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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Paola Passucci, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 5/10 dicembre 2012 (n. 6891) del Consiglio di Stato, che ha sospeso alla ricorrente il passaggio nella classe di stipendio superiore; |
vista la risposta 7 febbraio 2013 del Consiglio di Stato e del Dipartimento delle finanze e dell'economia per il tramite della Sezione delle risorse umane;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con
risoluzione n. 631 del 18 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha nominato RI 1 quale
segretaria (21-24) presso la Divisione della giustizia con effetto dal 1° marzo
2009. Attribuita al Ministero pubblico con sede di servizio a __________, all'interessata è
stato riconosciuto uno stipendio fisso annuo pari a fr. 57'505.-, corrispondente
alla 21.a classe dell'organico al minimo, dedotto il 3% in applicazione delle
misure di risparmio. Dopo un anno di attività
e perdurando il rapporto d'impiego, si legge nella risoluzione di
nomina, la signora RI 1 verrà iscritta nella 21.a classe dell'Organico al
minimo.
La sua retribuzione è dunque evoluta come segue:
- dal 1. marzo 2009 classe
21 con 0 aumenti (dedotto il 3%)
- dal 1. marzo 2010 classe 21 con 0 aumenti
- dal 1. marzo 2011 classe 21 con 1 aumento
B. Dal 1° aprile 2011 RI 1 ha
accumulato i seguenti periodi
di inabilità lavorativa dovuta a malattia in gravidanza (contrazioni premature/lombalgia;
cfr. certificati medici agli atti):
- dal 01.04.2011 al 9.5.2011 al 30%;
- dal 10.5.2011 al 31.05.2011 al 50%;
- dal 01.06.2011 al 9 luglio 2011 al 100%.
Il 10 luglio 2011 ha dato alla luce il suo primo figlio. Scaduto il congedo maternità pagato di 16
settimane (durato dal giorno del parto al 29 ottobre 2011), ha prolungato la
sua assenza (retribuita) fino al 28 dicembre 2011, potendola giustificare con diritti
maturati e non ancora goduti, come vacanze e recupero ore per lavoro straordinario.
Preso atto del preavviso favorevole del Procuratore
generale __________, suo funzionario dirigente, la dipendente ha poi ottenuto
un congedo post-parto non pagato, per il
periodo dal 29 dicembre 2011 al 28 settembre 2012. A contare dal 29 settembre 2012 le è stata concessa una riduzione del grado di
occupazione al 50%. Il 1° ottobre 2012 RI 1 ha dunque ripreso la sua attività
lavorativa a metà tempo, caratterizzata - fino alla nascita del secondogenito (il
19 dicembre 2012) - da importanti periodi di assenza per malattia (36 giorni
tra il 1° ottobre 2012 e il 19 dicembre 2012). La dipendente ha quindi
usufruito di un ulteriore congedo maternità pagato fino al 9 aprile 2013.
C. Il 29
ottobre 2012 il funzionario dirigente ha preavvisato negativamente l'avanzamento
nella classe alternativa di stipendio superiore (classe 22, a contare dal 3 dicembre 2012), adducendo la seguente motivazione:
Assenza al 100% dal
1.6.2011 per malattia e congedo maternità. Ripresa ridotta dell'attività il
1.10.2012 e congedo per seconda maternità da dicembre 2012, per cui non è
possibile la valutazione.
D. In ossequio alla direttiva di esecuzione 1.4.3 "Norme di promozione e avanzamento in classi alternative e tra parentesi" del 10 luglio 2012 e preso atto dell'avviso 29 ottobre 2012 del Procuratore generale __________, il 5 dicembre 2012 il Consiglio di Stato ha risolto di sospendere alla dipendente il passaggio nella classe di stipendio superiore prevista dalla sua funzione.
E. Avverso la predetta risoluzione, comunicata il 10
dicembre seguente, RI 1 insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
La ricorrente precisa anzitutto che le assenze per malattia registrate tra i
mesi di aprile e luglio del 2011 erano direttamente legate alla prima
gravidanza, come si evince dai certificati medici prodotti sub doc. 1-3. Contesta
in seguito l'asserita impossibilità di
valutare il suo operato a cagione delle ripetute assenze per malattia e congedi
maternità di cui ha beneficiato e produce, a suffragio delle proprie argomentazioni,
copia degli attestati di servizio rilasciatile dai suoi due precedenti
diretti superiori. I giudizi ivi contenuti - rileva la dipendente - appaiono
positivi, precisi, motivati, dettagliati e consentono di farsi un'idea della
qualità del lavoro che essa svolge presso il Ministero pubblico. Sospendendo il
passaggio nella classe superiore di stipendio, l'autorità di nomina ha
disatteso non solo le disposizioni in materia di congedi maternità e protezione
delle donne in gravidanza, ma ha pure penalizzato abusivamente chiunque, per
legge, ha diritto ad un avanzamento, ma non può usufruirne in ragione dei congedi
(pagati e non) di cui ha di fatto beneficiato.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento delle finanze e dell'economia e il Consiglio di Stato con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL
2.5.4.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e
personalmente interessata dalla decisione impugnata (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm)
è pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. Giusta l'art. 1a cpv. 1 della legge sugli stipendi degli impiegati
dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (LStip; RL 2.5.4.4) la pianta e
la classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti e le relative modificazioni sono stabilite dal Consiglio
di Stato con decreto esecutivo, sulla base della descrizione e della valutazione
di ogni singola funzione o categoria di funzioni. Richiamata quest'ultima
disposizione, il Governo ha emanato il Regolamento concernente le funzioni e le
classificazioni dei dipendenti dello Stato del 10 luglio 2012 (RL 2.5.4.1.2), il
quale distingue i dipendenti per funzione, separandoli in distinti capitoli per
ciascun Dipartimento al quale appartengono. A ciascuna funzione è attribuita una classe di organico esattamente
definita, unica o con possibili alternative indicate.
L'art. 3 cpv. 1 LStip stabilisce le classi di stipendio dei dipendenti
cantonali, fissando lo stipendio minimo e quello massimo, rispettivamente gli
aumenti annui di ogni singola classe.
L'art. 8 cpv. 1 LStip dispone che i dipendenti hanno diritto all'aumento
annuale di stipendio previsto dall'art. 3 LStip. Tale aumento, specifica
il cpv. 2, è concesso agli impiegati ogni dodici mesi di servizio fino al raggiungimento del massimo della rispettiva
classe.
L'art. 7 cpv. 1 LStip regola lo stipendio
iniziale dei dipendenti cantonali, prescrivendo - per principio - che è
fissato dall'atto di nomina e che corrisponde al minimo della classe prevista
per la rispettiva funzione. I capoversi seguenti conferiscono al Consiglio di
Stato la facoltà di stabilire uno stipendio iniziale diverso (maggiore oppure
inferiore). Quest'ultima norma serve anche per calcolare lo stipendio in caso
di promozione, avanzamento o riclassificazione. Ad essa rinvia infatti
espressamente l'art. 11 cpv. 1 LStip, precisando che il nuovo stipendio non
deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di
un aumento annuo. La LStip non definisce le nozioni di promozione, avanzamento
e riclassificazione. Tali concetti sono esplicitati all'art. 42 del Regolamento
dei dipendenti dello Stato del 13 dicembre 1995 (RDS; RL 2.5.4.1.1). La promozione
consiste nel passaggio da una funzione ad un'altra di grado superiore, ivi
compresi i casi di funzioni alternative o, nell'ambito della medesima funzione,
il passaggio nelle classi indicate tra parentesi (art. 42 cpv. 1 RDS). L'avanzamento,
soggiunge il cpv. 2, consiste invece nel passaggio da una classe
alternativa all'altra nell'ambito della medesima funzione. La riclassificazione
è costituita infine dall'assegnazione di una nuova classe di stipendio ad una determinata
funzione (cpv. 3).
L'art. 10 LStip attribuisce al Consiglio di Stato il
compito di elaborare delle regole di promozione nei casi di funzioni per le
quali sono previste classi alternative di stipendio [per
classi alternative si intendono quelle previste dal Regolamento concernente le
funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato per una medesima
funzione: in genere sono indicate separate da un trattino (RDAT I-1992 n. 12)].
Con risoluzione n. 3942 del 10 luglio 2012 il Governo ha previsto per la funzione di
segretario/a (classe di stipendio 21-24; cfr. RL 2.5.4.1.2) il passaggio dalla
classe alternativa di stipendio inferiore a quella superiore di regola dopo due
anni (cfr. direttiva di esecuzione
1.4.3 "Norme di promozione e avanzamento
in classi alternative e tra parentesi", cifra 3.6 "Funzioni
amministrative", pag. 22). L'avanzamento nella
classe alternativa superiore è soggetto al preavviso favorevole del funzionario
dirigente (STA 53.2006.32 del 22 novembre 2006 consid. 2.2.3.); può avvenire
infatti soltanto se il dipendente ha dimostrato capacità e diligenza
nell'esplicare le sue mansioni e se il suo comportamento è corretto (ibidem,
cifra 1.2, pag. 2).
3. 3.1. La ricorrente contesta la decisione
con cui il Consiglio di
Stato ha risolto di sospenderle il passaggio nella classe alternativa di
stipendio superiore (classe 22), giacché ritenuta discriminatoria, arbitraria e
contraria alle disposizioni in materia di congedi
maternità e protezione delle donne in gravidanza. La bontà
del suo operato presso il Ministero pubblico è perfettamente desumibile dagli
attestati di servizio che le hanno rilasciato i suoi due precedenti funzionari
dirigenti. È dunque a torto che il Procuratore generale ha preavvisato
negativamente l'avanzamento salariale in discussione, sostenendo che il lavoro della
dipendente fosse oggettivamente ingiudicabile a cagione delle ripetute assenze
per malattia e congedi maternità di cui ha beneficiato. La tesi difensiva non
può essere accreditata.
3.2. RI 1 è stata nominata, a contare dal 1° marzo 2009, quale segretaria 21-24
presso la Divisione della giustizia e attribuita al Ministero pubblico con sede di servizio a __________.
Superato il periodo di prova, il 1° marzo 2010 è stata inserita nella 21.a
classe dell'organico al minimo. Come si evince dalla risoluzione governativa n.
3942 del 10 luglio 2012, direttiva di esecuzione 1.4.3, regolante la promozione
e l'avanzamento in classi alternative e tra
parentesi, per la funzione di segretaria (21-24) il passaggio dalla classe alternativa di
stipendio inferiore a quella superiore avviene
di regola dopo due anni. L'avanzamento è soggetto al preavviso favorevole
del funzionario dirigente e può avvenire soltanto se il dipendente ha
dimostrato capacità e diligenza nell'esplicare le sue mansioni e se il suo
comportamento è corretto.
Posto
che, come detto, la ricorrente è stata inserita nella 21.a classe al minimo a contare dal 1° marzo 2010, i
due anni oggetto di valutazione scadrebbero (al più presto) il 29
febbraio 2012. Tuttavia, avvalendosi della giurisprudenza sviluppata da questo
Tribunale in materia di computo del congedo parentale per stabilire l'anzianità
di servizio (cfr. STA 53.1999.00002 del 1° marzo
2000 confermata dalla STF 1A.132/2000 del 20 novembre 2000 = RDAT I-2001 n. 48), l'autorità di nomina ha ritenuto di
differire la data di scadenza di ulteriori 9 mesi (pari al congedo post-parto
non pagato di cui la dipendente ha beneficiato per il periodo dal 29 dicembre 2011 al 28 settembre 2012), portandola
alla fine del mese di novembre 2012.
Così stando le cose, a nulla giovano eventuali certificazioni relative alla
qualità del lavoro svolto dalla ricorrente in epoca precedente al periodo oggetto di valutazione, come quella datata 21
dicembre 2009 (valutazione del 10° mese), che si riferisce al primo anno di
servizio, considerato di prova (cfr. art. 18 cpv. 1 LORD) e che serve sostanzialmente
a verificare la capacità e l'idoneità del dipendente ad assumere una funzione
specifica e ad accertare la corrispondenza al profilo lavorativo ricercato (Peter Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2. ed.,
Zurigo 2008, pag. 630 segg.; STA 52.2010.175 del 30 marzo 2011 consid.
3.2.; 52.2011.238 dell'11 gennaio 2012 consid. 3.). A tutt'altra finalità mira
per contro il periodo di due anni previsto dalle norme di avanzamento citate in
precedenza per il passaggio alla classe alternativa di stipendio superiore. Per
potervi ambire, durante questo lasso di tempo la dipendente deve dimostrare non
solo capacità e diligenza nell'esplicare le proprie
mansioni, ma dare anche prova di un comportamento corretto. Ciò che, con ogni
evidenza, sottintende una presenza costante sul posto di lavoro, oltre che
l'effettivo svolgimento dei propri compiti a favore dello Stato. A giusta
ragione il funzionario dirigente ha ritenuto quindi di non poter preavvisare positivamente
il passaggio alla 22.a classe di stipendio data l'impossibilità concreta di una
verifica della sussistenza delle premesse legali per giustificare un avanzamento
salariale come quello auspicato dall'insorgente. Le tavole processuali
dimostrano in effetti come RI 1
sia rimasta assente per quasi tutta la durata del periodo durante il quale avrebbe
dovuto essere valutata.
Gli attestati di servizio prodotti dalla ricorrente, i cui giudizi sono
sostanzialmente positivi, si riferiscono al periodo 1° marzo 2009 - 1° giugno
2011 (cfr. doc. 4 e 5). Non coprono l'intero intervallo di tempo in discussione.
Per di più, a contare dal 1° aprile 2011 la dipendente ha accumulato diversi periodi di inabilità
lavorativa (dal 01.04.2011 al 9.5.2011 al 30%, dal 10.5.2011 al 31.05.2011
al 50%, dal 01.06.2011 al 9 luglio 2011 al 100%). Esaurito il primo congedo maternità
pagato, ha prolungato la sua assenza (retribuita) fino al 28 dicembre 2011 e beneficiato in seguito di un congedo post-parto non pagato dal
29 dicembre 2011 al 28 settembre 2012. Dal 1° ottobre 2012 ha ripreso la sua attività lavorativa al 50% e registrato 36 giorni di malattia fino al 19 dicembre
2012, data in cui ha cominciato a decorrere il congedo maternità pagato relativo
al suo secondogenito.
Le finalità del periodo di due anni previsto dalle norme di promozione e
avanzamento in classi alternative e tra parentesi del 10 luglio 2012 sono
indubbiamente state compromesse dalle assenze per malattia e congedi maternità
(pagati e non) della dipendente. In queste circostanze, applicando per analogia
al contesto in esame la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale in
materia di prolungamento del periodo di prova di un
dipendente a causa delle sue assenze e della conseguente impossibilità
oggettiva di potere effettuare la valutazione del suo inserimento (cfr. la STA 52.2010.175 del 30 marzo 2011),
non v'è dubbio alcuno che il Procuratore generale sia
stato effettivamente impossibilito ad esprimere un qualsivoglia giudizio sulla capacità e diligenza di RI 1 nell'esplicare le proprie mansioni,
rispettivamente sulla correttezza del suo comportamento. Presupposti, questi, indispensabili per poter ottenere un avanzamento nella classe alternativa di
stipendio superiore. Contrariamente a quanto assevera
la ricorrente, il motivo dell'assenza non ha influito in alcun modo sul
preavviso formulato dal funzionario dirigente. Non sarebbe andata diversamente in
caso di assenze fondate su congedi non pagati per altri motivi, come ad esempio
per l'aggiornamento e il perfezionamento professionale, per lo studio o la riqualificazione
professionale, ecc. Non sussiste pertanto
alcuna violazione delle disposizioni in materia di congedi maternità e
protezione delle donne in gravidanza, né discriminazione
dei sessi. Nella fattispecie analoga di (mancato) computo di un congedo
parentale non pagato per stabilire l'anzianità di servizio ex art. 15 cpv. 4
LStip, il Tribunale federale aveva stabilito infatti che "[…] il fatto
di non considerare questo congedo ai fini dell'anzianità di servizio non costituisce
una discriminazione fondata su un'asserita diversità di sesso; nella misura in
cui la Corte cantonale, in applicazione dell'art. 15 cpv. 4 LStip, ha ritenuto che il mancato computo del
congedo parentale ai fini dell'anzianità di servizio dipende
essenzialmente dalla sua durata, quale fattore determinante, e riguarda allo stesso
modo ogni beneficiario di un congedo non pagato superiore ai trenta giorni
concesso per i motivi più diversi (cfr. art. 49 e 50 Lord), non si verifica
alcuna discriminazione salariale che svantaggi maggiormente persone di un
determinato sesso. […] Il giudizio impugnato non è arbitrario nel suo
risultato, trattando, dal punto di vista dell'anzianità di servizio, allo
stesso modo tutti i beneficiari di un congedo non pagato, indipendentemente dai
motivi per cui è stato concesso" (RDAT I-2001 n. 48). Tali principi
valgono, mutatis mutandis, anche per il caso che qui ci occupa, ove il
godimento del congedo post-parto non pagato deve comportare per la qui
ricorrente, oltre al posticipo della sua valutazione, anche l'impossibilità di essere
giudicata durante questo periodo. Il dipendente congedato senza stipendio non
soltanto è liberato dai suoi obblighi di servizio, ma perde infatti anche le
sue prerogative, conservando unicamente il diritto di riprendere il servizio
alla scadenza del congedo (cfr. RDAT I-2003 n. 9).
Stante quanto precede, la decisione avversata non presta il fianco a critiche e merita piena tutela.
4. Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di
giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria