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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 8 novembre 2011 di
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RI 1 e RI 2
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contro |
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la decisione 19 ottobre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5791) che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la risoluzione 21 dicembre 2010 con cui il municipio di Airolo ha rilasciato a CO 1 il permesso per costruire una casa unifamiliare (part. __________); |
richiamata la sentenza del Tribunale federale del 20 giugno 2013 (1C.50/2013);
ritenuto, in fatto
A. a. CO 1,
qui resistente, è proprietario di un terreno (part. __________) situato nel
comune di Airolo, in località Madrano, all'interno della zona residenziale R2.
Dopo vicissitudini che qui non interessano, con domanda di costruzione 21
aprile 2010, il resistente ha chiesto al municipio il permesso per costruire sul suo terreno una casa unifamiliare, articolata
su quattro livelli (piano cantina, piano terreno, 1° piano,
piano sottotetto). Stando ai piani, l'ultimo piano è destinato a mansarda
(45.50 mq) e deposito (42.40 mq).
b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda
si sono opposti RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, proprietari di una casa di
vacanza sul fondo adiacente (part. __________), eccependo tra l'altro il
mancato rispetto dell'indice di sfruttamento (i.s.) massimo (0.5) ammesso.
Nella superficie utile lorda (SUL), hanno in particolare contestato, andrebbero
conteggiati anche il deposito nel sottotetto nonché un vano con doccia annesso
alla lavanderia (PT).
c. Il 26 agosto 2010, CO 1 ha inoltrato una variante per chiarire l'opposizione
dei vicini, che, mediante l'inserimento di quattro pareti di chiusura,
riduce in sostanza la superficie della mansarda
(28.00 mq) e del deposito (16.00 mq) e crea degli spazi laterali
inabitabili.
SCHEMA 4.30 m 0.90 m 4.30 m
mansarda
4.61m 7.70 m
pareti
deposito 8.50 m
2.20 m
Secondo il calcolo indici annesso al progetto, la SUL complessiva (300.53 mq) risultante dalla variante - nella quale
sono conteggiati sia la mansarda e il deposito (51.10 mq), sia il
predetto vano con doccia (PT) - determinerebbe un i.s. (0.498) inferiore
a quello massimo (0.5) consentito.
Nel periodo di pubblicazione, i ricorrenti si
sono opposti anche alla variante, ribadendo la disattenzione di quest'ultimo
parametro: la superficie del sottotetto andrebbe computata interamente nella
SUL; con pochi accorgimenti le pareti divisorie che delimitano la mansarda
e il deposito, entrambi dotati di porte-finestre, potrebbero essere
eliminate e tutta l'area resa abitabile.
d. Emendato il calcolo della SUL dei vani
nel sottotetto (63.20 mq) e di quella totale (312.60 mq; i.s. = 0.518)
dell'edificio - sulla base delle indicazioni del pianificatore al quale l'aveva
sottoposto - e richiamato l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento
del territorio dell'8 giugno 2010 (n. 70881), con decisione 21 dicembre 2010 il municipio ha rilasciato a CO 1
il permesso richiesto secondo la variante 26 agosto 2010, evadendo ai sensi dei considerandi l'opposizione inoltrata dagli insorgenti. I muri divisori in muratura di 10 cm, ha argomentato, delimiterebbero sufficientemente gli spazi fruibili nel sottotetto;
le superfici rimanenti fra questi muri e i muri maestri, non sarebbero
neppure accessibili. Il leggero sorpasso dell'i.s. potrebbe invece essere tollerato.
B. Con giudizio 19 ottobre 2011, il Consiglio di
Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dai vicini opponenti avverso il
suddetto provvedimento.
Accertata la correttezza della procedura
seguita dall'autorità di prime cure, il Governo ha in sostanza rilevato
che il calcolo degli indici annesso alla variante
- contrariamente a quanto assunto dall'autorità comunale - fosse corretto;
per quanto non delimitano vani abitabili, i
muri perimetrali all'ultimo livello non dovrebbero essere conteggiati. Il
progetto rispetterebbe pertanto l'i.s. massimo ammesso. L'abbattimento
delle pareti interne che separano la mansarda e
il deposito non sarebbe di facile attuazione; gli spazi laterali
restanti non potrebbero dunque agevolmente essere resi abitabili.
C. Con
impugnativa 8 novembre 2011, i soccombenti si sono aggravati avverso il predetto
giudicato dinnanzi al Tribunale canto-
nale amministrativo chiedendo che sia annullato assieme alla licenza edilizia.
Riepilogati i fatti, gli insorgenti hanno riproposto la censura riferita al
mancato rispetto dell'i.s. (0.5) previsto dall'art. 42 delle norme di
attuazione del piano regolatore (NAPR). La SUL prevista dal progetto, conformemente alle indicazioni del pianificatore,
hanno aggiunto, supererebbe quella massima ammessa: nel calcolo andrebbero
conteggiati tutti i muri perimetrali del sottotetto e non solo quelli che delimitano la parte abitabile. Le pareti di
chiusura (tavolati) che separano la mansarda e il deposito pregiudicherebbero
le possibilità di un loro uso razionale; rimuovendole semplicemente anche gli
spazi laterali potrebbero essere destinati a scopi abitativi; determinante sarebbe
la loro situazione dal profilo oggettivo. Queste superfici, che non
servirebbero a nulla, hanno concluso, andrebbero comunque computate nella SUL,
al pari dei vani non computabili ma sovradimensionati, poiché non sarebbero in
rapporto con un uso ragionevole dell'edificio.
D. a. All'accoglimento
dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il beneficiario della licenza edilizia con argomentazioni
che, per quanto necessario, verranno riprese nel seguito.
Il municipio e l'Ufficio delle domande di costruzione non hanno presentato
osservazioni.
b. Con la replica e la duplica, gli insorgenti e il resistente hanno
ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni, riconfermandosi nelle
rispettive conclusioni e domande di giudizio.
E. Con
giudizio 19 novembre 2012, il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente
accolto il suddetto ricorso interposto da RI 1 e RI 2, annullando la decisione
governativa e confermando la licenza edilizia alla condizione di eseguire le quattro pareti di chiusura previste nel
sottotetto in mattoni, di mantenere gli spazi laterali, separati dalla
mansarda e dal deposito, allo stato grezzo e di escludere qualsiasi
installazione che possa servire al loro riscaldamento.
Disattesa la domanda di assunzione prove,
questa Corte ha in sostanza respinto le eccezioni riferite all'indice di
sfruttamento, negando in particolare che nella superficie utile lorda (SUL) dovessero
essere conteggiate anche le superfici degli spazi laterali, disgiunti dalla mansarda
e dal deposito. Al fine di meglio assicurare la destinazione di questi
spazi, il Tribunale ha tuttavia ritenuto necessario subordinare la licenza
edilizia alla condizione di cui si è detto in ingresso.
F. Con
sentenza 20 giugno 2013, il Tribunale federale ha accolto l'impugnativa interposta
dai vicini avverso quest'ultimo giudizio, che ha annullato rinviando gli atti a
questa Corte per nuova decisione.
L'Alta Corte ha in particolare ritenuto che questo Tribunale avesse disatteso l'art.
6 n. 1 CEDU per non aver dato seguito alla richiesta di organizzare un'udienza
di discussione formulata in sede di replica dagli insorgenti. Ha dunque disposto il rinvio della causa a questa
istanza per nuovo giudizio, dopo aver concesso ai ricorrenti la facoltà di
avvalersi del contraddittorio nell'ambito di un'udienza
pubblica. Il Tribunale federale non ha invece esaminato le ulteriori
censure sollevate dai ricorrenti.
G. Il 2 settembre 2013 si è tenuta un'udienza pubblica,
conformemente a quanto disposto dall'Alta Corte.
Lo stesso giorno è inoltre stato esperito un sopralluogo, nell'ambito del quale si è preso visione dello
stato dei luoghi oggetto della presente lite.
Delle loro risultanze, come pure delle
conclusioni formulate da RI 1 e RI 2, nonché dal municipio e da CO 1, si
dirà, per quanto occorre, nei successivi considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21
cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
(LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva degli insorgenti, vicini
opponenti, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento impugnato (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.1.1; art. 21 cpv. 2 LE). L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1
LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
LPamm), integrato dalle risultanze dell'udienza pubblica e del sopralluogo di
cui si è detto. Non occorre assumere le altre prove (perizia tecnica sul
calcolo SUL, richiamo documenti dal municipio e dal Governo riferiti ad una
pregressa procedura) chieste genericamente dagli insorgenti, che peraltro in
sede di udienza hanno rinunciato all'assunzione di ulteriori prove (cfr.
verbale di udienza 2 settembre 2013, pag. 2). I piani agli atti (integrati da
quello prodotto dal resistente nell'ambito della citata udienza) consentono infatti
di verificare il conteggio aritmetico della SUL, nella misura in cui è
controverso. Al di fuori di questo calcolo, che non richiede particolari
conoscenze tecniche, la valutazione della
rilevanza di determinate superfici ai fini del conteggio della SUL costituisce
una questione di natura eminentemente giuridica, che spetta al giudice e non al
tecnico (cfr. STA 52.2003.287 del 20 ottobre 2003, consid. 2).
2.2.1. In base all'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.)
è il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici e la superficie edificabile
dei fondi. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale superficie utile lorda si
considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli
edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione
orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non utilizzate e non utilizzabili
per l'abitazione o il lavoro (cpv. 2). Fra le superfici da escludere dal computo,
elencate a titolo esemplificativo dalla norma, sono annoverate le cantine, i solai,
le lavanderie, gli stenditoi, ecc. delle abitazioni.
Decisiva ai fini del computo della
superficie di un locale non è l'indicazione
fornita dai piani circa la sua destinazione, ma l'oggettiva possibilità
di utilizzare la superficie di un determinato vano a fini
abitativi o lavorativi (cfr. STA 52.2009.314 del 3 febbraio 2010, consid. 4 confermata da STF 1C.158/2010 del 3 agosto 2010, in RtiD I-2011, n. 18; STA 52.2009.137 del 7 settembre 2009 consid. 2.1; 52.2006.20 dell'1 marzo 2006, consid.
5.2.2; RDAT I-1994 n. 30, consid. 2.2; Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE, n. 1126).
La superficie degli spazi non conteggiati nella SUL deve inoltre
situarsi in un rapporto ragionevole con i bisogni oggettivi dell'utilizzazione principale
dell'edificio. Locali non computabili sovradimensionati sono computati per la
parte eccedente (Scolari, op.
cit., ad art. 38 LE, n. 1129).
2.2. Nel caso concreto, il calcolo indici annesso alla variante 26
agosto 2010 computa nella superficie utile lorda la mansarda e il deposito
previsti nel sottotetto, unitamente ai muri che concretamente li delimitano.
Secondo lo stesso calcolo, tenendo conto di questa superficie (51.10 mq) nella
SUL complessiva (300.52 mq) del progetto, e considerata la superficie
edificabile del fondo (603 mq), l'i.s. che ne risulta (0.498) rientrerebbe in
quello massimo (0.5) ammesso dall'art. 42 NAPR.
In sede di rilascio del permesso, il municipio - sulla scorta delle indicazioni
del suo pianificatore - ha corretto questo calcolo computando per il sottotetto
una SUL (63.20 mq) che include l'area dei
vani in questione insieme a quella di tutti i muri perimetrali (cfr.
incarto del municipio, doc. 05).
A torto. Come giustamente ritenuto dal Governo, l'art. 38 LE impone sì di
includere nella superficie utile lorda dei vani utilizzati o utilizzabili per l'abitazione
o il lavoro quella dei muri e delle pareti. Evidentemente, però, solo di quelli
che concretamente li circoscrivono. Modalità questa che il municipio ha del
resto, a giusta ragione, avallato anche per i locali computabili ai piani
inferiori (cfr. citato calcolo indici).
Contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, non vi è invece motivo di
conteggiare nella SUL anche le superfici degli spazi laterali, disgiunti dalla mansarda
e dal deposito. Nella misura in cui sono
fisicamente separati da muri costruiti con mattoni - e non semplici tavolati
che possono essere agevolmente rimossi e, oltretutto, con le condizioni di
cui si dirà al consid. 2.3 - dal profilo
oggettivo, questi spazi non possono essere facilmente convertiti in vani
destinati all'abitazione o al lavoro. La sola circostanza che questa soluzione - evidentemente adottata per
ridurre la SUL computabile - possa apparire agli insorgenti insolita sotto
l'angolo architettonico o poco razionale dal profilo dell'utilizzazione degli
spazi, non permette ancora di conteggiare queste aree che - ed è ciò che è
decisivo - restano comunque inaccessibili e quindi inutilizzabili per l'abitazione
o il lavoro. Posto che la mansarda nonché il deposito, al di là
dell'indicazione data dal progetto, sono comunque stati correttamente
conteggiati nella SUL (cfr. citato calcolo indici, piano sottotetto in
scala 1:100 come pure il medesimo piano prodotto dal resistente il 2 settembre
2013, da cui è ulteriormente verificabile il calcolo), le controverse aree ubicate
nel sottotetto ne vanno invece esenti, non
essendo diverse da un'intercapedine o da un solaio. A maggior ragione se
si considera che un solaio, anche se è esteso quanto l'edificio che dispone di
un piano cantina di pari dimensioni, per principio non è computabile nella SUL
(cfr. al riguardo STA 52.2003.68 del 10 aprile 2003, consid. 3.3. citata in Athos
Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia annotata, Pregassona 2006, ad art. 38,
pag. 93). In tal senso, non si giustifica di prescrivere una diversa soluzione
architettonica, che imponga di rielaborare il progetto e ridurre il volume
esterno dell'edificio.
Determinante ai fini dell'esclusione dal computo della SUL resta l'inidoneità oggettiva di una determinata
superficie ad essere concretamente utilizzata per l'abitazione o il
lavoro. Un vano è destinato all'abitazione quando permette alle persone di risiedervi,
temporaneamente o in modo durevole, soggiornando al suo interno; ciò che di
principio non è possibile per vani che non sono neppure accessibili. L'indice di sfruttamento non vieta d'altronde
la formazione di simili spazi, che possono rispondere anche ad esigenze di
natura tecnica, funzionale o estetica. L'indice in questione determina la
densità fondiaria, ma non ha la funzione specifica di fissare una distribuzione
uniforme e precisa delle costruzioni sui fondi; funzione, questa, che rientra
in quella di altre norme di polizia edilizia quali le distanze, le altezze e l'indice
di occupazione. Invano i ricorrenti si dolgono di una privazione della luce a
seguito della costruzione del nuovo edificio, poiché an-
che questi aspetti sono infatti tutelati in primo luogo dalle norme sull'altezza
e sulle distanze (cfr. Scolari, op.
cit., ad art. 39 LE n. 1175 e ad art. 40/41
LE n 1121), che il progetto in concreto rispetta. Neppure gli insorgenti
pretendono il contrario. Peraltro anche se il resistente rinunciasse a
sfruttare parte del sottotetto a fini abitativi - destinandolo interamente a
solaio - non vi sarebbe comunque una
riduzione dei volumi, segnatamente dell'altezza com-plessiva dell'edificio,
e, di riflesso, un beneficio per i vicini ricorrenti in termini di vista e di luce
naturale.
L'istante in licenza non ha infine chiesto alcuna deroga all'indice di
sfruttamento, che, come detto, è rispettato; non vi è pertanto spazio per una
ponderazione degli interessi. Da respingere sono le relative censure dei ricorrenti.
2.3. Al fine di meglio assicurare la destinazione di questi spazi non
abitabili, così come illustrato, occorre tuttavia subordinare la licenza edilizia alla condizione: di eseguire le
quattro pareti di chiusura previste nel sottotetto in
mattoni (e quindi non mediante semplici tavolati
di gesso o altro materiale), di mantenere gli spazi laterali in
questione allo stato grezzo e di escludere qualsiasi installazione che possa
servire al loro riscaldamento. Con queste premesse, è certo che prima di essere
utilizzati per il soggiorno di persone essi devono essere trasformati con
interventi di una certa importanza (demolizioni e trasporti di materiale), che
non passano inosservati (cfr. STA 52.2003.287 del 20 ottobre 2003, consid. 5.2 riferita alla trasformazione delle
lavanderie). Va da sé che il municipio dovrà comunque vigilare affinché la
destinazione d'uso di questi vani che risulta dal progetto non venga modificata
(cfr. anche STA 52.2009.314 citata, confermata da STF 1C.158/2010 citata, in RtiD I-2011, n. 18).
3. 3.1. Sulla
base delle considerazioni che precedono, l'impugnativa deve dunque essere
parzialmente accolta. La decisione del Governo è annullata, mentre che la licenza
edilizia rilasciata dal municipio a CO 1 è confermata all'ulteriore condizione
di cui si è detto al precedente considerando.
3.2. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è suddivisa tra le parti, tenendo
conto del preponderante grado di soccombenza dei ricorrenti, che hanno
postulato l'annullamento dell'intera licenza. Nella misura in cui non sono
compensate, questi ultimi verseranno inoltre un'indennità per ripetibili (art.
31 LPamm) al resistente, patrocinato da un avvocato, commisurate all'esito
della presente vertenza, a valere per entrambe le istanze di ricorso.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione del 19 ottobre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5791) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 21 dicembre 2010 rilasciata dal municipio di Airolo a CO 1 è confermata all'ulteriore condizione di eseguire le quattro pareti di chiusura previste nel sottotetto in mattoni, di mantenere gli spazi laterali, separati dalla mansarda e dal deposito, allo stato grezzo e di escludere qualsiasi installazione che possa servire al loro riscaldamento.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di RI 1 e RI 2, in solido, in ragione di fr. 1'500.- e per la rimanenza (fr. 500.-) è posta a carico di CO 1. I ricorrenti sono inoltre tenuti a rifondere a quest'ultimo fr. 1'500.- a titolo di ripetibili, a valere per entrambe le istanze di ricorso.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria