statuendo sul ricorso 19 settembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 5 settembre 2012 (n. 4694) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 maggio 2012 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di dodici mesi; |
viste le risposte:
- 3 ottobre 2012 della Sezione della circolazione;
- 3 ottobre 2012 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato
il 10 febbraio 1937 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore
nell'ottobre del 1955. Attualmente pensionato, negli anni scorsi è stato
oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle
misure amministrative:
19 giugno 1998 ammonimento per aver circolato a velocità eccessiva (132 km/h sul limite di 100);
29 gennaio 1999 ammonimento per aver omesso di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stavano transitando due pedoni;
28 settembre 2006 revoca di tre mesi a seguito di un'infrazione grave (eccesso di velocità di + 41 km/h sul limite di 80 km/h), scontata dal 15 ottobre 2006 al 14 gennaio 2007.
B. a. Il 17
novembre 2011, alle ore 15.06, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo Lexus targato
__________ in territorio di __________ (tunnel __________) ad una velocità
punibile di 112 km/h - accertata tramite regolare procedimento di misurazione -
laddove vige un limite di 80 km/h.
b. A seguito di questi accadimenti, mediante Strafbefehl 8 febbraio 2012
il competente Procuratore pubblico __________ l'ha ritenuto colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione, condannandolo alla pena pecuniaria
(sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 7'200.-,
corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna, oltre al
pagamento di una multa di fr. 1'400.-.
Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, RI
1 ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi regolarmente
cresciuta in giudicato.
c. Avviata una procedura amministrativa, l'11 maggio 2012 la Sezione della
circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 12 mesi (dal
18 giugno 2012 al 17 giugno 2013), autorizzandolo comunque a condurre i veicoli
delle categorie G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c
cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS
741.51).
C. Con giudizio 5 settembre 2012 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
L'autorità di ricorso di prime cure ha constatato in sostanza la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato che unito alla precedente revoca scaduta il 14 gennaio 2007 impone ex lege (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr) l'adozione di un provvedimento analogo della durata minima di dodici mesi.
D. Contro il predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata e la riduzione a tre mesi della sanzione irrogatagli.
Il ricorrente ha riproposto le argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, negando che alla fattispecie possa essere applicato l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr. A suo parere, il termine di cinque anni che fa scattare la revoca di almeno dodici mesi in caso di reiterata infrazione grave compiuta in quel lasso di tempo decorre infatti dalla commissione del reato pregresso, rispettivamente dal giorno dell'emanazione della relativa decisione di revoca, non dalla scadenza della precedente misura inflitta. La norma, formulata in termini troppo imprecisi, va interpretata a favore del reo, con la conseguenza che in concreto - essendo trascorsi più di cinque anni tra la risoluzione di revoca del 28 settembre 2006 e l'eccesso di velocità del 17 novembre 2011 - non si potrebbe imporre all'insorgente un provvedimento di durata superiore ai tre mesi.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuta la Sezione della circolazione, la quale ha parimenti sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. Posto che RI 1, a giusto titolo, non contesta i fatti né la loro qualifica giuridica, ai fini del presente giudizio occorre soltanto chiedersi se la durata della controversa revoca è conforme ai principi fissati agli art. 16 e 16c LCStr.
3. 3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
Il nuovo diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per una infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). I cinque anni di cui all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr decorrono notoriamente dalla scadenza della revoca precedente, segnatamente dal giorno in cui il conducente torna in possesso della sua patente. Lo si desume con assoluta certezza dal tenore del vecchio art. 17 cpv. 1 lett. c e d LCStr e dalle conferme in tal senso provenienti in modo unanime dalla miglior dottrina (Cédric Mizel, Retrait administratif du permis de conduire: le nouveau concept de récidive et la pratique des “cascades”, in RPS 2008 pag. 330 e note di coda n. 65 e 67) e dalla giurisprudenza federale (STF 1C_347/2007 del 22 ottobre 2007, consid. 2).
3.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità di 26-29 km/h fuori delle località o su una semiautostrada senza spartitraffico era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Un superamento del limite di 30 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h fuori delle località è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 30 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.
3.3. Dagli atti risulta che nel 2006 RI 1 ha commesso un grave eccesso di velocità per il quale il 28 settembre 2006 gli è stata revocata la licenza di condurre durante tre mesi in forza dell'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr. La misura è stata scontata dal 15 ottobre 2006 al 14 gennaio 2007.
Il 17 novembre 2011 il ricorrente ha superato di ben 32 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 80 km/h vigente all'interno del tunnel __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr. Il fatto di essere incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) introdotte nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005.
Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).
4. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato La
segretaria
del Tribunale cantonale amministrativo