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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi |
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segretaria: |
Paola Carcano Borga, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 25 giugno 2013 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5
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contro |
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la decisione 4 giugno 2013 del Consiglio di Stato (n. 2908) che, respingendo l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti, ha confermato la risoluzione 4 febbraio 2013 del consiglio comunale di __________ con cui è stato approvato il progetto e stanziato il credito d'investimento relativo alla riqualifica urbana di Viale __________ e Piazza della __________, così come da messaggio municipale n. 34/2012; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 19 dicembre 2012 il municipio
di __________ ha licenziato il messaggio n. 34/2012 con
il quale ha chiesto l'approvazione del progetto
per la riqualifica urbana di Viale __________ e Piazza della __________ e lo stanziamento del relativo credito d'investimento.
Le commissioni della gestione ed edilizia hanno approvato la proposta
municipale con separati rapporti 25 gennaio 2013.
b. Il 4 febbraio 2013 il consiglio comunale
di __________, alla presenza di 32 membri su 35, ha approvato la suddetta trattanda con 28 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni,
risolvendo quanto segue:
"1. Sono approvati il progetto e il preventivo
concernenti le opere di riqualifica urbana di Viale __________ e Piazza della __________
__________.
2. È concesso l'esonero dal prelievo dei contributi di miglioria per i costi di
riqualifica urbana.
3. Al Municipio è concesso il relativo credito d'investimento di fr. 3'245'000.-
(IVA esclusa), di cui fr. 2'300'000.- al c.to 501.315 sistemazione Viale __________
/Piazza __________ e fr. 945'000.- al c.to 501.184 canalizzazione viale __________.
4. All'azienda elettrica comunale è concesso il relativo credito d'investimento
di fr. 910'000.- al c.to 501.150.
5. All'azienda acqua potabile comunale è concesso il relativo credito d'investimento
di fr. 520'000.- al c.to 501.410.
6. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2014".
c. La risoluzione è stata pubblicata all'albo comunale a decorrere dal 6 febbraio
2013.
B. Contro questa decisione RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento. Innanzitutto essi hanno criticato il contenuto del messaggio
municipale ritenuto incompleto e impreciso, in particolare per quanto concerne la
quantificazione della spesa determinante. A
questo proposito hanno precisato che in esso non sono riportati nel
dettaglio i costi relativi alle singole opere e infrastrutture e neppure sono
distinti i costi tra i nuovi lavori e gli
interventi di manutenzione. Ciò che comporterebbe l'impossibilità di esprimersi in merito alla richiesta
di esonero dei contributi di miglioria. In secondo luogo essi hanno censurato
il mancato prelievo di detti tributi, ritenuto in ogni caso che l'intervento di
riqualifica in questione (o, almeno, la maggior parte di esso) sarebbe comunque
foriero di indubbi vantaggi particolari, specie per i proprietari dei fondi
circostanti.
C. Con giudizio 4 giugno 2013 il Governo
ha respinto il ricorso, confermando la controversa
deliberazione del legislativo comunale. Appurato che quest'ultimo organo aveva
potuto dibattere e decidere in merito alla proposta contenuta nel messaggio n. 34/2012 con sufficiente cognizione di causa, esso non ha ravvisato
alcuna carenza di ordine formale e
procedurale invalidante la decisione avversata. L'Esecutivo cantonale ha
quindi rilevato che l'opera in questione non generava vantaggi particolari, trattandosi
soltanto di un intervento di abbellimento nell'interesse dell'intera comunità e
dell'immagine turistica del comune di __________ come pure di coloro che vi
transitano, fatta eccezione per l'allargamento del marciapiede. Sennonchè il
prelievo del contributo per la precitata miglioria (ovvero fr. 14'550.-, pari
al 30% del costo complessivo del medesimo di fr. 48'500.-, trattandosi di
urbanizzazione generale) non si giustificava per ragioni di economicità (c.d.
contributo non redditizio).
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI
5 insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo e chiedono l'annullamento della stessa oltre
che della deliberazione dell'esecutivo comunale
da esso tutelata. In sostanza, essi ribadiscono anche in questa sede la tesi secondo cui l'intervento di
riqualifica in questione procura indubbi
vantaggi particolari ai proprietari dei fondi circostanti (già solamente per il
plusvalore immobiliare che comporta) ed è quindi soggetto al prelievo di contributi
di miglioria. Precisano pure che, secondo le disposizioni vigenti in materia,
il comune può prescindere dall'imposizione
- a determinate condizioni - unicamente con il consenso del Consiglio di Stato,
che tuttavia manca nel caso di specie. Ritengono inoltre che il municipio
avrebbe dovuto considerare quale spesa determinante il costo totale dell'intervento
di riqualifica in questione, ovvero fr. 4'675'000.-. Chiedono infine una
verifica delle censure di ordine formale sollevate in prima istanza che
ritengono essere state respinte "in
maniera non del tutto convincente" dal Governo, dandole per
trascritte nel gravame in disamina.
E. Chiamato ad esprimersi, il Consiglio
di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa,
senza formulare particolari osservazioni. Dal canto suo il municipio di __________
ha avversato il gravame con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei
seguenti considerandi.
Parimenti dicasi per il presidente del consiglio comunale, il quale ha
precisato come dal punto di vista formale la contestata decisione sia stata adottata nel pieno rispetto della legislazione vigente
in materia. In sede di replica e di duplica le parti hanno ulteriormente precisato e sviluppato le rispettive
argomentazioni, riconfermandosi nelle loro contrapposte domande di giudizio. I
ricorrenti hanno postulato altresì l'esperimento di un sopralluogo.
F. Il 1°
luglio 2013 il comune di __________ ha chiesto, in via provvisionale, che al gravame
fosse revocato l'effetto sospensivo. Chiamati a pronunciarsi, i ricorrenti
hanno resistito alla richiesta; per contro sia il presidente del consiglio
comunale sia il Consiglio di Stato non hanno preso posizione in proposito. L'istanza
è stata respinta con decisione 31 luglio 2013
del giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, la legittimazione
attiva degli insorgenti, destinatari del giudizio impugnato nonché cittadini attivi di __________, e
la tempestività del gravame sono incontestabilmente date in virtù degli art. 208 cpv. 1 e 209
lett. a) della legge organica comunale del 10
marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), nonché 43 e 46 cpv. 1 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181).
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
LPamm). La situazione dei luoghi è
difatti nota alla Corte e emerge - al pari dell'og-getto di contestazione - in
modo sufficiente dalle carte processuali. Ulteriori prove, in particolare
il sopralluogo richiesto dai ricorrenti, non appaiono invero suscettibili, nell'ambito
di una valutazione anticipata delle medesime,
di procurare la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il
giudizio (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008, n. 6, pag. 559 e rinvii).
2.Preliminarmente occorre rilevare che gli insorgenti chiedono una
verifica delle censure di ordine formale sollevate in prima istanza che, a loro
mente, sarebbero state respinte "in maniera non del tutto convincente"
dal Governo, dandole per trascritte nel gravame in disamina (cfr. pag. 14 e 15
del gravame). Ora, si osserva che il Tribunale entra nel merito ed esamina
unicamente censure formulate conformemente a quanto prescritto dall'art. 46
cpv. 2 LPamm. Richieste generiche, non motivate né sostanziate sono
irricevibili. Tale è la domanda formulata nel ricorso qui oggetto di giudizio, che pertanto non viene esaminata oltre. Anche
volendone ammettere la ricevibilità, i ricorrenti non ne trarrebbero comunque alcun giovamento. Dalle tavole processuali
emerge difatti chiaramente che - come
peraltro rettamente individuato dal Governo - la proposta allestita dall'esecutivo
comunale e contenuta nel messaggio municipale n. 34/2012 è stata
adottata con sufficiente conoscenza di causa, sulla base di una documentazione (progetto e preventivo) completa e dettagliata, al
termine di un regolare iter procedurale e di un dibattito plenario
durante il quale tutti i consiglieri presenti (inclusi, quindi, i qui insorgenti)
hanno potuto esprimersi liberamente in merito, senza alcuna limitazione di
qualsiasi genere.
3.3.1. Secondo l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria
del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1), il Cantone, i comuni ed i consorzi di
comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che
procurano vantaggi particolari. Con il consenso del Consiglio di Stato, si può prescindere dall'imposizione
qualora il finanziamento dell'opera è adeguatamente garantito da altri tributi
(art. 1 cpv. 2 LCM). Danno luogo a contributo, in
particolare (art. 3 cpv. 1 LCM), le opere di urbanizzazione generale e particolare
dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le
ricomposizioni particellari (lett. c).
Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento
di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione,
segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e
delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il
territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCM). L'urbanizzazione particolare
comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli
impianti di urbanizzazione, nonché alle
strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche
(art. 3 cpv. 3 LCM). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento
di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM).
Per quanto riguarda il vantaggio particolare ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCM,
esso è presunto quando l'opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a
migliorarne l'urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando
migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità
e la tranquillità dei fondi tenuto conto
della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed
oneri (art. 4 LCM). In questo senso,
la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi sono
opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari
servite (STA 52.2012.27 del 31 gennaio 2013 consid. 2.1 e rinvii ivi citati; Adelio Scolari, Tasse e
contributi di miglioria, 1a ed., Cadenazzo 2005, n. 193). In particolare, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche un intervento di rifacimento di una strada o di una piazza
che comporti, tra l'altro, la posa di una
pavimentazione pregiata, è un'opera per la quale possono essere prelevati
contributi di miglioria, in quanto è
suscettibile di apportare vantaggi particolari ai fondi adiacenti (cfr. in questo senso: STA 52.98.00063 del 1°
marzo 1999 consid. 5.3; 52.97.00162 del 24 ottobre 1997 consid. 4.2 e
52.2010.321-323 del 7 dicembre 2011 consid. 2.2; Adelio Scolari, op.
cit., n. 193). Sono imponibili
tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti,
compresi gli enti pubblici, cui dalle opere
derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Per il calcolo dei
contributi sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto
dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti,
la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCM).
Per le opere di urbanizzazione generale la
quota a carico dei proprietari non può
essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di
urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione
generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale
media (art. 7 cpv. 1 LCM). Per le altre opere la quota è fissata in base al
vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCM).
3.2. Il principio dell'imposizione come pure il
piano di finanziamento di
un'opera pubblica e la quota imponibile del relativo intervento sono decisi dal
legislativo comunale
(ovvero dall'assemblea o dal consiglio comunale; cfr.
art. 13 lett. g e 42 cpv. 1 e 2 LOC). A quest'ultimo spetta dunque il
compito di pronunciarsi unicamente sul principio
e sulla percentuale di prelievo dei contributi. Tutti gli altri aspetti inerenti al calcolo dei contributi da prelevare devono
invece essere risolti dal municipio attraverso l'elaborazione del relativo prospetto. In tale ambito, oltre a
stabilire nel piano del perimetro la porzione di
territorio per la quale l'opera è principalmente
destinata o a cui si estendono effetti particolari, quest'ultimo organo
è pure tenuto a stabilire la spesa determinante da finanziare mediante
contributi di miglioria (art. 6 LCM), ciò che necessariamente
gli impone di pronunciarsi in merito agli interventi che devono essere presi in
considerazione ai fini dell'imposizione (STA 52.2012.27 del 31 gennaio 2013
consid. 2.2 e rinvii ivi citati).
3.3. Giova inoltre ricordare che il comune ticinese dispone di una grande
libertà nell'ambito dell'applicazione della LCM, che gli è affidata dal legislatore
cantonale, e pertanto di autonomia protetta. Questa prerogativa non solleva
però il comune dall'obbligo di interpretare ed applicare correttamente le
definizioni e le disposizioni contenute
nella legislazione cantonale. In sostanza, il comune ticinese non
dispone di libertà di decisione quando si tratta di determinare il principio
(obbligo) dell'imposizione dei contributi di miglioria e la natura dell'opera
di urbanizzazione che ne sta alla base. Una volta assodati tali elementi, esso
acquista invece un ragguardevole margine di manovra nel fissare la percentuale
di imposizione (STA 52.2012.27 del 31 gennaio 2013 consid.
2.3 e rinvii ivi citati).
4.Nel caso concreto il credito di fr. 4'675'000.- votato dal legislativo
comunale di __________ concerne la "riqualifica
urbana di Viale __________ e Piazza
della __________ __________ ". Come riportato in narrativa,
nella decisione avversata il Consiglio di Stato ha stabilito che solamente l'allargamento
del marciapiede di viale __________ costituisce un'opera di urbanizzazione
generale soggetta al prelievo di contributi di miglioria che tuttavia, nel caso
specifico, una simile soluzione non si giustificherebbe per ragioni di
econimicità. Secondo i ricorrenti, invece, l'intervento di riqualifica in questione (o, almeno, la maggior parte di esso) sarebbe
foriero di indubbi vantaggi particolari, specie ai proprietari dei fondi
circostanti, che andrebbero quindi assoggettati al pagamento del relativo
tributo. Litigiose sono quindi la determinazione del principio (obbligo) dell'imposizione
dei contributi di miglioria e la natura dell'opera
di urbanizzazione che ne sta alla base. A questo proposito va rilevato
quanto segue.
4.1. Dalle tavole processuali (cfr. messaggio
municipale citato; incarto del progetto definitivo, in particolare rapporto
tecnico con relative planimetrie; fotografie agli atti) emerge che viale __________
è un nodo importante dell'assetto urbano di __________ in quanto punto di
arrivo nel __________. Esso fa parte - insieme alla porta d'ingres-so del
nucleo storico (Piazza della __________) - di un comparto densamente edificato
caratterizzato dalla presenza di numerose attività a carattere commerciale e di
servizio (segnatamente autosilo, collegio __________,
polizia, posta, banche, cinema, bar, ecc.). I precitati servizi pubblici,
come pure la vicinanza con la zona pedonale del __________, sono importanti
generatori di spostamenti pedonali e ciclabili, che vanno ad aggiungersi ad un
considerevole volume di traffico in transito. Attualmente il viale comprende
due corsie veicolari (di 3.00 rispettivamente 4.00 metri di larghezza) a senso unico di circolazione (di cui la prima riservata ai bus) per il
tratto che si estende tra viale __________ e via __________ rispettivamente due
corsie veicolari a senso unico e una corsia ciclabile
per il segmento che si estende tra via __________ e via __________
passando per via __________. Provenendo da viale Monte Verità, sul lato sinistro
di viale __________ c'è un percorso pedonale parzialmente
coperto (porticato lastricato in pietra naturale) costeggiato da un marciapiede
asfaltato (larghezza complessiva circa 4 metri) mentre sul lato destro c'è un marciapiede (eseguito in parte in porfido ed in parte in
asfalto) la cui larghezza varia tra 1.50 e 7 metri. Lungo ambedue i lati del viale si alternano alcune aiuole
rettangolari caratterizzate da vegetazione per lo più a basso fusto. Dal
canto suo, Piazza della __________ non presenta una vera e propria struttura ed
è semplicemente asfaltata.
4.2. A seguito dell'intervento di riqualifica previsto, la superficie stradale
di viale __________ sarà ridotta a una corsia veicolare di 4.30 metri di larghezza a
senso unico di circolazione (al cui interno verrà predisposta una corsia
ciclabile 1.20 metri) per il tratto che si estende tra viale __________ e via __________
rispettivamente a una corsia veicolare di 3.10 metri di larghezza a senso unico di circolazione per la porzione di strada che si estende tra
via __________ e via __________. Verranno ribassate le delimitazioni tra spazio
veicolare e spazio prettamente pedonale tramite canalette scorriacqua realizzate con mocche di porfido Quasso al
Monte. Verranno pure ridefinite (e potenziate a quattro) le attuali tre zone di
attraversamento (strisce gialle). Verrà predisposta altresì una nuova
alberatura ad alto fusto (sul lato sinistro) oltre a una illuminazione pubblica
con tecnologia LED (sul lato destro). Verranno sistemati 7 nuovi stalli di
parcheggio (oltre a 1 per disabili) di corta
durata a lato dello stabile occupato dalla __________ e dal __________
(oltre ai 10 ubicati dietro lo stabile della __________, come allo stato
attuale). Il progetto prevede anche il rafforzamento dell'immagine dell'autosilo
comunale come la "stazione di __________ ", con conseguente spostamento
ai suoi margini di tutti i principali terminali di trasporto pubblico/privato.
In particolare, è programmato lo spostamento del terminale bus urbano a lato
del collegio __________, con conseguente riordino dell'accesso veicolare di via
__________ (ridimensionamento) e posa di una pensilina di copertura, oltre allo
spostamento del terminale taxi e alla definizione di uno spazio shuttle hotel a
lato della parte terminale di via __________, dove già oggi sono ubicati i taxi.
Per quanto concerne Piazza della __________, è prevista la pavimentazione in
selciato di granito Onsernone oltre alla posa in diagonale di 6/7 vasi-panchina
di marmo di Peccia, contenenti ciascuno un albero, dotati di impianti di
irrigazione e illuminazione autonoma che creeranno una gradevole luce d'ambiente
notturna intorno agli stessi. L'illuminazione generale della piazza è della
stessa tipologia di quella prevista per viale __________. Oltre ad alcuni elementi
di arredo come i cestini per i rifiuti, verrà posata pure una rastrelliera in
acciaio per il parcheggio di 20-30 biciclette. Da ultimo, è previsto l'adattamento
della canalizzazione acque miste e della condotta AAP alla nuova sistemazione
stradale con materiali di uso comune nelle costruzioni.
4.3. Ora, occorre innanzitutto rilevare che
gli interventi previsti su viale __________ e Piazza della __________
costituiscono indubbiamente delle opere di urbanizzazione generale ai
sensi dell'art. 3 cpv. 2 LCM. Poste nel
centro della città nelle immediate vicinanze della zona pedonale del __________,
tali impianti svolgono difatti una doppia funzione: da un lato permettono la
circolazione di transito di pedoni e veicoli ma nel contempo servono da accesso
(pedonale e/o veicolare) per le proprietà adiacenti. L'intervento di riqualifica
in oggetto segnerà un profondo mutamento delle loro possibilità di fruizione.
In primo luogo, perchè verrà rafforzato il carattere e la funzionalità urbana
del viale, a scapito della sua funzione stradale, in particolare sottolineandone
le peculiarità di spazio pubblico centrale dell'abitato, zona di incontro e di
sosta per l'utenza. Verrà favorita la mobilità lenta ed anche gli spostamenti
degli utenti con difficoltà motorie, sarà
poi marcata la funzione di centralità di questo spazio e verranno garantite
condizioni di sicurezza adeguate al suo contesto. Secondariamente, perché
verrà valorizzato tutto lo spazio urbano che
va dall'imbocco di via __________ fino al nuovo edificio amministrativo al di
là di viale __________, conferendo alla Piazza della __________ un
carattere di unitarietà. Pur privilegiandone la fruibilità da parte dei pedoni,
verrà garantito il transito delle automobili, delimitandone la manovra ed
impedendone la sosta. Infine, verranno pure incrementate le possibilità di
posteggio di corta durata e saranno razionalizzati e ottimizzati gli spazi destinati
ai servizi di trasporto pubblici. La riqualifica di viale __________ e Piazza
della __________, giustifica pertanto l'imposizione di contributi di miglioria.
La sistemazione prospettata dal comune non costituisce difatti manifestamente
un intervento di manutenzione, nemmeno straordinaria (art. 3 cpv. 4 LCM). Il
fatto che la situazione attuale di viale __________ e Piazza della __________
abbia carattere "provvisorio", come più volte indicato nei propri
allegati dal municipio, non fa altro che corroborare tali conclusioni. Irrilevante
ai fini del presente giudizio è invece la circostanza, pure puntualizzata dall'esecutivo
comunale nei propri allegati, che in Piazza della __________ fosse già presente
una pavimentazione con dadi di porfido sulla quale è stato poi posato un manto
di asfalto "provvisorio" in attesa di deciderne la sistemazione
finale di cui al progetto in disamina.
4.4. Quanto ai vantaggi particolari, essi si manifestano sotto diverse forme.
Anzitutto é indiscutibile che, in quanto opere di urbanizzazione generale,
viale __________ e Piazza della __________ servono per l'accesso ai fondi
confinanti o comunque posti nelle immediate vicinanze (art. 4 cpv. 1 lett. a
LCM). Questa prima constatazione basterebbe già di per sé a legittimare la
controversa imposizione a seguito delle opere di riqualificazione in rassegna
che ne miglioreranno sensibilmente l'urbanizzazione tanto dal profilo ambientale (convertendole in aree prevalentemente
pedonali, con accresciuta sicurezza per l'utenza), quanto dal profilo
urbanistico (conferendo loro un assetto strutturato, moderno e di qualità).
Tali fattori, uniti alla pavimentazione pregiata e all'alberatura (laddove ne è
prevista la posa) che ne impreziosiscono la linea essenziale, contribuiranno inoltre
a valorizzare gli stabili e il loro accesso, accrescendone il pregio. Il tutto
a vantaggio della tranquillità, della
salubrità e della redditività dei fondi adiacenti (art. 4 cpv. 1 lett. b
e c LCM). Il fatto che l'intervento di riqualifica in disamina abbia
indubbiamente anche un carattere comunitario e turistico é insuscettibile di
menomare i vantaggi particolari dalla stessa apportati ai precitati sedimi. Trattasi
difatti di un aspetto che esula dalla presente procedura nella misura in cui di
esso occorrerà, semmai, tenere conto in sede di fissazione della percentuale di
prelievo, di esclusiva competenza del legislativo comunale (cfr. consid. 3.2 e
4.5).
4.5. Stante quanto precede, l'intervento di riqualifica di viale __________ e
Piazza della __________ soggiace al prelievo di contributi di miglioria in una percentuale variante tra il 30 %
ed il 70% della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 LCM). Visto l'ampio
potere di apprezzamento al riguardo riservato
dalla legge all'autorità decidente (cfr. consid. 3.3) - al cui esercizio
il Tribunale non può direttamente sostituirsi a motivo del limitato potere di
controllo dello stesso (art. 61 LPamm) - spetterà quindi al consiglio comunale di __________ di fissare l'esatta quota di imposizione
dei tributi in rassegna, muovendosi
nei limiti appena indicati. Per adottare una decisione in merito quell'autorità dovrà adeguatamente soppesare,
tra i vari elementi influenti a tale scopo, il carattere altresì comunitario e
turistico dell'intervento di riqualifica in disamina.
5.I ricorrenti ritengono infine che il municipio avrebbe dovuto considerare
quale spesa determinante il costo totale dell'intervento di riqualifica in
questione ovvero fr. 4'675'000.-.
A questo proposito occorre precisare che nella spesa determinante sono da computare, ad esclusione di eventuali sussidi (art. 6 cpv.
3 LCM), tutti i costi connessi con la realizzazione
dell'opera riconducibili tanto alla preliminare fase di progettazione
quanto alla costruzione vera e propria dell'opera
e di tutte le sue parti costitutive (Adelio Scolari, op.
cit., n. 219 e 220). Nel caso di un intervento stradale
che comprende anche la realizzazione o il rifacimento delle infrastrutture sono
deducibili le spese afferenti a quelle opere
che sono finanziabili con altri tributi, come ad esempio le canalizzazioni
fognarie che sono soggette al
contributo di costruzione (art. 96 legge d'applicazione della
legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971; LALIA; RL
9.1.1.2). Ferma questa premessa di ordine generale, val qui la pena di ribadire
(cfr. consid. 3.2) che, nell'ipotesi di prelievo, la percentuale di imposizione
stabilita dal legislativo costituisce anche il solo elemento di computo definitivo,
e pertanto, impugnabile. Per l'imposizione effettiva dei proprietari, ovvero
per la ripartizione tra di essi della quota dei costi posta a loro carico, sono
invece determinanti i costi contemplati all'art. 6 LCM, che potranno però
essere accertati nel dettaglio, in via definitiva, solo nella fase esecutiva,
di competenza del municipio (art. 11 cpv. 1, 2 lett. c e 3 LCM). Di modo che la
contestazione dell'inclusione di singole posizioni di spesa nel calcolo dei
costi che legittimano l'imposizione dei contributi
di miglioria dovrà essere, se del caso, effettuata in quella sede, mediante l'impugnazione
del prospetto dei contributi (art. 11 segg. LCM; STA 52.98.00063 del 1° marzo
1999, consid. 6.2 e rinvii ivi citati).
6.Sulla scorta delle considerazioni che precedono
il ricorso deve essere parzialmente accolto ed il
giudizio avversato annullato, al pari della deliberazione del legislativo
comunale 4 febbraio 2013 da esso tutelata
limitatamente al dispositivo n. 2 di quest'ultima, con cui è stato concesso l'esonero
dal prelievo di contributi di miglioria.
Di conseguenza gli atti sono retrocessi al consiglio comunale di __________
affinchè proceda ai sensi del considerando n. 4.5. Per il resto la
determinazione del legislativo è confermata, in quanto immune da critiche.
7.Visto l'esito, la tassa di giustizia è
posta a carico dei ricorrenti in solido, proporzionalmente
al proprio grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente, essendo
intervenuto in causa per motivi dipendenti dalla propria funzione (art. 28
LPamm).
Quest'ultimo rifonderà comunque agli
insorgenti, patrocinati in questa sede da un legale, un'indennità
ridotta a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate la risoluzione 4 giugno
2013 (n. 2908) del Consiglio di Stato e la deliberazione 4 febbraio 2013 del consiglio comunale di __________
limitatamente al suo dispositivo
n. 2 con cui viene concesso l'esonero dal prelievo dei
contributi di miglioria per i costi di riqualifica urbana di Viale __________ e Piazza della __________.
1.2. gli atti sono retrocessi al consiglio
comunale di __________ affinché proceda nei propri incombenti ai sensi del
considerando n. 4.5
2. La tassa
di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste in parti uguali a carico dei ricorrenti,
con vincolo di solidarietà.
3. Il comune
di __________ rifonderà agli insorgenti fr. 800.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria