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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 28 febbraio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 8 febbraio 2012 del Consiglio di Stato (n. 725) che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 e CO 2 avverso la risoluzione 23 agosto 2011 con cui il municipio di Biasca ha rilasciato agli insorgenti il permesso per costruire uno stabile d'appartamenti (part. 5853); |
viste le risposte:
- 13 marzo 2012 del Consiglio di Stato;
- 11 aprile 2012 del municipio di Biasca;
- 16 aprile 2012 dell'Ufficio delle domande di costruzione;
- 23 aprile 2012 di CO 1 e CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 2, qui
ricorrenti, sono comproprietari di un vasto terreno (part. 5853; già part. 2098)
situato nel comune di Biasca, tra via Parallela e via al Ramon, all'interno
della zona residenziale estensiva R3.
b. Dopo vicissitudini che non occorre riprendere, con domanda di costruzione 21
settembre 2010, gli insorgenti hanno chiesto al municipio il permesso di
costruire un nuovo stabile di 5 appartamenti, articolato su quattro livelli, di
cui uno parzialmente interrato. Il piano inferiore (PC), oltre a vani tecnici e
cantine, è destinato ad un'autorimessa (dotata di 7 posteggi, che si aggiungono
ad ulteriori 7 esterni) accessibile da via al Ramon. Ai piani superiori sono previsti 2 appartamenti da 3½ locali rispettivamente
2 da 4½ locali (PT e P1) ed un attico (P2).
c. Nel termine di pubblicazione, alla domanda di costruzione si sono opposte CO
1 e CO 2, qui resistenti, proprietarie dei due fondi (part. 5675
rispettivamente part. 5676, già part. 2097) confinanti a nord, sollevando
censure riferite all'incompletezza della domanda, alle distanze (da confine,
tra edifici e dal bosco), alla sistemazione del terreno, al corretto inserimento
nel paesaggio e alle immissioni foniche.
d. Il 24 marzo 2011, i ricorrenti hanno inoltrato una variante contenente dei
nuovi profili del geometra ufficiale e dei piani aggiornati con le distanze da
confine e dal bosco.
Anche questa domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1 e CO 2.
e. Fatto proprio l'avviso favorevole (n. 73643) dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio - subordinato ad alcune condizioni di cui si dirà all'occorrenza in appresso - il 23
agosto 2011, il municipio ha rilasciato agli insorgenti il permesso richiesto,
respingendo le opposizioni delle vicine.
B. Con
giudizio 8 febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa
inoltrata da CO 1 e CO 2avverso il suddetto provvedimento, che ha annullato.
Disattese le censure riferite alla sistemazione del terreno, alla distanza dell'autorimessa interrata dal confine
(sud) e all'inserimento nel paesaggio, il Governo ha per contro ritenuto
che - allo stadio attuale - non fosse possibile stabilire se il progetto richiami
o meno la distanza tra edifici dal muro costruito sui fondi delle resistenti. Muro,
questo, alto fino a m 3.80 (oltre al parapetto di m 1.00), oggetto di una
separata procedura finalizzata ad accertare la sua legittimità. L'opera in
questione non potrebbe in ogni caso essere equiparata ad un muro di controriva
su terreni in pendio, che non richiama le distanze tra edifici. Il progetto, ha
concluso, difetterebbe inoltre di una perizia fonica riferita alle ripercussioni
del traffico stradale e degli impianti tecnici.
C. Avverso
tale risoluzione, con ricorso 28 febbraio 2012 i soccombenti si aggravano ora
dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullata e
che sia ripristinata la licenza edilizia rilasciata loro dal municipio.
Il muro delle vicine opponenti, argomentano,
non sarebbe mai stato autorizzato; dovrebbe
essere assimilato ad un muro di cinta
o comunque ad un muro di sostegno eretto verso monte su un terreno in pendio che
non richiama il rispetto delle distanze tra edifici.
Gli insorgenti contestano inoltre la necessità di presentare una perizia
fonica, così come ritenuto dal Governo. A torto quest'ultimo non avrebbe
considerato i calcoli e le verifiche, sufficienti e attendibili, eseguite dall'Ufficio
per la prevenzione dei rumori.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma in sostanza nel proprio avviso favorevole, mentre il municipio
si rimette al giudizio di questo Tribunale. Delle loro rispettive argomentazioni,
come pure di quelle di CO 1 e CO 2che
chiedono invece la reiezione dell'impugnativa - riproponendo anche tutte le
censure respinte dal Governo - si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti,
istanti in licenza, personalmente e direttamente toccati dal provvedimento
impugnato (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non occorre
assumere le prove (sopralluogo, ecc.) chieste dalle parti. La situazione dei
luoghi e dell'oggetto della controversia emerge in modo sufficientemente chiaro
dai piani e dalla copiosa documentazione fotografica agli atti. Ad eventuali
carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti
all’istanza inferiore affinché, raccolti gli elementi mancanti, si pronunci
nuovamente (art. 65 cpv. 2 LPamm).
1.3. Non poggiando sul medesimo complesso di
fatti, si prescinde dalla congiunzione (art. 51 LPamm) di questa causa con
quella evasa con separato giudizio (cfr. STA 52.2012.101 di data odierna) riferita
al muro eretto a confine sui fondi (part. 5675 e 5676) delle resistenti. Di
quest'ultima opera e della relativa procedura si dirà comunque, se del caso, nel
seguito.
2. Distanze
2.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 NAPR, la
distanza minima dal confine del fondo privato di un edificio con facciate non
superiori ai 18.00 m di lunghezza deve essere di (..) m 4.00 per gli edifici
ubicati nella zona R3 (cfr. anche art. 35 cpv. 3 NAPR). Per gli edifici ubicati nelle zone residenziali con
facciate di una lunghezza oltre i 18.00 m, soggiunge il cpv. 2, le distanze di cui al cpv. 1 devono essere aumentate di 0.50 m ogni metro o frazione superiore di maggior lunghezza della facciata oltre i 18.00 m fino a che sia raggiunta una misura pari all'altezza del fabbricato (misurata di regola a
metà della lunghezza della facciata, riferita al lato del fondo confinante).
L'art. 8 cpv. 3 NAPR disciplina invece la distanza tra edifici: su fondi
contigui, essa è pari alla somma delle rispettive distanze dallo stesso
confine. Fino ad una lunghezza del fabbricato
di 18.00 m, la distanza minima tra edifici deve essere di m 8.00 nelle zone R3
(cfr. anche art. 35 cpv. 3 NAPR); oltre questa lunghezza, precisa l'art.
8 cpv. 3 NAPR, la distanza è pari alla somma delle distanze da
confine stabilita al cpv. 2.
2.2.
2.2.1. Nel caso concreto, sul versante nord l'edificio progettato - nel punto
in cui più si avvicina al confine (cfr. art. 41 cpv. 1 regolamento di
applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1) - dista
m 7.50 dai fondi (part. 5675 e 5676) delle
resistenti. Tenuto conto della lunghezza (m 24.99) della facciata su questo
fronte, la distanza è dunque conforme agli art. 8 cpv. 1 e 2 NAPR [m 4.00 (cpv. 1) + m 3.50, in applicazione del
supplemento di cui al cpv. 2]. Come ritenuto dalle precedenti istanze,
nella distanza non vanno computate le esigue sporgenze (m 0.20) riscontrabili
in corrispondenza delle tre file (h = 0.80/0.90 m ca.) di finestre, assimilabili
ad opere che hanno funzione complementare o ornamentale che non creano ingombri
particolari (cfr. Adelio Scolari,
Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 39 LE, n. 1202).
2.2.2. Le distanze tra edifici non si applicano ai muri di cinta, né ai muri di
sostegno di terrapieni artificiali eretti lungo il confine dei fondi, che non superano le altezze prescritte
per questo specifico genere di manufatti (cfr. STA 52.2012.46 del 22 giugno
2012 consid. 2.2; 52.2000.320 del 23 aprile 2001 consid. 3.1). Ai muri di cinta
sono infatti di regola assimilati i muri di sostegno eretti sul confine,
unitamente ai terrapieni artificiali che li sorreggono (cfr. STA 52.2011.230
del 3 aprile 2012, consid. 2.2.2; 52.2008.34 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2.2).
In concreto, l'edificio progettato non è chiamato a rispettare la distanza tra
edifici dal muro di sostegno eretto a confine sui fondi delle resistenti.
Determinante è infatti unicamente l'altezza autorizzata (m 2.50) di quest'opera;
altezza, questa, che rientra tuttora in quella massima ammessa a titolo di
deroga ai sensi dell'art. 6 NAPR. L'innalzamento di questo muro (fino a ca. m
3.80, oltre al parapetto di ca. m 1.00) non può invece essere considerato perché non è al beneficio di un permesso di costruzione
(cfr. STA 52.2012.101 citata). Di principio, il vicino opponente non può
infatti sollevare eccezioni contro un progetto edilizio prevalendosi di opere edilizie
sprovviste di un valido titolo che le autorizzi. Su questo punto, la decisione
della precedente istanza non può dunque essere tutelata.
Irrilevante ai fini del presente giudizio è invece la circostanza che al controverso muro di sostegno - finalizzato a
sorreggere un terrapieno artificiale e non il terreno sbancato a monte - non potrebbe
essere applicata la prassi secondo cui agli stabili costruiti su terreni in pendio,
in assenza di specifica normativa, non viene imposto di rispettare la distanza
tra edifici per rapporto ai muri di controriva eretti verso monte (cfr. STA 52.2012.46 citata, consid. 2.2; in tal senso anche STA
52.2008.327 del 3 novembre 2008 consid. 4.2 che
rinvia a STA 52.2002.194 del 20 marzo 2003, consid. 2.1 e 52.2000.320
citata, consid. 3.3; STA 52.1995.566 del 26 gennaio 1996, consid. 5). Prassi che è in effetti limitata a questa particolare categoria di
opere: i muri di controripa, ovvero le opere di sostegno di escavazioni di terreni in
pendio che, a differenza dei muri di sostegno
di terrapieni artificiali retrostanti, non determinano nuovi ingombri
verticali (cfr. STA 52.2011.230 citata, consid. 2.2.4; 52.2008.34
citata, consid. 4.2.4). La stessa trova invero
la sua giustificazione nel fatto che, esigendo il rispetto delle
distanze tra edifici anche per rapporto ai muri di controriva, si
comprometterebbero seriamente le possibilità edificatorie di questi fondi,
costringendo i costruttori ad aumentare a dismisura lo sbancamento del pendio o
ad addossare direttamente gli stabili ai retrostanti muri di controriva,
sopprimendo qualsiasi intercapedine (cfr. STA 52.2008.327 citata consid. 4.2;
52.2000.320 citata, consid. 3.3.; 52.1995.566 citata, consid. 5).
2.3. Sul versante sud, il progetto prevede l'autorimessa coperta a verde che si
estende fino al confine (part. 2098) e presenta verso quest'ultimo un'area non
accessibile profonda 3.00 m; non sporgendo dal terreno naturale più di m 1.50
(cfr. art. 42 RLE), come ritenuto dalle precedenti istanze, l'autorimessa non
richiama il rispetto delle distanze da confine. Invano le resistenti contestano
l'assenza di un parapetto su questo fronte, conforme alla norma della società
svizzera degli ingegneri ed architetti (SIA) sui parapetti, che andrebbe
conteggiato sull'altezza e priverebbe dunque il manufatto della sua qualifica
di opera sotterranea.
Per altezze di caduta fino a m 1.50 - come in concreto - la norma SIA 358 "parapetti"
(valida dal 1° marzo 2010) permette infatti di prescindere dalla posa di un
simile parapetto, disponendo che la protezione può anche consistere in una
limitazione della praticabilità del bordo della superficie tramite misure
appropriate, quali fioriere, piante o simili (cfr. ad 2.1.4). Condizione, questa, che nella
fattispecie risulta soddisfatta ritenuto che l'area non agibile sull'autorimessa
non concerne solo il bordo ma si estende fino a 3.00 m ed è delimitata da una fila continua di arbusti. Irrilevante è invece che a questa zona potranno
accedere all'occorrenza eventuali addetti alla sua manutenzione; a parti d'opera
avvicinabili unicamente da queste persone, le disposizioni della citata normativa
infatti non si applicano (cfr. ad 0.1.3).
3. Sistemazione
del terreno
3.1. Secondo l'art. 6 cpv. 1 primo periodo NAPR, la sistemazione del terreno
è intesa come intervento che non modifica sostanzialmente la struttura naturale
del terreno. Riservati i casi eccezioni,
la sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione
di muri di sostegno o di terrapieni di un'altezza non superiore (cfr. art.
6 cpv. 1 NAPR, secondo periodo).
3.2. Nel caso concreto, il progetto prevede di sistemare il terreno tra l'edificio
e i fondi a nord delle resistenti con un terrapieno che presenta un'altezza variabile
tra ca. 0.20 m e 1.10 m. Non superando l'altezza di m 1.50, quest'opera è
conforme all'art. 6 cpv. 1 NAPR. Il muro di sostegno a confine sui fondi delle
resistenti innalzato senza autorizzazione (cfr. anche supra, consid.
2.2.2). non impedisce di certo di sistemare il terreno sottostante dei ricorrenti;
inconferente è la giurisprudenza richiamata dalle vicine opponenti riferita alla
sistemazione dei terreni retrostanti ai muri che li sorreggono.
Da respingere è dunque la relativa censura delle resistenti.
4. Inserimento
nel paesaggio
4.1. Secondo l'art. 5 cpv. 1 NAPR, gli edifici e gli impianti devono essere
progettati tenendo conto di criteri di inserimento nel paesaggio in generale e
nel sito particolare in cui sono previsti. Per inserimento nel paesaggio,
soggiunge il cpv. 2, s'intende una composizione architettonica
ed urbanistica delle opere che tenga conto di una lettura delle preesistenze
del sito specifico ma che sia nello stesso tempo capace di essere componente
costitutiva qualificata del disegno del paesaggio urbano e degli spazi aperti.
Il riferimento alle tipologie edilizie delle preesistenze non è di carattere
imperativo ed è ammessa anche un'architettura innovativa (per concezioni e
materiali) sia per parti di edifici restaurati sia per nuovi inserti come
tasselli tra edifici preesistenti sia più in generale per nuove costruzioni di
edifici ed impianti (cpv. 3). Nella relazione tecnica accompagnante i
progetti, dispone l'art. 5 cpv. 4 NAPR, devono essere presentati, anche
in forma riassuntiva, i criteri materiali utilizzati per l'inserimento del
progetto nel paesaggio.
4.2. La norma in questione esige un corretto inserimento delle costruzioni nel
paesaggio. L'obbligo di adottare una composizione architettonica ed urbanistica
che tenga conto di una lettura delle preesistenze del sito specifico rispettivamente
capace di essere componente costitutiva qualificata del disegno del paesaggio
urbano e degli spazi aperti - analogamente all'obbligo di inserimento
ordinato e armonioso nel paesaggio che impone ai progetti di integrarsi alle
nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le
preesistenze e le caratteristiche dei luoghi (cfr. art. 94 cpv. 2 legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1 e art. 100 del
relativo regolamento) - configura una cosiddetta clausola estetica positiva. Il
vincolo non si limita a vietare una deturpazione del paesaggio o anche solo una
menomazione apprezzabile dei valori paesaggistici (cd. clausola estetica
negativa; Verunstaltungsverbot), ma esige che l'edificazione si
inserisca convenientemente nel quadro ambientale (cd. clausola estetica
positiva; Eingliederungsgebot; cfr. STA 52.2010.147 del 24 agosto 2010,
consid. 2.3 con rinvii, confermata da STF 1C.442/2010 e 1C.448/2010 del 16
settembre 2011 in RtiD I-2012 n. 11; Marco
Borghi, Il diritto per gli architetti, Zurigo-Basilea-Ginevra
2010, n. 274).
4.3. Le nozioni di composizione architettonica ed urbanistica che tenga
conto di una lettura delle preesistenze del sito specifico rispettivamente capace
di essere componente costitutiva qualificata del disegno del paesaggio urbano e
degli spazi aperti costituiscono nozioni giuridiche di natura indeterminata
(unbestimmter Gesetzesbegriff), che come tali conferiscono all'autorità
decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del loro
contenuto normativo. Latitudine di giudizio, che le istanze di ricorso sono
tenute a rispettare, intervenendo con riserbo, anche se dispongono di pieno
potere di cognizione. Ove si tratti di nozioni appartenenti al diritto comunale
autonomo, le predette istanze sono inoltre tenute a rispettare la libertà di
decisione costituzionalmente garantita dell'autorità comunale, limitandosi a
censurare le decisioni lesive del diritto in quanto insostenibili (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4; STA 52.2009.256 del 7
gennaio 2010 consid. 2.2.; ZBl 107/2006, pag. 437 osservazioni di Arnold Marti in calce a STF 1P.678/2004
del 21 giugno 2005; René Wiederkehr/Paul
Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, Berna 2012, n.
1418 segg. e 1439 segg.; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Stoccarda 1976, V. ed., n. 66 B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale,
Cadenazzo 2002, n. 396 seg.). Circoscritto alla violazione del diritto è
anche il controllo, da parte delle autorità di ricorso, dell'apprezzamento esercitato
dal municipio in sede di applicazione di tali nozioni. Censurabili sono dunque
soltanto le interpretazioni sprovviste di ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee o procedenti da valutazioni
lesive del diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere. Ove la
valutazione estetica appaia plausibile, l'autorità di ricorso non può
censurarla sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente
(cfr. STA 52.2010.147 citata, consid. 2.3 con rimandi e RtiD I-2012 n. 11,
consid. 2.2.1; STF 1P.678/2004 del 21 giugno 2005 consid. 4, pubbl. in ZBl
107/2006 pag. 430 seg.).
4.4. Nel caso concreto, il progetto prevede in sostanza l'edificazione di un
volume unico, a pianta rettangolare (m 24.99 x m 11.05), alto m 10.19, con
tetto piano. L'edificio in calcestruzzo armato, orientato verso sud e parallelo
alle due vie che costeggiano il fondo, presenta un'architettura lineare, senza
particolari arretramenti o sporgenze.
In sede di rilascio del permesso, il municipio - facendo proprio il parere del
proprio pianificatore a cui si era affidato - ha ritenuto che lo stabile s'inserisse
correttamente nel paesaggio. L'autorità comunale ha in particolare evidenziato
che:
- l'edificio non può essere considerato estraneo alla tipologia edilizia del comparto R3;
- non è opportuno che lo stabile in questione si riferisca alla tipologia degli insediamenti delle opponenti, con caratteristiche più adatte alla R2 che alla zona R3 a contatto con via Parallela e contraddistinte da importanti sistemazioni del terreno;
- il progetto propone un unico volume, semplice e pulito nella sua espressione formale ed è inserito nel terreno seguendo la regola adottatata dalla maggior parte degli edifici esistenti;
- la sistemazione del terreno circostante rientra nei limiti ammessi dal piano regolatore (h < 1.50 m);
- la posizione centrale dello stabile garantisce ampie aree verdi sui lati, di dimensione e forma compatta, con una sistemazione generale di qualità, messa in evidenza anche da un opportuno arredo con alberature;
- l'accesso è concentrato in unico punto (da via al Ramon), garantisce una buona organizzazione del traffico e una razionalizzazione delle aree pavimentate;
- il travaso di indici genera una modifica limitata (5%) della ripartizione delle quantità edificatorie, senza compromettere l'uso razionale del suolo e l'edificazione armoniosa del comparto.
Dal canto
suo il Governo ha tutelato questa decisione, ritenendola in sintesi sostenibile.
A giusta ragione.
La valutazione estetica dell'autorità di prime cure è esauriente e senz'altro plausibile.
Tiene compiutamente conto delle caratteristiche del comparto, di quelle dell'edificio
progettato e degli spazi circostanti. Contrariamente a quanto affermano le resistenti,
il comparto di situazione non è contraddistinto da sole case mono- o
bifamiliari (cfr. ad esempio il palazzo di cui alla foto doc. 5, ad punto 1,
prodotto dai ricorrenti al Governo). In ogni caso, il progetto rispetta i
parametri edilizi vigenti; la sola circostanza che possa comportare volumi e
sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici circostanti non è sufficiente per
considerarlo contrario all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico
(cfr. STA 52.2010.147 citata, consid. 2.3 con rinvii e RtiD I-2012 n. 11,
consid. 3.3.; STF 1C.258/2009 del 20 maggio 2010 consid. 6.4 con rimando a DTF
115 Ia 114 consid. 3d pag. 119; 363 consid. 3a pag. 366; STF 1P.9/1997 del 21
maggio 1997 consid. 3a pubblicata in ZBl 99/1998 pag. 170).
Pensata con disegno e modalità costruttive semplici, la palazzina non risulta più
estranea di tante altre presenti nel comune e nella nostra regione. Le
immediate adiacenze dell'edificio sono d'altronde caratterizzate da una serie
di edifici articolati su due o tre livelli, di colori e fogge diverse, sprovvisti
di raffinatezze architettoniche suscettibili di renderli particolarmente
pregevoli (cfr. fotografie prodotte dalle parti al Governo). Il progetto, come
rilevato dall'autorità comunale, tiene comunque conto dell'orientamento di
questi stabili situati a nord e il loro modo di relazionarsi con le strade
adiacenti. Diversamente dai fondi delle resistenti caratterizzati dal massiccio
muro a scogliera, lo stesso propone una modellazione contenuta del terreno,
rispettando per lo più la morfologia orografica esistente. Plausibili sono inoltre
le considerazioni del municipio riferite alla qualità del disegno degli spazi
esterni, secondo un concetto coerente.
Non porta ad altra conclusione la circostanza che il progetto usufruisca di un
travaso di indici (per una superficie edificabile pari a ca. 200 mq) dal fondo
(part. 2098) non edificato confinante verso sud. Fondo dal quale è stato
frazionato, con cui costituiva in precedenza un tutt'uno, appartenente al
medesimo comparto. Nell'ambito dei trasferimenti di quantità edificatorie, dal
profilo della pianificazione del territorio, determinante non è l'assetto della
proprietà fondiaria risultante dal registro fondiario, ma la qualità della superficie interessata dall'edificazione, che
deve formare, come nel caso concreto, un insieme di superfici adeguatamente
coerenti, a prescindere dai proprietari e dai confini (cfr. STA
52.2009.397 del 2 novembre 2009, consid. 2). Il travaso comporta peraltro un
incremento tutto sommato contenuto (ca. 1/5) delle quantità edificatorie
disponibili (cfr. calcolo annesso al progetto) non intralcia comunque la
pianificazione, non compromette l'uso razionale del territorio o un'edificazione
armoniosa ai sensi dell'art. 38a LE.
La decisione dell'autorità comunale che, previa consultazione del suo
pianificatore, ha ritenuto che il progetto s'inserisse correttamente nel
terreno - al pari di quella governativa che la conferma - è dunque immune da
violazioni di diritto.
5. Aspetti
ambientali
5.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione del-l'ambiente del
7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquina-menti atmosferici, il rumore, le
vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte
(limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante
esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate
nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio
e dalle possibilità economiche (cpv. 2).
Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabi-le che gli
effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, di-vengano dannosi o
molesti (cpv. 3). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art.
7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità
esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio
e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni
foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione
(VP).
La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb,
è autorizzata solo se le immissioni foniche da es-si prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che
rilascia i permessi procede ad una valutazione preventiva del rumore. Se ha
motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti
impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le
immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art.
38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1).
Per quel che concerne la valutazione delle immissioni,
l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al
rumore, in particolare, i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione
(VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità
(GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al
rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF,
che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende
moleste fissa un valore di pianificazione (Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente
di 45 dB(A) per la notte.
5.2. Il rumore provocato dal traffico indotto sulle strade d'accesso a un nuovo
impianto è disciplinato dall'art. 9 OIF. In base a que-sta norma, l'esercizio di
un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente
non deve né (a) comportare il superamento dei valori limite d'immissione
(VLI) a causa della maggiore sollecita-zione di un impianto per il traffico, né
(b) provocare, a causa del-la maggiore sollecitazione di un impianto per il
traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate.
Nelle zone residenziali con GdS II, il valore limite d'immissione (VLI) è di 60
dB(A) per il giorno, rispettivamente di 50 dB(A) per la notte (cfr. l'allegato
3 dell'OIF).
5.3. In base all'art. 22 cpv. 1 LPAmb, permessi di costruzione per edifici
nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi, con riserva
del capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni non sono superati.
Se i valori limite delle immissioni sono superati, soggiunge il cpv. 2, i
permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di
persone, sono concessi soltanto qualora i locali siano disposti opportunamente
e siano state prese le eventuali misure complementari di protezione acustica
ancora necessarie. Questa disposizione è concretizzata dall'art. 31 OIF; in
particolare, in base al cpv. 1 di questa disposizione, quando i valori limite d'immissione
sono superati, la costruzione o la modifica sostanziale di un edificio con
locali sensibili al rumore può essere autorizzata soltanto se detti valori
possono essere rispettati:
a. grazie alla disposizione dei locali sensibili al rumore sul lato opposto dell'edificio rispetto al rumore stesso; oppure
b. grazie a misure di costruzione o di sistemazione che proteggano l'edificio dai rumori.
Se i provvedimenti di cui al capoverso 1 non permettono di rispettare i valori limite d'immissione, dispone il cpv. 2, l'autorizzazione di costruire può essere accordata solo se esiste un interesse preponderante per la costruzione dell'edificio e se l'autorità cantonale è consenziente.
5.4.
5.4.1. Nel caso concreto, l'autorità
dipartimentale, per quanto concerne la prevenzione dei rumori, ha
subordinato il permesso di costruzione per il nuovo stabile - appartenente ad
un comparto a cui è assegnato un grado di sensibilità (GdS) II (cfr. art. 35
cpv. 7 NAPR) - ad alcune condizioni, tra cui quella di posare dei parapetti dei
balconi pieni, ermetici e privi di fughe sui giunti verticali e orizzontali,
scegliendo un materiale con grado di fonoisolamento in opera ponderato Rw di
almeno 20 dB(A) (cfr. avviso cantonale n. 73643, pag. 3). L'Ufficio per la
prevenzione dei rumori (UPR) ha per contro disatteso una richiesta di
presentare una perizia fonica, poiché il progetto sarebbe conforme ai dispositivi
di protezione fonica stabiliti dall'OIF. Lo stesso Ufficio ha poi espresso
nel dettaglio alcune considerazioni in merito al (1) rumore stradale
esistente su via Parallela verso il nuovo edificio, al (2) rumore posteggi
e traffico indotto, alle (3) riflessioni del rumore stradale e
al (4) rumore pompa di calore (cfr. citato avviso, ad Opposizione,
Rumori, pag. 6 e 7). In particolare ha rilevato che:
ad (1) i valori limite d'esposizione al rumore sono risultati sempre rispettati in ogni locale sensibile al rumore; il livello sonoro di valutazione ottenuto presso le finestre delle camere più esposte sarebbe inferiore ai valori limite d'immissione [58.4 dB(A) di giorno, 49.0 dB(A) di notte]; va inoltre tenuto conto, ha aggiunto, che queste aperture beneficeranno della protezione fonica dei parapetti dei balconi che è quantificabile in 4/6 dB(A);
ad (2) il rumore risultante dalle manovre di posteggio è nettamente
inferiore ai valori di pianificazione [39.7 dB(A) di giorno, 36.6 dB(A) di
notte];
il rumore provocato dal traffico indotto l'art. 9 OIF è sempre soddisfatto:
su via Parallela, dove i VLI sono attualmente superati fino ad una distanza
di circa 11 metri dall'asse stradale, l'incremento è inferiore a 1 dB(A) [+
0.05 dB(A)] e quindi non è percettibile (art. 9 cpv. 2 OIF); su via al
Ramon i VLI non sono e non saranno superati [l'incremento, comunque, è
ancora inferiore a 1 dB(A) (+ 0.54 dB(A)];
ad (3) le possibili riflessioni del rumore stradale sugli edifici delle resistenti - che non andrebbero comunque considerate - non determinerebbero in ogni caso un sorpasso dei valori limiti d'immissione;
ad (4) pur non conoscendo il tipo di termopompa acqua-acqua che verrà posata nel locale tecnico, quest'impianto non provocherebbe rumori verso l'esterno; il livello sonoro della maggior parte di queste pompe di calore si aggirerebbe tra i 35-40 dB(A).
Dal canto suo il Governo non si è
confrontato con queste considerazioni, affermando sommariamente che il
predetto avviso si limita a riportare che per l'UPR l'oggetto della
domanda di costruzione non è in contrasto con l'OIF, che è strutturato correttamente
secondo i parametri dell'art. 31 OIF e non comporterà un aumento stradale. Difettando
per contro di una perizia fonica, ha concluso, il permesso dovrebbe essere annullato.
A torto. Il Consiglio di Stato non può infatti prescindere dall'esaminare le
valutazioni esperite dalla competente autorità dipartimentale, annullando un
permesso di costruzione solo perché non è stata presentata una perizia fonica.
5.4.2. Nel quadro della procedura di rilascio del permesso, l'autorità che è
chiamata a procedere ad una valutazione preventiva del rumore, determina o fa
determinare le immissioni, mediante calcoli o misurazioni, se ha motivo di
ritenere che i valori limite d'esposizione determinanti siano o potrebbero
essere superati (cfr. art. 36 cpv. 1 e 38 OIF). A tal fine, l'autorità ha
facoltà di richiedere all'istante delle informazioni come pure un vero e proprio
studio fonico (cfr. art. 25 cpv. 1 in fine e art. 46 LPAmb, secondo cui ognuno
è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione
della LPAmb e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini; cfr. anche Robert Wolf, Kommentar zum
Umweltschutzgesetz, Zurigo 2000, ad art. 25 n. 95 segg. nonché ad art. 22 n. 43).
Nel caso concreto, l'autorità dipartimentale ha proceduto ad una serie di valutazioni
preventive del rumore, determinando direttamente le immissioni mediante
calcoli. Essa non ha per contro ritenuto necessario - a torto, come si dirà
(cfr. infra consid. 5.4.3) - richiedere agli istanti in licenza ulteriori
informazioni o una perizia fonica.
In queste circostanze, il Governo non poteva fare astrazione da tali
valutazioni; non poteva omettere di verificarle, annullando semplicemente il permesso
di costruzione perché la domanda di costruzione non era corredata da una
perizia fonica. Semmai, se riteneva che queste valutazioni fossero carenti e
che l'assunzione di un simile referto s'imponesse, avrebbe dovuto assumere
direttamente le informazioni mancanti o, eventualmente, rinviare gli atti all'istanza
inferiore per ulteriori accertamenti. Già da questo profilo, il giudizio
governativo non può dunque essere confermato.
5.4.3. Le valutazioni esperite dall'Ufficio per la prevenzione dei rumori -
ribadite in questa sede, sulla scorta di alcune tabelle di calcolo (cfr.
scritto 4 aprile 2012 annesso alla risposta dell'Ufficio delle domande di
costruzione) - risultano in effetti parzialmente imprecise e incomplete.
Per quanto attiene il rumore stradale esistente su via Parallela verso il
nuovo edificio, dalle stesse tabelle di calcolo presentate dall'UPR (cfr.
tabella 10.2.2011, annesso 0) si evince che ad una distanza di ca. m 8.00 dalla
strada - distanza alla quale si troveranno approssimativamente le finestre dei
balconi al piano terreno del nuovo edificio
(cfr. piano facciata sud) - i valori limite d'immissione [65.2
dB(A) di giorno, 50.6 dB(A) di notte], contrariamente a quanto affermato dall'UPR
in questo punto [cfr. supra, ad (1)], saranno (di giorno) sensibilmente
superiori a quelli prescritti [60 dB(A) di giorno, 50 dB(A) di notte, cfr.
allegato 3 all'OIF; cfr. anche supra ad (2), dove lo stesso UPR dà atto
di un sorpasso dei VLI fino ad una distanza di m 11.00 dall'asse stradale]. Situazione,
questa, che - qualora fosse confermata - non renderebbe solo auspicabile ma imporrebbe
l'adozione di adeguati provvedimenti ai sensi degli art. 22 LPAmb e 31 OIF. Essendo
di oltre 5 dB(A) superiore ai valori d'immissione, la (sola) posa di parapetti pieni,
ermetici e privi di fughe sui giunti verticali e orizzontali - suscettibile
di ridurre di ca. 4-6 dB(A) secondo le affermazioni dell'UPR - potrebbe non
essere sufficiente. A maggior ragione se si considera che questi provvedimenti hanno
diversi effetti sulle facciate frontali e laterali, possono avere una scarsa efficacia
o esserne prive per logge o balconi situati al pian terreno al medesimo livello
della fonte di rumore o a causa di riverberi sulle
solette dei balconi sovrastanti (cfr. Wolf,
op. cit., ad art. 22 n. 28; cfr. il sito del Dipartimento delle costruzioni del
Canton Zurigo, ad Lärmschutzmassnahmen, Gestalterische Massnahme,
Balkone und Loggien, in www.tba.zh.ch/internet/
baudirektion/tba/de/laerm/laermvorsorge/bauvorhaben/
moegliche_massnahmen/balkone_und_loggien.html).
Aspetti, questi, che nelle circostanze concrete impongono ulteriori approfondimenti,
da eseguire mediante perizia fonica. Approfondimenti nell'ambito dei quali
occorrerà inoltre chiarire la correttezza dei dati relativi al traffico
giornaliero medio (TGM) - contestati dalle resistenti - su cui le valutazioni
dell'UPR si fondano.
Ulteriori informazioni dovranno inoltre essere assunte per il rumore pompa
di calore, della quale non sono note le specifiche tecniche, né le
ripercussioni foniche. Nel quadro della procedura di rilascio del permesso l'autorità
è del resto sempre chiamata a valutare preventivamente il rumore riferito ad un
determinato impianto. L'istante è anzitutto tenuto a fornire all'autorità
tutte le indicazioni necessarie al suo esame (cfr. art. 46 LPAmb; art. 11 cpv.
3 RLE). Quest'ultima a richiederle, qualora mancassero. Per quanto è noto a
questo Tribunale, in commercio vi sono peraltro anche modelli che presentano
valori superiori a quelli indicati dall'UPR.
Considerato che, nel caso concreto, come visto poc'anzi, occorre comunque assumere una perizia fonica, quest'ultima
potrà esprimersi anche sulla conformità di tale impianto, di cui i
ricorrenti provvederanno a indicare previamente il modello con le specifiche
tecniche.
Riservata la questione riferita alla bontà dei dati sul TGM (cfr. supra)
- che l'autorità di ricorso è chiamata a verificare - sostanzialmente immune da
violazioni di diritto sono invece le valutazioni esperite dall'UPR riferite al
rumore derivante dal posteggio e a quello del traffico indotto, a cui si
rinvia. Analoga conclusione si impone per le riflessioni
del rumore stradale; di principio, edifici progettati che riflettono il rumore
stradale non sono considerati impianti che producono rumore ai sensi degli art.
7 cpv. 1 LPAmb e art. 2 cpv. 1 lett. a OIF e, come tali, non generano in
capo al loro proprietario alcun obbligo particolare (cfr. DTF 129 II 238,
consid. 4.2; Wolf,
op. cit., ad art. 25 n. 37; Alain
Griffel/ Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband
zur 2. Auflage, Zurigo 2011, ad art. 7 n. 11 pag. 73
con rinvii).
6. 6.1. Sulla
base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere
parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione governativa.
Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, assunti - direttamente e
senza disporre un ulteriore rinvio - gli elementi mancanti ai sensi del consid.
5.4.3 e sentite le parti, si pronunci nuovamente.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei
ricorrenti e delle resistenti, secondo il rispettivo grado di soccombenza.
Nella misura in cui non sono compensate, CO 1 e CO 2 rifonderanno inoltre a RI
2e RI 1 un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm) per questa
sede.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 8 febbraio 2012 del Consiglio di Stato (n. 725) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché proceda così come indicato al consid. 6.1.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di RI 2 e RI 1, in solido, in ragione di fr. 500.- e per la rimanenza (fr. 1'500.-) è addossata a CO 1 e CO 2, in solido. Queste ultime rifonderanno inoltre ai ricorrenti complessivi fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria