Incarto n.
52.2013.199

 

Lugano

16 settembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

 

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 2 maggio 2013 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da:

 

 

contro

 

 

 

la decisione 17 aprile 2013 (n. 2037) del Consiglio di Stato che ha accolto parzialmente l'impugnativa inoltrata da CO 2, annullando la decisione 19 febbraio 2013 con cui il municipio di Cureglia ha rilasciato al ricorrente la licenza edilizia per la sistemazione di un fabbricato (part. __________);

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                            A.  a. Dopo vicissitudini che non occorre riprendere, con domanda di costruzione a posteriori 17 febbraio 2012, RI 1, qui ricorrente, ha chiesto al municipio di Cureglia il permesso di costruire una nuova passerella e di effettuare alcuni interventi di manutenzione e miglioria ad un fabbricato esistente (già censito quale sub. D) su un terreno (part. __________) situato in zona edificabile (ZE1), ad una distanza fino a ca. m 3.50 dal bosco. Tale fabbricato, destinato a legnaia-deposito, risulta dalla demolizione di un vecchio fabbricato contiguo (già censito quale sub. C e E), che era stata imposta a titolo di condizione della licenza edilizia per la costruzione di una nuova casa d'abitazione bifamiliare, oggetto di un giudizio reso da questo Tribunale (cfr. STA 52.2006.79 del 26 settembre 2006). Il progetto, secondo i piani e la relazione allegata, prevede in particolare di sostituire la copertura del tetto, mantenendo la carpenteria, e di rivestire i quattro fronti con pannelli ondulati (di colore marrone e grigi).

b. Alla domanda di costruzione si sono opposti CO 2e CO 1, proprietari del fondo sovrastante verso est (part. __________), contestando segnatamente il mancato rispetto delle distanze dal bosco.
Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 78921), con decisione 4 giugno 2012 il municipio ha rilasciato al ricorrente la licenza richiesta per la passerella e per i lavori al citato fabbricato (legnaia), respingendo la citata opposizione.

c. Tale decisione è stata annullata dal Consiglio di Stato, che con giudizio 22 agosto 2012 ha accolto l'impugnativa dei vicini, rinviando gli atti all'autorità di prime cure affinché motivasse la sua decisione, in merito alla natura del fabbricato adibito a legnaia (costruzione esistente in contrasto con il diritto posteriore) e alla conformità delle opere con la legislazione forestale.

 

 

                            B.  a. Fatto proprio il nuovo avviso favorevole emesso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 78921 del 4 febbraio 2013) - che hanno in particolare ritenuto che l'intervento (rivestimento) alla legnaia esistente (sub. D), realizzata prima dell'entrata in vigore del piano regolatore (1983), non richiamasse il rispetto delle distanze dal bosco, né dal riale situato più a nord - con decisione 12 febbraio 2013 il municipio ha rilasciato a RI 1 il permesso richiesto. Respingendo l'opposizione, il municipio ha sottolineato che il semplice rivestimento di tale accessorio (legnaia), senza aggiunte volumetriche e/o demolizioni, fosse assimilabili ad un intervento di manutenzione.
b. Con giudizio 17 aprile 2013, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso interposto da CO 2e CO 1, annullando la licenza edilizia in quanto riferita a quest'ultimo fabbricato.
Il Governo ha in particolare ritenuto che gli interventi eseguiti al fabbricato fossero assimilabili ad una costruzione ex novo: sarebbero stati ricostruiti le pareti perimetrali e il tetto, modificate la forma e le dimensioni e sovvertito l'aspetto esteriore del fabbricato. L'intervento travalicherebbe dunque i limiti delle trasformazioni ammissibili ai sensi dell'art. 39 regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) e non potrebbe pertanto essere autorizzato in virtù di tale disposto. Ciò posto, ha proseguito l'Esecutivo cantonale, la nuova costruzione non potrebbe essere autorizzata poiché situata al di sotto della distanza minima (6.00 m) dal bosco (ammissibile solo a titolo eccezionale) e nella fascia riservata al corso d'acqua, distante ca. 6 m, calcolata in base al cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica dell'ordinanze sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201; in vigore dal 1° giugno 2011). Conforme al diritto, ha concluso, sarebbe invece la passerella autorizzata dal municipio.

 

 

                            C.  Con ricorso 2 maggio 2013, RI 1 impugna ora il predetto giudizio governativo dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato nella misura in cui ha cassato la licenza edilizia per la sistemazione dell'accessorio e che quest'ultima sia ripristinata integralmente.
L'insorgente afferma di aver eseguito sul fabbricato esistente, realizzato prima dell'entrata in vigore del PR, dei semplici lavori di sostituzione dei fatiscenti rivestimenti alle pareti. Il tetto avrebbe subito una semplice manutenzione (senza eliminazione delle lastre e delle travature). Nega di aver intrapreso lavori di demolizione o di aver modificato struttura, volume, superficie o altezza del manufatto, come sostenuto dal Governo. I lavori al manufatto, conclude, sarebbero pertanto ammissibili ai sensi dell'art. 39 RLE.

 

 

                            D.  All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad opposta conclusione perviene il municipio, condividendo le domande del ricorrente; i vicini CO 1 chiedono invece la reiezione del gravame. Delle loro rispettive argomentazioni si dirà, ove occorresse, nei seguenti considerandi.

 

Considerato,               in diritto

 

                             1.  1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativa è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccato dal giudizio governativo, nella misura in cui ha annullato il permesso rilasciatogli dal municipio (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti (art. 65 cpv. 1 LPamm).

 

 

                             2.  Oggetto di controversia in questa sede è unicamente la legittimità dell'intervento al fabbricato esistente (legnaia; già sub D), di cui si è detto in narrativa. I resistenti non hanno infatti impugnato la decisione del Governo, che ha confermato la licenza edilizia in quanto riferita alla passerella. Da respingere, siccome inammissibili, sono dunque le censure sollevate da CO 2e CO 1 in relazione a quest'opera.

 

 

                             3.  3.1. Secondo l'art. 66 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) - riconducibile alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite - è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto. Queste costruzioni possono inoltre essere trasformate (cd. Erweiterungsgarantie) a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. a Lst). Secondo l'art. 86 cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1), nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie (ovvero per le quali il contrasto con il nuovo diritto non è da ricondurre alla conformità di zona, cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b Lst e art. 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.
Queste norme hanno ripreso la disciplina e i principi sviluppati in base all'art. 39 RLE, abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145; cfr. anche il messaggio sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309], ad art. 65), che permetteva non solo di mantenere le opere edilizie legittimamente realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva, ma anche di autorizzare trasformazioni di una certa importanza - purché non sostanziali - se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT II-1994 n. 46, consid. 3.2). Per giurisprudenza costante, la trasformazione è infatti considerata sostanziale quando modifica l'identità della costruzione preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1; 1994-II n. 46; Adelio Scola-ri, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT, n. 515 seg.).
Nella valutazione dell'ammissibilità di interventi di trasformazione di costruzioni esistenti in contrasto con il diritto posteriore non si giustifica un eccessivo rigore. Inammissibili sono comunque quegli interventi che, valutati secondo criteri oggettivi, si prevalgono della tutela delle situazioni acquisite per conseguire, grazie alle preesistenze difformi, un risultato che l'applicazione del nuovo diritto non permetterebbe di ottenere (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; STA 52.2008.70 del 26 marzo 2008 consid. 2).

3.2. Per principio, la facilitazione che discende dalle suddette disposizioni, travalicante i limiti della tutela delle situazioni acquisite, si applica anche nel caso in cui il contrasto è da ricondurre alle distanze dal bosco (art. 6 legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998; LCFo; RL 8.4.1.1; cfr. ad esempio, STA 52.2008.75 del 16 aprile 2010, consid. 6; 52.2000.279 dell'8 gennaio 2001 consid.
5; cfr. anche Christoph Fritzsche/Peter Bösch/ Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Band 2, 5 ed., Zurigo 2011, pag. 787). Gli art. 66 Lst e 86 RLst sono inoltre applicabili alle costruzioni esistenti situate entro lo spazio riservato ai corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41c cpv. 2 OPAc, rispettivamente nella fascia determinata in base al cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modica 4 maggio 2011, in combinato disposto con l'art. 41c cpv. 2 OPAc (cfr. al riguardo: STA 52.2012.139 del 18 luglio 2013, 2.2.2 con rimando a UFAM, Erläuternder Bericht zur parlamentarischen Initiative Schutz und Nutzung der Gewässer (07.492) - Änderung der Gewässerschutz-, Wasserbau-, Energie und Fischereiverordnung, pag. 15; cfr. anche Fritzsche/Bösch/Wipf, op. cit., pag. 792).

 

 

                             4.  4.1. Nel caso concreto, il fabbricato (legnaia) esistente, realizzato prima del 1983, è situato ad una distanza (m 3.50) inferiore a quella minima (6 m) che può essere eccezionalmente autorizzata in via di deroga, in base all'art. 6 cpv. 3 LCFo. Il manufatto, secondo quanto accertato dal Governo, è inoltre compreso nella fascia (8 m + larghezza dell'alveo) a lato del corso d'acqua, determinata ai sensi del cpv. 2 lett. a delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011. Si tratta quindi di una costruzione esistente in contrasto con il diritto materialmente applicabile, entrato successivamente in vigore. Nessuno lo contesta.
4.2. Controversa è la questione a sapere se l'intervento intrapreso dal ricorrente al manufatto, oggetto della domanda di costruzione in sanatoria alla base del presente procedimento, possa essere autorizzato ai sensi degli art. 66 cpv. 2 lett. a Lst e 86 cpv. 3 RLst.
Il Governo, pur richiamandosi (a torto) all'abrogato art. 39 RLE (non più in vigore nel momento in cui ha statuito per la seconda volta), ha negato questa eventualità già perché
il fabbricato in questione sarebbe stato costruito ex novo. Le pareti e il tetto del manufatto, ha rilevato, sarebbero stati ricostruiti; parimenti modificati sarebbero la forma e il volume, oltre all'aspetto esterno. I lavori avrebbero dunque sovvertito l'identità del precedente manufatto, travalicando il concetto di trasformazione ammissibile. La conclusione, contestata dal ricorrente e opposta a quella tratta dal municipio, non può d'acchito essere confermata. Le affermazioni dell'autorità di ricorso non trovano infatti riscontro agli atti: in particolare le fotografie agli atti non permettono un valido raffronto della situazione prima e dopo l'intervento ritenuto che non ritraggono le medesime vedute rispettivamente facciate del manufatto. Non è segnatamente chiaro se, come afferma l'Esecutivo cantonale, il fabbricato (al pari del vecchio fabbricato vicino, cfr. supra consid. Aa) sia stato sostituito (integralmente o in modo importante) da una nuova costruzione (demolito e ricostruito) - ciò che avrebbe senz'altro determinato la perdita della tutela delle situazioni acquisite (cfr. RDAT II-1994 n. 45; cfr. anche Sco-lari, op. cit., annotazioni preliminari agli art. 70/71 LALPT, n. 508) - o se, come afferma il ricorrente e ritenuto dal municipio in base ai piani annessi alla domanda a posteriori, la struttura del fabbricato (muratura e carpenteria) sia rimasta intatta e siano semplicemente stati posati dei pannelli di rivestimento sulle facciate, al fine di migliorarne l'estetica.

4.3. Ciò posto, già per questo motivo s'impone un rinvio degli atti all'istanza inferiore affinché, accertati i lavori concretamente eseguiti al manufatto, al pari del suo stato precedente, si pronunci nuovamente sulla conformità dell'intervento in relazione agli art. 66 cpv. 2 Lst e 86 cpv. 3 RLst, verificando, se del caso, anche gli altri requisiti imposti da queste prescrizioni, in particolare la ponderazione degli interessi contrapposti.


                             5.  5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione governativa, in quanto riferita alla sistemazione dell'accessorio e alle spese processuali. Gli atti sono rinviati al Governo affinché proceda come indicato al consid. 4.3.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del ricorrente e dei resistenti, suddivisa in parti uguali. I resistenti CO 2 rifonderanno inoltre all'insorgente, assistito da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm) per questa sede, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.  la decisione 17 aprile 2013 (n. 2037) del Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui concerne la licenza edilizia per la sistemazione dell'accessorio (dispositivo n. 1, seconda frase) e le spese processuali (dispositivo n. 2);

1.2.  gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato ai consid. 5.1 e 4.3.

 

 

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1 in ragione di fr. 750.- e CO 2 e CO 1 in solido, per la parte restante. Questi ultimi rifonderanno inoltre a RI 1 un identico importo (fr. 750.-) a titolo di ripetibili per questa sede.

 

 

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                             4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La segretaria