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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretario: |
Mariano Morgani, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 28 agosto 2013 di
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R1 e RI 2,
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contro |
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la decisione 10 luglio 2013 del Consiglio di Stato (n. 3903) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 24 ottobre 2012 con cui il municipio di Biasca ha rilasciato a CO 3 e CO 2 la licenza edilizia per ampliare e sopraelevare di un piano la loro casa d'abitazione al mapp. 2272 di quel comune; |
ritenuto, in fatto
A. a. CO 3 e CO 2 sono stati comproprietari del mapp. 2272 di Biasca fino al 21 giugno 2013, data alla quale CO 2 ne è divenuto proprietario unico. Sul terreno, situato in località Crott, nella zona residenziale R2 del piano regolatore, insiste una casa d'abitazione unifamiliare, articolata su due piani, di cui uno seminterrato e l'altro abitabile. Verso nord, il fondo confina con la part. 4540, di proprietà di RI 1 e RI 2, qui ricorrenti.
b. Il 13 novembre 2009, CO 2 e CO 2 hanno chiesto al municipio il permesso di sopraelevare l'edificio di un piano, applicando nel contempo un cappotto termico spesso 12 cm sulle facciate dell'edificio esistente. Il progetto prevedeva inoltre di costruire, davanti alla facciata ovest, un corpo lungo m 4.50 ed alto m 4.00, costituito da un pianerottolo e da una scala a chiocciola destinata a permettere l'accesso al piano superiore. Verso sud, l'immobile veniva infine leggermente ampliato, aggiungendovi, nella parte centrale dell'edificio, un piccolo locale (m 3.40 x 2.08) ed una terrazza coperta di 10.4 mq.
Alla domanda si sono opposti RI 1 e RI 2, i quali hanno in particolare contestato il mancato rispetto delle distanze minime dal loro confine, dalla strada comunale ad est (via G. End) e dal corso d'acqua che scorre sul lato ovest del fondo dei resistenti, nonché l'inserimento estetico dell'edificio.
Raccolto l'avviso favorevole (n. 68347) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 10 febbraio 2010 il municipio ha rilasciato ai resistenti la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
c. Con giudizio 4 maggio 2010 (n. 2256), il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dagli opponenti.
Disattese le censure riferite alla precisione dei piani, il Governo ha ritenuto che l'intervento potesse beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 8 cpv. 4 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) a favore delle sopraelevazioni di un solo piano di edifici esistenti in contrasto con le distanze dal confine o tra edifici. In particolare, ha reputato che tra le distanze dal confine che permettono di accordare l'agevolazione rientrasse anche quella dalla strada, in concreto non rispettata su una lunghezza di pochi metri. Per quanto concerne l'aggiunta, sul lato ovest, del corpo costituito dal pianerottolo e dalla scala a chiocciola ha considerato che non aumentasse la lunghezza della facciata, ciò che escludeva l'applicazione del supplemento prescritto dall'art. 8 cpv. 2 NAPR per facciate lunghe più di 18 m. Infine, ha ritenuto che l'indice di sfruttamento fosse rispettato e che il giudizio del municipio sull'inserimento estetico della costruzione reggesse alle critiche.
d. Adito dai soccombenti, con sentenza 25 agosto 2010 (inc. 52.2010.214) il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la licenza edilizia ed il giudizio governativo che la confermava.
Rilevato come l'edificio oggetto dell'intervento configurasse una costruzione esistente in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva alla sua realizzazione, siccome irrispettoso della distanza dal confine verso i fondi privati (m 2.88 anziché 3.00 m) prescritta dall'art. 8 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) e di quella dal ciglio esterno delle strade comunali (m 2.54 anziché 3.00 m) fissata dall'art. 8 cpv. 6 lett. b NAPR, il Tribunale ha ritenuto che il progetto travalicasse i limiti degli interventi ammissibili secondo l'art. 39 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) e che non potesse beneficiare neppure dell'agevolazione prevista dall'art. 8 cpv. 4 seconda frase NAPR per il caso particolare di sopraelevazioni di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del piano regolatore. Questo sia perché tale agevolazione non è applicabile alle distanze dalle strade, sia perché i piani non prevedevano di mantenere la distanza esistente (m 2.88) dal confine, come richiesto dall'art. 8 cpv. 4 NAPR quale condizione per concedere la facilitazione, ma prospettavano di ridurla a m 2.76, a causa dell'applicazione di un cappotto termico isolante di 12.00 cm sulle facciate del pianterreno.
e. Il 14 dicembre 2010, gli istanti in licenza ed il comune di Biasca hanno concordato di rettificare il confine tra il fondo dedotto in edificazione e la part. 4993 di proprietà comunale (via G. End), permutando, ovvero scambiandosi reciprocamente, uno scorporo di terreno di 4.00 mq. La permuta a scopo di rettifica dei confini è stata iscritta a registro fondiario, previa rogazione del necessario atto pubblico, l'11 gennaio 2012 (cfr. SIFTI).
f. Nel frattempo, il 17 gennaio 2011 CO 3 e CO 2 hanno inoltrato al municipio una nuova domanda di costruzione concernente la sopraelevazione ed il risanamento termico della loro casa d'abitazione. Il progetto prevede in particolare di completare il volume dell'edificio nell'angolo nord-ovest, realizzando un corpo scale esterno, destinato a permettere l'accesso al nuovo appartamento (piano sopraelevazione), e demolendo al contempo la parte del deposito, esistente a ridosso del confine con la part. 4540, che verrebbe a fronteggiare questo nuovo manufatto.
La domanda, pubblicata dal 25 gennaio all'8 febbraio 2011, ha suscitato nuovamente l'opposizione di RI 1 e RI 2, che hanno segnatamente censurato l'incompatibilità dell'intervento progettato con l'art. 39 RLE e l'art. 8 cpv. 4 NAPR, il mancato rispetto della distanza minima dal corso d'acqua esistente, rispettivamente dal ciglio esterno del marciapiede di via G. End, nonché l'illegalità dell'accordo di rettifica di confini sottoscritto dagli istanti con il municipio allo scopo di sanare quest'ultimo difetto.
Raccolto l'avviso favorevole (n. 74075) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 30 agosto 2011 il municipio ha negato il postulato permesso, rinviando sostanzialmente alle considerazioni contenute nella predetta sentenza 25 agosto 2010 di questo Tribunale.
g. Contro il provvedimento municipale, gli istanti in licenza sono insorti davanti al Consiglio di Stato, che, con giudizio 29 agosto 2012 (n. 4526), ne ha accolto il gravame per carenza di motivazione, rinviando gli atti all'esecutivo comunale per un nuovo giudizio.
h. Lo stesso giorno, con risoluzione n. 4557, il Governo ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il gravame 2/16 maggio 2012 con cui RI 1 e RI 2 sono insorti contro la (permuta a scopo di) rettifica dei confini, negando altresì che fosse dato un caso di nullità.
i. In data 24 ottobre 2012, il municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, respingendo al contempo l'opposizione interposta dai vicini, in quanto le obiezioni sollecitate non trovano riscontro concreto in un eventuale non rispetto delle norme applicabili vigenti.
B. Con giudizio 10 luglio 2013, il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo a sua volta il ricorso presentato contro di essa da RI 1 e RI 2.
Disattese le censure con cui gli opponenti criticavano la carenza della decisione con cui era stata respinta la loro opposizione e dei piani relativi alla sistemazione esterna, il Governo ha ritenuto che l'intervento potesse beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 8 cpv. 4 NAPR, in quanto - benché la costruzione non rispetta la distanza dal confine verso il fondo dei ricorrenti - la medesima ossequia la distanza minima dalla strada comunale antistante, la distanza dal corso d'acqua e perché la distanza dal confine non viene ridotta. A quest'ultimo proposito, l'Esecutivo cantonale ha considerato che con l'entrata in vigore, a far tempo dal 1° gennaio 2011, dell'art. 40a cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), lo spessore (12.00 cm) del cappotto termico previsto dal progetto non dovesse (più) essere com-putato nella misurazione della distanza dal confine.
Per quanto concerne l'aggiunta, nell'angolo nord-ovest dell'edificio, del corpo scale, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, non sporgendo il manufatto dai muri perimetrali ed anzi rispettando la distanza di 3.00 m dal confine con la part. 4540, l'intervento non configurasse un ampliamento sostanziale tale da travalicare la garanzia di ampliamento contemplata dall'art. 8 cpv. 4 NAPR. In merito alla distanza della costruzione dalla strada, il Governo ha reputato che fosse rispettata, tenuto conto dell'avvenuta permuta, insuscettibile di essere rimessa in discussione. Pure ossequiata, ha concluso, sarebbe infine la distanza dal corso d'acqua esatta (m 5.00) dall'art. 34 cpv. 1 RLE, norma a suo avviso prevalente rispetto all'art. 8 cpv. 6 lett. d NAPR (m 6.00).
C. Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso 28 agosto 2013, chiedendo (implicitamente) che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Gli insorgenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure
sollevate senza successo davanti alle istanze inferiori con riferimento alla
compatibilità dell'intervento con le norme destina-
te a tutelare le situazioni acquisite nonché alle distanze dal corso d'acqua e
dalla strada.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio, riconfermandosi nella risposta inoltrata davanti al Governo, ed i beneficiari della licenza litigiosa, qui resistenti, contestando le tesi ricorsuali con argomenti che, per quanto necessario, saranno discussi in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21
cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo contermine e già
opponenti, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). L'obiezione sollevata al riguardo dai
resistenti è infondata. Il riconoscimento della legittimazione attiva
presuppone in effetti che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata
cerchia di persone collegate all'oggetto del provvedimento impugnato da un
rapporto sufficientemente stretto e intenso, atto a distinguere la sua situazione
da quella della collettività. L'insorgente deve essere altresì portatore di un
interesse personale, diretto e concreto a
dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che
questi gli arreca (DTF 121 II 39 consid. 2 c/aa; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art.
21 LE n. 935 seg.). Basta però un interesse di mero fatto, ad esempio di natura
economica, ideale o morale (Marco Bor-ghi/Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2
ad art. 43). Ferme queste premesse, la legittimazione a ricorrere dev'essere
senz'altro riconosciuta ai vicini opponenti
perché si trovano evidentemente in uno stretto rapporto con l'oggetto
della vertenza, che li distingue da tutti gli altri membri della comunità, ed
il pregiudizio, di natura economica o ideale che sia, ch'essi ritengono di
subire dalla contestata
sopraelevazione dell'immobile adiacente alla loro proprietà, situato peraltro
ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta, costituisce un
interesse senz'altro sufficiente ai fini della legittimazione a impugnare la
licenza in esame.
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. Il sopralluogo sollecitato dai ricorrenti non appare idoneo a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.2.1. L'art. 8 NAPR di Biasca regola le distanze dal confine (cpv. 1), tra edifici (cpv. 3), dal bosco (cpv. 5) e dall'area pubblica (cpv. 6). La norma stabilisce inoltre il supplemento di distanza per maggior lunghezza delle facciate (cpv. 2) e disciplina alcune situazioni particolari (cpv. 4).
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. a NAPR, la distanza minima dal confine verso un fondo privato di un edificio con facciate non superiori a m 18.00 di lunghezza deve essere di m 3.00 per gli edifici ubicati nella zona R2, qual è quello dedotto in edificazione. Secondo l'art. 8 cpv. 4 seconda frase NAPR, tuttavia, nel caso particolare di sopraelevazioni di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del piano regolatore, le distanze da confine e tra edifici possono essere mantenute alla condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni di piano regolatore ed in particolare la distanza minima tra edifici, ritenuta un'altezza massima complessiva dell'edificio, compresa la sopraelevazione, di 7 m.
2.2. Nel caso concreto, non è contestato che la
facciata nord della casa dei resistenti si situa a m 2.88 dal confine verso il
fondo dei ricorrenti (part. 4540).
L'edificio, costruito negli anni '60, prima cioè dell'entrata in vigore
dell'attuale piano regolatore (25 gennaio 2000), non rispetta quindi la
distanza dal confine prescrit-
ta. Come già rilevato nella precedente sentenza di questa Corte, si
tratta dunque di una costruzione esistente in contrasto con il diritto entrato
in vigore in epoca successiva alla sua realizzazione.
Ciò premesso, controversa è anzitutto la facoltà di sopraelevare di un piano il suddetto edificio, nonostante il contrasto con la distanza di cui si è detto.
2.2.1. L'art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), in vigore dal 1° gennaio 2012, regolamenta, come si evince dal suo titolo marginale, la possibilità di intervenire su costruzioni esistenti situate all'interno della zona edificabile ma che sono in contrasto con il nuovo diritto, ossia con il diritto entrato in vigore dopo la loro realizzazione. Esso riunisce in un'unica norma le fattispecie precedentemente regolate dall'art. 72 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365) e dall'art. 39 RLE, che disciplinavano, l'uno, gli interventi su edifici ed impianti non conformi alla funzione di zona, e, l'altro, quelli su edifici ed impianti in contrasto con altre prescrizioni edilizie (distanze, altezze, ecc.; cfr. Messaggio n. 6309 del Consiglio di Stato del 9 dicembre 2009 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag. 88).
Sancendo al cpv. 1 che è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto, l'art. 66 Lst enuncia dapprima il semplice principio, che deriva dalla garanzia delle situazioni acquisite ("Bestandesgarantie"), per cui le costruzioni esistenti in contrasto con il nuovo diritto possono essere conservate e sottoposte a lavori di manutenzione. Il cpv. 2 disciplina invece le possibilità d’intervento che vanno al di là della manutenzione (cosiddetta "Erweiterungsgarantie"). Prevede difatti che trasformazioni possono essere autorizzate a condizione, da un lato, che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (lett. a), e, dall'altro, per le costruzioni non conformi alla zona, che siano giustificate da esigenze tecniche o funzionali e siano rispettate le altre disposizioni del piano regolatore (lett. b).
Queste
facoltà d'intervento, che i piani regolatori comunali posso-
no ulteriormente restringere, prevedendo una regolamentazione più restrittiva,
ma non estendere (cpv. 3; cfr. consid. 2.2.2.), sono state precisate nell'art. 86 del regolamento della legge sullo sviluppo
territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1). Sancito
anzitutto che sono lavori di manutenzione quelli che prevengono il
deperimento di una costruzione, senza comportare interventi sulla sua struttura
o sulla sua sostanza (cpv. 1), quest'ultima norma prevede infatti al cpv. 2
che, nel caso di costruzioni non conformi alla zona (art. 66 cpv. 2 lett. b
Lst), il municipio può autorizzare una
trasformazione se: a) è oggettivamente indispensabile ai fini di un
ulteriore uso della costruzione; b) sono rispettate tutte le norme di piano
regolatore, segnatamente indici, distanze e altezze; c) il contrasto con il
nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e
l’interesse dei vicini. Nel caso invece di costruzioni non conformi ad altre
norme edilizie, il cpv. 3, nella sua versione in vigore dal 2 aprile 2013, prescrive
che il municipio può autorizzare una
trasformazione se: a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della
costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o comunque
tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; b) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica
sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini. Quest'ultimo capoverso riprende sostanzialmente la
previgente disciplina dell'art. 39 RLE, nel frattempo abrogato, che
prevedeva che, oltre a poter essere riparate
e mantenute, le costruzioni
esistenti in contrasto con il diritto entrato
successivamente in vigore potessero essere fatte oggetto di trasformazioni più
importanti, esclusi tuttavia i lavori
di trasformazione sostanziali, purché
il contrasto con il nuovo diritto non pregiudicasse apprezzabilmente
l'interesse pubblico o quello dei vicini. Secondo la giurisprudenza relativa
all'art. 39 RLE, la trasformazione era ritenuta sostanziale quando modificava
l'identità della costruzione preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando
nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni, o quando aggravava i
momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduceva di nuovi (cfr. RtiD
II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1, II-1994 n.
46; Adelio Scolari, op. cit., ad
art. 70 LALPT n. 515 seg.).
2.2.2.
Gli art. 66 Lst e 86 RLst trovano
applicazione diretta nell'ambito
della procedura di rilascio della licenza edilizia. Configurano infatti,
nel nostro Cantone, la base legale, espressamente riservata dall'art. 23 della
legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), per
il rilascio di autorizzazioni edilizie eccezionali volte a permettere la trasformazione
di edifici od impianti ubicati all'interno della zona fabbricabile che sono in
contrasto con la funzione
della zona in cui sorgono o con altre
prescrizioni edilizie. Al
contempo, queste norme spiegano tuttavia effetti anche in materia di
pianificazione del territorio, limitando in maniera sostanziale le possibilità,
per i comuni, di disciplinare autonomamente
tali situazioni attraverso i piani regolatori, come conferma lo stesso testo
del cpv. 3 dell'art. 66 Lst, secondo cui il piano regolatore può stabilire
una regolamentazione più restrittiva. Dal 1° gennaio 2012, bisogna pertanto
ritenere che questa materia è per principio regolamentata in maniera esaustiva
dal (solo) diritto cantonale, non soltanto per quanto concerne le
trasformazioni di edifici od impianti ubicati all'interno della zona
fabbricabile che non sono conformi alla funzione di zona, come peraltro già
si verificava in base al previgente art. 72 LALPT (cfr. STPT 90.2003.38/39/
40/42/43/44/45 del 16 gennaio 2004 consid. 4, pubblicata in: RtiD II-2004 n.
17), ma anche - e questo è decisivo nella fattispecie - per quelle
trasformazioni che concernono costruzioni esistenti in contrasto con altre prescrizioni edilizie. Da
tale data, i comuni possono unicamente
prevedere, attraverso i piani di utilizzazione locali, delle ulteriori
restrizioni rispetto alla possibilità, definita dalle predette disposizioni
legali cantonali, di trasformare gli
edifici che presentano siffatte difformità. Restrizioni che, al limite, possono sfociare nel divieto di ogni
trasformazione. Inoltre, non possono rilasciare licenze edilizie in contrasto
con gli art. 66 Lst e 86 RLst, fondate su norme comunali più favorevoli. Nella
misura in cui consentono interventi che
travalicano quanto ammissibile in base al diritto cantonale, le norme comunali preesistenti sono dunque
inapplicabili. In tal senso va precisata la giurisprudenza che questo Tribunale
ha sviluppato in precedenti giudizi, ponendo ancora mente all'art. 39
RLE - che non limitava la competenza pianificatoria dei comuni (cfr. RDAT II-2000 n. 39 consid. 2.1.) - senza prestare la necessaria
attenzione al limite introdotto dal cpv. 3 dell'art. 66 Lst, applicabile anche
alle costruzioni esistenti in contrasto con altre prescrizioni edilizie e non
solo con la conformità di zona.
2.2.3. Nell'evenienza concreta, il controverso intervento travalica manifestamente i limiti degli interventi ammissibili secondo gli art. 66 Lst e 86 RLst. La prevista sopraelevazione di un piano sovverte difatti in misura sostanziale l'identità della costruzione esistente, posto che tanto sotto l'aspetto qualitativo, quanto da quello quantitativo, essa comporta la realizzazione di un edificio sostanzialmente diverso dall'attuale casa d'abitazione dei resistenti. Sotto questo profilo, l'intervento non può dunque essere autorizzato. Nemmeno i resistenti pretendono il contrario. Esso non può essere approvato neppure in base all'art. 8 cpv. 4 seconda frase NAPR. Quest'ultimo disposto estende infatti la facilitazione concessa dagli art. 66 Lst e 86 RLst a favore degli edifici esistenti in contrasto con il diritto posteriore, dato che consente ampliamenti verticali che, benché limitati all'aggiunta di un unico piano, incidono nel caso concreto sull'aspetto esterno e sui contenuti della costruzione preesistente, alterandone significativamente l'identità e determinando un consolidamento sul piano verticale del contrasto con la normativa sulla distanza da confine. In quanto suscettibile di condurre in concreto ad un risultato più favorevole rispetto alla regolamentazione della materia prevista dal diritto cantonale, il disposto comunale non è dunque applicabile. Deve cedere il passo al diritto gerarchicamente superiore.
2.3. Già per questi motivi la licenza edilizia va dunque annullata assieme al giudizio governativo che la conferma. Dato l'esito, non mette conto di approfondire le altre censure sollevate dai ricorrenti con riferimento alla (ulteriore) riduzione della distanza dal confine con la part. 4540 dovuta all'applicazione di un cappotto termico isolante sulle facciate, nonché alla pretesa insufficiente distanza dalla strada comunale e dal corso d'acqua presenti sui lati est, rispettivamente ovest, del fondo dedotto in edificazione.
3. 3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la controversa licenza assieme al giudizio governativo che la conferma.
3.2. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili di entrambe le istanze (art. 31 LPamm) sono a carico dei resistenti CO 3 e CO 2, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate la decisione 10 luglio 2013 (n. 3903) del Consiglio di Stato e la licenza edilizia 24 ottobre 2012 del municipio di Biasca.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei resistenti CO 3 e CO 2, in solido, che rifonderanno fr. 1'800 ai ricorrenti RI 1 e RI 2 a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario