Incarto n.
52.2012.90

 

Lugano

15 aprile 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

 

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 28 febbraio 2012 di

 

 

 

RI 1

patrocinati da:

 

 

contro

 

 

 

la decisione 8 febbraio 2012 del Consiglio di Stato (n. 725) che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 e CO 2 avverso la risoluzione 23 agosto 2011 con cui il municipio di Biasca ha rilasciato agli insorgenti il permesso per costruire uno stabile d'appartamenti (part. 5853);

 

 

viste le risposte:

-    13 marzo 2012 del Consiglio di Stato;

-    11 aprile 2012 del municipio di Biasca;

-    16 aprile 2012 dell'Ufficio delle domande di costruzione;

-    23 aprile 2012 di CO 1 e CO 2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 2, qui ricorrenti, sono comproprietari di un vasto terreno (part. 5853; già part. 2098) situato nel comune di Biasca, tra via Parallela e via al Ramon, all'interno della zona residenziale estensiva R3.  

b. Dopo vicissitudini che non occorre riprendere, con domanda di costruzione 21 settembre 2010, gli insorgenti hanno chiesto al municipio il permesso di costruire un nuovo stabile di 5 appartamenti, articolato su quattro livelli, di cui uno parzialmente interrato. Il piano inferiore (PC), oltre a vani tecnici e cantine, è destinato ad un'autorimessa (dotata di 7 posteggi, che si aggiungono ad ulteriori 7 esterni) accessibile da via al Ramon. Ai piani superiori sono previsti 2 appartamenti da 3½ locali rispettivamente 2 da 4½ locali (PT e P1) ed un attico (P2).

c. Nel termine di pubblicazione, alla domanda di costruzione si sono opposte CO 1 e CO 2, qui resistenti, proprietarie dei due fondi (part. 5675 rispettivamente part. 5676, già part. 2097) confinanti a nord, sollevando censure riferite all'incompletezza della domanda, alle distanze (da confine, tra edifici e dal bosco), alla sistemazione del terreno, al corretto inserimento nel paesaggio e alle immissioni foniche.

d. Il 24 marzo 2011, i ricorrenti hanno inoltrato una variante contenente dei nuovi profili del geometra ufficiale e dei piani aggiornati con le distanze da confine e dal bosco.
Anche questa domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1 e CO 2.

e. Fatto proprio l'avviso favorevole (n. 73643) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio - subordinato ad alcune condizioni di cui si dirà all'occorrenza in appresso - il 23 agosto 2011, il municipio ha rilasciato agli insorgenti il permesso richiesto, respingendo le opposizioni delle vicine.

 

 

                                  B.   Con giudizio 8 febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata da CO 1 e CO 2avverso il suddetto provvedimento, che ha annullato.
Disattese le censure riferite alla sistemazione del terreno, alla distanza dell'autorimessa interrata dal confine (sud) e all'inserimento nel paesaggio, il Governo ha per contro ritenuto che - allo stadio attuale - non fosse possibile stabilire se il progetto richiami o meno la distanza tra edifici dal muro costruito sui fondi delle resistenti. Muro, questo, alto fino a m 3.80 (oltre al parapetto di m 1.00), oggetto di una separata procedura finalizzata ad accertare la sua legittimità. L'opera in questione non potrebbe in ogni caso essere equiparata ad un muro di controriva su terreni in pendio, che non richiama le distanze tra edifici. Il progetto, ha concluso, difetterebbe inoltre di una perizia fonica riferita alle ripercussioni del traffico stradale e degli impianti tecnici.

 

 

                                  C.   Avverso tale risoluzione, con ricorso 28 febbraio 2012 i soccombenti si aggravano ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullata e che sia ripristinata la licenza edilizia rilasciata loro dal municipio.
Il muro delle vicine opponenti, argomentano, non sarebbe mai stato autorizzato; dovrebbe essere assimilato ad un muro di cinta o comunque ad un muro di sostegno eretto verso monte su un terreno in pendio che non richiama il rispetto delle distanze tra edifici. Gli insorgenti contestano inoltre la necessità di presentare una perizia fonica, così come ritenuto dal Governo. A torto quest'ultimo non avrebbe considerato i calcoli e le verifiche, sufficienti e attendibili, eseguite dall'Ufficio per la prevenzione dei rumori.

 

 

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma in sostanza nel proprio avviso favorevole, mentre il municipio si rimette al giudizio di questo Tribunale. Delle loro rispettive argomentazioni, come pure di quelle di CO 1 e CO 2che chiedono invece la reiezione dell'impugnativa - riproponendo anche tutte le censure respinte dal Governo - si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, istanti in licenza, personalmente e direttamente toccati dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non occorre assumere le prove (sopralluogo, ecc.) chieste dalle parti. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalla copiosa documentazione fotografica agli atti. Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all’istanza inferiore affinché, raccolti gli elementi mancanti, si pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 LPamm).

1.3. Non poggiando sul medesimo complesso di fatti, si prescinde dalla congiunzione (art. 51 LPamm) di questa causa con quella evasa con separato giudizio (cfr. STA 52.2012.101 di data odierna) riferita al muro eretto a confine sui fondi (part. 5675 e 5676) delle resistenti. Di quest'ultima opera e della relativa procedura si dirà comunque, se del caso, nel seguito.


                                   2.   Distanze

2.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 NAPR, la distanza minima dal confine del fondo privato di un edificio con facciate non superiori ai 18.00 m di lunghezza deve essere di (..) m 4.00 per gli edifici ubicati nella zona R3 (cfr. anche art. 35 cpv. 3 NAPR). Per gli edifici ubicati nelle zone residenziali con facciate di una lunghezza oltre i 18.00 m, soggiunge il cpv. 2, le distanze di cui al cpv. 1 devono essere aumentate di 0.50 m ogni metro o frazione superiore di maggior lunghezza della facciata oltre i 18.00 m fino a che sia raggiunta una misura pari all'altezza del fabbricato (misurata di regola a metà della lunghezza della facciata, riferita al lato del fondo confinante).
L'art. 8 cpv. 3 NAPR disciplina invece la distanza tra edifici: su fondi contigui, essa è pari alla somma delle rispettive distanze dallo stesso confine. Fino ad una lunghezza del fabbricato di 18.00 m, la distanza minima tra edifici deve essere di m 8.00 nelle zone R3 (cfr. anche art. 35 cpv. 3 NAPR); oltre questa lunghezza, precisa l'art. 8 cpv. 3 NAPR, la distanza è pari alla somma delle distanze da confine stabilita al cpv. 2.

2.2.
2.2.1. Nel caso concreto, sul versante nord l'edificio progettato - nel punto in cui più si avvicina al confine (cfr. art. 41 cpv. 1 regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1) - dista m 7.50 dai fondi (part. 5675 e 5676) delle resistenti. Tenuto conto della lunghezza (m 24.99) della facciata su questo fronte, la distanza è dunque conforme agli art. 8 cpv. 1 e 2 NAPR [m 4.00 (cpv. 1) + m 3.50, in applicazione del supplemento di cui al cpv. 2]. Come ritenuto dalle precedenti istanze, nella distanza non vanno computate le esigue sporgenze (m 0.20) riscontrabili in corrispondenza delle tre file (h = 0.80/0.90 m ca.) di finestre, assimilabili ad opere che hanno funzione complementare o ornamentale che non creano ingombri particolari (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 39 LE, n. 1202).

2.2.2. Le distanze tra edifici non si applicano ai muri di cinta, né ai muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti lungo il confine dei fondi, che non superano le altezze prescritte per questo specifico genere di manufatti (cfr. STA 52.2012.46 del 22 giugno 2012 consid. 2.2; 52.2000.320 del 23 aprile 2001 consid. 3.1). Ai muri di cinta sono infatti di regola assimilati i muri di sostegno eretti sul confine, unitamente ai terrapieni artificiali che li sorreggono (cfr. STA 52.2011.230 del 3 aprile 2012, consid. 2.2.2; 52.2008.34 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2.2).
In concreto, l'edificio progettato non è chiamato a rispettare la distanza tra edifici dal muro di sostegno eretto a confine sui fondi delle resistenti. Determinante è infatti unicamente l'altezza autorizzata (m 2.50) di quest'opera; altezza, questa, che rientra tuttora in quella massima ammessa a titolo di deroga ai sensi dell'art. 6 NAPR. L'innalzamento di questo muro (fino a ca. m 3.80, oltre al parapetto di ca. m 1.00) non può invece essere considerato perché non è al beneficio di un permesso di costruzione (cfr. STA 52.2012.101 citata). Di principio, il vicino opponente non può infatti sollevare eccezioni contro un progetto edilizio prevalendosi di opere edilizie sprovviste di un valido titolo che le autorizzi. Su questo punto, la decisione della precedente istanza non può dunque essere tutelata.
Irrilevante ai fini del presente giudizio è invece la circostanza che al controverso muro di sostegno - finalizzato a sorreggere un terrapieno artificiale e non il terreno sbancato a monte - non potrebbe essere applicata la prassi secondo cui agli stabili costruiti su terreni in pendio, in assenza di specifica normativa, non viene imposto di rispettare la distanza tra edifici per rapporto ai muri di controriva eretti verso monte
(cfr. STA 52.2012.46 citata, consid. 2.2; in tal senso anche STA 52.2008.327 del 3 novembre 2008 consid. 4.2 che rinvia a STA 52.2002.194 del 20 marzo 2003, consid. 2.1 e 52.2000.320 citata, consid. 3.3; STA 52.1995.566 del 26 gennaio 1996, consid. 5). Prassi che è in effetti limitata a questa particolare categoria di opere: i muri di controripa, ovvero le opere di sostegno di escavazioni di terreni in pendio che, a differenza dei muri di sostegno di terrapieni artificiali retrostanti, non determinano nuovi ingombri verticali (cfr. STA 52.2011.230 citata, consid. 2.2.4; 52.2008.34 citata, consid. 4.2.4). La stessa trova invero la sua giustificazione nel fatto che, esigendo il rispetto delle distanze tra edifici anche per rapporto ai muri di controriva, si comprometterebbero seriamente le possibilità edificatorie di questi fondi, costringendo i costruttori ad aumentare a dismisura lo sbancamento del pendio o ad addossare direttamente gli stabili ai retrostanti muri di controriva, sopprimendo qualsiasi intercapedine (cfr. STA 52.2008.327 citata consid. 4.2; 52.2000.320 citata, consid. 3.3.; 52.1995.566 citata, consid. 5).

2.3. Sul versante sud, il progetto prevede l'autorimessa coperta a verde che si estende fino al confine (part. 2098) e presenta verso quest'ultimo un'area non accessibile profonda 3.00 m; non sporgendo dal terreno naturale più di m 1.50 (cfr. art. 42 RLE), come ritenuto dalle precedenti istanze, l'autorimessa non richiama il rispetto delle distanze da confine. Invano le resistenti contestano l'assenza di un parapetto su questo fronte, conforme alla norma della società svizzera degli ingegneri ed architetti (SIA) sui parapetti, che andrebbe conteggiato sull'altezza e priverebbe dunque il manufatto della sua qualifica di opera sotterranea.
Per altezze di caduta fino a m 1.50 - come in concreto - la norma SIA 358 "parapetti" (valida dal 1° marzo 2010) permette infatti di prescindere dalla posa di un simile parapetto, disponendo che la protezione può anche consistere in una limitazione della praticabilità del bordo della superficie tramite misure appropriate, quali fioriere, piante o simili (cfr. ad 2.1.4). Condizione, questa, che nella fattispecie risulta soddisfatta ritenuto che l'area non agibile sull'autorimessa non concerne solo il bordo ma si estende fino a 3.00 m ed è delimitata da una fila continua di arbusti. Irrilevante è invece che a questa zona potranno accedere all'occorrenza eventuali addetti alla sua manutenzione; a parti d'opera avvicinabili unicamente da queste persone, le disposizioni della citata normativa infatti non si applicano (cfr. ad 0.1.3).

 

                                   3.   Sistemazione del terreno

3.1. Secondo l'art. 6 cpv. 1 primo periodo NAPR, la sistemazione del terreno è intesa come intervento che non modifica sostanzialmente la struttura naturale del terreno. Riservati i casi eccezioni, la sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di muri di sostegno o di terrapieni di un'altezza non superiore (cfr. art. 6 cpv. 1 NAPR, secondo periodo).

3.2. Nel caso concreto, il progetto prevede di sistemare il terreno tra l'edificio e i fondi a nord delle resistenti con un terrapieno che presenta un'altezza variabile tra ca. 0.20 m e 1.10 m. Non superando l'altezza di m 1.50, quest'opera è conforme all'art. 6 cpv. 1 NAPR. Il muro di sostegno a confine sui fondi delle resistenti innalzato senza autorizzazione (cfr. anche supra, consid. 2.2.2). non impedisce di certo di sistemare il terreno sottostante dei ricorrenti; inconferente è la giurisprudenza richiamata dalle vicine opponenti riferita alla sistemazione dei terreni retrostanti ai muri che li sorreggono.
Da respingere è dunque la relativa censura delle resistenti.

 

                                   4.   Inserimento nel paesaggio

4.1. Secondo l'art. 5 cpv. 1 NAPR, gli edifici e gli impianti devono essere progettati tenendo conto di criteri di inserimento nel paesaggio in generale e nel sito particolare in cui sono previsti. Per inserimento nel paesaggio, soggiunge il cpv. 2, s'intende una composizione architettonica ed urbanistica delle opere che tenga conto di una lettura delle preesistenze del sito specifico ma che sia nello stesso tempo capace di essere componente costitutiva qualificata del disegno del paesaggio urbano e degli spazi aperti.
Il riferimento alle tipologie edilizie delle preesistenze non è di carattere imperativo ed è ammessa anche un'architettura innovativa (per concezioni e materiali) sia per parti di edifici restaurati sia per nuovi inserti come tasselli tra edifici preesistenti sia più in generale per nuove costruzioni di edifici ed impianti
(cpv. 3). Nella relazione tecnica accompagnante i progetti, dispone l'art. 5 cpv. 4 NAPR, devono essere presentati, anche in forma riassuntiva, i criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio.

4.2. La norma in questione esige un corretto inserimento delle costruzioni nel paesaggio. L'obbligo di adottare una composizione architettonica ed urbanistica che tenga conto di una lettura delle preesistenze del sito specifico rispettivamente capace di essere componente costitutiva qualificata del disegno del paesaggio urbano e degli spazi aperti - analogamente all'obbligo di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio che impone ai progetti di integrarsi alle nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi (cfr. art. 94 cpv. 2 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1 e art. 100 del relativo regolamento) - configura una cosiddetta clausola estetica positiva. Il vincolo non si limita a vietare una deturpazione del paesaggio o anche solo una menomazione apprezzabile dei valori paesaggistici (cd. clausola estetica negativa; Verunstaltungsverbot), ma esige che l'edificazione si inserisca convenientemente nel quadro ambientale
(cd. clausola estetica positiva; Eingliederungsgebot; cfr. STA 52.2010.147 del 24 agosto 2010, consid. 2.3 con rinvii, confermata da STF 1C.442/2010 e 1C.448/2010 del 16

settembre 2011 in RtiD I-2012 n. 11; Marco Borghi, Il diritto per
gli architetti, Zurigo-Basilea-Ginevra 2010, n. 274).

4.3. Le nozioni di composizione architettonica ed urbanistica che tenga conto di una lettura delle preesistenze del sito specifico rispettivamente capace di essere componente costitutiva qualificata del disegno del paesaggio urbano e degli spazi aperti costituiscono nozioni giuridiche di natura indeterminata (unbestimmter Gesetzesbegriff), che come tali conferiscono all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del loro contenuto normativo. Latitudine di giudizio, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare, intervenendo con riserbo, anche se dispongono di pieno potere di cognizione. Ove si tratti di nozioni appartenenti al diritto comunale autonomo, le predette istanze sono inoltre tenute a rispettare la libertà di decisione costituzionalmente garantita dell'autorità comunale, limitandosi a censurare le decisioni lesive del diritto in quanto insostenibili (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4; STA 52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid. 2.2.; ZBl 107/2006, pag. 437 osservazioni di Arnold Marti in calce a STF 1P.678/2004 del 21 giugno 2005; René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, Berna 2012, n. 1418 segg. e 1439 segg.; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Stoccarda 1976, V. ed., n. 66 B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, Cadenazzo 2002, n. 396 seg.). Circoscritto alla violazione del diritto è anche il controllo, da parte delle autorità di ricorso, dell'apprezzamento esercitato dal municipio in sede di applicazione di tali nozioni. Censurabili sono dunque soltanto le interpretazioni sprovviste di ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee o procedenti da valutazioni lesive del diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere. Ove la valutazione estetica appaia plausibile, l'autorità di ricorso non può censurarla sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente (cfr. STA 52.2010.147 citata, consid. 2.3 con rimandi e RtiD I-2012 n. 11, consid. 2.2.1; STF 1P.678/2004 del 21 giugno 2005 consid. 4, pubbl. in ZBl 107/2006 pag. 430 seg.).

4.4. Nel caso concreto, il progetto prevede in sostanza l'edificazione di un volume unico, a pianta rettangolare (m 24.99 x m 11.05), alto m 10.19, con tetto piano. L'edificio in calcestruzzo armato, orientato verso sud e parallelo alle due vie che costeggiano il fondo, presenta un'architettura lineare, senza particolari arretramenti o sporgenze.
In sede di rilascio del permesso, il municipio - facendo proprio il parere del proprio pianificatore a cui si era affidato - ha ritenuto che lo stabile s'inserisse correttamente nel paesaggio. L'autorità comunale ha in particolare evidenziato che:

-  l'edificio non può essere considerato estraneo alla tipologia edilizia del comparto R3;

-  non è opportuno che lo stabile in questione si riferisca alla tipologia degli insediamenti delle opponenti, con caratteristiche più adatte alla R2 che alla zona R3 a contatto con via Parallela e contraddistinte da importanti sistemazioni del terreno;

-  il progetto propone un unico volume, semplice e pulito nella sua espressione formale ed è inserito nel terreno seguendo la regola adottatata dalla maggior parte degli edifici esistenti;

-  la sistemazione del terreno circostante rientra nei limiti ammessi dal piano regolatore (h < 1.50 m);

-  la posizione centrale dello stabile garantisce ampie aree verdi sui lati, di dimensione e forma compatta, con una sistemazione generale di qualità, messa in evidenza anche da un opportuno arredo con alberature;

-  l'accesso è concentrato in unico punto (da via al Ramon), garantisce una buona organizzazione del traffico e una razionalizzazione delle aree pavimentate;

-  il travaso di indici genera una modifica limitata (5%) della ripartizione delle quantità edificatorie, senza compromettere l'uso razionale del suolo e l'edificazione armoniosa del comparto.

 

                                         Dal canto suo il Governo ha tutelato questa decisione, ritenendola in sintesi sostenibile. A giusta ragione.
La valutazione estetica dell'autorità di prime cure è esauriente e senz'altro plausibile. Tiene compiutamente conto delle caratteristiche del comparto, di quelle dell'edificio progettato e degli spazi circostanti. Contrariamente a quanto affermano le resistenti, il comparto di situazione non è contraddistinto da sole case mono- o bifamiliari (cfr. ad esempio il palazzo di cui alla foto doc. 5, ad punto 1, prodotto dai ricorrenti al Governo). In ogni caso, il progetto rispetta i parametri edilizi vigenti; la sola circostanza che possa comportare volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici circostanti non è sufficiente per considerarlo contrario all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico (cfr. STA 52.2010.147 citata, consid. 2.3 con rinvii e RtiD I-2012 n. 11, consid. 3.3.; STF 1C.258/2009 del 20 maggio 2010 consid. 6.4 con rimando a DTF 115 Ia 114 consid. 3d pag. 119; 363 consid. 3a pag. 366; STF 1P.9/1997 del 21 maggio 1997 consid. 3a pubblicata in ZBl 99/1998 pag. 170).
Pensata con disegno e modalità costruttive semplici, la palazzina non risulta più estranea di tante altre presenti nel comune e nella nostra regione. Le immediate adiacenze dell'edificio sono d'altronde caratterizzate da una serie di edifici articolati su due o tre livelli, di colori e fogge diverse, sprovvisti di raffinatezze architettoniche suscettibili di renderli particolarmente pregevoli (cfr. fotografie prodotte dalle parti al Governo). Il progetto, come rilevato dall'autorità comunale, tiene comunque conto dell'orientamento di questi stabili situati a nord e il loro modo di relazionarsi con le strade adiacenti. Diversamente dai fondi delle resistenti caratterizzati dal massiccio muro a scogliera, lo stesso propone una modellazione contenuta del terreno, rispettando per lo più la morfologia orografica esistente. Plausibili sono inoltre le considerazioni del municipio riferite alla qualità del disegno degli spazi esterni, secondo un concetto coerente.
Non porta ad altra conclusione la circostanza che il progetto usufruisca di un travaso di indici (per una superficie edificabile pari a ca. 200 mq) dal fondo (part. 2098) non edificato confinante verso sud. Fondo dal quale è stato frazionato, con cui costituiva in precedenza un tutt'uno, appartenente al medesimo comparto. Nell'ambito dei trasferimenti di quantità edificatorie, dal profilo della pianificazione del territorio, determinante non è l'assetto della proprietà fondiaria risultante dal registro fondiario, ma la qualità della superficie interessata dall'edificazione, che deve formare, come nel caso concreto, un insieme di superfici adeguatamente coerenti, a prescindere dai proprietari e dai confini (cfr. STA 52.2009.397 del 2 novembre 2009, consid. 2). Il travaso comporta peraltro un incremento tutto sommato contenuto (ca. 1/5) delle quantità edificatorie disponibili (cfr. calcolo annesso al progetto) non intralcia comunque la pianificazione, non compromette l'uso razionale del territorio o un'edificazione armoniosa ai sensi dell'art. 38a LE.
La decisione dell'autorità comunale che, previa consultazione del suo pianificatore, ha ritenuto che il progetto s'inserisse correttamente nel terreno - al pari di quella governativa che la conferma - è dunque immune da violazioni di diritto.

 

                                   5.   Aspetti ambientali

5.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione del-l'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquina-menti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2).
Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabi-le che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, di-vengano dannosi o molesti (cpv. 3). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP).
La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da es-si prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede ad una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1).
Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende moleste fissa un valore di pianificazione (Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.

5.2. Il rumore provocato dal traffico indotto sulle strade d'accesso a un nuovo impianto è disciplinato dall'art. 9 OIF. In base a que-sta norma, l'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve né (a) comportare il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggiore sollecita-zione di un impianto per il traffico, né (b) provocare, a causa del-la maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate. Nelle zone residenziali con GdS II, il valore limite d'immissione (VLI) è di 60 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 50 dB(A) per la notte (cfr. l'allegato 3 dell'OIF).


5.3. In base all'art. 22 cpv. 1 LPAmb, permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi, con riserva del capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni non sono superati. Se i valori limite delle immissioni sono superati, soggiunge il cpv. 2, i permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi soltanto qualora i locali siano disposti opportunamente e siano state prese le eventuali misure complementari di protezione acustica ancora necessarie. Questa disposizione è concretizzata dall'art. 31 OIF; in particolare, in base al cpv. 1 di questa disposizione, quando i valori limite d'immissione sono superati, la costruzione o la modifica sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore può essere autorizzata soltanto se detti valori possono essere rispettati:

a.      grazie alla disposizione dei locali sensibili al rumore sul lato opposto dell'edificio rispetto al rumore stesso; oppure

b.      grazie a misure di costruzione o di sistemazione che proteggano l'edificio dai rumori.

                                         Se i provvedimenti di cui al capoverso 1 non permettono di rispettare i valori limite d'immissione, dispone il cpv. 2, l'autorizzazione di costruire può essere accordata solo se esiste un interesse preponderante per la costruzione dell'edificio e se l'autorità cantonale è consenziente.

                                         5.4.
5.4.1. Nel caso concreto, l'autorità dipartimentale, per quanto concerne la prevenzione dei rumori, ha subordinato il permesso di costruzione per il nuovo stabile - appartenente ad un comparto a cui è assegnato un grado di sensibilità (GdS) II (cfr. art. 35 cpv. 7 NAPR) - ad alcune condizioni, tra cui quella di posare dei parapetti dei balconi pieni, ermetici e privi di fughe sui giunti verticali e orizzontali, scegliendo un materiale con grado di fonoisolamento in opera ponderato Rw di almeno 20 dB(A) (cfr. avviso cantonale n. 73643, pag. 3). L'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) ha per contro disatteso una richiesta di presentare una perizia fonica, poiché il progetto sarebbe conforme ai dispositivi di protezione fonica stabiliti dall'OIF. Lo stesso Ufficio ha poi espresso nel dettaglio alcune considerazioni in merito al (1) rumore stradale esistente su via Parallela verso il nuovo edificio, al (2) rumore posteggi e traffico indotto, alle (3) riflessioni del rumore stradale e al (4) rumore pompa di calore (cfr. citato avviso, ad Opposizione, Rumori, pag. 6 e 7). In particolare ha rilevato che:

ad (1)   i valori limite d'esposizione al rumore sono risultati sempre rispettati in ogni locale sensibile al rumore; il livello sonoro di valutazione ottenuto presso le finestre delle camere più esposte sarebbe inferiore ai valori limite d'immissione [58.4 dB(A) di giorno, 49.0 dB(A) di notte]; va inoltre tenuto conto, ha aggiunto, che queste aperture beneficeranno della protezione fonica dei parapetti dei balconi che è quantificabile in 4/6 dB(A);

ad (2)   il rumore risultante dalle manovre di posteggio è nettamente inferiore ai valori di pianificazione [39.7 dB(A) di giorno, 36.6 dB(A) di notte];
il rumore provocato dal traffico indotto l'art. 9 OIF è sempre soddisfatto: su via Parallela, dove i VLI sono attualmente superati fino ad una distanza di circa 11 metri dall'asse stradale, l'incremento è inferiore a 1 dB(A) [+ 0.05 dB(A)] e quindi non è percettibile (art. 9 cpv. 2 OIF); su via al Ramon i VLI non sono e non saranno superati [l'incremento, comunque, è ancora inferiore a 1 dB(A) (+ 0.54 dB(A)];

ad (3)   le possibili riflessioni del rumore stradale sugli edifici delle resistenti - che non andrebbero comunque considerate - non determinerebbero in ogni caso un sorpasso dei valori limiti d'immissione;

ad (4)   pur non conoscendo il tipo di termopompa acqua-acqua che verrà posata nel locale tecnico, quest'impianto non provocherebbe rumori verso l'esterno; il livello sonoro della maggior parte di queste pompe di calore si aggirerebbe tra i 35-40 dB(A).

 

Dal canto suo il Governo non si è confrontato con queste considerazioni, affermando sommariamente che il predetto avviso si limita a riportare che per l'UPR l'oggetto della domanda di costruzione non è in contrasto con l'OIF, che è strutturato correttamente secondo i parametri dell'art. 31 OIF e non comporterà un aumento stradale. Difettando per contro di una perizia fonica, ha concluso, il permesso dovrebbe essere annullato. 
A torto. Il Consiglio di Stato non può infatti prescindere dall'esaminare le valutazioni esperite dalla competente autorità dipartimentale, annullando un permesso di costruzione solo perché non è stata presentata una perizia fonica.

5.4.2. Nel quadro della procedura di rilascio del permesso, l'autorità che è chiamata a procedere ad una valutazione preventiva del rumore, determina o fa determinare le immissioni, mediante calcoli o misurazioni, se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione determinanti siano o potrebbero essere superati (cfr. art. 36 cpv. 1 e 38 OIF). A tal fine, l'autorità ha facoltà di richiedere all'istante delle informazioni come pure un vero e proprio studio fonico (cfr. art. 25 cpv. 1 in fine e art. 46 LPAmb, secondo cui ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della LPAmb e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini; cfr. anche Robert Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2000, ad art. 25 n. 95 segg. nonché ad art. 22 n. 43).
Nel caso concreto, l'autorità dipartimentale ha proceduto ad una serie di valutazioni preventive del rumore, determinando direttamente le immissioni mediante calcoli. Essa non ha per contro ritenuto necessario - a torto, come si dirà (cfr. infra consid. 5.4.3) - richiedere agli istanti in licenza ulteriori informazioni o una perizia fonica.

In queste circostanze, il Governo non poteva fare astrazione da tali valutazioni; non poteva omettere di verificarle, annullando semplicemente il permesso di costruzione perché la domanda di costruzione non era corredata da una perizia fonica. Semmai, se riteneva che queste valutazioni fossero carenti e che l'assunzione di un simile referto s'imponesse, avrebbe dovuto assumere direttamente le informazioni mancanti o, eventualmente, rinviare gli atti all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti. Già da questo profilo, il giudizio governativo non può dunque essere confermato.

5.4.3. Le valutazioni esperite dall'Ufficio per la prevenzione dei rumori - ribadite in questa sede, sulla scorta di alcune tabelle di calcolo (cfr. scritto 4 aprile 2012 annesso alla risposta dell'Ufficio delle domande di costruzione) - risultano in effetti parzialmente imprecise e incomplete.
Per quanto attiene il rumore stradale esistente su via Parallela verso il nuovo edificio, dalle stesse tabelle di calcolo presentate dall'UPR (cfr. tabella 10.2.2011, annesso 0) si evince che ad una distanza di ca. m 8.00 dalla strada - distanza alla quale si troveranno approssimativamente le finestre dei balconi al piano terreno del nuovo edificio (cfr. piano facciata sud) - i valori limite d'immissione [65.2 dB(A) di giorno, 50.6 dB(A) di notte], contrariamente a quanto affermato dall'UPR in questo punto [cfr. supra, ad (1)], saranno (di giorno) sensibilmente superiori a quelli prescritti [60 dB(A) di giorno, 50 dB(A) di notte, cfr. allegato 3 all'OIF; cfr. anche supra ad (2), dove lo stesso UPR dà atto di un sorpasso dei VLI fino ad una distanza di m 11.00 dall'asse stradale]. Situazione, questa, che - qualora fosse confermata - non renderebbe solo auspicabile ma imporrebbe l'adozione di adeguati provvedimenti ai sensi degli art. 22 LPAmb e 31 OIF. Essendo di oltre 5 dB(A) superiore ai valori d'immissione, la (sola) posa di parapetti pieni, ermetici e privi di fughe sui giunti verticali e orizzontali - suscettibile di ridurre di ca. 4-6 dB(A) secondo le affermazioni dell'UPR - potrebbe non essere sufficiente. A maggior ragione se si considera che questi provvedimenti hanno diversi effetti sulle facciate frontali e laterali, possono avere una scarsa efficacia o esserne prive per logge o balconi situati al pian terreno al medesimo livello della fonte di rumore o a causa di riverberi sulle solette dei balconi sovrastanti (cfr. Wolf, op. cit., ad art. 22 n. 28; cfr. il sito del Dipartimento delle costruzioni del Canton Zurigo, ad Lärmschutzmassnahmen, Gestalterische Massnahme, Balkone und Loggien, in www.tba.zh.ch/internet/
baudirektion/tba/de/laerm/laermvorsorge/bauvorhaben/
moegliche_massnahmen/balkone_und_loggien.html
).
Aspetti, questi, che nelle circostanze concrete impongono ulteriori approfondimenti, da eseguire mediante perizia fonica. Approfondimenti nell'ambito dei quali occorrerà inoltre chiarire la correttezza dei dati relativi al traffico giornaliero medio (TGM) - contestati dalle resistenti - su cui le valutazioni dell'UPR si fondano. 

Ulteriori informazioni dovranno inoltre essere assunte per il rumore pompa di calore, della quale non sono note le specifiche tecniche, né le ripercussioni foniche. Nel quadro della procedura di rilascio del permesso l'autorità è del resto sempre chiamata a valutare preventivamente il rumore riferito ad un determinato impianto. L'istante è anzitutto tenuto a fornire all'autorità tutte le indicazioni necessarie al suo esame (cfr. art. 46 LPAmb; art. 11 cpv. 3 RLE). Quest'ultima a richiederle, qualora mancassero. Per quanto è noto a questo Tribunale, in commercio vi sono peraltro anche modelli che presentano valori superiori a quelli indicati dall'UPR.
Considerato che, nel caso concreto, come visto poc'anzi, occorre comunque assumere una perizia fonica, quest'ultima potrà esprimersi anche sulla conformità di tale impianto, di cui i ricorrenti provvederanno a indicare previamente il modello con le specifiche tecniche.

Riservata la questione riferita alla bontà dei dati sul TGM (cfr. supra) - che l'autorità di ricorso è chiamata a verificare - sostanzialmente immune da violazioni di diritto sono invece le valutazioni esperite dall'UPR riferite al rumore derivante dal posteggio e a quello del traffico indotto, a cui si rinvia. Analoga conclusione si impone per le riflessioni del rumore stradale; di principio, edifici progettati che riflettono il rumore stradale non sono considerati impianti che producono rumore ai sensi degli art. 7 cpv. 1 LPAmb e art. 2 cpv. 1 lett. a OIF e, come tali, non generano in capo al loro proprietario alcun obbligo particolare (cfr. DTF 129 II 238, consid.
4.2; Wolf, op. cit., ad art. 25 n. 37; Alain Griffel/ Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurigo 2011, ad art. 7 n. 11 pag. 73 con rinvii).

 

 

                                   6.   6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione governativa.
Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, assunti - direttamente e senza disporre un ulteriore rinvio - gli elementi mancanti ai sensi del consid. 5.4.3 e sentite le parti, si pronunci nuovamente.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei ricorrenti e delle resistenti, secondo il rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, CO 1 e CO 2 rifonderanno inoltre a RI 2e RI 1 un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm) per questa sede.

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 8 febbraio 2012 del Consiglio di Stato (n. 725) è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Governo affinché proceda così come indicato al consid. 6.1.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di RI 2 e RI 1, in solido, in ragione di fr. 500.- e per la rimanenza (fr. 1'500.-) è addossata a CO 1 e CO 2, in solido. Queste ultime rifonderanno inoltre ai ricorrenti complessivi fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria