Incarto n.
52.2012.359

 

Lugano

8 agosto 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Flavia Verzasconi, Attilio Rampini, supplente

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 19 settembre 2012 di

 

 

 

RI 1 

patrocinata da: PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 22 agosto 2012 (n. 4306) del Consiglio di Stato relativa al progetto stradale concernente l'allargamento e la sistemazione della strada cantonale S707 a Carì, già comune di Campello, ora comune di Faido;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     a. Il 4 gennaio 2012 la Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio ha disposto la pubblicazione per il periodo 10 gennaio - 9 febbraio 2012 del progetto stradale e dei piani espropriativi per l'allargamento e la sistemazione stradale a Carì, nel già comune di Campello, e la relativa deponia nell'allora comune di Calpiogna (entrambi oggi comune di Faido).

b. Per quanto qui importa ricordare, il progetto prevede l'allargamento e la sistemazione del sedime della strada cantonale S707 Faido-Calpiogna-Campello-Carì, nel tratto Riale Bassengo-
abitato di Carì. Quest'opera è volta principalmente a rendere più sicura e scorrevole la viabilità all'interno dell'abitato di Carì.

 

 

B.     a. Entro il termine di pubblicazione sono state notificate sette opposizioni al Consiglio di Stato, tra cui quella di RI 1, proprietaria del mapp. 126 di Faido-Campello, interessato, oltre che da occupazione temporanea, da espropriazione definitiva parziale di una striscia terreno di 0.5-1.0 m x 15 m, destinata all'allargamento del campo stradale. Questa comporta una riduzione della superficie del piazzale antistante i garages ricavati al disotto dello chalet di proprietà dell'opponente. Con memoria 21 gennaio 2012, essa ha sottolineato che il progetto avrebbe occasionato la perdita di un posto auto tracciato sul citato piazzale, destinato a soddisfare una servitù iscritta a favore del mapp. 127, oltre l'impossibilità di edificare una nova scala di accesso per la sua abitazione. RI 1 ha quindi proposto l'ampliamento dello slargo esistente sul mapp. 197, pure di sua proprietà e ubicato sul lato opposto della strada, dove già insisteva una servitù di posteggio a favore del mapp. 128, in modo da spostare lì il posto auto sottratto.

b. Con risoluzione 22 agosto 2012 (n. 4306), il Consiglio di Stato ha approvato il progetto e, nel contempo, ha evaso le opposizioni. Per quanto riguardava le richieste formulate da RI 1, esso ha ritenuto che il posteggio in questione non presentasse la larghezza minima di 2.35 m prevista dalla norma VSS 640 291, per cui la sua perdita non poteva essere imputata allo Stato e nemmeno poteva l'opponente pretendere delle opere di compensazione dello stesso. In ogni caso, l'esecuzione della nuova scala avrebbe comportato l'eliminazione del posto auto.

 

 

C.    Con impugnativa 19 settembre 2012 RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando l'inserimento del mapp. 197 nel progetto stradale, in modo da ampliare il parcheggio ivi esistente. In via subordinata, domanda sia riconosciuta un'indennità di esproprio di fr. 15'000.- per la menomazione della servitù di un posto auto iscritta sul mapp. 126. A sostegno della propria richiesta, la ricorrente sottolinea che il posteggio esistente è in realtà largo 2.20 m ed è atto a ospitare agevolmente una vettura di medie/grandi dimensioni. Inoltre, ribadisce il fatto che il posto auto sarebbe regolarmente iscritto a registro fondiario quale servitù, d'onde la necessità di garantirlo.

 

 

D.    Chiamati a presentare una risposta, il municipio di Faido non formula osservazioni, mentre la Sezione amministrativa immobiliare chiede che il ricorso sia, in quanto ricevibile respinto. Le tesi verranno discusse - ove necessario - in diritto.

 

 

E.     Il 5 giugno 2013 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza sul luogo della contestazione, delle cui risultanze si riferirà se del caso in seguito.

 

 

F.     Con decreto 27 giugno 2013, su istanza della Repubblica e Cantone Ticino, il giudice delegato ha levato l'effetto sospensivo al ricorso.

 

 

G.    Con le conclusioni, tanto la ricorrente quanto la Sezione hanno ribadito le proprie posizioni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.      La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 25 legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12 aprile 2006; Lstr; RL 7.2.1.2). La legittimazione attiva della ricorrente, già opponente davanti al Consiglio di Stato, è data dagli art. 20 cpv. 1 Lstr e 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), applicabile grazie al rinvio contenuto all'art. 25 Lstr.

 

2.      2.1.
2.1.1. Lo strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il progetto stradale (art. 10 cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale versione, è il frutto di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12 aprile 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di approvazione di questi impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata abbandonata la procedura di approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa di piano generale, seguita da una seconda procedura di progetto definitivo), che è stata sostituita da quella del solo progetto stradale. Questa soluzione, già scelta dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette non solo di guadagnare tempo, ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che sorgono in punto alla ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto quando dev'essere svolto l'esame di impatto ambientale (cfr. il relativo messaggio 11 febbraio 2003, n. 5361, pubbl. in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag. 4135 segg., pag. 4157 seg.). La natura, a un tempo pianificatoria e d'autorizzazione a costruire, del progetto stradale elimina inoltre ogni possibile discussione circa la conformità del progetto con la sua base pianificatoria. La duplice indole di questo strumento lo situa, gerarchicamente, al livello dei piani di utilizzazione cantonali (cfr. nello stesso senso il recente rapporto n. 6309 R, del 1° marzo 2011, della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 9 dicembre 2009 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag. 12). Ciò implica, per quanto concerne gli effetti, che le norme ed i piani regolatori comunali in contrasto con il progetto stradale decadono con l'entrata in vigore di quest'ultimo (momento che, per questo strumento, coincide con la sua crescita in giudicato) rispettivamente che i comuni sono tenuti ad uniformare allo stesso i piani già in vigore (cfr. art. 24 cpv. 3, 51 cpv. 3 e 4 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 18 cpv. 3 e 49 cpv. 2 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1; STA 52.2008.273 del 3 febbraio 2009 consid. 4.2).

2.1.2.
Il progetto stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada, l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a Lstr).

2.2. La revisione della Lstr, in vigore dal 1° gennaio 2007, ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1). Per questo motivo il progetto stradale dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione sull'opera, da un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità (art. 17 cpv. 1 lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto è approvato dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza a evadere tutte le questioni preliminari proprie della procedura espropriativa, come le opposizioni alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr), mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente il compito di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati e di svolgere la procedura di stima, stabilendo le indennità espropriative sulla scorta delle pretese annunciate (art. 26 Lstr).

2.3.
Davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contro la decisione di approvazione del progetto stradale, sono proponibili sia censure riguardanti l'atto pianificatorio in quanto tale, in particolare la conformità delle opere per rapporto alla pianificazione direttrice sovrastante, sia censure riferite alle prescrizioni del diritto edilizio o ambientale concretamente applicabili. Censure sulle quali questo Tribunale statuisce con pieno potere di cognizione (art. 25 Lstr; cfr. STA 52.2009.468-469 del 1° aprile 2010 consid. 2). In quest'ambito il potere d'esame del Tribunale è, quindi, completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica, dove le conoscenze degli specialisti costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi della decisione impugnata, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà a una sua modificazione. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità amministrativa (STA 52.2008.422/427 del 31 maggio 2010 consid. 5).

 

 

3.      Per permettere l'allargamento del campo stradale, il progetto prevede l'esproprio definitivo di una striscia di 10 mq del mapp. 126, per la quale è offerta un'indennità di fr. 1'650.-.

RI 1
insorge contro il progetto non tanto per censurarne un difetto o contestarne la legittimità. Essa si limita invece a evocare le conseguenze economiche che esso avrà sulla sua proprietà, segnatamente sul destino del posteggio tracciato a margine del piazzale sottostante lo chalet, in parte dinanzi la porta dell'ultimo garage. Ora, le domande da lei avanzate si configurano come una pretesa espropriativa, poiché volte a compensare - in natura, subordinatamente, in denaro - la (presunta) perdita del posteggio che parzialmente insiste sulla striscia di terreno che verrà espropriata al fine di realizzare il (minimo) allargamento del campo stradale. Il nesso tra le prestazioni domandate e l'espropriazione è palese e prevale senz'altro sul fatto che l'allargamento del piazzale esistente sul mapp. 197 potrebbe anche al limite rientrare in un perfezionamento di opere costruttive del controverso progetto stradale (cfr., sul tema, STA 52.2002.25-26 del 6 giugno 2003; inoltre: Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, Berna 1986, n. 13 segg. ad art. 18). Ora, come visto, una simile richiesta attiene alla fase successiva, dell'espropriazione. Essa dovrà dunque essere vagliata nell'ambito della procedura di stima, dinanzi al Tribunale d'espropriazione. Non è dunque nemmeno necessario a questo stadio pronunciarsi sull'esistenza giuridica e materiale del querelato posteggio. Un simile accertamento dovrà essere compiuto pregiudizialmente in quella procedura.

Infine, l'esproprio previsto, di minima entità, oltre a essere idoneo allo scopo previsto, è senz'altro necessario per l'esecuzione dell'opera. Esso nemmeno viola, dunque, il principio di proporzionalità. Del resto la ricorrente nemmeno pretende altrimenti.

 

 

4.      Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, ponendo a carico dell'insorgente la tassa di giustizia (art. 28 LPamm). La soccombenza esclude l'assegnazione alla stessa - unica patrocinata - di ripetibili (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico di RI 1.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario