statuendo sul ricorso 7 maggio 2012 del
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RI 1
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contro |
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la decisione 17 aprile 2012 (n. 2134) del Consiglio di Stato che ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso della Comunione CO 1, limitatamente al punto 2 del dispositivo relativo al riconoscimento delle ripetibili; |
viste le risposte:
- 11 maggio 2012 della Comunione CO 1;
- 11 maggio 2012 della Divisione delle costruzioni;
- 23 maggio 2012 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, con decisione del 13 ottobre 2011, il
municipio di Monte Carasso ha approvato il progetto
stradale per la sistemazione della strada Nòvo/strada RT1, IIa
fase, per la tratta dall'incrocio con la carà di Sai (superficie della carà
di Sai non compresa) fino al mapp. 242 di Monte Carasso;
che, il 7 dicembre 2011, la Comunione CO 1 ha impugnato la predetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato, domandandogli
di annullarla;
che all'accoglimento del ricorso si è opposto il RI 1, facendosi assistere da
una patrocinatrice;
che, con risoluzione 17 aprile 2012, il Consiglio di Stato ha respinto,
nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa della Comunione citata;
conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento di fr. 500.- di
tassa di giustizia; per contro, il Governo non ha assegnato ripetibili;
che, con gravame 7 maggio 2012, il RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo contro il menzionato giudicato governativo, chiedendo che gli
vengano assegnate le ripetibili nel procedimento di ricorso dinanzi al
Consiglio di Stato, in quanto assistito da un legale;
che la Comunione CO 1 postula la reiezione del gravame, con argomentazioni che,
se necessario, saranno discusse in seguito;
che il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la Divisione delle costruzioni non ha preso posizione;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività
del ricorso sono date dall'art. 35 cpv. 2 della legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12
aprile 2006 (Lstr; RL 7.2.1.2), nella sua formulazione in vigore dal 27 gennaio
2009 (cfr. BU 2009 34);
che la legittimazione attiva del comune è
certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966; LPamm; RL 3.3.1.1; applicabile grazie al combinato dei disposti 31 cpv. 1
e 25 Lstr);
che l'impugnativa è dunque ricevibile in
ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 LPamm);
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del
10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può
decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono
questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si
realizza in concreto;
che oggetto della presente vertenza è unicamente la questione relativa
all'assegnazione di ripetibili in favore del comune qui ricorrente;
che, a tenore dell'art. 31 LPamm, il Consiglio di Stato e il Tribunale
cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte
soccombente al pagamento di una indennità (ripetibili) alla controparte;
che le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario del
patrocinatore e alle spese sopportate da questi nell'interesse del cliente
(art. 10 regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007; RtarRip; RL 3.1.1.7.1);
che soccombente è la parte che ha proposto un ricorso infondato o ha resistito
a torto a un ricorso fondato (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 31);
che in concreto, dunque, soccombente davanti al Consiglio di Stato era la Comunione CO 1, il cui ricorso è stato disatteso; trattasi pertanto di stabilire se la citata
Comunione sia tenuta a versare delle ripetibili alla controparte, ossia al
comune, che si è fatto assistere da un legale nella procedura di ricorso di
prima istanza;
che, contrariamente a quanto asserito dalla
predetta, il RI 1 aveva la qualità di parte nella menzionata procedura (cfr.,
sul concetto, RDAT II-1997 n. 12 consid. 2.3; Borghi/ Corti, op.
cit., n. 1 ad art. 15), non tanto perché la
decisione impugnata era stata emessa da un suo organo, quanto piuttosto perché il
comune era l'ente proponente del controverso progetto stradale;
che, tuttavia, il Governo non spiega - né nella risoluzione impugnata ma
nemmeno nella risposta di causa - perché non ha assegnato le ripetibili alla
parte vincente, patrocinata, che ne ha fatto richiesta: non è quindi dato di
capire se questa soluzione sia il frutto di una scelta precisa o, per finire, di
una semplice dimenticanza;
che il giudicato contestato è lesivo dell'obbligo di motivazione delle
decisioni, sancito all'art. 26 cpv. LPamm, e, più in generale, del diritto di
essere sentito della parte, garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101);
che il ricorso dev'essere, di conseguenza, accolto, quantomeno parzialmente,
già per questo fatto e gli atti devono essere retrocessi al Consiglio di Stato affinché
emetta una nuova decisione motivata sul riconoscimento (o meno) delle
ripetibili a favore del comune e, se del caso, sul loro ammontare (art. 65 cpv.
2 LPamm);
che la Comunione CO 1, che ha resistito al ricorso in questa sede, soccombendo, è tenuta a pagare la
tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e a rifondere al comune, assistito da un
legale, le ripetibili (art. 31 LPamm);
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato nella
misura in cui concerne le ripetibili;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato, affinché ren- da
una nuova decisione motivata sulle ripetibili.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della Comunione CO 1, la quale rifonderà inoltre pari importo al comune per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
Il segretario |
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