico aspetto, appaiono doverose alcune considerazioni. Nel caso di specie il ricorrente non è stato perseguito né dall'autorità penale né dalla Divisione dell'ambiente per violazione della LFsP, rispettivamente LCsP. A fronte quindi dell'inapplicabilità al caso di specie della norma di cui all'art. 35 LCsP, la competenza a pronunciarsi in prima battuta sulla richiesta di risarcimento del danno provocato nell'occasi-one alla fauna ittica sarebbe dunque spettata all'Ufficio della caccia e della pesca in virtù dell'art. 1 cpv. 1 RLCsP, secondo il quale quest'ultima autorità applica direttamente la legislazione federale e cantonale sulla pesca. Il fatto che tale domanda sia invece stata formulata dal Governo non basta comunque ancora ad inficiarne la validità. In quanto autorità gerarchicamente superiore, l'Esecutivo cantonale poteva legittimamente avocare a sé una competenza da esso stesso delegata al suddetto ufficio tramite regolamento, al fine di potersi determinare in maniera unitaria sull'ammontare delle pretese rivendicate dallo Stato nei confronti del responsabile dell'inquinamento in oggetto.

2.4. Accertato dunque che il ricorso in esame è diretto contro una decisione governativa fondata sul diritto pubblico federale e cantonale contro la quale sono dati i rimedi di diritto previsti dall'ordinamento amministrativo, si deve ritenere che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito al medesimo è data e deve essere desunta dall'art. 38 LCsP. La legittimazione del ricorrente è certa (art. 43 LPamm). Il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dagli scritti 30 ottobre e 9 dicembre 2013 citati in narrativa (art. 18 cpv. 1 LPamm).


3.3.1. Nel merito il ricorrente contesta di poter essere chiamato a risarcire il pregiudizio fatto valere dal Governo. Di modo che occorre innanzitutto esaminare se esso possa essere effettivamente considerato perturbatore (per comportamento) e se sia dato un nesso di causalità immediato tra il suo agire, l'inquinamento del fiume con ammoniaca e la moria di pesci che ne è derivata.

3.2. Dalle tavole processuali emerge in modo inequivocabile che il 18 agosto 2008 RI 1 - nel corso dell'operazione di svuotamento dei residui gassosi presenti nelle serpentine dell'impianto di raffreddamento della pista di ghiaccio di __________ - ha intenzionalmente introdotto - per il tramite di due operai indotti in errore dalle direttive e rassicurazioni dell'insorgente che fungeva da responsabile dei lavori - dell'ammoniaca nel riale collegato al fiume __________, provocando in questo modo l'inquinamento delle acque e la conseguente moria di almeno 4'000 pesci. Tali circostanze trovano puntuale conferma nelle sentenze emesse dalle varie istanze di giudizio penali chiamate a pronunciarsi sulle responsabilità dell'insorgente, e segnatamente nelle sentenze 14 gennaio 2010 del presidente della Pretura penale, 6 agosto 2010 della Corte di Cassazione e di revisione penale e, infine, 23 giugno 2011 della Corte di diritto penale del Tribunale federale (agli atti quali doc. 3, 4 e 5). In concreto, vanno dunque ammesse tanto la sua responsabilità per l'accaduto quale perturbatore per comportamento quanto
l'ulteriore presupposto dell'esistenza di un nesso causale adeguato e immediato tra il suo agire e l'avvenuto inquinamento del fiume con ammoniaca con conseguente danno alla fauna ittica. Tali inconfutabili conclusioni non possono assolutamente essere messe in discussione dal fatto che RI 1 abbia avviato il 19 aprile 2013 davanti alla Pretura di __________ una causa nei confronti di coloro che egli considera i responsabili e/o corresponsabili dell'inquinamento in questione per il risarcimento dei danni provocati dalla condanna subìta, che egli ritiene essere il frutto di un errore giudiziale. Determinante, lo si ribadisce, è che, come è stato stabilito a titolo definitivo in sede penale, l'inquinamento del riale è stato causato direttamente dal comportamento attivo dell'insorgente (segnatamente dall'improvvida modalità di smaltimento dei residui gassosi per la quale ha optato), ciò che è sufficiente per addebitargli la responsabilità esclusiva dell'accaduto, potendosi escludere di primo acchito una responsabilità quali perturbatori per comportamento e/o per situazione degli operai che hanno eseguito i suoi ordini, rispettivamente del titolare dell'impianto sportivo in questione.   


4.Il ricorrente contesta anche il calcolo dell'importo che gli è stato richiesto dal Consiglio di Stato a titolo di risarcimento. Di modo che occorre vagliarne la correttezza.

4.1. A questo proposito va in primo luogo chiarito che l'applicazione
a fattispecie come quella qui in esame delle direttive federali contenute nella pubblicazione dell'Ufficio federale dell'ambiente "Berechnung der Schäden bei Fischsterben in Fliessgewässer, Schriftenreihe n. 44, Bundesamt für Umweltschutz, Bern 1985" è stata esplicitamente confermata dal Tribunale federale ancora in tempi recenti (cfr. STF 1C_512/2012 del 25 settembre 2013 riguardante l'inquinamento di una tratta di un corso d'acqua di 7,4 km con una mortalità totale su 4,6 km). Posto come la determinazione di un danno derivante dall'inquinamento di un fiume è difficilmente determinabile, la prassi ammette dunque l'utilizzo di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione. Trattasi sostanzialmente di principi che non devono essere necessariamente applicati alla lettera dall'autorità cantonale, alla quale è quindi riservata una certa latitudine di giudizio (cfr. giurisprudenza citata, consid. 4.2.1.).
In secondo luogo, il fatto che nel caso di specie la valutazione sia stata eseguita da alcuni funzionari cantonali, anziché da periti esterni all'amministrazione
(ciò che ha peraltro consentito di contenere in maniera importante le relative spese, a carico dell'insor-gente) non appare in sé censurabile e, in ogni caso, non permette ancora di considerarla lesiva del diritto.

4.2.
4.2.1. Ferme queste premesse, per quanto concerne
le modalità di calcolo concretamente applicate, va rilevato che gli esperti cantonali - dopo aver stabilito in 2800 m la lunghezza rispettivamente in 20 m la larghezza media del tratto devastato, in 5.6 ha la superficie totale intoccata (dati, questi, incontestati ed incontestabili) - hanno ritenuto un grado di danneggiamento del 100% che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, risulta indubbio, a fronte dell'inevitabile morte per asfissia da ammoniaca di tutta la fauna ittica lungo quella porzione del fiume.

4.2.2.
Rifusione di fr. 46'852 quali costi di ripopolamento
I funzionari cantonali hanno valutato in 514 kg la biomassa distrutta (B), fondandosi tanto sui pesci morti raccolti e individuati - ma considerando comunque una sottostima del 40%, per tenere debitamente conto di quelli nascosti negli anfratti del fondale, sotto le sponde o non raggiungibili nelle pozze profonde - quanto sui rilevamenti con pesca elettrica più recenti (media 98 kg/ha). Contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente, trattasi di un dato ponderato (e, quindi, a lui favorevole). In base ai più recenti rilevamenti relativi al tratto del fiume __________ toccato dall'evento,
essi avrebbero infatti potuto prendere in considerazione una biomassa distrutta di addirittura 548.80 kg (ovvero 98 kg x 5.6 ha), facendo tranquillamente astrazione dalla precitata sottostima del 40%, contestata in questa sede dall'insorgente.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto da quest'ultimo, il fatto che il rendimento annuo di tutto il fiume (lungo 56 km) estrapolabile dalla statistica di pesca cantonale sia di soli 120 kg annui è ininfluente ai fini del presente giudizio per almeno due motivi. Innanzitutto, perché si tratta di un dato generale che non si riferisce specificatamente al tratto in esame e, secondariamente, perché non è per nulla inusuale che alcune parti di un fiume siano più pescose rispetto ad altre.
Gli esperti cantonali hanno poi correttamente quantificato in 16'218.10 esemplari il numero di estivali da immettere annualmente al fine di ristabilire la situazione preesistente. Difatti tale risultato - tenuto conto del quantitativo di biomassa distrutta come pure di una situazione di crescita lenta e pressione di pesca elevata (quale è quella del tratto di fiume in questione) - è frutto della mera applicazione della formula (514 kg/100 kg) x 3'165 estivali/anno come riportato alla tabella a pag. 16 delle direttive. Il valore unitario dei pesci da introdurre è stato determinato in fr. 0.64 in considerazione dei costi di produzione (fr. 0.33 a esemplare) ai quali sono stati aggiunti i costi logistici e di immissione. Il fatto che la produzione di estivali presso la piscicoltura cantonale di __________ si basa in una certa misura sul volontariato, ha consentito di contenere tale importo rispetto, ad es., al valore unitario di fr. 0.80 a estivale applicato nel __________. Esso non presta, quindi, il fianco a nessuna critica.

Per quanto concerne poi la durata del periodo di ricostituzione,
appaiono invece doverose talune puntualizzazioni. L'autorità cantonale ha rilevato che generalmente la durata degli effetti dannosi derivanti da inquinamento applicata per corsi d'acqua come quello in oggetto è di 3.8 anni. Dato però che, nel caso di specie, la popolazione distrutta comprendeva diversi individui di grossa taglia, la cui età era di oltre 6 anni, essa ha optato per l'applicazione di un valore intermedio (segnatamente 4.5 anni). Sennonché, pur tenuto conto della latitudine di giudizio di cui dispone in questo ambito l'autorità di prime cure, tale soluzione non si giustifica, posto come la mera presenza di taluni esemplari di pregio non costituisce un valido motivo per innalzare da 3.8 a 4.5 anni il periodo generale di ripopolamento. A maggior ragione se si considera che quello di 3.8 anni costituisce il valore più alto indicato dalla forchetta prevista dalle suddette direttive federali (cfr. pag. 23) che, per i fiumi come quello qui in questione, varia da 2.6 a, per l'appunto, 3.8 anni.
Stante quanto precede,
il numero complessivo di estivali necessari per portare a termine il ripopolamento del tratto di fiume in questione deve essere ridotto da 73'206 (ovvero da 16'268.10 estivali/annui per 4.5 anni) a 61'818.78 unità (16'268.10 estivali/annui per 3.8 anni).
Di modo che i costi complessivi di ripopolamento a carico dell'in-sorgente scendono da fr. 46'852.- (ovvero 73'206 esemplari x fr. 0.64 cadauno) a fr. 39'564.- (ovvero 61'818.78 esemplari x fr. 0.64 cadauno).  

4.2.3.
Risarcimento di fr. 14'336.- quale danno derivante dal mancato rendimento di pesca e dall'eliminazione di una specie minacciata
I funzionari cantonali hanno accertato un mancato rendimento annuo della pesca di 171.3 kg, pari ad 1/3 dei 514 kg di biomassa distrutta, secondo quanto indicato a pag. 10-12 delle direttive federali in parola per i casi di corsi d'acqua - quale quello di specie - ove la pressione di pesca è elevata. Tale calcolo non presta, quindi, il fianco a nessuna critica. Per quanto attiene al valore del pescato che è andato perso, essi hanno considerato un importo di
fr. 20.-/kg. Quest'ultimo dato appare corretto. Esso è difatti in linea con i prezzi di mercato vigenti per le trote selvatiche di fiume, il cui prezzo è notoriamente più elevato di quello di fr. 12.-/kg indicato dall'insorgente. Per i motivi già esposti al consid. 4.2.2, anche in questo caso va tuttavia considerata una durata del pregiudizio di 3.8 anziché 4.5 anni. Applicando questi parametri, il danno complessivo derivante dal mancato rendimento della pesca a causa dell'inquinamento del fiume è pari a fr. 13'018.80 (ovvero 171.3 kg x fr. 20.-/kg x 3.8 anni) ridotti a fr. 10'415.05, una volta decurtato il 20% (ovvero fr. 2'603.75) per le mancate spese di cattura come indicato a pag. 23 delle direttive federali.
Gli esperti cantonali hanno infine quantificato in fr. 2'000.- il risarcimento del danno arrecato ad una specie ittica (scazzone) che costituisce un'importante componente della rete alimentare delle trote. Vero è che questo importo è stato fissato a titolo forfettario dato che le direttive federali non forniscono indicazioni di calcolo per le specie ittiche non interessate dalle catture dei pescatori. Altrettanto vero è però che quest'ultima circostanza non permette ancora di escludere la possibilità di chiedere un indennizzo anche in questi casi. Vista l'importanza della predetta specie di accompagnamento nella regione della trota, come pure la latitudine di giudizio di cui gode l'autorità amministrativa al riguardo, anche tale posta di danno appare giustificata al pari della sua quantificazione, che risulta tutto sommato contenuta e frutto di una prudente valutazione della situazione.

4.2.4. Riassumendo, RI 1 è quindi tenuto alla rifusione di fr. 39'564.-
quali costi di ripopolamento oltre a fr. 12'415.05 (fr. 10'415.05 + fr. 2'000) quale risarcimento per il danno derivante dal mancato rendimento di pesca e dall'eliminazione di una specie minacciata per complessivi fr. 51'979.05 (fr. 39'564.- + fr. 12'415.05).


5.5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata ai sensi dei considerandi.

5.2.
Visto l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, proporzionalmente al proprio grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, patrocinato in questa sede da un legale, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).



Per questi motivi,



dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 13 marzo 2012 (n. 1380) del Consiglio di Stato è annullata e riformata come segue:
"1. Il signor RI 1, __________, è tenuto a versare a favore della Repubblica e Cantone Ticino l'importo di fr. 51'979.05 quale rifusione dei costi di ripopolamento e risarcimento del danno derivante dal mancato rendimento di pesca e dall'eliminazione di una specie minacciata nell'ambito dell'inquinamento ai sensi dei considerandi".



                                   2.   La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'500.- sono a carico di RI 1 a cui lo Stato del Cantone Ticino rifonderà fr. 800.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria