statuendo sul ricorso 4 giugno 2012 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 23 maggio 2012 (n. 2790) del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione 19 aprile 2012 del municipio di __________ con la quale le è stata inflitta una multa di fr. 100.- per violazione del regolamento per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; |
ritenuto, in fatto
che il 14 marzo 2012 il municipio di __________ ha
intimato a RI 1 un rapporto di contravvenzione nel quale le veniva rimproverato
di avere depositato l'8 marzo 2012, vale a dire il giorno successivo a quello
mensilmente prestabilito, della carta presso il centro di raccolta rifiuti
della frazione di __________;
che, dopo avere dato modo all'interessata di
esprimersi in proposito, con decisione del 19 aprile 2012 l'esecutivo comunale le ha
inflitto una multa di fr. 100.- per violazione del regolamento comunale per il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (RSRSR);
che RI 1 è quindi insorta davanti al Consiglio di Stato contro questa risoluzione, chiedendone l'annullamento; riprendendo quanto
già sostenuto dinnanzi al municipio, essa ha in sostanza ribadito che la
multa inflittale sarebbe del tutto ingiustificata; da parecchi anni infatti il
cartello indicante il giorno di deposito carta presso il centro di raccolta è
stato rimosso e quasi tutti gli abitanti di __________ depositano senza alcun
rispetto per il giorno prestabilito la carta che, all'occorrenza, viene pure
ritirata dagli operai comunali;
che, con giudizio 23 maggio 2012, il Governo
cantonale ha respinto il gravame; dopo aver definito il quadro giuridico di riferimento
e ritenuta pacifica la violazione del regolamento e della relativa
ordinanza municipale d'applicazione, esso ha confermato la multa, negando la
buona fede e la disparità di trattamento fatte
valere dalla ricorrente e ritenendo la sanzione conforme alla legislazione in
vigore in materia e l'importo rispettoso del principio di proporzionalità;
che, avverso questa pronuncia governativa, RI 1 insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulando il suo annullamento e che venga chiesto all'esecutivo comunale di esporre
nel centro di raccolta il cartello indicante il corretto smaltimento della carta; in sostanza essa
ripropone le medesime censure sollevate senza successo davanti al Governo;
che, chiamati ad esprimersi, il Consiglio di
Stato e il municipio hanno sollecitato il rigetto dell'impugnativa,
senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art.
148 cpv. 3 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2) e la legittimazione dell'insorgente è certa (art.
43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
che, nella misura in cui postula che venga chiesto all'esecutivo comunale di
esporre nel centro di raccolta il cartello indicante il corretto smaltimento della carta, la ricorrente formula una domanda
irricevibile poiché nuova (art. 63 cpv. 2 LPamm) e che esula pure dall'oggetto
della presente vertenza;
che, con questa riserva, il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm) - è pertanto ricevibile in ordine;
che, non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il ricorso può essere evaso da un giudice unico sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che, giusta l'art. 145 LOC, primo capoverso, il municipio punisce con la multa
le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali, o alle
leggi la cui applicazione gli è affidata; il massimo della multa, soggiunge il
capoverso 2 della norma, è di fr. 10'000.-, riservate le leggi speciali;
che, la multa amministrativa è una sanzione penale che viene inflitta dall'autorità
amministrativa, di regola per le violazioni minori di diritto pubblico; essa rappresenta uno strumento coercitivo
conferito all'autorità per ottenere il rispetto della legge;
che conformemente al principio della legalità, la sanzione amministrativa esige
l'esistenza di una base legale; benché di principio sia richiesta una base
legale stabilita in una legge in senso formale, specialmente quando la sanzione
comporta una grave limitazione della libertà personale, la multa può essere stabilita anche in un'ordinanza o
regolamento, in ogni caso quando l'ammontare non sia particolarmente elevato;
che le sanzioni amministrative presuppongono
sempre la colpa; se ciò valga anche per le multe è tuttavia controverso;
che nella fissazione dell'importo dell'ammenda l'autorità municipale
gode di un'ampia latitudine di giudizio,
essa deve comunque rispettare il
principio di proporzionalità ed essere confacentemente commisurata alla gravità
dell'infrazione, rispettivamente
della colpa (STA 52.2013.269
del 3 luglio 2013, consid. 2.1 e rinvii dottrinali ivi citati);
che, come esposto dal Consiglio di Stato, il RSRSR
disciplina il deposito, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del comune,
che organizza sul proprio territorio giurisdizionale
la gestione di diversi servizi per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (art. 1 cpv. 1 e 3); l'attuazione del RSRSR
compete al municipio che emana un'ordinanza d'applicazione (art. 1 cpv.
4); presso gli Eco-punti situati nelle frazioni e sottofrazioni sono presenti
alcuni contenitori per la raccolta differenziata, tra cui quella della carta
(art. 13 cpv. 1); l'art. 5 dell'ordinanza municipale concernente la gestione di
rifiuti del 20 giugno 2011 stabilisce, per quanto concerne i rifiuti raccolti
separatamente (quali la carta) che "i giorni, gli orari ed i sistemi delle
diverse raccolte dei rifiuti, come pure le modalità di consegna e l'ubicazione
dei contenitori sono indicati nel calendario
ecologico distribuito annualmente a tutti i fuochi e/o in altre
comunicazioni del municipio nel corso dell'anno (…)"; da ultimo, le
contravvenzioni al RSRSR sono passibili giusta l'art. 36 RSRS di una multa a
norma dell'art. 145 LOC da fr. 100.- a fr. 10'000.-;
che la multa emessa dall'esecutivo comunale poggia dunque
su una chiara e valida base legale;
che la violazione oggetto della multa non è in alcun
modo contestata ed il suo importo appare rispettoso del principio di proporzionalità;
infatti, esso tiene rettamente conto dell'agire
dell'insorgente e si situa al minimo di quanto concesso dalla norma;
tale somma è pure in linea con il carattere repressivo dell'ammenda, volto ad
evitare il ripetersi, in futuro, di analoghe violazioni (cfr. giurisprudenza
precitata);
che le censure sollevate nel gravame dalla ricorrente devono in ogni caso
essere respinte per i motivi qui di seguito esposti;
che, innanzitutto, per costante
giurisprudenza nessuno (e, quindi, nemmeno l'insorgente) può prevalersi dell'ignoranza
della legge (in particolare, nel caso concreto, del RSRSR e della relativa ordinanza di applicazione; DTF 113 V 81, consid. 4 lett. c e rinvii giurisprudenziali ivi citati);
che, il calendario ecologico 2012 del comune di __________, a cui fa
riferimento l'art. 5 della precitata ordinanza, è stato distribuito a tutti i
fuochi del comune; esso indicava chiaramente le varie date di raccolta dei
rifiuti cartacei, tra cui anche quella di mercoledì 7 marzo 2012, e il divieto
assoluto di deposito degli stessi presso gli Eco-punti al di fuori del giorno
di raccolta;
che, per quest'aspetto, l'avvenuta rimozione
da parte dell'esecutivo comunale del cartello indicante il corretto
smaltimento della carta presso
il punto di raccolta di __________ non dispensava in alcun modo l'insorgente dal rispettare le disposizioni legali vigenti
in materia;
che, a giusto titolo, il Governo ha quindi ritenuto che
la ricorrente non potesse invocare tale
circostanza per appellarsi alla tutela della propria buona fede;
che, in secondo luogo, occorre ricordare che
il principio della
parità di trattamento non
prevale di regola su quello di legalità; nessuno può
prevalersi di una violazione della legge per esigere che sia disattesa anche a suo vantaggio; fanno eccezione i casi in cui l'autorità
si rifiuti di scostarsi da una prassi illegittima e non vengano pregiudicati
interessi pubblici o privati prevalenti (STA 52.2010.24 del 28 luglio 2010
consid. 5.1 e rinvii ivi citati);
che, nel caso concreto, dalla documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente emerge effettivamente un
certo disordine per quanto attiene al deposito di rifiuti cartacei presso il
suddetto punto di raccolta, ciò che induce a credere che da parte delle
autorità comunali il problema non sia stato gestito con il dovuto rigore;
che ciò malgrado, appurata la materialità
dell'infrazione che è stata rimproverata a RI 1, quest'ultima non può
pretendere ora di essere prosciolta da qualsiasi responsabilità per semplici ragioni
di parità di trattamento nell'illegalità, posto come nella presente fattispecie
l'interesse pubblico all'attuazione del diritto oggettivo in un settore piuttosto
delicato per l'equilibrio ecologico quale è quello della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani appare senz'altro prevalente;
che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto
respinto con conseguente conferma della decisione governativa qui impugnata;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
La segretaria |