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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 2 maggio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 17 aprile 2013 (n. 2037) del Consiglio di Stato che ha accolto parzialmente l'impugnativa inoltrata da CO 2, annullando la decisione 19 febbraio 2013 con cui il municipio di Cureglia ha rilasciato al ricorrente la licenza edilizia per la sistemazione di un fabbricato (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. a. Dopo vicissitudini che non
occorre riprendere, con domanda di costruzione a posteriori 17 febbraio 2012, RI
1, qui ricorrente, ha chiesto al municipio di Cureglia il permesso di costruire
una nuova passerella e di effettuare alcuni interventi di manutenzione e
miglioria ad un fabbricato esistente (già censito quale sub. D) su un
terreno (part. __________) situato in zona edificabile (ZE1), ad una distanza
fino a ca. m 3.50 dal bosco. Tale fabbricato, destinato a legnaia-deposito, risulta
dalla demolizione di un vecchio fabbricato contiguo (già censito quale sub. C e
E), che era stata imposta a titolo di condizione della licenza edilizia per la costruzione
di una nuova casa d'abitazione bifamiliare, oggetto di un giudizio reso da
questo Tribunale (cfr. STA 52.2006.79 del 26 settembre 2006). Il progetto,
secondo i piani e la relazione allegata, prevede in particolare di sostituire
la copertura del tetto, mantenendo la carpenteria, e di rivestire i quattro fronti
con pannelli ondulati (di colore marrone e grigi).
b. Alla domanda di costruzione si sono opposti CO 2e CO 1, proprietari del
fondo sovrastante verso est (part. __________),
contestando segnatamente il mancato rispetto delle distanze dal bosco.
Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio (n. 78921), con decisione 4 giugno 2012 il municipio ha rilasciato
al ricorrente la licenza richiesta per la passerella e per i lavori al citato fabbricato (legnaia), respingendo la citata
opposizione.
c. Tale decisione è stata annullata dal Consiglio di Stato, che con giudizio 22
agosto 2012 ha accolto l'impugnativa dei vicini, rinviando gli atti all'autorità
di prime cure affinché motivasse la sua decisione, in merito alla natura del
fabbricato adibito a legnaia (costruzione esistente in contrasto con il diritto
posteriore) e alla conformità delle opere con la legislazione forestale.
B. a. Fatto proprio il nuovo avviso favorevole
emesso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 78921 del 4 febbraio
2013) - che hanno in particolare ritenuto che l'intervento (rivestimento) alla legnaia
esistente (sub. D), realizzata prima dell'entrata in vigore del piano
regolatore (1983), non richiamasse il rispetto delle distanze dal bosco, né dal
riale situato più a nord - con decisione 12 febbraio 2013 il municipio ha
rilasciato a RI 1 il permesso richiesto. Respingendo l'opposizione, il
municipio ha sottolineato che il semplice rivestimento di tale accessorio
(legnaia), senza aggiunte volumetriche e/o demolizioni, fosse assimilabili
ad un intervento di manutenzione.
b. Con giudizio 17 aprile 2013, il Consiglio
di Stato ha accolto parzialmente il ricorso interposto da CO 2e CO 1,
annullando la licenza edilizia in quanto riferita a quest'ultimo fabbricato.
Il Governo ha in particolare ritenuto che gli interventi eseguiti al fabbricato
fossero assimilabili ad una costruzione ex novo: sarebbero stati
ricostruiti le pareti perimetrali e il tetto, modificate la forma e le
dimensioni e sovvertito l'aspetto esteriore del fabbricato. L'intervento
travalicherebbe dunque i limiti delle trasformazioni ammissibili ai sensi dell'art.
39 regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE;
RL 7.1.2.1.1) e non potrebbe pertanto essere autorizzato in virtù di tale
disposto. Ciò posto, ha proseguito l'Esecutivo cantonale, la nuova costruzione
non potrebbe essere autorizzata poiché situata al di sotto della distanza minima
(6.00 m) dal bosco (ammissibile solo a titolo
eccezionale) e nella fascia riservata al corso d'acqua, distante ca. 6 m, calcolata in base al cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica dell'ordinanze sulla
protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201; in vigore dal 1° giugno 2011). Conforme al diritto,
ha concluso, sarebbe invece la passerella autorizzata dal municipio.
C. Con
ricorso 2 maggio 2013, RI 1 impugna ora il predetto giudizio governativo
dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia
annullato nella misura in cui ha cassato la licenza edilizia per la sistemazione
dell'accessorio e che quest'ultima sia ripristinata integralmente.
L'insorgente afferma di aver eseguito sul fabbricato esistente, realizzato
prima dell'entrata in vigore del PR, dei semplici lavori di sostituzione dei fatiscenti
rivestimenti alle pareti. Il tetto avrebbe subito una semplice manutenzione
(senza eliminazione delle lastre e delle travature). Nega di aver intrapreso
lavori di demolizione o di aver modificato struttura, volume, superficie o
altezza del manufatto, come sostenuto dal Governo. I lavori al manufatto,
conclude, sarebbero pertanto ammissibili ai sensi dell'art. 39 RLE.
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad opposta conclusione perviene il municipio, condividendo le domande del
ricorrente; i vicini CO 1 chiedono invece la reiezione del gravame. Delle loro
rispettive argomentazioni si dirà, ove occorresse, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativa è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia
cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza,
personalmente e direttamente toccato dal giudizio governativo, nella
misura in cui ha annullato il permesso rilasciatogli dal municipio (art. 21
cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 LPamm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto
rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti
(art. 65 cpv. 1 LPamm).
2. Oggetto di controversia in questa sede è unicamente la legittimità dell'intervento al fabbricato esistente (legnaia; già sub D), di cui si è detto in narrativa. I resistenti non hanno infatti impugnato la decisione del Governo, che ha confermato la licenza edilizia in quanto riferita alla passerella. Da respingere, siccome inammissibili, sono dunque le censure sollevate da CO 2e CO 1 in relazione a quest'opera.
3. 3.1. Secondo l'art. 66 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) - riconducibile alla garanzia costituzionale
della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite - è permessa la
conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col
nuovo diritto. Queste costruzioni possono
inoltre essere trasformate (cd. Erweiterungsgarantie) a condizione che il
contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse
pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66
cpv. 2 lett. a Lst). Secondo l'art. 86 cpv. 3 del regolamento della legge sullo
sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1), nel caso
di costruzioni non conformi ad altre norme
edilizie (ovvero per le quali il contrasto con il nuovo diritto non è da
ricondurre alla conformità di zona, cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b Lst e art. 86
cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare
la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della
costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o comunque
tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica
sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.
Queste norme hanno ripreso la
disciplina e i principi sviluppati in base all'art. 39 RLE, abrogato a far
tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145; cfr. anche il messaggio sul disegno di
legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309], ad art. 65),
che permetteva non solo di mantenere le opere edilizie legittimamente
realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in
epoca successiva, ma anche di autorizzare trasformazioni di una certa importanza
- purché non sostanziali - se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica
in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT
II-1994 n. 46, consid. 3.2). Per giurisprudenza costante, la
trasformazione è infatti considerata sostanziale quando modifica l'identità
della costruzione preesistente dal profilo
delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove
ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto con il
nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per
caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne
derivano, soppesando attentamente gli interessi
pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii;
RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1; 1994-II n. 46; Adelio
Scola-ri, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT,
n. 515 seg.).
Nella valutazione dell'ammissibilità di interventi di trasformazione di costruzioni
esistenti in contrasto con il diritto posteriore non si giustifica un eccessivo rigore. Inammissibili sono comunque quegli
interventi che, valutati secondo criteri oggettivi, si prevalgono della tutela
delle situazioni acquisite per conseguire, grazie alle preesistenze difformi,
un risultato che l'applicazione del nuovo diritto non permetterebbe di ottenere
(cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; STA 52.2008.70 del 26 marzo 2008
consid. 2).
3.2. Per principio, la facilitazione che discende dalle suddette disposizioni, travalicante
i limiti della tutela delle situazioni acquisite,
si applica anche nel caso in cui il contrasto è da ricondurre alle distanze dal
bosco (art. 6 legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998; LCFo; RL
8.4.1.1; cfr. ad esempio, STA 52.2008.75 del 16 aprile 2010, consid. 6; 52.2000.279
dell'8 gennaio 2001 consid. 5; cfr. anche Christoph Fritzsche/Peter Bösch/ Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Band
2, 5 ed., Zurigo 2011, pag. 787). Gli art. 66 Lst e 86
RLst sono inoltre applicabili alle costruzioni esistenti situate entro lo
spazio riservato ai corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41c
cpv. 2 OPAc, rispettivamente nella fascia
determinata in base al cpv. 2 delle
disposizioni transitorie della modica 4 maggio 2011, in combinato disposto con l'art. 41c cpv. 2 OPAc (cfr. al riguardo: STA 52.2012.139 del 18 luglio
2013, 2.2.2 con rimando a UFAM, Erläuternder Bericht zur parlamentarischen
Initiative Schutz und Nutzung der Gewässer (07.492) - Änderung der
Gewässerschutz-, Wasserbau-, Energie und Fischereiverordnung, pag. 15; cfr.
anche Fritzsche/Bösch/Wipf, op. cit.,
pag. 792).
4. 4.1. Nel caso
concreto, il fabbricato (legnaia) esistente, realizzato prima del 1983, è
situato ad una distanza (m 3.50) inferiore a quella minima (6 m) che può essere eccezionalmente autorizzata in via di deroga,
in base all'art. 6 cpv. 3 LCFo. Il manufatto, secondo quanto accertato
dal Governo, è inoltre compreso nella fascia (8 m + larghezza
dell'alveo) a lato del corso d'acqua, determinata ai sensi
del cpv. 2 lett. a delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio
2011. Si tratta quindi di una costruzione esistente in contrasto con il diritto
materialmente applicabile, entrato successivamente in vigore. Nessuno lo contesta.
4.2. Controversa è la questione a sapere se l'intervento intrapreso dal
ricorrente al manufatto, oggetto della domanda di costruzione in sanatoria alla
base del presente procedimento, possa essere autorizzato ai sensi degli art. 66
cpv. 2 lett. a Lst e 86 cpv. 3 RLst.
Il Governo, pur richiamandosi (a torto) all'abrogato art. 39 RLE (non più in
vigore nel momento in cui ha statuito per la seconda volta), ha negato questa
eventualità già perché il fabbricato in questione sarebbe stato costruito
ex novo. Le pareti e il tetto del manufatto, ha rilevato, sarebbero stati ricostruiti;
parimenti modificati sarebbero la forma e il volume, oltre all'aspetto esterno.
I lavori avrebbero dunque sovvertito l'identità del precedente manufatto,
travalicando il concetto di trasformazione ammissibile. La conclusione, contestata
dal ricorrente e opposta a quella tratta dal municipio, non può d'acchito essere
confermata. Le affermazioni dell'autorità di ricorso non trovano infatti
riscontro agli atti: in particolare le fotografie agli atti non permettono un
valido raffronto della situazione prima e dopo l'intervento ritenuto che non ritraggono
le medesime vedute rispettivamente facciate del manufatto. Non è segnatamente chiaro
se, come afferma l'Esecutivo cantonale, il fabbricato (al pari del vecchio
fabbricato vicino, cfr. supra consid. Aa) sia stato sostituito (integralmente
o in modo importante) da una nuova
costruzione (demolito e ricostruito) - ciò che avrebbe senz'altro determinato la
perdita della tutela delle situazioni acquisite (cfr. RDAT II-1994 n. 45; cfr.
anche Sco-lari, op. cit., annotazioni
preliminari agli art. 70/71 LALPT, n. 508) - o se, come afferma il
ricorrente e ritenuto dal municipio in base ai piani annessi alla domanda a
posteriori, la struttura del fabbricato (muratura e carpenteria) sia rimasta
intatta e siano semplicemente stati posati dei pannelli di rivestimento sulle
facciate, al fine di migliorarne l'estetica.
4.3. Ciò posto, già per questo motivo s'impone un rinvio degli atti all'istanza inferiore affinché, accertati i lavori
concretamente eseguiti al manufatto, al pari del suo stato precedente, si
pronunci nuovamente sulla conformità dell'intervento in relazione agli art. 66
cpv. 2 Lst e 86 cpv. 3 RLst, verificando, se del caso, anche gli altri requisiti
imposti da queste prescrizioni, in particolare la ponderazione degli interessi
contrapposti.
5. 5.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente
accolto, con conseguente annullamento della decisione governativa, in quanto
riferita alla sistemazione dell'accessorio
e alle spese processuali. Gli
atti sono rinviati al Governo affinché proceda come indicato al consid.
4.3.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del
ricorrente e dei resistenti, suddivisa in parti uguali. I resistenti CO 2 rifonderanno inoltre all'insorgente,
assistito da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31
LPamm) per questa sede, proporzionalmente al
rispettivo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 aprile 2013 (n. 2037) del Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui concerne la licenza edilizia per la sistemazione dell'accessorio (dispositivo n. 1, seconda frase) e le spese processuali (dispositivo n. 2);
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato ai consid. 5.1 e 4.3.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1 in ragione di fr. 750.- e CO 2 e CO 1 in solido, per la parte restante. Questi ultimi rifonderanno inoltre a RI 1 un identico importo (fr. 750.-) a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria