Incarto n.
52.2012.284

 

Lugano

18 luglio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi

 

assistito

dal segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 9 luglio 2012 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 26 giugno 2012 (n. 3522) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa 23 settembre 2011 dell'insorgente avverso la decisione 12 settembre 2011 con la quale la Divisione della scuola del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) gli ha ordinato di rifondere alla Scuola media di __________ l'importo di fr. 10'000.-, ricevuto quale riconoscimento nell'ambito del Gran premio __________;

 

 

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

che RI 1 è docente di presso la Scuola media di __________;

che, con decisione 12 settembre 2011, la Divisione della scuola del DECS gli ha ordinato di rifondere alla scuola media di __________ l'importo di fr. 10'000.- ricevuto quale riconoscimento nell'ambito del Gran premio __________;

che avverso questa decisione, con ricorso 23 settembre 2011, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che con giudizio 26 giugno 2012, qui impugnato, il Governo ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente;

che il 9 luglio 2012 RI 1 ha indirizzato al Tribunale il seguente scritto:

Egregi Signori,

ricorro contro la decisione del Consiglio di Stato numero 3522 del 26 giugno 2012.

Distinti saluti.

                                                      (firma)

                                                     RI 1

 

che il ricorso non è stato intimato alle parti per le risposte;

 

 

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art. 67 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1.);

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che RI 1 è senz'altro legittimato a impugnare il controverso provvedimento, del quale è destinatario (art. 43 LPamm) e il ricorso è tempestivo (art. 46 LPamm);

che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso, se esso si rivela inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 LPamm);

che, giusta l'art. 46 cpv. 2 LPamm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente;

che, giusta l'art. 9 LPamm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato, con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;

che, in concreto, il ricorso difetta - in buona sostanza - di (quasi) tutti i contenuti prescritti dall'art. 46 cpv. 2 LPamm;

che, innanzitutto, il ricorrente non pone alcuna domanda o conclusione al Tribunale, limitandosi genericamente a comunicare la sua intenzione di contestare la decisione del Governo;

che, inoltre, l'impugnativa difetta totalmente della motivazione; ora, siccome la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione, all'insorgente, di un termine perentorio per presentarla in un secondo tempo, nelle dovute forme, in applicazione dell'art. 9 LPamm (STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 12 ad art. 33; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 1238);

che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile (art. 48 LPamm); la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.-, sono poste a carico di RI 1.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario