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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Paola Carcano Borga, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 12 luglio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 11 giugno 2012 del Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria avviata dal comune di __________ per le opere di premunizione contro la caduta di massi in via __________ e via __________ relativamente al mappale n. 8040 sito nella frazione di __________ in località __________; |
viste le risposte:
- 17 luglio 2012 del Tribunale di espropriazione;
- 14 settembre 2012 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Con risoluzione n. 531 del 30 gennaio 2001 il Consiglio di Stato
ha adottato il piano delle zone soggette a pericoli naturali e a crolli di
roccia (PZPN 2001) del comune di Bellinzona, nel quale è stata pure inclusa l'area
pedemontana in parte edificata situata a sud della frazione di __________ in
località __________, nei pressi del bosco tra via __________ e via __________.
Essa è stata individuata come zona esposta a un pericolo di grado medio ed alto
e include, per quanto qui interessa, anche il mappale n. 8040.
b. Il primo piano regolatore di __________ approvato dal Consiglio di Stato con
risoluzione n. 4982 del 18 maggio 1977 aveva attributo questo comprensorio alla
zona residenziale semi intensiva (RSI) con un indice di sfruttamento pari a
0.4. Per quanto concerne il mappale n. 8040, esso era stato inserito in parte
in zona RSI e in parte in zona forestale (FO). Tale azzonamento è stato
riproposto in fase di revisione del piano regolatore, ma la sua approvazione è
stata sospesa dal Governo con risoluzione n. 4836 del 16 ottobre 2001 in attesa che fossero stabilite ed eseguite le dovute misure di premunizione. Su invito del Consiglio
di Stato, il 21 novembre 2005 il municipio di __________ ha adottato una zona
di pianificazione che è stata pubblicata dal 12 dicembre 2005 al 10 gennaio
2006.
c. Tra il 2003 e il 2005 il Cantone e la Confederazione hanno approvato i progetti generali concernenti gli interventi da eseguire nelle zone di pericoli
naturali di __________ ("sponda sinistra") e di __________ ("sponda
destra"). Visto però che la località Selvette era esposta ad un pericolo
concreto e attuale di crolli di roccia, il municipio ne ha deciso lo scorporo
dai progetti generali e il risanamento immediato mediante la posa di reti
paramassi. Il credito di costruzione complessivo di fr. 760'000.- per l'intervento
è stato stanziato dal consiglio comunale con risoluzione 21 febbraio 2006,
cresciuta in giudicato incontestata. In quell'occasione il legislativo comunale
ha pure autorizzato il prelievo di contributi di miglioria fissandone l'aliquota
al 100% della spesa determinante (da calcolare sul consuntivo finale di spesa)
al netto dei sussidi federali e cantonali.
La consegna dell'opera è avvenuta il 19 dicembre 2006.
d. A seguito dell'avvenuta realizzazione di tali ripari, il Governo ha adottato
con risoluzione n. 6024 del 25 novembre 2009 il piano dei territori soggetti a
pericolo sassi a sud di __________ (PTPS 2009) e ha approvato con risoluzione
n. 5761 del 16 novembre 2010 la zona edificabile corrispondente, attribuendo questo
comparto alla zona residenziale estensiva E (RSE E) che fruisce di un indice di
sfruttamento pari a 0.4 (cfr. art. 47 Norme di attuazione del piano regolatore
in vigore). Per quanto qui interessa, il mappale n. 8040 è stato attribuito
alla zona RSE E laddove presenta, in base al PTPS 2009, un pericolo di grado
residuo, rispettivamente alla zona FO laddove, sempre secondo il medesimo
piano, risulta ancora esposto ad un pericolo di grado alto.
B. Dando seguito a quanto deciso dal consiglio comunale con la
precitata risoluzione 21 febbraio 2006, il municipio di __________ nel
frattempo aveva dato avvio alla procedura di prelievo dei contributi di
miglioria, pubblicando il relativo prospetto dal 25 aprile al 24 maggio 2006 ed
inviando un avviso personale ai proprietari interessati.
__________ e RI 1, comproprietari del mappale n. 8040 in ragione di ½ ciascuno, sono stati assoggettati al pagamento di un contributo complessivo,
calcolato sul preventivo, di fr. 167'268.-. Tale importo è poi stato ridotto in
sede di consuntivo d'opera a fr. 127'530.-.
Mediante decisione 18 luglio 2008, il municipio ha respinto il reclamo
interposto da quest'ultimi avverso tale imposizione.
C. Con sentenza 11 giugno 2012 il Tribunale di espropriazione ha
respinto il gravame inoltrato da __________ e RI 1, nel
frattempo divenuta proprietaria unica della particella
in questione, avverso quest'ultima determinazione municipale.
L'autorità di prima istanza ha ricordato innanzitutto che i comuni sono
tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi
particolari (art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria
del 24 aprile 1990; LCM; RL 7.3.3.1), tra cui si
annoverano anche le opere di premunizione e di bonifica (art. 3 cpv. 1 lett. b
LCM). Essa ha poi rilevato che il vantaggio particolare di un'opera di
premunizione è da ritenersi presunto, in quanto detta opera è finalizzata a
riparare i fondi dal pericolo di caduta di materiale franoso, di valanghe, di
allagamenti e di alluvioni, migliorandone lo stato di sicurezza ed eliminando
inconvenienti ed oneri (art. 4 cpv. 1 lett. b e c LCM). Ha poi osservato che
nel caso specifico il vantaggio particolare per il mappale n. 8040 era evidente
visto che, grazie ai ripari che erano stati realizzati, aveva potuto mantenere
lo statuto di terreno edificabile con indici edificatori invariati rispetto al
passato. Per quanto attiene poi al calcolo dei contributi, esso ha ritenuto
che, complessivamente, tanto i criteri applicati quanto il risultato raggiunto
non apparivano né insostenibili né contrari ai principi della proporzionalità e
della parità di trattamento. Ha poi aggiunto che il fatto di prevedere un
contributo forfettario di fr. 10'000.- per 72 mq di via __________ (mappale n.
3083) interessati dall'intervento di premunizione non era di per sé censurabile
nella misura in cui tale soluzione conduceva ad un risultato volto a favorire
gli altri contribuenti. Ha quindi concluso confermando il contributo di fr. 127'530.- richiesto per il mappale n. 8040.
D. Avverso
quest'ultimo giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
In via principale, chiede l'esclusione dal perimetro dei beni imponibili del
mappale di sua proprietà e l'annullamento delle fatture emesse a carico suo e
del precedente comproprietario __________.
In via subordinata, postula una drastica riduzione del contributo dovuto e chiede
che gli interessi a suo carico vengano calcolati solo a decorrere dal 3 gennaio
2011.
Ripropone in questa sede le medesime critiche sollevate senza successo davanti
al Tribunale di espropriazione. In particolare, ribadisce che l'opera in
questione non arreca alcun vantaggio particolare alla sua proprietà poiché al
momento della pubblicazione del prospetto non era dato di sapere se il
previgente indice di sfruttamento dello 0.4 sarebbe stato confermato in sede di
revisione del piano regolatore. Ritiene quindi che il comune avrebbe dovuto
semmai richiederle soltanto successivamente all'approvazione del nuovo PR un
contributo posteriore.
Inoltre il valore di stima del terreno e le sue potenzialità edificatorie
sarebbero pure drasticamente diminuiti. A suo avviso, il contributo dovuto è
esorbitante anche perché corrisponde al 30% del valore di stima ufficiale del
fondo aggiornato al 20 aprile 2012. Ritiene quindi che lo stesso sia lesivo del
principio dell'equivalenza. Rimprovera al Tribunale di espropriazione di non
avere considerato che i ripari posati non proteggono l'intera particella, la
quale rimane quindi in parte esposta ad un alto pericolo di caduta di massi.
Inoltre, la precedente autorità di giudizio non si sarebbe neppure confrontata
con l'obiezione da essa sollevata, secondo cui la partecipazione del comune ai
costi dell'opera andava aumentata, alla luce delle possibilità concesse dalla
normativa cantonale.
E. Chiamato ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Dal canto suo, il municipio di __________ ha avversato il gravame con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
13 cpv. 4 LCM. Certa è la legittimazione della ricorrente (art. 43 della legge
di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; RL 3.3.1.1.). L'
impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione
emerge in modo sufficiente dalle carte processuali e dalla documentazione
fotografica. Il sopralluogo sollecitato dall'insor-gente non appare idoneo a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio. Parimenti dicasi per il "richiamo dall'ufficio cantonale di
stima di ogni e qualsiasi incarto relativo alla stima del mappale n. 8040 di __________
", per l'interrogatorio di controparte e per le ulteriori prove richieste
invero in modo generico (in specie: documenti, richiamo ed edizione di
documenti, testimoni non meglio specificati). Infine, per quanto concerne la
richiesta dell'insorgente di essere personalmente interrogata e, quindi,
sentita, giova ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale
garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo
sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (STA
52.2010.336 del 7 dicembre 2010 consid. 1, 52.2005.238 dell'8 marzo 2006
consid. 1 e 52.2011.37 del 3 marzo 2011 consid. 1.3 e rinvii dottrinari e
giurisprudenziali ivi citati).
2.2.1.
Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle
spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai comuni o consorzi di
comuni ecc. nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle
persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici
particolari. È uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico dispone
per l'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione
tempestiva dei fondi di cui lo stesso è responsabile. È imposto al diritto
cantonale da disposizioni federali imperative direttamente applicabili anche in
assenza di norme d'esecuzione e prevalenti su di esso (art. 19 della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 in vigore dal 1° gennaio 1980; LPT; RS 700; art. 6 della legge federale che promuove la
costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975; LCAP; RS 843; art. 1 della relativa ordinanza del 30 novembre
1981; OLCAP; RS 843.1; Messaggio n. 2826 del 13 giugno 1984 concernente
una nuova legge sui contributi di miglioria, pag. 6, 7 e 9; DTF 108 Ib
71).
2.2. Nel Cantone Ticino la legge sui contributi
di miglioria stabilisce, tra l'altro, che i comuni sono tenuti a prelevare contributi
siffatti per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1). Danno luogo
a contributo, segnatamente, le opere di premunizione e di bonifica, come i
ripari contro le alluvioni, le frane, le valanghe, i rimboschimenti e le
piantagioni (art. 3 cpv. 1 lett. b). Un vantaggio particolare è presunto specialmente
quando la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la
tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione sono migliorate in
modo evidente (art. 4 cpv. 1 lett. b) rispettivamente sono
eliminati o ridotti inconvenienti e oneri (art. 4 cpv.
1 lett. c). Sono imponibili
tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi
gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv.
1). Il contributo è dovuto dal titolare del diritto alla data della
pubblicazione del prospetto dei contributi (art. 5 cpv. 2). Per le opere di
premunizione la quota a carico dei proprietari è
fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art.
7 cpv. 2), è stabilita nel piano di finanziamento (art. 7 cpv. 3) ed è
ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8
cpv. 1). La ripartizione si effettua, di regola, secondo la superficie dei
fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento
(art. 8 cpv. 2). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono
applicabili se speciali circostanze lo giustificano, in particolare se
l'esistente edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del
terreno (art. 8 cpv. 3). Posto che
l'entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette
l'applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati
dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i
principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni imponibili sono individuati mediante
un piano del perimetro, con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio
(art. 9). La legge prevede poi che il prospetto dei contributi è elaborato
sulla base del preventivo o del consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1) e che
esso comprende l'elenco dei contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi
di calcolo dei contributi, il loro ammontare e i termini per il loro pagamento
(art. 11 cpv. 2 lett. a-e).
2.3. Come già rilevato in più
occasioni dal Tribunale federale, i comuni ticinesi dispongono di grande
libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi di
miglioria, segnatamente nella determinazione del perimetro d'imposizione e nel
riparto dell'onere complessivo tra le varie proprietà. In tale ambito essi
godono pertanto di autonomia protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006
consid. 2.2 e rinvii). Perciò, in caso di contestazioni il
Tribunale d'espropriazione deve
limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento
da parte dell'autorità di
prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie
e pertinenti.
I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del
diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del
diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o
risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un
fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di
procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di
questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che
l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale
riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali
del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il
proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a
censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del
diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima,
che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile,
siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee
o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di
quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (STA 52.2010.321
del 7 dicembre 2011 consid. 2.3 e 52.2011.102 del 21 dicembre 2012 consid. 2.3.
e rinvii dottrinari e giurisprudenziali ivi citati).
2.4. La legge cantonale sui contributi di miglioria
prevede altresì che il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in
esercizio dell'opera; acconti possono essere chiesti con l'inizio dei lavori
(art. 17 cpv. 1). Pagamenti rateali e altre agevolazioni possono essere
concessi a seconda della particolarità di ogni singolo caso (art. 17 cpv. 2).
Il reclamo ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13
cpv. 4). Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l'interesse
semplice al saggio usuale; l'interesse decorre anche nel caso di reclamo e ricorso
(art. 18 cpv. 1 e 2).
3.3.1. A mente della ricorrente, la querelata decisione non risponde a
tutti gli argomenti sollevati nel gravame inoltrato davanti al Tribunale
di espropriazione. In particolare, quest'ultimo non si sarebbe confrontato con
l'obiezione secondo cui la partecipazione del comune ai costi dell'opera andava
aumentata, alla luce delle possibilità concesse dalla normativa cantonale. La censura dell'insorgente, che in sostanza si duole di una
violazione del suo diritto di essere sentita, va esaminata prioritariamente, poiché
se dovesse risultare fondata la decisione impugnata andrebbe annullata già solo
per la disattenzione della menzionata garanzia di natura formale, indipendentemente
dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 120 Ib 379 consid.
3b).
3.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati
innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm,
ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione
dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad
assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la
comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio
del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di
pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano, 1997, n. 1 ad art. 26 LPamm). Per prassi, una motivazione può
essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i
motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro,
ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della
portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso
(DTF 121 I 54 consid. 2c).
3.3. In concreto, il Tribunale di espropriazione ha esaminato in maniera
esaustiva l'impugnativa che gli era stata sottoposta. Anche se non affronta
tutte le critiche addotte con il ricorso, la decisione di prima istanza tocca
comunque ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito
della controversia, tenendo in debita considerazione gli argomenti di rilievo
allegati dall'insorgente. La motivazione addotta è inoltre sufficiente per
comprendere le ragioni della reiezione del gravame, nonché del mancato esame
della censura secondo cui la partecipazione del comune ai costi dell'opera
andava aumentata. A parte il fatto che tale contestazione è stata sollevata in
modo alquanto generico dall'insorgente, la quale neppure si è premurata di
sostanziarla conformemente ai suoi obblighi (art. 46 cpv. 2 LPamm), val comunque qui la pena di ricordare quanto segue. La presente vertenza
trae origine dal reclamo inoltrato contro il prospetto dei contributi
pubblicato dal municipio di __________, mentre che il principio dell'imposizione,
come pure il piano di finanziamento e la quota di spesa a carico dei
proprietari erano stati precedentemente decisi dal legislativo comunale,
conformemente a quanto disposto dall'art. 13 cpv. 1
lett. g della legge organica comunale del 10 marzo 1987
(LOC; RL 2.1.1.2), mediante risoluzione 21 febbraio 2006, regolarmente
cresciuta in giudicato. Qualsiasi contestazione al riguardo andava dunque
semmai sollevata a quel tempo dinnanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei
termini previsti dagli art. 208 e segg. LOC, che trattano dei ricorsi contro le
decisioni degli organi comunali. Nella presente procedura invece ogni censura o
critica in merito al piano di finanziamento ed alla quota di spesa a carico dei
proprietari interessati sarebbe stata irrimediabilmente tardiva ed
irricevibile. La spiegazione con la quale il Tribunale di espropriazione ha
respinto il ricorso sottopostogli non integra affatto gli estremi di un diniego
di giustizia censurabile con successo davanti a questo Tribunale. Tanto più che
la soccombente ha impugnato la sentenza di prima istanza in modo congruo e
completo, dimostrando di averne perfettamente compreso le ragioni poste a suo
fondamento e di non aver subito alcuna offesa ai propri diritti processuali. La
censura in tal senso sollevata nel gravame risulta quindi infondata.
4.4.1. L'insorgente ribadisce in questa sede che l'opera in
questione non arrecherebbe alcun vantaggio particolare alla sua proprietà
poiché al momento della pubblicazione del prospetto non era dato di sapere se
il previgente indice di sfruttamento dello 0.4 sarebbe stato confermato in sede
di revisione del piano regolatore. Ritiene quindi che il comune avrebbe dovuto
semmai limitarsi a chiedere un contributo posteriore, ai sensi dell'art. 10
LCM. Inoltre, i ripari non sono sarebbero stati posati a protezione dell'intera
particella, la quale rimane quindi in parte esposta al pericolo di frane.
Infine, rileva come il valore di stima del terreno e le sue potenzialità
edificatorie siano stati drasticamente ridotti. Infatti, secondo l'aggiornamento
particolare della stima del 20
aprile 2012, la porzione di terreno non edificabile è aumentata a 1'259 mq (in
luogo dei 610 mq precedenti) per un valore di fr. 125.-/mq, in luogo dei
precedenti fr. 61.- /mq.
4.2. In materia di contributi di miglioria l'inclusione di un fondo o di un comparto nel perimetro di imposizione
dipende sostanzialmente dall'esistenza di un vantaggio per il medesimo. Questo
deve adempiere due requisiti fondamentali: essere "particolare" e di
natura "economica". Il vantaggio è "particolare" se
concerne una cerchia ben determinata di interessati, che traggono un beneficio
specifico decisamente maggiore di quello di cui fruisce in genere la collettività
grazie all'attività dell'ente pubblico. È poi "economico" se è
realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (STF 2P.75/2006
del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii). Per giurisprudenza consolidata
un intervento di premunizione è un'opera per la quale possono essere prelevati
contributi di miglioria in quanto è suscettibile di apportare vantaggi
particolari ai fondi adiacenti (cfr. in questo senso: STF 2C_767/2008
del 2 luglio 2009 consid. 4.3).
4.3. Il mappale n. 8040 di __________ è un terreno di complessivi
3'048 mq di conformazione irregolare ubicato in località __________. Esso è
costituito da un'ampia superficie, di forma pressoché rettangolare, che si
affaccia sulla strada e si presenta inizialmente prativa e pianeggiante per poi
risalire a gradoni lungo il fianco della montagna ricoperta da vegetazione e
boscaglia incolta. Vi è poi un terrazzamento quadrangolare, insinuato lateralmente
tra le particelle n. 8041 e 8044, sorretto da un muro in cemento armato sul
quale sorge uno stabile abitativo circondato da un giardino. Tale costruzione è
accessibile per il tramite di una strada privata, realizzata sul fondo medesimo
lungo il confine settentrionale del mappale n. 8041, con sbocco su via __________.
Come esposto in narrativa, questo sedime appartiene ad un comprensorio che il
PR 1977 attribuiva alla zona RSI, dotata di un indice di sfruttamento pari a
0.4. Tale azzonamento è stato riproposto in fase di revisione del PR, ma la sua
approvazione è stata sospesa dal Governo, alla luce del pericolo di crolli di
roccia di grado medio-alto risultante dal PZPN 2001, in attesa che fossero eseguiti i necessari lavori di premunizione. A seguito dell'avvenuta
realizzazione di tali ripari, il 16 novembre 2010 il mappale n. 8040 è stato
inserito in zona RSE E, per quella parte che giusta il PTPS 2009 presenta un
pericolo di grado residuo, rispettivamente in zona forestale per quella parte
che attualmente risulta ancora esposta ad un pericolo di grado alto, sempre secondo
tale piano. Di principio, il fondo in questione è dunque caratterizzato oggi
dal medesimo assetto pianificatorio che gli era stato attribuito con il previgente
PR 1977. Parimenti dicasi per i mappali vicini. Dal momento che un simile azzonamento
ha potuto avere luogo in seguito alle reti paramassi che nel frattempo sono
state posate ed al conseguente accresciuto grado di sicurezza di cui beneficiano
ora dette particelle, il vantaggio particolare che tutti i sedimi inseriti nel
perimetro contributivo hanno tratto dalla realizzazione di tali opere di premunizione
appare certo.
La circostanza addotta dalla ricorrente secondo cui "al momento
della pubblicazione del prospetto non era dato di sapere se il previgente
indice di sfruttamento dello 0.4 sarebbe stato confermato" non è atta
a scalfire in alcun modo tale conclusione, né a giustificare il prelievo di un
contributo posteriore. Come rettamente rilevato dal Tribunale di
espropriazione, difatti, non è determinante che la conferma formale dell'azzonamento
sia giunta solo dopo la pubblicazione del prospetto. Decisivo, per contro, è il
fatto che, a partire dall'entrata in vigore del PR 1977, il fondo della ricorrente
(come pure gli altri terreni inclusi nel comprensorio) ha sempre e comunque
beneficiato ininterrottamente dello statuto di terreno edificabile e di un
indice di sfruttamento dello 0.4, e questo anche durante il periodo 2001-2009
allorquando dal profilo pianificatorio alla zona RSI è stata sovrapposta una
zona di pericolo medio-alto.
Né permette di addivenire ad un diverso risultato l'argomento giusta il quale "il
valore di stima del terreno e le sue potenzialità edificatorie sono pure
drasticamente diminuiti" visto che "secondo l'aggiornamento
particolare della stima del 20 aprile 2012, la porzione di terreno (non
edificabile) è aumentata a 1'259 mq (in luogo dei 610 mq precedenti) ad un
valore di fr. 125.-/mq (in luogo di 61.- mq come in precedenza)". A
questo proposito occorre in effetti considerare che senza l'intervento di
premunizione che è stato effettuato, il mappale della ricorrente, così come
pure gli altri sedimi inclusi nel perimetro contributivo, avrebbe inevitabilmente
perso la qualifica di terreno edificabile e quindi qualsiasi attrattiva,
rispettivamente valore, soprattutto dal profilo commerciale. Senza contare poi
le eventuali complicazioni che ne sarebbero potute conseguire, in particolare
dal profilo dell'abitabilità, per lo stabile esistente sul mappale n. 8040 di __________.
A ragione, dunque, l'autorità giudiziaria di prima istanza ha confermato l'esistenza
per la ricorrente di un vantaggio particolare suscettibile di dare luogo al
prelievo di contributi.
Evidentemente l'imposizione
deve tenere conto dell'effettivo vantaggio particolare arrecato dall'opera in
parola a ciascun singolo proprietario. Di modo che una distribuzione della quota imponibile equilibrata e rispettosa del principio della
parità di trattamento esige in ogni caso che si prenda in considerazione il
fatto che i ripari non proteggono l'intera particella, la quale rimane
quindi in parte esposta ad un pericolo alto di crollo dei massi. Sennonché tale aspetto non attiene alla questione dell'assoggettamento,
ovvero dell'esistenza di un vantaggio particolare, bensì al problema della
ripartizione, ossia della quantificazione del medesimo, di cui si dirà qui di
seguito.
5.La ricorrente critica il modo e i criteri applicati dal municipio
per calcolare il contributo posto a suo carico, il quale, a suo dire, sarebbe
anche lesivo del principio dell'equivalenza.
5.1. In primo luogo occorre ricordare che nella sua risoluzione del 21 febbraio
2006, citata in narrativa, il legislativo comunale di Bellinzona, oltre ad
approvare il credito necessario alla realizzazione delle opere di premunizione
in parola, aveva autorizzato il prelievo di contributi di miglioria, fissandone
l'aliquota al 100% della spesa determinante,
al netto dei sussidi federali e cantonali, di fr. 379'450.-, poi ridotta in sede
di consuntivo, a fr. 291'678.-. Per quanto concerne il metodo di calcolo, rispettivamente la chiave di riparto adottati
dal municipio, va detto che dalla documentazione agli
atti (in particolare, dal "rapporto contributi di miglioria") si
evince come quest'ultimo, contrariamente a quanto dichiarato, non abbia tenuto
conto dell'indice di sfruttamento, bensì delle superfici risanate in mq. Esso
ha quindi individuato cinque differenti classi di vantaggio considerando il
grado di pericolo stabilito nel PZPN 2001 (zona rossa e zona blu), dopo aver
verificato gli effetti che l'opera esplica sui fondi assoggettati, ossia la
libertà di nuovamente utilizzare i terreni ai fini edificatori. Le stesse sono
state così stabilite:
- la classe 1, il cui valore è
pari a 12, che comprende le superfici assegnate alla zona rossa
(pericolo alto) che, con l'opera, vengono risanate trovandosi così in zona
edificabile;
- la classe 2, il cui valore è pari a 8, che comprende le superfici assegnate
alla zona blu (pericolo
medio) che, con l'opera, vengono risanate trovandosi così in zona
edificabile;
- la classe 3, il cui valore è pari a 0, comprendente le superfici non soggette
a pericolo;
- la classe 4, il cui valore è pari a 0, comprendente le aree non edificabili
che con l'opera non
vengono risanate oppure passano dalla zona rossa a quella blu;
- la classe 5, il cui valore è pari a 0, comprendente le superfici fuori zona
non computate come
aree al servizio dell'abitazione.
L'esecutivo comunale ha quindi sostanzialmente applicato la seguente formula:
contributo dovuto = {[contributo da ripartire (=369'450.- pari a fr. 379'450.-
meno fr. 10'000 a corpo per la strada comunale) x coefficiente mappale
(=superficie x valore classe di vantaggio)] : totale dei coefficienti di tutti
i mappali inclusi nel comprensorio di prelievo (=42116)}.
5.2. A questo proposito va detto che la scelta operata dall'auto-rità comunale
di tener conto dell'ampiezza in mq delle superfici risanate è senz'altro
corretta. Come peraltro giustamente rilevato dal Tribunale di espropriazione,
il fatto che non sia stato considerato l'indice di sfruttamento non presta il
fianco a nessuna censura, poiché esso è identico per tutti i fondi ed inoltre
perché il vantaggio dato della protezione offerta dalle opere di premunizione
posate si riflette pure sull'area circostante gli edifici utilizzabile come
giardino.
Parimenti condivisibile risulta la presa in considerazione di 5 classi di
vantaggio a seconda degli effetti che tali manufatti esplicano sui fondi
assoggettati, e segnatamente sulla possibilità di continuare a poter utilizzare
ancora i terreni a fini edificatori. Esente da critiche è pure la decisione di
limitare l'imposizione alle superfici risanate rientranti nelle classi 1 e/o 2,
con conseguente esclusione delle classi 3-5. Ora, la prassi ammette l'applicazione
di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza
e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della
parità di trattamento e del divieto di arbitrio (cfr. consid. 2.2.). Nel caso
di specie, dal "rapporto contributi
di miglioria" come pure dalla carta schematica agli atti, emerge
chiaramente che il municipio ha adottato una forchetta di classi di vantaggio
sufficientemente ampia e oggettiva per garantire un'adeguata differenziazione
di situazioni che presentano tra loro delle diversità apprezzabili e che
esigono perciò un trattamento distinto. Pertanto, tale soluzione appare senz'altro
sostenibile, per lo meno nell'ottica dell'ampio margine di apprezzamento che
occorre riconoscere all'autorità comunale in questo ambito.
5.3. L'insorgente ribadisce in questa sede la tesi giusta la quale il querelato
contributo sarebbe esorbitante visto che corrisponde a circa il 30% del
valore di stima del fondo; ciò che costituisce, a sua mente, una violazione del
principio dell'equivalenza. Posta in questi termini, la censura tende
sostanzialmente ad inserire nel metodo di calcolo un nuovo criterio non
contemplato dal prospetto, ovvero quello della stima ufficiale. Siffatta tesi
trascura tuttavia di considerare che esso è inapplicabile poiché estraneo alla
materia specifica dei contributi di miglioria (STA 52.2011.102 del 21 dicembre
2012 consid. 7.2; RDAT I-2001 n. 36 e II-1999 n. 40). Correttamente, quindi, la
formula di calcolo applicata dall'autorità comunale prescinde dal valore di
stima. Ferma questa premessa, occorre comunque riconoscere che l'ammontare del
contributo posto a carico dell'insorgente non è certamente di poco conto. A questo
proposito bisogna comunque considerare che, come sopra illustrato, il beneficio
che quest'ultima ha potuto trarre dalla realizzazione delle opere di
premunizione in parola è stato certamente molto importante, anche in termini
economici. Senza questi interventi, infatti, la part. n. 8040 avrebbe irrimediabilmente
perso il suo statuto di fondo edificabile e per l'edificio ivi esistente
sarebbero sorti dei problemi dal profilo della sua abitabilità (cfr. consid.
4.3). Tenuto dunque conto di questi aspetti, dell'ampiezza
della superficie risanata (in assoluto la più estesa di tutto il comprensorio)
nonché dell'assoluta legittimità dei criteri di computo in concreto applicati,
nulla permette di concludere che il querelato contributo sia lesivo del
principio dell'equivalenza, in quanto manifestamente sproporzionato rispetto al
vantaggio arrecato.
5.4. Pure giustificata, quantomeno dal profilo della
latitudine di giudizio che occorre riconoscere in questo ambito all'autorità
comunale, è l'imposizione forfettaria di fr. 10'000.- relativa a via Schnoz
(mappale n. 3083), in quanto unico bene amministrativo di proprietà comunale
incluso nel prospetto dei contributi in esame.
Come per gli altri fondi, anche per la strada in questione, la sua assegnazione
alle classi di vantaggio è avvenuta sulla base dell'effettiva situazione di
pericolo. Di modo che la porzione ubicata nella zona di pericolo medio nel PZPN
2001 (72 mq a confine con il mappale n. 8040) ed esposta ad un pericolo residuo
in base al PTPS 2009 è stata inserita nella classe di vantaggio 2, mentre che
la superficie rimanente del fondo nella classe 3. Diversamente che per gli
altri fondi, il municipio non ha però calcolato il coefficiente computando la
sola superficie risanata ma ha ritenuto di fissare un contributo forfettario di
fr. 10'000.-. Tale scelta, pur divergendo dai criteri di riparto concretamente
applicati per il calcolo dei contributi a carico dei vari proprietari privati,
non ha arrecato alcun pregiudizio a quest'ultimi, ma, anzi, ha permesso loro (e
quindi anche alla ricorrente) di trarre un piccolo beneficio. Infatti, come
rettamente rilevato dal Tribunale di espropriazione, attraverso questa
soluzione l'ente pubblico si è fatto carico di un contributo di ca. fr.
139.-/mq per la superficie risanata (72 mq in classe 2) e, pertanto, come si
vedrà meglio in seguito (consid. 6), di un importo unitario di gran lunga
superiore a quello sopportato da tutti gli altri contribuenti. Ciò è indubbiamente
andato a vantaggio di quest'ultimi. Infatti, qualora il municipio avesse applicato
anche per via Schnoz la precitata formula, a fronte di un coefficiente pari a
576 (ovvero 72 x 8, valore della classe di vantaggio 2), l'importo dovuto dall'ente
pubblico sarebbe ammontato a fr. 3'852.-, risultando così sensibilmente inferiore
al contributo forfettario di fr. 10'000.-.
5.5. Stante quanto precede è dunque a giusta ragione che il Tribunale
di espropriazione ha sostanzialmente ritenuto il riparto dei contribuiti
effettuato dal municipio conforme al diritto siccome fondato su criteri
schematici ma realistici e facilmente verificabili, oltre che su valutazioni
complete che conducono a dei risultati che non appaiono né insostenibili né
contrari ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento, in
quanto riflettono l'effettivo vantaggio particolare di ogni singolo contribuente.
Sotto questo punto di vista, il giudizio avversato, al pari della decisione
comunale, non presta il fianco a critica alcuna.
6.Infine, per quanto concerne specificatamente il mappale n. 8040, il
contributo complessivo di fr. 167'268.- era stato inizialmente calcolato dal
municipio in funzione del preventivo d'opera, sulla scorta dei seguenti dati
risultanti dalla scheda individuale del prospetto pubblicato:
|
Superficie mq |
Classe di vantaggio |
Valore classe di vantaggio |
Coefficiente |
Formula di calcolo |
Contributo |
|
1'243 |
1 |
12 |
14'916.- |
(369'450x14'916) : 42116 |
130'846.- |
|
519 |
2 |
8 |
4'152.- |
(369'450x4'152) |
36'422.- |
|
27 |
3 |
0 |
0 |
|
0 |
|
339 |
4 |
0 |
0 |
|
0 |
|
920 |
5 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Totale: 3'048 |
|
|
|
|
Totale: 167'268.- |
L'importo
richiesto è poi stato ridotto in sede di consuntivo a fr. 127'530.-, a fronte
di una spesa determinante prelevabile di fr. 281'678.-.
Rilevato che il contributo a carico del mappale n. 8040 per l'area risanata
(1'762 mq posti nelle classi 1 e 2) è pari a ca. 95 fr./mq (adeguati a
consuntivo a ca. fr. 72.-/mq), il Tribunale di espropriazione ha considerato
che tale importo sia da ritenere proporzionato a fronte dell'ampiezza della
superficie interessata - in assoluto la più estesa di tutto il comprensorio,
ciò che incide in modo significativo sul calcolo - e dei vantaggi che questa ha
ricavato dal fatto di essere stata posta al riparo da pericoli ed aver così potuto
conservare il suo carattere edificabile. E questo, sempre secondo la precedente
istanza di giudizio, a maggior ragione se si considera che il contributo dovuto
rappresenta un valore unitario medio nel confronto con gli altri fondi inclusi
nel perimetro per i quali, sempre in relazione alle sole superfici risanate,
esso oscilla tra un minimo di fr. 70.-/mq (per i mappali n. 3075/3076 poco esposti
a pericoli e ubicati a valle di via Schnoz) ed un massimo di ca. fr. 105.-/mq
(per i mappali n. 8044 e 8045 maggiormente esposti e situati a monte lungo il limitare
del bosco). Ora, dette considerazioni vengono di principio condivise da questa
Corte, che ritiene di doverle fare proprie in questa sede.
Occorre poi ancora rilevare che l'autorità comunale ha pure tenuto in debita
considerazione la circostanza secondo cui i ripari non sono stati posati
a copertura dell'intera particella, la quale rimane quindi in parte esposta ad
un pericolo alto di crollo dei massi, visto che le superfici non risanate non
sono state imposte. Anche sotto questo punto di vista dunque,
il giudizio avversato, al pari della determinazione municipale, non presta il
fianco a critica alcuna.
7.Da
ultimo, la ricorrente domanda che gli interessi a suo carico vengano calcolati
solo a decorrere dal 3 gennaio 2011.
A questo proposito va innanzitutto detto che la questione esula dalla presente
vertenza, il cui oggetto è costituito dal prospetto pubblicato dal municipio e
non riguarda invece aspetti che attengono per lo più all'incasso del querelato
contributo.
A prescindere da ciò, la richiesta, presentata per la prima volta in sede di
memoriale conclusivo davanti all'autorità inferiore, risulterebbe ora - come
allora - irricevibile, in quanto nuova domanda (art. 57 cpv. 2 e 63 cpv. 2 LPamm).
Ma anche volendone ammettere l'ammissibilità, l'insorgente non ne trarrebbe alcun
giovamento. Difatti, la LCM prevede che il contributo è
esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell'opera (art. 17 cpv. 1); il
reclamo ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13 cpv.
4). Inoltre se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre
l'interesse semplice al saggio usuale; l'interesse decorre anche nel caso di
reclamo e ricorso (art. 18 cpv. 1 e 2; cfr. consid. 2.4).
Ora, la messa in esercizio di un'opera di premunizione si situa, di principio,
in corrispondenza con la consegna della stessa.
Nel caso concreto, pertanto, essa coincide con il 19 dicembre 2006. Nonostante ciò, il municipio di __________ ha deciso di richiedere
il suo pagamento solamente in data 7 maggio 2008 precisando che, se non fosse
stato pagato totalmente entro 60 giorni, sarebbe decorso l'interesse semplice
al saggio usuale (in quel momento 3%).
Tale scelta si è dunque rilevata favorevole alla
ricorrente, alla quale non deriva pertanto alcun aggravio.
8.Sulla scorta di tutto quanto precede, il ricorso deve pertanto essere
respinto, con conseguente conferma del giudizio avversato e della risoluzione
municipale da esso tutelata.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza
(art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria