Incarto n.
52.2013.11

 

Lugano

30 dicembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 2 gennaio 2013 di

 

 

 

RI 1 

RI 2 

RI 3 

patrocinati da: PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18 dicembre 2012 (n. 7240) del Consiglio di Stato che, in accoglimento dell'impugnativa di CO 1, CO 2, CO 3 e RA 1, ha annullato la risoluzione 1° ottobre 2012 con cui il consiglio comunale di CO 6 ha designato RI 3 quale delegato al consiglio di amministrazione della __________;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     In occasione delle elezioni del __________ per il rinnovo dei poteri comunali di CO 6, la lista del partito __________ (PARTITO A) per il legislativo ha ottenuto 77'122 voti di lista, pari al 43.58%, ciò che le ha permesso di conseguire 20 seggi. La lista del __________ (PARTITO B) ha raccolto invece 26'246 voti di lista, pari al 14.83%, che le sono valsi 7 seggi nel medesimo consesso. Per il resto, il consiglio comunale di CO 6, che conta nel complesso 45 seggi, risulta composto da 8 rappresentanti della lista dellPARTITO C (32'607 voti di lista, parti al 18.43%), 8 di quella della PARTITO D (32'262 voti di lista, pari al 18.23%) e 2 di quella de PARTITO E (8'733 voti di lista, pari al 4.93%; fonte: ‹http://www.ti.ch/elezioni›).

 

 

B.     a. A causa di una modifica statutaria, in occasione della seduta 1° ottobre 2012 il consiglio comunale di CO 6 ha dovuto chinarsi sulla sostituzione di un delegato in seno al consiglio di amministrazione della "__________" (__________). In tale frangente, CO 1 (capogruppo del PARTITO A) ha proposto il consigliere comunale __________ (PARTITO A), mentre RI 2 (membro del gruppo PARTITO B) ha proposto il consigliere comunale RI 3 (PARTITO B).

b. Dopo aver sottolineato che per l'assegnazione delle cariche vigeva il principio della proporzionalità, per cui il delegato doveva essere un rappresentante del gruppo PARTITO A, il presidente del consiglio comunale - preso atto che RI 2 ribadiva la sua proposta - ha messo ai voti entrambe le indicazioni. Presenti in sala 40 consiglieri comunali, RI 3 ha raccolto 21 voti favorevoli, mentre __________ ne ha conseguiti 19. Il presidente ha quindi posto in votazione la proposta di RI 3, che è stata accolta con 23 voti favorevoli, 0 contrari e 17 astensioni (cfr. estratto del verbale delle discussioni della seduta 1° ottobre 2012, doc. n. 1 prodotto dal municipio dinanzi al Governo).

c. Le risoluzioni della seduta 1° ottobre 2012 del consiglio comunale di CO 6 sono state pubblicate a cura del presidente del legislativo il giorno successivo.

 

C.    a. Il 15 ottobre 2012 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, consiglieri comunali di CO 6 che erano presenti alla seduta appena descritta (cfr. verbale delle risoluzioni della seduta 1° ottobre 2012, prodotto dal municipio dinanzi al Governo, pag. 3) sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della risoluzione del consiglio comunale con la quale RI 3 è stato nominato delegato in seno al consiglio di amministrazione della __________.

b. Con risoluzione 18 dicembre 2012 (n. 7240) il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso. Dopo aver ricordato che la nomina dei delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui esso è parte deve avvenire con il sistema proporzionale, il Governo ha considerato che la carica litigiosa spettasse al PARTITO A. Siccome il capogruppo PARTITO A aveva proposto il nominativo di __________, il presidente del consiglio comunale non avrebbe dovuto dar seguito alla proposta formulata dal PARTITO B, la cui candidatura non doveva essere presa in considerazione: a torto quindi il legislativo era stato chiamato a votare. Il Governo ha così annullato la risoluzione del consiglio comunale.

 

 

D.    Con ricorso 2 gennaio 2013, assistito da una replica, RI 1 (consigliere comunale del PARTITO B), RI 2 e RI 3 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione appena descritta. Secondo i ricorrenti, l'impugnativa in prima istanza era in realtà irricevibile, poiché gli insorgenti non si erano opposti alla votazione nel corso della seduta di consiglio comunale, motivo per il quale la risoluzione impugnata andrebbe riformata in tal senso. In via subordinata, ritenendo la pronuncia governativa errata anche nel merito, essi postulano il suo annullamento, con conseguente conferma della determinazione del consiglio comunale. In via ancor più subordinata, gli insorgenti propongono - oltre all'annullamento della risoluzione dell'Esecutivo cantonale - la retrocessione della causa al primo giusdicente, per nuova decisione. Secondo i ricorrenti, quando "il seggio da nominare è uno solo", la volontà del legislatore non sarebbe stata quella di applicare il sistema proporzionale, ciò che sarebbe in ogni caso incostituzionale.

 

 

E.     Con le rispettive risposte e dupliche, il Consiglio di Stato, i già ricorrenti in prima istanza, il municipio e il presidente del consiglio comunale resistono al ricorso.

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). Quanto alla legittimazione attiva degli insorgenti, il Tribunale considera quanto segue.

1.2. Secondo l'art. 209 lett. b LOC ogni persona o ente che dimostri un interesse legittimo può ricorrere contro le decisioni degli organi comunali. La lett. a del medesimo disposto conferisce la stessa facoltà a ogni cittadino del comune (cosiddetta actio popularis), a prescindere dunque dalla dimostrazione di un legittimo interesse. La norma non specifica se questa regola si applichi anche in seconda istanza, ossia quando a essere contestata non è direttamente la decisione dell'organo comunale. Sotto l'egida dell'or abrogata legge organica comunale del 1° marzo 1950 (vLOC), questo Tribunale aveva avuto modo di considerare che il cittadino che aveva accettato la deliberazione dell'organo comunale successivamente sconfessata dal Governo potesse fondare la propria legittimazione attiva davanti a questa Corte sull'actio popularis; la mancata partecipazione alla procedura di prima istanza non aveva pertanto effetti preclusivi (RDAT 1981 n. 21).
In concreto, innanzitutto non è dato di riconoscere in capo agli insorgenti RI 1 e di RI 2 un interesse legittimo a impugnare la risoluzione governativa: questi, difatti, non sono da
essa toccati in misura superiore a quella degli altri cittadini del comune, essendo ininfluente al riguardo che questi insorgenti abbiano partecipato in veste di consiglieri comunali alla deliberazione annullata dal Consiglio di Stato (STA 90.2003.22 del 3 novembre 2004). Resta dunque da verificare se essi possano fondarsi sull'actio popularis per spuntare la ricevibilità del loro gravame in questa sede. La questione - mai risolta in via definitiva sotto l'impero dell'attuale LOC - può restare aperta anche in questa sede, atteso come la potestà ricorsuale debba perlomeno essere riconosciuta con sicurezza in capo a RI 3, destinatario della decisione impugnata e la cui designazione quale delegato del comune di CO 6 nel consiglio di amministrazione della __________ è stata annullata (art. 209 lett. b LOC e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

1.3. Ferme queste premesse, il ricorso, tempestivo (art. 46 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

2.   2.1. Giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, testo modificato in vigore dal 1° gennaio 2000, l'assemblea comunale nomina con il sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato cui il comune è parte, riservati i casi di competenza municipale. La nomina, che si estende per tutta la durata del quadriennio amministrativo, deve avere luogo nel corso della seduta costitutiva (art. 15 cpv. 2 lett. b LOC). Nei comuni dov'è stato istituito il consiglio comunale, tale competenza viene esercitata da quest'ultimo (art. 42 cpv. 2 LOC).

2.2. La nomina da parte del legislativo dei delegati del comune in seno ai vari enti cui esso partecipa secondo il sistema proporzionale è stata introdotta mediante modifica 3 febbraio 1999, in vigore dal 1° gennaio 2000, dell'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC. In precedenza tale elezione aveva luogo - di principio - a maggioranza semplice; il sistema proporzionale era riservato ai soli casi in cui la legge lo prevedeva (cfr. art. 13 cpv. 1 lett p LOC, testo previgente, in: BU 1987 173 segg., pag. 175). La modifica legislativa è stata proposta, discussa e decisa direttamente in Gran Consiglio: essa non è difatti contemplata né nel messaggio governativo concernente la revisione parziale della LOC 27 agosto 1997 (n. 4671, in: RVGC anno parlamentare 1998-1999, vol. 5, pag. 3633 segg.), né nel relativo rapporto della commissione della legislazione 15 gennaio 1999 (n. 4671R, in: RVGC cit., pag. 3747 segg.), ma prendeva origine da due emendamenti presentati dai deputati Silvano Bergonzoli e Carlo Verda (RVGC cit., pag. 3597 seg.). Per comprendere i motivi che hanno indotto il legislatore cantonale ad introdurre tale disposizione è necessario fare riferimento ai dibattiti che hanno avuto luogo in parlamento su questo tema, di cui viene qui riportato il seguente passaggio (RVGC cit., pag. 3598):

"BERGONZOLI S. - Prende la parola per fornire un chiarimento: con «sistema proporzionale» intende che i delegati destinati ai consorzi o agli enti devono essere scelti - non votati - in base al sistema proporzionale; devono cioè essere designati in proporzione alle forze politiche rappresentate a livello comunale. Il sistema proporzionale non concerne il voto".

PEDRAZZINI A., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Si tratta evidentemente di compiere una scelta politica tra una soluzione che privilegia la singola persona e una che vuole rispecchiare le rappresentanze politiche anche negli enti di cui i Comuni fanno parte. La formula dell'on. Bergonzoli potrebbe anche portare, in alcune situazioni, ad un risultato "perverso"; quando i rappresentanti sono pochi o pochissimi, vi sarebbe spazio soltanto per i partiti di maggioranza. L'oratore non ha esperienza diretta della politica comunale del Cantone Ticino, ma gli è stato detto che, sulla base di "
gentleman's agreement", normalmente, non si "sgomita" per accedere a certi consessi né si impedisce di accedervi a una persona valida, solo perché appartiene ad una frazione che non è maggioritaria. La formula proposta in alcune situazioni correggerebbe delle storture, ma in altre rischierebbe di ottenere l'effetto opposto. Per questa regione ritiene sia meglio mantenere lo status quo piuttosto che accettare l'emendamento in discussione.

FIORI M., RELATORE - La Commissione della legislazione ha esaminato l'emendamento e propone di accettarlo. Esso consentirebbe un'equa rappresentazione negli enti di diritto pubblico e privato dei gruppi politici che siedono nei vari legislativi.

La discussione sulla prima parte degli emendamenti è dichiarata chiusa; messa ai voti, è accolta la versione dell'on. Silvano Bergonzoli («nomina, con sistema proporzionale, i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte»)."

 

2.3. La procedura di nomina, da parte del consiglio comunale, dei delegati del comune in seno ai vari enti cui esso partecipa secondo il sistema proporzionale, introdotta a titolo generalizzato mediante la già citata modifica dell'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, non è specificatamente regolata nella LOC.

2.3.1. Sotto l'aspetto sostanziale, per poter assicurare il pieno rispetto del principio della nomina secondo il sistema proporzionale, è comunque imprescindibile adottare, quale base di ripartizione, i criteri fissati nella pertinente legislazione elettorale e applicati per la determinazione dei seggi in occasione dell'elezione del consiglio comunale chiamato a designare i delegati, com'è del resto espressamente specificato all'art. 73 cpv. 5 LOC che concerne la nomina dei membri delle commissioni del consiglio comunale e di quelli del consiglio consortile: criteri che questo Tribunale aveva altresì ritenuto di dover applicare, durante la vigenza della vLOC, alla nomina dei delegati di un comune in seno a un'associazione di cui questo era membro (RDAT I-2001 n. 2 consid. 2.5.). Il 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP; RL 1.3.1.1.). Giusta l'art. 93 LDEP, per l'elezione del consiglio comunale la ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente elettorale, costituito dalla somma dei voti conseguiti dai singoli gruppi, divisa per il numero dei seggi; se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino alla seconda cifra decimale (cpv. 1; versione in vigore dal 1° gennaio 2004). Ciascun gruppo ha diritto di avere tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti da esso conseguiti (cpv. 2). Il cpv. 3 di tale norma, giusta il quale le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione, non è per contro applicabile,
visto che l'art. 73 cpv. 5 LOC stabilisce in deroga a questo principio che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione. I seggi non assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori frazioni (cpv. 4). In caso di parità di frazione, la precedenza spetta al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti; se i gruppi a parità di frazione hanno pari voti, decide la sorte (cpv. 5). I seggi che non possono essere assegnati per quoziente o per frazione vengono attribuiti al gruppo che oltre il quoziente ha ottenuto la maggiore frazione (cpv. 6).

2.3.2. Una volta assodati i principi di ripartizione numerica delle cariche di delegato spettanti a ciascun gruppo, s'impone dal lato formale, quale logica e coerente conseguenza, l'applicazione analogica dell'art. 73 cpv. 6 LOC, che regolamenta la nomina in sede di consiglio comunale dei membri delle sue commissioni: la designazione dei nominativi dei delegati spetta esclusivamente al gruppo che vi ha diritto. La giurisprudenza di questo Tribunale relativa all'applicazione di detta disposizione ha avuto modo di spiegare, ripetutamente, che la nomina in sede di consiglio comunale dei membri di una commissione dello stesso avviene di conseguenza, di principio, senza votazione. La designazione di tali membri spetta infatti ai gruppi rappresentati in consiglio comunale: la funzione di quest'ultimo consesso si esaurisce pertanto, su quest'oggetto, nel prendere atto dei nominativi dei prescelti, annunciati dai rispettivi capigruppo. Una votazione da parte del consiglio comunale è necessaria solo quando il numero dei membri designati dai singoli gruppi cui spetta il diritto di essere rappresentati differisca, per eccesso o per difetto, da quello dei seggi che spettano agli stessi (per tutto quanto precede: RDAT I-2001 citata, consid. 2.4. - 2.5., con riferimenti).

 

 

3.3.1. Applicando i principi testé menzionati al caso concreto, a ragione il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'occupazione della carica di unico delegato nel consiglio di amministrazione dell'__________ spettasse al gruppo PARTITO A. Infatti, come visto, in occasione del rinnovo del consiglio comunale su un totale di 176'970 voti di lista, il PARTITO A ne ha raccolti 77'122, lPARTITO C 32'607, i PARTITO D 32'262, il PARTITO B 26'246 e i PARTITO E 8'733. Nella misura in cui, come si è effettivamente avverato, il capogruppo PARTITO A ha notificato un solo nominativo per la carica, il legislativo non doveva in nessun caso essere chiamato a votare, poiché il presidente del consiglio comunale non poteva dare alcun seguito alla proposta avanzata da membri di altri gruppi. La persona designata dal capogruppo PARTITO A avrebbe dovuto essere semplicemente dichiarata eletta nella funzione, conformemente all'annuncio del capogruppo stesso.

3.2.
3.2.1. I ricorrenti non concordano con la soluzione appena descritta, sostenendo che quando "il seggio da nominare" [recte: "il delegato da nominare" o "il seggio da attribuire"] è uno solo, l'applicazione del sistema proporzionale previsto dall'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC sarebbe poco comprensibile. Infatti, in questo caso non sussisterebbe nessuna possibilità di ripartire i seggi proporzionalmente. Il testo legale necessiterebbe dunque d'interpretazione. Essi suggeriscono quindi che la ripartizione proporzionale dei delegati dovrebbe piuttosto avvenire considerando il complesso del numero dei delegati di spettanza del comune nei vari enti. Ritenuto come, eccezion fatta per l'azienda intercomunale __________, ove il comune dispone di 14 delegati, tutti gli altri enti (8) prevedono un solo seggio, che è stato attribuito al PARTITO A, l'elezione di un delegato proposto dal gruppo PARTITO B sarebbe dunque corretta.

Sennonché, tale argomentazione non può essere accolta, per i seguenti motivi.

3.2.2. Occorre innanzitutto dar atto ai ricorrenti che, in presenza di un unico seggio da attribuire, ottenere una rappresentazione "proporzionale", ossia una riproduzione in scala ridotta dell'elettorato (Pierre Garrone,
L'élection populaire en Suisse, Basilea/Francoforte sul Meno 1991, pag. 69) è de facto impossibile. In questi casi il quorum indiretto risulta così elevato che la rappresentanza ottenuta è di tipo maggioritario (cfr. Garrone, op. cit., pag. 70 con rinvio di cui alla nota 44).
Come visto in precedenza, il Gran Consiglio ha emendato la disposizione in parola introducendo il principio della "nomina con sistema proporzionale" dopo che l'allora Direttore del Dipartimento delle Istituzioni aveva avuto modo di attirare esplicitamente l'attenzione del legislatore sui possibili risultati che l'adozione di questa norma avrebbe potuto trarre seco qualora il numero di seggi a disposizione fosse stato limitato (cfr. supra, 2.2.). Il legislatore doveva dunque essere consapevole che nei casi in cui il numero di seggi a disposizione è limitato l'applicazione del sistema proporzionale avrebbe ceduto per forza di cose il passo ad una rappresentanza di tipo maggioritario: l'eventualità in cui il delegato da nominare sia uno solo altro non rappresenta che il caso più estremo. Nessun correttivo è tuttavia stato introdotto a livello normativo per impedire il verificarsi si una simile evenienza, nemmeno dopo che dottrina (Eros Ratti, Il comune, IIa ed., Losone 1990, vol. II, pag. 1047) e giurisprudenza (RDAT I-2001 n. 2 consid. 2 e 3) hanno esplicitamente confermato che, in base all'attuale ordinamento, ogni qual volta che si presenta la necessità di nominare un unico delegato del comune in seno ad un ente in cui esso partecipa, la sua designazione spetta esclusivamente alla formazione politica che detiene la maggioranza in consiglio comunale.
Non trova pertanto riscontro alcuno la teoria avanzata dagli insorgenti, secondo i quali, in presenza di un unico seggio da attribuire, il fatto di riconoscere il medesimo al rappresentante designato dal gruppo politico di maggioranza conduce ad una "distorsione" del sistema che andrebbe al di là degli intendimenti perseguiti dal legislatore. Per giungere a questa conclusione, i ricorrenti fraintendono in particolare le parole espresse dal relatore della commissione incaricata di esaminare le modifiche della LOC del 3 febbraio 1999, ove nel ricorso ritengono che il legislatore abbia inteso garantire "un'equa rappresentanza dei gruppi politici fra i rappresentanti del comune" (ricorso, pag. 7). Sennonché, in quell'occasione il predetto relatore aveva affermato ben altro, ossia che la commissione della legislazione sosteneva l'emendamento proposto su questo punto, poiché avrebbe consentito "un'equa rappresentazione negli enti" (RVGC cit., pag. 3598). In altri termini, il Gran consiglio non si è preoccupato di garantire una distribuzione dei seggi a disposizione tra le varie forze politiche sull'insieme dei delegati spettanti al comune, quanto piuttosto che l'emanazione del legislativo nei vari enti rispecchiasse per quanto possibile i rapporti di forza in esso presenti, come conferma anche l'intervento del deputato (autore di una delle mozioni all'origine del cambiamento citato) Bergonzoli, riportato in precedenza.
Del resto, come questo Tribunale ha già avuto modo di spiegare in un precedente giudizio (STA 52.2009.50 del 25 ottobre 2010 consid. 3.4.), sebbene il delegato comunale svolga principalmente funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di controllo in seno all'ente presso il quale è designato (Ratti, op. cit., pag. 1041), la carica che egli ricopre è anche marcatamente politica proprio a seguito della scelta del sistema proporzionale istituito per la sua designazione.
Ferme queste premesse, non sussistono pertanto motivi per distanziarsi dalla prassi sviluppata in passato da questo Tribunale in relazione all'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC.

 

 

4.Resta a questo punto da esaminare la censura di incostituzionalità avanzata dai ricorrenti.  
L'art. 19 cpv. 1 Cost./TI stabilisce che per eseguire attività di pubblico interesse, i comuni possono riunirsi in associazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica oppure collaborare sotto ogni altra forma organizzativa di natura pubblica, mista o privata. La norma, volta a favorire la collaborazione intercomunale (cfr. RVGC Sessione ordinaria primaverile 1997, pag. 156), lascia indubbiamente una grande libertà di manovra al legislatore. Sotto questo profilo, la Costituzione cantonale - contrariamente, per esempio, a quanto riguarda il municipio e il consiglio comunale (cfr. art. 18 cpv. 1 Cost./TI) - non impone la proporzionalità quale massima per la nomina degli organi dei vari enti cui può far parte il comune. Ne discende dunque che il legislatore ticinese gode di un ampio margine di manovra nello stabilire tramite legge il modo in cui deve avvenire la loro designazione.
In secondo luogo, richiamato quanto illustrato in precedenza (supra, 3.2.2.), non si può ritenere che il legislatore cantonale nell'adottare la disposizione contestata non si sia lasciato guidare da motivi seri e oggettivi oppure che tale norma sia priva di senso o scopo (
DTF 131 I 1 consid. 4.2.; Claude Rouiller, Protection contre l'arbitraire et protectione de la bonne foi, in: Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller, Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, pag. 677 segg., pag. 679; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, IVa ed., Berna 2008, pag. 8 segg.). La scelta di riservare la rappresentanza nei vari enti in primo luogo a chi detiene la maggioranza nel legislativo comunale, per quanto opinabile possa apparire, non presta dunque il fianco a critiche.
Contrariamente a quanto sostengono i
ricorrenti, l'interpretazione della norma data dal Consiglio di Stato nel caso in esame non appare dunque arbitraria. Nulla permette infatti di ritenere insostenibile o contraria al sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 I 1 consid. 2b/aa, 124 I 247 consid. 5, 123 I 1 consid. 4a; Rouiller, loc. cit.; Müller/Schefer, op. cit., pag. 11 seg.) la soluzione secondo cui, allorquando - come in concreto - il comune dispone di un unico delegato in più enti, la sua designazione spetti sistematicamente al partito di maggioranza. Tale maniera di intendere la disposizione di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, oltre che a riposare su di una ormai consolidata prassi, appare quella che meglio tiene conto degli scopi perseguiti dal legislatore (cfr. supra, 3.2.2.).
Ne discende che la censura di incostituzionalità sollevata dagli insorgenti si dimostra infondata e come tale deve essere respinta, senza che sulla medesima sia necessario dilungarsi oltre.

 

 

5.   Verificata la correttezza materiale della decisione del Consiglio di Stato, resta da evadere la censura relativa alla ricevibilità del ricorso di prima istanza, messa in dubbio dagli insorgenti in questa sede.
5.1. Secondo l'art. 70 lett. f Cost./TI il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio, vigila sulle autorità dei comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge. Stante l'art. 196c cpv. 1 LOC, l'autorità di vigilanza può annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente, l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a) e lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi (lett. b). L'intervento censorio dell'autorità di vigilanza presuppone dunque che vi sia una violazione qualificata del diritto e che vi siano in gioco interessi collettivi di un certo rilievo.

5.2. La nullità, ovvero l'inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una decisione viziata costituisce un caso eccezionale. Di regola, una decisione inficiata da difetti è soltanto annullabile. La nullità è tuttavia ammessa quando il difetto è particolarmente grave ed evidente. L'accertamento della nullità non deve tuttavia pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto (DTF 122 I 97 consid. 3a/aa; RDAT II-2000 n. 54; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung, Band I: Allgemeiner Teil, VIa ed., Basilea/Francoforte sul Meno 1986, n. 40/B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 832 seg.). All'infuori dell'incompetenza ratione materiæ o funzionale dell'autorità decidente, errori procedurali gravi non comportano di regola la nullità. Quest'ultima presuppone piuttosto una violazione qualificata, ovvero crassa ed evidente, del diritto materiale.

5.3. Nel caso concreto, come visto in precedenza, la decisione del consiglio comunale di CO 6 di procedere alla nomina di RI 3 quale delegato nel consiglio di amministrazione dell'__________ è illegale. In presenza di un candidato indicato dal gruppo cui la carica spettava, il consiglio comunale avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dell'avvenuta designazione di quest'ultimo. Procedendo comunque a votazione, benché i presupposti per farlo non fossero minimamente dati, esso si è in sostanza arrogato una competenza che non gli spettava. Stante anche il carattere marcatamente politico di questa carica, la violazione manifesta della legge appare assai grave. Non pregiudicando in modo intollerabile la sicurezza del diritto, la sanzione per la decisione in parola avrebbe dovuto essere la nullità, non soltanto il suo annullamento. Di fronte ad un simile vizio procedurale, il Governo, se non fosse stato sollecitato su ricorso avrebbe addirittura dovuto intervenire - d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi cittadino attivo di CO 6 - su questo oggetto in qualità di autorità preposta a esercitare la vigilanza sui comuni . In questi termini, la questione inerente alla pretesa irricevibilità del ricorso di prima istanza per carenza di legittimazione attiva degli allora insorgenti non necessita di essere risolta in questa sede, poiché priva di un'effettiva portata pratica. Dal profilo sostanziale determinante è unicamente il fatto che nel caso di specie erano dati i presupposti affinché il Governo intervenisse per inficiare una risoluzione comunale adottata in esito ad una procedura manifestamente irrita: il fatto che ciò si avvenuto in seguito di un'impugnativa presentata da persone la cui potestà ricorsuale era suscettibile di destare qualche dubbio, anziché nell'ambito di una vera e propria procedura di vigilanza ex art. 196 e segg. LOC, appare di per sé irrilevante ai fini del risultato conseguito.

 

 

6.   6.1. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto. Il consiglio comunale di CO 6 dovrà dunque procedere, nella prossima seduta, alla nomina del delegato nell'__________, rispettando le regole dinnanzi illustrate.

6.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm; cfr. STF 1C_545/2010 del 7 aprile 2011; STA 52.2009.50 del 25 ottobre 2010, 52.2000.205 del 22 novembre 2000). L'assenza di parti vittoriose patrocinate esclude l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di complessivi fr. 600.- è posta in parti uguali a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà. Non si assegnano ripetibili.


                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario