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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 29 aprile 2013 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 10 aprile 2013 del Consiglio di Stato (n. 1861) che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente avverso la decisione con cui il municipio le ha negato la licenza edilizia per la posa di antenne sul tetto di un edificio (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. a. Con
domanda di costruzione 10 febbraio 2009, la RI 1, qui ricorrente, ha chiesto al
municipio di Brissago il permesso di installare sei antenne per la telefonia mobile (tecnologia UMTS/GSM), fissate
a due supporti in acciaio, mascherati con una copertura (h = 3.81 m) in plastica rinforzata con fibre di vetro (GFK), sul tetto piano di uno stabile
esistente (part. __________), già alto poco più di m 15.00, situato in via
Leoncavallo, all'interno della zona del nucleo del Piano (NP).
b. Nel termine di pubblicazione, avverso la domanda sono giunte le opposizioni di __________, __________, __________
__________, __________, __________, __________, __________ __________ __________,
__________, __________, __________, __________, proprietari e residenti nelle
vicinanze, nonché quattro petizioni, sottoscritte da diversi cittadini.
c. Nonostante l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio
(n. 65388), con decisione 27 ottobre 2011 il municipio ha negato all'insorgente
il permesso richiesto, ritenuto in contrasto
con l'altezza massima ammessa (15.00 m). Le antenne non potrebbero
essere assimilate ad un corpo tecnico, che l'art.
7 delle norme d'attuazione del piano particolareggiato del nucleo
(PRP-NP) esime dal computo dell'altezza: avrebbero un ingombro rilevante e
sarebbero estranee alle esigenze dell'edificio sottostante. Malgrado le rassicurazioni
cantonali, il municipio condividerebbe inoltre le perplessità della
popolazioni in merito alle radiazioni non ionizzanti. Allo studio vi sarebbe peraltro
una norma di PR che intende vietare la posa di simili impianti nel nucleo.
B. Con giudizio 10 aprile 2013, il Consiglio di Stato
ha evaso ai sensi dei
considerandi il ricorso
presentato da RI 1 avverso il sud-detto provvedimento, che ha annullato,
rinviando gli atti all'autorità comunale per
nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
Ritenuto l'impianto conforme alla zona di
situazione, il Governo ha poi
rilevato che esso rispetterebbe in tutti punti considerati i limiti d'immissione
stabiliti dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del
23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710); il municipio non avrebbe oltretutto
la competenza per negare il permesso da questo profilo.
Le antenne, ha aggiunto, dovrebbero essere equiparate a corpi tecnici; il loro
ingombro dovrebbe essere limitato allo stretto necessario conformemente all'art.
7 NAPRP-NP, ciò che non sarebbe tuttavia stato verificato. Di qui, la necessità
del rinvio di cui si è detto in ingresso. L'impianto, ha proseguito in
sostanza, dovrebbe inoltre rispettare il principio
d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (artt. 94 cpv. 2 e 99 legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1), frattanto
entrato in vigore. Andrebbe inoltre tenuto
conto della recente disdetta del marzo 2012 degli accordi di coordinamento tra
i concessionari e il Dipartimento del territorio. Un eventuale studio pianificatorio in atto, ha aggiunto
abbondanzialmente, potrebbe eventualmente comportare una sospensione
della domanda, ma non un diniego del permesso.
C. Con ricorso 29 aprile 2013, RI 1impugna ora il
predetto giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che
sia annullato e che gli atti siano rinviati al municipio per il rilascio
del permesso postulato.
Le antenne, argomenta, non oltrepasserebbero le dimensioni e le altezze tecnicamente
indispensabili per poter coprire la zona circostante
con i segnali GSM/UMTS. Il principio dell'inserimento ordinato e armonioso non
sarebbe applicabile; l'impianto non modificherebbe in ogni caso il
carattere del sito pittoresco. Irrilevante sarebbe invece la disdetta degli
accordi di coordinamento.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione e il municipio si rimettono invece al
giudizio di questo Tribunale.
Gli opponenti non hanno presentato osservazioni.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia
cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certe sono la legittimazione
attiva della ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccata
dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e la
tempestività del ricorso (art. 46 cpv. 1 LPamm).
1.2. Resta da verificare se il ricorso, in quanto rivolto contro un giudizio di
rinvio, sia ammissibile.
1.2.1. Giusta l'art. 59 cpv. 1 LPamm, se il Consiglio di Stato an-nulla la
decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza
inferiore per nuova decisione. Le decisioni con cui l'autorità di ricorso
rinvia la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio sono di natura
incidentale o definitiva a seconda del loro contenuto concreto.
Sono incidentali quando lasciano all'istanza inferiore perlomeno una certa
libertà d'azione o di apprezzamento e non esplicano effetti di cosa giudicata.
Sono invece definitive se statuiscono in modo
vincolante su determinate questioni, soprattutto di merito. Se sono definitive,
sono normalmente impugnabili. Se sono incidentali, sono invece impugnabili solo
se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 LPamm;
cfr. STA 52.2010.21-29 del 24 settembre 2010, consid. 1.5; STA
52.2009.441 del 20 aprile 2010, consid. 2.1).
Un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 44 LPamm, quando il ricorrente ha un interesse degno di protezione
all'immediata mo-difica o all'annullamento della decisione impugnata. Il
danno può anche consistere in un pregiudizio di mero fatto. Non basta comunque
che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da
un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. STA
52.2009.441 citata, consid. 2; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 44 LPamm, n. 2d e 3; per la
nozione di pregiudizio di fatto cfr. anche Felix
Uhlmann/ Simone Wälle-Bär, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, ad art. 46, n. 7 segg.; Tho-mas
Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton
Bern, Berna 1997, ad art. 61 n. 5).
1.2.2. Con il giudizio impugnato, l'Esecutivo cantonale
ha in particolare stabilito che l'impianto
deve sottostare all'art. 7 NAPR, che limita gli ingombri dei corpi
tecnici (cfr. infra, consid. 2), nonché al principio di inserimento
ordinato e armonioso nel paesaggio sancito dagli artt. 94 cpv. 2 e 99 Lst, frattanto
entrato in vigore (cfr. infra, consid.
3). Su questi punti il giudizio - pur non pronunciandosi ancora sul
rispetto o meno di queste disposizioni - è vincolante.
Il comune, rispettivamente i Servizi generali del Dipartimento del territorio, ai quali la causa è
stata rinviata per nuova decisione, devono attenervisi. Sull'obbligo di rispettare
queste disposizioni, il Governo ha dunque statuito in modo definitivo. Da
questo limitato profilo, il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Ne va diversamente per la disdetta da parte dei concessionari di telefonia mobile
dei citati accordi di coordinamento. Il Governo si è infatti limitato a
indicare che l'autorità di prime cure, nella decisione che è chiamato a
rendere, dovrà tener conto di questa circostanza. Non ha impartito alcuna istruzione
vincolante; non si è pronunciato sul
coordinamento previsto dall'art. 5 del regolamento di applicazione dell'ordinanza
federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001
(RORNI; RL 9.2.1.1.5).
1.3. Con queste precisazioni, l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può
essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Le prove genericamente sollecitate dall'insorgente
(sopralluogo, testi, ecc.) non appaiono in grado di portare ulteriori
elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
2. Art. 7
NAPR-PN
2.1. Secondo l'art. 7 NAPRP-NP, i corpi tecnici non devono essere computati
nelle altezze degli edifici, purché siano contenuti nei limiti strettamente
indispensabili.
Scostandosi dall'art. 40 cpv. 1 LE, che per misurare l'altezza degli edifici fa riferimento al cornicione di gronda o al parapetto, prescindendo dai corpi tecnici, la norma in oggetto esime lo sviluppo verticale di questi ingombri dal computo dell'altezza degli edifici nella misura in cui sono contenuti nei limiti strettamente indispensabili. Essa si limita tutto sommato a regolare la computabilità dell'altezza dei corpi tecnici in quella degli edifici, imponendo di conteggiarla se travalicano i limiti dell'indispensabilità.
Fintanto che non superano l'altezza massima degli edifici, i corpi tecnici possono essere autorizzati a prescindere dalla loro indispensabilità. Se non sono necessari, vengono semplicemente conteggiati nell'altezza dell'edificio. Oltre questo limite, per essere autorizzati devono invece risultare strettamente indispensabili.
2.2. Nella misura in cui sono rispettati i limiti del diritto federale in materia di telecomunicazioni e di protezione dell'ambiente, anche le antenne possono essere assoggettate a prescrizioni edilizie e pianificatorie volte a preservare le caratteristiche e la qualità di un determinato comparto di territorio (cfr. STF 1C.239/2011 del 30 novembre 2011, consid. 2.3). Entro questi limiti, l'art. 7 NAPRP-NP può dunque essere applicato anche alle antenne di telefonia mobile. Per rapporto a questa categoria di impianti, la norma - volta a contenere allo stretto necessario l'ingombro dei corpi tecnici sporgenti dal tetto di stabili situati all'interno del nucleo che oltrepassano l'altezza massima degli edifici - si limita in definitiva ad esigere dal concessionario di fornire i motivi che giustificano le dimensioni dell'impianto, per motivi tecnici-funzionali (cfr. anche STF 1C.328/2007 del 18 dicembre 2007). Non vieta od ostacola in misura inammissibile la loro realizzazione (ad esempio, come nel caso di una prescrizione che fissa un limite d'altezza massimo, cfr. sul tema: DTF 133 II 353 consid. 4.2; STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013, consid. 2 con rinvii).
2.3. Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni che precedono, a giusta ragione il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'impianto in oggetto, da trattare alla stregua di un corpo tecnico, dovesse rispettare l'art. 7 NAPRP-NP. Nella misura in cui sostiene che le antenne sarebbero effettivamente contenute nei limiti del necessario, neppure la ricorrente contesta alla fin fine questa conclusione. Le motivazioni che adduce per giustificare le dimensioni dell'impianto - che non emergevano peraltro già dalla "scheda dei dati sul sito", ma rappresentano piuttosto una spiegazione aggiuntiva sulla scorta degli elementi in essa contenuti - non devono per contro essere vagliate per la prima volta in questa sede. Tali motivazioni - su cui le precedenti istanze non si sono ancora pronunciate - saranno se del caso oggetto della nuova decisione, che l'autorità di prime cure è chiamata a rendere.
3. Principio
di inserimento ordinato e armonioso
3.1. Fino al 1° gennaio
2012, la legislazione del nostro Cantone, segnatamente il decreto legislativo
sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940
(DLBN; RL 9.3.1.1) e il
relativo regolamento, prevedevano due clausole estetiche generali negative. Per
i paesaggi e i panorami pittoreschi vigeva il divieto di deturpazione (art. 2
cpv. 2 DLBN e 3 cpv. 2 lett. d RBN), in base al quale erano vietate le
modificazioni dello stato dei
fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. In particolare, erano
vietate le costruzioni, ricostruzioni,
o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il
carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere (cfr. art.
3 cpv. 2 lett. d RBN). Nei siti dichiarati pittoreschi vigeva invece il divieto
di alterazione (art. 3 cpv. 2 lett. c RBN), che imponeva ad ogni intervento di
integrarsi convenientemente in un sito, vietando ogni pregiudizio o anche solo
la modifica apprezzabile del carattere e dell'armonia dell'ambiente naturale o antropico
(cfr. Lorenzo
Anastasi/Davide Socchi,
La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in
RtiD I-2013, pag. 355 segg. con rinvii).
La legge sullo sviluppo territoriale, entrata in vigore il 1° gennaio 2012
(cfr. BU 2011, pag. 525 segg. e pag. 621 segg.), ha abrogato e sostituito il DLBN. All'art. 92 cpv. 2
Lst, ha in particolare introdotto un principio operativo, che
costituisce una clausola
estetica positiva, in luogo delle suddette clausole negative. Tale principio,
di natura positiva, esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in
maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo
sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che l'inserimento
ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio
circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le
caratteristiche dei luoghi.
3.2. Nel caso concreto, nel giudizio di rinvio il Consiglio di Stato ha
disposto che la domanda di costruzione per le antenne di telefonia mobile, su
cui il municipio e l'autorità dipartimentale sono nuovamente chiamate a
chinarsi, dovrà essere valutata non più alla luce del DLBN - frattanto abrogato
- ma del principio di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, che non
prevede più una clausola estetica negativa ma positiva.
La conclusione del Governo non presta il fianco a critiche. Per principio il
Consiglio di Stato applica infatti il diritto in vigore al momento in cui emana
la sua decisione (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 3; cfr. STA 52.2012.172 del
11 dicembre 2012, consid.
5). La disposizione di cui all'art. 107 Lst, secondo cui le procedure in corso prima dell'entrata
in vigore di questa legge sono concluse secondo il diritto anteriore, concerne unicamente le procedure in
corso, ovvero quelle pianificatorie avviate secondo l'or abrogata legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365). Né dal suo testo né dai materiali legislativi
(cfr. citato messaggio 9
dicembre 2009 n. 6309) risulta che l'art. 107 Lst concerna anche l'applicazione
del DLBN, in sede di rilascio del permesso.
Anche su questo punto, il giudizio impugnato deve pertanto essere confermato. Se l'impianto
risponda al principio di inserimento ordinato e
armonioso nel paesaggio è invece questione di merito, sui cui le autorità di prime cure -
segnatamente l'Ufficio della natura e del paesaggio (cfr. art. 99 cpv. 1 lett.
b LSt e 109 cpv. 1 lett. b RLst) - deve ancora pronunciarsi ed esula pertanto
dal presente giudizio (cfr. comunque sulla tematica della clausola estetica:
STA 52.2011.323 citata, consid. 3).
4. 4.1. Sulla
base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il
ricorso deve di conseguenza essere respinto.
4.2. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico della ricorrente,
secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio di fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria