|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
|
segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 4 giugno 2012 di
|
|
RI 1 RI 2
|
|
|
contro |
|
|
la decisione 15 maggio 2012 (n. 2673) del Consiglio di Stato che stralcia dai ruoli, siccome priva d'oggetto, l'impugnativa delle insorgenti avverso la decisione 20 marzo 2012 con cui il municipio di CO 1 ha dichiarato inabitabile l'appartamento di loro proprietà al primo piano dello stabile sul mapp. 1239 di quel comune; |
viste le risposte:
- 11 giugno 2012 dell'Ufficio di sanità;
- 12 giugno 2012 del municipio di CO 1;
- 20 giugno 2012 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, sono proprietarie di un appartamento, dato
in locazione, al primo piano dello stabile sul mapp. 1239 di CO 1;
che il 20 marzo 2012 il municipio ha dichiarato il bene locato inabitabile a
tempo indeterminato sulla scorta del sopralluogo esperito il 9 marzo 2012 dal
tecnico comunale su richiesta dell'inquilino e all'insaputa delle proprietarie;
che, a seguito di un ulteriore rapporto del tecnico comunale, il 10 aprile 2012
il municipio ha emesso un certificato di abitabilità per l'appartamento;
che il 25 aprile le ricorrenti sono insorte davanti al Consiglio di Stato, chiedendo
l'annullamento della decisione d'inabitabilità del 20 marzo 2012, sostenendo
che non fossero date le condizioni per la sua pronuncia e contestando le
modalità con cui era avvenuto il sopralluogo;
che il Governo, dopo aver considerato che il municipio aveva di fatto revocato la
decisione 20 marzo 2012 attraverso l'emanazione di quella del 10 aprile
successivo, ha stralciato dai ruoli il ricorso, siccome privo d'oggetto;
che le ricorrenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo in via principale che la decisione 20 marzo 2012 sia annullata, in
via subordinata che essa sia revocata da quella successiva del 10 aprile 2012 a partire dal giorno stesso della sua emissione;
che secondo le ricorrenti la decisione impugnata non sarebbe divenuta priva
d'interesse, poiché quella successiva non l'ha affatto revocata; l'appartamento
risulterebbe così essere stato inabitabile dal 20 marzo al 10 aprile 2012, ciò
che avrebbe delle ripercussioni sul contenzioso che le oppone all'ex inquilino,
il quale fonda le sue pretese proprio su quest'aspetto;
che le insorgenti ripropongono inoltre al Tribunale le censure di merito, volte
a contestare che fossero date le condizioni per dichiarare l'inabitabilità,
nonché quella formale relativa all'assunzione delle prove;
che il municipio e il Consiglio di Stato si oppongono all'accoglimento del
ricorso;
considerato, in diritto
che la materia del contendere è retta dall'art. 15 del regolamento
sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 (RISA; RL 6.2.2.1),
per cui la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art.
60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
che il ricorso è tempestivo (art. 10 cpv. 1,
13 e 46 cpv. 1 LPamm);
che le ricorrenti, proprietarie dell'immobile dichiarato inabitabile, sono
inoltre legittimate a impugnare la decisione con cui il Governo ha stralciato la
loro impugnativa contro l'accertamento
operato dal municipio (43 LPamm);
che il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo
d'oggetto, poiché la decisione 20 marzo 2012 era stata revocata di fatto da
quella del successivo 10 aprile, cresciuta in giudicato;
che tale tesi è insostenibile: con la nuova decisione il municipio non ha
affatto revocato quella precedente, limitandosi a costatare successivamente
l'abitabilità dell'appartamento;
che questa deduzione è avvalorata dal municipio stesso, che nella risposta
davanti a questo Tribunale ha spiegato di aver reso una nuova decisione sulla
base delle nuove costatazioni effettuate con il secondo sopralluogo senza
revocare la decisione di inabitabilità del 20 marzo 2012 che le ricorrenti contestano;
che le insorgenti proprietarie dell'appartamento avevano inoltre dimostrato l'attualità
del loro interesse, producendo la copia del precetto esecutivo fatto spiccare
nei loro confronti dall'inquilino in relazione a danni derivanti
dall'inabitabilità dell'appartamento; esse erano dunque legittimate a ricorrere
e la procedura davanti al Governo non era affatto divenuta priva d'interesse;
che, in parziale accoglimento dell'impugnativa, gli atti sono retrocessi al
Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito del ricorso (art. 65 cpv. 2
LPamm);
che il comune resistente può essere esentato, secondo prassi, dal pagamento
della tassa di giustizia (art. 28 LPamm), ma non dalla rifusione delle
ripetibili alle ricorrenti, patrocinate (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 15 maggio 2012 (n. 2673) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Governo perché statuisca nel merito del ricorso 25 aprile 2012 di RI 1 e RI 2.
2. Non si prelevano la tassa di giustizia e le spese. Il comune rifonderà fr. 500.- alle ricorrenti per ripetibili di questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
;
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario