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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 9 aprile 2013 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 20 marzo 2013 del Consiglio di Stato (n. 1465) che accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la decisione 23 gennaio 2013 con cui il municipio di CO 1 ha approvato la "Lista indicativa degli eventi con possibile utilizzo di impianti elettroacustici, previsti o ipotizzati per l'anno 2013 in centro città"; |
ritenuto, in fatto
A. a. Con decisione 6 giugno 2012 (ris. mun. n. 523), emanata dopo
vicissitudini note alle parti, che non occorre qui riassumere, il municipio di CO
1 ha approvato la "Lista indicativa degli eventi con possibile
utilizzo di impianti elettroacustici, previsti o ipotizzati durante il periodo
giugno-dicembre 2012 in centro città", che sostituiva un'analoga
lista, del 16 gennaio precedente, annullata dal Consiglio di Stato in accoglimento
del ricorso contro di essa inoltrato dall'RI 1 e RI 2, qui ricorrenti. La nuova
lista conteneva una breve descrizione di ogni singolo evento e i dettagli dello
svolgimento (luogo, data, orari di inizio e fine attività, chiusura mescite e
limite fonico massimo previsto), oltre a un commento riassuntivo sulle
ripercussioni ambientali.
b. Con risoluzione 29 agosto 2012 (n. 4530), il Consiglio di Stato ha
parzialmente accolto l'ulteriore impugnativa, interposta dagli stessi
insorgenti, contro la nuova lista degli eventi, confermandola, ma precisandone
le condizioni.
Dopo aver esaminato la conformità
di ogni singolo evento e averli valutati in modo globale, il Governo ha
disatteso la richiesta di contingentarli preventivamente sull'arco di un anno,
ritenendo che (…) il loro numero non è determinante bensì le loro emissioni/immissioni
che possono addirittura portare ad escludere alcuni tipi di eventi, indipendentemente
dal numero di eventi precedenti o posteriori (ris. gov. pag. 9).
L'Esecutivo cantonale ha nondimeno stabilito che la valutazione del complesso
delle manifestazioni avrebbe dovuto essere fatta annualmente, preferibilmente a
inizio autunno dell'anno precedente, per permettere l'evasione tempestiva di
eventuali contestazioni (pag. 17).
c. RI 1 e RI 2 hanno dedotto questo giudizio governativo
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza 3 luglio 2013
(n. 52.12.345) ha accolto l'impugnativa, annullandolo assieme alla decisione
con cui il municipio aveva approvato la lista degli eventi.
Esaminata la natura dell'atto impugnato (consid. 2) ed evase le censure
sollevate dai ricorrenti con particolare riferimento alla conformità dell'uso
della Piazza __________ previsto per le manifestazioni annoverate dalla lista
impugnata (consid. 3), questa Corte ha concentrato la sua attenzione sulle
problematiche di natura ambientale poste dalle manifestazioni (consid. 4),
illustrando il quadro normativo ed evidenziando, in conclusione, che sebbene la limitazione delle emissioni dei
singoli eventi debba essere fissata caso per caso, occorre comunque tenere
adeguatamente conto anche delle altre manifestazioni organizzate durante l'anno
nello stesso luogo (omissis). Il giudizio sull'ammissibilità del singolo evento
dal profilo delle immissioni,
ha in particolare rilevato, non può invero essere disgiunto da una
valutazione della sostenibilità dell'impatto derivante dall'insieme degli
eventi per la popolazione locale, effettuata per rapporto alla quantità di
rumore cumulata durante l'anno.
d. Con sentenza __________ 2013 (n. __________),
il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, interposto dal comune di CO 1 contro il predetto giudizio di questo
Tribunale, al quale ha in particolare rimproverato di aver violato l'autonomia
comunale.
B. a. Mentre era pendente il procedimento di ricorso sopra descritto,
il 23 gennaio 2013, il municipio di CO 1 ha approvato la lista indicativa degli eventi con possibile utilizzo di impianti elettroacustici, previsti o
ipotizzati per l'anno 2013 in Centro città.
L'elenco contemplava 17 manifestazioni di
vario genere (ricreative, sportive, ludiche, canore ecc.) per un totale di 86
giorni. Nove di queste manifestazioni erano focalizzate sulla Piazza __________
per un totale di 63 giorni distribuiti in modo eterogeneo sull'arco dell'anno.
b. Contro la decisione di approvare questa
nuova lista, l'RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al Consiglio di Stato,
chiedendogli in sostanza di ridurre il numero delle serate a 17/18 giorni, onde
tener adeguatamente conto delle esigenze di quiete, tranquillità e riposo degli
abitanti della zona del centro storico.
c. Con giudizio 20 marzo 2013 (n. 1465), il Consiglio
di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa, confermando con alcune restrizioni
supplementari tutte le manifestazioni previste dall'elenco censurato. Riprese
le considerazioni di carattere generale sviluppate nel precedente giudizio del
29 agosto 2012, il Governo ha in seguito esaminato le singole manifestazioni,
valutandone l'impatto ambientale e assoggettando alcune di esse a correttivi o
condizioni particolari, quali ad esempio la riduzione degli orari o l'intervento
degli esperti della Sezione per la protezione dell'acqua dell'aria e del suolo
(SPAAS), incaricati di vigilare sull'uso degli altoparlanti.
In conclusione, il Governo ha ritenuto che con le modifiche imposte le
ripercussioni ambientali derivanti dall'insieme delle manifestazioni (120
giorni/anno), previsto dalla lista censurata rientrasse ancora nei limiti del
tollerabile.
C. Contro questo nuovo giudizio governativo, RI 2 e l'RI 1 sono insorti
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e
che sia accertata l'illiceità degli eventi con possibile utilizzo di impianti
elettroacustici in centro città (subordinatamente in Piazza __________) per un
numero di serate superiore a 17/18 sull'arco dell'anno. Domanda, questa, che hanno
ulteriormente precisato con richieste di cui si dirà nei considerandi di
diritto.
Richiamati gli incarti del precedente procedimento di ricorso e quelli relativi
ai ricorsi inoltrati contro le autorizzazioni rilasciate per singole
manifestazioni, gli insorgenti sostengono che, fatta astrazione per il
carnevale, la serata del 1° agosto e quella dell'ultimo dell'anno, l'interesse
pubblico giustifica al massimo 17/18 serate all'anno a condizione che la musica
cessi alle 22.00 e le mescite chiudano alle 22.30. Un maggior numero di serate,
allegano, non sarebbe nemmeno conforme alla destinazione d'uso della Piazza __________,
pedonalizzata nel 1999. L'organizzazione regolare di concerti con limiti fonici
superiori a 93 dB(A), proseguono, sarebbe inconciliabile con le zone confinanti
con Piazza __________, che non ammettono attività moleste. L'occupazione della
piazza per cinque mesi all'anno con eventi di natura commerciale costituirebbe
inoltre un uso accresciuto incompatibile con la sua natura di bene
amministrativo.
Tutte le manifestazioni, soggiungono i ricorrenti, comportano immissioni
foniche superiori ai valori d'allarme, oltre i quali gli impianti devono essere
risanati. In ogni caso, l'interesse alla quiete e al riposo dei residenti
sarebbe prevalente. Parimenti inammissibile, in quanto contrario alla direttiva
Cercle bruit, sarebbe il rumore derivante dalle grandi tensostrutture adibite a
esercizi pubblici, che vengono regolarmente installate in occasione delle
manifestazioni "E__________ "
e "B__________ ".
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, continuano i ricorrenti,
occorrerebbe considerare le ripercussioni derivanti dalle manifestazioni nella
loro globalità e non singolarmente.
Censurati alcuni aspetti di singoli eventi, i ricorrenti contestano in
particolare il limite di 93 dB(A) imposto in modo indiscriminato per tutte le
manifestazioni, ritenendolo esagerato per l'insopportabile disturbo che arreca
agli abitanti della zona del centro storico.
Passate in rassegna e criticate in dettaglio le singole manifestazioni elencate
dalla lista, gli insorgenti chiedono infine che alcune di esse vengano dislocate
in luoghi maggiormente adatti.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il
Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene il municipio,
contestando partitamente le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
La SPAAS si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL
2.1.1.2), che, salvo diversa disposizione di legge, permette di dedurre davanti
al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni del Consiglio di Stato
statuenti su ricorsi proposti contro decisioni degli organi comunali. Nessuna
disposizione di legge dichiara inappellabili i giudizi resi dal Consiglio di Stato
su ricorsi proposti contro determinazioni del municipio volte in sostanza a
disciplinare l'uso di beni amministrativi del comune.
1.2. RI 2, cittadino attivo di CO 1
e proprietario di stabili situati in prossimità della Piazza __________, è di
principio legittimato, giusta l'art. 209 lett. a e b LOC, a impugnare il
giudizio 20 marzo 2013 (n. 1465) con cui il Consiglio di Stato ha parzialmente
accolto il ricorso inoltrato assieme all'RI 1 contro la risoluzione 23 gennaio
2013 mediante la quale il municipio ha approvato la lista indicativa degli
eventi con possibile utilizza di impianti elettroacustici previsti o ipotizzati
per l'anno 2013 nel centro città.
Abilitata ad agire in giudizio contro la predetta decisione governativa è pure
l'RI 1, associazione di diritto privato, che per statuto (art. 3) raggruppa i
proprietari di immobili, gli abitanti domiciliati o residenti del centro
storico, prefiggendosi (art. 1) di salvaguardare e promuovere uno
sviluppo armonioso del Centro storico, tutelando l'uomo ed il suo ambiente
dagli effetti nocivi e molesti e da ogni tipo di emissioni/immissioni, in
particolare per promuovere l'ordine e la pulizia sul suolo pubblico, combattere
l'inquinamento fonico, in particolare quello generato da schiamazzi, impianti
musicali e rumore in genere.
La maggior parte delle manifestazioni previste dalla lista censurata ha avuto
luogo. Il requisito dell'attualità dell'interesse a ricorrere non è tuttavia
venuto meno per quel che concerne la manifestazione, organizzata direttamente
dalla città, ancora in cartellone per il mese di dicembre ("__________"),
la cui ammissibilità non può peraltro essere esaminata facendo astrazione da
quelle che si sono già svolte.
1.3. Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Anche da questo profilo
è dunque ricevibile in ordine.
1.4. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere a complementi
istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le parti non hanno d'altronde sollecitato
l'assunzione di particolari mezzi di prova.
2. 2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 2 lett. e della legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb;
RL 9.2.1.1), i comuni sono competenti in materia di inquinamento fonico nei
limiti stabiliti dal relativo regolamento. Fondandosi su questa disposizione,
l'art. 5 cpv. 2 lett. a del regolamento di applicazione dell'ordinanza federale
contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF; RL 9.2.1.1.3) conferisce
ai municipi il compito di adottare, se del caso mediante ordinanza, i provvedimenti
idonei a evitare o limitare i rumori molesti causati segnatamente da apparecchi
e macchine mobili, lavori edili, agricoli e di giardinaggio, manifestazioni,
schiamazzi e animali; sono esclusi i cantieri relativi a opere decise da autorità
federali e cantonali.
L'art. 7 ROIF stabilisce inoltre che le manifestazioni pubbliche sono da programmare
in modo che le emissioni siano tollerabili dal vicinato. Gli orari, le date, la
durata e i livelli sonori ammissibili delle manifestazioni sono da definire di
conseguenza (cpv. 1). Soggiacciono al presente regolamento, soggiunge la norma
(cpv. 2), le manifestazioni aperte al pubblico e suscettibili di provocare
immissioni foniche moleste, quali concerti, manifestazioni motoristiche ecc.
L'organizzazione di simili manifestazioni non è libera, ma soggiace ad
autorizzazione. Lo si deduce indirettamente dall'art. 7 cpv. 3 ROIF, che impone
all'organizzatore di manifestazioni di inoltrare una richiesta di
autorizzazione al municipio prima di assumere impegni vincolanti, specificando
che per manifestazioni che si svolgono più volte sull'arco di un anno a intervalli
regolari, il promotore deve anche sottoporre al municipio un programma di
massima, che deve tenere costantemente aggiornato comunicando tutti i mutamenti
(art. 7 cpv. 4 ROIF). La norma non indica se anche il programma soggiaccia ad
autorizzazione da parte del municipio. Tanto meno impone ai municipi di allestire
un programma delle manifestazioni previste sull'arco di un anno nei diversi
spazi pubblici disponibili, che definisca in modo vincolante per i promotori il
quadro delle modalità di utilizzazione.
2.2. Con la decisione 23 gennaio 2013, oggetto del presente giudizio, il
municipio ha in concreto approvato una lista degli eventi con possibile
utilizzo di impianti elettroacustici previsti o prevedibili che si sarebbero
tenuti nel centro storico cittadino a durante il 2013. L'elenco contempla 17 manifestazioni, della durata di uno o più giorni, di natura ricreativa o
aggregativa ("__________"; "__________"), ludico-sportiva
("__________", "__________", "__________"),
musicale ("__________"; "B__________ "__________;
"__________"; "__________"), artistica ("__________",
"__________"; "__________"), celebrativa (__________) o
fieristica ("__________"; "__________"), la maggior parte
delle quali localizzate in Piazza __________. Esso definisce il luogo, la data,
gli orari di inizio e fine delle attività per i singoli eventi, specificando,
per molti di essi, il limite fonico massimo previsto e l'orario di chiusura
delle mescite. Scarse sono invece le indicazioni fornite in merito ai
promotori. Alcune manifestazioni sono organizzate dalla città stessa (Festa
nazionale del 1° agosto; "__________", "__________").
Altre invece da promotori mossi da finalità commerciali. Altre ancora da gruppi
d'interesse non meglio identificabili.
Il programma è definito indicativo. Se ne dovrebbe pertanto dedurre che
non esplica effetti vincolanti e può essere modificato. Certo è che non
autorizza le manifestazioni previste. Esso riserva in effetti l'obbligo di
conseguire ancora, per ogni singolo evento, l'autorizzazione necessaria per
l'occupazione temporanea di area pubblica. Entro questi limiti, l'atto in
contestazione non presenta dunque tutte le connotazioni di una decisione,
ovvero di un provvedimento adottato dall'autorità iure imperii, in un
caso concreto e individuale, per costituire, modificare o sopprimere diritti od
obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne
l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (RDAT II-1994 n. 8 e 16; Borghi/Corti,
op. cit., n. 4 ad art. 1; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n.
744). Pur essendo stato adottato dal municipio in forza delle prerogative
conferitegli dall'art. 7 cpv. 3 ROIF e pur essendo fondato sul diritto
pubblico, il programma non costituisce, modifica o sopprime diritti od obblighi
degli amministrati. In particolare, non conferisce ai promotori delle
manifestazioni, ai quali non è stato notificato, il diritto di passare
direttamente alla fase di attuazione. Tutt'al più costituisce una decisione
parziale, che definisce, in modo vincolante per il comune, il quadro, non esaustivo,
delle principali condizioni (luogo, data, orari e limiti fonici) che i promotori
avrebbero dovuto soddisfare per conseguire le autorizzazioni ancora necessarie
per ogni singolo evento. Esso configura inoltre una decisione nella misura in
cui, nello stesso tempo, approva gli eventi organizzati dalla città stessa
("Festa del 1° agosto", "__________"), dispensandola
dall'obbligo di chiedere un'ulteriore autorizzazione per uso accresciuto del
suolo pubblico.
Non disciplinando in termini astratti e generali le questioni, soprattutto di
natura ambientale, suscitate dal cumulo di manifestazioni organizzate nel
centro storico, il programma adottato dal municipio non costituisce nemmeno
un'ordinanza municipale (art. 192 LOC); atto normativo che, per certi aspetti,
sarebbe invece stato preferibile adottare nella misura in cui avrebbe permesso
di regolare l'utilizzazione della Piazza __________ (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a
ROIF).
Non definendo con precisione il novero dei destinatari, ma soltanto alcuni
organizzatori, peraltro nemmeno coinvolti nella sua adozione, il provvedimento
si apparenta per certi versi a una decisione di portata generale (cd.
Allgemeinverfügung; Max Imboden/René A.
Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. 1, VIa ed., Basilea/Francoforte sul Meno
1986, n. 5 B/IIc; Tobias Jaag, Die
Allgemeinverfügung im schweizerischen Recht, in: ZBl 85/1984 pag. 433 seg.),
ossia a un provvedimento adottato dall'autorità per regolare un caso concreto,
ma che si rivolge a una cerchia indeterminata di persone.
Comunque sia, dichiarando il programma "indicativo", ma conferendogli
nel contempo immediata esecutività, il municipio ha dimostrato di volergli attribuire
valenza di atto vincolante, destinato a definire almeno certi aspetti delle
manifestazioni ammissibili e il quadro delle condizioni da imporre nelle
autorizzazioni ancora necessarie per passare alla fase di realizzazione.
Circostanza, questa, che permette di ravvisarvi gli estremi di un atto comunque
impugnabile, di natura parziale, destinato a essere ulteriormente integrato dai
permessi per le singole manifestazioni e volto a definire in modo vincolante
quanto meno per il comune, date, luogo, orari e limiti fonici delle
manifestazioni nelle quali è previsto l'impiego di apparecchi elettroacustici.
Se ed eventualmente in che misura vincoli anche terzi interessati e risulti semmai
opponibile in sede di ricorso contro l'ulteriore autorizzazione per la singola
manifestazione a chi non l'avesse impugnato nel termine di 15 giorni a far
tempo dalla sua pubblicazione è questione che può restare indecisa.
3. 3.1. Strade e piazze sono beni pubblici d'uso comune appartenenti al
demanio artificiale. Per principio, chiunque può farne
uso conformemente al loro scopo senza autorizzazione fintanto che non impedisca
o intralci in misura apprezzabile il concorso d'altri nell'uso del bene (DTF
100 Ia 136; RDAT 1979 58 n. 25; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, Bellinzona/ Cadenazzo 1993, n.
582). L'utilizzazione della cosa pubblica che per natura e intensità travalica
i limiti dell'uso consueto e abituale, impedendo od ostacolando la fruizione
del bene da parte di altre persone costituisce uso accresciuto o speciale,
soggetto ad autorizzazione od a concessione.
L'autorizzazione per uso
accresciuto o speciale può essere negata quando il diniego appare giustificato
da interessi contrari preponderanti, riconducibili alla sicurezza, alle
esigenze di protezione dell'ambiente, della natura o del paesaggio, alla necessità
di tutelare il bene demaniale stesso o di salvaguardarne l'uso comune (Scolari, Parte speciale, n. 578 e rimandi).
3.2. Secondo l'art. 2 del regolamento comunale sull'occupazione di area
pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito (ROAP), l'occupazione
di area pubblica in superficie, sotterranea e aerea, in qualsiasi forma od
estensione, nonché quella di area privata aperta al pubblico transito, è soggetta
ad autorizzazione. L'art. 4 ROAP disciplina le condizioni per l'autorizzazione
limitandosi a stabilire che il Municipio delibera considerando le esigenze di
estetica, di viabilità e di sicurezza generale. Nella misura in cui
l'occupazione di area pubblica determini ripercussioni sull'ambiente
circostante, l'esecutivo comunale deve in ogni caso tener conto anche delle
disposizioni della legislazione federale in materia di protezione
dell'ambiente.
3.3. Il programma in contestazione riserva ancora il rilascio delle
autorizzazioni occorrenti per i singoli eventi. Esso stabilisce tuttavia già
sin d'ora che la Piazza __________ potrà essere oggetto di autorizzazioni per
uso accresciuto per un numero rilevante di giorni sull'arco del 2013. Durante
quest'anno, conteggiando i tempi tecnici necessari per montare e smontare le
installazioni occorrenti alle singole manifestazioni (palchi, tribune, fari,
altoparlanti, tendoni ecc.), la piazza verrebbe occupata per un'ottantina di giorni,
sottraendola in tutto o in parte all'uso comune al quale è destinata. La
menomazione non è di certo trascurabile. Il municipio, considerato l'interesse
ad animare il centro storico con attività di richiamo, l'ha nondimeno ritenuta
compatibile con la destinazione attribuita al bene.
La valutazione, per quanto opinabile possa apparire, regge alla critica dei
ricorrenti. Non è di certo insostenibile. Non si pone in contrasto con la
destinazione d'uso attribuita alla piazza dalla pianificazione locale. Rientra
nei limiti della funzione di attrezzatura pubblica assegnatale dal piano
regolatore, che non è soltanto quella di spazio aperto, libero da costruzioni,
ma anche quella di luogo d'incontro e di aggregazione della comunità. Riservato
quanto si dirà qui appresso con riferimento alla tutela degli interessi degli
abitanti della zona circostante, la decisione non viola i principi fondamentali
del diritto. Essa contempera adeguatamente gli interessi contrapposti, attribuendo
all'interesse dei cittadini all'uso pedonale indisturbato della piazza un peso
che in termini di tempo risulta almeno tre volte più importante di quello che riserva
alle manifestazioni. Non scaturisce dunque da un esercizio abusivo del potere
d'apprezzamento che deve essere generalmente riconosciuto al municipio
nell'ambito delle decisioni riguardanti l'uso dei beni comunali e della Piazza __________
in particolare.
4. 4.1. La LPAmb si ripropone di proteggere l'uomo, la fauna e la flora
dagli effetti dannosi e molesti, limitando tempestivamente, a scopo di
prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti (art. 1).
Per effetti si intendono fra l'altro gli inquinamenti atmosferici, il rumore,
le vibrazioni prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti
(cfr. art. 7 cpv. 1 LPAmb). Per impianti s'intendono le costruzioni, le
vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno.
Sono equiparati a impianti gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e
gli aeromobili (art. 7 cpv. 7 LPAmb).
4.2. Secondo la strategia a due
tempi posta alla base dell'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il
rumore e le vibrazioni sono anzitutto da contenere con misure di limitazione
delle emissioni applicate alla fonte (primo grado; art. 11 cpv. 1 LPAmb). Tali
provvedimenti, elencati all'art. 12 cpv. 1 LPAmb, devono essere previsti da
ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente
sulla LPAmb stessa (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Nell'ambito della prevenzione questa
limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito
dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche:
e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente (art. 11 cpv. 2
LPAmb). Se, tuttavia, considerate queste misure, sia certo o probabile che gli
effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti,
le limitazioni alla fonte devono essere inasprite (secondo grado; art. 11 cpv.
3 LPAmb).
4.3. Per la valutazione prognostica di tali effetti dannosi o molesti,
suscettibili di esigere un inasprimento delle misure alla fonte, sono
determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni, fissati dal
Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) sulla scorta dei
criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso disposto e di
quelli particolari stabiliti negli art. 14 e 15 LPAmb per gli inquinamenti
atmosferici e per il rumore e le vibrazioni rispettivamente. Qualora tali
valori (ancora) mancassero o non consentissero di risolvere il problema, le
autorità d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre sulla scorta
dei citati principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto (art. 40
cpv. 3 OIF; STF 1C_550/ 2010 del 25 marzo 2010 consid. 2.2; cfr. RDAT II-1998
n. 54 consid. 3.1. con rinvii). Gli effetti sono valutati singolarmente,
globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8 LPAmb; per le considerazioni
che precedono, cfr. STA 52.2011.312 del 22 giugno 2012 consid. 8.1.,
52.2008.143 del 6 agosto 2008 consid. 9.2.). Nell'ambito della valutazione caso
per caso dei valori limite delle immissioni per il rumore che secondo la
scienza o l'esperienza non molestino considerevolmente la popolazione occorre
tener conto del tipo di rumore, dell'orario, della durata e della frequenza con
cui si manifesta, ponderando anche la sensibilità e l'esposizione al rumore di
chi lo subisce (Urs Walker, Umwelterechtliche
Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm, in: URP 2009 pag. 64 segg., pag. 82
e rimandi). Determinante non è il modo di sentire di singole persone, ma un
modo di percepire oggettivato, che prenda in considerazione anche le persone
particolarmente sensibili, bambini, malati, anziani e donne incinte (DTF 133 II
292 consid. 3.2. e 3.3. pag. 296, 130 II 32 consid. 2.2 pag. 36 con
riferimenti).
4.4. Il rumore delle manifestazioni ricreative, musicali, sportive o d'altro
genere, che si svolgono all'aperto su strade, piazze e aree pubbliche o private
può disturbare notevolmente la popolazione che non è coinvolta direttamente. Il
rumore può essere costituito da voci umane (grida, schiamazzi, ma anche il
semplice parlare), che assumono rilevanza dal profilo della legislazione
ambientale quando sono riconducibili all'esercizio conforme alla destinazione
di un impianto fisso. Può essere costituito dal suono di strumenti musicali o
dalle emissioni foniche prodotte da apparecchi e installazioni di varia natura.
Può inoltre essere amplificato, trasportato e diffuso anche a notevole distanza
dalla fonte. Può infine essere connaturato alla manifestazione stessa (p. es.
concerti, spettacoli), costituendone addirittura una finalità.
Conformemente al principio di prevenzione dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb, anche il
rumore delle manifestazioni all'aperto va contenuto con misure di limitazione
delle emissioni applicate alla fonte, nella misura massima consentita dal
progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità
economiche: e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente. Misure
che devono essere inasprite se sia certo o probabile che gli effetti, tenuto
conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11
cpv. 3 LPAmb). Resta riservata la concessione di facilitazioni soprattutto per
impianti fissi per i quali sussiste un interesse pubblico preponderante (art.
25 cpv. 2 LPAmb).
4.5. L'OIF non contiene prescrizioni, né fissa valori limite specifici volti a
contenere le immissioni foniche derivanti da concerti, spettacoli, feste o
eventi sportivi all'aperto. Il rumore prodotto dai complessi musicali che vi si
esibiscono facendo uso di potenti apparecchi per amplificare il suono, dalla musica
riprodotta, diffusa a scopo d'intrattenimento mediante altoparlanti, dall'esercizio
delle mescite installate per l'occasione, dalle grida e dagli schiamazzi degli
spettatori o dal vociferare del pubblico che frequenta queste manifestazioni
non sono valutabili in base agli allegati all'OIF. Considerata l'eterogeneità
delle fonti di rumore, della durata, dell'intensità, della frequenza e della
saltuarietà delle immissioni una valutazione globale risulterebbe peraltro problematica,
non da ultimo perché la produzione di rumore (p. es. musica) rientra nello
scopo stesso di certe manifestazioni. Proprio per quest'ultimo motivo, dal profilo
della prevenzione, appare maggiormente indicato imporre limitazioni di luogo e
di tempo invece di limiti del volume sonoro (DTF 126 II 300 consid. 4c/cc, 126
II 366 consid. 2d; STF 1A.39/2004 dell'11 ottobre 2004 consid. 4.3),
ponderando, secondo apprezzamento, l'interesse alla quiete, alla tranquillità e
al riposo della popolazione, in particolare dei residenti, con quello
dell'evento. In quest'ambito va altresì tenuto presente che l'uso del suolo
pubblico per manifestazioni ricreative o d'intrattenimento risponde anche
all'interesse generale ad animare i centri urbani creando occasioni d'incontro
e di aggregazione fra gli abitanti (Die
Begrenzung des Lärms von Veranstaltungen im Freien, Veranstaltungslärm,
Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung, EKLB, 16 aprile 2007).
4.6. Le misure destinate a limitare le emissioni delle manifestazioni
all'aperto vanno quindi decise caso per caso dalle autorità esecutive, tenendo
conto dei criteri di valutazione sopra illustrati. Ulteriori elementi di
giudizio sono deducibili dagli ordinamenti locali che tutelano la quiete
notturna e festiva (ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e
inutili del 21 maggio 2007), dalla direttiva del Cercle bruit sul rumore degli
esercizi pubblici del 10 marzo 1999 (sebbene non direttamente applicabile alle
mescite occasionali annesse alle manifestazioni; STF 1A.39/2004 cit. consid. 3.4)
o da direttive, raccomandazioni e linee guida estere nella misura in cui
risultano compatibili con la legislazione ambientale svizzera e con le
caratteristiche specifiche dell'evento (STF 1A.195/2006 del 17 luglio 2007
consid. 3.3; 1C_169/2008 del 5 dicembre 2008
consid. 3.3 [Germania: Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchv,
applicabile all'uso conforme alla destinazione degli impianti sportivi;
Austria: Lärmschutzrichtlinie für Veranstaltungen]).
Nulla può invece essere dedotto al
riguardo dall'ordinanza concernente la protezione del pubblico delle
manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del
27 febbraio 2007 (OSLa; RS 814.49), poiché i valori di esposizione al rumore
fissati da questo ordinamento sono destinati a proteggere il pubblico delle
manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser e
non la popolazione estranea, in particolare gli abitanti della zona circostante
(art. 1 OSLa; STF 1A.39/2004 cit. consid. 3.2).
4.7. Sebbene la limitazione delle emissioni dei singoli eventi debba essere
fissata caso per caso, occorre comunque tenere adeguatamente conto anche delle
altre manifestazioni organizzate durante l'anno nello stesso luogo (Reto Höin, Ermittlung und Dokumentation von Alltags- und Freizeitlärm,
in: URP 2009 pag. 89 seg., in particolare
pag. 105; UFAM, Valutazione dei rumori quotidiani, 2011, versione per la
consultazione, pag. 47).
Il giudizio sull'ammissibilità del singolo evento dal profilo delle immissioni
non può essere disgiunto da una valutazione della sostenibilità dell'impatto
derivante dall'insieme degli eventi per la popolazione locale, effettuata per
rapporto alla quantità di rumore cumulata durante l'anno (numero totale di
giorni di esposizione al rumore e livelli di rumore; cfr. in tal senso: Lärmschutzrichtlinie für Veranstaltungen, Vienna 2011, n.
2.1 e 3.5; Merkblatt: Musikanlässe und Veranstaltungen mit störendem Lärm,
Kanton Basel-Landschaft; Bewirtschaftungssystem öffentlicher Raum, Kanton Basel
Stadt).
5. 5.1. La controversa lista degli eventi fissa per la maggior parte
delle manifestazioni un livello fonico massimo ammissibile. Il livello
fonico varia a seconda del genere di manifestazione da
65 dB(A) ("__________") a 85 dB(A) ("__________").
Nella maggior parte dei casi, il livello fonico massimo è fissato a 75 dB(A)
alla fonte (p. es. pista di ghiaccio), con l'avvertenza che se sono previsti
concerti è stabilito a 93 dB(A) per la durata del concerto, con l'eccezione dei
"__________"), ove è indicato in 93 (96) dB(A).
Considerato che il valore di 93
dB(A) corrisponde al limite fissato dall'art. 5 cpv. 1 OSLa, è da presumere che
il municipio abbia inteso riferirsi a questa disposizione, che impone di
limitare le emissioni sonore in modo che durante tutta la durata della manifestazione
le immissioni prodotte dalla medesima non superino il livello sonoro orario (LAeq1h)
di 93 dB(A); valore definito dall'art. 4 OSLa, che deve essere determinato ad
altezza d'orecchio nel punto dove il pubblico è maggiormente esposto allo
stimolo sonoro (cfr. allegato all'OSLa n. 1.1 cpv. 1).
Il limite fissato dal municipio non corrisponde pertanto ai valori d'immissione
riscontrabili in corrispondenza delle finestre aperte delle abitazioni; valori,
che - notoriamente - si attenuano in proporzione geometrica per rapporto alla
distanza dalla fonte di rumore (ca. 17 dB[A] per una distanza di 50 m).
5.2. Le manifestazioni contemplate dalla lista qui in esame, durante le quali è
prevista la produzione di musica diffusa mediante impianti elettroacustici
(altoparlanti) con un limite fonico di 93 dB(A) misurato secondo l'art. 4 OSLa,
si estendono per una durata complessiva superiore a 20 giorni, sull'arco dell'anno.
La mancata indicazione del numero di concerti ammessi durante la manifestazione
"__________" non permette una maggiore precisione. La durata complessiva della diffusione di
musica mediante impianti elettroacustici è valutabile in almeno un centinaio di
ore, diverse decine delle quali collocate nella fascia oraria compresa tra le
22.00 e le 6.00 (notte).
A queste manifestazioni, in cui il limite fonico massimo previsto è fissato a
93 dB(A), si aggiungono i 6 giorni del "__________",
il cui epicentro è situato in Piazza __________ (manifestazione tradizionale,
per la quale non è fissato alcun limite fonico) e il 2 giorni dei "__________", manifestazione per la quale il limite fonico
massimo è stabilito a 96 dB(A), distribuito nella misura di 1 ora al giorno tra
le 21.00 e le 22.00, rispettivamente di 3 ore al giorno tra le 22.00 e la 1.00.
Orbene, facendo astrazione sia delle manifestazioni "__________", "__________", "__________", "__________" e altre ancora
- per le quali il limite fonico fissato
(75 dB[A]) è sensibilmente inferiore -, sia delle immissioni foniche di origine
comportamentale, che dovrebbe formare oggetto di valutazione congiunta degli
effetti (art. 8 LPAmb), non v'è chi non veda come l'insieme degli eventi
comporti per gli abitanti del centro storico un carico fonico che travalica
palesemente qualsiasi limite di tollerabilità.
Considerata l'attenuazione del rumore dovuta alla distanza, per il ricorrente RI
2, che abita a circa 50 m dal centro della Piazza __________, si può in effetti
ritenere che le immissioni foniche sulla sua proprietà ammonteranno ad almeno 75
dB(A) per almeno una trentina di giornate di eventi della durata media di 3
ore, distribuiti sull'arco dell'anno: quantità, questa, che si situa ben al di
là del limite, su base annua, di 10 eventi di 1 giorno, che non si protraggono
oltre le 22.00 e che non producono immissioni superiori a 70 dB(A), fissato
dalla normativa austriaca sopra citata per manifestazioni sporadiche (seltene),
nelle quali le fonti di rumore sono essenzialmente costituite dal suono diffuso
da impianti elettroacustici (Lärmschutzrichtlinie
für Veranstaltungen, n. 3.5).
Limite peraltro ripreso anche dalla Freizeitlärmrichtlinie del 23 ottobre 2006 del Land
Nordrhein-Westfalen e da ordinamenti simili di altri Länder germanici (Berlin;
Mecklenburg-Vorpommern; Niedersachsen, Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Besonderer Teil, 2011, § 4.1 pubblicata
all'indirizzo internet: ‹http://www.beck-online.beck.de›; nonché
Bundesgerichtshof V ZR 41/03 del 26 settembre 2003 consid. 2a) che, sotto
questo profilo, costituiscono comunque un utile parametro di riferimento.
La direttiva austriaca è invero estera. Essa non appare tuttavia incompatibile
con il diritto svizzero. Basti considerare che è stata applicata per valutare
il carico fonico determinato dai concerti open-air nel nuovo stadio di Lucerna
(Höin, op. cit., pag. 104). Se poi
si considera che il limite di 10 giorni per gli eventi rari si riscontra anche
in altri ordinamenti (cfr. Allgemeine Richtlinien für Veranstaltungen,
Erteilung von Erlaubnissen für Musikveranstaltungen auf öffentlichen Strassen
und Plätzen in Konstanz, 1 gennaio 2007) si può ammettere che almeno per quel
che riguarda il numero di eventi ammissibili sull'arco di un anno rifletta il
comune sentire di una vasta collettività, le cui abitudini non si scostano
comunque in misura apprezzabile da quelle svizzere e locali.
Due di questi eventi ("__________" e "__________"), in
parte ricreativi e in parte sportivi, organizzati sull'arco di un mese ciascuno
(giugno e gennaio + dicembre), il secondo dei quali con un programma di 17 giorni
(3 in gennaio e 14 in dicembre) di produzioni musicali limitate a 93 dB(A),
superano da soli il carico fonico globale ammissibile in base alla citata
direttiva. Le circa 25 ore di musica, diffusa in larga misura nelle ore di
quiete (20.00-22.00), previste da __________, cumulate con le ore programmate
da "__________", travalicano abbondantemente i limiti di tollerabilità
indicati dalle direttive alle quali ci si può riferire in assenza di valori
limite fissati dall'OIF.
Un'altra di queste manifestazioni ("Be__________ "), prevista
sull'arco di soli due giorni, per un totale di almeno 8 ore, 6 delle
quali oltre le 22.00, con un limite fonico di 96 dB(A) misurati secondo l'art.
4 OSLa, stando a queste direttive, non potrebbe nemmeno essere autorizzata (cfr.
Höin, loc. cit.). Basti al riguardo
considerare che alle finestre dell'abitazione del ricorrente RI 2 siffatte
emissioni comportano immissioni foniche di poco meno di 80 dB(A), mentre sulle
finestre degli appartamenti che si affacciano direttamente su Piazza __________
si traducono in un livello sonoro orario (LAeq1h) che supera gli 85
dB(A).
5.3. Vero è che gli art. 25 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 2 OIF, fatti salvi i valori
limite d'immissione, permettono di concedere facilitazioni per gli impianti che
rispondono a un interesse pubblico preponderante, qualora l'osservanza dei
valori limite di pianificazione costituisca un onere sproporzionato per la
realizzazione del progetto. All'infuori dei festeggiamenti del 1° agosto,
nessuna delle manifestazioni contemplate dalla decisione impugnata risponde
tuttavia a un interesse pubblico talmente marcato da giustificare una così
estesa menomazione del diritto alla quiete notturna degli abitanti della zona.
Va d'altro canto rilevato che la presenza di abitanti nel centro storico non costituisce
solo una semplice circostanza di fatto, ma rappresenta il frutto di una
specifica scelta strategica, volta a salvaguardare la sua vitalità. Il piano regolatore particolareggiato del centro storico, approvato
dal Consiglio di Stato il 31 dicembre 1985 (ris. n. 8029), non si limita a
permettere l'insediamento residenziale, ma lo impone anzi in taluni comparti,
con quote che vanno dal 20 al 40% della superficie utile lorda (SUL). Questo
indirizzo pianificatorio è stato ribadito anche in occasione delle successive
varianti, una delle quali, approvata l'11 ottobre 1988 dal Consiglio di Stato (ris.
n. 7219), relativa proprio a Piazza __________ e ai due comparti edificabili speciali
I1 e I2 a essa adiacenti, obbliga a destinare almeno il
20% della SUL all'abitazione.
In quest'ottica, non è dato di vedere come
l'interesse pubblico all'animazione del centro storico con manifestazioni di
tipo ricreativo, musicale o sportivo possa giustificare eventi che per la loro
durata complessiva sull'arco di un anno e il carico fonico globale che ne
deriva rendono per finire l'intera zona poco attraente per l'abitazione. Il
perseguimento dell'obbiettivo di mantenere vitali i centri cittadini anche al
di fuori degli orari di lavoro non deve in altri termini andare a scapito della
loro abitabilità. A maggior ragione quando, come nel caso concreto, la pianificazione
territoriale vigente si ripropone esplicitamente di assecondare questa finalità
mediante l'imposizione di quote minime di SUL destinata all'abitazione.
Pur tenendo conto del potere d'apprezzamento che deve essere riconosciuto al municipio
nella definizione del numero di manifestazioni ammissibili sull'arco di un anno
e delle condizioni di svolgimento (orari, limiti fonici) soprattutto nel caso di
eventi locali o tradizionali (DTF 126 II 366 consid. 2d pag. 370 e 5b pag. 374
con riferimenti; STF 1A.39/2004 cit. consid. 4.3), il giudizio sul programma
qui in discussione non può che essere negativo, sia per il soverchio numero di
giorni riservati a eventi che implicano l'uso di impianti elettroacustici, sia
per l'esorbitante limite fonico (93 dB[A]) fissato per la maggior parte degli
eventi, sia per l'eccessivo numero di ore di rumore previste nella fascia di
quiete notturna.
5.4. La conclusione è indirettamente avvalorata dal grado di sensibilità (II),
attribuibile al centro storico secondo l'art. 44 cpv. 3 e 43 cpv. 1 lett. b
OIF, che in tutti i suoi allegati fissa valori limite d'immissioni di 60 dB(A)
per il giorno, rispettivamente 50 dB(A) per la notte; parametri, questi, che in
mancanza di valori limite d'esposizione al rumore forniscono pur sempre utili
indicazioni per stabilire le immissioni foniche ammissibili secondo gli art. 40
cpv. 3 OIF e 15 LPAmb (cfr. STF 1A.39/2004 cit. consid. 5.2).
È anche vero che chi abita in un centro cittadino in prossimità di una piazza
deve essere disposto a tollerare un disturbo più importante di chi abita in una
zona esclusivamente residenziale, sopportando eventi tradizionali quali il
carnevale o manifestazioni culturali destinate a evitare che dopo l'ora di
chiusura dei negozi si trasformino in luoghi deserti e inanimati (STF
1A.39/2004 cit. consid. 5.4). Non si può tuttavia pretendere che gli abitanti
del centro storico sacrifichino il loro bisogno di quiete e di tranquillità
notturna in una misura che per numero di serate, orari e quantità di rumore
supera di gran lunga i parametri applicati da altre città in contesti analoghi
(cfr. delibera n. 1007 del 24 maggio 2013 della Giunta comunale di Milano che approva
le nuove linee direttive per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai
limiti di rumore per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile ai
sensi dell'art. 6 - comma 1° - lettera h della legge n. 447 del 26 ottobre
1995, pubblicata all'indirizzo internet: ‹http://www.albopretorionline.it/milano/›;
cfr. anche Corriere della sera 25 maggio 2013, cronaca di Milano pag. 7).
La manifestazione musicale prevista nel centro
di Basilea su una chiatta ancorata lungo il Reno, che il Tribunale federale con
la sentenza appena citata ha considerato tollerabile sebbene producesse
immissioni (70-80 dB[A]) superiori ai valori limite d'immissione previsti per
una zona con grado di sensibilità II, si estendeva invero sull'arco di 17 serate,
ma durava soltanto un'ora per sera e terminava prima dell'inizio (22.00) della
fascia di quiete notturna ed era l'unica organizzata durante l'anno. Arrecava
dunque agli abitanti della zona un disturbo di gran lunga inferiore a quello
ingenerato dall'insieme degli eventi programmati dalla lista qui in
contestazione.
6. 6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la lista degli
eventi previsti dalla decisione municipale impugnata non può dunque essere
confermata nemmeno nella misura in cui è stata avallata dal Consiglio di Stato
con il giudizio 23 marzo 2013 (n. 1465) qui impugnato. Non spettando a questo
Tribunale apportarvi gli emendamenti necessari per renderla conforme al diritto,
operando una scelta tra le varie manifestazioni in programma, il ricorso, va
dunque parzialmente accolto, annullando, con la riserva di cui si dirà qui
appresso (consid. 6.2), il provvedimento censurato e il giudizio governativo
che lo conferma parzialmente. Spetterà all'esecutivo comunale decidere, se non
intende procedere in via di ordinanza (cfr. Arbeitsgruppe EKLB, Die
Begrenzung des Lärms von Veranstaltungen im Freien, del 16
aprile 2007, pag. 3), il quadro degli eventi programmabili su Piazza __________
sull'arco di un anno, riducendo in misura consistente il numero e gli orari
delle manifestazioni, rispettivamente, in subordine, i limiti fonici alla fonte
(emissioni) in funzione delle immissioni sulle abitazioni più vicine, in modo
da rientrare nei parametri deducibili dagli art. 40 cpv. 3 OIF e 15 LPAmb
attraverso le direttive di cui si è detto sopra.
6.2. Nella misura in cui la
decisione con cui il municipio ha approvato la controversa lista degli eventi
include anche il permesso rilasciato alla città stessa di mettere in cantiere
le manifestazioni organizzate in proprio, l'annullamento
integrale e senza riserva del provvedimento censurato comporterebbe inevitabilmente
anche l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata alla città stessa per la
manifestazione "__________", prevista per il prossimo mese di dicembre. Una simile conclusione
sarebbe tuttavia contraria al principio di proporzionalità, poiché lesivo del diritto
non è l'insieme delle manifestazioni previste dalla lista in quanto tali, ma
unicamente il carico fonico complessivo derivante da queste manifestazioni agli
abitanti della zona del centro storico. L'autorizzazione implicitamente
rilasciata dal municipio alla città per organizzare questa manifestazione non
va quindi annullata, ma va semplicemente corretta, riformandola nel senso di
escludere i 14 concerti previsti tra le 21.30 e le 23.00 con un limite fonico
di 93 dB(A), in modo da non aggravare ulteriormente il volume totale di
immissioni foniche che gli abitanti della zona circostante alla Piazza __________
hanno dovuto sobbarcarsi nei primi dieci mesi di quest'anno. Anche se non tutti
gli eventi in cui erano previsti concerti hanno avuto luogo (p. es. "__________"),
il volume globale delle immissioni limitate a 93 dB(A), prodotte durante le ore
serali (in particolare dopo le 22.00), dalle manifestazioni che si sono sino ad
oggi tenute sulla Piazza __________ dall'inizio dell'anno ("__________"
di gennaio, "__________", "__________",
"__________" ecc.), cumulato con il disturbo arrecato dalle altre
fonti di rumore connesse a queste manifestazioni, già raggiunge i limiti di
tollerabilità che possono essere ragionevolmente esatti dagli abitanti della
zona.
6.3. Dato l'esito, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Il comune di CO 1 rifonderà
fr. 1'000.- alla ricorrente RI 1 a titolo di ripetibili di entrambe le istanze,
ritenuto che RI 2 non ne ha diritto in quanto patrocinatore di se stesso (art.
31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 marzo 2013 del Consiglio di Stato (n. 1465) è annullata;
1.2. la decisione 23 gennaio 2013 con cui il municipio di CO 1 è annullata nei limiti precisati dal considerando 6.2.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di CO 1 rifonderà alla ricorrente RI 1 le ripetibili per entrambe le sedi di ricorso, per un importo complessivo di fr. 1'000.-.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario