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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Paola Passucci, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2012 di
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RI 1, , RI 2, , RI 3, ,
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contro |
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la decisione 17 ottobre 2012 (n. 5649) del Consiglio di Stato, che ha escluso il ricorrente dal concorso indetto per aggiudicare il mandato di architetto e direzione lavori inerente il nuovo padiglione scolastico della Scuola media __________; |
viste le risposte:
- 9 novembre 2012 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 9 novembre 2012 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica;
preso atto della replica 22 novembre 2012 del ricorrente e della duplica 11 dicembre 2012 della Sezione della logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 9 maggio 2012 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, al fine di aggiudicare il mandato di architetto e direzione lavori inerente il nuovo padiglione scolastico della Scuola media __________ (FU n. __________ pag. __________).
Il bando ammetteva il consorziamento e stabiliva che il mandato sarebbe stato aggiudicato al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:
- Economicità-prezzo 30%
- Attendibilità dell'offerta 20%
- Qualità offerente 20%
- Analisi del mandato 30%
In tema di idoneità degli offerenti, il bando (lett. d) e il capitolato d'appalto (cap. 4.2) precisavano che il concorso è aperto agli architetti con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti nel Registro Svizzero degli architetti, categoria A o B (REG A o B), o con titolo di studio e pratica equipollenti. Possono inoltre partecipare gli architetti con titolo equipollente, domiciliati negli stati che hanno sottoscritto i trattati internazionali GPA e gli accordi bilaterali, abilitati ad esercitare la loro professione nel paese di domicilio, rispettivamente in uno degli Stati parte dell'accordo internazionale sugli appalti pubblici OMC (ex GATT/WTO), purché sia garantita, dal loro Stato di domicilio la reciprocità sull'esercizio della professione. Gli interessati dovranno dimostrare l'equiva-lenza del loro registro professionale a quello richiesto dal regolamento del concorso, così come il riconoscimento di reciprocità dell'esercizio. Lo studio d'architettura o il capofila del consorzio, deve aver progettato e eseguito con successo la realizzazione (in qualità di progettista capofila) almeno un'infrastruttura scolastica nuova o riqualifica in Svizzera o di standard equivalente per i concorrenti esteri, per un importo di costruzione uguale o superiore a CHF. 2'000'000.-. Capo progetto e DL devono aver eseguito con successo la realizzazione (in qualità di capo progetto e DL) almeno un'infrastruttura pubblica nuova o riqualifica in Svizzera o di standard equivalente per i concorrenti esteri, per un importo di costruzione (CCC1-8) uguale o superiore a CHF. 2'000'000.-. I concorrenti che non rispettano i criteri di idoneità fissati nel bando di concorso verranno esclusi dalla procedura.
Il bando preannunciava che le offerte avrebbero dovuto pervenire al committente entro le ore 16.00 del 4 luglio 2012, con all'interno tutti i documenti richiesti e una busta chiusa contenente la “tabella onorario proposto”, che sarebbe stata aperta in data da determinarsi nel corso di un'apposita seduta pubblica.
Sempre nel bando era segnalato chiaramente che contro gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data della loro ricezione. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. Entro il termine prestabilito sono pervenute al committente sei offerte, che come previsto dal bando sono state aperte il 5 luglio 2012, ad eccezione delle buste contenenti la “tabella onorario proposto”.
Esperite le necessarie valutazioni in applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 17 ottobre 2012 il Consiglio di Stato ha risolto di escludere dalla procedura diversi concorrenti, tra cui il consorzio formato dallo studio RI 1, dalla RI 2 e dalla RI 3 (in seguito: consorzio RI 4). A quest'ultimo il committente ha rimproverato in sostanza di aver accolto nella società semplice uno studio di ingegneria, disattendendo i requisiti di idoneità fissati dalle regole di gara.
C. Contro la predetta risoluzione il consorzio RI 4 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
A mente del ricorrente, il fatto che il concorso fosse aperto ai soli studi di architettura, rispettivamente che alla gara non potessero partecipare gli uffici di ingegneria, non risulterebbe da alcuna prescrizione del bando o degli atti di appalto. Il cap. 4.2 del capitolato - ha soggiunto l'insorgente - non esclude l'intervento degli studi di ingegneria e la norma non è stata di certo coniata in modo chiaro e preciso, tant'è vero che ben tre concorrenti sono stati estromessi per lo stesso motivo. In realtà, la decisione di ammettere in gara i soli studi di architettura è stata presa a posteriori e non può essere tutelata senza violare i principi cardine che governano l'aggiudicazione di pubbliche commesse.
D. a. In sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, annotando che i criteri di idoneità prefissati stabilivano chiaramente come al concorso potessero partecipare soltanto gli studi di architettura, autonomamente o in consorzio. Restrizione, questa, desumibile anche dall'organigramma inserito nel capitolato d'oneri (cap. 1.2), il quale indicava distintamente che le prestazioni di ingegneria erano escluse dal concorso. Anche le informazioni richieste al cap. 10.3 (personale globale dello studio o consorzio) lasciavano intendere che la gara era aperta unicamente alla categoria professionale degli architetti. Questa determinazione anticipata nel bando e confermata nel capitolato non lede il diritto e d'altronde nessuno l'ha contestata. La partecipazione alla gara con l'inoltro dell'offerta - ha ricordato l'autorità cantonale - implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti di gara (art. 40 cpv. 2 regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6).
b. L'ULSA si è rimesso alle allegazioni
della Sezione della logistica, rilevando che giusta l'art. 23 cpv. 3 della
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ogni
consorziato deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla legge stessa.
E. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La gara rientra certamente, per statuto della stazione appaltante, nonché natura e valore della commessa, tra quelle sottoposte al CIAP.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è quindi data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4).
1.2. In quanto partecipanti al concorso, i membri del consorzio RI 4 sono senz'altro legittimati a contestare la loro estromissione dalla procedura (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
1.3. Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione allegata al gravame bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.
2. 2.1. Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.
I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.
L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2010.267 del 23 agosto 2010; per i concorsi retti dalla LCPubb cfr. invece STA 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010).
2.2. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.
2.3. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara. In particolare, l'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri di idoneità richiesti deve essere escluso dall'aggiudicazione (art. 38 lett. e RLCPubb/CIAP).
3. Nel caso di specie, oltre agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento degli oneri sociali e delle imposte, ecc.), il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara un criterio di natura particolare volto a circoscrivere la cerchia degli offerenti ai soli architetti, i quali potevano partecipare al concorso autonomamente o in consorzio con altri operatori dello stesso ramo. Non altrimenti può esser letta la disposizione inserita neI bando (lett. d) e nel capitolato d'appalto (cap. 4.2), laddove viene esplicitamente stabilito che il concorso è aperto agli architetti con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti nel Registro Svizzero degli architetti, categoria A o B (REG A o B), o con titolo di studio e pratica equipollenti. Possono inoltre partecipare gli architetti con titolo equipollente, domiciliati negli stati che hanno sottoscritto i trattati internazionali GPA e gli accordi bilaterali, abilitati ad esercitare la loro professione nel paese di domicilio, rispettivamente in uno degli Stati parte dell'accordo internazionale sugli appalti pubblici OMC (ex GATT/WTO), purché sia garantita, dal loro Stato di domicilio la reciprocità sull'esercizio della professione. Gli interessati dovranno dimostrare l'equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal regolamento del concorso, così come il riconoscimento di reciprocità dell'eser-cizio. Come annota in risposta la stazione appaltante, il requisito di appartenenza alla categoria degli architetti sia per la progettazione vera e propria che per la direzione lavori, già di per sé chiaro, è ulteriormente confermato dalla struttura dell'organi-gramma complessivo esposto nel capitolato (dal quale sono esclusi gli ingegneri; vedi cifra 1.2), così come dal genere di professionisti appartenenti allo studio o al consorzio concorrente di cui occorreva esporre numero e grado di occupazione (solo architetti; cfr. cifra 10.3).
Alla luce di questi elementi, nulla poteva indurre gli interessati a ritenere che alla gara potessero prendere parte specialisti che non fossero architetti. Nonostante l'infelice formulazione della clausola riferita alla referenza del capo progetto e della direzione lavori, le condizioni generali di partecipazione fissate dall'ente banditore in tema di idoneità degli offerenti erano troppo intellegibili per essere fraintese. Le stesse non permettevano oggettivamente di presumere che gli ingegneri potessero intervenire nella competizione, onde ottenere in veste di consorziati la parte della commessa relativa alla direzione lavori. D'altra parte, in presenza di incertezze riguardanti i documenti di gara spetta ai concorrenti chiedere al committente delucidazioni in merito (vedi art. 12 RLCPubb/CIAP). Alcun interessato, per quanto è dato di sapere, si è fatto avanti. Anzi, tutti hanno partecipato al concorso senza sollevare obiezioni o riserve al riguardo e quindi nessuno può più metterne in discussione le prescrizioni, divenute ormai vincolanti (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Lo esige il principio della buona fede, il quale esclude la possibilità di contestare l'esito di una gara scaturito dall'applicazione di regole accettate senza riserve (RDAT I-2002 n. 24).
Ne segue che il consorzio RI 4, capeggiato da uno studio d'architettura al quale si è aggregato uno studio di ingegneria per svolgere una parte della DL, non adempiva appieno i requisiti di idoneità esatti dalle prescrizioni di gara. A giusto titolo la società semplice è stata quindi estromessa dalla procedura, conclusione - questa - giustificata anche dal fatto che l'insorgente ha presentato un'offerta errata e incompleta, essendo del tutto impossibile che il consorzio RI 4 possa contare nella sua globalità solo sei persone come indicato alla cifra 10.3 del capitolato.
4. Sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto siccome infondato, confermando l'impugnata decisione di esclusione siccome immune da violazioni del diritto.
5. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
6. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, è posta a carico dei comparenti secondo soccombenza e suddivisa in parti uguali fra di loro (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà, in ragione di 1/3 ciascuno.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria