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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 5 marzo 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 5 febbraio 2013 del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria avviata dal comune di __________ per le opere di urbanizzazione in località __________ relativamente ai mappali n. __________ e __________ di __________, sezione di __________; |
ritenuto, in fatto
A. Il comune di __________ ha proceduto tra l'estate 2008 e la primavera
2009 alla realizzazione della nuova strada di servizio SS1b dotata delle
relative infrastrutture, al fine di urbanizzare la zona residenziale in parte
già edificata in località __________, nella sezione di __________. Il credito
di costruzione complessivo per l'intervento di fr. 510'000.- è stato stanziato
dal consiglio comunale con risoluzione 19
giugno 2006, che ha pure autorizzato il prelievo di contributi di miglioria, fissandone l'aliquota al
70% della spesa determinante. Il progetto definitivo dell'opera è stato
approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenze 19 settembre 2007. Tali
decisioni sono cresciute in giudicato incontestate. Dando seguito a quanto
deciso dal legislativo comunale con la precitata determinazione, il municipio
di __________ ha dato avvio alla procedura di prelievo dei contributi di
miglioria, pubblicando il relativo prospetto dal 25 ottobre al 23 novembre 2010
ed inviando un avviso personale ai proprietari interessati. RI 1 è proprietario
dei mappali n. __________ e __________ ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di miglioria di
fr. 22'365.22 per il mappale n. __________ e fr. 28'446.37 per il
mappale n. __________. Mediante risoluzione 12 ottobre 2011, il municipio ha
respinto il reclamo interposto da quest'ultimo contro tali imposizioni.
B. Con sentenza 5 febbraio 2013 il Tribunale di espropriazione ha
accolto parzialmente il gravame inoltrato da RI 1 avverso quest'ultima
decisione municipale. Innanzitutto esso ha ritenuto fondato l'assoggettamento
delle proprietà in questione, poiché avevano effettivamente tratto un vantaggio
particolare dall'opera in oggetto. Ha poi considerato giustificata l'inclusione
dei costi relativi alla costruzione della piazza di giro ed al rifacimento
della pavimentazione all'altezza dell'imbocco stradale nella spesa determinante,
come pure l'esclusione dei mappali n. __________ e __________ dal piano del perimetro. Dopo aver ricordato che ai
fini del calcolo dei contributi è determinante la situazione pianificatoria
vigente alla data di pubblicazione del prospetto, la precedente istanza di
giudizio ha osservato che per i mappali n. __________, __________ e __________
doveva essere considerata unicamente la superficie edificabile risultante dalle
misurazioni del geometra revisore agli atti; ciò che imponeva una rettifica del
prospetto. Da ultimo, ha criticato il riparto dei costi operato dal municipio poiché giudicato eccessivamente
schematico. Questo comporta, alla luce dell'interdipendenza tra di loro dei singoli contributi, una distribuzione
squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, determina dei risultati
che non sono proporzionati all'effettivo vantaggio tratto da ogni singolo contribuente.
Il Tribunale di espropriazione ha così risolto, in parziale accoglimento del ricorso,
di retrocedere gli atti all'esecutivo comunale affinché proceda - senza una
nuova pubblicazione e previa correzione della superficie edificabile
computabile per le precitate particelle - ad un nuovo calcolo dei contributi
fondandosi su un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi costituzionali
applicabili in materia. Esso ha infine precisato che il nuovo prospetto non
avrebbe comunque rivestito alcuna rilevanza pratica laddove i contributi
richiesti sono cresciuti in giudicato incontestati,
rispettivamente nel caso in cui gli stessi dovessero essere aumentati per il
ricorrente (divieto della reformatio in peius). La tassa di giustizia e
le spese di complessivi fr. 500.- sono state poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuna
C. Il 5 marzo 2013 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo nuovamente l'esclusione dalla
spesa determinante dei costi relativi alla formazione della piazza di giro
provvisoria e alla manutenzione della piazza del paese come pure l'estensione
del perimetro d'imposizione ai mappali n. __________
e __________, con conseguente ripubblicazione di un calcolo dei contributi
fondato su un nuovo piano di ripartizione. In sunto, esso ripropone quindi in
questa sede le medesime critiche sollevate senza successo davanti al
Tribunale di espropriazione riguardanti la spesa determinante ed il piano del
perimetro.
D. Chiamati ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ed il municipio di __________ hanno sollecitato il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
13 cpv. 4 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL
7.3.3.1). Certa è la legittimazione del ricorrente (art. 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1.). L'impugnativa,
tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può es-sere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 LPamm).
2.2.1.
Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle
spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai comuni o consorzi di
comuni ecc. nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle
persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici
particolari. È uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico dispone
per l'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione
tempestiva dei fondi di cui lo stesso è responsabile. È imposto al diritto
cantonale da disposizioni federali imperative direttamente applicabili anche in
assenza di norme d'esecuzione e prevalenti su di esso (art. 19 legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 in vigore dal 1° gennaio 1980; LPT; RS 700; art. 6 legge federale che promuove la costruzione di
abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975; LCAP; RS 843; art. 1 relativa
ordinanza del 30 novembre 1981; OLCAP; RS 843.1; messaggio
n. 2826 del 13 giugno 1984 concernente una nuova legge sui contributi di
miglioria, pag. 6, 7 e 9 pubblicato in: Raccolta dei verbali del Gran
Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino e dei messaggi e rapporti
relativi, Vol. I, sessione ordinaria primaverile 1990, pag. 125 e ss.; DTF 108
Ib 71).
2.2. Nel Cantone Ticino la legge sui contributi di miglioria stabilisce, tra l'altro,
che i comuni sono tenuti a prelevare contributi siffatti per le opere che
procurano vantaggi particolari (art. 1 LCM). Danno luogo a contributo,
segnatamente, le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni
(art. 3 cpv. 1 lett. a LCM). Per urbanizzazione generale s'intende l'allacciamento
di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di
urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade
ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2
LCM). L'urbanizzazione particolare comprende il raccordo dei singoli fondi ai
rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di
quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCM).
Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un'opera
esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un vantaggio
particolare è presunto specialmente quando l'opera serve all'urbanizzazione dei
fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene
migliorata secondo uno standard minimo (art. 4 cpv. 1 lett. a LCM) rispettivamente
quando la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la
tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione sono migliorate in
modo evidente (art. 4 cpv. 1 lett. b LCM). Sono imponibili tutti i proprietari,
i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui
dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Il
contributo di miglioria è un debito personale dovuto da colui
che, in base alle risultanze del registro fondiario, risulta essere proprietario
del fondo al momento della pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2
LCM; RDAT II-1991 n. 55; II-2005 n. 24). Per le opere di urbanizzazione
generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né
superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70%
della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 LCM); la quota è stabilita nel piano di
finanziamento (art. 7 cpv. 3 LCM) ed è ripartita tra gli interessati in
funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM).
La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi e tenendo
conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8
cpv. 2 LCM). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili
se speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente
edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8
cpv. 3 LCM). Posto che l'entità del
singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione
di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza
e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della
parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.75/2006
del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro,
con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). La legge
prevede poi che il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del
preventivo o del consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1 LCM) e che esso comprende
l'elenco dei contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di calcolo dei
contributi, il loro ammontare e i termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2
lett. a-e LCM).
2.3. Come già rilevato in più
occasioni dal Tribunale federale, i comuni ticinesi dispongono di grande
libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi di
miglioria, segnatamente nella determinazione del perimetro d'imposizione e nel
riparto dell'onere complessivo tra le varie proprietà. In tale ambito essi
godono pertanto di autonomia protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006
consid. 2.2 e rinvii). Perciò, in caso di contestazioni, il
Tribunale d'espropriazione deve
limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento
da parte dell'autorità di prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e
si fondi su considerazioni serie e pertinenti.
I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del
diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del
diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o
risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un
fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di
procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di
questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità
decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole
dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto.
L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio
apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle
decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il
profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si
verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome
priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o
altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli
riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206;
RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a
ed., Zurigo 2010, n. 463; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed.,
Cadenazzo 2002, n. 407 segg.).
2.4. La legge cantonale sui contributi di miglioria
prevede altresì che il diritto di imposizione è perento se il prospetto dei
contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell'opera
(art. 16 LCM). Il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio
dell'opera; acconti possono essere chiesti con l'inizio dei lavori (art. 17
cpv. 1 LCM). Pagamenti rateali e altre agevolazioni possono essere concessi a
seconda della particolarità di ogni singolo caso (art. 17 cpv. 2 LCM). Il reclamo
ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13 cpv. 4 LCM).
Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l'interesse
semplice al saggio usuale; l'interesse decorre anche nel caso di reclamo e ricorso
(art. 18 cpv. 1 e 2 LCM)
3.Il ricorrente contesta nuovamente il piano del perimetro e ne chiede
l'ampliamento alle particelle n. __________ e __________, che a suo dire
beneficiano di un accesso alla nuova strada attraverso i mappali n. __________
e rispettivamente n. __________ appartenenti ai medesimi proprietari.
3.1. In materia di contributi di miglioria l'inclusione di un fondo o di un comparto nel perimetro di imposizione
dipende sostanzialmente dall'esistenza di un vantaggio per il medesimo. Questo
deve adempiere due requisiti fondamentali: essere "particolare" e di
natura "economica". Il vantaggio è "particolare" se
concerne una cerchia ben determinata di interessati, che traggono un beneficio
specifico decisamente maggiore di quello di cui fruisce in genere la
collettività grazie all'attività dell'ente pubblico. È poi "economico"
se è realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii).
3.2. La strada comunale in esame (mappale n. __________) è contemplata dalla
variante del piano regolatore di __________ approvata dal Governo con
risoluzione n. 4933 del 9 novembre 2004 quale strada di servizio SS1b. Essa si
dirama dal tornante dell'arteria stradale esistente appena sotto l'abitato
(mappale n. __________) e, dopo aver attraversato la zona residenziale estensiva
(RE), si snoda oltre il limite della zona edificabile fino all'altezza dei
mappali n. __________ e __________, dove è prevista la realizzazione di una
piazza di giro. Per ragioni di carattere economico e ambientale che non occorre
qui rammentare, il municipio ha deciso di costruire la strada in questione solo
fino al confine della zona edificabile, dove ha realizzato una piazza di giro
all'altezza del mappale n. __________ previo accordo col relativo proprietario
(cfr. messaggio municipale n. 03/06 del 23 gennaio 2006). Essa è lunga 109.33
ml con una pendenza massima del 13% e con calibro di 3.00 ml, senza marciapiede.
Contestualmente alla realizzazione di quest'opera sono state posate svariate
infrastrutture quali l'acquedotto, le canalizzazioni e le condotte della
corrente elettrica e della rete telefonica (cfr. incarto progetto definitivo).
3.3. L'arteria stradale in oggetto è un'opera dotata di tutte le infrastrutture
fondamentali realizzata completamente a nuovo che serve un comprensorio edificabile,
ed in parte già edificato, a carattere residenziale. Per un verso, essa ha
infatti urbanizzato una zona edificabile che, prima dell'intervento, era priva
di accesso carrozzabile e poteva essere raggiunta solo grazie ad un sentiero
prativo pedonale. Sono così state poste le premesse necessarie per l'edificazione dei fondi ivi situati (mappali n. __________). Per altro verso, essa ha invece migliorato lo stato d'urbanizzazione
dei sedimi, già edificati, posti all'imbocco dell'arteria (mappali n. __________).
In particolare, le particelle n. __________, già accessibili veicolarmente
dalla strada comunale (mappale n. __________), beneficiano ora di una seconda
possibilità di accesso veicolare (e di raccordo alle infrastrutture). Dal canto
suo, la particella n. __________ servita, prima dell'intervento, solamente da
un sentiero prativo pedonale a monte e da un percorso pedonale comunale a valle (mappale n. __________), usufruisce
adesso di una possibilità di accesso veicolare (e di raccordo alle infrastrutture).
Indubbi appaiono quindi i vantaggi particolari tratti
dai precitati sedimi direttamente confinanti con la nuova strada SS1b. È
parimenti innegabile che essi, proprio grazie alla creazione di un accesso
carrozzabile (eventualmente supplementare), hanno acquistato pure maggiore
attrattiva, e quindi valore, prestandosi ad un miglior sfruttamento da un punto
di vista economico. L'inserimento nel perimetro d'imposizione dei mappali n. __________
(inclusi, quindi, quelli del ricorrente) ed il loro assoggettamento al
contributo sono dunque fondati.
3.4. Ferme queste premesse, va rilevato che il perimetro di imposizione include
altresì i mappali n. __________ e __________, pure confinanti con la nuova
strada SS1b, in merito ai quali si impongono alcune precisazioni. Pur
appartenendo alla zona edificabile RE, queste particelle non si prestano - per
conformazione (irregolare ed in declivio), forma (rettangolare) e dimensioni
(mappale n. __________: 194 mq pari a 9 ml x 21.55 ml; mappale n. __________:
196 mq pari a 10 ml x 19.6 ml) - alla edificazione di abitazioni, tenuto conto
delle distanze da confine (3 ml) che simili edifici dovrebbero rispettare. Di
principio, quindi, la loro situazione non ha subito alcuna modifica sostanziale
per effetto della nuova strada, per cui non sarebbe ravvisabile alcun vantaggio
particolare. Neppure consentirebbe di addivenire a diversa conclusione il fatto
che esse dispongono di indici eventualmente cedibili. Sennonchè, tali sedimi
sono stati acquistati il 30 ottobre 2008 (e, quindi, proprio durante la
costruzione della SS1b) dai proprietari dei limitrofi mappali n. __________
ovvero di due fondi (esclusi dal perimetro di imposizione) ubicati pure a valle
della nuova strada ma in posizione retrostante ed appartenenti ad un piccolo
comprensorio - attribuito alla zona nucleo vecchio (NV) - occupato da edifici
contigui attualmente serviti solamente da un percorso
pedonale comunale (mappale n. __________). È indubbio che tali compravendite
siano state realizzate onde dotare le abitazioni del nucleo che insistono sui
precitati sedimi di un'area di svago (giardino) come
pure di una possibilità di accesso veicolare (e di
raccordo alle infrastrutture) per il tramite della nuova strada SS1b. È,
quindi, parimenti innegabile che i mappali n.
__________, rispettivamente le particelle n. __________, costituiscono delle
entità unitarie che, come tali, traggono un indubbio vantaggio "particolare"
ed "economico" dall'opera in questione e sono, quindi, assoggettabili
nel complesso al contributo. La semplice possibilità d'uso dell'opera basta d'altronde
per ammettere l'esistenza di un vantaggio particolare, non essendo necessario l'uso effettivo (cfr. in questo senso: STA 52.2010.321 del 7
dicembre 2011 consid. 5.1, STA 52.2011.299 del 19 luglio 2012 consid. 4 e STA
52.2011.102 del 21 dicembre 2012 consid. 5.2). Contrariamente
a quanto ritenuto dal Tribunale di espropriazione nel giudizio avversato, la mancata inclusione dei mappali n. __________
nel perimetro d'imposizione si rivela dunque lesiva dei
principi della parità di trattamento e del divieto d'arbitrio. Ciò impone la
modifica del comprensorio impositivo con conseguente accoglimento, per quest'aspetto,
del gravame.
4.Giusta l'art. 6 LCM, per il calcolo dei contributi sono determinanti
le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i
terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli
interessi di costruzione (cpv. 1). Se un'opera è eseguita in vista di un futuro
ampliamento, come il prolungamento di una strada o di una condotta, si
conteggia solo la quota parte di spesa; la
differenza viene messa in conto al momento dell'ampliamento (cpv. 2). Di
conseguenza, nella spesa determinante sono da computare, ad esclusione dei
sussidi (cpv. 3), tutti i costi connessi con la realizzazione dell'opera
riconducibili tanto alla preliminare fase di progettazione quanto alla
costruzione vera e propria dell'opera e di tutte le sue parti costitutive. Nel
caso di un intervento stradale che includa anche le infrastrutture sono deducibili
le spese afferenti a quelle opere che sono finanziabili con altri tributi, come
ad esempio le canalizzazioni fognarie che sono soggette al contributo di costruzione (art. 96 e ss. della legge d'applicazione
della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre
1971; LALIA; RL 9.1.1.2). Dalla documentazione agli atti emerge
inequivocabilmente che la spesa determinante per il calcolo dei contributi
ammonta a fr. 431'501.73. Essa include unicamente i costi determinati dall'intervento
stradale; non è stato difatti computato l'importo di fr. 75'232.40 relativo
alle opere di canalizzazioni (cfr. tabella dei costi a pag. 5 della relazione
tecnica annessa al prospetto).
5.Costi relativi alla costruzione della piazza di giro provvisoria.
5.1. L'insorgente ribadisce in questa sede la tesi
giusta la quale il prelievo del querelato contributo concerne anche la realizzazione
di una piazza di giro provvisoria che non può essere considerata un'opera di
urbanizzazione particolare poiché non è prevista nel piano regolatore e,
pertanto, non è sostanzialmente suscettibile
di essere finanziata in questo modo. Secondo il ricorrente nep-pure potrebbe supplire a tale manchevolezza,
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di espropriazione, la sua
presenza nel progetto definitivo pubblicato ed approvato nel 2007. Di modo che
i relativi, importanti, costi andrebbero decurtati dalla spesa determinante.
5.2. Innanzitutto va detto che posta in questi termini, la censura tende sostanzialmente
a rimettere in discussione il diritto del comune di prelevare nel caso di
specie dei contributi di miglioria per la realizzazione di tale opera
provvisoria. Siffatta tesi trascura tuttavia di considerare che la presente
vertenza concerne unicamente il prospetto dei contributi pubblicato dal municipio,
mentre che il principio dell'imposizione, come pure il piano di finanziamento e
la quota imponibile dell'intervento (nel suo complesso) sono stati
precedentemente decisi dal legislativo comunale, conformemente a quanto
disposto dall'art. 13 cpv. 1 lett. g della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2),
mediante risoluzione 19 giugno 2006, regolarmente cresciuta in giudicato.
Qualsiasi contestazione al riguardo andava dunque semmai sollevata a quel tempo
dinnanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini previsti dagli art.
208 e segg. LOC, che trattano dei ricorsi contro le decisioni degli organi
comunali. Pertanto in questa sede ogni censura o critica in merito alla natura
dell'opera ed alla quota imponibile è irrimediabilmente tardiva ed
irricevibile.
Val comunque qui la pena di ricordare abbondanzialmente, che la mancata contemplazione nel piano
regolatore della rotonda di giro provvisoria al mappale n. __________ è in ogni
caso irrilevante. Difatti, come peraltro rettamente rilevato nel giudizio avversato,
determinante è che essa fosse prevista nel progetto definitivo pubblicato
in applicazione della legge sulle strade
del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2), nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2006. Infatti, in base al vecchio art. 39a Lstr, gli interventi di miglioria - finalizzati
esclusivamente ad adeguare la strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza
e di protezione dell'ambiente senza modificarne in modo sostanziale la
funzionalità, l'uso e la struttura - sottostavano unicamente alla procedura di
approvazione del progetto e non a quella pianificatoria. In applicazione di
tale normativa eventuali contestazioni sulla pubblica utilità e sul progetto
venivano decise in via definitiva dal Tribunale di espropriazione. Nel caso
concreto, l'insorgente si è opposto in sede di pubblicazione all'esecuzione
della piazza di giro provvisoria così come proposta dal progetto. La sua
opposizione è stata però evasa all'udienza di conciliazione del 14 marzo 2007,
allorquando ha ricevuto i necessari chiarimenti e precisazioni. Di modo che,
nulla più ostava alla sua approvazione. Difatti, la piazza di giro provvisoria
in questione costituiva un intervento che, per definizione e finalità, influiva
sul traffico veicolare rendendolo più agevole e sicuro, tuttavia senza
modificare essenzialmente l'assetto e la funzionalità della strada di servizio
SS1b. Di conseguenza, essa si configurava come miglioria ai sensi dell'anzidetto
art. 39a Lstr che, come tale, è stata correttamente approvata con la precitata
sentenza 19 settembre 2007 del Tribunale di espropriazione, regolarmente
cresciuta in giudicato.
Da ultimo, ma non per questo meno importante, va osservato che l'opera
deve in ogni caso essere considerata
nel suo complesso, poiché è impensabile estrapolarne singoli elementi (quale,
ad esempio, una piazza di giro, seppur provvisoria) senza i quali essa non
potrebbe dirsi compiuta e conforme alla legislazione vigente in materia. Determinante
ai fini del presente giudizio è dunque la costatazione che tale intervento
provvisorio costituisce a tutti gli effetti una componente dell'opera che è
stata eseguita per facilitare l'agibilità e le manovre, a vantaggio di tutti i
fondi serviti. Ciò che è stato peraltro rettamente rilevato anche nel giudizio
avversato.
5.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo Tribunale è
quindi dell'avviso che, correttamente, i costi relativi alla realizzazione
della piazza di giro transitoria - il cui preciso ammontare appare irrilevante
in questa sede - non sono stati detratti dalla spesa determinante. Sotto questo
punto di vista, la sentenza impugnata, al pari della determinazione municipale,
non presta dunque il fianco a critica alcuna.
6.Costi per il rifacimento della pavimentazione dell'imbocco della strada.
6.1. Il ricorrente censura l'operato dell'autorità
giudiziaria di prima istanza che, a torto, non avrebbe stralciato dalla spesa
determinante i costi per il rifacimento della pavimentazione dell'imbocco della strada. Innanzitutto perché detta superficie
non sarebbe presente nel progetto pubblicato e in secondo luogo poichè
non si tratterebbe di un semplice raccordo ma del rifacimento di ca. il 50%
della piazza di imbocco. In terzo luogo perché tale costo è causato da un accordo privato intercorso tra il
municipio e la proprietaria del mappale n. __________ che ne ha tratto un vantaggio
particolare considerevole, di cui tuttavia non è stato tenuto in conto
nella tabella di ripartizione delle spese.
6.2. Dalle tavole processuali emerge che, in sede di approvazione del progetto
stradale, in esito ad un'obiezione sollevata dalla proprietaria del mappale n. __________,
è stato disposto l'abbassamento parziale della livelletta tra le sez. 01 e 08
(e, più precisamente, di ca. 75 cm nelle sezioni 03 e 06 e di ca. 105 cm nelle sezioni 04 e 05 con una conseguente pendenza del 13%).
Tale modifica ha comportato tecnicamente lo spostamento di 4 ml dell'inizio del
collegamento con l'imbocco della strada comunale esistente (mappale n. __________)
da cui si dirama la strada SS1b (nuova tratta A-01 che, in effetti, non figurava nel progetto pubblicato). Essa è stata
approvata dal Tribunale di espropriazione con sentenza 19 settembre 2007, regolarmente
cresciuta in giudicato (inc. TE 20.2006.61-6). Vero è che copia di detta
decisione - che comportava, di fatto, una modifica sostanziale del progetto
pubblicato - non è stata intimata agli altri opponenti, segnatamente al qui
ricorrente. D'altra parte però non risulta neppure che quest'ultimo abbia mai
contestato in alcun modo, per lo meno a
titolo cautelativo, tale operato davanti alle competenti autorità, a fronte di
un'opera terminata addirittura nel corso dell'estate del 2009. In questa sede, il suo agire si appalesa dunque contrario al principio della buona fede.
In ogni caso non ci si può esimere dal rilevare che la predetta variante si è
resa necessaria per consentire l'accesso veicolare anche al mappale n. __________
(al pari degli altri sedimi affacciati sulla strada SS1b ed inseriti nel
perimetro di imposizione) e ha contestualmente garantito un'esecuzione del
raccordo secondo criteri conformi dal profilo tecnico e della viabilità.
Giustamente, quindi, è stata approvata dal Tribunale di prima istanza.
Contrariamente a quanto asserito dall'insorgente, la proprietaria del mappale
n. __________ non ha dunque tratto alcun "vantaggio particolare considerevole" di cui non si sarebbe tenuto
conto nella tabella di ripartizione delle spese. Anzi, in assenza della
precitata modifica dei piani (e, quindi, della concreta possibilità di
predisporre un accesso veicolare), il mappale in questione non avrebbe tratto
alcun vantaggio "particolare" ed "economico" dalla costruzione della nuova strada SS1b e, pertanto, non
sarebbe stato assoggettato all'imposizione. Il corrispondente contributo
di fr. 8'394.51 sarebbe dunque stato inevitabilmente distribuito sugli altri
contribuenti inclusi nel perimetro e, quindi, anche sul ricorrente.
6.3. Stante quanto precede, si deve dunque
ritenere che pure questo intervento costituisce a tutti gli effetti una
componente essenziale dell'opera, i cui costi rientrano correttamente nella
spesa determinante ai fini del calcolo dei contributi. Anche sotto questo punto
di vista, il giudizio avversato, al pari della determinazione municipale, appare
corretto.
7.7.1. Per quanto concerne il metodo di
calcolo, rispettivamente la chiave di riparto adottati dall'autorità comunale,
va detto che dalla documentazione agli atti (in particolare
dalla scheda di calcolo e dalla relazione tecnica) si evince che il municipio
ha tenuto conto delle superfici edificabili (risultanti
dal catasto, epurate delle aree censite quali bosco, ripa, riale e delle parti
non edificabili giusta il piano regolatore in vigore) e di un indice di
sfruttamento pari a 0.5 visto che tutti i fondi appartengono alla medesima zona
di piano regolatore. Sono stati infine applicati un fattore interesse ed un
fattore percorrenza. Il primo considera la necessità d'uso dell'opera (coefficiente 1 per tutti i fondi
inseriti nel perimetro; correttivo 0.5 per i mappali n. __________ con
accesso preesistente) mentre il secondo la distanza da percorrere per raggiungere
i singoli fondi misurata a partire dall'imbocco della strada (coefficiente
variabile: 0.10-1).
Come esposto in narrativa, il Tribunale d'espropriazione, dopo aver ricordato
che ai fini del calcolo dei contributi è determinante la situazione
pianificatoria vigente alla data di pubblicazione del prospetto e avere
osservato che per i mappali n. __________ doveva essere quindi considerata -
diversamente da quanto avvenuto - unicamente la superficie edificabile
risultante dalle misurazioni del geometra revisore agli atti, ha giudicato il riparto effettuato dal municipio troppo schematico
perché gli unici criteri adottati nel prospetto
(fattori percorrenza e interesse con corrispondente correttivo), seppur applicati correttamente, non rimarcavano a
sufficienza le differenze importanti che presentano i fondi
inclusi nel comprensorio. Innanzitutto perché era stata trascurata l'ampia profondità di taluni fondi (mappali n. __________) rispetto
ad altri sedimi (ad esempio, particelle n. __________) che notoriamente implica
maggiori costi di urbanizzazione interna e, quindi, un vantaggio minore. In
secondo luogo perché non era stata considerata la diversa estensione dei fronti
stradali (segnatamente: 47 ml per il mappale n. __________; 19 ml per il mappale n. __________1; 15 ml per il mappale n. __________;
20 ml per il mappale n. __________; 9 ml per il mappale n. __________; 7 ml per
il mappale n. __________; 20 ml per il mappale n. __________; 25 ml per il
mappale n. __________; 17 ml per il mappale n. __________; 12 ml per il mappale n. __________ e 27 ml per il mappale n. __________)
che pure comporta un beneficio differenziato nella misura in cui più ampio è un
fronte, maggiori sono le possibilità per realizzarvi un accesso. È quindi giunto
alla conclusione che il prospetto non operava una
differenziazione accurata e che, data l'interdipendenza tra i singoli contributi,
ciò implicava una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza,
risultati che non riflettevano l'effettivo vantaggio particolare di ogni
singolo contribuente. Di modo che, sotto questo aspetto, la decisione di imposizione
risultava essere viziata.
7.2. Fatta eccezione per l'appunto relativo
all'estensione della superficie edificabile dei mappali n. __________,
che è del tutto giustificato e corretto, per il resto le critiche rivolte dal
Tribunale di prima istanza all'operato del municipio non possono essere
condivise per più motivi.
7.2.1. Com'è stato spiegato al considerando 2.3, i comuni ticinesi dispongono
di grande libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi
di miglioria e, quindi, di autonomia protetta. Ora, la scelta adottata dall'autorità
municipale, di tenere conto delle superfici edificabili (epurate delle aree
censite quali bosco, ripa, riale e delle parti non edificabili) e di un indice
di sfruttamento pari a 0.5, dal momento che tutti i fondi appartengono alla medesima
zona di piano regolatore, è senz'altro corretta. Alla luce dell'estensione
alquanto modesta del perimetro di imposizione, anche l'esclusiva presa in considerazione di un fattore interesse e di
un fattore percorrenza risulta pienamente condivisibile, quantomeno nell'ottica
della latitudine di giudizio che occorre riconoscere al municipio. Parimenti
dicasi per le forchette di coefficienti adottate all'interno dei fattori in
questione, sufficientemente ampie e oggettive per garantire un'adeguata
differenziazione di situazioni che presentano tra loro delle diversità
rilevanti e che esigono perciò un trattamento distinto. Nel complesso quindi il
metodo di riparto adottato nel caso di specie dal municipio appare semplice ma
abbastanza dettagliato. Esso si avvale infatti di criteri oggettivi comunemente
ammessi e facilmente verificabili e in tal modo attua, a seconda della situazione
concreta dei fondi, una distinzione equa e proporzionata all'utilità dell'opera
e all'interesse ad usufruirne. Pertanto il risultato conseguito non è né
insostenibile, né contrario ai principi della proporzionalità e della parità di
trattamento. Di modo che la conclusione contraria a cui è giunto il Tribunale
di espropriazione nel giudizio avversato si appalesa lesiva dell'autonomia
comunale.
7.2.2. A fronte di un riparto giudicato ingiustamente troppo schematico per i
motivi anzidetti, il Tribunale di prima istanza ha rimproverato al municipio di
aver trascurato l'ampia profondità di taluni fondi rispetto
ad altri sedimi (che notoriamente implica maggiori costi di urbanizzazione
interna e, quindi, un vantaggio minore) come pure la diversa estensione dei
fronti stradali (che pure comporta un beneficio differenziato nella misura in
cui più ampio è un fronte, maggiori sono le possibilità per realizzarvi un accesso).
Ora, posto in questi termini, l'appunto tende sostanzialmente ad imporre al municipio l'inserimento nel metodo di
calcolo di due nuovi criteri non contemplati nel prospetto, ovvero quello della
profondità dei fondi rispetto al tracciato stradale e quello della
lunghezza del fronte stradale, riconducibili rispettivamente al "Bautiefenprinzip" e all'"Anstösserprinzip".
Sennonché il Tribunale
federale ha già rilevato in
più occasioni come la determinazione della quota di spesa a carico dei proprietari
dipenda da elementi di
varia natura, che trovano la loro legittimità in motivi d'ordine non solo giuridico, ma anche
tecnico, pianificatorio e
pragmatico, per l'apprezzamento dei quali l'autorità locale è certo più
indicata e preparata. In quest'ottica il Tribunale di espropria-zione non può
quindi imporre ad un municipio determinati criteri di computo piuttosto che
altri, ma deve tener conto dell'ampio mar-gine di autonomia di cui lo stesso
gode in questo ambito (STF
2P.22/2001 del 17 aprile 2001 consid.
4 b e rinvii; 2P.95/2004 del 27 maggio 2005 consid. 6.4 e rinvii; 2P.264/2006
del 18 giugno 2007 consid. 5.1 e rinvii). Oltretutto i criteri
a cui il Tribunale d'espropriazione fa riferimento, se applicati, condurrebbero
ad una modifica del sistema di ripartizione che nel caso di specie darebbe dei
risultati insostenibili. Innanzitutto l'applicazione del criterio della
profondità dei fondi nelle zone residenziali è decisamente controversa, posto
come gli svantaggi riconducibili ai costi di urbanizzazione
interna appaiono compensati dalla maggiore tranquillità e salubrità dovuta alla lontananza dal traffico veicolare
di cui beneficiano i sedimi retrostanti. Da tempo ne viene quindi invocato l'abbandono
in questo ambito (cfr. STF
2C.665 e 670/2009 del 25 febbraio 2011 consid. 5.3 e rinvii; Rudolf Stuedeli, Rapport sur les contributions
des propriétaires fonciers et les taxes relatives aux équipements techniques,
Diss. Berna 1975, pag. 48; Renè Reitter,
Les contributions d'équipements, Diss. Neuenburg 1986, pag. 95; Adelio Scolari, Tasse e contributi di miglioria,
Cadenazzo 2005, n. 257). In ogni caso, anche laddove tale criterio viene applicato (ad es. nel Cantone
Zurigo), l'imposizione differenziata inizia oltre i 30-40 m di profondità (STF 2C.665 e 670/2009
del 25 febbraio 2011 consid. 5.3; A. Ulrich, Baulanderschliessung
und Erschliessungsbeiträge Schweizerische Bausekretärenkonferenz
1966 in:
Schweizerisces Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 68/1967, pag. 395;
Christian Lindenmann,
Beiträge und Gebühren für die Erschliessung nach zürcherischem Planungs- und
Baurecht, Diss. Zurigo 1989, pag. 114; Peter Kleb, Kosten und Entschädigungen
im zürcherischen Quartierplanverfahren, Zurigo 2004, pag. 186). Nel caso concreto, i fondi
inclusi nel perimetro di imposizione più estesi verso l'interno sono
profondi poco più di 30 m, per cui in ogni caso, non si giustificherebbe la
presa in considerazione di un simile fattore.
Dal canto suo, il criterio della lunghezza del fronte stradale, ritenuto
inefficace e sorpassato ed il cui utilizzo (esclusivo) conduce a grosse
discriminazioni, non viene più impiegato, salvo che per le zone commerciali
laddove la possibilità di disporre di ampie vetrine è di considerevole
importanza per i negozianti (Ulrich, op. cit., pag. 396; Reitter, op. cit., pag. 94; Kleb, op. cit., pag. 184). La
giustificazione data dal Tribunale di prima istanza per il suo impiego nel caso
di specie appare inoltre poco pertinente. A parte il fatto che la formula
dovrebbe funzionare solo per i fondi inedificati (visto che in quelli già
completamente edificati l'accesso c'è già), mal si comprende perché mai un
fondo con un fronte più esteso debba essere
imposto maggiormente di due o più fondi che presentano complessivamente
la medesima estensione del fronte stradale. Di questo elemento si potrebbe, del
resto, indirettamente tenere conto attraverso un impiego mirato del criterio
della percorrenza, qualora la lunghezza del tratto interessato fosse
conteggiata per tutto il fronte della particella (non ancora edificata) verso
la strada pubblica.
8.In conclusione, le manchevolezze accertate
nella decisione di imposizione (considerandi
3.4 e 7.2), per quanto
importanti, non riguardano aspetti procedurali, bensì di merito e non appaiono
a tal punto manifeste da imporre di venir meno alla certezza del diritto,
ammettendo la nullità, rispettivamente l'annullamento dell'intera procedura d'imposizione.
In simili circostanze - conformemente alla giurisprudenza in materia (cfr. STF 2P.75/2006
del 19 ottobre 2006 consid. 6.4.3) - deve pertanto essere tutelata
- seppur per motivi differenti da quelli evocati nel giudizio impugnato - la
decisione del Tribunale di espropriazione di rinviare gli
atti al municipio. Quest'ultimo dovrà, in particolare, ricalcolare i contributi
fondandosi su di un nuovo piano di ripartizione, previa
correzione della superficie edificabile computabile per
i mappali n. __________ (cfr. consid. 7.2) e inclusione anche dei mappali n__________ nel perimetro imponibile
(cfr. consid. 3.4), applicando comunque i criteri che aveva correttamente
stabilito nel prospetto pubblicato. Dal momento che le NAPR non indicano l'indice di sfruttamento massimo
consentito per la zona NV, per il calcolo del contributo dovuto dai mappali n. __________,
a cui è stato esteso in questa sede il perimetro, dovrà essere applicato un indice
teorico valutato sulla base delle costruzioni ivi esistenti. Tale documento sarà in gran parte privo di conseguenze effettive poiché inapplicabile laddove i contributi già richiesti dal
municipio sono cresciuti in giudicato incontestati (cfr. STF 2P.76/2006
del 19 ottobre 2006 consid. 6.4 e rinvii), rispettivamente
laddove, per quanto attiene ai nuovi fondi che dovranno essere presi in considerazione,
gli stessi non erano stati inclusi nel perimetro d'imposizione stabilito dal
municipio (STA 52.2010.321 del 7 dicembre 2011 consid. 7.2.), rispettivamente
nel caso in cui gli stessi dovessero aumentare per il ricorrente di cui alla
presente procedura impositiva (divieto della reformatio in peius ex art.
65 cpv. 4 LPamm; STA 52.2011.102 del 21 dicembre 2012 consid. 7.4.). Questo
modo di procedere garantirà una distribuzione equilibrata della quota
imponibile nel rispetto del principio della parità di trattamento, senza
arrecare nel contempo alcun pregiudizio all'in-sorgente. Contrariamente a
quanto auspicato da quest'ultimo, non è dunque necessaria una nuova
pubblicazione. Una diversa conclusione costituirebbe
invero un eccesso di formalismo (STA 52.2010.321 del 7
dicembre 2011 consid. 7.2.).
9.9.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere
parzialmente accolto ed il giudizio avversato riformato ai sensi dei
considerandi.
9.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente e del
comune di __________, che è intervenuto in causa a difesa dei propri interessi
finanziari, in ragione di 3/4 e rispettivamente 1/4, proporzionalmente al
rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza la decisione 5 febbraio 2013 del
Tribunale di espropriazione è riformata, come segue:
"1.1. Gli atti sono retrocessi all'autorità comunale affinché proceda
ad allestire - previa correzione
della superficie edificabile computabile per i mappali n. __________ e determinazione
di un indice teorico di sfruttamento per la zona NV - un nuovo calcolo dei
contributi posti a carico del ricorrente per i mappali n. __________ fondato su
un piano di ripartizione che tenga conto, oltre che dei mappali inclusi nel
perimetro di imposizione, anche dei fondi n__________ e __________ di __________
e in applicazione dei criteri che aveva stabilito nel prospetto a suo tempo pubblicato.
1.2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 480.- sono poste per 1/3 a carico
del comune di __________ e per 2/3 a carico del ricorrente".
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'200.-, sono poste per 1/4 a carico del comune di __________ e per 3/4 del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario