Incarti n.
52.2013.169

52.2013.256

52.2013.257

 

Lugano

26 agosto 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

 

 

statuendo sui ricorsi

 

                            a.

16 aprile 2013 della

 

RI 1 

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            b.

 

 

 

 

 

                            c.

la decisione 27 marzo 2013 (n. 1625) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 13 dicembre 2012 con la quale il municipio di Ronco s. Ascona ha rilasciato agli arch. CO 7e CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di una casa bifamiliare ai mapp. __________ e __________ di quel comune;

 

 

3 giugno 2013 di

 

B__________ patrocinato da: __________

 

28 maggio/3 giugno 2013 di

 

U__________

patrocinati da: __________

 

contro

 

 

la decisione 15 maggio 2013 (n. 2584) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 13 dicembre 2012 con la quale il municipio di Ronco s. Ascona ha rilasciato agli arch. CO 7 e CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di una casa bifamiliare ai mapp. __________ e __________ di quel comune;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   a. Il 31 agosto 2012 gli arch. CO 7 e CO 1 hanno chiesto al municipio di Ronco s. Ascona il permesso per l'edificazione di una casa bifamiliare, composta di 2 appartamenti, al mapp. __________ di quel comune, ubicato nella zona residenziale estensiva (RE) del piano regolatore e di proprietà di CO 2. L'edificazione coinvolge in modo del tutto marginale anche il confinante mapp. __________, di proprietà di CO 3.

 

                                         b. RI 1 si è opposta al rilascio del permesso, eccependo un contrasto con l'art. 75b della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), accettato in votazione popolare dell'11 marzo 2012 e volto a limitare il numero di abitazioni secondarie.

 

                                         c. Anche T__________, K__________, U__________, proprietari del mapp. __________, posto a monte dei fondi edificandi, hanno inoltrato un'opposizione. Oltre al problema della legittimità di nuove residenze secondarie, essi hanno sollevato quello della sicurezza dell'edificazione, chiedendo in pari tempo l'allestimento di una perizia geologica/geotecnica, ed hanno altresì domandato di conoscere il materiale impiegato per la realizzazione del tetto, per valutare l'eventualità di immissioni di luce moleste sulla loro proprietà.

                                         Al rilascio del permesso si è opposto anche B__________, proprietario del mapp. __________, ubicato immediatamente a valle del mapp. __________. Anch'egli ha lamentato una violazione dell'ordinamento costituzionale sulle residenze secondarie. Ha poi eccepito un impatto negativo del progetto sull'aspetto paesistico, una violazione delle distanze della costruzione verso gli edifici sul suo fondo, ha chiesto un approfondimento degli aspetti geologici (aggiornamento della perizia geologica allestita nel 2000 per un precedente progetto) e informazioni sul riscaldamento degli edifici; ha infine lamentato la lesione del suo diritto di utilizzare la parte inferiore del giardino al mapp. __________.

 

                                         d. Raccolto l'avviso favorevole (n. 81613) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 13 dicembre 2012 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia. Esso ha ritenuto che l'art. 75b Cost. non fosse applicabile sino al 1° gennaio 2013, che il progetto fosse compatibile con il luogo in cui veniva eseguito, che i problemi di sicurezza e del riscaldamento fossero stati evasi nell'avviso cantonale, che il progetto rispettasse le distanze e le prescrizioni sui tetti stabilite dal piano regolatore e che l'asserita lesione del diritto d'uso del giardino riguardasse il diritto privato.

 

 

                                  B.   a. Con gravame 2 gennaio 2013 RI 1 è insorta al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto, in via principale, di subordinare il rilascio del permesso di costruzione al vincolo di residenza primaria dell'edificio e, in via subordinata, di annullarlo. La ricorrente ha affermato l'immediata applicabilità della normativa costituzionale in parola.

 

                                         b. Con giudizio 27 marzo 2013, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Riconosciuta la potestà ricorsuale dell'insorgente, il Governo ha ritenuto che l'art. 75b Cost. non ritornasse applicabile alle licenze edilizie rilasciate entro il 31 dicembre 2012.

 

 

                                  C.   a. Con impugnativa 4 gennaio 2013 anche B__________ è insorto al Consiglio di Stato contro la licenza edilizia, confermando ed anzi ampliando i motivi di opposizione al progetto. Oltre alle censure già addotte, egli ha lamentato una lesione del suo diritto di essere sentito a causa della carente motivazione della decisione municipale, l'assenza di indicazioni circa l'organizzazione del cantiere, la disattenzione delle distanze dal bosco e, per l'autorimessa, dalla strada, nonché delle disposizioni sui posteggi.

 

                                         b. Con gravame 16 gennaio 2013 U__________ sono parimenti insorti contro il permesso edilizio al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di annullarlo e di retrocedere gli atti al municipio per l'allestimento di una perizia geologico/meccanica; hanno inoltre domandato di subordinare un'eventuale licenza edilizia alla presentazione di una prova a futura memoria sullo stato delle costruzioni sui fondi confinanti, di una perizia idrogeologica ed al divieto di utilizzare l'edificio quale residenza secondaria.

 

                                         c. Con unico giudizio del 15 maggio 2013 il Consiglio di Stato ha respinto tutte le censure e, di conseguenza, anche questi ricorsi.

 

 

                                  D.   a. Con impugnativa 16 aprile 2013 RI 1 si aggrava contro il giudizio governativo 27 marzo 2013 al Tribunale, dinanzi al quale ribadisce le domande e gli argomenti sottoposti all'esame dell'istanza inferiore.

 

                                         b. Il Consiglio di Stato, i Servizi generali ed il municipio si oppongono all'accoglimento del ricorso, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione pervengono l'istante in licenza arch. CO 1 ed i proprietari dei terreni, CO 2 (mapp. __________) e CO 3 (mapp. __________), che contestano in dettaglio le tesi della ricorrente con argomentazioni che, per quanto necessario, saranno riprese in appresso. L'arch. CO 7, pure istante in licenza, ha presentato separatamente la sua risposta per quanto attiene a questo ricorso, chiedendo di autorizzare l'edificio come residenza primaria.

 

 

                                  E.   a. Con ricorso 28 maggio/3 giugno 2013 U__________ impugnano invece il giudizio 15 maggio 2013, domandando di assortire la licenza edilizia al divieto d'uso della nuova costruzione quale residenza secondaria.

 

                                         b. Con gravame 3 giugno 2013 anche B__________ impugna quest'ultima risoluzione governativa. L'insorgente ribadisce una parte delle contestazioni sollevate, senza successo, dinanzi al Consiglio di Stato: lesione del suo diritto di essere sentito a causa della carente motivazione della decisione municipale, assenza di indicazioni circa l'organizzazione del cantiere, inserimento negativo del progetto nel paesaggio, disattenzione delle distanze rispetto ad alcuni edifici insistenti sul suo fondo, mancanza di accertamenti geologici e dei pericoli causati dal cantiere, disattenzione delle norme limitanti le residenze secondarie.

 

                                         c. Il Consiglio di Stato e l'ufficio domande di costruzione si oppongono all'accoglimento dei ricorsi. A identica conclusione pervengono gli istanti in licenza arch. CO 1 e arch. CO 7, ed i proprietari dei terreni, CO 2 (mapp. __________) e CO 3 (mapp. __________), che contestano in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomentazioni che, per quanto necessario, saranno riprese in appresso. Nella risposta al ricorso di B__________ istanti e proprietari si dichiarano tuttavia d'accordo di vincolare l'utilizzazione dell'edificio a residenza primaria. Anche il municipio formula una richiesta in tal senso.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1), al pari della tempestività dei gravami (art. 46 cpv. 1 dell'or abrogata legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181).

 

                                         1.2. Come ha rettamente considerato il Consiglio di Stato la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di fondi confinanti con quelli edificandi e già opponenti, è pure data (art. 21 cpv. 2 LE). Per quanto concerne RI 1 la legittimazione è soddisfatta sia sulla base dell'art. 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451; cfr. DTF 139 II 271) che sulla base, più ampia, dell'art. 8 LE.

 

                                         1.3. I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine. Poiché presentano lo stesso fondamento fattuale, possono essere evasi congiuntamente, mediante un unico giudizio (art. 51 LPamm) e sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

                                   2.   B__________ ribadisce anche in questa sede l'assenza di qualsiasi indicazione concernente l'organizzazione del cantiere, trattandosi di un'edificazione importante, che comporterà altrettanto importanti scavi. La censura va respinta. In effetti, come ha ricordato il Consiglio di Stato riprendendo integralmente la giurisprudenza di questa Corte (STA 52.2011.520 del 9 luglio 2012 consid. 2.5), di principio, dalla procedura di rilascio del permesso esulano questioni che attengono alla progettazione esecutiva dell'opera (cfr. RDAT I-1998 n. 37 in fine), come pure problematiche legate alla sua esecuzione (metodo di costruzione, impiego di determinate installazioni, ecc.) che, a questo stadio della progettazione, sono generalmente ancora sconosciute. In tal senso, anche gli art. 9 segg. del regolamento della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), che stabiliscono il contenuto della domanda di costruzione e dei progetti, non contemplano l'obbligo per l'istante in licenza di presentare un piano di cantiere (con indicazioni sulla posizione dei diversi macchinari, ecc.), mentre l'art. 23 cpv. 2 RLE precisa che informazioni che attengono alla fase di cantiere (modi di esecuzione, macchine impiegate, ecc.) vanno notificate al municipio solo prima dell'inizio dei lavori (cfr. STA 52.2013.94/97 del 2 maggio 2014, consid. 3.4.2; 52.2012.170 del 29 aprile 2013, consid. 2.6).

 

                                         Va rilevato che, in esito alla verifica della conformità (dell'esecuzione) del progetto con il diritto ambientale, in sede di avviso cantonale l'autorità dipartimentale ha comunque dovuto imporre il rispetto di precise prescrizioni ecologiche contenute nelle apposite direttive sulla protezione dell'aria nei cantieri edili e sul rumore negli stessi emanate dall'Ufficio federale dell'ambiente. Anche questo modo di procedere, conforme alla prassi, va esente da critiche (cfr. tra tante STA 52.2011.520 del 9 luglio 2012, consid. 2.5; 52.2012.112 del 19 febbraio 2013, consid. 2.4).

 

                                         Ma, a prescindere da quest'inflessione, allo stadio del rilascio del permesso di costruzione non occorre procedere alla definizione degli aspetti realizzativi del progetto concernenti l'approntamento del cantiere, come pretende l'insorgente.

 

 

                                   3.   3.1. B__________ contesta anche in questa sede l'assenza di una perizia volta a definire i pericoli creati dalla costruzione, posta in un settore impervio.

 

3.2. Nella fattispecie, contrariamente a quanto insiste a sostenere l'insorgente, i fondi edificandi non figurano tra quelli esposti a pericoli naturali. Nel comune di Ronco sopra Ascona i pertinenti accertamenti si sono peraltro conclusi in tempi assai recenti, mediante l'adozione del piano delle zone di pericolo da parte del Governo con risoluzione 30 marzo 2010 (n. 1530) fondata sulla pertinente legge cantonale (LTPnat; RL 7.1.1.2). I problemi di sicurezza sollevati dal ricorrente possono pertanto derivare solo dalla realizzazione delle costruzioni contemplate dal progetto. Non originano invece direttamente dai terreni sui quali queste vengono eseguite, come esige di principio la legge per legittimare le autorità a chiedere informazioni o studi specialistici quali, ad esempio, le perizie geologiche (cfr. art. 24 LE, 11 cpv. 3 RLE; cfr. RDAT I-1991 n. 38 concernente l'or abrogata legge edilizia del 19 febbraio 1973, BU 1974, 49; inoltre STA 52.2009.261 dell'11 gennaio 2010, consid. 2.2). Ora, secondo la giurisprudenza, se si eccettuano queste ipotesi previste dalla legge, la definizione degli aspetti di dettaglio relativi alla sicurezza delle opere (calcoli statici, perizie ecc.) esula dalla procedura di rilascio del permesso edilizio, per rientrare nei limiti della progettazione esecutiva (cfr. RDAT I-1998, n. 37; STA 52.2013.94/97 del 2 maggio 2014, consid. 3.4.3, 52.2009.137 del 7 settembre 2009, consid. 5), ferma restando semmai la facoltà per il municipio, in corso d'opera o a lavori ultimati, di ordinare provvedimenti che si rendessero necessari per garantire la sicurezza delle persone e delle cose (art. 35 LE; cfr. la giurisprudenza citata).

                                         3.3. Nell'avviso cantonale l'ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti ha rilevato, sulla base dell'apposita banca dati e di un sopralluogo, che i fondi edificandi non sono interessati da pericoli geologici di rilievo. Poiché tuttavia il progetto appare impegnativo per la geometria e le dimensioni degli scavi in roccia, il menzionato ufficio ha consigliato al municipio di richiedere, prima del rilascio della licenza, una perizia geologico/mec-canica mirata a verificare la fattibilità del progetto in totale sicurezza e in assenza di danni per le proprietà circostanti. La perizia dovrebbe inoltre analizzare la stabilità globale del versante sia durante i lavori che a lungo termine e definire il tipo e il dimensionamento delle misure di sostegno dell'ammasso roccioso. L'ufficio cantonale in rassegna ha pure consigliato al municipio di richiedere un accompagnamento geologico ai lavori.

 

                                         Raccogliendo queste suggestioni, in sede di evasione delle opposizioni il municipio ha stabilito che queste misure dovranno essere eseguite. Nel giudizio impugnato (consid. 4) il Governo ha a sua volta precisato che gli accertamenti in rassegna andranno esperiti prima dell'inizio dei lavori.

 

                                         Ora, sulla scorta delle permesse giuridiche testé esposte, l'insorgente non può pretendere più di quanto concessogli dal municipio e dal Governo. Poiché i vincoli imposti nella licenza edilizia a questo riguardo non sono stati rimessi in discussioni dai beneficiari della stessa, non appare nemmeno necessario esaminarne il fondamento in vista di un loro eventuale annullamento.

 

                                         3.4. La censura, infondata, va pertanto rigettata.

 

 

                                   4.   4.1. B__________ censura quindi l'inserimento nel paesaggio della costruzione. Rimprovera al municipio di non aver motivato il suo giudizio favorevole ed al Governo di aver improvvisato una motivazione sostitutiva senza aver esperito un sopralluogo, sollecitato dallo stesso.

 

                                         4.2. Giusta l'art. 94 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata ed armoniosa. L'art. 100 del regolamento della Lst del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata ed armoniosa quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. L'art. 94 cpv. 2 Lst esige, di regola, semplicemente che le costruzioni si inseriscano in modo ordinato ed armonioso nel paesaggio; non richiede anche che ne migliorino la qualità o lo abbelliscano, apportandovi un valore aggiunto (cfr. STA 52.2012.479 del 24 aprile 2014 consid. 3.2). Secondo l'art. 99 cpv. 2 Lst, nelle zone edificabili la competenza ad applicare questa clausola estetica spetta al municipio, quando non ricorrono le ipotesi di cui al cpv. 1 lett. b e c della stessa (cfr. inoltre l'art. 107 RLst). Questo può chiedere il parere dell'autorità cantonale. Analogamente a quanto previsto a livello cantonale, l'art. 6 cpv. 1 NAPR stabilisce, a sua volta, che il municipio può prescrivere le necessarie misure di carattere estetico-architettonico al fine di assicurare un armonioso inserimento delle costruzioni nel paesaggio.

 

                                         4.3. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, com-ponente essenziale del diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht, tesi, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - ed adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi
che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte ad influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF cit., ibidem, inoltre 130 II 530 consid. 4.3, con rinvii; sentenze del Tribunale federale 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2, 1C_287/2007 del 17 marzo 2008 consid. 2.2., entrambe con rinvii; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii, tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 n. 2a, pure con rinvii). È tuttavia necessario che l'autorità si confronti con la fattispecie all'esame: considerazioni di natura generale, senza attinenza con il caso concreto, non appaiono invece sufficienti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kne-ubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.a edizione, Basilea 2013, n. 3.106).

 

                                         4.4. In concreto, nell'opposizione inoltrata al municipio il 15 ottobre 2012 il qui insorgente aveva sostenuto che il progetto, "in stile casa di vetro neogermanico", fosse sovradimensionato, privo di relazione con il paesaggio, con la struttura geomorfologica del territorio e con l'architettura degli edifici circostanti, ma in particolare con le residenze di proprietà B__________, R__________, e M__________ (ovvero la propria residenza, al mapp. __________), le quali, oltre ad evocare, pur senza velleità imitative, la tradizione costruttiva locale, si ponevano in relazione dialettica con la struttura articolata del terreno. In sede di evasione delle opposizioni il municipio aveva considerato la costruzione "compatibile con il luogo". Nel giudizio qui impugnato, il Consiglio di Stato, ha ritenuto la motivazione dell'Esecutivo comunale "molto essenziale", ma comunque non arbitraria, tenuto conto delle edificazioni poste nelle vicinanze e della simulazione del progetto eseguita a computer.

 

                                         4.5. Sulla scorta di quanto esposto è giocoforza concludere, anzitutto, che il municipio non ha motivato, com'era invece suo preciso dovere (art. 26 cpv. 1 LPamm), il proprio giudizio sull'inserimento estetico del progetto, dettagliatamente censurato dall'opponente; l'autorità comunale si è limitata ad esporre il risultato (positivo) del suo esame del progetto sotto questo aspetto. Il municipio non ha successivamente posto rimedio a questa omissione, fornendo una congrua spiegazione in sede di risposta al ricorso dinanzi all'istanza inferiore; ciò che avrebbe permesso all'insorgente di contestarla quantomeno attraverso la presentazione di una replica dinanzi alla stessa. Ferme queste premesse, il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha valutato come sufficientemente motivata, su questo oggetto, la decisione del municipio, appare viziata.

 

                                         4.6. Per nulla immune da censure è pure l'agire del Governo in quanto tale. In effetti, a prescindere dall'erronea valutazione circa la sufficienza della motivazione addotta dal municipio, il Consiglio di Stato ha ritenuto di comunque tutelarla, in quanto non arbitraria. Ora, tuttavia, quando agisce in veste di autorità di ricorso il Governo fruisce di pieno potere cognitivo (art. 56 LPamm; cfr., per tutte, RDAT I-1997 n. 21). Nemmeno il fatto che l'autorità di prima istanza disponga di una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione della nozione giuridica indeterminata di inserimento armonioso ed ordinato nel paesaggio delle costruzioni (cfr. Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 355 segg., 357 seg.) permette all'autorità di ricorso di scostarsi da questa regola e di circoscrivere il suo sindacato entro i ristretti limiti dell’arbitrio. Ciò facendo il Governo è dunque incorso, a sua volta, in un diniego di giustizia formale.

 

                                         4.7. Ma la risoluzione governativa è ancor più criticabile laddove tenta di legittimare l'inserimento del progetto nel paesaggio, facendo generico riferimento, senza il benché minimo accertamento, alle edificazioni ubicate nelle adiacenze (quali sono queste costruzioni, chiede giustamente il ricorrente, che invece ne indica alcune come esempio per dimostrare la tesi contraria) e la simulazione del progetto a computer, che di certo riproduce la controversa costruzione, ma che nulla dice del contesto in cui viene inserita, salvo che per quanto concerne l'abitazione dell'insorgente. La conclusione cui è addivenuto il Consiglio di Stato non è pertanto fondata su accertamenti esatti e completi, come esigono gli art. 18 cpv. 1 e 62 LPamm. Il rifiuto, ingiustificato, opposto dal Governo alla domanda di esperimento di un sopralluogo, sollecitato dall'insorgente, partecipa a questa violazione.

 

                                         4.8. Ferme queste premesse il ricorso dev'essere accolto, quantomeno parzialmente, già per le palesi carenze di motivazione, precedute da quelle di accertamento, appena riscontrate (art. 61 seg. LPamm). La risoluzione governativa, che conferma quella municipale, viene annullata. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 LPamm gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato, affinché provveda a raccogliere la motivazione mancante del municipio sul tema dell'inserimento delle costruzioni nel paesaggio, la sottoponga alle parti per una presa di posizione, effettui i necessari accertamenti ed emetta, in seguito, una nuova decisione convenientemente motivata sul ricorso medesimo, senza limitare il proprio potere cognitivo. A questo stadio del processo appare per contro sproporzionato annullare direttamente la licenza edilizia; tanto più che gli atti devono comunque essere retrocessi al Consiglio di Stato per lo svolgimento di ulteriori accertamenti a dipendenza di quanto verrà spiegato al considerando che segue (consid. 5).

 

 

                                   5.   5.1. B__________ ripropone la violazione delle distanze della nuova costruzione rispetto ai manufatti ai sub. D e C ubicati sulla sua proprietà.

 

                                         5.2. L'art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Ronco s. Ascona regola - quale disposizione di carattere generale - le distanze dall’area pubblica (cpv. 1), le distanze dai confini privati per le costruzioni principali (cpv. 2), le distanze per le costruzioni accessorie (cpv. 3), le distanze per le costruzioni interrate (cpv. 4), le distanze per le piscine (cpv. 5) e le distanze dal bosco (cpv. 6).

 

La norma non disciplina le distanze tra edifici. Soltanto l’art. 7 cpv. 2.2. NAPR vi accenna, ammettendo l’edificazione in contiguità (a confine senza aperture), riservando la possibilità di edificare con aperture se il proprietario del fondo contiguo si assume la maggior distanza (in modo da garantire la distanza tra edifici). In questi casi si deve ammettere che le distanze tra edifici possano essere dedotte da quelle dal confine: vale di conseguenza il principio secondo cui le distanze tra edifici devono, in ogni caso, corrispondere alla somma delle rispettive distanze da confine (cfr. art. 39 cpv. 3 LE; STA di principio 52.2002.362 dell'11 dicembre 2002 consid. 3.2; inoltre STA 52.2009.449 del concernente comune in rassegna). Per la zona residenziale estensiva (RE) la distanza minima dai confini privati è di 3 m (cfr. tabella dei parametri edificatori di zona, art. 33 NAPR). Quella tra edifici che sorgono in questa zona di utilizzazione si attesta, di conseguenza, a 6 m.

 

                                         5.3. In concreto, la facciata a valle del controverso edificio è parallela al confine tra l'edificando mapp. __________ e il mapp. __________, di proprietà del ricorrente. La distanza minima tra la facciata ed il confine è di 2.20 m. Essa è pertanto inferiore alla distanza di 3 m prescritta dall'art. 33 NAPR. Va tuttavia rilevato che il mapp. __________ beneficia di una servitù di costruzione in deroga alle distanze legali a carico del mapp. __________, approvata dal municipio ed iscritta a registro fondiario (cfr. DG 17408/09.08.1996), in virtù della quale le costruzioni sul mapp. __________ possono sorgere sino a due metri dal confine con il mapp. __________, atteso che quest'ultimo si fa carico della maggior distanza. La convezione tra proprietari permette dunque, in linea di principio, di ovviare al mancato rispetto della distanza da confine. Va tuttavia rilevato che all'interno della fascia di 4 m di profondità (= 6 m - 2 m) entro cui non possono, di conseguenza, essere eretti nuovi edifici al mapp. __________, su quest'ultimo fondo insistono già due modeste costruzioni: il sub. D, censito quale servizi di 5 mq, ed il contermine sub. C, censito quale portico di 9 mq. Manufatti che il ricorrente afferma di utilizzare quali vani abitati da oltre trent'anni.

 

                                         Il municipio ha considerato che la costruzione più vicina al confine, ovvero il sub. D, che dista 0.7 m dal confine, costituisce un accessorio interrato. Anche il Consiglio di Stato ha condiviso quantomeno la qualifica di accessorio. Sia per questo manufatto che per il sub. C, che dista 2.3 m dal confine, il Governo ha inoltre affermato che il ricorrente non era stato in grado di produrre la licenza edilizia con cui i manufatti erano stati trasformati in abitazione ed ha, per finire, ignorato l'esistenza degli stessi ai fini del rispetto delle distanze tra edifici, confermando il rilascio della licenza edilizia.

 

                                         Le giustificazioni addotte dalle autorità inferiori non convincono tuttavia completamente.

 

                                         5.4. Intanto non si capisce perché il sub. D, censito quale servizi, debba essere considerato una costruzione accessoria (cfr. art. 5 cpv. 6 NAPR). A prescindere dalla rilevanza del rilevamento del manufatto a registro fondiario, i servizi (igienici) devono essere annoverati tra le superfici utilizzate per l'abitazione e vengono, di conseguenza, conteggiati nella superficie utile lorda degli edifici (art. 38 cpv. 1 LE); non possono pertanto costituire delle costruzioni accessorie. In concreto, si tratta semmai di acclarare se questo manufatto possa essere considerato interrato giusta l'art. 7 cpv. 4 NAPR, ovvero sotterraneo giusta l’art. 5 cpv. 7 NAPR, come sostengono d'acchito le istanze inferiori, per cui né dovrebbe ossequiare la distanza prescritta per gli edifici in caso di sua edificazione né, di riflesso, richiamerebbe a sua volta il rispetto di una distanza verso lo stesso. Al riguardo, municipio e Governo non hanno tuttavia preliminarmente chiarito il concetto di costruzione interrata rispettivamente sotterranea giusta le citate disposizioni, e nell'incarto mancano altresì i necessari accertamenti sulle caratteristiche e sull'utilizzo del manufatto.

 

                                         Per quanto concerne il sub. C, più arretrato, ma comunque per la netta maggior parte situato a meno di 4 m dal confine, dovrebbe trattarsi di un portico in origine, chiuso e trasformato in abitazione. Questo manufatto, che nessuno sostiene sia interrato, costituisce dunque una costruzione principale, dalla quale l'edificio progettato dai resistenti deve rispettare, di principio, la distanza - non soddisfatta - di 6 m. La controversa fabbrica potrebbe tuttavia essere tenuta all'ossequio di una distanza molto inferiore verso questa costruzione attraverso l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2.1. ultima frase NAPR, giusta cui per le distanze di nuovi edifici verso edifici preesistenti valgono le disposizioni della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1). Per questo portico che, stando ai piani del progetto (cfr. piano prospetti e sezioni, sezione f-f), non sembra nemmeno superare la quota del punto più basso della controversa costruzione, si potrebbe inoltre addivenire ad una riduzione delle distanze tra edifici tramite l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2.4 NAPR. Queste eventualità, totalmente disattese dall'istanza inferiore, potrebbero peraltro essere applicate ai servizi al sub. D, qualora non dovessero essere considerati né interrati rispettivamente sotterranei.

 

                                         Il principio secondo cui il vicino non può sollevare eccezioni contro un progetto prevalendosi di opere edilizie insistenti sul suo fondo sprovviste di un valido titolo che le autorizzi (STA 52.2012.90 del 15 aprile 2013. consid. 2.2.2) va per contro applicato con cautela e, in ogni caso, dopo una preventiva, esaustiva verifica della situazione fattuale e giuridica; il suo uso incontrollato può difatti condurre con facilità all'indebita rimessa in discussione di situazioni legittime e consolidate da lungo tempo, precedenti all'avvento della pianificazione del territorio od anche solo alla normativa vigente, e può in pari tempo provocare un cumulo di violazioni della legge, nell'ipotesi in cui l'autorità non possa esigere, per le costruzioni preesistenti, il rispetto della normativa pertinente mediante l'adozione di provvedimenti di ripristino. Per risolvere in modo radicale il problema delle distanze, il Consiglio di Stato non poteva pertanto applicare questo principio semplicemente perché nella risposta di causa gli istanti in licenza ed i proprietari avevano denunciato un asserito abuso edilizio del vicino e quest'ultimo non aveva prodotto seduta stante, ovvero in sede di replica, la licenza edilizia (nemmeno richiestagli) di quanto realizzato, verosimilmente oltretutto da un certo tempo.

 

                                         5.5. Il ricorso dev'essere pertanto accolto, quantomeno parzialmente, anche su questo oggetto, in primo luogo per carenze di accertamento, e, in subordine, di non applicazione delle norme di legge pertinenti (art. 61 seg. LPamm). Anche su questo tema, in ossequio all'art. 65 cpv. 2 LPamm gli atti vengono retrocedessi al Consiglio di Stato, affinché esperisca degli adeguati accertamenti in loco e si pronunci nuovamente sul rispetto delle distanze: tema che, tra l'altro, potrebbe creare un conflitto con il diritto applicabile solo per un modesto fronte (nemmeno 4 m) dell'estesa facciata a valle dell'avversato edificio.

 

 

                                   6.   6.1. Tutti i ricorrenti ripropongono le censure sollevate senza successo dinanzi alle istanze inferiori concernenti l'applicazione del nuovo diritto. In particolare, rimproverano al Governo di non aver annullato o comunque assoggettato al vincolo di residenza primaria la licenza edilizia in applicazione dell'art. 75b Cost., che vieta il rilascio di permessi per la costruzione di abitazioni secondarie nei comuni, come Ronco s. Ascona, in cui la soglia del 20% di residenze secondarie è superata.

 

                                         6.2. Giusta l'art. 75b Cost., accettato nella votazione popolare dell'11 marzo 2012, la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge obbliga i comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione (cpv. 2). Secondo l'art. 197 n. 9 Cost., disposizione transitoria dell'art. 75b Cost., se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'art. 75b Cost., il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario (cpv. 1). I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'art. 75b Cost. e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli (cpv. 2).

 

                                         6.3. Con sentenze del 22 maggio 2013 (DTF 139 II 243 e 139 II 263), il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 75b cpv. 1 Cost., in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., vieta direttamente il rilascio di licenze edilizie per residenze secondarie nei comuni in cui la quota del 20% è già raggiunta o superata a partire dalla data della sua entrata in vigore, che coincide con quella della sua accettazione in votazione popolare, ossia l'11 marzo 2012. Questo divieto vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in prima istanza nei comuni interessati dopo questa data, di principio anche se la domanda di costruzione è stata presentata prima della stessa. I permessi di costruzione rilasciati prima del 1° gennaio 2013 sono annullabili su ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data sono nulli in virtù dell'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost.

 

                                         6.4. Ronco s. Ascona è tra i comuni in cui si presume che la quota di abitazioni secondarie superi il 20% del totale delle abitazioni; per questo motivo esso figura nell'allegato all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (RS 702), in vigore dal 1° gennaio 2013. Questo documento è stato allestito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) sulla base, in primo luogo, dei dati del censimento federale della popolazione 2000 (CFP 2000) confrontati, per quanto possibile, con quelli del registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA); secondo il CFP 2000 risulta in particolare che le abitazioni occupate permanentemente nel comune interessato si attestavano al 34% (30% secondo il REA), per cui le potenziali abitazioni secondarie assommavano al 66%. La relativa tabella, elaborata dall'Ufficio federale di statistica il 14 giugno 2012 (in precedenza pubblicata all'indirizzohttp://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?lang=it›), è stata frattanto sostituita dalla statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA, pubblicata dal 12 marzo 2014 allo stesso indirizzo), dalla quale risulta che a Ronco s. Ascona le abitazioni occupate da persone con domicilio nel comune assommano al 30.2% e, di riflesso, le presunte residenze secondarie ammontano al 69.8% di quelle totali. Tale presunzione non è inoltre stata confutata dal comune interessato facendo capo alla possibilità concessagli a tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Bisogna quindi concludere che Ronco s. Ascona è un comune nel quale la quota di abitazioni secondarie supera il 20% del totale delle abitazioni.

 

                                         6.5. Sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale e contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, il comune di Ronco s. Ascona rientrava quindi nel campo di applicazione dell'art. 75b cpv. 1 Cost. già a partire dall'11 marzo 2012. La nuova normativa costituzionale sulle abitazioni secondarie, applicata al caso di specie, impediva di conseguenza il rilascio della controversa licenza, concernente la costruzione di un edificio con due appartamenti, che è avvenuto il 4 dicembre 2012, qualora questi due enti fossero destinati a residenza secondaria. Ora, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nel controverso giudizio (cfr. consid. A dello stesso), gli atti componenti la domanda di licenza edilizia non specificavano che lo stabile avrebbe assunto questa precisa funzione. Essi indicano, per contro, che la licenza edilizia veniva chiesta sia per la destinazione di residenza primaria, sia per quella di residenza secondaria (cfr. il formulario "domanda di costruzione", cifra 10). Il permesso di costruzione potrebbe pertanto essere rilasciato purché l'edificio (ovvero i due appartamenti) venga utilizzato interamente come abitazione primaria.

 

 

                                   7.   7.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa di B__________ va dunque parzialmente accolta. Egli non può conseguire direttamente l'annullamento della licenza edilizia. La risoluzione governativa, fondata su accertamenti e argomenti viziati, dev'essere tuttavia annullata e gli atti restituiti al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato ai consid. 4, per quanto concerne l'inserimento della costruzione nel paesaggio, e consid. 5, per quanto attiene alle distanze tra edifici. In caso di esito positivo di quest'esame, il municipio dovrà vincolare il permesso di costruzione all’onere che l'edificio sia interamente destinato a residenza primaria, alle condizioni dell'art. 6 dell'ordinanza sulle residenze secondarie del 22 agosto 2012, come spiegato al consid. 6: è quanto chiedono del resto gli stessi istanti in licenza, i proprietari ed il municipio.

 

7.2. I ricorsi di RI 1 e U__________, che hanno censurato solo la destinazione di residenza secondaria, vanno invece accolti integralmente.

 

7.3. Ferme queste premesse, va precisato - ancorché ovvio - che la continuazione della causa dinanzi al Consiglio di Stato interesserà solo ed esclusivamente B__________. Per gli altri ricorrenti, che hanno ottenuto piena soddisfazione delle loro domande ricorsuali, la lite termina con l'emanazione del presente giudizio.

 

                                         7.4. Va pure precisato che le risoluzioni governative devono essere annullate rispettivamente modificate solo nella misura in cui concernono i (ricorsi dei) qui insorgenti e non anche per quanto attiene al ricorso, evaso congiuntamente a quello di B__________ e U__________, presentato da K__________, alla quale è stata pure posta a carico una tassa di giudizio ed il versamento di ripetibili. Il complesso delle tasse, delle spese e delle ripetibili relative alla risoluzione 15 maggio 2013 (n. 2584), comprendente tutte le parti coinvolte in quella procedura, viene condensato nel dispositivo n. 2.1. di questa sentenza, relativo al ricorso di U__________, ma che vale (implicitamente) anche per B__________, nei cui riguardi sono stati azzerati tutti gli oneri che era stato tenuto a versare in quella sede (cfr. dispositivo n. 3.1 di questa sentenza).

 

 

                                   8.   8.1. La tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti, istanti in licenza e proprietari, soccombenti (art. 28 LPamm). I resistenti sono altresì tenuti a rifondere delle adeguate ripetibili ai ricorrenti, assistiti da legali (art. 31 LPamm). Per RI 1 le ripetibili devono essere riferite ad entrambe le sedi ricorsuali; ciò che non è possibile per gli altri insorgenti.

 

                                         8.2. La circostanza secondo cui i resistenti (istanti in licenza e proprietari) abbiano chiesto, in questa sede, di autorizzare quantomeno la realizzazione degli appartamenti destinati a residenza primaria non permette di mutare questo aggravio. Essi hanno infatti contribuito a provocare le impugnative di prima e seconda istanza. Se, in effetti, alla luce dell'opposizione, avessero chiesto subito di vincolare il permesso di costruzione alla realizzazione di sole residenze primarie, gli insorgenti non sarebbero stati costretti a presentare ricorso sino al Tribunale per addivenire a questo stesso risultato. Poco importa, a questo riguardo, che si associno alle conclusioni degli insorgenti dinanzi a questa Corte. Il loro agire equivale difatti, su questo tema, ad un'acquiescenza alle domande della controparte.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.    Il ricorso di RI 1 è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 27 marzo 2013 del Consiglio di Stato (n. 1625) è annullata;

1.2.   il rilascio del permesso di costruzione di una casa bifamiliare ai mapp. __________ e __________ di Ronco s. Ascona a favore degli arch. CO 1 e CO 7 è subordinato al vincolo di residenza primaria dell'intero edificio, alle condizioni dell'art. 6 dell'ordinanza sulle residenze secondarie del 22 agosto 2012; il municipio di Ronco s. Ascona è incaricato dell'esecuzione;

 

 

2.    Il ricorso di U__________ è accolto.

§.  Di conseguenza:

2.1.   I dispositivi n. 3, 4, quest'ultimo soltanto nella misura in cui concerne U__________, e 5 della decisione 15 maggio 2013 del Consiglio di Stato (n. 2584) sono modificati come segue;

         

"…

 

          3. Il ricorso 16 gennaio 2013 di U__________ è parzialmente accolto.

 

          4. Il rilascio del permesso di costruzione di una casa bifamiliare ai mapp. __________ e __________ di Ronco s. Ascona a favore degli arch. CO 1 e CO 7 è subordinato al vincolo di residenza primaria dell'intero edificio, alle condizioni dell'art. 6 dell'ordinanza sulle residenze secondarie del 22 agosto 2012; il municipio di Ronco s. Ascona è incaricato dell'esecuzione;

 

          5. Le spese e la tassa di giudizio, per complessivi fr. 1'600.-, sono poste in ragione di fr. 800.- a carico di K__________, in solido, di fr. 600.- a carico di U__________, in solido, e di fr. 200.- a carico degli arch. CO 1 e CO 7 e di CO 2 e CO 3, in solido.

 

I ricorrenti rifonderanno inoltre alla parte resistente il medesimo importo della tassa e delle spese che sono tenuti a versare, a titolo di ripetibili.

         
…"

 

 

3.    Il ricorso di B__________ è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

3.1.   Il dispositivo n. 1 ed i dispositivi n. 4 e 5, questi ultimi soltanto nella misura in cui concernono B__________, della decisione 15 maggio 2013 del Consiglio di Stato (n. 2584) sono annullati;

3.2.   gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 7.1 e relativi rinvii;

3.3.   nel caso di conferma del rilascio del permesso di costruzione di una casa bifamiliare ai mapp. __________ e __________ di Ronco s. Ascona a favore degli arch. CO 1 e CO 7, il permesso è subordinato al vincolo di residenza primaria dell'intero edificio, alle condizioni dell'art. 6 dell'ordinanza sulle residenze secondarie del 22 agosto 2012; il municipio di Ronco s. Ascona è incaricato dell'esecuzione;

 

 

4.La tassa di giustizia, di fr. 3'000.-, è posta a carico di CO 1 e CO 7 e di CO 2 e CO 3, in solido. Essi sono inoltre tenuti a versare per ripetibili fr. 1'000.- a RI 1, fr. 500.- ad U__________, congiuntamente, e fr. 500.- a B__________.

 

 

                                   5.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   6.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La segretaria