Incarto n.
52.2013.304

 

Lugano

5 aprile 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti

 

segretaria:

Giorgia Ponti, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 27 giugno 2013 di

 

 

 

  RI 1  

patrocinato da:  , ;

 

 

contro

 

 

 

la decisione 14 giugno 2013 degli organi direttivi della Fondazione per le facoltà dell'Università della Svizzera Italiana (USI) di Lugano per conto dell'USI e della Scuola Universitaria professionale (SUPSI), che nel contesto del concorso di progettazione del nuovo campus universitario hanno assegnato agli autori del progetto Z__________, arch. CO 1 e CO 2 con relativo team, il mandato per la progettazione di massima del nuovo centro studi USI/SUPSI di __________;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

 

                                         che il 4 ottobre 2010 la Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e la Fondazione per le facoltà dell'Università della Svizzera Italiana (USI) di Lugano per conto dell'USI hanno indetto un pubblico concorso di architettura a due fasi, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3), per aggiudicare la progettazione del nuovo campus universitario USI/SUPSI a __________ (FU n. 79/2010 pag. 7488-90);

 

che nella prima fase - mirante all'elaborazione dei concetti fondamentali (quali il concetto urbanistico generale e quello del cam-pus universitario in particolare, come pure i criteri e i concetti architettonici relativi ai nuovi edifici con attenzione alla sostenibilità) - sono pervenuti ai committenti 125 progetti, di cui 3 sono stati esclusi in esito all'esame preliminare e altri 112 dopo la valutazione ad opera della giuria;

 

che, vagliati gli atti e gli elaborati (progetti architettonici) presentati dai 10 concorrenti rimasti in gara e nel frattempo costituitisi in gruppi di lavoro interdisciplinari, il 7 luglio 2011 la giuria ha rassegnato il suo rapporto finale, con il quale ha reso noto di aver scartato 3 progetti, stilato la graduatoria delle 7 proposte restanti, deciso l'attribuzione dei premi e degli indennizzi, nonché raccomandato ai committenti di assegnare il mandato di progettazione del campus al team autore del progetto E__________, classificatosi al primo rango;

 

che, facendo proprie le proposte della giuria, il 4 ottobre 2011 gli enti banditori hanno quindi deciso:

-   di escludere dal concorso le proposte __________, __________ e __________;

-   di assegnare i seguenti premi:

    fr. 60'000.- a E__________

    fr. 50'000.- a Z__________

    fr. 45'000.- a __________

    fr. 33'000.- a __________

    fr. 15'000.- a __________

    fr. 12'000.- a __________

    fr. 10'000.- a __________;

-   RI 1CO 7CO 3______________________________________________________________________di versare un indennizzo di fr. 25'000.- a ciascun autore delle proposte di concorso ammesse alla valutazione della giuria;

-   di assegnare all'autore del progetto E__________, arch. RI 1 e relativo team, la progettazione di massima del campus universitario USI/SUPSI a __________;

 

che l'11 ottobre 2012 i competenti organi dell'USI e della SUPSI, da una parte, e il Gruppo __________ E__________ (arch. RI 1, __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________), dall'altra, hanno sottoscritto un contratto di prestazioni globali in seno al quale hanno definito tutti gli elementi essenziali del mandato, compresi i risultati richiesti al team mandatario e la relativa tempistica;

 

che la prima consegna intermedia del progetto di massima avvenuta il 26 ottobre 2012 non è stata approvata dai mandanti dietro indicazione del loro Comitato Guida, siccome ritenuta insufficiente per il mancato raggiungimento degli obiettivi partitamente prefissati in sede contrattuale; a questo insuccesso ne è seguito un secondo (riconsegna della prima fase del progetto, del 15 febbraio 2013) di pari ampiezza, che ha incrinato le relazioni tra le parti al punto da indurre i committenti a rescindere formalmente il contratto di prestazioni globali per inadempienza e conseguente rottura del rapporto di fiducia con il team mandatario;

 

che, a seguito della revoca del mandato notificata il 25 febbraio 2013, la giuria del concorso internazionale di architettura è stata chiamata a stilare un rapporto complementare all'attenzione degli enti banditori; nella sua presa di posizione del 6 giugno 2013, la giuria ha formulato una nuova raccomandazione, nel senso di attribuire il mandato per l'elaborazione del progetto al team autore della proposta Z__________, originariamente classificatasi al secondo rango;

 

che, preso atto di siffatta esortazione, il 14 giugno 2013 i committenti hanno risolto di assegnare agli autori del progetto Z__________, arch. CO 1 e CO 2 con relativo team, il mandato per la progettazione di massima del nuovo centro studi USI/SUPSI di __________;

 

che contro la predetta decisione RI 1 è insorto dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo preliminarmente che al suo gravame venisse accordato l'effetto sospensivo;

 

che nel merito, a prescindere da contestazioni a sfondo civilistico che qui non interessano, il ricorrente ha addotto in sostanza che i committenti non potevano emanare la decisione di assegnazione del mandato del 14 giugno 2013 senza aver prima revocato la delibera del 4 ottobre 2011; ne segue che il mandato di progettazione del campus risulta tuttora validamente attribuito all'autore del progetto E__________ e non poteva dunque essere assegnato ad altri progettisti;

che, in via supercautelare, il giudice delegato alla trattazione della causa ha concesso effetto sospensivo al gravame, ordinando alle parti di astenersi da qualsiasi misura di esecuzione della decisione impugnata;

 

che, in sede di risposta, i committenti hanno revocato in dubbio come prima cosa la potestà ricorsuale dell'insorgente per carenza di un interesse legittimo, di certo mancante in capo ai membri del suo team; nel seguito, hanno fermamente contestato sia la necessità di dover revocare la decisione 4 ottobre 2011, sia il presunto obbligo di indire un nuovo concorso invocati dal ricorrente, ricordando che dottrina e giurisprudenza riconoscono agli enti banditori la facoltà di aggiudicare il mandato ad un altro concorrente, anziché al vincitore del concorso, in presenza di motivi importanti come quelli verificatisi nel caso di specie;

 

che gli arch. CO 1 e CO 2 si sono rimessi alle allegazioni dei committenti, proponendo nondimeno la reiezione dell'impu-gnativa;

 

che, con la replica e la duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti;

 

che il 27 agosto 2013 il ricorrente ha sollecitato l'esperimento del pubblico dibattimento ai sensi dell'art. 6 cifra 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) invocato negli allegati di causa;

 

che, con decreto 23 settembre 2013, il giudice delegato ha respinto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso del 27 giugno 2013, annullando nel contempo il provvedimento supercautelare con il quale aveva ordinato alle parti di astenersi da qualsiasi misura di esecuzione della decisione impugnata;

 

che il 24 ottobre 2013 RI 1 ha impugnato le predetta pronunzia, inoltrando al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico;

 

che il 7 novembre 2013 si è tenuta l'udienza ex art. 6 CEDU voluta dall'insorgente; in tale occasione quest'ultimo, richiamandosi alle considerazioni d'ordine contenute nel decreto 23 settembre 2013, ha precisato tra l'altro di non aver agito a nome e per conto del gruppo E__________, ma di aver presentato il gravame quale arch. RI 1 e relativo team di progettazione, come alla decisione di assegnazione del mandato del 4 ottobre 2011;

 

che con sentenza 20 dicembre 2013 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, rispettivamente respinto in quanto trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame 24 ottobre 2013 di RI 1;

 

che il 20 ottobre 2014 il Tribunale cantonale amministrativo ha rigettato un'istanza di ricusa promossa dal ricorrente nei confronti del giudice delegato;

 

che nel luglio del 2015 l'insorgente ha cambiato patrocinatore, affidando la tutela dei suoi interessi all'avv. __________ di __________; il 30 dicembre 2015, quest'ultimo ha notificato al Tribunale dei fatti nuovi, ravvisati a suo parere nella collaborazione che lo studio di architettura __________ di __________ sarebbe disposto a prestare all'arch. RI 1 e relativo team nello sviluppo del progetto E__________;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4);

 

                                         che il ricorso si avvera indubbiamente tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP);

 

che resta da esaminare la legittimazione attiva dell'insorgente, partendo dalla premessa che in assenza di regolamentazione da parte del CIAP la procedura di ricorso è retta dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm, BU 1966, 181); alla fattispecie non torna infatti applicabile la nuova legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), poiché la decisione impugnata non è stata emanata dopo la sua entrata in vigore (cfr. art. 113 cpv. 2 LPAmm);

 

che giusta l'art. 43 LPamm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata; la nozione di interesse legittimo corrisponde, secondo la prassi di questo Tribunale, a quella di interesse degno di protezione di cui all'art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e l'art. 103 lett. a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110);

 

che introducendo il requisito dell'interesse legittimo il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione;

 

che d'altro lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente;

 

che affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 43 LPamm basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1. e rinvii; STA 52.2008.420 del 31 agosto 2010);

 

che alla seconda fase del concorso hanno partecipato dei gruppi di lavoro interdisciplinari, tra cui il team E__________ (arch. RI 1, __________, __________, __________, __________, __________, __________) guidato dal ricorrente, che si è classificato al primo rango della classifica stilata dalla giuria ed ha stipulato con il committente il contratto di prestazioni globali 11 ottobre 2012;

 

che i gruppi di lavoro interdisciplinari sono equiparabili ad un consorzio, ovvero ad una società semplice ai sensi dell'art. 530 della legge federale di complemento del codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911 (CO; RS 220);

 

che la società semplice non ha capacità giuridica, né processuale; solo i singoli membri della società riuniti in un litisconsorzio necessario fruiscono della legittimazione attiva;

 

che nel caso di specie il ricorrente, pur affermando di agire per sé e tutti i membri del team di progettazione, ha adito il Tribunale cantonale amministrativo autonomamente, senza il concorso degli altri componenti del suo gruppo di lavoro; lo prova il fatto che la procura data al primo patrocinatore avv. __________ è stata conferita e sottoscritta a titolo individuale dal solo arch. RI 1, il quale non ha mai prodotto, durante tutto l'iter ricorsuale, alcuna dichiarazione di adesione alla causa da parte degli altri consorziati, sebbene che tale questione fosse stata esplicitamente sollevata dagli enti banditori nei loro allegati di causa e sia stata anche oggetto di discussione tra le parti in occasione dell'udienza del 7 novembre 2013;

 

che all'insorgente non può essere quindi riconosciuta la legittimazione attiva, poiché la rinuncia degli altri membri del team E__________ ad impugnare il provvedimento 14 giugno 2013 adottato dal committente ha tolto qualsiasi utilità pratica all'interesse vantato dal ricorrente in ordine al suo annullamento, non potendo in nessun caso il solo arch. RI 1 entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione del mandato (DTF 120 Ib 387 consid. 4c e rimandi);

 

che, essendo ben sette i professionisti costituitisi in società semplice per partecipare alla fase finale della gara, l'accettazione, da parte degli altri associati, della decisione con cui il committente ha assegnato al team Z__________ il mandato per la progettazione di massima del nuovo campus universitario equivale a defezione, ossia a modifica sostanziale dell'identità del concorrente (STA 52.2002.132 del 7 maggio 2002); atto, questo, che preclude irrimediabilmente al capofila della comunità di lavoro E__________ la possibilità di postulare la conferma dell'incarico ottenuto il 4 ottobre 2011;

 

che, quand'anche fosse stato ammissibile, il ricorso avrebbe comunque dovuto essere respinto nel merito per le ragioni seguenti;

 

                                         che una volta aggiudicata una commessa, la susseguente stipulazione del relativo contratto e tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla sua applicazione soggiacciono di norma al diritto privato (Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, pag. 496 segg.; TA VS 19.5/3.61992; RVJ 1992 pag. 348; BR 1994 n. 206 pag. 104); la fattispecie all'esame non sfugge a questo principio, tant'è che le parti - sempre che nel frattempo ciò non sia già accaduto - dovranno sottoporre le loro reciproche pretese discendenti dalla disdetta del mandato di progettazione ad un giudice civile;

 

che l'aggiudicazione (in casu la decisione di assegnazione del mandato) è una risoluzione fondata sul diritto pubblico che precede la conclusione del contratto; essa conferisce all'aggiudica-tario un diritto e comporta per quest'ultimo il dovere di contrarre, mentre per il committente non implica invece alcun obbligo, ove solo si consideri che la conclusione del contratto non gli può essere imposta nemmeno tramite esecuzione forzata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 124; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 49);

 

che in materia di concorsi di progettazione vigono regole più sfumate (vedi art. 28 e 30 lett. b regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006, RLCPubb/CIAP, RL 7.1.4.1.6; art. 27 regolamento SIA 142), che in concreto sono state comunque rispettate appieno con l'aggiudicazione del mandato al vincitore del concorso e la stipulazione del relativo contratto con il deliberatario;

 

che, poste queste premesse e ritenuto che il committente ha rescisso - per pretese inadempienze e conseguente rottura del rapporto di fiducia - il contratto di prestazioni globali sottoscritto l'11 ottobre 2012 con il gruppo interdisciplinare guidato dall'insorgente, non v'è chi non veda che la stazione appaltante non era affatto tenuta a revocare formalmente la delibera del 4 ottobre 2011;

 

che, come evidenziato anche dal Tribunale federale nel suo giudizio del 20 dicembre 2013, l'urgenza della commessa dopo anni di procedure concorsuali seguiti da tentativi di progettazione ritenuti fallimentari, nonché l'ampiezza degli investimenti previsti, potevano senz'altro giustificare nel caso concreto l'assegnazione di un incarico diretto (art. 13 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP), derogando al cosiddetto "Abschlussverbot" comportante la necessità di indire un nuovo concorso (vedi STF citata, consid. 4.4.3 ed i richiami dottrinali ivi riportati);

 

che, a questo punto, il ricorrente non può dunque più aspirare al conseguimento di un nuovo incarico di progettazione e le sue aspettative si riducono all'eventuale riconoscimento di congrue indennità in sede civile conseguentemente alla disdetta del mandato notificatagli il 25 febbraio 2013;

 

che, stando così le cose, se fosse risultato ricevibile il ricorso sarebbe stato in ogni modo respinto;

 

che la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) seguono la soccombenza del ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di versare ai committenti fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

 

 

                               4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La segretaria