statuendo sul ricorso 28 novembre 2012 del
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le tasse di giustizia e le spese emesse dalla presidente del Tribunale di espropriazione in relazione alle decisioni 15 novembre 2012 di approvazione della convenzione 20 ottobre 2012 stipulata tra il comune di RI 1 e i proprietari dei fondi beneficiari delle opere di urbanizzazione della strada __________; |
vista la risposta 11 dicembre 2012 del Tribunale di espropriazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 15 dicembre 2012 la presidente del Tribunale di espropriazione ha
approvato, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della legge sui contributi di miglioria
del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1), la convenzione stipulata tra il comune di
__________ e i proprietari interessati della strada __________;
che questa interessava sei mappali (577, 578, 580, 1684, 1685 e 1686) di
proprietà di privati cittadini, oltre un fondo (n. 582) di pertinenza comunale;
che per ciascun mappale appartenente a privati è stato aperto un incarto ed
emessa una decisione, ponendo a carico del comune di RI 1 un importo di fr.
200.- per tassa di giustizia e spese;
che, con ricorso 28 novembre 2012, il comune di RI 1 contesta le tasse e le
spese di giustizia prolate, domandando in via principale che sia emessa
un'unica tassa complessiva di fr. 200.-, mentre in via subordinata postula che
essa sia ridotta in relazione a ogni singola decisione;
che il comune ritiene infatti che trattandosi di esaminare un'unica
convenzione, la tassa dovrebbe pure essere una sola, mentre l'importo
complessivo di fr. 1'200.- sarebbe "oggettivamente eccessivo";
che, chiamato a presentare una risposta, il Tribunale di espropriazione non
formula osservazioni né si determina sull'esito della causa;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
13 cpv. 3a LCM e la vertenza, che non pone una questione di principio e non è
di rilevante importanza, può essere decisa nella composizione di un giudice
unico, in applicazione
dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio
2006 (LOG; RL 3.1.1.1);
che la legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 43 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1;
applicabile in forza del rinvio contenuto all'art. 23 LCM);
che la motivazione del ricorso risulta assai scarna, al punto che appare
legittimo chiedersi se sia sufficiente; siccome esso dev'essere comunque sia
respinto nel merito, la questione può restare indecisa;
che, con questa precisazione, il ricorso, tempestivo (art. 13 cpv. 3a LCM ), può
essere evaso in base agli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che il comune contesta - alla fin fine - unicamente l'ammontare delle tasse di
giustizia e delle spese decise dalla prima istanza;
che, difatti, il principio secondo cui nell'ambito della decisione di approvazione
di una convenzione ai sensi dell'art. 14 LCM possa essere prelevata una tassa
di giustizia a carico dell'istante non è messo in discussione;
che tale facoltà può essere in effetti dedotta dall'art. 28 LPamm, secondo il
quale nei procedimenti a carattere pecuniario per le istanze amministrative
subordinate e le commissioni speciali - alle quali può essere assimilato il
Tribunale di espropriazione - può essere applicata una tassa di giustizia tra
fr. 50.- a fr. 10'000.- (cpv. 1 lett. b, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2009; BU 2009, 74);
che la tassa di giustizia deve rispettare i principi di copertura dei costi e
di equivalenza (Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28);
che il principio della copertura dei costi postula l'esistenza di una
ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare
complessivo dei costi anticipati dall'ente pubblico, incluse le spese generali;
il principio dell'equivalenza dispone, invece, che l'ammontare della singola
tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della
prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente
sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro
limiti ragionevoli (STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995 consid. 2.1.; Xavier Oberson,
Droit fiscal suisse, IIIa ed., Basilea 2007, n. 76 seg.; cfr. sul
tema: DTF 126 I 180 consid. 3a);
che entro questi limiti, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone
comunque di un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo in
caso di abuso o eccesso (art. 61 cpv. 2 LPamm; Borghi/Corti,
op. cit., n. 2 ad art. 28);
che, dapprima, appare destituita di fondamento la critica espressa contro la
decisione della presidente del Tribunale di espropriazione di emettere una
tassa di giustizia in relazione a ogni singola sentenza, siccome non è lesiva
nel diritto, in particolare non è costitutiva di un abuso o eccesso di potere
(art. 61 cpv. 2 LPamm);
che, in concreto, la presidente del Tribunale di espropriazione ha dovuto, in
particolare, verificare accuratamente la conformità del prospetto dei
contributi e della loro ripartizione tra i singoli soggetti con i principi
della legge (art. 14 cpv. 2 LCM);
che oltre al lavoro svolto dalla presidente devono essere considerati quello della
cancelleria del Tribunale e le spese generali occasionate dalla pratica;
che l'importo di fr. 200.- emesso in relazione a ciascuna decisione, complessivamente
fr. 1'200.-, non copre nemmeno lontanamente i reali costi occasionati dall'evasione
dell'istanza e nemmeno risulta sproporzionato rispetto al valore della prestazione
fornita;
che il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto, ponendo la tassa di
giustizia e le spese a carico del comune ricorrente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del comune di RI 1.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo