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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 2 gennaio 2013 di
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RI 1 RI 2 RI 3
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contro |
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la decisione 18 dicembre 2012 (n. 7240) del Consiglio di Stato che, in accoglimento dell'impugnativa di CO 1, CO 2, CO 3 e RA 1, ha annullato la risoluzione 1° ottobre 2012 con cui il consiglio comunale di CO 6 ha designato RI 3 quale delegato al consiglio di amministrazione della __________; |
ritenuto, in fatto
A. In occasione delle elezioni del __________ per il rinnovo dei poteri comunali di CO 6, la lista del partito __________ (PARTITO A) per il legislativo ha ottenuto 77'122 voti di lista, pari al 43.58%, ciò che le ha permesso di conseguire 20 seggi. La lista del __________ (PARTITO B) ha raccolto invece 26'246 voti di lista, pari al 14.83%, che le sono valsi 7 seggi nel medesimo consesso. Per il resto, il consiglio comunale di CO 6, che conta nel complesso 45 seggi, risulta composto da 8 rappresentanti della lista dellPARTITO C (32'607 voti di lista, parti al 18.43%), 8 di quella della PARTITO D (32'262 voti di lista, pari al 18.23%) e 2 di quella de PARTITO E (8'733 voti di lista, pari al 4.93%; fonte: ‹http://www.ti.ch/elezioni›).
B. a. A causa di una modifica statutaria, in occasione della seduta 1°
ottobre 2012 il consiglio comunale di CO 6 ha dovuto chinarsi sulla sostituzione di un delegato in seno
al consiglio di amministrazione della "__________" (__________).
In tale frangente, CO 1 (capogruppo del PARTITO A) ha proposto il consigliere
comunale __________ (PARTITO A), mentre RI 2 (membro del gruppo PARTITO B) ha
proposto il consigliere comunale RI 3 (PARTITO B).
b. Dopo aver sottolineato che per l'assegnazione
delle cariche vigeva il principio della proporzionalità, per cui il
delegato doveva essere un rappresentante del gruppo PARTITO A, il presidente
del consiglio comunale - preso atto che RI 2
ribadiva la sua proposta - ha messo ai voti entrambe le indicazioni.
Presenti in sala 40 consiglieri comunali, RI 3 ha raccolto 21 voti favorevoli, mentre __________ ne ha conseguiti 19. Il presidente ha quindi
posto in votazione la proposta di RI 3, che è stata accolta con 23 voti
favorevoli, 0 contrari e 17 astensioni (cfr. estratto del verbale delle
discussioni della seduta 1° ottobre 2012, doc. n. 1 prodotto dal municipio
dinanzi al Governo).
c. Le risoluzioni della seduta 1° ottobre 2012 del consiglio comunale di CO 6
sono state pubblicate a cura del presidente del legislativo il giorno
successivo.
C. a. Il 15 ottobre 2012 CO 1, CO 2, CO 3
e CO 4, consiglieri comunali di CO 6 che erano presenti
alla seduta appena descritta (cfr. verbale delle risoluzioni della seduta 1° ottobre 2012, prodotto dal municipio dinanzi
al Governo, pag. 3) sono insorti davanti al
Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della risoluzione del
consiglio comunale con la quale RI 3 è stato nominato delegato in seno al
consiglio di amministrazione della __________.
b. Con risoluzione 18 dicembre 2012 (n. 7240) il Consiglio di Stato ha accolto
il ricorso. Dopo aver ricordato che la nomina dei delegati del comune negli
enti di diritto pubblico o privato di cui esso è parte deve avvenire con il
sistema proporzionale, il Governo ha considerato che la carica litigiosa
spettasse al PARTITO A. Siccome il capogruppo PARTITO A aveva proposto il nominativo
di __________, il presidente del consiglio comunale non avrebbe dovuto dar
seguito alla proposta formulata dal PARTITO B, la cui candidatura non doveva
essere presa in considerazione: a torto quindi il legislativo era stato chiamato
a votare. Il Governo ha così annullato la risoluzione del consiglio comunale.
D. Con ricorso 2 gennaio 2013, assistito da una replica, RI 1 (consigliere comunale del PARTITO B), RI 2 e RI 3 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione appena descritta. Secondo i ricorrenti, l'impugnativa in prima istanza era in realtà irricevibile, poiché gli insorgenti non si erano opposti alla votazione nel corso della seduta di consiglio comunale, motivo per il quale la risoluzione impugnata andrebbe riformata in tal senso. In via subordinata, ritenendo la pronuncia governativa errata anche nel merito, essi postulano il suo annullamento, con conseguente conferma della determinazione del consiglio comunale. In via ancor più subordinata, gli insorgenti propongono - oltre all'annullamento della risoluzione dell'Esecutivo cantonale - la retrocessione della causa al primo giusdicente, per nuova decisione. Secondo i ricorrenti, quando "il seggio da nominare è uno solo", la volontà del legislatore non sarebbe stata quella di applicare il sistema proporzionale, ciò che sarebbe in ogni caso incostituzionale.
E. Con le rispettive risposte e dupliche, il Consiglio di Stato, i già ricorrenti in prima istanza, il municipio e il presidente del consiglio comunale resistono al ricorso.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL
2.1.1.2). Quanto alla legittimazione attiva degli insorgenti,
il Tribunale considera quanto segue.
1.2. Secondo l'art. 209 lett. b LOC ogni
persona o ente che dimostri un interesse legittimo può ricorrere contro
le decisioni degli organi comunali. La lett. a del medesimo disposto conferisce
la stessa facoltà a ogni cittadino del comune (cosiddetta actio popularis),
a prescindere dunque dalla dimostrazione di un legittimo interesse. La norma non specifica se questa regola
si applichi anche in seconda istanza, ossia quando a essere contestata
non è direttamente la decisione dell'organo comunale. Sotto l'egida dell'or abrogata
legge organica comunale del 1° marzo 1950
(vLOC), questo Tribunale aveva avuto modo di considerare che il cittadino che aveva accettato la deliberazione dell'organo
comunale successivamente sconfessata
dal Governo potesse fondare la propria legittimazione attiva davanti a questa
Corte sull'actio popularis; la mancata partecipazione alla procedura di
prima istanza non aveva pertanto effetti preclusivi (RDAT 1981 n. 21).
In concreto, innanzitutto non è dato di riconoscere in capo agli insorgenti RI
1 e di RI 2 un interesse legittimo a impugnare la risoluzione governativa: questi,
difatti, non sono da essa toccati in
misura superiore a quella degli altri cittadini del comune, essendo ininfluente al riguardo che questi
insorgenti abbiano partecipato in veste di consiglieri comunali alla deliberazione
annullata dal Consiglio di Stato (STA 90.2003.22 del 3 novembre 2004). Resta
dunque da verificare se essi possano fondarsi sull'actio popularis per
spuntare la ricevibilità del loro gravame in questa sede. La questione - mai risolta in via definitiva sotto l'impero
dell'attuale LOC - può restare aperta anche in questa sede, atteso come la
potestà ricorsuale debba perlomeno essere riconosciuta con sicurezza in capo a RI
3, destinatario della decisione impugnata e la cui designazione quale delegato
del comune di CO 6 nel consiglio di amministrazione della __________ è stata
annullata (art. 209 lett. b LOC e 43 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
1.3. Ferme queste premesse, il
ricorso, tempestivo (art. 46 LPamm),
è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti,
senza ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. Giusta l'art. 13
cpv. 1 lett. p LOC, testo modificato in vigore dal 1° gennaio 2000, l'assemblea comunale nomina con il sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di
diritto pubblico o privato cui il comune è parte, riservati i casi di competenza
municipale. La nomina, che si estende per tutta la durata del quadriennio
amministrativo, deve avere luogo nel corso della seduta costitutiva (art. 15
cpv. 2 lett. b LOC). Nei comuni dov'è stato istituito il consiglio comunale,
tale competenza viene esercitata da quest'ultimo (art. 42 cpv. 2 LOC).
2.2. La nomina da parte del legislativo dei delegati del comune in seno ai vari
enti cui esso partecipa secondo il sistema proporzionale è stata introdotta mediante modifica 3 febbraio 1999, in vigore dal 1° gennaio 2000, dell'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC. In precedenza tale
elezione aveva luogo - di principio - a maggioranza semplice; il sistema
proporzionale era riservato ai soli casi in cui la legge lo prevedeva (cfr.
art. 13 cpv. 1 lett p LOC, testo previgente, in: BU 1987 173 segg., pag. 175). La
modifica legislativa è stata proposta, discussa e decisa direttamente in Gran Consiglio:
essa non è difatti contemplata né nel messaggio governativo concernente la
revisione parziale della LOC 27 agosto 1997 (n. 4671, in: RVGC anno
parlamentare 1998-1999, vol. 5, pag. 3633 segg.), né nel relativo rapporto
della commissione della legislazione 15 gennaio 1999 (n. 4671R, in: RVGC cit.,
pag. 3747 segg.), ma prendeva origine da due emendamenti presentati dai
deputati Silvano Bergonzoli e Carlo Verda (RVGC cit., pag. 3597 seg.). Per
comprendere i motivi che hanno indotto il legislatore cantonale ad introdurre
tale disposizione è necessario fare riferimento ai dibattiti che hanno avuto
luogo in parlamento su questo tema, di cui viene qui riportato il seguente
passaggio (RVGC cit., pag. 3598):
"BERGONZOLI S. - Prende la parola
per fornire un chiarimento: con «sistema proporzionale» intende
che i delegati destinati ai consorzi o agli enti devono essere scelti - non
votati - in base al sistema proporzionale; devono cioè essere designati in
proporzione alle forze politiche rappresentate a livello comunale. Il sistema
proporzionale non concerne il voto".
PEDRAZZINI A., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DELLE ISTITUZIONI - Si tratta
evidentemente di compiere una scelta politica tra una soluzione che privilegia
la singola persona e una che vuole rispecchiare le rappresentanze politiche
anche negli enti di cui i Comuni fanno parte. La formula dell'on. Bergonzoli potrebbe anche portare, in alcune
situazioni, ad un risultato "perverso"; quando i rappresentanti sono
pochi o pochissimi, vi sarebbe spazio soltanto per i partiti di maggioranza. L'oratore
non ha esperienza diretta della politica comunale del Cantone Ticino, ma gli è
stato detto che, sulla base di "gentleman's agreement", normalmente,
non si "sgomita" per accedere a certi consessi né si
impedisce di accedervi a una persona valida, solo perché appartiene ad una
frazione che non è maggioritaria. La formula proposta in alcune situazioni
correggerebbe delle storture, ma in altre rischierebbe di ottenere l'effetto
opposto. Per questa regione ritiene sia meglio mantenere lo status quo
piuttosto che accettare l'emendamento in discussione.
FIORI M., RELATORE - La Commissione della legislazione ha esaminato l'emendamento e propone di accettarlo. Esso consentirebbe un'equa rappresentazione
negli enti di diritto pubblico e privato dei gruppi politici che siedono nei
vari legislativi.
La discussione sulla prima parte degli emendamenti è dichiarata chiusa; messa ai voti, è accolta la versione dell'on. Silvano Bergonzoli («nomina, con sistema proporzionale, i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte»)."
2.3. La procedura di nomina, da parte del
consiglio comunale, dei delegati del comune in seno ai vari enti cui esso
partecipa secondo il sistema proporzionale, introdotta
a titolo generalizzato mediante la già citata modifica dell'art. 13 cpv. 1
lett. p LOC, non è specificatamente regolata nella LOC.
2.3.1. Sotto l'aspetto sostanziale, per poter
assicurare il pieno rispetto del
principio della nomina secondo il sistema proporzionale, è comunque
imprescindibile adottare, quale base di ripartizione, i criteri fissati nella
pertinente legislazione elettorale e applicati per la determinazione dei seggi in occasione dell'elezione del consiglio comunale chiamato a designare i
delegati, com'è del resto espressamente specificato all'art. 73 cpv. 5 LOC che concerne
la nomina dei membri delle commissioni del consiglio comunale e di quelli del consiglio
consortile: criteri che questo Tribunale aveva altresì ritenuto di dover
applicare, durante la vigenza della vLOC, alla nomina dei delegati di un comune
in seno a un'associazione di cui
questo era membro (RDAT I-2001 n. 2 consid. 2.5.). Il 1° gennaio 1999 è entrata
in vigore la legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998
(LEDP; RL 1.3.1.1.). Giusta l'art. 93 LDEP, per l'elezione del consiglio
comunale la ripartizione dei seggi
fra i gruppi si effettua in base al quoziente elettorale, costituito dalla
somma dei voti conseguiti dai singoli gruppi, divisa per il numero dei seggi;
se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino
alla seconda cifra decimale (cpv. 1; versione in vigore dal 1° gennaio 2004).
Ciascun gruppo ha diritto di avere
tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei
voti da esso conseguiti (cpv. 2). Il cpv. 3 di tale norma, giusta il quale le liste che non hanno
raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione, non è per contro applicabile, visto che l'art. 73 cpv. 5 LOC stabilisce in deroga
a questo principio che
anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto
in forza della maggiore frazione. I seggi non assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori frazioni
(cpv. 4). In caso di parità di frazione, la precedenza spetta al gruppo che ha
ottenuto il maggior numero di voti; se i gruppi a parità di frazione hanno pari
voti, decide la sorte (cpv. 5). I seggi che non possono essere assegnati per
quoziente o per frazione vengono attribuiti al gruppo che oltre il quoziente ha
ottenuto la maggiore frazione (cpv. 6).
2.3.2. Una volta assodati i principi di ripartizione numerica delle cariche di
delegato spettanti a ciascun gruppo, s'impone dal lato formale, quale logica e coerente conseguenza, l'applicazione analogica
dell'art. 73 cpv. 6 LOC, che regolamenta la nomina in sede di consiglio
comunale dei membri delle sue commissioni: la designazione dei nominativi dei
delegati spetta esclusivamente al gruppo che vi ha diritto. La giurisprudenza
di questo Tribunale relativa all'applicazione di detta disposizione ha avuto
modo di spiegare, ripetutamente, che la nomina in sede di consiglio comunale
dei membri di una commissione dello stesso avviene di conseguenza, di
principio, senza votazione. La designazione di tali membri spetta infatti ai
gruppi rappresentati in consiglio comunale: la funzione di quest'ultimo
consesso si esaurisce pertanto, su quest'oggetto, nel prendere atto dei
nominativi dei prescelti, annunciati dai rispettivi capigruppo. Una votazione
da parte del consiglio comunale è necessaria solo quando il numero dei membri
designati dai singoli gruppi cui spetta il diritto di essere rappresentati
differisca, per eccesso o per difetto, da quello dei seggi che spettano agli stessi (per tutto quanto precede: RDAT I-2001
citata, consid. 2.4. - 2.5., con riferimenti).
3.3.1. Applicando i principi testé menzionati al caso concreto, a ragione
il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'occupazione della carica di unico
delegato nel consiglio di amministrazione dell'__________ spettasse al gruppo PARTITO A. Infatti, come visto,
in occasione del rinnovo del consiglio
comunale su un totale di 176'970 voti di lista, il PARTITO A ne ha raccolti 77'122, lPARTITO C 32'607, i PARTITO D
32'262, il PARTITO B 26'246 e i PARTITO E 8'733. Nella misura in cui, come si è
effettivamente avverato, il capogruppo PARTITO A ha notificato un solo nominativo per la carica, il legislativo non doveva
in nessun caso essere chiamato a votare, poiché il presidente del
consiglio comunale non poteva dare alcun seguito alla proposta avanzata da membri di altri gruppi. La persona designata dal capogruppo PARTITO A avrebbe dovuto
essere semplicemente dichiarata eletta nella funzione, conformemente all'annuncio
del capogruppo stesso.
3.2.
3.2.1. I ricorrenti non concordano con la soluzione
appena descritta, sostenendo che quando "il seggio da nominare"
[recte: "il delegato da nominare" o "il seggio da attribuire"]
è uno solo, l'applicazione del sistema proporzionale previsto dall'art. 13 cpv.
1 lett. p LOC sarebbe poco comprensibile. Infatti, in questo caso non sussisterebbe nessuna possibilità di ripartire i
seggi proporzionalmente. Il testo legale necessiterebbe dunque d'interpretazione.
Essi suggeriscono quindi che la ripartizione proporzionale dei delegati
dovrebbe piuttosto avvenire considerando il complesso del numero dei delegati
di spettanza del comune nei vari enti. Ritenuto come, eccezion fatta per l'azienda
intercomunale __________, ove il comune dispone di 14 delegati, tutti gli altri
enti (8) prevedono un solo seggio, che è stato attribuito al PARTITO A, l'elezione
di un delegato proposto dal gruppo PARTITO B sarebbe dunque corretta.
Sennonché, tale argomentazione non può essere
accolta, per i seguenti motivi.
3.2.2. Occorre innanzitutto dar atto ai ricorrenti che, in presenza di un unico
seggio da attribuire, ottenere una rappresentazione "proporzionale",
ossia una riproduzione in scala ridotta dell'elettorato (Pierre Garrone, L'élection
populaire en Suisse, Basilea/Francoforte sul Meno 1991, pag.
69) è de facto impossibile. In questi casi il quorum indiretto risulta
così elevato che la rappresentanza ottenuta è di tipo maggioritario (cfr. Garrone, op. cit., pag. 70 con rinvio di
cui alla nota 44).
Come visto in precedenza, il Gran Consiglio ha emendato la disposizione in parola introducendo il principio della "nomina
con sistema proporzionale" dopo che l'allora Direttore del Dipartimento
delle Istituzioni aveva avuto modo di
attirare esplicitamente l'attenzione
del legislatore sui possibili risultati che l'adozione di questa norma avrebbe
potuto trarre seco qualora il numero di seggi a disposizione fosse stato limitato
(cfr. supra, 2.2.). Il legislatore doveva dunque essere consapevole che
nei casi in cui il numero di seggi a disposizione è limitato l'applicazione del
sistema proporzionale avrebbe ceduto per forza di cose il passo ad una rappresentanza di tipo maggioritario: l'eventualità
in cui il delegato da nominare sia uno solo altro non rappresenta che il caso
più estremo. Nessun correttivo
è tuttavia stato introdotto a livello normativo per impedire il verificarsi si
una simile evenienza, nemmeno dopo che dottrina (Eros Ratti, Il comune, IIa ed., Losone 1990, vol.
II, pag. 1047) e giurisprudenza (RDAT I-2001 n. 2 consid. 2 e 3) hanno
esplicitamente confermato che, in base all'attuale ordinamento, ogni qual volta
che si presenta la necessità di nominare un unico delegato del comune in seno
ad un ente in cui esso partecipa, la sua designazione spetta esclusivamente
alla formazione politica che detiene la maggioranza in consiglio comunale.
Non trova pertanto riscontro alcuno la teoria avanzata dagli insorgenti,
secondo i quali, in presenza di un unico seggio da attribuire, il fatto di
riconoscere il medesimo al rappresentante designato dal gruppo politico di
maggioranza conduce ad una "distorsione" del sistema che andrebbe
al di là degli intendimenti perseguiti dal legislatore. Per giungere a questa
conclusione, i ricorrenti fraintendono in particolare le parole espresse dal
relatore della commissione incaricata di esaminare le modifiche della LOC del 3
febbraio 1999, ove nel ricorso ritengono che il legislatore abbia inteso garantire
"un'equa rappresentanza dei gruppi politici fra i rappresentanti del
comune" (ricorso, pag. 7). Sennonché, in quell'occasione il predetto relatore
aveva affermato ben altro, ossia che la
commissione della legislazione sosteneva l'emendamento proposto su questo punto,
poiché avrebbe consentito "un'equa
rappresentazione negli enti" (RVGC cit., pag. 3598). In altri
termini, il Gran consiglio non si è preoccupato di garantire una distribuzione dei
seggi a disposizione tra le varie forze
politiche sull'insieme dei delegati spettanti al comune, quanto
piuttosto che l'emanazione del legislativo nei vari enti rispecchiasse per
quanto possibile i rapporti di forza in esso presenti, come conferma anche l'intervento del deputato (autore di una delle mozioni all'origine del cambiamento citato)
Bergonzoli, riportato in precedenza.
Del resto, come questo Tribunale ha già avuto modo di spiegare in un precedente
giudizio (STA 52.2009.50 del 25 ottobre 2010 consid. 3.4.), sebbene il delegato
comunale svolga principalmente funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di controllo in seno all'ente presso il quale
è designato (Ratti, op. cit., pag. 1041), la carica che egli
ricopre è anche marcatamente politica proprio
a seguito della scelta del sistema proporzionale istituito per la sua
designazione.
Ferme queste premesse, non sussistono pertanto motivi per distanziarsi dalla prassi
sviluppata in passato da questo Tribunale in relazione all'art. 13 cpv. 1 lett.
p LOC.
4.Resta a questo punto da esaminare la censura di incostituzionalità
avanzata dai ricorrenti.
L'art. 19 cpv. 1 Cost./TI stabilisce che per
eseguire attività di pubblico interesse, i comuni possono riunirsi in
associazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica oppure
collaborare sotto ogni altra forma organizzativa di natura pubblica, mista o
privata. La norma, volta a favorire la collaborazione intercomunale (cfr. RVGC
Sessione ordinaria primaverile 1997, pag. 156), lascia indubbiamente una grande
libertà di manovra al legislatore. Sotto questo
profilo, la Costituzione cantonale - contrariamente, per esempio, a
quanto riguarda il municipio e il consiglio comunale (cfr. art. 18 cpv. 1
Cost./TI) - non impone la proporzionalità quale massima per la nomina degli
organi dei vari enti cui può far parte il comune. Ne discende dunque che il
legislatore ticinese gode di un ampio margine di manovra nello stabilire tramite
legge il modo in cui deve avvenire la loro designazione.
In secondo luogo, richiamato quanto illustrato
in precedenza (supra, 3.2.2.), non si può ritenere che il legislatore
cantonale nell'adottare la
disposizione contestata non si sia lasciato guidare da motivi seri e oggettivi
oppure che tale norma sia priva di senso o scopo (DTF 131 I 1 consid. 4.2.; Claude Rouiller, Protection contre l'arbitraire
et protectione de la bonne foi, in: Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg
Paul Müller, Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse, Zurigo
2001, pag. 677 segg., pag. 679; Jörg Paul
Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, IVa ed., Berna 2008,
pag. 8 segg.). La scelta di riservare la
rappresentanza nei vari enti in primo luogo a chi detiene la maggioranza nel legislativo comunale, per quanto
opinabile possa apparire, non presta dunque il fianco a critiche.
Contrariamente a quanto sostengono i
ricorrenti, l'interpretazione della norma data dal Consiglio di Stato nel caso
in esame non appare dunque arbitraria. Nulla permette infatti di ritenere insostenibile
o contraria al sentimento di giustizia e di equità (DTF 125
I 1 consid. 2b/aa, 124 I 247 consid. 5, 123 I 1 consid. 4a; Rouiller, loc. cit.; Müller/Schefer, op. cit., pag. 11 seg.)
la soluzione secondo cui, allorquando - come in concreto - il comune dispone di
un unico delegato in più enti, la sua designazione spetti sistematicamente
al partito di maggioranza. Tale maniera di
intendere la disposizione di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, oltre che a
riposare su di una ormai consolidata prassi, appare quella che meglio tiene
conto degli scopi perseguiti dal legislatore (cfr. supra, 3.2.2.).
Ne discende che la censura di
incostituzionalità sollevata dagli
insorgenti si dimostra infondata e come tale deve essere respinta, senza che
sulla medesima sia necessario dilungarsi oltre.
5. Verificata la correttezza materiale
della decisione del Consiglio di Stato, resta
da evadere la censura relativa alla ricevibilità del ricorso di prima istanza,
messa in dubbio dagli insorgenti in questa sede.
5.1. Secondo l'art. 70 lett. f Cost./TI il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio, vigila
sulle autorità dei comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività
nei limiti fissati dalla legge. Stante l'art. 196c cpv. 1 LOC, l'autorità
di vigilanza può annullare le risoluzioni degli
organi comunali, allorquando, cumulativamente, l'agire degli organi locali
violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi
o di regolamenti (lett. a) e lo impongano importanti e preponderanti interessi
collettivi (lett. b). L'intervento censorio
dell'autorità di vigilanza presuppone dunque che vi sia una violazione qualificata del diritto e che vi siano in gioco interessi collettivi di un certo rilievo.
5.2. La nullità, ovvero l'inefficacia assoluta, irrimediabile
e rilevabile in ogni tempo, di una decisione viziata costituisce un caso
eccezionale. Di regola, una decisione inficiata da difetti è soltanto annullabile.
La nullità è tuttavia ammessa quando il difetto è particolarmente grave ed
evidente. L'accertamento della nullità non deve tuttavia pregiudicare in modo
intollerabile la sicurezza del diritto (DTF 122 I 97 consid. 3a/aa; RDAT
II-2000 n. 54; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung,
Band I: Allgemeiner Teil, VIa ed., Basilea/Francoforte
sul Meno 1986, n. 40/B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 832 seg.). All'infuori
dell'incompetenza ratione materiæ o funzionale dell'autorità decidente,
errori procedurali gravi non comportano di regola la nullità. Quest'ultima presuppone
piuttosto una violazione qualificata, ovvero crassa ed evidente, del diritto
materiale.
5.3. Nel caso concreto, come visto in
precedenza, la decisione del consiglio comunale di CO 6 di procedere alla
nomina di RI 3 quale delegato nel consiglio di amministrazione dell'__________
è illegale. In presenza di un candidato indicato dal gruppo cui la carica
spettava, il consiglio comunale avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dell'avvenuta
designazione di quest'ultimo. Procedendo comunque a votazione, benché i
presupposti per farlo non fossero minimamente
dati, esso si è in sostanza arrogato una competenza che non gli spettava. Stante anche il carattere marcatamente
politico di questa carica, la violazione manifesta della legge appare assai
grave. Non pregiudicando in modo intollerabile la sicurezza del diritto, la sanzione per la decisione in parola avrebbe dovuto essere la nullità, non soltanto il suo annullamento.
Di fronte ad un simile vizio procedurale, il Governo, se non fosse stato
sollecitato su ricorso avrebbe addirittura dovuto intervenire - d'ufficio o su segnalazione di
qualsiasi cittadino attivo di CO 6 -
su questo oggetto in qualità di autorità preposta a esercitare la vigilanza sui
comuni . In questi termini, la questione inerente alla pretesa irricevibilità
del ricorso di prima istanza per carenza di legittimazione attiva degli
allora insorgenti non necessita di essere
risolta in questa sede, poiché priva di
un'effettiva portata pratica. Dal profilo sostanziale determinante è unicamente
il fatto che nel caso di specie erano dati i presupposti affinché il Governo intervenisse
per inficiare una risoluzione comunale
adottata in esito ad una procedura manifestamente irrita: il fatto che ciò si
avvenuto in seguito di un'impugnativa
presentata da persone la cui potestà ricorsuale era suscettibile di destare
qualche dubbio, anziché nell'ambito di una vera e propria procedura di
vigilanza ex art. 196 e segg. LOC, appare di per sé irrilevante ai fini del
risultato conseguito.
6. 6.1. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso, nella misura in cui
è ricevibile, dev'essere
respinto. Il consiglio comunale di CO 6 dovrà dunque procedere, nella prossima seduta,
alla nomina del delegato nell'__________, rispettando le regole dinnanzi
illustrate.
6.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm; cfr. STF
1C_545/2010 del 7 aprile 2011; STA 52.2009.50 del 25 ottobre 2010, 52.2000.205
del 22 novembre 2000). L'assenza di parti vittoriose patrocinate esclude l'assegnazione
di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. La tassa
di giustizia di complessivi fr. 600.- è posta in parti uguali a carico dei ricorrenti,
con vincolo di solidarietà. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario