|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Giovan Maria Tattarletti |
|
segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 5 settembre 2013 di
|
|
RI 1 RI 2 RI 3
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 28 agosto 2013 (n. 4386) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa degli insorgenti avverso la tassa di fr. 10'000.- emessa dal municipio di CO 1 in relazione alla co ncessione della licenza edilizia per l'edificazione di una palazzina di 13 appartamenti al mapp. 636 di quel comune; |
ritenuto, in
fatto
che il 24 ottobre 2012 RI 1, RI 2 e RI 3 hanno chiesto al municipio di CO 1 il
permesso di edificare una palazzina articolata su 5 piani fuori terra e uno
sotterraneo, composta di 13 appartamenti (due di tre locali al pianterreno, un
bilocale e due di tre locali al 1°, 2° e 3° piano, due di quattro locali al
piano attico), autorimessa e locali accessori, i cui costi di costruzione erano
stimati in fr. 5'019'250.-;
che, entro il termine di pubblicazione, due confinanti si sono opposti al
rilascio della licenza;
che, raccolto l'avviso cantonale 1° marzo
2013 (n. 82733), il municipio ha rilasciato il permesso di costruzione,
subordinandolo a diverse condizioni e respingendo nel contempo le opposizioni;
contestualmente ha posto una tassa di fr. 10'000.- a carico degli istanti;
che, con ricorso 5 aprile 2013, i beneficiari della licenza edilizia hanno
contestato davanti al Consiglio di Stato l'importo, ritenuto eccessivo, della
tassa emessa dal municipio;
che, con decisione 28 agosto 2013, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso, ritenendo che la domanda esaminata rientrasse nello
standard, per cui il municipio aveva correttamente applicato il metodo di
calcolo previsto dalla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
7.1.2.1); inoltre l'importo era proporzionato ai costi di costruzione, per cui
non vi era stata lesione del principio di equivalenza;
che contro la pronuncia appena descritta, i già ricorrenti in prima istanza
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando l'annullamento
della tassa emessa dal municipio; in via principale essi chiedono che
l'esecutivo comunale produca l'estratto dettagliato delle spese da esso sopportate
per il rilascio della licenza edilizia, mentre in via subordinata postulano una
riduzione dell'importo a opera di questa Corte;
che, secondo i ricorrenti, la tassa applicata sarebbe eccessiva, poiché
ritengono sia manifestamente sproporzionata rispetto alla prestazione fornita e
applicata in violazione ai principi di copertura dei costi e dell'equivalenza;
che il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento del ricorso, mentre il
municipio si rimette al giudizio del Tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv.
1 LE) e la legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari della decisione
impugnata, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1, applicabile in forza del rinvio di cui
all'art. 50 LE); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è quindi ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 LPamm);
che l'art. 19 LE stabilisce che per l'esame delle domande di costruzione è
dovuta una tassa del 2‰ della
spesa prevista, al massimo fr. 10'000.- e al minimo fr. 100.-; il municipio
preleva tale tassa e ne riversa la metà al Dipartimento (cpv. 1); le spese per
l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di
questo genere, soggiunge la norma (cpv. 2), sono poste a carico dell'istante a
cura dell'autorità che le ha anticipate;
che la tassa prevista per l'esame delle
domande di costruzione è una tassa amministrativa; essa costituisce il
corrispettivo per un atto d'ufficio, di per sé sprovvisto di valore
patrimoniale, sollecitato dall'obbligato (DTF 102 Ia 397 consid. 5a, 90 I 80;
STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995 consid. 2.2., non pubblicata; Max Imboden/ René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Va
ed., Basilea/Stoccarda 1976, n. 110 B I; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte
speciale, Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 419 seg.; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, pag. 609);
che nell'attuale formulazione, frutto di una modificazione approvata dal Gran
Consiglio il 17 dicembre 2008 (BU 2006 pag. 434), essa costituisce il
corrispettivo non solo dell'attività eseguita dal municipio, ma anche dei
compiti svolti dal Dipartimento (STA 52.2011.194 del 22 maggio 2012 consid.
2.2.);
che quanto al loro ammontare, le tasse amministrative soggiacciono ai principi
della copertura dei costi e di equivalenza (STA 52.2009.435 del 23 novembre
2010 consid. 4.1., con riferimenti);
che il principio della copertura dei costi postula l'esistenza di una
ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare
complessivo dei costi anticipati dall'ente pubblico, incluse le spese generali;
il principio dell'equivalenza dispone, invece, che l'ammontare della singola
tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione
fornita dall'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione
con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti
ragionevoli (STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995 consid. 2.1., non pubblicata; Xavier Oberson,
Droit fiscal suisse, IIIa
ed., Basilea 2007, n. 76 seg.; cfr. sul tema: DTF 126 I 180 consid. 3a);
che questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la formulazione dell'art.
19 LE permette di ritenere rispettato il principio della copertura dei costi
(STA 52.2011.194, citata, consid. 3.2.);
che il principio di equivalenza, nell'ambito di tasse causali, concretizza
quello di proporzionalità e il divieto di arbitrio (DTF 130 III 225 consid. 2.3; Adrian
Hungerbühler,
Grundsätze des Kausalabgabenrechts, Eine Übersicht über die neure Rechtsprechung und Doktrin, in: ZBl 104/2003
pag. 505, segg., 522);
che nell'ambito della determinazione delle tasse,
dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di far capo
a criteri schematici, dedotti dall'esperienza (Grisel,
op. cit., pag. 612; René A. Rhinow/Beat
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n. 110 B V);
che il ricorso a questi criteri, cui fa capo anche l'art. 19 cpv. 1 LE, costituisce
in effetti un'irrinunciabile necessità soprattutto per motivi pratici, ai fini
della percezione delle tasse; affinché il principio dell'equivalenza possa
essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa - calcolata secondo
criteri schematici - appaia come ragionevolmente proporzionata alla
prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di
sproporzione manifesta (Grisel,
op. cit., loc. cit.; Rhinow/ Krähenmann,
op. cit., loc. cit.);
che, per contro, non è
necessario che essa corrisponda esattamente al costo della singola operazione
amministrativa (DTF 126 I 180 consid. 3a/bb); il valore della prestazione può
corrispondere o all'utilità che ne deriva per il contribuente, oppure ai costi
occasionati dalla richiesta concreta in rapporto ai costi generali dell'autorità
amministrativa interessata;
che, in concreto, per quanto riguarda l'utilità, attraverso la prestazione
erogata gli insorgenti hanno conseguito la possibilità di edificare una
palazzina sul loro fondo, i cui costi di costruzione ammontano a fr.
5'019'250.-;
che, ritenuto l'importante investimento previsto, nessun dubbio può
legittimamente sorgere in merito al valore di questa concessione, che permette
la creazione di tredici appartamenti;
che, pertanto, tra la tassa emessa e l'utilità che deriva dalle prestazioni del
municipio e del Dipartimento sussiste un rapporto ragionevole;
che nemmeno è ravvisabile una sproporzione manifesta con l'attività svolta
dall'autorità comunale o cantonale, chiamate a esprimersi, sulla base di una
cospicua documentazione, su tutti gli aspetti di loro competenza, nonché sulle
opposizioni dei vicini;
che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere respinto, ponendo a carico
degli insorgenti la tassa di giustizia (art. 28 LPamm);
che la soccombenza dell'unica parte patrocinata esclude l'assegnazione di
ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario