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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 16 settembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 20 agosto 2013 (n. 4236) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa della ricorrente avverso la decisione 11 aprile 2013 con cui il municipio CO 2 ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per posare una termopompa esterna (part. __________) nel nucleo; |
ritenuto, in fatto
A. a.
CO 1, qui resistente, è proprietario di un edificio (part. __________) situato
a Monteggio, all'interno della zona del nucleo tradizionale. Verso ovest, l'edificio si affaccia su uno stretto cortile (part.
__________), dirimpetto all'abitazione (part. __________) di proprietà di RI 1,
qui ricorrente. Confina inoltre con un terreno libero (part. __________), pure
di proprietà dell'insorgente.
b. Con notifica 9 febbraio 2013, il resistente ha chiesto al municipio di
addossare alla facciata ovest del suo edificio una termopompa esterna, e meglio
l'unità motocondensante esterna (marca __________, ________) di un sistema
multi. Secondo l'analisi delle
prestazioni foniche dell'Ufficio
di consulenza per l'energia di Franco Semini allegata, l'impianto - dotato di due silenziatori a coulisse -
presenterebbe, verso il ricettore più prossimo (part. __________; d = 4m),
un livello di valutazione Lr diurno [39 dB(A)] e notturno [43 dB(A)]
inferiore ai valori di pianificazione stabiliti dall'ordinanza contro l'inquinamento
fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41) per le zone con grado di sensibilità
II.
c. Alla domanda si è opposta tra l'altro RI 1, contestando l'impianto dal
profilo delle distanze e delle ripercussioni foniche verso le sue proprietà.
d. Il 15 marzo 2013, la Sezione per la
protezione dell'aria, dell'acqua e del
suolo (SPAAS) - a cui il municipio aveva trasmesso l'istanza - ha emesso
il proprio preavviso favorevole al progetto, subordinato
tra l'altro alla condizione dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori
(UPR) di rispettare in sostanza tutte le
indicazioni (potenza sonora, posa silenziatori, tempi di funzionamento)
della citata analisi fonica.
e. Fatto proprio tale preavviso, con
decisione 11 aprile 2013 il municipio ha rilasciato al resistente il
permesso richiesto, respingendo le opposizioni pervenute.
B. Con giudizio 20 agosto 2013, il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1, confermando la
decisione municipale.
Dopo aver illustrato il quadro giuridico applicabile, il Governo ha in sostanza
ritenuto che l'impianto, con i silenziatori, rispettasse i limiti imposti dall'OIF, così come attestato dall'analisi
fonica. L'UPR, ha aggiunto, avrebbe avallato queste conclusioni, imponendone il
rispetto a titolo di condizione. Di conseguenza, sarebbero state adottate tutte le misure atte a soddisfare il principio
di prevenzione.
C. Con
impugnativa 16 settembre 2013, la soccombente si aggrava ora contro il predetto
giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia
annullato, assieme alla licenza edilizia.
Eccepita la scorrettezza della procedura della notifica seguita e il mancato rispetto
delle distanze da confine, la ricorrente ripropone
in particolare le sue contestazioni dal profilo del diritto ambientale.
L'impianto, argomenta, verr utilizzato non solo per il riscaldamento ma anche per la produzione di acqua calda e provocherà
di conseguenza più rumore di quanto considerato dall'analisi fonica. Il principio di prevenzione non sarebbe
stato sufficientemente considerato, nonostante il livello di valutazione (Lr)
dell'impianto si situi appena al di sotto dei valori di pianificazione
stabiliti dall'OIF. S'imporrebbe di conseguenza l'adozione di ulteriori provvedimenti
(quali una diversa ubicazione dell'impianto).
D. All'accoglimento del ricorso si
oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione si
limita a richiamare la presa di posizione della SPAAS, e in particolare
dell'UPR, che si riconferma nel proprio preavviso. Il municipio e CO 1 chiedono
il rigetto dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, se del caso,
in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale
del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).
Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, vicina opponente,
personalmente e direttamente toccata dal provvedimento impugnato (art.
21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 LPamm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà se del caso essere posto rimedio mediante rinvio degli atti all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti
(art. 65 cpv. 2 LPamm).
2. Procedura di rilascio del permesso
2.1. Le domande di rilascio del permesso di costruzione vanno per principio
trattate secondo la procedura ordinaria (art. 4 seg. LE), che notoriamente
implica la trasmissione degli atti al Dipar-timento del territorio, affinché si
esprima sulla conformità dell'in-tervento per rapporto alle leggi federali e
cantonali che è compe-tente ad applicare (art. 5 cpv. 1 del regolamento di
applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). La procedura della notifica (art. 11 cpv. 1 LE) è data
soltanto nei casi esplicitamente previsti dall'art. 6 cpv. 1 RLE, che non richiamano
l'applicazione di norme del diritto federale o cantonale. La scelta tra i due tipi di procedura non dipende tanto dall'importanza dell'intervento, quanto piuttosto dalle
norme di legge concretamente applicabili. L'art. 6 cpv. 2 RLE stabilisce espressamente
che il municipio non può autorizzare
lavori di nessun genere comportanti l'applicazione delle leggi di cui all'allegato
1 senza l'approvazione dell'autore della restrizione, condizione,
questa, che può essere intesa soltanto nel senso di preavviso favorevole dell'autorità
cantonale, stante che l'allegato 1 al RLE è costituito dall'elenco della
legislazione che prevede competenze cantonali.
2.2. Nel caso concreto, il municipio ha assoggettato la domanda di permesso per posare l'impianto esterno di cui si
è detto in narrativa alla procedura
semplificata della notifica. A torto, poiché l'avviso dell'autorità cantonale
era necessario, stante che l'impianto richiama l'applicazione di (almeno) due
leggi di competenza dell'autorità cantonale. In particolare, soggiace alla
legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS
814.01; cifra 2 dell'allegato 1 al RLE). In quanto previsto all'interno del
nucleo, il progetto richiama inoltre l'applicazione del principio d'inserimento
ordinato e armonioso nel paesaggio, che in questi comparti spetta all'autorità
cantonale, e meglio all'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP; cfr. artt. 94 cpv. 2 e 99 cpv. 1 lett. b legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1; art. 109 cpv. 1 lett. b regolamento della legge
sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 7.1.1.1.1).
Il municipio ha pubblicato la notifica, l'ha sottoposta alla SPAAS, ma omesso di coinvolgere l'UNP. Neppure nella sostanza,
la domanda è stata dunque trattata secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio
di Stato non ha sanato il difetto, raccogliendo l'avviso dell'UNP che l'autorità
comunale ha omesso di interpellare.
3. Aspetti ambientali
3.1. Secondo l'art. 11 della legge federale
sulla protezione del-l'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01),
gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le
vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte
(limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante
esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate
nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni
d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle
emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto
del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).
Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni del-l'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP).
La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1).
Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione.
I limiti di esposizione al
rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF,
che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende
moleste fissa un valore di pianificazione (Lr ) di 55 dB(A) per
il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.
3.2. In base al principio di prevenzione delle emissioni, il rispetto dei
valori di pianificazione (VP) non basta. Anche se un progetto li rispetta, occorre verificare in base ai criteri
fissati dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. a OIF se si giustifichino
ulteriori restrizioni, ovvero se altri provvedimenti per ridurre le emissioni sono
possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, sono sopportabili
sotto il profilo economico e proporzionali (cfr. DTF 124 II 517 consid. 4b e 5a; STF 1C_10/2011 del 28
settembre 2001 consid. 4.1, in: URP 2012, pag. 22; STF 1C_506/2008 del 12
maggio 2009 consid. 3.3. riguardante una pompa termica, in: URP 2009, pag. 541;
STA 52.2009.37 dell'8 settembre 2009 consid. 3.4.). Il criterio della
sopportabilità economica delle limitazioni delle emissioni si riferisce ad
aziende lucrative gestite secondo i principi economici di mercato. Qualora le
emissioni provengano da altre fonti, le conseguenze finanziarie delle limitazioni
devono essere prese in considerazione nell'ambito dell'esame della proporzionalità.
Per prassi, se i valori di pianificazione determinanti sono rispettati, si
giustificano ulteriori limitazioni delle emissioni soltanto allorquando i
provvedimenti ipotizzabili permettono di ottenere un'ulteriore importante
riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso (DTF 127 II 306
consid. 8; 124 II 517 consid 5a; STF 1C_10/2011 citata, consid. 4.1.; STF
1C_299/ 2009 del 12 gennaio 2010 consid. 3.2; STA 52.2011.330 del 21 giugno
2012, consid. 2.2).
3.3. Nel caso concreto, il progetto prevede
di addossare alla facciata ovest dell'edificio del resistente, l'unità esterna
motocondensante di cui si è detto in narrativa. Questo impianto, collegabile ad
altre unità interne (pompe di calore sistema multi), serve unicamente
per il riscaldamento e il raffreddamento del clima interno agli edifici. Non
per la produzione di acqua calda (contrariamente a quanto si potrebbe dedurre
dal generico preavviso della SPAAS, ad Risparmio energetico).
Secondo l'analisi fonica allegata alla domanda, il livello di valutazione (Lr
) dell'impianto, verso la finestra dell'abitazione della ricorrente
[39 dB(A) di giorno, 43 dB(A) di notte], rispetterà i valori di pianificazione
[55 dB(A), 45 dB(A)] fissati dall'OIF. Il calcolo è stato allestito in base
alla potenza sonora [Lw 61 dB(A)] dell'apparecchio, tenendo conto dell'indice
di direttività (ID = 6), della distanza al ricettore (4 m), dall'attenuazione dei silenziatori [(- 13 dB(A)], nonché dei fattori di correzione K1 [5
dB(A)], K2 [2 dB(A)] e K3 [0 dB(A)] e dei tempi
di funzionamento di giorno (480 min) e di
notte (360 min). Riguardo al fattore K2, l'analisi ha precisato che non vi
sarebbero componenti tonali, ma che è ugualmente stata considerata una correzione di 2 dB(A) per il principio di precauzione.
L'UPR ha ripreso acriticamente le conclusioni di questo rapporto, imponendo
in sostanza di rispettare tutti i dati in esso contenuti. Il Governo si è dal
canto suo adagiato su questo preavviso, deducendo che sono state prese tutte
le misure atte a soddisfare il principio di prevenzione. A torto.
Né dalla citata analisi fonica, né dalle indicazioni altrimenti risultanti dal
progetto risulta in realtà che siano stati valutati dei provvedimenti in
applicazione di tale principio. E ciò, nonostante il livello di valutazione Lr [43 dB(A)] notturno si situi appena al di sotto
del valore limite [45 dB(A)] secondo l'allegato 6 dell'OIF. Ciò che nessuna
delle parti contesta. I silenziatori a setti - nel caso concreto - non
costituiscono un provvedimento adottato in base al principio di prevenzione, ma
una misura necessaria per contenere il rumore al di sotto dei valori di
pianificazione. Difficili da seguire risultano inoltre le deduzioni tratte dall'analisi
fonica in merito al fattore di correzione K2, che determinano peraltro solo una
riduzione di 2 dB(A). In ogni caso, la componente tonale o è debolmente udibile
[+2 dB(A)] - ipotesi che invero rappresenta il caso normale (cfr. anche Cercle
Bruit, Aiuto all'esecuzione 6.21: Valutazione acustica delle pompe di calore
aria-acqua; ad n. 1.2 e formulario a pag. 5) - oppure non lo è. Aspetto,
questo, che va in ogni caso chiarito.
Al di là di questo discutibile riferimento, né il referto, né le precedenti
istanze, hanno tenuto in debita considerazione il principio di prevenzione,
nonostante le rimostranze della vicina. L'analisi fonica non spende una sola parola
sulla possibilità di adottare eventuali provvedimenti per ridurre le emissioni.
Non verifica ad esempio l'adeguatezza dell'ubicazione scelta per l'impianto (in
particolare, se non possa essere collocato sul fronte opposto, apparentemente
meno sensibile, come chiede la ricorrente; cfr. planimetria agli atti) o se non
possano essere applicate misure tecniche supplementari (quali pareti fonoassorbenti,
griglie protettive insonorizzanti, cfr. anche Cercle Bruit citata, allegato 2).
Il progetto non fornisce inoltre indicazioni in merito alla spesa preventivata,
ciò che rende impossibile una qualsiasi valutazione di simili provvedimenti alla
luce del principio di proporzionalità.
3.4. Stante quanto precede, s'impone dunque un rinvio degli atti al Consiglio
di Stato affinché si pronunci nuovamente sul ricorso di RI 1, dopo (1) aver raccolto dai Servizi generali del Dipartimento
del territorio l'avviso cantonale mancante (cfr. supra, consid. 2.2) -
integrato di un nuovo preavviso dell'UPR, che tenga conto delle considerazioni appena esposte (raccogliendo
dall'istante le informazioni occorrenti) - e (2) aver offerto alle parti la
possibilità di esprimersi al riguardo.
Nel caso in cui l'ubicazione sul lato opposto della casa dovesse risultare
preferibile dal profilo del contenimento delle emissioni, dovrà essere avviata
una nuova procedura (ordinaria).
4. Distanze da confine
Da respingere è invece la doglianza della ricorrente in merito alle distanze da
confine (art. art. 47 cpv. 9 lett. a NAPR). Non sporgendo dal terreno sistemato
più di m 1.50, il controverso impianto non richiama infatti il rispetto di
queste distanze (art. 42 RLE).
5. 5.1. In conclusione, il ricorso
deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento del
giudizio governativo.
Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al
consid. 3.4.
5.2. Dato l'esito, la tassa di
giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del resistente e della ricorrente,
secondo il rispettivo grado di soccombenza. Il comune ne va esente, essendo
comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi particolari.
Il resistente rifonderà inoltre all'insorgente, assistita da un legale, un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 agosto 2013 (n. 4236) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 3.4.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-
è posta a carico di CO 1 e di RI 1, suddivisa in parti uguali.
CO 1 rifonderà inoltre alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria