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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Attilio Rampini, supplente |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 19 settembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 22 agosto 2012 (n. 4306) del Consiglio di Stato relativa al progetto stradale concernente l'allargamento e la sistemazione della strada cantonale S707 a Carì, già comune di Campello, ora comune di Faido; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 4 gennaio 2012 la Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento
del territorio ha disposto la pubblicazione per il periodo 10 gennaio - 9 febbraio
2012 del progetto stradale e dei piani espropriativi per l'allargamento e la
sistemazione stradale a Carì, nel già comune di Campello, e la relativa deponia
nell'allora comune di Calpiogna (entrambi oggi comune di Faido).
b. Per quanto qui importa ricordare, il progetto prevede l'allargamento e la
sistemazione del sedime della strada cantonale S707
Faido-Calpiogna-Campello-Carì, nel tratto Riale Bassengo- abitato di Carì.
Quest'opera è volta principalmente a rendere più sicura e scorrevole la viabilità
all'interno dell'abitato di Carì.
B. a. Entro il termine di pubblicazione sono state notificate sette opposizioni
al Consiglio di Stato, tra cui quella di RI 1, proprietaria del mapp. 126 di
Faido-Campello, interessato, oltre che da occupazione temporanea, da
espropriazione definitiva parziale di una striscia terreno di 0.5-1.0 m x 15 m, destinata all'allargamento del campo stradale. Questa comporta una riduzione della superficie
del piazzale antistante i garages ricavati al disotto dello chalet
di proprietà dell'opponente. Con memoria 21 gennaio 2012, essa ha sottolineato
che il progetto avrebbe occasionato la perdita di un posto auto tracciato sul
citato piazzale, destinato a soddisfare una servitù iscritta a favore del mapp.
127, oltre l'impossibilità di edificare una nova scala di accesso per la sua abitazione.
RI 1 ha quindi proposto l'ampliamento dello slargo esistente sul mapp. 197,
pure di sua proprietà e ubicato sul lato opposto della strada, dove già insisteva
una servitù di posteggio a favore del mapp. 128, in modo da spostare lì il posto auto sottratto.
b. Con risoluzione 22 agosto 2012 (n. 4306), il Consiglio di Stato ha approvato
il progetto e, nel contempo, ha evaso le opposizioni. Per quanto riguardava le
richieste formulate da RI 1, esso ha ritenuto che il posteggio in questione non
presentasse la larghezza minima di 2.35 m prevista dalla norma VSS 640 291, per cui la sua perdita non poteva essere imputata allo Stato e nemmeno poteva
l'opponente pretendere delle opere di compensazione dello stesso. In ogni caso,
l'esecuzione della nuova scala avrebbe comportato l'eliminazione del posto
auto.
C. Con impugnativa 19 settembre 2012 RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando l'inserimento del mapp. 197 nel progetto stradale, in modo da ampliare il parcheggio ivi esistente. In via subordinata, domanda sia riconosciuta un'indennità di esproprio di fr. 15'000.- per la menomazione della servitù di un posto auto iscritta sul mapp. 126. A sostegno della propria richiesta, la ricorrente sottolinea che il posteggio esistente è in realtà largo 2.20 m ed è atto a ospitare agevolmente una vettura di medie/grandi dimensioni. Inoltre, ribadisce il fatto che il posto auto sarebbe regolarmente iscritto a registro fondiario quale servitù, d'onde la necessità di garantirlo.
D. Chiamati a presentare una risposta, il municipio di Faido non formula osservazioni, mentre la Sezione amministrativa immobiliare chiede che il ricorso sia, in quanto ricevibile respinto. Le tesi verranno discusse - ove necessario - in diritto.
E. Il 5 giugno 2013 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza sul luogo della contestazione, delle cui risultanze si riferirà se del caso in seguito.
F. Con decreto 27 giugno 2013, su istanza della Repubblica e Cantone Ticino, il giudice delegato ha levato l'effetto sospensivo al ricorso.
G. Con le conclusioni, tanto la ricorrente quanto la Sezione hanno ribadito le proprie posizioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 25 legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12 aprile 2006; Lstr; RL 7.2.1.2). La legittimazione attiva della ricorrente, già opponente davanti al Consiglio di Stato, è data dagli art. 20 cpv. 1 Lstr e 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), applicabile grazie al rinvio contenuto all'art. 25 Lstr.
2.
2.1.
2.1.1. Lo strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il
progetto stradale (art. 10 cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale
versione, è il frutto di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12
aprile 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di
approvazione di questi impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata
abbandonata la procedura di approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa
di piano generale, seguita da una seconda procedura di progetto definitivo),
che è stata sostituita da quella del solo progetto stradale. Questa soluzione,
già scelta dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette non solo di
guadagnare tempo, ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che sorgono in
punto alla ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto quando
dev'essere svolto l'esame di impatto ambientale (cfr. il relativo messaggio 11
febbraio 2003, n. 5361, pubbl. in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8,
pag. 4135 segg., pag. 4157 seg.). La natura, a un tempo pianificatoria e
d'autorizzazione a costruire, del progetto stradale elimina inoltre ogni
possibile discussione circa la conformità del progetto con la sua base pianificatoria.
La duplice indole di questo strumento lo situa, gerarchicamente, al livello dei
piani di utilizzazione cantonali (cfr. nello
stesso senso il recente rapporto n. 6309 R, del 1° marzo 2011, della Commissione
speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 9 dicembre 2009
concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag. 12). Ciò
implica, per quanto concerne gli effetti, che le norme ed i piani regolatori
comunali in contrasto con il progetto stradale decadono con l'entrata in vigore
di quest'ultimo (momento che, per questo strumento, coincide con la sua
crescita in giudicato) rispettivamente che i comuni sono tenuti ad uniformare
allo stesso i piani già in vigore (cfr. art. 24 cpv. 3, 51 cpv. 3 e 4 legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31
dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 18 cpv. 3 e 49 cpv. 2 legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1; STA 52.2008.273 del 3 febbraio
2009 consid. 4.2).
2.1.2. Il progetto stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della
strada, l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste,
principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli
allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art.
10 cpv. 2 lett. a Lstr).
2.2. La revisione della Lstr, in vigore dal 1° gennaio 2007, ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione degli
atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle contestazioni prevista
dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1). Per questo
motivo il progetto stradale dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione
sull'opera, da un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati
dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione
nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i
titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli
immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità
(art. 17 cpv. 1 lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto
è approvato dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza a
evadere tutte le questioni preliminari proprie della procedura espropriativa,
come le opposizioni alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani
(art. 23 cpv. 1 Lstr), mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente
il compito di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei
diritti espropriati e di svolgere la procedura di stima, stabilendo le indennità
espropriative sulla scorta delle pretese annunciate (art. 26 Lstr).
2.3. Davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contro
la decisione di approvazione del progetto stradale, sono proponibili sia
censure riguardanti l'atto pianificatorio in quanto tale, in particolare la
conformità delle opere per rapporto alla pianificazione direttrice sovrastante,
sia censure riferite alle prescrizioni del diritto edilizio o ambientale
concretamente applicabili. Censure sulle quali questo Tribunale statuisce con
pieno potere di cognizione (art. 25 Lstr; cfr. STA 52.2009.468-469
del 1° aprile 2010 consid. 2). In
quest'ambito il potere d'esame del Tribunale è, quindi, completo e contempla
anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che
esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia
esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si
tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica, dove le conoscenze
degli specialisti costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa
di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare
con attento spirito critico gli aspetti controversi della decisione impugnata,
ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col
precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di
adozione o che procederà a una sua modificazione. Non basta dunque che risulti
possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella
contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare
dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a
preferirla a quella approvata dall'autorità amministrativa (STA 52.2008.422/427
del 31 maggio 2010 consid. 5).
3. Per permettere l'allargamento del campo
stradale, il progetto prevede l'esproprio definitivo di una striscia di 10 mq
del mapp. 126, per la quale è offerta un'indennità di fr. 1'650.-.
RI 1 insorge contro il progetto non tanto per
censurarne un difetto o contestarne la legittimità. Essa si limita invece a
evocare le conseguenze economiche che esso avrà sulla sua proprietà, segnatamente
sul destino del posteggio tracciato a margine del piazzale sottostante lo chalet,
in parte dinanzi la porta dell'ultimo garage. Ora, le domande da lei
avanzate si configurano come una pretesa espropriativa, poiché volte a compensare
- in natura, subordinatamente, in denaro - la (presunta) perdita del posteggio
che parzialmente insiste sulla striscia di terreno che verrà espropriata al
fine di realizzare il (minimo) allargamento del campo stradale. Il nesso tra le
prestazioni domandate e l'espropriazione è palese e prevale senz'altro sul
fatto che l'allargamento del piazzale esistente sul mapp. 197 potrebbe anche al
limite rientrare in un perfezionamento di opere costruttive del controverso
progetto stradale (cfr., sul tema, STA 52.2002.25-26 del 6 giugno 2003;
inoltre: Heinz Hess/Heinrich Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, Berna 1986, n. 13 segg. ad art. 18). Ora, come
visto, una simile richiesta attiene alla fase successiva, dell'espropriazione. Essa dovrà dunque essere vagliata nell'ambito
della procedura di stima, dinanzi al Tribunale d'espropriazione. Non è
dunque nemmeno necessario a questo stadio pronunciarsi sull'esistenza giuridica
e materiale del querelato posteggio. Un simile accertamento dovrà essere
compiuto pregiudizialmente in quella procedura.
Infine, l'esproprio previsto, di minima entità, oltre a essere idoneo allo
scopo previsto, è senz'altro necessario per l'esecuzione dell'opera. Esso
nemmeno viola, dunque, il principio di proporzionalità. Del resto la ricorrente
nemmeno pretende altrimenti.
4. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, ponendo a carico dell'insorgente la tassa di giustizia (art. 28 LPamm). La soccombenza esclude l'assegnazione alla stessa - unica patrocinata - di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico di RI 1.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario