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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi |
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segretaria: |
Paola Carcano Borga, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 16 aprile 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 13 marzo 2012 (n. 1380) del Consiglio di Stato in materia di risarcimento danni provocati alla fauna ittica; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 - disegnatore d'impianti sanitari con maestria e
certificato federale dei veleni per commerciare prodotti chimici necessari alla manutenzione di piscine - è attivo
professionalmente da diversi anni presso la __________ (AST), ditta a
cui nel 2004 il municipio di __________ aveva affidato tutti gli interventi di
una certa importanza concernenti la manutenzione della pista di ghiaccio di __________
a __________.
b. Il 18 agosto 2008 RI 1 ha raggiunto a __________ alcuni addetti alla manutenzione
della pista per le operazioni di svuotamento dei residui gassosi presenti nelle
serpentine dell'impianto di raffreddamento. Nel corso della manovra di
abbattimento del gas residuo, verso le ore 14.15 vi è stata una fuoriuscita di ammoniaca che è defluita in un
riale collegato al fiume __________. Tale
evento ha provocato l'inquinamento delle acque e la conseguente moria di
numerosi pesci.
B. a. A seguito dell'accaduto, con decreto d'accusa 3 marzo 2009 il
procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di infrazione dell'art.
70 cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
(LPAc; RS 814.20), proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere di fr. 40.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, nonché alla multa di fr. 700.-, sostituita, in caso di
mancato pagamento, con una pena di 18 giorni di detenzione e rinviando nel
contempo lo Stato del Cantone Ticino, che si era costituito parte civile, al
competente foro per le sue pretese di risarcimento.
b. Statuendo sull'opposizione al suddetto decreto d'accusa, il 14 gennaio 2010
il presidente della Pretura penale ha confermato tanto l'imputazione quanto la pena. Quest'ultimo ha inoltre condannato RI 1 a versare allo Stato fr. 12'782.- per le spese sostenute in relazione all'inquinamento in
questione e fr. 2'500.- a titolo di ripetibili, rinviando le parti al
competente foro civile per la definizione delle ulteriori pretese risarcitorie
avanzate.
Tale decisione è stata confermata, dapprima,
con sentenza 6 agosto 2010 dall'allora Corte di cassazione e di
revisione penale del Tribunale d'appello e, poi, con giudizio 23 giugno 2011, dalla
Corte di diritto penale del Tribunale federale.
C. Con risoluzione governativa n. 1380 del 13 marzo 2012 il Consiglio di Stato ha chiesto a RI 1 la rifusione
dell'im-porto ancora scoperto di complessivi fr. 61'188.- quale risarcimento del danno provocato alla fauna ittica
nell'ambito del precitato episodio di inquinamento delle acque. La decisione è
stata resa sulla base della legge federale sulla pesca (LFsP; RS 923.0),
della legge cantonale sulla pesca e sulla
protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCsP; RL
8.5.2.1) e segnatamente del suo articolo 35,
nonché del relativo regolamento di applicazione (RLCsP; RL 8.5.2.1).
D. Avverso tale decisione RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Innanzitutto eccepisce l'incompetenza
del Governo a pronunciarsi in maniera
unilaterale e mediante un atto di imperio sull'ammontare del
risarcimento, avendo l'autorità penale esplicitamente rinviato lo Stato al competente
foro civile per chiedere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno che in
quella sede non era stato riconosciuto. Per questo motivo ravvisa nella
decisione impugnata una violazione del
precetto costituzionale della garanzia del giudice naturale. Secondariamente contesta l'esistenza di un nesso
di causalità adeguato tra il proprio agire e il danno fatto valere dal Governo, il quale non sarebbe neppure stato
debitamente documentato.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato,
per il tramite della Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio
(di seguito: DADT), precisando che la competenza del Cantone ad esigere la
rifusione delle spese sostenute discende dai combinati disposti dagli artt. 31
LCsP, 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01),
3a e 54 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS
814.20). Degli ulteriori argomenti si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
F. Su
richiesta del giudice delegato all'istruzione della causa, il 30 ottobre 2013
la DADT ha fornito al Tribunale - per il tramite dell'Ufficio della caccia e
della pesca - delle delucidazioni sul modo in cui nel caso concreto erano state
applicate le direttive federali contenute nella
pubblicazione "Berechnung der Schäden bei Fi-schsterben in
Fliessgewässer, Schriftenreihe n. 44, Bundesamt für Umweltschutz, Bern 1985"
per calcolare l'ammontare di alcune poste di danno poste a carico di RI 1.
Il 9 dicembre 2013 quest'ultimo ha inoltrato le
proprie osservazioni in proposito, di cui si dirà all'occorrenza nei
considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
1.Prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale
amministrativo esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne
determinano la ricevibilità. In particolare esso, oltre ad accertare la propria
competenza, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del
gravame, deve verificare se il contenzioso verte attorno ad un procedimento di
diritto amministrativo definito mediante
decisione dell'autorità (art. 1 cpv. 1 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
2.2.1. Di principio possono formare
oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i
provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed
individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli
amministrati fondati sul diritto pubblico per
accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 LPamm;
RDAT II-1994 n. 8 e 16; Marco
Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1
LPamm; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo - parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 200). Il concetto
di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato,
a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la
definizione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la
decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al
privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene
creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione
(cfr. la giurisprudenza precitata).
2.2. Nel caso di specie occorre quindi esaminare innanzitutto se, come
sostenuto dal ricorrente, il Consiglio di Stato era incompetente a pronunciarsi mediante decisione sull'ammontare del risarcimento,
dal momento che le sue pretese si fonderebbero sul diritto privato e come tali andavano se del caso fatte valere mediante l'introduzione di una petizione davanti al
giudice civile, come d'altra parte esplicitamente indicato dalle
autorità di giudizio penali.
A questo proposito si deve considerare che,
come esposto in narrativa, con la determinazione avversata, il Governo ha
chiesto all'insorgente la rifusione di complessivi fr. 61'188.-. Di questo importo,
fr. 46'852.- costituiscono i costi di ripopolamento del corso d'acqua con pesci
e fr. 14'336.- rappresentano il danno derivante dal mancato rendimento della pesca e dall'eliminazione di una
specie minacciata a seguito dell'inquinamento citato in narrativa. Di modo che la verifica del carattere pubblicistico
o meno della pretesa avanzata dal Consiglio di Stato deve essere effettuata
separatamente per ciascuna di queste singole richieste.
2.3.
2.3.1. Rifusione di fr. 46'852 quali costi di ripopolamento
Giusta gli art. 2 LPAmb e 3a LPAc, le spese derivanti dalle misure prese
secondo tali leggi sono sostenute da chi ne è la causa. Queste norme codificano
a livello federale il cosiddetto principio di
causalità il quale è, a sua volta, concretizzato sia dall'art. 59 LPAmb ("costi delle misure di sicurezza e
di rimozione"), giusta il quale i costi delle misure che le
autorità prendono per la difesa da un effetto imminente - quali sono, ex art. 7
cpv. 1 LPAmb, gli inquinamenti delle acque o altri interventi sui corsi d'acqua
- come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a
chi ne è la causa, sia dall'art. 54 LPAc ("costo delle misure di prevenzione
e di riparazione dei danni"), giusta il quale le spese derivanti da provvedimenti per prevenire un pericolo imminente
per le acque, come per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a
chi li ha causati.
A questo proposito occorre altresì ricordare che l'art. 53 LPAc consente alle
autorità di imporre coattivamente l'esecuzione dei provvedimenti di ripristino da
esse ordinati.
In sostanza, quindi, queste disposizioni consacrano il principio generale del
diritto giusta il quale, laddove si tratta di eliminare una turbativa o un
pericolo, l'autorità è tenuta ad intervenire nei confronti del perturbatore,
sul quale grava comunque anche l'onere di
sopportare le spese in cui è incorso l'ente pubblico per l'attuazione
surrogatoria anticipata dei provvedimenti necessari a ripristinare la
situazione quo ante.
Tali concetti sono stati ripresi dal legislatore ticinese che ha adottato l'art. 31 LCsP secondo il quale
Consiglio di Stato può imporre coattivamente
l'esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della legge in questione
entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all'art.
292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e dell'a-dempimento
sostitutivo a spese dell'obbligato. Tale norma è stata voluta proprio per
garantire che ambienti distrutti abusivamente possano
essere recuperati a spese del contravventore (cfr. messaggio del 14
marzo 1995 n. 4388 concernente la legge cantonale sulla pesca e sulla
protezione dei pesci e gamberi indigeni, pag. 1329 pubblicato in: RVGC,
sessione ordinaria primaverile 1996, Vol. I.2, pag. 1315 e segg.). Essa costituisce dunque la base legale che permette non solo di
attuare anticipatamente i provvedimenti necessari in luogo di chi se ne sarebbe
materialmente tenuto, ma anche di porre poi le relative spese a carico di colui
che ha perturbato la protezione delle acque e della fauna ittica, secondo il
principio di causalità.
Ora, nella presente fattispecie, è evidente che, a fronte di una situazione di
indubbia gravità - qual è stato l'inquinamento del riale con ammoniaca e la
conseguente moria di pesci - il Governo ha dovuto
procedere, per il tramite dell'Ufficio della caccia e della pesca, a porre in
atto tutte le misure necessarie a proteggere adeguatamente le acque, come
pure l'ecosistema naturale ittico del fiume __________. Data la natura e la
complessità dell'intervento, non si poteva in effetti esigere che lo stesso
fosse posto in esecuzione direttamente dal perturbatore medesimo.
È quindi fuori discussione il carattere pubblicistico del contendere alla base
della richiesta di rifusione a carico del responsabile del danneggiamento dei costi di ripopolamento sostenuti dal Consiglio
di Stato come pure la competenza di quest'ultimo a determinarsi in merito con
la decisione in disamina.
2.3.2. Risarcimento di fr. 14'336.- quale danno derivante dal mancato
rendimento di pesca e dall'eliminazione di una specie minacciata
Come osservato dall'insorgente, chi inquina le acque di un fiume può essere ritenuto civilmente responsabile per i
danni che ne derivano (DTF 75 II 118 e 90 II 417; Arthur Meier-Hayoz in: Berner Kommentar - Das Sachenrecht, 1.
Abteilung Das Eigentum; 2. Teilband Grundeigentum I, art. 655-679
ZGB, Berna 1965, n.
96 ad art. 664; Roland Brehm in:
Berner Kommentar - Das Obligationenrecht, Band VI, Unterteilband I, art.
41-61 OR, Berna 2006, n. 133 all'art. 41; art. 15 LFsP che è inserito, per l'appunto,
nella sezione 6 rubricata "responsabilità civile"; dal 1° luglio 1997, art. 59a LPAmb che
ha ripreso, praticamente immutato, il vecchio art. 69 LPAc, estendendone il
campo di applicazione ai danni cagionati da un pericolo particolare per l'ambiente;
cfr. messaggio concernente l'iniziativa popolare "per la salvaguardia
delle nostre acque" e la revisione della legge federale contro l'inquinamento
delle acque del 29 aprile 1987, in FF 1987 II 905, in particolare pagg. 967-970; messaggio contenente il secondo pacchetto di misure per una nuova
ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni del 25 maggio 1988, in
FF 1988 II 1149, in particolare pag. 1214; messaggio concernente la
modificazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 giugno 1993 in FF 1993 II 1213, in particolare pagg. 1314-1320).
Ferma questa premessa, si deve nondimeno rilevare che in questo ambito l'esistenza
di una responsabilità civile non esclude a priori la sussistenza di una responsabilità
sul piano amministrativo. A questo proposito occorre rilevare che, in ambito pubblicistico
la LFsP, la LPamb e la LPac sono delle leggi complementari i cui campi di
applicazione si sovrappongono parzialmente in presenza di una situazione d'inquinamento
di un corso d'acqua. In queste evenienze le autorità sono dunque legittimate a
fondare le proprie pretese di risarcimento, oltre che sugli art. 59 LPamb e 54
LPac, anche sulla LFsP e, in particolare, per quanto qui interessa, sull'art. 15
cpv. 2 di quest'ultima legge il quale conferisce allo Stato il diritto di
esigere anche il risarcimento del pregiudizio derivante dalla diminuzione del rendimento
piscicolo delle acque danneggiate, estendendo
in questo modo la nozione di danno così come è usualmente definita in
materia di responsabilità civile (cfr. STF 1C_512/2012
del 25 settembre 2013 consid. 3.2).
A livello cantonale, il legislatore ticinese
ha ripreso il principio sancito da questa disposizione inserendolo nella
LCsP, il cui art. 35, sotto la marginale "risarcimento
danni", stabilisce per l'appunto che chi contravviene alle
disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno (cpv. 1) e che l'autorità
che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento (cpv. 2; cfr. messaggio
del 14 marzo 1995 n. 4388 cit. pubblicato in: RVGC cit., pag. 1329).
Ne discende dunque che la richiesta di risarcimento del danno derivante dal mancato
rendimento della pesca e dall'eliminazio-ne di una specie minacciata, formulata
nei confronti dell'insor-gente, ha senz'altro carattere pubblicistico e come
tale non doveva essere fatta valere attraverso l'inoltro di una petizione davanti
al giudice civile, ma andava stabilita dal Cantone mediante una decisione
impugnabile, ai sensi dell'art. 5 PA, così come è avvenuto.
Ciò detto, per quanto attiene invece alla competenza del Consiglio di Stato a
determinarsi su questo specifico aspetto, appaiono doverose alcune considerazioni.
Nel caso di specie il ricorrente non è stato perseguito né dall'autorità penale
né dalla Divisione dell'ambiente per violazione della LFsP, rispettivamente
LCsP. A fronte quindi dell'inapplicabilità al caso di specie della norma di cui
all'art. 35 LCsP, la competenza a pronunciarsi in prima battuta sulla richiesta di risarcimento del danno provocato nell'occasi-one
alla fauna ittica sarebbe dunque spettata all'Ufficio della caccia e
della pesca in virtù dell'art. 1 cpv. 1 RLCsP, secondo il quale quest'ultima
autorità applica direttamente la legislazione federale e cantonale sulla pesca.
Il fatto che tale domanda sia invece stata formulata dal Governo non basta
comunque ancora ad inficiarne la validità. In quanto autorità gerarchicamente
superiore, l'Esecutivo cantonale poteva legittimamente avocare a sé una
competenza da esso stesso delegata al suddetto ufficio tramite regolamento, al fine di potersi determinare in
maniera unitaria sull'ammontare delle pretese rivendicate dallo Stato nei
confronti del responsabile dell'inquinamento in oggetto.
2.4. Accertato dunque che il ricorso in
esame è diretto contro una decisione governativa fondata sul diritto
pubblico federale e cantonale contro la quale sono dati i rimedi di diritto previsti
dall'ordinamento amministrativo, si deve ritenere che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito al medesimo è data e deve essere desunta dall'art. 38 LCsP. La
legittimazione del ricorrente è certa
(art. 43 LPamm). Il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è dunque ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dagli scritti 30
ottobre e 9 dicembre 2013 citati in narrativa (art. 18 cpv. 1 LPamm).
3.3.1. Nel merito il ricorrente contesta di poter essere chiamato a
risarcire il pregiudizio fatto valere dal Governo. Di modo che occorre innanzitutto
esaminare se esso possa essere effettivamente considerato perturbatore (per
comportamento) e se sia dato un nesso di causalità immediato tra il suo agire,
l'inquinamento del fiume con ammoniaca e la moria di pesci che ne è derivata.
3.2. Dalle tavole processuali emerge in modo inequivocabile che il 18 agosto
2008 RI 1 - nel corso dell'operazione di svuotamento
dei residui gassosi presenti nelle serpentine dell'impianto di raffreddamento
della pista di ghiaccio di __________ - ha intenzionalmente introdotto -
per il tramite di due operai indotti in errore dalle direttive e rassicurazioni
dell'insorgente che fungeva da responsabile dei lavori - dell'ammoniaca nel
riale collegato al fiume __________, provocando
in questo modo l'inquinamento delle acque e la conseguente moria di almeno 4'000
pesci. Tali circostanze trovano puntuale conferma nelle sentenze emesse
dalle varie istanze di giudizio penali chiamate a pronunciarsi sulle responsabilità
dell'insorgente, e segnatamente nelle sentenze 14 gennaio 2010 del presidente della Pretura penale, 6 agosto 2010 della
Corte di Cassazione e di revisione penale e, infine, 23 giugno 2011 della Corte
di diritto penale del Tribunale federale
(agli atti quali doc. 3, 4 e 5). In concreto, vanno dunque ammesse tanto
la sua responsabilità per l'accaduto quale perturbatore per comportamento
quanto l'ulteriore presupposto dell'esistenza
di un nesso causale adeguato e immediato tra il suo
agire e l'avvenuto inquinamento del fiume con ammoniaca con conseguente danno
alla fauna ittica. Tali inconfutabili conclusioni non possono assolutamente
essere messe in discussione dal fatto che RI 1 abbia avviato il 19 aprile 2013
davanti alla Pretura di __________ una causa nei confronti di coloro che egli considera
i responsabili e/o corresponsabili dell'inquinamento in questione per il
risarcimento dei danni provocati dalla condanna subìta, che egli ritiene essere
il frutto di un errore giudiziale. Determinante, lo si ribadisce, è che, come è
stato stabilito a titolo definitivo in sede penale, l'inquinamento del riale è
stato causato direttamente dal comportamento attivo dell'insorgente (segnatamente
dall'improvvida modalità di smaltimento dei residui gassosi per la quale ha
optato), ciò che è sufficiente per addebitargli la responsabilità esclusiva dell'accaduto, potendosi escludere di primo acchito una responsabilità quali
perturbatori per comportamento e/o per situazione degli operai che hanno
eseguito i suoi ordini, rispettivamente del titolare dell'impianto sportivo in
questione.
4.Il ricorrente contesta anche il calcolo dell'importo che gli è stato
richiesto dal Consiglio di Stato a titolo di risarcimento. Di modo che occorre
vagliarne la correttezza.
4.1. A questo proposito va in primo luogo chiarito che l'applicazione a fattispecie come quella qui in esame delle
direttive federali contenute nella pubblicazione dell'Ufficio
federale dell'ambiente "Berechnung der Schäden
bei Fischsterben in Fliessgewässer, Schriftenreihe n. 44, Bundesamt für Umweltschutz,
Bern 1985" è stata esplicitamente confermata dal Tribunale federale
ancora in tempi recenti (cfr.
STF 1C_512/2012 del 25 settembre 2013 riguardante l'inquinamento di una tratta
di un corso d'acqua di 7,4 km con una mortalità totale su 4,6 km). Posto come la determinazione di un danno derivante
dall'inquinamento di un fiume è difficilmente determinabile, la prassi ammette
dunque l'utilizzo di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione. Trattasi sostanzialmente
di principi che non devono essere necessariamente
applicati alla lettera dall'autorità
cantonale, alla quale è quindi riservata una certa
latitudine di giudizio (cfr. giurisprudenza citata, consid. 4.2.1.).
In secondo luogo, il fatto che nel caso di
specie la valutazione sia stata eseguita da alcuni funzionari cantonali,
anziché da periti esterni all'amministrazione (ciò che
ha peraltro consentito di contenere in
maniera importante le relative spese, a carico dell'insor-gente) non
appare in sé censurabile e, in ogni caso, non permette ancora di considerarla lesiva del diritto.
4.2.
4.2.1. Ferme queste premesse, per quanto concerne le
modalità di calcolo concretamente applicate, va
rilevato che gli esperti cantonali - dopo aver stabilito in 2800 m la lunghezza rispettivamente in 20 m la larghezza media del tratto devastato, in 5.6 ha la superficie totale intoccata (dati, questi, incontestati ed incontestabili) - hanno ritenuto
un grado di danneggiamento del 100% che,
contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, risulta indubbio, a
fronte dell'inevitabile morte per asfissia da ammoniaca di tutta la fauna
ittica lungo quella porzione del fiume.
4.2.2. Rifusione di fr. 46'852 quali costi di
ripopolamento
I funzionari cantonali hanno valutato in 514 kg la biomassa distrutta (B), fondandosi tanto sui pesci morti raccolti e individuati - ma
considerando comunque una sottostima del 40%, per tenere debitamente conto di
quelli nascosti negli anfratti del fondale, sotto le sponde o non raggiungibili
nelle pozze profonde - quanto sui rilevamenti con pesca elettrica più recenti
(media 98 kg/ha). Contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente, trattasi di
un dato ponderato (e, quindi, a lui favorevole). In base ai più recenti rilevamenti
relativi al tratto del fiume __________ toccato dall'evento, essi avrebbero infatti potuto prendere in
considerazione una biomassa distrutta di addirittura 548.80 kg (ovvero 98 kg x 5.6 ha), facendo tranquillamente astrazione dalla precitata sottostima del
40%, contestata in questa sede dall'insorgente.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto da quest'ultimo, il fatto che il
rendimento annuo di tutto il fiume (lungo 56 km) estrapolabile dalla statistica di pesca cantonale sia di soli 120 kg annui è ininfluente ai fini del presente
giudizio per almeno due motivi. Innanzitutto, perché si tratta di un dato generale
che non si riferisce specificatamente al tratto in esame e, secondariamente, perché
non è per nulla inusuale che alcune parti di un fiume siano più pescose
rispetto ad altre.
Gli esperti cantonali hanno poi correttamente
quantificato in 16'218.10 esemplari il numero di estivali da immettere
annualmente al fine di ristabilire la situazione preesistente. Difatti tale
risultato - tenuto conto del quantitativo di biomassa distrutta come pure di
una situazione di crescita lenta e pressione di pesca elevata (quale è quella
del tratto di fiume in questione) - è frutto della mera applicazione della
formula (514 kg/100 kg) x 3'165 estivali/anno come riportato alla tabella a
pag. 16 delle direttive. Il valore unitario dei pesci da introdurre è stato
determinato in fr. 0.64 in considerazione dei costi di produzione (fr. 0.33 a esemplare) ai quali sono stati aggiunti i costi logistici e di immissione. Il fatto che la
produzione di estivali presso la piscicoltura cantonale di __________ si basa
in una certa misura sul volontariato, ha consentito di contenere tale importo
rispetto, ad es., al valore unitario di fr. 0.80 a estivale applicato nel __________. Esso non presta, quindi, il fianco a nessuna critica.
Per quanto concerne poi la durata del periodo
di ricostituzione, appaiono invece doverose talune
puntualizzazioni. L'autorità cantonale ha rilevato che generalmente la durata degli effetti dannosi derivanti da
inquinamento applicata per corsi d'acqua come quello in oggetto è di 3.8
anni. Dato però che, nel caso di specie, la popolazione distrutta comprendeva
diversi individui di grossa taglia, la cui età era di oltre 6 anni, essa ha optato
per l'applicazione di un valore intermedio (segnatamente 4.5 anni). Sennonché,
pur tenuto conto della latitudine di giudizio di cui dispone in questo ambito l'autorità di prime cure, tale soluzione non si giustifica, posto
come la mera presenza di
taluni esemplari di pregio non costituisce un valido motivo
per innalzare da 3.8 a 4.5 anni il periodo generale di ripopolamento. A maggior ragione se si considera che quello di 3.8 anni
costituisce il valore più alto indicato dalla forchetta prevista dalle suddette
direttive federali (cfr. pag. 23) che, per i fiumi come quello qui in
questione, varia da 2.6 a, per l'appunto, 3.8 anni.
Stante quanto precede, il numero complessivo di estivali
necessari per portare a termine il ripopolamento del tratto di fiume in questione deve essere ridotto da 73'206
(ovvero da 16'268.10 estivali/annui per 4.5 anni) a 61'818.78
unità (16'268.10 estivali/annui per 3.8 anni).
Di modo che i costi complessivi di ripopolamento a carico dell'in-sorgente scendono
da fr. 46'852.- (ovvero 73'206 esemplari x fr. 0.64 cadauno) a fr. 39'564.- (ovvero 61'818.78 esemplari x fr.
0.64 cadauno).
4.2.3. Risarcimento di fr. 14'336.- quale danno derivante
dal mancato rendimento di pesca e dall'eliminazione di
una specie minacciata
I funzionari cantonali hanno accertato un mancato rendimento annuo della pesca
di 171.3 kg, pari ad 1/3 dei 514 kg di biomassa distrutta, secondo quanto
indicato a pag. 10-12 delle direttive federali in parola per i casi di corsi d'acqua
- quale quello di specie - ove la pressione di pesca è elevata. Tale calcolo
non presta, quindi, il fianco a nessuna critica. Per quanto attiene al valore
del pescato che è andato perso, essi hanno considerato un importo di fr. 20.-/kg. Quest'ultimo dato appare corretto. Esso è difatti in
linea con i prezzi di mercato vigenti per le trote selvatiche di fiume, il cui
prezzo è notoriamente più elevato di quello di fr. 12.-/kg indicato dall'insorgente.
Per i motivi già esposti al consid. 4.2.2, anche in questo caso va tuttavia considerata
una durata del pregiudizio
di 3.8 anziché 4.5 anni. Applicando questi parametri, il danno complessivo derivante dal mancato
rendimento della pesca a causa dell'inquinamento del
fiume è pari a fr. 13'018.80 (ovvero 171.3 kg x fr. 20.-/kg x 3.8 anni) ridotti a fr. 10'415.05, una volta decurtato il 20% (ovvero fr. 2'603.75) per le
mancate spese di cattura come indicato a pag. 23 delle direttive federali.
Gli esperti cantonali hanno infine quantificato in fr.
2'000.- il risarcimento del danno arrecato ad una
specie ittica (scazzone) che costituisce un'importante componente della rete
alimentare delle trote. Vero è che questo importo è stato fissato a titolo forfettario
dato che le direttive federali non forniscono indicazioni di calcolo per le
specie ittiche non interessate dalle catture dei pescatori. Altrettanto vero è
però che quest'ultima circostanza non permette ancora di escludere la
possibilità di chiedere un indennizzo anche in questi casi. Vista l'importanza
della predetta specie di accompagnamento nella regione della trota, come pure
la latitudine di giudizio di
cui gode l'autorità amministrativa al riguardo, anche
tale posta di danno appare giustificata al pari della sua quantificazione, che
risulta tutto sommato contenuta e frutto di una prudente valutazione della
situazione.
4.2.4. Riassumendo, RI 1 è quindi tenuto
alla rifusione di fr. 39'564.- quali costi di ripopolamento oltre a fr. 12'415.05
(fr. 10'415.05 + fr. 2'000) quale risarcimento per il danno derivante dal mancato rendimento di pesca e dall'eliminazione
di una specie minacciata per complessivi fr. 51'979.05 (fr. 39'564.- + fr. 12'415.05).
5.5.1. Sulla scorta delle considerazioni
che precedono il ricorso deve quindi essere
parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata ai sensi dei
considerandi.
5.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia è posta a
carico del ricorrente, proporzionalmente al proprio
grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente,
patrocinato in questa sede da un legale, un'indennità ridotta a titolo di
ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione 13 marzo 2012 (n. 1380) del Consiglio di Stato
è annullata e riformata come segue:
"1. Il signor RI 1, __________, è
tenuto a versare a favore della Repubblica e Cantone Ticino l'importo di fr.
51'979.05 quale rifusione dei costi di ripopolamento e risarcimento del
danno derivante dal mancato rendimento
di pesca e dall'eliminazione di una specie minacciata nell'ambito dell'inquinamento
ai sensi dei considerandi".
2. La tassa
di giustizia e le spese in fr. 1'500.- sono a carico di RI 1 a cui lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria