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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 30 aprile 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 3 aprile 2012 del Consiglio di Stato (n. 1913) che respinge il ricorso presentato dall'insorgente avverso la decisione 7 dicembre 2011 con cui il municipio ha rilasciato a CO 1 il permesso per un piano di quartiere che prevede la costruzione di un complesso residenziale (part. 692); |
viste le risposte:
- 8 maggio 2012 del municipio di Tenero-Contra;
- 15 maggio 2012 del Consiglio di Stato;
- 16 maggio 2012 di CO 1;
preso atto della replica 6 giugno 2012 di RI 1 e delle dupliche:
- 18 giugno 2012 di CO 1;
- 19 giugno 2012 del municipio;
- 20 giugno 2012 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. CO 1, qui
resistente, è proprietario di un vasto terreno in pendio (part. 692; 8'541 mq)
situato nel comune di Tenero-Contra, in località Pasturone, a monte della
strada comunale, assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale estensiva
R2.
b. Il 28 ottobre 2010, il resistente ha chiesto al municipio il rilascio della
licenza per piano di quartiere per costruire 4 blocchi (A, B, C e D)
residenziali. Il blocco superiore (A) era costituito da 2 stabili (di
complessivi 12 appartamenti), collegati da un corpo centrale più basso, adibito
a locali tecnici e deposito; ciascuno dei 2 stabili era formato da due volumi di
tre piani, congiunti da un corpo arretrato destinato a scale e lift. Un
ulteriore stabile (blocco B, di 6 appartamenti) era previsto nella parte centrale
del fondo, unitamente a 3 case unifamiliari (blocco C). Il blocco inferiore (D)
era formato da un ulteriore complesso di 8 appartamenti, suddivisi tra un volume
centrale e due volumi laterali più piccoli, collegati tra di loro da due corpi destinati
a vano scale. Secondo il progetto, il complesso era servito da 57 posteggi, 30
coperti (integrati nei blocchi A e D) e 27 esterni.
c. Il 24 febbraio 2011, il municipio ha rilasciato a CO 1 il permesso richiesto
per il piano di quartiere, respingendo le opposizioni interposte da alcuni
vicini, tra cuiRI 1, qui ricorrente, comproprietario del fondo (part. 689) a
monte di quello dedotto in edificazione.
d. Con giudizio 5 luglio 2011 (n. 3737), il Consiglio di Stato ha parzialmente
accolto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso il suddetto
provvedimento, che ha confermato (a) con la precisazione che il PQ
presentato vale anche quale licenza edilizia per la realizzazione integrale del
progetto a condizione che venga realizzato in una sola volta, così come esposto
ai considerandi 7. e 3.1 e (b) alla condizione di ridurre di un intero
piano (il terzo) il blocco A. Il Governo ha in particolare ritenuto che quest'ultima
condizione s'imponesse poiché il blocco (A) in questione non rispettava l'altezza
massima (m 9.00) prevista per la zona di situazione e non poteva beneficiare
dell'abbuono (m 2.00) previsto dall'art. 15 cpv. 3 delle norme di attuazione
del piano regolatore (NAPR); bonus che, ha precisato, potrebbe essere concesso solo
quando l'indice di sfruttamento non può essere convenientemente sfruttato,
ciò che in concreto non era stato dimostrato.
B. a. Con
domanda 18 agosto 2011, CO 1 ha chiesto al municipio il permesso per una variante
al piano di quartiere precedentemente approvato. Secondo la relazione annessa,
il piano prevede una maggior intensificazione sul sedime, con l'edificazione
di uno stabile di 6 appartamenti al posto delle tre case unifamiliari (blocco
C) e il mantenimento dei 12 appartamenti (3 piani) nello stabile A, mentre
tutto il resto rimane invariato. Il blocco C, analogamente all'altro (B,
invariato) situato nella parte centrale del terreno, è composto da uno stabile
di 6 appartamenti, ripartiti tra due volumi di tre piani (un volume più
piccolo, con 3 appartamenti da 2.5 locali, l'altro più grande, con appartamenti
da 5 locali), collegati tra di loro da un corpo destinato a scale e lift.
Con la domanda il resistente ha tra l'altro chiesto una deroga di m 2.00 sull'altezza
(m 11.00) del blocco A ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 NAPR con motivazioni di cui
si dirà nel seguito.
b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si è tra l'altro nuovamente
opposto RI 1, contestando in particolare l'eccessivo volume e l'altezza del
blocco A.
Raccolto l'avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n.
77159), integrato dal parere favorevole dell'Ufficio della natura e del
paesaggio (UNP), con decisione 7 dicembre 2011 il municipio ha rilasciato al
resistente il permesso richiesto, respingendo tutte le opposizioni. L'esecutivo
comunale ha rilevato come l'inserimento paesaggistico del complesso nel
paesaggio fosse stato preavvisato favorevolmente dall'autorità cantonale e come
la variante in questione rispettasse le condizioni per la concessione del bonus
sull'altezza determinate dal Consiglio di Stato nella sua risoluzione del 5 luglio
2011.
C. Con
giudizio 3 aprile 2012, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
interposto dall'insorgente avverso il suddetto provvedimento che ha confermato
(a) con la precisazione che il PQ presentato vale anche quale licenza
edilizia per la realizzazione integrale del progetto a condizione che venga
realizzato in una sola volta, così come esposto ai considerandi 5.3. e (b)
alla condizione di eliminare 7 posteggi coperti.
Respinte le censure di ordine formale relative alla procedura seguita per il
rilascio del permesso e all'obbligo di motivazione, il Governo ha poi precisato
il quadro delle leggi ritenute applicabili in virtù dell'art. 107 della legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1). Spiegati i
motivi che l'hanno indotto ad imporre la suddetta precisazione (a), ha
poi illustrato il contenuto dell'art. 15 NAPR. Considerato che sono previsti
solo 24 posteggi coperti, il Governo ha in seguito imposto di eliminare 7 dei
31 stalli esterni, in modo che la metà dei parcheggi totali fossero interrati
ai sensi dell'art. 15 cpv. 4 NAPR. Riallacciandosi ai motivi addotti dall'istante
in licenza, il Governo ha poi ritenuto soddisfatte le condizioni per la concessione
del supplemento d'altezza (art. 15 cpv. 3 NAPR) al blocco A. Il piano di
quartiere progettato, ha concluso, non sarebbe deturpante ai sensi del decreto
legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16
gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82).
D. Con ricorso
30 aprile 2012, il soccombente impugna ora il predetto giudicato dinnanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla
licenza per il piano di quartiere.
RI 1 sottolinea in particolare l'impatto del blocco A, alto fino a m 11.00 ed esteso
su un fronte di m 83.00, che pregiudichererebbe la vista e l'insolazione sul
suo fondo, distante soli m 3.00. L'impossibilità di usufruire di un indice di
sfruttamento maggiorato ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 NAPR non sarebbe affatto
dimostrata; altre soluzioni sarebbero ipotizzabili, quale ad esempio l'aggiunta
di un ulteriore stabile al blocco D. Ipotesi, quest'ultima, con la quale l'istante in licenza e l'istanza
inferiore non si sarebbero neppure confrontati, che inciderebbe oltretutto meno
negativamente sul paesaggio. La domanda difetterebbe peraltro di un modello attendibile
per valutarne l'inserimento armonioso.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio, che si riconferma nella
propria decisione, e l'istante in licenza con argomenti che, per quanto
necessario, verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione
attiva del ricorrente, vicino opponente, personalmente e direttamente toccato
dal provvedimento impugnato (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1 e 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, integrati dall'incarto
prodotto dall'autorità dipartimentale relativo al primo progetto di cui alla domanda
28 ottobre 2010. Non occorre assumere particolari prove ai fini del presente
giudizio (art. 18 cpv. 1 LPamm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai
essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, assunte
le informazioni mancanti, si pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 1 LPamm).
2. Di
principio, contro una variante ad un progetto approvato possono essere proposte
solo le opposizioni che concernono le parti d'opera direttamente interessate
dalla modifica. Non ci si può opporre agli aspetti della domanda di costruzione
che vengono lasciati immutati (cfr. Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 16 LE, n. 902).
Nel caso concreto, il progetto qui controverso non è assimilabile ad una variante
del piano di quartiere precedentemente autorizzato, ma ad una nuova domanda
che sovverte sensibilmente quest'ultimo sia dal profilo qualitativo sia dal
profilo quantitativo (cfr. al riguardo: RDAT I-1995 n. 24 consid. 3; Scolari, op. cit., n. 895), e deve
essere valutata in quanto tale. Le modifiche progettate al blocco A e la
completa ridefinizione del blocco C (da tre case unifamiliari ad un complesso d'appartamenti,
cfr. supra consid. Ba) mutano infatti in misura sostanziale gli elementi
che concorrono a definirne l'identità, in particolare le dimensioni e l'aspetto
esterno e, di riflesso, la valutazione sul suo inserimento a livello paesaggistico-architettonico.
3. 3.1. Secondo l'art. 15 cpv. 1 NAPR, il piano di quartiere deve essere un progetto formalmente unitario per l'utilizzazione edilizia di singoli comparti della zona edificabile del comune con lo scopo di promuovere insediamenti architettonicamente armoniosi e funzionalmente ben organizzati. Dal profilo qualitativo il piano di quartiere deve sottostare ai seguenti criteri di valutazione:
- inserimento armonico nel contesto urbano e nel paesaggio;
- disposizione razionale degli accessi veicolari, dei posteggi e alla minimizzazione delle superfici veicolari esterne;
- formazione di posteggi per visitatori, di piazze di carico e scarico per i servizi (traslochi, rifornimenti, ecc), di un posto di raccolta dei rifiuti e ev. altri servizi collettivi;
- minimizzazione delle immissioni foniche;
- ottimizzazione dei costi energetici dei complessi edilizi e dei costi di infrastrutturazione del comparto (raccolta rifiuti, accessi ai trasporti pubblici, ecc.);
- presentazione di un programma d'attuazione del piano laddove è prevista una realizzazione a tappe.
Il cpv. 2 dell'art. 15 NAPR, distingue tra
piano di quartiere (PQ) obbligatorio e facoltativo (cfr. titolo a margine): esso
è obbligatorio per l'edificazione di tutte o di parte delle superfici previste
dal piano delle zone (primo periodo). Per le superfici superiori a mq 8'000
nelle zone artigianali-industriali, rispettivamente a mq 5'000 nelle
altre zone, i rispettivi proprietari possono ottenere l'applicazione delle
prescrizioni valide per il piano di quartiere nel rispetto delle vigenti
normative (secondo periodo). All'interno delle zone residenziali, su
superfici aventi un'estensione superiore a 5'000 mq è dunque possibile (possono)
ottenere una licenza per piano di quartiere facoltativo. Enunciando dei
requisiti minimi di qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica,
questa disposizione rientra nella trentina di normative che, malgrado l'abrogazione
dell'istituto del PQ facoltativo, sono ancora in vigore ma dovranno essere
uniformate al nuovo diritto entro il 31 dicembre 2013 [cfr. art. 118
regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst;
RL 7.1.1.1.1; cfr. messaggio 1. aprile 2009 n. 6192 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica dell'art. 56 e nuovo art. 56bis (piano di quartiere)
della LALPT del 23 maggio 1990, pag. 6 (ripreso dal messaggio 9 dicembre 2009
n. 6309 sul disegno di Legge sullo sviluppo territoriale, pag. 123 seg.)
assieme all'elenco di cui al relativo rapporto 24 settembre 2009 n. 6192R della
commissione speciale per la pianificazione del territorio, pag. 6].
3.2. A livello paesaggistico-architettonico, la norma impone in particolare un inserimento
armonico nel contesto urbano e nel paesaggio. Essa configura una cosiddetta
clausola estetica positiva. Il vincolo non si limita a vietare una deturpazione
del paesaggio o anche solo una menomazione apprezzabile dei valori
paesaggistici (cd. clausola estetica negativa; Verunstaltungsverbot), ma
esige che l'edificazione si inserisca convenientemente nel quadro ambientale, rapportandosi ad esso in modo da non alterarne gli
equilibri in misura inammissibile (cd. clausola estetica positiva; Eingliederungsgebot;
cfr. STA 52.2010.147 del 24
agosto 2010, consid. 2.3 con rinvii, confermata da STF 1C.442/2010 e 1C.448/2010 del 16 settembre 2011 in RtiD I-2012 n. 11; Marco Borghi, Il
diritto per gli architetti, Zurigo-Basilea-Ginevra 2010, n. 274; Christoph Fritsche/Peter Bösch, Zürcher
Planungs- und Baurecht, Zurigo 2006, cap. 10.1.1.1; BJM 2006, 248 seg.).
3.3. La nozione di inserimento armonico nel contesto urbano e nel paesaggio
costituisce una nozione giuridica indeterminata (unbestimmter
Gesetzesbegriff), che come tale conferisce all'autorità decidente una certa
latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo.
Latitudine di giudizio, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare,
intervenendo con riserbo, anche se dispongono di pieno potere di cognizione.
Ove si tratti di nozioni appartenenti al diritto comunale autonomo, le predette
istanze sono inoltre tenute a rispettare la libertà di decisione
costituzionalmente garantita dell'autorità comunale, limitandosi a censurare le
decisioni lesive del diritto in quanto insostenibili (cfr. DTF 96 I 369 consid.
4; STA 52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid. 2.2.; ZBl 107/2006, pag. 437
osservazioni di Arnold Marti in
calce a STF 1P.678/2004 del 21 giugno 2005; René
Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band
I, Berna 2012, n. 1418 segg. e 1439 segg.; Max
Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e
Stoccarda 1976, V. ed., n. 66 B I seg.; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo parte generale, Cadenazzo 2002, n. 396
seg.).
Circoscritto alla violazione del diritto è anche il controllo, da parte delle
autorità di ricorso, dell'apprezzamento esercitato dal muni-cipio in sede di
applicazione di tali nozioni. Censurabili sono dunque soltanto le interpretazioni
sprovviste di ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee o
procedenti da valutazioni lesive del diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso
di pote-re. Ove la valutazione estetica appaia plausibile, l'autorità di
ri-corso non può censurarla sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'istanza
decidente (cfr. STA 52.2010.147 citata, consid.
2.3 con rimandi e RtiD I-2012 n. 11, consid. 2.2.1; STF
1P.678/2004 del 21 giugno 2005 consid. 4, pubbl. in ZBl 107/2006 pag. 430
seg.).
3.4. Nel caso concreto, oggetto di
controversia è innanzi tutto l'inserimento nel paesaggio del piano di quartiere
in discussione. Aspetto, questo, che costituisce anche la premessa per la concessione
del bonus previsto dall'art. 15 cpv. 3 NAPR, di cui si dirà più avanti.
In sede di rilascio del permesso, respingendo le opposizioni, il municipio si è
limitato a rilevare che l'inserimento paesaggistico del progetto è stato
analizzato dall'Ufficio della natura e del paesaggio, il quale ha espresso
avviso favorevole rispettivamente che il progetto rispetta le norme del
PR, l'inserimento armonioso nel paesaggio del complesso residenziale è stato
valutato dall'autorità cantonale e ritenuto conforme alle normative vigenti (cfr.
decisione 7 dicembre 2011, ad punto 3 opposizioni). L'autorità comunale si
è in sostanza adagiata unicamente al preavviso favorevole (cfr. avviso
n. 77159 del 24 novembre 2011, pag. 5) che l'UNP aveva formulato in
applicazione del DLBN, considerando il fondo all'interno di un comparto
dichiarato paesaggio pittoresco e ritenendo il progetto non deturpante (cfr.
risposta 30 gennaio 2012 dell'Ufficio delle domande di costruzione). Così facendo
il municipio non ha dunque applicato la clausola estetica prevista dalle norme
comunali, e meglio dall'art. 15 cpv. 1 NAPR. Norma che oltretutto non si limita
a vietare una deturpazione del paesaggio ma esige che l'edificazione si
inserisca convenientemente nel quadro ambientale. Nella misura in cui non ha
applicato questa disposizione, non ha segnatamente fatto uso della latitudine
di giudizio né dell'apprezzamento da essa conferitogli, la decisione del
municipio viola il diritto, in quanto costitutiva di eccesso negativo di potere.
Già per questo motivo il giudizio impugnato non può pertanto essere confermato.
4. 4.1. In base all'art. 15 cpv. 3 NAPR per i progetti che ossequiano cumulativamente i principi del cpv. 1 e le condizioni del cpv. 2 sono concesse le seguenti facilitazioni edificatorie:
- sullo sfruttamento quale supplemento all'indice di zona, un bonus fino ad un massimo del 15%;
- se i bonus concessi non possono venir convenientemente sfruttati il municipio può derogare sulle altezze di zona, su una superficie che non superi il 50% del piano tipo fino a m 2.00 nelle zone abitative (..);
- le distanze fra edifici all'interno del comparto del piano di quartiere possono essere definite liberamente solo nel caso di una valorizzazione degli aspetti formali del progetto (..).
Questa norma mira a concedere delle
facilitazioni edificatorie per i piani di quartiere (obbligatori o facoltativi
ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 NAPR) che si presentano come progetti unitari su
grandi superfici con lo scopo di promuovere insediamenti architettonicamente
armoniosi e funzionalmente ben organizzati e che soddisfano i requisiti posti
dall'art. 15 cpv. 1 NAPR, tra i quali figura quello dell'inserimento
armonico nel contesto urbano e nel paesaggio. Come si deduce dal chiaro
testo della norma, la deroga sulle altezze di zona è sussidiaria alla
possibilità di convenientemente sfruttare il supplemento dell'indice di
sfruttamento. Concetto, questo, di natura indeterminata che riserva all'autorità
decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo
contenuto normativo. La dimostrazione dell'impossibilità di convenientemente
sfruttare questo bonus costituisce comunque un fatto negativo. Alla prova di
un fatto negativo non possono essere poste esigenze eccessive (cfr. STA
52.2009.489-491 dell'8 luglio 2010, consid. 3.3). L'istante deve in ogni modo almeno
rendere verosimile, mediante adeguata motivazione, che altre soluzioni ipotizzabili
non sono realizzabili.
4.2. Nel caso concreto, secondo il calcolo
allegato alla domanda, il piano di quartiere prevede una superficie utile lorda
(SUL) complessiva per tutti i blocchi (A, B, C e D) di 4'275.63 mq, che, tenuto
conto di una superficie edificabile di 7'893 mq, corrisponde ad un indice di
sfruttamento pari a 0.542. Stando a questi dati, il progetto esaurisce dunque
integralmente l'indice di sfruttamento massimo (0.5) previsto per la zona R2
(cfr. art. 44 cpv. 2 NAPR) e sfrutta per quasi 2/3 l'abbuono complessivo (0.50
x 15% = 0.075, pari a ca. 592 mq) concesso dall'art. 15 cpv. 3 NAPR.
Con la domanda di costruzione, l'istante in licenza ha chiesto al municipio una
deroga sull'altezza (m 11.00) dello stabile A, che supera (+ 2.00 m) quella massima (m 9.00) ammessa (cfr. art. 44 cpv. 3 NAPR). Secondo le motivazioni addotte
dall'istante in licenza, la deroga sarebbe in sostanza opportuna per raggiungere
un inserimento armonico nel contesto urbano e nel paesaggio del progetto,
tenendo conto della particolarità del luogo e della volontà di preservare aree
verdi, con riferimento alla relazione tra spazi vuoti e pieni. Un diniego della
deroga, ha giustificato, comporterebbe l'aggiunta di altri edifici, a scapito
degli spazi verdi e di quelli comuni; il progetto finirebbe per tendere più ad obbiettivi
di tipo quantitativo che qualitativo, indirizzandosi verso la classica
speculazione edilizia.
Rilasciando la licenza edilizia il municipio non si è soffermato su questi
aspetti, ma si è limitato a rilevare che le condizioni per il bonus sull'altezza
erano già state determinate in modo inequivocabile dal Governo nel suo
precedente giudizio e che il progetto in questione le rispettava.
L'Esecutivo cantonale ha dal canto suo avallato questa decisione, riallacciandosi
alle argomentazioni addotte dall'istante in licenza: alla scrivente istanza, ha argomentato,
appare più che plausibile il fatto che risulta impossibile edificare il mappale
in modo più intensivo tale da raggiungere l'indice massimo consentito dalla
facilitazione edificatoria, se si vuole ossequiare, allo stesso tempo, i
requisiti richiesti dal Piano regolatore per la concessione PQ, ovvero l'inserimento
armonioso nel contesto urbano e del paesaggio, tenuto altresì conto della
particolarità del sito qualificato come “paesaggio pittoresco”, preservando la
disposizione razionale degli accessi veicolari, dei posteggi e alla minimizzazione
delle superfici veicolari esterne.
Questa deduzione non può essere condivisa.
Anzitutto perché il municipio, rifacendosi unicamente alle motivazioni addotte
dal Consiglio di Stato con giudizio 5 luglio 2011 (cfr.
supra, consid. Ad), in realtà non si è confrontato affatto con i
requisiti posti dall'art. 15 cpv. 3 NAPR. Non ha stabilito se il progetto
adempie le condizioni esatte dall'art. 15 cpv. 1 NAPR (cfr. sulla clausola estetica
positiva, supra consid. 3). Né ha statuito sulla questione di sapere se
uno sfruttamento pari a quasi 2/3 dell'abbuono sull'indice di sfruttamento
ammesso dall'art. 15 cpv. 3 NAPR non possa essere già essere ritenuto conveniente
ai sensi di questa norma. Tanto meno è dato di comprendere per quale motivo
il bonus sull'i.s. non possa essere ulteriormente sfruttato. Né l'istante in
licenza, né le autorità inferiori si sono confrontate con altre soluzioni, come
ad esempio quella proposta dal ricorrente di integrare nel blocco D un ulteriore
stabile (o ampliando i due volumi laterali più piccoli, affiancati al corpo
centrale) e realizzando un'autorimessa interrata al posto del posteggio esterno.
Considerato che il progetto, stando ai dati forniti dallo stesso istante in
licenza, rispetta abbondantemente (ca. +10%; cfr. relazione annessa alla
domanda di costruzione, quinta pagina in fondo) l'area verde minima (40%)
esatta dalle NAPR (cfr. art. 10 cpv. 1 e art. 15 cpv. 4 NAPR), non si vede come
questa soluzione possa pregiudicare gli spazi verdi. Tanto meno è dato di
comprendere perché questa soluzione non possa essere preferibile a quella di
edificare nella parte più esposta (a monte) del fondo - su un fronte di un
ottantina di metri, interrotto solo dal corpo centrale più basso (largo ca. m
8.00) - due blocchi residenziali alti fino a m 11.00.
Anche da questo profilo, il provvedimento impugnato è pertanto lesivo del
diritto e non può essere confermato.
5. Le violazioni riscontrate ai precedenti considerandi (consid. 3.4 e 4.2) impongono un rinvio degli atti al municipio affinché, raccolte le informazioni mancanti e un nuovo avviso dall'autorità cantonale, si pronunci nuovamente sulla domanda in questione, motivando la sua decisione. In sede di avviso, l'autorità cantonale dovrà dal canto suo esprimersi sul principio dell'inserimento ordinato ed armonioso previsto dalla Lst (cfr. art. 94 cpv. 2 e 99 Lst) e dal regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1; cfr. art. 107 cpv. 2), entrati in vigore il 1° gennaio 2012 (BU 2011, pag. 525 segg. e pag. 621 segg.), che hanno abrogato il DLBN e il relativo regolamento d'applicazione. Norme, queste ultime, già in vigore al momento in cui il Consiglio di Stato ha emanato la decisione impugnata, che per principio avrebbero dovuto essere applicate dall'autorità di ricorso (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 3). La disposizione di cui all'art. 107 Lst concerne in effetti unicamente le procedure in corso, ovvero quelle pianificatore avviate secondo l'or abrogata legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365). Né dal suo testo né dai materiali legislativi (cfr. citato messaggio 9 dicembre 2009 n. 6309) risulta che l'art. 107 Lst concerna anche l'applicazione del DLBN, in sede di rilascio del permesso.
6. 6.1. Sulla
base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto,
con conseguente annullamento delle decisioni del Governo e dell'esecutivo
comunale. Gli atti sono rinviati al municipio affinché, raccolte le informazioni
mancanti e un nuovo avviso dall'autorità cantonale, si pronunci nuovamente
sulla domanda, ai sensi dei precedenti considerandi (3.4, 4.2 e 5).
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico di CO
1.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 3 aprile 2012 del Consiglio di Stato (n. 1913);
1.2. la risoluzione 7 dicembre 2011 con cui il municipio di Tenero-Contra ha rilasciato a CO 1 il permesso per piano di quartiere;
§§. Gli atti sono rinviati al municipio di Tenero-Contra affinché, raccolte le informazioni mancanti e un nuovo avviso dall'autorità cantonale, si pronunci nuovamente sulla domanda presentata da CO 1, ai sensi dei precedenti considerandi (3.4, 4.2 e 5).
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria