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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 16 aprile 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 27 marzo 2013 (n. 1629) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 dicembre 2012 (n. 1642) con la quale il municipio di Ascona ha rilasciato a CO 2 e CO 3 il permesso di cambiare la destinazione da residenza primaria a secondaria per l'edificio autorizzato il 31 luglio precedente al mapp. __________ di quel comune; |
ritenuto, in fatto
A. Il 31 luglio 2012 il municipio di Ascona ha rilasciato a CO 2 e CO 3 il permesso di costruire un'abitazione plurifamiliare, "__________", ai mapp. __________ e __________ (dal 3 settembre 2012 riuniti nel nuovo mapp. __________), adibita a residenza primaria.
B. a. Con domanda 6 novembre 2012, i proprietari citati hanno inoltrato
una "notifica di variazione", tendente a ottenere il permesso di cambiare la destinazione della "__________"
da residenza primaria a secondaria.
b. L'RI 1 si è opposta al rilascio del
permesso, eccependo un contrasto con l'art. 75b della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS
101), accettato in votazione popolare l'11 marzo 2012 e volto a limitare il numero
di abitazioni secondarie.
c. Il 21 dicembre 2012 il municipio ha
rilasciato la licenza edilizia. Esso ha ritenuto che la norma costituzionale
invocata dall'opponente non fosse applicabile alle domande inoltrate e
decise prima del 31 dicembre 2012.
C. a. Con ricorso 2 gennaio 2013, l'RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, domandando l'annullamento della licenza. La ricorrente ha affermato
l'immediata applicabilità della citata normativa costituzionale.
b. Con risoluzione 27 marzo 2013 (n. 1629),
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Riconosciuta la legittimazione
attiva dell'insorgente, il Governo ha ritenuto che l'art. 75b
Cost. non fosse applicabile alle licenze edilizie rilasciate entro il 31 dicembre
2012.
D. Con impugnativa 16 aprile 2013 l'RI 1 insorge contro il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la domanda e gli argomenti sottoposti all'esame dell'istanza inferiore.
E. Il Consiglio di Stato e i Servizi generali si oppongono all'accoglimento dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Anche il municipio e gli istanti resistono al ricorso, con argomenti che, se necessario, verranno discussi in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13
marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181).
1.2. Come ha rettamente considerato
il Consiglio di Stato, la legittimazione attiva della ricorrente, già
opponente, è pure data (art. 21 cpv. 2 LE), sia sulla base dell'art. 12 della
legge federale sulla protezione della
natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451; cfr. DTF 139 II 271), sia
in forza dell'art. 8 LE.
1.3. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.2.1. L'insorgente ripropone le censure sollevate senza successo
dinanzi alle istanze inferiori concernenti l'applicazione del nuovo diritto. In
particolare, rimprovera al Governo di non aver annullato la licenza edilizia in
forza dell'art. 75b Cost., che vieta il rilascio di permessi per la
costruzione di abitazioni secondarie nei comuni, come Ascona,
in cui la soglia del 20% di residenze secondarie è superata.
2.2. Giusta l'art. 75b Cost.,
accettato nella votazione popolare dell'11 marzo 2012, la quota di
abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della
superficie lorda per piano utilizzata a scopo
abitativo di un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge
obbliga i comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato
dettagliato della sua esecuzione (cpv. 2).
Secondo l'art. 197 n. 9 Cost., disposizione transitoria dell'art. 75b
Cost., se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'art. 75b Cost.,
il Consiglio federale emana mediante ordinanza
le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario (cpv. 1). I permessi di costruzione per residenze
secondarie concessi tra il 1° gennaio
dell'anno che segue l'accettazione dell'art. 75b Cost. e l'entrata in
vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli (cpv. 2).
2.3. Con sentenze 22 maggio 2013 (DTF 139 II
243 e 139 II 263), il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 75b cpv. 1 Cost., in relazione con
l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., vieta direttamente il rilascio di licenze edilizie per residenze
secondarie nei comuni in cui la quota del 20% è già raggiunta o superata a
partire dalla data della sua entrata in vigore, che coincide con quella della
sua accettazione in votazione popolare, ossia l'11 marzo 2012. Questo divieto
vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in prima istanza nei comuni
interessati dopo questa data, di principio anche se la domanda di costruzione è
stata presentata prima della stessa. I permessi di costruzione rilasciati prima
del 1° gennaio 2013 sono annullabili su
ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data sono nulli in virtù
dell'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost.
2.4. Ascona è tra i comuni in cui si presume che la quota di abitazioni
secondarie superi il 20% del totale delle abitazioni; per questo motivo esso
figura nell'allegato all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto
2012 (RS 702), in vigore dal 1° gennaio 2013. Questo documento è stato
allestito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) sulla base,
in primo luogo, dei dati del censimento federale della popolazione 2000 (CFP
2000) confrontati, per quanto possibile, con quelli del registro federale degli
edifici e delle abitazioni (REA); secondo il CFP 2000 risulta in particolare
che le abitazioni occupate permanentemente nel comune interessato si
attestavano al 53%, per cui le potenziali abitazioni secondarie assommavano al 47%
(52% secondo il REA; cfr. la tabella elaborata dall'Ufficio federale di
statistica il 14 giugno 2012, in precedenza pubblicata all'indirizzo ‹http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?lang=it›, sostituita il 12 marzo 2014 dalla statistica
degli edifici e delle abitazioni [SEA], che ha confermato - nel caso concreto -
il dato del REA). Tale presunzione non è, inoltre, stata confutata
dal comune interessato facendo capo alla possibilità
concessagli a tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Bisogna
quindi concludere che Ascona è un comune nel quale la quota di abitazioni
secondarie supera il 20% del totale delle abitazioni.
2.5. Sulla scorta della giurisprudenza del
Tribunale federale e contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di
Stato nel giudizio impugnato, il comune di Ascona rientrava quindi nel campo di
applicazione dell'art. 75b cpv. 1 Cost. già a partire dall'11 marzo 2012.
Pertanto, a tale regolamentazione risultava già assoggettata la licenza
originaria per la "__________", rilasciata il 31 luglio 2012. La
nuova normativa costituzionale sulle abitazioni secondarie, applicata al caso
di specie, impediva di conseguenza il rilascio della controversa licenza, concernente
il cambiamento di destinazione da residenza primaria a secondaria, che è avvenuto
il 21 dicembre 2012.
3.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto. La licenza edilizia impugnata e la decisione governativa che la conferma devono dunque essere annullate.
4.La tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti CO 2 e CO 3, soccombenti (art. 28 LPamm). Essi sono inoltre tenuti a rifondere delle adeguate ripetibili all'insorgente, assistita da un legale, a valere per entrambe le sedi di ricorso (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate la risoluzione del Consiglio di Stato 27 marzo 2013 (n. 1629) e la licenza edilizia 21 dicembre 2012.
2. La tassa di giustizia, di fr. 1'000.-, è posta a carico di CO 2 e CO 3, con vincolo di solidarietà. Questi ultimi verseranno alla ricorrente identico importo per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario