statuendo sul ricorso 22 aprile 2013 del
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 27 marzo 2013 (n. 1610) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa di CO 1 e CO 2 avverso la decisione 29 gennaio 2013 del municipio di RI 1 in materia di trasferimento d'ufficio del domicilio; |
richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 29 gennaio 2013 il municipio di RI 1 ha iscritto
d'ufficio CO 1 e CO 2 nel domicilio del comune a far tempo dal 1° aprile 2012;
che contro la decisione del municipio CO 1 e CO 2 sono insorti davanti al Governo,
chiedendone l'annullamento;
che, con risoluzione 27 marzo 2013, con motivazioni che qui non conta
riportare, il Consiglio di Stato ha accolto il gravame e annullato la decisione
impugnata;
che con impugnativa 22 aprile 2013 il municipio di RI 1 adisce il Tribunale
cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione
governativa; non è qui necessario riportare le argomentazioni addotte;
che il ricorso non è stato intimato per le risposte;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2);
che il ricorso, che non pone questioni di principio, può essere deciso nella
composizione di un giudice unico (art. 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione
giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1);
che, giusta l'art. 48 LPamm, l'autorità di ricorso può - immediatamente o dopo
aver richiamato gli atti - respingere con breve motivazione i ricorsi
inammissibili o manifestamente infondati, come nel presente caso, per i
seguenti motivi;
che per costante giurisprudenza di questo Tribunale, al municipio dev'essere
negata la legittimazione a ricorrere;
che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 18
cpv. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ti-cino del 15 dicembre 1997;
Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 LOC); non si identifica, con esso, ma lo
rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria;
che legittimato a ricorrere e detentore
della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune, in quanto corporazione
di diritto pubblico; diversamente da quest'ultimo, il municipio non possiede
invece né la capacità giuridica, né quella di essere parte (cfr. STF 1P.77/1999
del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e
dottrina; inoltre, tra le tante sentenze del Tribunale cantonale amministrativo,
STA 52.2012.81 del 23 febbraio 2012, 52. 2010. 417 del 10 gennaio 2011,
52.2008.158 del 24 aprile 2008, 52.2007.130 del 23 aprile 2007, 52.2005.430 del
28 dicembre 2005, 52.2003.64 del 10 marzo 2003, 52.2002.324 del 25 settembre
2002, 52.2001.140 del 15 giugno 2001, pubbl. in: RDAT I-2002 n. 8);
che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del
comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli
spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del
consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l
LOC; inoltre: RDAT II-1999 n. 48);
che non si può, tuttavia, ritenere che i ricorsi presentati dal municipio in
nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune:
recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale
cantonale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente
pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate citate
in precedenza; inoltre: circolare, datata aprile 2000, attraverso cui la Sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di
prassi);
che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in
genere, il rispetto delle condizioni formali, devono essere ossequiati in modo
severo: non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento
rigoroso;
che, nella fattispecie, è fuor di dubbio che il
ricorso sia presentato esclusivamente in nome del municipio, che espressamente
dichiara di ritenersi legittimato (cfr. ricorso, in ordine, primo paragrafo,
ultima frase);
che l'impugnativa deve dunque essere respinta in
limine, siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal
prelevare una tassa di giustizia dall'ente pubblico soccombente (art. 28 LPamm),
mentre la mancata intimazione del ricorso per le risposte permette di evitare
l'aggravio allo stesso delle ripetibili di controparte (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo