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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Paola Passucci, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 25 aprile 2013 delle ditte
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RI 1, RI 2,
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contro |
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il bando e la documentazione del concorso indetto dal Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, per aggiudicare il servizio di sgombero neve sui tratti di competenza dell'Unità territoriale IV, lotto UT-SISN, relativamente al periodo 2013-2018; |
viste le risposte:
- 29 aprile 2013 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 10 maggio 2013 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 2 aprile 2013 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL
7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio
invernale di sgombero neve sui tratti delle strade nazionali di competenza dell'Unità
territoriale IV, lotto UT-SISN, relativamente al periodo 2013-2018 (FU n. __________
pag. __________).
Il bando (cifra 2) segnalava che i lavori erano suddivisi in 7 settori e indicava,
per ognuno di essi, i tratti sui quali sarebbero stati impiegati i veicoli e il
numero di mezzi che sarebbe stato deliberato:
Settore
1.0: 9 autocarri
Centro di manutenzione autostradale di Lugano
Tratto 80 Chiasso - Rivera
Tratto 82 Mendrisio-Stabio
Settore 2.0: 9 autocarri
Centro di manutenzione autostradale di Bellinzona
Tratto 68 Biasca - Gorduno+Bellinzona sud
- Rivera
Tratto 72 Gorduno - Bellinzona sud
Tratto 04 Allacciamento A2/A13 - Lumino
(Ponte della bassa)
Settore 2.1: 1 Unimog
Centro di manutenzione autostradale di Bellinzona
Tratto 72 Gorduno - Bellinzona sud
Settore 3.0: 4 autocarri
Centro di manutenzione autostradale di Faido
Tratto 64 Biasca - Varenzo
Settore 3.1: 1 Unimog
Centro di manutenzione autostradale di Faido
Tratto 64 Biasca - Varenzo
Settore 4.0: 3 autocarri
Centro di manutenzione autostradale di Faido
Tratto 60 Varenzo - Airolo
Settore 4.1: 2 Unimog
Centro di manutenzione autostradale di Faido
Tratto 60 Varenzo - Airolo.
La stessa cifra specificava inoltre che l'imprenditore
avrebbe dovuto trasmettere, per ogni veicolo proposto in ciascun settore, un
elenco prezzi debitamente compilato. Il committente avrebbe provveduto dal
canto suo a stilare una graduatoria per ogni singolo settore e a deliberare
singolarmente i veicoli offerti (lotti), secondo i seguenti criteri e fattori
di ponderazione, preannunciati negli atti di gara:
1. Prezzo 50%
2. Ecologia 30%
3. Veicoli 15%
4. Formazione
apprendisti 5%
Le disposizioni particolari
CPN 102 erano impostate in maniera identica per tutti i settori messi a
concorso, facenti capo alle aree di competenza geografica dei sette centri di
manutenzione autostradale del cantone.
La posizione 223.100 delle disposizioni particolari CPN 102 (criteri di
idoneità) indicava, per ogni settore, le caratteristiche tecniche che i
veicoli offerti dovevano rispettare.
Per verificare la capacità dei
concorrenti di eseguire la commessa, essi erano tenuti a fornire le generalità
del personale conducente della ditta (un autista di picchetto e un sostituto),
nonché diversi dati concernenti il veicolo impiegato (targa, marca, tipo, n. di
matricola, trazione, certificazione EURO, potenza in kW, peso totale, anno di
costruzione, anno ultimo collaudo). Queste informazioni andavano comunicate completando
delle apposite tabelle incluse nell'elenco prezzi.
In tale documento, predisposto
uniformemente per settore, i concorrenti erano inoltre tenuti ad esporre la
spesa totale per il veicolo proposto. La somma dei costi fissi (da un minimo di
fr. 48'000.- ad un massimo di fr. 75'100.- a dipendenza del settore, importo già
inserito dalla committenza secondo il tariffario figurante alla pos. 621.500 delle
disposizioni particolari CPN 102) e dei costi variabili comprendenti l'utilizzo
del veicolo con autista, il supplemento per lavoro notturno/festivo e l'indennità
di attesa al centro di manutenzione (da offrire, laddove non prefissati dall'ente
banditore alla pos. 621.500 CPN 102) sarebbe poi servita per valutare il prezzo
(criterio di aggiudicazione 1; cfr. pos. 224.100 CPN 102).
L'ecologia,
ovvero il criterio di
aggiudicazione 2, sarebbe stata apprezzata in funzione della
certificazione EURO (standard europei
sulle emissioni inquinanti), applicando la seguente scala delle note:
nota
Veicolo con certificato EURO 5 o 6 6
Veicolo con certificato EURO 4 4
Veicolo con certificato EURO 3 3
Veicolo con certificato EURO 2 2
Veicolo con certificato EURO 1 1
Veicolo con certificato EURO 0 0
Il
punteggio riguardante i veicoli (criterio 3) sarebbe stato invece stabilito
in modo diversificato, in base alla categoria del mezzo secondo la classificazione
ASTAG ed alle caratteristiche di trazione (cfr. pos. 224.100 cifra 3 CPN 102).
B. Contro il predetto bando e la relativa documentazione di gara le ditte RI 1 di __________ e RI 2 di __________ sono insorte dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la modifica di diverse disposizioni concorsuali previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Per cominciare, le ricorrenti hanno osservato che i veicoli a trazione solo posteriore (6x4) non sono idonei al servizio nei tratti in forte pendenza, domandando che siano esclusi dalla gara nei settori 2.0, 3.0 e 4.0. Hanno contestato inoltre le modalità di attribuzione delle note relative ai veicoli, adducendo in buona sostanza che non viene fatta alcuna distinzione tra gli autocarri 6x6 (a tre assi con trazione integrale) e 6x4 (a trazione solo posteriore); inspiegabilmente, viene attribuito un punteggio addirittura superiore ai mezzi 6x4 rispetto a quelli più leggeri (4x4), muniti comunque di trazione integrale su tutti gli assi.
Le insorgenti hanno avversato anche la scala delle note prevista per la valutazione dell'ecologia in funzione dell'appartenenza del veicolo alle varie classi di inquinamento stabilite a livello euro-peo, rilevando che gli automezzi 6x6 con certificato EURO 6 non sono ancora in vendita e che quelli attualmente disponibili sul mercato, con trazione comunque solo posteriore, sono rarissimi. A loro giudizio, la griglia di valutazione andrebbe completamente ridefinita, attribuendo la nota 6 ai veicoli con certificato EURO 4 o 5, la nota 4 a quelli con certificato EURO 3, e così via di seguito. Tale modo di procedere sarebbe peraltro conforme alle norme vigenti nel nostro paese in materia di imposizione della tassa sul traffico pesante, ove i veicoli con certificati EURO 4 e 5 sono parificati e tassati con la medesima aliquota.
Le ricorrenti hanno lamentato in seguito il mancato riconoscimento di un'indennità di attesa per il veicolo la sera e la notte, dopo le 18.00 e fino alle 06.00 del giorno successivo, così come di sabato e nei giorni festivi infrasettimanali non parificati alla domenica. Hanno annotato che se da un lato è vero che la maggior parte delle ditte di autotrasporto svolge i propri servizi durante i cosiddetti "orari di ufficio", dall'altro è altrettanto vero che determinate imprese, come le loro, operano spesso anche di primo mattino (fra le 05.00 e le 06.00) o la sera (dalle 18.00 alle 22.00). Di conseguenza, l'indennità in discussione dovrebbe essere riconosciuta senza limitazioni temporali, o almeno durante i giorni feriali lavorativi, sabato compreso, dalle ore 05.00 alle ore 22.00.
La RI 1 e la RI 2 hanno disapprovato infine gli orari limite del lavoro notturno così come fissati dal committente alla posizione 621.200 CPN 102. Tale prescrizione contrasta infatti con le condizioni ASTAG di cui al libretto "base di calcolo 2013", nel quale è specificato che per gli autotrasportatori il lavoro notturno è quello effettuato tra le ore 18.00 e le ore 07.00 del giorno seguente.
C. a. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il committente, il quale ha avversato con dovizia di
motivazioni le tesi delle insorgenti. In ordine, la Divisione delle costruzioni ha negato anzitutto la legittimazione attiva delle ditte
ricorrenti. Nel merito, ha ribattuto punto per punto alle obiezioni sollevate nell'impugnativa,
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei considerandi di
diritto.
b. Dal canto suo, l'ULSA si è rimesso alle allegazioni presentate dalla Divisione delle costruzioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb.
1.2. Le ricorrenti, appartenenti ad una delle tre categorie professionali ammesse al concorso (cfr. pos. 223.100 CPN 102), sono senz'altro legittimate a contestare gli elementi del bando - e i relativi atti - pubblicati dalla stazione appaltante (art. 37 lett. a LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Contrariamente a quanto suppone il committente, il fatto che la stragrande maggioranza degli autotrasportatori ticinesi abbia accettato siccome adeguate le condizioni concorsuali e l'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) abbia rinunciato a ricorrere autonomamente, istigando le due insorgenti ad agire in proprio e garantendo loro la copertura delle spese legali (cfr. lettera ASTAG/membri della corta distanza del 19 aprile 2013), è assolutamente irrilevante. Parimenti insignificanti, dal profilo della legittimazione attiva, sono i contenuti delle contestazioni sollevate dalle ricorrenti seguendo i suggerimenti dati loro dall'ASTAG. La potestà ricorsuale delle due comparenti non dipende dalle censure addotte, ma dal loro statuto di autotrasportatori stradali e dalla conseguente, indiscutibile possibilità che hanno di partecipare ad una gara di cui - poco importa se per convinzione propria o sobillazione altrui - non condividono appieno le prescrizioni.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle ricorrenti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2. Il bando
di concorso è un documento mediante il quale l'ente pubblico si rivolge ad una
cerchia più o meno indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad
inoltrare delle offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di
opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi.
Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e
precisano il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione
del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti -
comprendenti nel caso di specie le condizioni di gara e l'elenco prezzi -
costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente
banditore, quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si
fonda il concorso ed i principi generali del diritto amministrativo, specie in
correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di
trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994
n. 5; 1982 n. 14).
Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente
banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che l'autorità
di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra
gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso
del potere d'apprezzamento (art. 61 cpv. 1 LPamm). Ipotesi, questa, che si
verifica quando quest'ultimo è esercitato in spregio dei principi fondamentali
del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla legge, la legalità, la
proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede (DTF 119 Ib 452; RDAT
I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II.
ed., Cadenazzo 2002, n. 413). In particolare, nell'ambito di contestazioni
dirette contro il bando e i relativi documenti di gara, il Tribunale cantonale
amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità
che ha indetto il concorso, ma deve limitarsi ad accertare che le varie
clausole contemplate da questi atti non siano insostenibili, in quanto fondate
su considerazioni estranee alla materia, sprov-viste di valide ragioni o
altrimenti lesive dei diritti costituzionali (cfr. STA 52.2010.444 del 3 maggio
2011 consid. 2, 52.2009.417 del 2 febbraio 2010 consid. 2).
3. Le ricorrenti contestano in primo luogo l'idoneità dei veicoli a trazione solo posteriore, quali ad esempio i 6x4, in relazione allo svolgimento del servizio nei tratti in forte pendenza e chiedono che siano esclusi dalla gara, limitatamente ai settori 2.0, 3.0 e 4.0. Osteggiano inoltre le modalità di valutazione dei veicoli stessi (criterio di aggiudicazione 3), rilevando che i mezzi a sola trazione posteriore (6x4) non possono ottenere note più alte degli autocarri a trazione integrale (4x4 o 6x6).
3.1.
Come esposto in narrativa, il servizio di sgombero neve oggetto del presente
concorso è suddiviso in 7 settori. Per ciascuno
di essi, il committente ha indicato chiaramente sia i tratti sui quali
sarebbero stati impiegati, che il numero, la categoria e il genere di veicoli (lotti)
che sarebbe stato deliberato. Nei settori autostradali con più tratti, i mezzi
offerti possono dunque essere utilizzati su percorsi diversi.
Nel caso di specie, dagli atti non risulta che la committenza abbia previsto di
avvalersi di veicoli a trazione limitata per lo sgombero dei tratti di montagna.
A scanso di equivoci, il 24 aprile 2013 la Divisione delle costruzioni ha comunicato a tutti i concorrenti che il suo intendimento era
quello di impiegare, per i tratti in forte pendenza (Monte Ceneri, Piottino,
ecc.), esclusivamente veicoli a trazione integrale. Autocarri con altri tipi
di trazione, meno efficiente, sono previsti solo per l'impiego in tratti con minor
pendenza. Spetta all'ente banditore, e non già al concorrente, stabilire,
di volta in volta e a sua libera scelta, su quali tratti impiegare gli
autocarri. Non v'è infatti motivo di scorporare le unità di veicoli 6x4 dal
concorso, essendo gli stessi perfettamente idonei a svolgere il servizio sui
tratti pianeggianti all'interno del settore per i quali sono stati previsti. La
gara va impostata secondo le oggettive esigenze del committente, non secondo le
rivendicazioni dei potenziali concorrenti volte a favorire sé stessi,
direttamente o tramite regole che impediscano ad altri di partecipare alla
competizione.
Contrariamente a quanto asseverano le ricorrenti, in occasione della messa a concorso
del servizio invernale per il periodo 2008-2013 (cfr. FU __________ pag. __________)
il committente non aveva escluso dalla gara i veicoli privi di trazione
integrale a seguito di una segnalazione della RI 1. Si era limitato a considerarne
l'impiego unicamente in assenza di alternative migliori (cfr. rettifica del
bando apparsa sul FU __________, pag. __________: "L'offerta di veicoli
con trazione 6x4 è considerata unicamente, in quei settori, dove non sono stati
offerti un numero sufficiente di veicoli con trazione 4x4, 6x4/4 o 6x4-4").
Ciò non significa che l'ente banditore sia tenuto a modificare le regole di
gara anche nell'ambito del concorso che qui ci occupa. Del resto, anche nella
denegata ipotesi in cui per i settori 2.0, 3.0 e 4.0 venissero offerti solo
mezzi a trazione inadeguata ai tratti in forte pendenza, il servizio minimo
necessario per lo sgombero della neve sarebbe in ogni modo garantito tramite l'impiego
dei veicoli a trazione integrale o parziale (4x4, 6x4/4) di cui dispone attualmente
il committente (cfr. distinta degli automezzi propri, agli atti).
Le critiche delle insorgenti, rivolte contro prescrizioni del tutto
sostenibili, risultano pertanto infondate e come tali devono essere respinte.
3.2. Lo
stesso dicasi per quelle sollevate avverso le modalità di valutazione del criterio
concernente i veicoli. A tal riguardo, gli atti di gara preannunciavano
che nel criterio di aggiudicazione 3 le note sarebbero state così attribuite
(pos. 224.100 cifra 3 CPN 102):
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Categoria veicolo |
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6 punti |
5 punti |
4 punti |
3 punti |
2 punti |
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Settore 1 |
11 (4x4) |
12 (6x6) |
12 (6x4, 6x4/4, 6x4-4) |
- |
- |
|
Settore 2 |
11 (4x4) |
12 (6x6) |
12 (6x4, 6x4/4, 6x4-4) |
- |
- |
|
Settore 3 |
11 (4x4) |
12 (6x6) |
12 (6x4, 6x4/4, 6x4-4) |
- |
- |
|
Settore 4 |
11 (4x4) |
12 (6x6) |
12 (6x4, 6x4/4, 6x4-4) |
|
|
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Settore 2.1 |
8 |
7 |
6 |
5 |
- |
|
Settore 3.1 |
8 |
7 |
6 |
5 |
- |
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Settore 4.1 |
8 |
7 |
6 |
5 |
- |
Le ditte ricorrenti
- che sono state forse tratte in inganno dai numeri corrispondenti alla categoria
degli automezzi (11, 12) secondo la classificazione ASTAG - non si sono avvedute,
infatti, che ai veicoli 4x4 sarà assegnata la nota 6, ai 6x6 la nota 5 e ai 6x4
la nota 4. Privilegiando gli autocarri a trazione integrale nell'ambito di un
servizio per lo sgombero della neve la committenza ha operato con oculatezza e
non è di certo incorsa in una qualsivoglia violazione del diritto.
La censura cade dunque nel vuoto.
4. La RI 1 e
la RI 2 avversano anche la scala delle note prevista per la valutazione dell'ecologia.
Annotano che gli automezzi 6x6 (quindi a trazione integrale su tre assi) con
certificato EURO 6 non sono ancora in vendita e che quelli attualmente disponibili
sul mercato, con trazione comunque solo posteriore, sono rarissimi. La scala di
valutazione andrebbe completamente ridefinita, in modo tale da renderla congruente
con le norme vigenti a livello svizzero in materia di imposizione della tassa
sul traffico pesante.
4.1. In concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo
e/o le formule che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di
aggiudicazione, compreso quello riferito all'ecologia (vedi disposizioni
particolari CPN 102, pos. 224.100 cifra 2 e la relativa scala di valutazione,
con le note migliori per i veicoli meno inquinanti). In questo specifico ambito,
il punteggio sarà assegnato in funzione della certificazione EURO. Come rettamente
rilevato dalla stazione appaltante, il grado di emissioni inquinanti dei
veicoli offerti non ha nulla a che vedere con la tassa sul traffico pesante, calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e
ai chilometri percorsi. Inutile quindi che le
ricorrenti vi facciano riferimento onde tentare di ottenere una modifica delle
regole di gara. Così come impostata, la griglia di valutazione si avvera
pertinente e non presta il fianco a nessuna critica.
4.2. Il 31 dicembre 2012 è entrata in vigore nella Comunità Europea la
normativa sulle emissioni dei veicoli pesanti EURO 6. La nuova regolamentazione,
già operativa per le omologazioni dal 1° gennaio 2013, lo sarà dal 2014 per le
immatricolazioni. L'esistenza sul mercato di veicoli con certificato EURO 6 è pertanto
pacifica. Tuttavia, proprio in ragione della scarsità dei mezzi EURO 6 in circolazione, il committente ha previsto di attribuire la nota massima 6 anche ai veicoli
rispondenti alle esigenze EURO 5. Orbene, nulla indica che il metodo di
valutazione prescelto dal committente, teso a parificare le classi EURO 5 e EURO
6 con l'attribuzione del punteggio più alto, sia arbitrario poiché non
esistono, sul mercato, ad oggi, autocarri 6x6, quindi a trazione integrale sui
tre assi, con certificato EURO 6. A prescindere dal fatto che nell'ambito della
valutazione di questo criterio la trazione dei veicoli non viene considerata,
tant'è vero che la certificazione EURO è attribuita soprattutto in funzione dei
consumi e delle emissioni di sostanze nocive, tale soluzione appare per contro
ragionevole. Consentirà di valutare con pertinenza le offerte che saranno inoltrate,
permettendo per finire di premiare con il massimo del punteggio i costosi veicoli
moderni che emettendo meno inquinanti (segnatamente ossido d'azoto e particolato)
salvaguardano maggiormente l'ambiente. Note inferiori, a scalare dal 4, saranno
attribuite per contro agli antiquati autocarri delle classi EURO 0-4. Così facendo,
i principi della trasparenza, della parità di trattamento e della concorrenza
efficace tra offerenti perseguiti dall'ordinamento sulle commesse pubbliche (art.
1 lett. a, b e c LCPubb) sono perfettamente salvaguardati.
5. Le ricorrenti attaccano il mancato riconoscimento di un'indennità per il periodo di attesa degli autocarri presso i centri di manutenzione, la sera e la notte, dopo le ore 18.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo, così come di sabato e nei giorni festivi infrasettimanali non parificati alla domenica.
5.1. In tema di tariffe per lo sgombero della neve, segnatamente
per l'Attesa al centro di manutenzione veicolo con autista (su chiamata
picchetto quadro), il punto 5 della pos. 621.500 CPN 102 prevede che:
"Durante i giorni feriali lavorativi dalle 06.00 alle ore 18.00,
per il tempo di attesa, viene riconosciuta un'indennità pari al 70% della
tariffa di prestazione del veicolo. Il tempo di attesa parte dal momento che il
veicolo con autista è stazionato al centro di manutenzione pronto per l'intervento
(lama montata). Fuori dai normali orari di lavoro dopo le 18.00 e fino alle ore
06.00 del giorno successivo, così come al sabato, alla domenica e nei giorni
festivi infrasettimanali, viene riconosciuta unicamente l'indennità dell'autista
di 66.00 CHF/ora. Non viene riconosciuta alcuna indennità d'attesa per il veicolo.
Si considera infatti che, di regola, in queste fasce temporali gli autocarri
non siano altrimenti impiegabili. A compensazione di eventuali, rare ma pur sempre
possibili, occasioni di attesa di corta durata tra un impiego e l'altro, il
committente ha aumentato l'indennità fissa stagionale alla pos. 1".
L'attuale bando di
concorso si contraddistingue da quello, sostanzialmente analogo, del 2008 per
la diminuzione dei compensi sulle prestazioni variabili (percepite in pratica solo
se nevica), a beneficio di un aumento delle indennità fisse stagionali (incassate
indipendentemente dalle condizioni meteorologiche della stagione invernale,
quindi anche se non nevica).
In sede di risposta il committente ha chiarito il concetto di "periodo di attesa
dei veicoli", spiegando che nella sostanza può verificarsi che dopo un
primo impiego notturno, al termine di una prima nevicata, gli automezzi
rientrino ai rispettivi centri di manutenzione. Nell'eventuale dubbio di un
secondo passaggio della perturbazione, gli addetti dell'Unità territoriale
potrebbero non congedare subito gli autisti, ma chiedere loro di rimanere per sicurezza,
nel caso di una seconda necessità d'intervento. In un caso del genere, durante
l'attesa di un eventuale secondo impiego, solo il personale sarebbe pagato. Gli
automezzi no. Tale situazione, ha sottolineato, si verificherebbe solo nei
rari casi di nevicate notturne e festive, posto che durante i giorni feriali
lavorativi e nei normali orari di lavoro, anche per gli automezzi è riconosciuta
un'indennità pari al 70% della tariffa di prestazione del veicolo stesso. Al
cospetto della sporadicità dei casi di attesa di corta durata tra un impiego e
l'altro, l'aumento del 12% dell'indennità fissa stagionale (garantita in ogni
caso) risulta, a giudizio della committenza, più che sufficiente per coprire
anche un eventuale fermo degli autocarri nei centri
di manutenzione durante gli orari contestati dalle due insorgenti.
5.2. Le ricorrenti non hanno minimamente comprovato di lavorare frequentemente
di primo mattino (05.00 - 06.00) o in serata (18.00 - 22.00) e che quindi le
modalità risarcitorie predisposte dal committente in tema di "attesa del
veicolo presso il centro di manutenzione" le penalizzerebbero oltre misura
o comunque ingiustamente per rapporto ad altri concorrenti. Posta questa premessa,
le considerazioni addotte sull'argomento dalla stazione appaltante sono assolutamente condivisibili.
Nelle disposizioni di cui trattasi non è in ogni modo ravvisabile una scelta insostenibile e quindi lesiva del diritto sotto il
profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale che deve essere
riconosciuto al committente nell'ambito della determinazione delle prescrizioni
concorsuali. A maggior ragione, quando sostanziose indennità che vengono
corrisposte anche in assenza di controprestazioni coprono ampiamente altre
modeste poste di danno, di carattere peraltro aleatorio. Chi non condivide una
simile impostazione risarcitoria a dispetto della stragrande maggioranza delle
ditte di ogni grandezza attive sul mercato, che invece l'accetta reputandola
congrua ed addirittura conveniente, non ha che da rinunciare a partecipare alla
gara.
6. Le insorgenti contestano gli orari limite del lavoro notturno così come fissati dal
committente. Affermano che la pos. 621.200 CPN 102 contrasta con le Condizioni ASTAG di
cui al libretto "base di calcolo 2013", dove per gli
autotrasportatori il lavoro notturno inizia alle ore 18.00 per terminare alle
ore 07.00 del giorno seguente. Palesemente a torto.
6.1. Mette conto di rilevare
innanzi tutto che gli
atti di concorso non contengono alcun criterio di idoneità volto a limitare la
cerchia degli offerenti ai soli autotrasportatori affiliati all'ASTAG. Anzi, il
committente ha esteso la partecipazione alla gara a qualsiasi ditta,
iscritta al RC da almeno due anni, nel ramo delle opere:
- autotrasportatori stradali,
-
impresario costruttore,
- pavimentazioni stradali (cfr. pos. 223.100 CPN 102).
Sennonché, le condizioni ASTAG citate dalle ricorrenti costituiscono delle direttive
interne e come tali si applicano unicamente ai membri dell'associazione. Non hanno alcuna rilevanza giuridica nell'ambito di un pubblico
concorso come quello che qui ci occupa, ove a far stato sono i documenti di appalto
stilati dall'ente banditore sulla scorta della LCPubb, atti censurabili da
questo Tribunale unicamente nella misura in cui violano il diritto. Ipotesi,
questa, che non si realizza in concreto.
6.2. A
prescindere dal fatto che gli orari notturni indicati dalla committenza (dalle
22.00 alle 05.00) corrispondono a quelli già applicati in passato (cfr. pos.
621.200 CPN 102 valida nell'ambito del concorso 2008-2013, a riguardo della quale, perlomeno da parte della RI 1, nulla era stato eccepito; vedi suo scritto
7 maggio 2008), quanto disposto dall'ente banditore è
perfettamente conforme sia alla legislazione svizzera in vigore, sia a quella comunitaria
in materia di divieto di circolazione dei camion la notte e la domenica (cfr.
art. 91 cpv. 1, 2 e 3 lett. a Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
del 13 novembre 1962, ONC, RS 741.11; art. 15 cpv. 1 e 2 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su
strada e per ferrovia del 1° giugno 2002, RS 0.740.72). La decisione di
considerare lavoro notturno quello effettuato tra le 22.00 e le 05.00 del
mattino seguente non lede pertanto il diritto.
Quanto alla menzione del tariffario ASTAG quale possibile ausilio per il
calcolo delle variazioni d'indennità alle pos. 621.500, 942.310 e 942.320 CPN
102, occorre puntualizzare che esso è utilizzato unicamente quale riferimento (il
calcolo è fatto di regola, sulla base del tariffario ASTAG). Non si
tratta quindi di applicarlo ovunque e alla lettera e comunque le ricorrenti non
contestano neppure, foss'anche per sommi capi, il metodo di adeguamento annuale
dei compensi stabilito negli atti di gara.
7. Stante tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto.
L'emanazione
del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a
concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia è posta a carico delle
ricorrenti in solido, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'400.- è posta a carico delle ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria