statuendo sul ricorso 19 ottobre 2012 del
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la risoluzione 3 ottobre 2012 (n. 5438), con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il concorso indetto dal municipio di RI 1 per l'assegnazione dell'intero sedime di Piazza __________ durante il periodo natalizio, limitatamente all'assegnazione delle ripetibili a favore dell'avv. CO 1 (parte del dispositivo n. 3); |
viste:
- la risposta 23 ottobre 2012 dell'avv. CO 1;
- la risposta 6 novembre 2012 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 7 settembre 2012 il municipio di RI 1 ha indetto un concorso per l'assegnazione, l'esercizio e la gestione dell'intero sedime della Piazza
__________ nel periodo 6 dicembre 2012 - 1° gennaio 2013, per consentire lo
svolgimento di una prolungata manifestazione di carattere ricreativo e
celebrativo riferita ai festeggiamenti natalizi e della notte di S.
Silvestro/Capodanno; il relativo bando è stato pubblicato nel foglio;
che, avverso il concorso, con ricorsi separati l'avv. CO 1 e la __________ sono
insorti al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di annullarlo;
che, con risoluzione 3 ottobre 2012 (n. 5438), il Consiglio di Stato, per
motivi che non vengono qui ripresi non essendo rilevanti ai fini del presente
giudizio, ha annullato il concorso, ponendo a carico del comune la rifusione di
fr. 300.- di ripetibili a favore sia dell'avv. CO 1 sia della __________;
che il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo
contro il predetto giudicato governativo, nella misura in cui gli impone di
versare delle ripetibili all'avv. CO 1: avendo agito in causa propria, con il patrocinio
di un praticante del suo studio, egli non avrebbe diritto a quest'indennità;
che il Consiglio di Stato chiede che il gravame venga respinto, mentre che l'avv.
CO 1 si rimette al giudizio di questa Corte;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2); il ricorso è tempestivo e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 e 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza;
che, a tenore dell'art. 31 LPamm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale amministrativo, quali autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità (ripetibili) alla controparte;
che le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario dell'avvocato (iscritto nell'apposito registro) e alle spese sopportate da questi nell'interesse del cliente (art. 10 regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007, in seguito: regolamento; RL 3.1.1.7.1);
che l'autorità competente determina le ripetibili in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche l'imposta sul valore aggiunto; può essere presentata una nota d'onorario (art. 14 regolamento);
che, per
prassi costante, una parte non patrocinata non ha in linea di principio diritto
alla rifusione di ripetibili, ovvero di onorari e spese (cfr., tra tante, STA
52.2011.211 del 13 maggio 2011; Marcel
Maillard, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n.
34 ad art. 64 con rinvii; cfr. inoltre Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 3 ad art. 31);
che questo
principio ritorna applicabile anche all'avvocato che agisce in causa propria
(STA 52.2010.54 del 4 novembre
2010 consid. 8.2, 52.2010.36 del 25 agosto 2010 consid. 6; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich,
Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 16 ad art. 68 e
giurisprudenza ivi citata; Maillard,
op. cit., n. 36 ad art. 64), e questo sia che l'avvocato agisca personalmente,
sia che si faccia patrocinare dallo studio legale di cui è titolare, come si avvera
in concreto (STA 90.2011.15 del 7 febbraio 2012);
che,
di conseguenza, è a torto che il Governo ha imposto al comune il versamento di
ripetibili a favore del resistente: il suo giudizio, su questo punto, dev'essere
annullato;
che la
tassa di giudizio va posta a carico del resistente (art. 28 LPamm), che ha
provocato la decisione qui annullata, protestando spese e ripetibili in prima
sede: poco importa che egli si rimetta ora al giudizio di questo Giudice (DTF
128 II 90 consid. 2b).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 3 della risoluzione 3 ottobre 2012 (n.
5438) del Consiglio di Stato è riformato come segue:
"3. Il Comune di RI 1 è tenuto a rifondere a titolo di ripetibili fr.
300.- (trecento) in favore della __________ ".
2. La tassa di giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico dell'avv. CO 1.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo