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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 5 luglio 2013 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8
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contro |
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la decisione 18 giugno 2013 del Consiglio di Stato (n. 3231) che accoglie l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la decisione 5 ottobre 2012 con cui il municipio di Collina d'Oro le ha negato la licenza edilizia per la posa di antenne della telefonia mobile su un edificio (part. 13, sezione Gentilino); |
ritenuto, in fatto
A. a. Con domanda di costruzione 6 novembre 2008, la CO 1 qui resistente, ha chiesto al municipio di Collina d'Oro il permesso di installare sei antenne per la telefonia mobile (tecnologia UMTS/GSM), fissate a tre supporti in acciaio, mascherati con una copertura (h = 2.50 m) in plastica rinforzata con fibre di vetro (GFK), sul tetto piano di uno stabile (part. 13) situato a Gentilino, in via Rubiana. Il fondo in questione si trova all'interno della zona R.
b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si sono tra gli altri opposti RI
3 (__________), RI 2 (__________), RI 4 RI 5
(__________), RI 6 (__________) e RI 1 (__________), qui ricorrenti, proprietari
rispettivamente comproprietari degli immobili citati.
c. Dopo vicissitudini che non occorre riprendere, il 7 settembre 2012 i Servizi
generali del Dipartimento del territorio hanno formulato il proprio avviso negativo (n. 64578) al rilascio del permesso,
poiché alla luce della disdetta della convenzione concernente il
coordinamento dei siti delle antenne per la comunicazione
mobile avvenuta il 5 marzo 2012 da parte degli operatori di telefonia
mobile, attualmente l'art. 5 cpv. 1, 3 e 4 RORNI non sarebbe soddisfatto (..); all'Ufficio per la
prevenzione dei rumori (UPR), ha aggiunto, non sarebbe comunque data la
possibilità (..) di accedere alla documentazione che possa determinare la conformità della domanda di costruzione in oggetto
con tale normativa.
d. Fatto proprio tale avviso, con decisione 1° ottobre 2012 il municipio ha
negato alla CO 1 la licenza edilizia.
B. Con risoluzione
18 giugno 2013, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa interposta dalla
resistente avverso il suddetto provvedimento che ha annullato, rinviando gli
atti al municipio affinché proceda come indicato al considerando lett.
E.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'avviso
negativo su cui poggia il diniego del permesso fosse insostenibile; l'art.
5 del regolamento di applicazione dell'ordinanza federale sulla protezione da
radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI; RL 9.2.1.1.5), che
richiede un coordinamento dei siti per le antenne non sarebbe vincolante, ma
assimilabile ad una semplice raccomandazione. Non permetterebbe di limitare lo
sviluppo della rete di telefonia mobile. I piani dei siti coordinati, ha aggiunto,
avevano unicamente valore di informazione. Di qui, l'annullamento
del rifiuto dell'autorizzazione a costruire, con conseguente rinvio degli atti
al municipio affinché - raccolto un nuovo avviso cantonale - si pronunci
nuovamente (consid. E).
C. Con ricorso
5 luglio 2013, gli insorgenti impugnano ora il predetto giudizio dinnanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia
ripristinata la decisione municipale di diniego del permesso.
La disdetta della convenzione stipulata tra i
concessionari di telefonia mobile e il Dipartimento del territorio per
il coordinamento dei siti per le antenne di telefonia mobile non farebbe
decadere l'obbligo di coordinamento ai sensi
dell'art. 5 RORNI. All'interno delle zone residenziali la posa di simili
impianti andrebbe infatti evitata ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 e 3 cpv. 3 RORNI,
che non tenderebbero alla tutela dell'ambiente, ma a proteggere le persone particolarmente sensibili. L'impianto progettato
sarebbe circondato da abitazioni, con scuole e parco giochi nelle vicinanze
(100-150 m). Una pianificazione negativa sarebbe possibile. I piani annessi
alla domanda non sarebbero comunque completi; le antenne mascherate
supererebbero le altezze massime consentite.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione si
rimette al giudizio di questo
Tribunale, mentre il municipio chiede che il ricorso venga accolto. Ad opposta conclusione perviene invece
la CO 1 con dettagliate argomentazioni
di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21
cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).
La legittimazione attiva dei ricorrenti, personal-mente e direttamente toccati
dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 e art. 43 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è certa e il
ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm). Sotto questi aspetti, l'impugnativa
è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Resta da verificare se il ricorso, in
quanto rivolto contro un giudizio di rinvio, sia ammissibile.
1.2.1. Giusta l'art. 59 cpv. 1 LPamm, se il Consiglio di Stato an-nulla la
decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza
inferiore per nuova decisione. Le decisioni con cui l'autorità di ricorso rinvia
la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio sono di natura incidentale o
definitiva a seconda del loro contenuto concreto.
Sono incidentali quando lasciano all'istanza inferiore perlomeno una certa libertà d'azione o di apprezzamento e non
esplicano effetti di cosa giudicata. Sono invece definitive se
statuiscono in modo vincolante su determinate
questioni, soprattutto di merito. Se sono definitive, sono normalmente
impugnabili. Se sono incidentali, sono invece impugnabili solo se provocano al
ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 LPamm; cfr. STA
52.2010.21-29 del 24 settembre 2010, consid. 1.5; STA 52.2009.441 del 20 aprile
2010, consid. 2.1).
Un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 44 LPamm, quando il ricorrente ha un interesse degno di protezione
all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata. Il
danno può anche consistere in un pregiudizio di mero fatto. Non basta comunque che il ricorrente intenda semplicemente
evitare un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato
al prolungarsi della procedura (cfr. STA 52.2009.441 citata, consid. 2; Borghi/Corti, op.
cit., ad art. 44 LPamm, n. 2d e 3; per la nozione di pregiudizio di fatto cfr.
anche Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, ad art. 46, n. 7 segg.; Tho-mas Merkli/Arthur
Aeschlimann/Ruth Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern,
Berna 1997, ad art. 61 n. 5).
1.2.2. Con il giudizio impugnato, l'Esecutivo cantonale
ha in sostanza stabilito che al progetto non poteva essere negata l'autorizzazione
solo poiché violerebbe l'art. 5 RORNI, che prevede un coordinamento dei siti d'antenna,
così come ritenuto dall'autorità dipartimentale. Tale disposizione avrebbe
unicamente valore di raccomandazione; la sua
disattenzione non giustificherebbe il diniego del permesso. Tale deduzione
è vincolante. Il comune rispettivamente i Servizi generali del Dipartimento del
territorio, al quale la causa è stata rinviata per nuova decisione, devono attenervisi. Sulla questione del coordinamento
prescritto dall'art. 5 RORNI il Governo
ha dunque statuito in modo definitivo. Da questo limitato profilo, il
ricorso degli insorgenti è dunque ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. Secondo
l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge sulla pianificazione
del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), l'autorizzazione a
costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla
funzione prevista per la zona di utilizzazione. Per le antenne situate all'interno della zona edificabile, la conformità di zona
è di regola data se tendono a servire principalmente il territorio in zona
edificabile (DTF 133 II 321 consid. 4.3.2.; STF 1C.366/2008 del 15 luglio 2009 consid. 4.1.; Heinz Aemisegger,
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu
Standortgebundenheit und Standortplanung von Mobilfunkanlagen, in: VLP-AS-PAN,
Dossier zu Raum & Umwelt n. 2/08, cap. 2.2.2 e 3.1.2; Benjamin Wittwer, Bewilligung von
Mobilfunkanlagen, Zurigo 2006, pag. 95). A
differenza degli impianti da realizzare fuori della
zona edificabile, queste antenne non soggiacciono né al requisito dell'ubicazione
vincolata, né ad una valutazione degli in-teressi contrapposti analoga a quella
prescritta dall'art. 24 LPT (cfr. DTF 133 II 409 consid. 4.2 seg.; 133 II 321,
consid. 4.3.3; STF 1P.562/2001 del 13 giugno 2002 pubbl. in RDAT II-2002 n. 56 consid. 6.5; Aemisegger,,
op. cit., cap. 2.2.1 e 3.1.1). Da quest'ultima disposizione, il
Tribunale federale - tenendo conto di diverse raccomandazioni, circolari e
direttive della Confederazione e dei Cantoni -
ha in particolare dedotto i principi della riduzione degli impianti allo
stretto necessario e di un'ottimizzazione dei siti, ovvero la loro coordinazione
(cfr. DTF 128 I 59, consid. 6c non pubblicato; 128 II 378 consid. 9.3 non
pubblicato; STF 1A.140/2003 del 18 marzo 2004, consid. 3.2; STF
1A.264/2000 del 24 settembre 2002 consid. 9.3).
In linea di principio, all'interno della zona edificabile, quando un impianto
di telefonia mobile è conforme alla zona di situazione (art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT) e le condizioni poste dal diritto federa-le
e cantonale (segnatamente dalla legislazione edilizia e dal-l'ORNI) sono
rispettate, sussiste pertanto un diritto al rilascio del permesso di
costruzione (cfr. STF 1P.562/2001 citata, ibidem). Non occorre valutare ubicazioni
alternative o un coordinamento con siti di antenne esistenti (cfr. STF
1A.140/2003 consid. 3.2; STF 1A.264/2000 del 24 settembre 2002, consid. 9.4). Oltretutto,
la concentrazione di antenne in pochi siti comporta un aumento del carico di
radiazioni nei loro dintorni, che nei comparti densamente popolati è inopportuno e potrebbe implicare in molti casi un
superamento dei valori limite dell'impianto. Per questi motivi, in linea
generale, non è opportuno raggruppare, concentrandoli, gli impianti di
trasmissione su pochi siti (cfr. STF 1A.140/2003 consid. 3.2; 1A.264/2000
consid. 9.4; STF 1P.562/2001 citata, consid. 6.5).
2.2. Per sottoporre le antenne ad un regime più restrittivo, occor-re di principio prevedere delle norme esplicite
(DTF 133 II 353 cons. 4.2.). Nell'ambito delle loro competenze, i cantoni e i
co-muni possono emanare delle norme edilizie e pianificatorie volte ad influenzare
le ubicazioni delle antenne, purché le stesse ri-spettino i limiti posti dal
diritto federale, segnatamente dalla legi-slazione ambientale e dal diritto
delle telecomunicazioni. In parti-colare, essi non possono adottare norme che
mirino a protegge-re la popolazione dalle
immissioni delle radiazioni non ionizzanti - atteso che il diritto federale è
esaustivo (cfr. Wittwer, op. cit.,
pag. 92) - o che ostacolino gli interessi pubblici perseguiti dalla legge sulle
telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10). Legge, quest'ultima, che tende a garantire a tutte le cerchie
della popolazione, in tutte le parti del Paese, un servizio universale di
telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili, nonché a rendere possibile
una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr.
art. 1 LTC; cfr. DTF 133 II 353 consid. 4.2 con rinvii;
133 II 321 consid. 4.3.4; STA 52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3; Heinz Aemisegger, Die bundesrechtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit und Standortplanung von
Mobilfunkanlagen, in: VLP-ASPAN, Dossier zu Raum & Umwelt n. 2/08, cap.
3.1.2).
In tal senso i comuni possono per esempio adottare
norme che escludono le antenne di telefonia
mobile da determinate aree soggette a particolare protezione (pianificazione
negativa). Anche l'applicazione della clausola generale di estetica non è esclusa.
Ipotizzabili sono inoltre pianificazioni positive che assegnino questi impianti
a determinati comparti. Di regola, queste regolamentazioni
non devono comunque limitarsi a valutazioni riferite a singole parti di
territorio, ma devono essere elaborate in un contesto più ampio, che tenga
conto di una visione globale di tutti i problemi rilevanti (cfr. DTF 138 II 173
consid. 6; 133 II 353 cons. 4.2.; 133 II 321, consid. 4.3.4; 133 II 64 consid.
6.4; STA 52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3; Aemisegger, op. cit., cap. 3.1.2; Wittwer, op. cit., pag. 96 segg.).
2.3. Ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LTC, per motivi di interesse pubblico, segnatamente
per tener conto degli imperativi della pianificazione
del territorio, della protezione del paesaggio, del patrimonio storico e
artistico, dell'ambiente, della natura e degli animali o di difficoltà
tecniche, un obbligo di coutenza di un impianto può infine essere imposto -
dietro compenso - dall'Ufficio federale, a condizione che gli impianti dispongano
di sufficiente capacità.
3.3.1. Il regolamento di applicazione dell'ordinanza
federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI; RL 9.2.1.1.5) disciplina l'applicazione delle norme della
LPAmb e dell'ORNI nel settore della protezione dalle radiazioni non ionizzanti,
nella misura in cui essa competa ad autorità o altri enti nel Cantone (cfr.
art. 1 RORNI). Non è un atto normativo che l'Esecutivo cantonale ha emanato
nell'ambito delle sue competenze pianificatorie e edilizie.
3.2. L'art. 5 RORNI, stabilisce che la scelta dei siti per l'installazione
degli impianti deve essere coordinata, per permettere una loro razionale
distribuzione sul territorio e, se fattibile, il loro uso comune. Gli impianti in zone a carattere
prevalentemente residenziale o nelle vicinanze di locali dove soggiornano
persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati), soggiunge
la norma (cpv. 2) sono, per quanto possibile, da evitare. L'art. 5 cpv. 3 RORNI
dispone che gli operatori in possesso di una concessione
federale devono fornire i dati necessari al coordinamento, in particolare
la pianificazione dei siti e le giustificazioni delle scelte effettuate. L'impossibilità
di utilizzazione in comune di un determinato sito deve essere sufficientemente
motivata (cpv. 4). Il coordinamento dei siti per l'installazione degli
impianti, conclude la norma (cpv. 5) può
essere regolato tramite convenzione tra il Dipartimento e gli operatori.
Stando al suo testo, questa norma impone in
sostanza agli operatori di coordinare la scelta dei siti ove installare gli
impianti al fine di permettere una loro razionale distribuzione sul
territorio, e se fattibile, il loro uso comune. Deroghe al principio della coutenza sono ammesse quando l'impossibilità sia
sufficientemente motivata.
3.3. Chiamato a pronunciarsi sulla legittimità
di questa disposizione (art. 5 cpv. 1,
3 e 4 RORNI) con il diritto federale, l'Alta Corte ha in particolare esaminato
le circostanze concrete in cui sarà applicata,
tenendo conto delle dichiarazioni formulate dal Governo in quella sede sulla
loro applicazione futura. Il Consiglio di Stato aveva in particolare rilevato
che (..) il coordinamento e la coutenza possono
essere imposti per i siti fuori delle zone edifi-cabili, mentre sono ora
applicati consensualmente all'interno del-la
zona edificabile, ove è semplicemente richiesto, per quanto possibile,
di evitare gli impianti nelle zone a carattere prevalentemente residenziale:
(..) questo principio, previsto dall'art. 5 cpv. 2 del regolamento, è
concretato nel senso che nelle zone residenziali non urbane il coordinamento avviene su base consensuale, mentre non v'è nessun coordinamento nelle zone urbane (..)
(STF 1P.562/2001 consid.
6.2). Il coordinamento - aveva rilevato (consid. 6.6) - è sempre
stato effettuato e viene effettuato anche dopo l'entrata in vigore del
regolamento, "solo per le zone non edificabili e per quelle residenziali
non urbane" mentre "fuori zona edificabile vi è la possibilità di
imporre coordinamento e coutenza; di fatto, questi principi sono applicati
consensualmente"; (..) "nelle zone
edificabili è semplicemente richiesto - per quanto possibile - di evitare gli impianti nelle zone a carattere
prevalentemente residenziale e nelle vicinanze di locali dove
soggiornano persone particolarmente sensibili". Il Tribunale federale
ha dunque preso atto che, per stessa ammissione del Consiglio di Stato, il
principio espresso dall'art. 5 cpv. 2 RORNI è da intendere nel modo seguente: "nelle
zone residenziali non urbane coordinamento su base consensuale" e "nelle
zone urbane nessun coordinamento" (cfr. STF 1P.562/2001 consid. 6.6). Con
queste premesse, l'Alta Corte ha pertanto ritenuto che l'art. 5 RORNI potesse
essere applicato in modo conforme al diritto federale e costituzionale.
In altri termini, da questa norma è deducibile unicamente un coordinamento ai
fini dell'applicazione del principio espresso all'art. 5 cpv. 2 RORNI nelle
zone residenziali non urbane, che - secondo la sua concezione - presuppone tuttavia
un'attitudine collaborativa dei concessionari. Non è un obbligo coercibile. E
questo nello stesso spirito che informa le raccomandazioni - non vincolanti - per
il coordinamento delle procedure di pianificazione e di concessione delle
autorizzazioni a costruire per le stazioni di base della telefonia mobile e di
raccordo senza filo (antenne) emanate da un
gruppo di lavoro nel gennaio 2001, comprendente rappresentanti della
Confederazione e dei cantoni, su incarico del
DATEC e della Conferenza svizzera dei direttori dei lavori pubblici, della
pianificazione del territorio e della protezione dell'ambien-te, che in
generale propongono, in quanto possibile, ai concessionari di coordinare le
loro antenne e di fornire a tale scopo all'auto-rità cantonale competente determinati
dati relativi alle antenne costruite o progettate, con l'intento di accelerare
le procedure (cfr. STF 1A.264/2000 citata, consid. 9.4; STF 1P.562/2001 citata,
ad 6.3 e 6.7). Il Tribunale federale aveva infine rilevato come l'art. 5 cpv. 2
RORNI, secondo quanto dichiarato dal Governo, costituisse unicamente "una
norma di principio e non coercitiva", finalizzata a dare semplicemente un'indicazione
d'indirizzo, non a fondare obblighi specifici (..); la norma non ha mai
comportato alcun diniego di un permesso di
costruzione per impianti di telefonia mobile (..), sicché essa può
pertanto essere interpretata in modo conforme all'art. 3 cpv. 3 ORNI.
4. Nel caso
concreto, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno negato alla CO
1 il permesso per le antenne qui controverse poiché - a seguito della disdetta delle
condizioni generali 20 marzo 2011 e della convenzione 14 giugno 2011 concernenti
il coordinamento dei siti d'antenna stipulate tra gli operatori e il Dipartimento
del territorio -, l'art. 5 cpv. 1, 3 e 4 RORNI non sarebbe soddisfatto,
rispettivamente non sarebbe possibile verificare la sua conformità. In
sostanza, la domanda di costruzione - che non include nessun altro operatore,
né palesa l'intenzione o la possibilità di ospitarne - secondo l'autorità dipartimentale non garantirebbe un uso equo del
potenziale del sito (cfr. osservazioni UPR al Governo, pag. 6). Il sito
non sarebbe coordinato, ovvero non sarebbe garantito un uso in comune del sito
(coutenza). Contestualmente alla convenzione - che è stata disdetta -
rispettivamente all'allestimento del relativo piano, il sito non sarebbe mai
stato affrontato dovutamente; successivamente alla rescissione, la
scelta del sito non sarebbe comunque stata motivata. La resistente non avrebbe
prodotto la necessaria documentazione (cfr. osservazioni citate, pag. 7).
L'autorità dipartimentale interpreta dunque essenzialmente il coordinamento disposto dall'art. 5 RORNI come un
obbligo dei concessionari di dimostrare l'utilizzazione in comune di un
determi-nato sito, rispettivamente di provare
l'impossibilità di un simile uso (cfr. anche osservazioni citate, pag.
7). Interpretazione, que-sta, che trascende
tuttavia la concezione stessa della norma, la quale, all'interno delle
zone residenziali non urbane, presuppone un'attitudine collaborativa dei
concessionari. Il principio dell'ottimizzazione dei siti, ovvero il loro
coordinamento, a differenza del regime
applicabile all'esterno della zona fabbricabile, non può tradursi in un motivo
di diniego del permesso. I concessionari non sono tenuti a dimostrare l'impossibilità
di utilizzare in comune un determinato impianto. Né sono peraltro obbligati a
provare, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 RORNI, che l'antenna è
necessaria per lo sviluppo della rete. La norma resta infatti un invito - non
coercibile - tendente a evitare, per quanto possibile, la collocazione di impianti
nelle zone a carattere prevalentemente residenziale e a fornire al riguardo i relativi
dati necessari all'autorità. Ciò che può peraltro permettere anche una maggiore
accettazione di questi impianti da parte dei
potenziali opponenti e un'accelerazione della procedura di rilascio
delle licenza edilizia.
L'art. 5 RORNI, al pari degli altri articoli del regolamento, si limita ad
attuare le disposizioni dell'ORNI. Non persegue interessi pianificatori. Non può dunque essere seguita la
tesi della Sezione dello sviluppo territoriale (SST), laddove sembra attribuire
alla disposizione una valenza pianificatoria, tendente a ottenere una
distribuzione razionale degli impianti sul territorio (cfr. sue osservazioni 12
dicembre 2012 al Governo). Da questo profilo, poco conta che, nell'ambito delle
loro competenze, i cantoni e i comune possano invece emanare delle disposizioni
edilizie e pianificatorie volte a influenzare le ubicazioni delle antenne (cfr.
in tal senso l'esempio citato dalla SST riferito ad un modello a cascata, in
linea di principio compatibile con la legislazione federale in materia di
telecomunicazioni, in DTF 138 II 173).
5. 5.1. Sulla
base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso
deve dunque essere respinto.
5.2. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza, i quali
rifonderanno inoltre a CO 1assistita
da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31
LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, i quali rifonderanno inoltre a CO 1, complessivamente, un identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria