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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 7 gennaio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 12 dicembre 2012 del Consiglio di Stato (n. 7036) che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la decisione 4 luglio 2012, con cui il municipio di Bioggio ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per impiantare un nuovo vigneto (part. __________), in zona agricola; |
ritenuto, in fatto
A. a. Con domanda di costruzione 6
febbraio 2012, CO 1, qui resistente, ha chiesto al municipio di Bioggio il
permesso per realizzare un nuovo vigneto sul suo terreno (part. __________), a
valle della casa d'abitazione, all'interno della zona agricola. La domanda è
stata coordinata con la richiesta di autorizzazione per un nuovo impianto di
produzione di vino ai sensi degli art. 60 della legge federale sull'agricoltura
del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) e 2 cpv. 2 dell'ordinanza concernente la
viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007 (ordinanza sul vino;
RS 916.140).
Il progetto prevede in particolare la messa a dimora, su una superficie terrazzata
di 1'000 mq, un tempo vignata, di 557 nuove barbatelle, destinate ad ottenere
altrettanti ceppi di vite, suddivisi in 16 filari sorretti da pali di sostegno (h
= ca. 2 m), coltivati con la tecnica del Guyot semplice. Il vigneto, secondo la
relazione tecnica, è di dimensioni contenute a carattere domestico; l'uso
che verrà fatto dell'uva, precisa, è di natura privata, ad uso proprio.
b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda di costruzione si è opposto RI 1,
qui ricorrente, proprietario del terreno vicino (part. __________), contestando
in particolare la conformità di zona del previsto vigneto, esercitato solo a
titolo ricreativo.
c. Fatto proprio l'avviso favorevole cantonale (n. 78859) - che ha ritenuto il terreno
idoneo alla viticoltura (art. 2 cpv. 2 ordinanza sul vino) e l'impianto
conforme alla zona agricola (art. 16a legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) - con unica decisione
4 luglio 2012, il municipio ha rilasciato aCO 1 la licenza edilizia, assieme all'autorizzazione
esatta dalla legislazione agricola.
B. Con giudizio 12 dicembre 2012, il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal vicino opponente
avverso la predetta decisione municipale che ha concesso la postulata licenza
edilizia, confermandola.
Illustrato il diverso quadro normativo alla base del permesso edilizio e dell'autorizzazione
retta dall'art. 60 LAgr e dall'ordinanza sul vino, il Governo ha dapprima
ricordato le conclusioni dell'autorità dipartimentale in punto all'idoneità
alla viticoltura del fondo in questione, rilevando poi che anche per quanto
concerne la conformità dell'impianto alla zona agricola, conformemente all'art.
16a LPT e ad una consolidata giurisprudenza [..], la realizzazione del
vigneto sarebbe giustificata e l'autorità cantonale ha, giustamente
accordato il proprio consenso.
C. Con ricorso 7 gennaio 2013, RI 1
impugna ora il predetto giudizio governativo dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e sia negata la licenza edilizia.
L'insorgente ribadisce in particolare che l'impianto del nuovo vigneto non
sarebbe conforme alla zona agricola: l'attività sarebbe esercitata a titolo ricreativo,
in spregio all'art. 34 cpv. 5 dell'ordinanza sulla pianificazione del
territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). Non vi sono inoltre elementi per
ritenere che l'attività agricola sussisterà a lungo termine. Aspetti, questi -
censura il ricorrente - con i quali le istanze inferiori non si sarebbero
neppure confrontate. Non sarebbe infine chiaro se sono previsti nuovi terrazzamenti.
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'istante in licenza, con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorre, in appresso. Il municipio si rimette al giudizio di
questa Corte, mentre l'Ufficio delle domande di costruzione è rimasto silente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia
cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva
del ricorrente, vicino opponente, personalmente e direttamente toccato dal
giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi emerge in modo
sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. Il sopralluogo
genericamente chiesto dal ricorrente non è idoneo a portare ulteriori elementi
rilevanti ai fini del presente giudizio.
2. 2.1. Di principio,
l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e
impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione
(principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
Per l'art. 16a LPT sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli
impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticol-tura.
L'art. 34 cpv. 1 OPT specifica che sono conformi alla zona agricola gli edifici
e gli impianti se sono necessari alla coltivazio-ne dipendente del suolo o
all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'art. 16a cpv. 3
LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono
utilizzati alternativa-mente per la produzione di derrate che si prestano alla
consu-mazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vege-tale e
dalla tenuta di animali da reddito (lett. a) oppure per la col-tivazione di
superfici vicine allo stato naturale (lett. b).
2.2. Edifici e impianti che servono alla coltivazione dipendente del suolo o
all'ampliamento interno sono considerati conformi alla zona agricola unicamente
se soddisfano i requisiti posti dall'art. 34 cpv. 4 OPT. Secondo questa
disposizione, l'autorizzazione va rilasciata soltanto se l'edificio o
l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett. a), all'edificio
o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista
(lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine (lett. c). L'art.
34 cpv. 5 OPT precisa inoltre che gli edifici e gli impianti per l'agricoltura
a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola.
La distinzione tra coltivazione agricola o orticola esercitata a ti-tolo di hobby
o azienda principale o gestita a titolo accessorio di-pende dalle circostanze
del caso concreto. Costituiscono indizi di un'attività esercita a titolo
ricreativo, la circostanza che non sia finalizzata a perseguire un profitto (fehlende
Gewinn- und Ertra-gsorientierung), il mancato raggiungimento di determinate
di-mensioni minime o l'onere lavorativo marginale che richiede l'a-zienda (cfr.
STF 1C.8/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, ad art. 16a LPT n. 11). Un'azienda a-gricola ai sensi
dell'art. 16a LPT si distingue in particolare dall'a-gricoltura
esercitata a titolo ricreativo per l'impiego coordinato e duraturo di capitale
e lavoro in misura economicamente rilevan-te, che sia volto al conseguimento di
un reddito (cfr. STF 1C.8/2010 citata, consid. 2.2; 1A.64/2006 del 7 novembre
2006 consid. 2.3 con rinvii; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012, in RtiD I-2013, n. 45, consid. 2.2). Deve trattarsi di un'azienda che possa verosimilmente
esistere a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT; cfr. al riguardo: RtiD
I-2013 n. 45, consid. 2.2 con rinvii).
2.3. Nel caso concreto, oggetto di controversia è il nuovo vigneto di cui si è
detto in narrativa, che il resistente intende impiantare sul suo terreno
terrazzato (part. __________), all'interno della zona agricola. Formato da 16
filari sorretti da pali di sostegno alti fino a ca. 2 m ed esteso su una superficie di 1'000 mq, l'impianto previsto non è di scarsa importanza. E questo
anche nella misura in cui, come indica la relazione tecnica, non sarebbero previste
ulteriori modifiche alla conformazione attuale del terreno (che sarebbe già
stato sistemato in base ad un precedente permesso rilasciato nel 2006; cfr. anche
risposta 29 agosto 2012 del CO 1 al Governo, pag. 4).
Nonostante le obiezioni sollevate dal ricorrente, che lamentava in particolare
una violazione dell'art. 34 cpv. 5 OPT, le precedenti istanze si sono in
sostanza limitate a ritenere l'impianto in oggetto conforme alla zona agricola.
A torto.
L'attività agricola prevista, come ribadisce l'insorgente, di durata incerta, non
è in concreto finalizzata al conseguimento di un reddito. Lo si deduce dalla
stessa relazione tecnica, da cui risulta esplicitamente che l'utilizzo che
verrà fatto dell'uva è di natura privata, ad uso proprio. Neppure il
resistente - che non risulta essere coltivatore di professione, né titolare di
un'azienda - afferma infatti di voler esercitare un'attività basata sul
profitto e sulla produzione, con una prevedibile esistenza duratura. Da questo
profilo, cade nel vuoto la sommaria considerazione espressa dalla Sezione dell'agricoltura
dinnanzi al Governo, secondo cui l'attività viticola sarebbe in generale una di
quelle maggiormente redditizie (cfr. le sue osservazioni 2 ottobre 2012, pag.
2).
Ferme queste premesse, il vigneto in discussione, che rientra appieno nella
nozione di coltivazione esercitata a titolo ricreativo, non può dunque essere
ammesso siccome non conforme alla zona agricola (art. 34 cpv. 5 OPT). Questa
zona deve infatti essere riservata all'agricoltura in senso proprio - per la
quale occorre per principio mantenere sufficienti superfici coltive idonee
(cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a LPT) - tutelandola da altre forme concorrenziali di
sfruttamento del terreno, non orientate a conseguire un reddito (cfr. al riguardo:
STF 1A.134/2002 del 17 luglio 2003, consid. 2.4-2.5 con rimandi, pubbl. in ZBl
106/2005 pag. 158).
La conclusione opposta a cui è approdato il Governo, senza neppure confrontarsi
con l'art. 34 cpv. 5 OPT, non può dunque essere tutelata. Inconferenti sono invece
i giudizi (STF 1C.70/2007 del 23 ottobre 2008, STA 52.2007.197 del 28 novembre
2007) da esso citati, riferiti a fattispecie diverse, non concernenti impianti
per l'agricoltura esercitata a titolo hobbistico.
3. 3.1. In deroga al principio della
conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate
autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione
di edifici o impianti soltanto se sono date, cumulativamente (DTF 124 II 252,
consid. 4), le condizioni poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la loro
destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edifica-bile (lett. a) e se
non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito
dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono
essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare
l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico,
inerenti all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi
finanziari, personali o di comodità (DTF 136 II 214 consid. 2.1.; 129 II 63,
consid. 3.1.; 124 II 252 consid. 4a; 123 II 256 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere
negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona
edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle
immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili
(per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; DTF 129 II
63, consid. 3.1.; Waldmann/Hänni,
op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.).
3.2. In concreto, è certo che l'impianto viticolo in discussione, che verrebbe gestito
da un non coltivatore a mero titolo ricreativo, non adempie il requisito dell'ubicazione
vincolata (art. 24 lett. a LPT). All'interno della zona agricola, quest'ultimo
requisito corrisponde in effetti sostanzialmente con quello della conformità di
zona ai sensi degli art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 16a LPT (cfr. DTF 125
II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc; 1C.561/2012 del 4 ottobre 2013, consid. 3.1). Non vi sono ragioni oggettive, segnatamente d'ordine tecnico o d'esercizio
o legate alla configurazione o alle particolarità del suolo, che rendano
indispensabile la sua realizzazione nel luogo previsto. Neppure il resistente
pretende del resto che il vigneto in questione sarebbe ad ubicazione vincolata.
Già per questi motivi, non può dunque beneficiare di un'autorizzazione
eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.
4.4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto, con
conseguente annullamento del giudizio governativo impugnato e della licenza
edilizia rilasciata dal municipio.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico di CO
1, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 12 dicembre 2012 del Consiglio di Stato (n. 7036);
1.2. la decisione 4 luglio 2012 con cui il municipio di Bioggio ha concesso a CO 1 la licenza edilizia per l'impianto di un nuovo vigneto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà inoltre fr. 2'000.- a RI 1, a titolo di ripetibili di entrambe le istanze di ricorso.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria