Incarto n.
52.2013.33

 

Lugano

19 aprile 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 11 gennaio 2013 di

 

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 12 dicembre 2012 (n. 7047) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il ricorso dell'insorgente avverso lo scritto 6 giugno 2012 del municipio di __________ in merito ai fatti accaduti durante la seduta municipale del 22 maggio 2012;

 

 

 

viste le risposte:

-    16 gennaio 2013 del Consiglio di Stato;

-      4 febbraio 2013 del municipio di __________;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che in occasione della seduta municipale del 22 maggio 2012 il segretario comunale di __________, RI 1, si è lasciato trasportare in espressioni volgari in merito ad una questione dibattuta che non lo trovava consenziente ed ha lasciato la sala;

che con scritto 6 giugno 2012 il municipio di __________ ha richiamato __________ all'obbligo di impiegare nei confronti dei municipali e di altri interlocutori sia durante il tempo di lavoro, sia all'infuori, toni e contenuti consoni alla funzione da esso ricoperta; lo ha pure informato dell'intenzione del municipio di istituire una delegazione composta dal sindaco e da tre municipali, con il coinvolgimento anche del segretario, allo scopo di verificare approfonditamente questioni procedurali, organizzative e metodologiche per migliorare e chiarire i rapporti tra il municipio, il consiglio comunale, la cittadinanza e l'amministrazione comunale;  


che, adito su ricorso di __________ avverso il predetto scritto municipale, con decisione 12 dicembre 2012 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame per mancanza di una decisione impugnabile;

 

che in data 11 gennaio 2013 __________ ha impugnato il giudizio governativo con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, al quale ha chiesto di annullare sia la decisione avversata, sia lo scritto municipale 6 giugno 2012;

che al ricorso si oppongono sia il municipio di __________ sia il Consiglio di Stato per motivi che verranno ripresi, se del caso, nei considerandi seguenti;

 

 

considerato,                   in diritto

                                      

                                         che la competenza del Tribunale è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), la legittimazione del ricorrente, destinatario della decisione im-
pugnata è certa (art. 209 lett. b LOC) e il ricorso è tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC); il medesimo è quindi ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

                                         che oggetto del presente giudizio è unicamente la questione di sapere se a torto o a ragione il Consiglio di Stato ha considerato il gravame dell'insorgente come irricevibile in quanto rivolto contro uno scritto municipale che non si configura alla stregua di un atto impugnabile;

che pertanto ogni altra questione, in particolare di merito, alla quale il ricorrente sovente nel suo atto ricorsuale fa riferimento, esula dalla presente procedura e non può essere esaminata;

che il Consiglio di Stato ha accertato correttamente che lo scritto dedotto in giudizio non verteva attorno ad un procedimento di diritto amministrativo definito mediante decisione dell'autorità (art. 1 cpv. 1 LPamm);

 

                                         che, in effetti, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 LPamm; RDAT II-1994 n. 8 e 16; Marco Borghi/Guido
Corti
, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 LPamm; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 200);

che il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la definizione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale
da poter essere posto in esecuzione (cfr. la giurisprudenza precitata);

che in concreto lo scritto municipale, scaturito dall'increscioso episodio avvenuto in occasione della seduta municipale del 22 maggio 2012 che il ricorrente pacificamente ammette, non fa altro che ricordare a quest'ultimo i suoi obblighi professionali improntati a diligenza, cortesia, correttezza e dignità nello svolgimento delle mansioni assegnategli, così come stabilito dall'art. 20 cpv. 1 e 6 del regolamento organico dei dipendenti del comune di __________ del 24 ottobre 2011 (ROD), approvato dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni il 14 febbraio 2012;

che in quanto tale, lo scritto non rappresenta quindi una decisione impugnabile, come rettamente stabilito dal Governo, dal momento che non stabilisce o accerta obblighi o diritti differenti rispetto a quelli sanciti dall'art. 20 ROD;

che vane sono quindi su questo punto le censure ricorsuali che oltretutto, a ben guardare, a fatica rispettano l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 46 cpv. 2 LPamm;

che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con tale comunicazione il municipio non ha affatto dato avvio ad una procedura disciplinare giusta l'art. 134 LOC; il richiamo in contestazione non rientra neppure nel novero delle misure disciplinari previste dalla LOC;

che di conseguenza nemmeno sotto aspetto nello scritto dell'esecutivo comunale sono ravvisabili gli estremi di una decisione ai sensi della sopra citata dottrina e giurisprudenza;

che pertanto il ricorso, in quanto manifestamente privo di fondamento, deve essere respinto;

 

                                         che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario