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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Giovan Maria Tattarletti |
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segretaria: |
Paola Passucci, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 22 giugno 2012 di
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RI 1 , RI 2, ,
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contro |
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il bando e la documentazione del concorso indetto dal municipio di CO 1 per aggiudicare le opere da impresario - forestale inerenti la costruzione dei canali di deviazione dello sfogo dei riali in zona __________ sul territorio dei comuni di __________ e __________; |
viste le risposte:
- 27 giugno 2012 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 5 luglio 2012 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 maggio 2012 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario - forestale inerenti la costruzione dei canali di deviazione dello sfogo dei riali in zona __________ sul territorio dei comuni di __________ e __________ (FU n. __________ pag. __________).
B. a. La cifra 2 del bando indica che il concorso ha per oggetto la costruzione dei canali di deviazione dello sfogo dei riali in zona __________, parte superiore del bacino imbrifero e che le opere saranno eseguite in territorio del comune di __________, frazione __________, e di __________, in prossimità del serbatoio AAP. Stabilisce inoltre i seguenti dati tecnici e quantitativi principali:
Scavi in sezione ca. mc 1030
Formazione
rilevanti ca. mc 300
Cunetta in legname vegetata ca. m 370
Briglie trasversali in legno ca. m 100
Sponde con cassoni in legno ca. mq 150
b. Il capitolato di appalto riprende sostanzialmente le stesse indicazioni e specifica ulteriormente alcuni aspetti attinenti al concorso.
Indica che la gara ha per oggetto lavori di
disboscamento, costruzione canali aperti con elementi di protezione delle
sponde in legno. Consolidamenti con tecniche vegetali (pos. 131.100 disposizioni
particolari CPN 102). Il modulo d'offerta descrive partitamente le
prestazioni richieste.
La cifra 6 del bando e la pos. 223.100 CPN 102 annunciano che sono abilitate a
concorrere le ditte operanti nel ramo imprese forestali o giardinieri con
provata esperienza nell'esecuzione di opere di consolidamento con tecniche vegetali,
cioè di aver realizzato a regola d'arte almeno tre opere di consolidamento con
il metodo di ingegneria naturalistica di cui almeno una su un corso d'acqua,
arginatura con elementi naturali, cunette con tondi di legname e/o cassoni in
legno vegetati. Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti
dall'art. 34 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre
2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), precisa la pos. 223.200 CPN 102, con
l'offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del
contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL)
validi al momento dell'inoltro dell'offerta.
Alla posizione 252.120 il capitolato chiede ai concorrenti di allegare l'usuale
serie di dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali,
assicurativi e fiscali elencati all'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, oltre ad un
documento attestante il rispetto del CCL di categoria (cfr. pos. 252.120 CPN
102 con rinvio alla pos. 223.100).
C. Contro il predetto bando e la relativa documentazione di gara
le ditte RI 1 di __________ e RI 2 di __________ insorgono ora dinnanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo preliminarmente che al loro gravame
venga concesso l'effetto sospensivo.
Le ricorrenti rimproverano al committente di non aver inserito nel capitolato anche
l'obbligo di dimostrare l'avvenuto pagamento dei contributi previsti dal
contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore
dell'edilizia principale (CCL PEAN). A loro giudizio, le imprese che
partecipano al concorso sono obbligatoriamente tenute a rispettare il CCL PEAN
e a versare i relativi contributi, atteso che gli interventi richiesti nel bando
e nel capitolato di appalto (lavori forestali con una preponderante
connotazione edile e di genio civile) rientrano nel campo di applicazione dello
stesso. Chiedono dunque, in via principale, che gli atti siano rinviati al
committente affinché elabori un nuovo bando di concorso in cui figuri l'obbligo
per i concorrenti di versare i contributi PEAN. In via subordinata, postulano invece
che la pos. 252.120 sia completata nel senso che ai concorrenti sia fatto
obbligo di dimostrare anche l'avvenuto pagamento dei contributi previsti dal
CCL PEAN.
D. In sede di risposta il municipio di CO 1 si oppone all'accoglimento
dell'impugnativa, annotando che l'appalto in oggetto è rivolto alle imprese
forestali, ditte che non sono assoggettate al CCL PEAN. Donde il mancato
inserimento nel bando e nella documentazione di gara dell'obbligo di produrre
la dichiarazione attestante il pagamento dei relativi contributi.
Dal canto suo, l'ULSA si rimette alle allegazioni di fatto e di diritto del
municipio, evidenziando di essere estraneo alla procedura.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb.
Le ricorrenti, operanti nel campo dei lavori oggetto del concorso, sono
senz'altro legittimate a contestare gli elementi del bando - e i relativi atti -
pubblicati dalla stazione appaltante (art. 37 lett. a LCPubb e 43 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. A
mente delle ricorrenti, le imprese che intendono realizzare le opere poste a
concorso soggiacciono obbligatoriamente al CCL PEAN e sono di conseguenza tenute
a versare i relativi contributi. L'ente banditore avrebbe dovuto quindi inserire
nel capitolato una prescrizione che obblighi i concorrenti a produrre una dichiarazione
attestante il pagamento degli oneri da esso contemplati.
2.2. Il CCL PEAN, al quale è stata conferita obbligatorietà generale dal
Consiglio federale (cfr. decreto di proroga 1° novembre 2007 in FF 47/2007 pag. 7107 segg.), prevede chiaramente che le proprie norme si applicano, fra
l'altro, a tutte le imprese che impiegano lavoratori nel settore dell'edilizia,
genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (cfr. art. 2 cpv. 1
lett. a). Non vi soggiacciono per contro le imprese che svolgono meri lavori forestali.
Nel caso di specie è pacifico che la commessa in discussione non concerne mere
attività forestali, intese come la semplice cura del bosco o del suo margine,
oppure il solo taglio di alberi e la rimozione delle ceppaie. Le opere di cui è
chiesta l'esecuzione hanno una preponderante connotazione edile e di genio
civile. È infatti prevista, oltre ai lavori di disboscamento, anche la costruzione
di canali aperti, la protezione delle sponde ed il consolidamento dei pendii (cfr.
pos. 131.100 CPN 102). Tali interventi comportano inequivocabilmente
un'attività assoggettata al CCL PEAN. Lo prova il tenore della decisione 9
giugno 2010 (che ribadisce quella del 6 agosto 2008) della Commissione Ricorsi
del Consiglio di fondazione resa a seguito del contenzioso sorto tra una delle
ricorrenti (la RI 1) e la Fondazione per il pensionamento anticipato in punto
al suo assoggettamento al CCL PEAN. La Commissione ha infatti formalmente
confermato che la ditta è sottoposta al CCL PEAN e agli oneri da esso
contemplati nella misura in cui sono in gioco lavori misti (genio forestale/edili/genio
civile). Nella decisione, allegata al ricorso sub doc. 5, si legge infatti che "i
lavori forestali che comportano lavori edili e di genio civile, come le arginature
di ruscelli o torrenti, la stabilizzazione di pendii, il consolidamento di
versanti franosi, il risanamento di pendii, la costruzione di sentieri e strade
(sentieri naturali), i lavori di scavo ecc. rientrano nel campo di applicazione
aziendale del DCF DOG CCL PEAN". Le attività forestali che consistono
nella cura del bosco/dell'orlo del bosco e nel taglio di alberi (esclusi i
lavori edili), specifica ancora il doc. 5, non rientrano invece nel campo di
applicazione del CCL PEAN (cfr. pag. 2). La natura mista dei lavori
richiesti nell'ambito del concorso oggetto dell'odierno contendere fa sì che le
ditte che vi prendono parte siano tenute a dimostrare l'avvenuto pagamento dei
contributi per i dipendenti che ricadono nel campo di applicazione personale
del CCL PEAN.
3. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, completando la pos. 252.120 del capitolato di appalto nel senso che ai concorrenti è fatto obbligo di produrre anche una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi PEAN. Quest'ultima rientra nel novero delle usuali attestazioni enunciate all'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. Essa potrà pertanto essere esibita nel termine perentorio di 5 giorni che posteriormente all’apertura delle offerte la committenza dovrà impartire ai concorrenti al fine di sanare eventuali carenze documentali (cfr. pos. 252.220 CPN 102, ripresa dall’art. 39 cpv. 3 RLCPubb/ CIAP).
4. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico del committente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la pos. 252.120 CPN 102 del capitolato per l’appalto delle opere da impresario - forestale inerenti la costruzione dei canali di deviazione dello sfogo dei riali in zona __________ sul territorio dei comuni di __________ e __________ è completata nel senso che ai concorrenti è fatto obbligo di produrre una dichiarazione attestante il pagamento dei contributi PEAN.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di CO 1, il quale rifonderà alle ricorrenti identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria